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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8043/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8043/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Glenda Gandolfi e dall'Avv. Raffaele Busani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), in data 1 agosto 2015, e che dalla loro unione è nato (il 10 ottobre 2010) il figlio SI.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, al suo mantenimento, alle visite paterne, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (cui consegue l'assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle indicazioni economiche fornite in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR) in data 1 agosto 2015 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 13, p. 1, serie, anno 2015).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 31 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
SI Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8043/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Glenda Gandolfi e dall'Avv. Raffaele Busani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), in data 1 agosto 2015, e che dalla loro unione è nato (il 10 ottobre 2010) il figlio SI.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, al suo mantenimento, alle visite paterne, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (cui consegue l'assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle indicazioni economiche fornite in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR) in data 1 agosto 2015 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 13, p. 1, serie, anno 2015).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 31 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
SI Medioli Devoto
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