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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11620 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 rappresentati e difesi dall'avv. MARCELLO D'APONTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVAN BATTISTA LUCA CAPUANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti assumevano: di essere dipendenti del con qualifica di agenti della Polizia Controparte_1 Municipale di inquadrati in categoria C;
che con delibera di Giunta CP_1 comunale n.2028 del 4 dicembre 2009 il aderiva al Progetto Controparte_1 RIPAM finalizzato alla selezione e formazione di centosettanta agenti della
Polizia Municipale;
che, in funzione di ciò il bandiva nel 2014 CP_1 concorso interno per la progressione verticale per il reperimento di 100 dipendenti della Polizia Municipale da inquadrare in categoria D, al quale partecipavano tutti i ricorrenti;
che nonostante il regolare svolgimento della procedura, il non aveva mai pubblicato la relativa Controparte_1 graduatoria, in palese violazione di quanto previsto dalla delibera di
Giunta comunale n.2028 del 4 dicembre 2009; che la delibera di individuazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 aveva previsto la necessità di 70 unità della Polizia locale di categoria D, cosicchè se il Comune avesse regolarmente completato la progressione verticale in questione, i ricorrenti avrebbero ottenuto pacificamente l'inquadramento in categoria D;
che la condotta del era illegittima CP_1 perché avrebbe violato l'obbligo di completare la procedura selettiva, malgrado la carenza di personale della categoria in questione;
che a causa della censurata condotta i ricorrenti avevano subito un danno da perdita di chance, aggravato dalla circostanza secondo cui nel 2023 era stata indetta e conclusa una nuova procedura di progressione verticale per la categoria D, che con l'assunzione dei vincitori avrebbe bloccato la carriera dei ricorrenti.
Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti chiedevano: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del di Controparte_1 mancato completamento della procedura di selezione interna per la progressione verticale per il reperimento di 100 dipendenti della Polizia
Municipale da inquadrare nella categoria D, anno 2014, per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buona fede oggettiva e buon andamento della pubblica amministrazione per i profili di cui al presente ricorso;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi ristorato il danno da perdita di chance;
3) condannare per l'effetto il convenuto in persona del Sindaco l.r.p.t. al risarcimento Controparte_1 del danno sotto il profilo del danno da perdita di chance nella somma di
Euro 260.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere equa in favore di ogni ricorrente;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Nel costituirsi il eccepiva, in via preliminare, il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, non essendo mai stata approvata la relativa graduatoria. Eccepiva altresì la prescrizione e contestava la fondatezza nel merito della domanda.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Deve ritenersi che la controversia rientri nel novero di quelle appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto avente ad oggetto, in sostanza, la pretesa di risarcimento del danno subito a causa dell'omessa assunzione in seguito ad un concorso pubblico.
La domanda risarcitoria qui avanzata attiene non al rapporto di pubblico impiego, che -pacificamente- non è mai sorto bensì ad un comportamento assunto come illegittimo dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che l'illecito prospettato integra una responsabilità aquiliana che deve essere provata in tutti i suoi elementi costituitivi (danno, comportamento illecito doloso o colposo, nesso di casualità). Solo dall'accertamento di tali elementi costitutivi può discendere l'invocato risarcimento del danno.
Giova ricordare che la progressione verticale di cui alla procedura concorsuale cui parteciparono gli odierni ricorrenti non fu portata a compimento con conseguente mancata approvazione della relativa graduatoria.
Per questi motivi
la posizione giuridica soggettiva vantata dai ricorrenti al più può configurarsi come interesse legittimo e non come diritto soggettivo.
L'esame della domanda imporrebbe la valutazione della legittimità dell'operato del sulla decisione di non procedere al Controparte_1 completamento della procedura di progressione verticale, dovendosi analizzare la legittimità di tale condotta in relazione al disposto del parere della Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'interno di cui all'art. 243 del testo Unico degli
Enti locali al quale il al tempo si adeguò. CP_1 Peraltro, il controllo effettuato dalla è stato giudicato CP_2 congruo dal Consiglio di Stato (sent. n. 3018/2016 in atti) in quanto, ivi si legge, si è limitato a rilevare la contrarietà alla normativa vigente di una decisione che avrebbe comportato un effetto economico-finanziario non trascurabile.
Che si tratti di domanda risarcitoria non rileva, se è vero che l'esame della stessa importerebbe la eventuale censura di atti di natura organizzativa a carattere autoritativo, appartenenti alla giurisdizione esclusiva del G.A.. In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la p.a., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative"
e non meramente economiche … (Cassazione civile sez. un., 13/03/2020,
n.7218).
La natura assorbente di tale eccezione preclude l'esame di ogni altra questione.
Le spese del giudizio, considerato il contenuto della presente decisione, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, il 26/05/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli