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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2024, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2018 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 16.10.2019 al n. 2018 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza n. 273/2019, emessa, nella causa r.g. n. 1780/2017, dal Tribunale di Livorno, in data 07.03.2019,
promossa da
IN PROPRIO E QUALE L.R. Pt_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
o Barabino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Tagliaferri, in Firenze, via degli Artisti, n. 20, come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 'avv. Marco Musotto del Foro di Livorno ed elettivamente domiciliata a Firenze in viale Bernardo Segni n. 8 presso lo studio dell'avv. Eugenio Caverni, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ovvero appello incidentale, accogliere il presente atto di appello e dunque annullare e/o riformare la impugnata sentenza
n. 273/2019, emessa dal Tribunale di Livorno, Giudice monocratico Dott.ssa
Emilia Grassi, nella causa r.g. n. 1780/2017, in data 07.03.2019 e nello stesso giorno pubblicata, e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado, “condannare la società con sede in Controparte_1 Cecina (LI), via Curtatone, n. 14, P.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'arch. in proprio e/o quale CP_2 componente nonché legale rappresentante dello a Parte_2 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. e comunque per le causali di cui in premessa, della somma di € 155.164,56 comprensivo di cap ed iva, od a quella la cui misura sarà provata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno in cui il pagamento era dovuto sino al saldo”.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambe i gradi di giudizio ed ogni altra conseguente pronuncia di legge”;
per l'appellato: “la società come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, conclude affinchè l'ecc.ma Corte d'Appello voglia, in integrale conferma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, prescritte e/o infondate e, conseguentemente, respingere le domande formulate dall'architetto nelle qualità spiegate nei CP_2 confronti della concludente e condannare lo stesso appellante, a norma dell'art.
96, terzo comma c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata;
in ogni caso con la condanna dello stesso al ristoro delle spese di lite. Solo CP_2 occorrendo ed in assoluto subordine, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova che grava integralmente sull'appellante, si chiede che siano ammessi
i messi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI° comma n. 2) c.p.c. del primo grado del giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, IN Pt_1
PROPRIO E QUALE L.R. DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO CP_2 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al Parte_3 pagamento della somma di euro 155.164,56 a titolo di indebito arricchimento
Rappresentava di avere svolto una prestazione di rilevante entità consistita nella seconda progettazione esecutiva del fabbricato “U5” ricompreso all'interno del Piano di recupero denominato , resasi necessaria per Parte_4 rimediare all'errore di misurazioni commesso, nella redazione del Piano di recupero, da parte del precedente professionista Arch. Affermava Persona_1 che una volta eseguita tale prestazione, la convenuta società Parte_3 proprietaria dei terreni da edificare, gli aveva richiesto, ancorché la fase di realizzazione degli immobili fosse stata delegata ad altra società (la Parte_5
, di rimettere il relativo progetto di notula a suo nome.
[...]
2 Affermava che con tale progetto di notula, la stessa che aveva Parte_3 interposto un'azione risarcitoria nei confronti del primo professionista inadempiente aveva sostenuto in giudizio di dovere pagare l'Arch. CP_2 per la prestazione eseguita, ottenendo con la sentenza emessa all'esito del
[...] giudizio, tra le altre voci di risarcimento, quella di €. 125.537,67, oltre iva e cpa, posto a carico della Compagnia assicurativa del professionista la Per_1
Compagnia aveva corrisposto tale importo e la lo aveva incassato Parte_3
e/o ne aveva disposto per regolare i reciproci rapporti di dare/avere con il medesimo Arch. mediante la scrittura transattiva del 15.06.2007. La Per_1 non aveva, tuttavia, corrisposto alcunché all' appellante. Dunque, Parte_3
a fronte dell'arricchimento, a titolo gratuito, conseguito da parte della Pt_3
corrispondeva l'impoverimento dell'Arch. il quale doveva
[...] CP_2 esser reintegrato della perdita subita.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale rigettava la domanda svolta dal ritenendo non configurabile l'ipotesi di indebito arricchimento CP_2 di cui all'art.2041 ed argomentando circa la ricorrenza della fattispecie di inadempimento contrattuale ex art 1218 c.c., in relazione alla mancata corresponsione del compenso da parte della società Parte_5 proponeva appello articolato su tre motivi. CP_2
- 1.Omessa pronuncia e/o motivazione in merito alla configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di “indebito arricchimento indiretto”, come prospettato nel primo grado dall'odierno appellante – erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la pronuncia non registra che l'indebito trasferimento patrimoniale occorso tra le due parti in causa è stato mediato da un terzo soggetto ( Parte_5
- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la pronuncia non rileva che sussidiarietà (in senso astratto) dell'azione ed unicità del fatto costitutivo alla base dell'indebito trasferimento patrimoniale non rappresentano elementi costitutivi della predetta fattispecie giurisprudenziale di
“indebito arricchimento indiretto. L'appellante deduceva che il giudice di prime cure omettendo qualsiasi parola e pronunciamento sul punto, de facto, erroneamente, escludeva che il caso in giudizio integrasse un'ipotesi di indebito arricchimento indiretto. Risultava invece evidente l'esistenza dell'indebito arricchimento indiretto conseguito dalla società appellata, fattispecie che si verifica allorché tra l'arricchito ed il depauperato si colloca la sfera patrimoniale di un soggetto terzo ( . Nel caso di specie la sussistenza Parte_5 dell'indebito conseguito dalla poteva essere agevolmente Parte_3
3 apprezzato, non solo perché la prestazione commissionata dalla società appaltatrice ) all'Arch. nel corso del 2003 e da questi posta Parte_5 CP_2 in essere era andata a vantaggio della società committente e proprietaria dei terreni la quale non aveva sborsato alcunché, ma anche in quanto, Parte_3 in ragione dei rapporti contrattuali intercorsi tra e la Parte_5 convenuta la somma che dall'Arch. avrebbe dovuto giungere alla Per_1 Pt_5
e da questa all'Arch. (a titolo di compenso) era stata invece incassata
[...] CP_2 direttamente dalla che l'aveva tenuta per sé e ne aveva liberamente Parte_3 disposto. Il diritto di credito sorto in capo all'Arch. in CP_2 conseguenza del descritto indebito arricchimento non poteva ritenersi prescritto poiché la C.G.L. non aveva spiegato la relativa eccezione di prescrizione nella comparsa di costituzione di primo grado, facendo un mero accenno all'istituto nelle conclusioni dell'atto (“Voglia l'on.le Tribunale adito (…) dichiarare inammissibili, prescritte e/o infondate (…) le domande formulate dall'Arch.
”), non sostenuto dall'allegazione dell'esistenza degli elementi Controparte_3 costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2946 c.c. L'eccezione avversaria di prescrizione era comunque infondata perché il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità ex art. 2041 c.c. decorreva dal maggio 2008, data di pagamento della somma corrisposta a titolo risarcitorio dall'Arch
ovvero, a tutto concedere, dal giugno del 2007, quando aveva disposto Per_1 del restante suo credito mediante transazione. Rilevava che la sussidiarietà dell'azione richiesta dall'art. 2042 c.c. doveva essere intesa non in senso astratto bensì in senso concreto di talché il requisito per l'esperibilità dell'azione doveva ritenersi soddisfatto ogni qual volta il depauperato non avesse a disposizione alcun altro rimedio in concreto fruibile per ottenere il ristoro del pregiudizio subito, stante, ad esempio, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione proponibile. L'Arch. nell'aprile 2017, aveva esercitato nei CP_2 confronti dell'arricchita l'azione di indebito arricchimento indiretto Parte_3 quando era concretamente preclusa ogni diversa iniziativa giudiziale e, precipuamente, quella tesa a fare valere, nei suoi confronti, la responsabilità contrattuale di anche per intervenuta prescrizione del diritto Parte_5 al compenso vantato dal professionista.
-2.°Omessa pronuncia e/o motivazione, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.
e 2041 c.c. ed erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la pronuncia gravata ritiene non provato in giudizio l'arricchimento della società appellata. L'Arch.
aveva dimostrato in giudizio come la avesse CP_2 Parte_3
4 conseguito, per effetto della sentenza n. 92/2007 (, che, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato l'Arch. a risarcire alla Per_1 Parte_3 il danno patito in misura di € 1.342.287,60, comprendente per € 125.537,67 ) anche il “danno emergente, rappresentato dalle spese tecniche necessarie per l'avvenuta redazione del progetto esecutivo di variante” a cura dell'Arch. CP_2
La aveva ricevuto dalla Compagnia assicurativa dell'Arch. Parte_3 Per_1 tramite bonifico ordinato dal medesimo professionista (dopo essere stato a sua volta liquidato dalla Assicurazione) in data 25.05.2008, una somma di €
430.000,00. La società appellata aveva già disposto della restante somma liquidata dal Giudice in sentenza mediante la transazione del 15.06.2007.
- 3. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la sentenza ritiene raggiunta in giudizio la prova di un pagamento effettuato dalla a saldo di quanto dovuto all'Arch. Parte_5 per la realizzazione del secondo progetto del fabbricato “U5”. A CP_2 fronte della prova fornita in giudizio dall'Arch. dell'incarico ricevuto e della CP_2 conseguente realizzazione del secondo progetto del fabbricato “U5” il giudice aveva nondimeno ritenuto l'impoverimento del professionista smentito dal doc.
15 di parte convenuta in data 18.10.2010 . Tale documento, il cui contenuto l'appellante contestava, consisteva in un mero scritto proveniente da un terzo estraneo alla lite, assunto al di fuori del contraddittorio e, in ogni caso, inidoneo, di per sé solo, a dimostrare un avvenuto pagamento, perché recante valore probatorio unicamente ed a tutto concedere indiziario.
Altrettanto censurabile era, a detta dell'appellante l'ultimo argomento sul quale il Giudice di prime cure aveva fondato il rigetto della domanda interposta e, cioè, quello secondo il quale il mancato percepimento del compenso da parte dell'Arch. non costituiva una diminuzione patrimoniale ex art. CP_2
2041 bensì un “danno da inadempimento contrattuale”. Il caso di specie era invece perfettamente sussumibile nella fattispecie giurisprudenziale di “indebito arricchimento indiretto” nel cui schema il pregiudizio patito dal depauperato assume anche, cumulativamente, la configurazione giuridica di un danno da inadempimento ad obbligo legale o contrattuale;
danno, tuttavia non ristorabile, in concreto, attraverso una diversa azione esperibile nei confronti del terzo/inadempiente.
Si costituiva (d'ora in poi, soltanto Controparte_1
“ ) chiedendo il rigetto dell'appello. Quanto al primo motivo assumeva Pt_3
l'insussistenza della fattispecie di arricchimento indiretto in mancanza del
5 requisito della sussidiarietà, neppure nella forma attenuata dell'impoverimento e dell'arricchimento della C.G.L.”. Deduceva in ogni caso la prescrizione dell'asserito diritto di credito del perché il lavoro da esso svolto risaliva CP_2 all'anno 2003 e l'azione di indebito arricchimento era stata introdotta nel 2017.
Quanto al secondo motivo richiamava l'accordo transattivo stipulato tra la la e l'Arch. in data 15.6.2007, in virtù del Pt_3 Parte_5 Per_1 quale quest'ultimo non aveva pagato alla C.G.L. l'intera somma liquidata dal
Tribunale di Livorno nella sentenza n. 92/07, bensì un importo assai ridotto, a saldo e stralcio, pari ad euro 430.000,00. Non vi era prova che detta somma fosse comprensiva dell'intero importo di euro 125.537,67 di cui l'appellante sosteneva di essersi impoverito.
Sul terzo motivo di appello deduceva che la Controparte_1 aveva prodotto alcuni documenti dai quali si ricavava che le prestazioni professionali dello studio erano state pagate. Affermava, infine, che il fatto CP_2 che il non fosse stato pagato per l'opera professionale svolta dalla sua CP_2 committente non era qualificabile come “diminuzione Parte_5 patrimoniale” sub art. 2041 cod. civ., bensì come danno da inadempimento sub artt. 1218 e 1223 cod. civ.”.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminare ed assorbente, ai fini della soluzione della controversia appare la questione sollevata con il primo motivo di appello, relativa all'inquadramento della fattispecie in oggetto nell'ambito dell'art 2041 c.c.. A detta dell'appellante il giudice di prime cure ha erroneamente escluso la ricorrenza dell'ipotesi di
“indebito arricchimento indiretto” omettendo qualsiasi pronuncia in merito.
Sussistevano, al contrario, gli elementi costitutivi di tale figura giuridica potendosi agevolmente apprezzare l'arricchimento conseguito da con Parte_3 la prestazione resa in suo favore e senza alcun esborso dall'Arch. il quale CP_2 aveva ricevuto l'incarico da , soggetto terzo;
inoltre, tenuto conto Parte_5 dei rapporti contrattuali fra e la somma corrisposta Parte_3 Parte_5 dall'Arch che doveva essere percepita da e poi destinata Per_1 Parte_5 all'appellante era stata invece incassata da che ne aveva liberamente Parte_3 disposto.
6 Trattandosi di un'ipotesi di arricchimento conseguito da un terzo quale conseguenza indiretta della prestazione eseguita dal depauperato nei confronti del contraente diretto, occorre preliminarmente valutare se sia esperibile nel nostro ordinamento l'azione di “indebito arricchimento indiretto”, fattispecie che si configura ogniqualvolta l'arricchimento venga conseguito da un soggetto diverso rispetto al destinatario della prestazione ingiustificata.
Pur registrandosi un orientamento dottrinale favorevole ad ampliare il campo di applicazione soggettivo dell'art. 2041 c.c. a tali ipotesi, così da privilegiarne la funzione equitativa e solidale, la dottrina maggioritaria ritiene che arricchimento e depauperamento patrimoniale debbano necessariamente discendere da un medesimo fatto causativo. Tale orientamento maggioritario trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che, superando la tradizionale ammissibilità delle istanze di arricchimento indiretto, ha aderito ad una diversa impostazione segnata da una importante pronuncia delle sezioni unite
(Cass. 2 febbraio 1963, n. 183). Detta pronuncia afferma la necessaria unicità del fatto costitutivo dell' arricchimento e del depauperamento patrimoniale, innalzandolo a presupposto necessario dell'azione di ingiustificato arricchimento;
ne deriva il venir meno del presupposto dell'indennizzo laddove lo spostamento patrimoniale fra due soggetti sia determinato da una successione di fatti distinti, incidenti su due diverse situazioni patrimoniali in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.
Tale orientamento è stato ribadito nella pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 24772 in data 08-10-2008, con la quale, componendo un contrasto registrato fra le sezioni, ha affermato la generale esclusione dell'arricchimento indiretto, salvi casi eccezionali in cui l'arricchimento riguardi un ente della P.A. diverso da quello titolare del rapporto con il soggetto che ha eseguito la prestazione e di arricchimento conseguito dal terzo a titolo gratuito. Afferma infatti la Suprema Corte “E' convincimento di queste sezioni unite, pertanto, che il doppio requisito dell'unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà dell'azione vada senz'altro riaffermato sul piano della regola generale, con la duplice eccezione costituita dall'arricchimento mediato conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito e dall'arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito, in tal modo rivalutandosi, come ancora osservata da un'attenta dottrina, la funzione propriamente equitativa dell'actio de in rem verso, la cui ratio è soprattutto quella di porre rimedio a
7 situazioni giuridiche che altrimenti verrebbero ingiustamente private di tutela tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 08-10-2008, n. 24772).
Il principio della generale della non esperibilità dell'azione di arricchimento indiretto, salvi in determinati casi eccezionali è stata di recente ribadito dalla Suprema Corte nella Sentenza 22/10/2021, n. 29672 dove afferma: ”L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art.2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito”.
Ne consegue che , nel caso di specie, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. non poteva essere esercitata nei confronti di trattandosi Pt_3 di soggetto diverso da quello ( ) con il quale l'autore della prestazione Parte_5 aveva avuto un rapporto diretto;
in questo caso, infatti, l'eventuale arricchimento avrebbe rappresentato solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita dall'appellante.
In conformità al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo la presunta arricchita soggetto terzo, diverso da Parte_3 Parte_5 nei cui confronti l'Arch ha intrattenuto un rapporto contrattuale
[...] CP_2 diretto, l'arricchimento della prima deve ritenersi un mero effetto riflesso della prestazione svolta verso il contraente diretto Parte_5
In conclusione non sussistono nella presente fattispecie i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art 2041 c.c. verso la beneficiaria dell'adempimento, potendo il soggetto impoverito esperire le azioni a tutela dei suoi diritti solamente nei confronti del destinatario della prestazione contrattuale.
8 Deve quindi concludersi per l'inammissibilità dell'azione proposta dall'appellante, ai sensi dell'art 2041 c.c. , nei confronti della con Parte_3 conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di appello proposti, relativi alla erronea valutazione della prova sia in ordine all'arricchimento conseguito dall'appellata che all'avvenuto pagamento corrisposto in favore dell'appellante.
Dalle considerazioni svolte discende il necessario rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN PROPRIO E QUALE L.R. Pt_1
DELLO STUDIO TECNICO nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza avverso la sentenza n. 273/2019, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Livorno, in data 07.03.2019, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore appellato, in complessivi € 4.997, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 16.10.2019 al n. 2018 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza n. 273/2019, emessa, nella causa r.g. n. 1780/2017, dal Tribunale di Livorno, in data 07.03.2019,
promossa da
IN PROPRIO E QUALE L.R. Pt_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
o Barabino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Tagliaferri, in Firenze, via degli Artisti, n. 20, come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 'avv. Marco Musotto del Foro di Livorno ed elettivamente domiciliata a Firenze in viale Bernardo Segni n. 8 presso lo studio dell'avv. Eugenio Caverni, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ovvero appello incidentale, accogliere il presente atto di appello e dunque annullare e/o riformare la impugnata sentenza
n. 273/2019, emessa dal Tribunale di Livorno, Giudice monocratico Dott.ssa
Emilia Grassi, nella causa r.g. n. 1780/2017, in data 07.03.2019 e nello stesso giorno pubblicata, e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado, “condannare la società con sede in Controparte_1 Cecina (LI), via Curtatone, n. 14, P.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'arch. in proprio e/o quale CP_2 componente nonché legale rappresentante dello a Parte_2 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. e comunque per le causali di cui in premessa, della somma di € 155.164,56 comprensivo di cap ed iva, od a quella la cui misura sarà provata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno in cui il pagamento era dovuto sino al saldo”.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambe i gradi di giudizio ed ogni altra conseguente pronuncia di legge”;
per l'appellato: “la società come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, conclude affinchè l'ecc.ma Corte d'Appello voglia, in integrale conferma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, prescritte e/o infondate e, conseguentemente, respingere le domande formulate dall'architetto nelle qualità spiegate nei CP_2 confronti della concludente e condannare lo stesso appellante, a norma dell'art.
96, terzo comma c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata;
in ogni caso con la condanna dello stesso al ristoro delle spese di lite. Solo CP_2 occorrendo ed in assoluto subordine, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova che grava integralmente sull'appellante, si chiede che siano ammessi
i messi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI° comma n. 2) c.p.c. del primo grado del giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, IN Pt_1
PROPRIO E QUALE L.R. DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO CP_2 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al Parte_3 pagamento della somma di euro 155.164,56 a titolo di indebito arricchimento
Rappresentava di avere svolto una prestazione di rilevante entità consistita nella seconda progettazione esecutiva del fabbricato “U5” ricompreso all'interno del Piano di recupero denominato , resasi necessaria per Parte_4 rimediare all'errore di misurazioni commesso, nella redazione del Piano di recupero, da parte del precedente professionista Arch. Affermava Persona_1 che una volta eseguita tale prestazione, la convenuta società Parte_3 proprietaria dei terreni da edificare, gli aveva richiesto, ancorché la fase di realizzazione degli immobili fosse stata delegata ad altra società (la Parte_5
, di rimettere il relativo progetto di notula a suo nome.
[...]
2 Affermava che con tale progetto di notula, la stessa che aveva Parte_3 interposto un'azione risarcitoria nei confronti del primo professionista inadempiente aveva sostenuto in giudizio di dovere pagare l'Arch. CP_2 per la prestazione eseguita, ottenendo con la sentenza emessa all'esito del
[...] giudizio, tra le altre voci di risarcimento, quella di €. 125.537,67, oltre iva e cpa, posto a carico della Compagnia assicurativa del professionista la Per_1
Compagnia aveva corrisposto tale importo e la lo aveva incassato Parte_3
e/o ne aveva disposto per regolare i reciproci rapporti di dare/avere con il medesimo Arch. mediante la scrittura transattiva del 15.06.2007. La Per_1 non aveva, tuttavia, corrisposto alcunché all' appellante. Dunque, Parte_3
a fronte dell'arricchimento, a titolo gratuito, conseguito da parte della Pt_3
corrispondeva l'impoverimento dell'Arch. il quale doveva
[...] CP_2 esser reintegrato della perdita subita.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale rigettava la domanda svolta dal ritenendo non configurabile l'ipotesi di indebito arricchimento CP_2 di cui all'art.2041 ed argomentando circa la ricorrenza della fattispecie di inadempimento contrattuale ex art 1218 c.c., in relazione alla mancata corresponsione del compenso da parte della società Parte_5 proponeva appello articolato su tre motivi. CP_2
- 1.Omessa pronuncia e/o motivazione in merito alla configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di “indebito arricchimento indiretto”, come prospettato nel primo grado dall'odierno appellante – erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la pronuncia non registra che l'indebito trasferimento patrimoniale occorso tra le due parti in causa è stato mediato da un terzo soggetto ( Parte_5
- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la pronuncia non rileva che sussidiarietà (in senso astratto) dell'azione ed unicità del fatto costitutivo alla base dell'indebito trasferimento patrimoniale non rappresentano elementi costitutivi della predetta fattispecie giurisprudenziale di
“indebito arricchimento indiretto. L'appellante deduceva che il giudice di prime cure omettendo qualsiasi parola e pronunciamento sul punto, de facto, erroneamente, escludeva che il caso in giudizio integrasse un'ipotesi di indebito arricchimento indiretto. Risultava invece evidente l'esistenza dell'indebito arricchimento indiretto conseguito dalla società appellata, fattispecie che si verifica allorché tra l'arricchito ed il depauperato si colloca la sfera patrimoniale di un soggetto terzo ( . Nel caso di specie la sussistenza Parte_5 dell'indebito conseguito dalla poteva essere agevolmente Parte_3
3 apprezzato, non solo perché la prestazione commissionata dalla società appaltatrice ) all'Arch. nel corso del 2003 e da questi posta Parte_5 CP_2 in essere era andata a vantaggio della società committente e proprietaria dei terreni la quale non aveva sborsato alcunché, ma anche in quanto, Parte_3 in ragione dei rapporti contrattuali intercorsi tra e la Parte_5 convenuta la somma che dall'Arch. avrebbe dovuto giungere alla Per_1 Pt_5
e da questa all'Arch. (a titolo di compenso) era stata invece incassata
[...] CP_2 direttamente dalla che l'aveva tenuta per sé e ne aveva liberamente Parte_3 disposto. Il diritto di credito sorto in capo all'Arch. in CP_2 conseguenza del descritto indebito arricchimento non poteva ritenersi prescritto poiché la C.G.L. non aveva spiegato la relativa eccezione di prescrizione nella comparsa di costituzione di primo grado, facendo un mero accenno all'istituto nelle conclusioni dell'atto (“Voglia l'on.le Tribunale adito (…) dichiarare inammissibili, prescritte e/o infondate (…) le domande formulate dall'Arch.
”), non sostenuto dall'allegazione dell'esistenza degli elementi Controparte_3 costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2946 c.c. L'eccezione avversaria di prescrizione era comunque infondata perché il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità ex art. 2041 c.c. decorreva dal maggio 2008, data di pagamento della somma corrisposta a titolo risarcitorio dall'Arch
ovvero, a tutto concedere, dal giugno del 2007, quando aveva disposto Per_1 del restante suo credito mediante transazione. Rilevava che la sussidiarietà dell'azione richiesta dall'art. 2042 c.c. doveva essere intesa non in senso astratto bensì in senso concreto di talché il requisito per l'esperibilità dell'azione doveva ritenersi soddisfatto ogni qual volta il depauperato non avesse a disposizione alcun altro rimedio in concreto fruibile per ottenere il ristoro del pregiudizio subito, stante, ad esempio, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione proponibile. L'Arch. nell'aprile 2017, aveva esercitato nei CP_2 confronti dell'arricchita l'azione di indebito arricchimento indiretto Parte_3 quando era concretamente preclusa ogni diversa iniziativa giudiziale e, precipuamente, quella tesa a fare valere, nei suoi confronti, la responsabilità contrattuale di anche per intervenuta prescrizione del diritto Parte_5 al compenso vantato dal professionista.
-2.°Omessa pronuncia e/o motivazione, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.
e 2041 c.c. ed erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la pronuncia gravata ritiene non provato in giudizio l'arricchimento della società appellata. L'Arch.
aveva dimostrato in giudizio come la avesse CP_2 Parte_3
4 conseguito, per effetto della sentenza n. 92/2007 (, che, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato l'Arch. a risarcire alla Per_1 Parte_3 il danno patito in misura di € 1.342.287,60, comprendente per € 125.537,67 ) anche il “danno emergente, rappresentato dalle spese tecniche necessarie per l'avvenuta redazione del progetto esecutivo di variante” a cura dell'Arch. CP_2
La aveva ricevuto dalla Compagnia assicurativa dell'Arch. Parte_3 Per_1 tramite bonifico ordinato dal medesimo professionista (dopo essere stato a sua volta liquidato dalla Assicurazione) in data 25.05.2008, una somma di €
430.000,00. La società appellata aveva già disposto della restante somma liquidata dal Giudice in sentenza mediante la transazione del 15.06.2007.
- 3. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui la sentenza ritiene raggiunta in giudizio la prova di un pagamento effettuato dalla a saldo di quanto dovuto all'Arch. Parte_5 per la realizzazione del secondo progetto del fabbricato “U5”. A CP_2 fronte della prova fornita in giudizio dall'Arch. dell'incarico ricevuto e della CP_2 conseguente realizzazione del secondo progetto del fabbricato “U5” il giudice aveva nondimeno ritenuto l'impoverimento del professionista smentito dal doc.
15 di parte convenuta in data 18.10.2010 . Tale documento, il cui contenuto l'appellante contestava, consisteva in un mero scritto proveniente da un terzo estraneo alla lite, assunto al di fuori del contraddittorio e, in ogni caso, inidoneo, di per sé solo, a dimostrare un avvenuto pagamento, perché recante valore probatorio unicamente ed a tutto concedere indiziario.
Altrettanto censurabile era, a detta dell'appellante l'ultimo argomento sul quale il Giudice di prime cure aveva fondato il rigetto della domanda interposta e, cioè, quello secondo il quale il mancato percepimento del compenso da parte dell'Arch. non costituiva una diminuzione patrimoniale ex art. CP_2
2041 bensì un “danno da inadempimento contrattuale”. Il caso di specie era invece perfettamente sussumibile nella fattispecie giurisprudenziale di “indebito arricchimento indiretto” nel cui schema il pregiudizio patito dal depauperato assume anche, cumulativamente, la configurazione giuridica di un danno da inadempimento ad obbligo legale o contrattuale;
danno, tuttavia non ristorabile, in concreto, attraverso una diversa azione esperibile nei confronti del terzo/inadempiente.
Si costituiva (d'ora in poi, soltanto Controparte_1
“ ) chiedendo il rigetto dell'appello. Quanto al primo motivo assumeva Pt_3
l'insussistenza della fattispecie di arricchimento indiretto in mancanza del
5 requisito della sussidiarietà, neppure nella forma attenuata dell'impoverimento e dell'arricchimento della C.G.L.”. Deduceva in ogni caso la prescrizione dell'asserito diritto di credito del perché il lavoro da esso svolto risaliva CP_2 all'anno 2003 e l'azione di indebito arricchimento era stata introdotta nel 2017.
Quanto al secondo motivo richiamava l'accordo transattivo stipulato tra la la e l'Arch. in data 15.6.2007, in virtù del Pt_3 Parte_5 Per_1 quale quest'ultimo non aveva pagato alla C.G.L. l'intera somma liquidata dal
Tribunale di Livorno nella sentenza n. 92/07, bensì un importo assai ridotto, a saldo e stralcio, pari ad euro 430.000,00. Non vi era prova che detta somma fosse comprensiva dell'intero importo di euro 125.537,67 di cui l'appellante sosteneva di essersi impoverito.
Sul terzo motivo di appello deduceva che la Controparte_1 aveva prodotto alcuni documenti dai quali si ricavava che le prestazioni professionali dello studio erano state pagate. Affermava, infine, che il fatto CP_2 che il non fosse stato pagato per l'opera professionale svolta dalla sua CP_2 committente non era qualificabile come “diminuzione Parte_5 patrimoniale” sub art. 2041 cod. civ., bensì come danno da inadempimento sub artt. 1218 e 1223 cod. civ.”.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminare ed assorbente, ai fini della soluzione della controversia appare la questione sollevata con il primo motivo di appello, relativa all'inquadramento della fattispecie in oggetto nell'ambito dell'art 2041 c.c.. A detta dell'appellante il giudice di prime cure ha erroneamente escluso la ricorrenza dell'ipotesi di
“indebito arricchimento indiretto” omettendo qualsiasi pronuncia in merito.
Sussistevano, al contrario, gli elementi costitutivi di tale figura giuridica potendosi agevolmente apprezzare l'arricchimento conseguito da con Parte_3 la prestazione resa in suo favore e senza alcun esborso dall'Arch. il quale CP_2 aveva ricevuto l'incarico da , soggetto terzo;
inoltre, tenuto conto Parte_5 dei rapporti contrattuali fra e la somma corrisposta Parte_3 Parte_5 dall'Arch che doveva essere percepita da e poi destinata Per_1 Parte_5 all'appellante era stata invece incassata da che ne aveva liberamente Parte_3 disposto.
6 Trattandosi di un'ipotesi di arricchimento conseguito da un terzo quale conseguenza indiretta della prestazione eseguita dal depauperato nei confronti del contraente diretto, occorre preliminarmente valutare se sia esperibile nel nostro ordinamento l'azione di “indebito arricchimento indiretto”, fattispecie che si configura ogniqualvolta l'arricchimento venga conseguito da un soggetto diverso rispetto al destinatario della prestazione ingiustificata.
Pur registrandosi un orientamento dottrinale favorevole ad ampliare il campo di applicazione soggettivo dell'art. 2041 c.c. a tali ipotesi, così da privilegiarne la funzione equitativa e solidale, la dottrina maggioritaria ritiene che arricchimento e depauperamento patrimoniale debbano necessariamente discendere da un medesimo fatto causativo. Tale orientamento maggioritario trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che, superando la tradizionale ammissibilità delle istanze di arricchimento indiretto, ha aderito ad una diversa impostazione segnata da una importante pronuncia delle sezioni unite
(Cass. 2 febbraio 1963, n. 183). Detta pronuncia afferma la necessaria unicità del fatto costitutivo dell' arricchimento e del depauperamento patrimoniale, innalzandolo a presupposto necessario dell'azione di ingiustificato arricchimento;
ne deriva il venir meno del presupposto dell'indennizzo laddove lo spostamento patrimoniale fra due soggetti sia determinato da una successione di fatti distinti, incidenti su due diverse situazioni patrimoniali in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.
Tale orientamento è stato ribadito nella pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 24772 in data 08-10-2008, con la quale, componendo un contrasto registrato fra le sezioni, ha affermato la generale esclusione dell'arricchimento indiretto, salvi casi eccezionali in cui l'arricchimento riguardi un ente della P.A. diverso da quello titolare del rapporto con il soggetto che ha eseguito la prestazione e di arricchimento conseguito dal terzo a titolo gratuito. Afferma infatti la Suprema Corte “E' convincimento di queste sezioni unite, pertanto, che il doppio requisito dell'unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà dell'azione vada senz'altro riaffermato sul piano della regola generale, con la duplice eccezione costituita dall'arricchimento mediato conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito e dall'arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito, in tal modo rivalutandosi, come ancora osservata da un'attenta dottrina, la funzione propriamente equitativa dell'actio de in rem verso, la cui ratio è soprattutto quella di porre rimedio a
7 situazioni giuridiche che altrimenti verrebbero ingiustamente private di tutela tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 08-10-2008, n. 24772).
Il principio della generale della non esperibilità dell'azione di arricchimento indiretto, salvi in determinati casi eccezionali è stata di recente ribadito dalla Suprema Corte nella Sentenza 22/10/2021, n. 29672 dove afferma: ”L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art.2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito”.
Ne consegue che , nel caso di specie, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. non poteva essere esercitata nei confronti di trattandosi Pt_3 di soggetto diverso da quello ( ) con il quale l'autore della prestazione Parte_5 aveva avuto un rapporto diretto;
in questo caso, infatti, l'eventuale arricchimento avrebbe rappresentato solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita dall'appellante.
In conformità al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo la presunta arricchita soggetto terzo, diverso da Parte_3 Parte_5 nei cui confronti l'Arch ha intrattenuto un rapporto contrattuale
[...] CP_2 diretto, l'arricchimento della prima deve ritenersi un mero effetto riflesso della prestazione svolta verso il contraente diretto Parte_5
In conclusione non sussistono nella presente fattispecie i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art 2041 c.c. verso la beneficiaria dell'adempimento, potendo il soggetto impoverito esperire le azioni a tutela dei suoi diritti solamente nei confronti del destinatario della prestazione contrattuale.
8 Deve quindi concludersi per l'inammissibilità dell'azione proposta dall'appellante, ai sensi dell'art 2041 c.c. , nei confronti della con Parte_3 conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di appello proposti, relativi alla erronea valutazione della prova sia in ordine all'arricchimento conseguito dall'appellata che all'avvenuto pagamento corrisposto in favore dell'appellante.
Dalle considerazioni svolte discende il necessario rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN PROPRIO E QUALE L.R. Pt_1
DELLO STUDIO TECNICO nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza avverso la sentenza n. 273/2019, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Livorno, in data 07.03.2019, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore appellato, in complessivi € 4.997, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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