TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/08/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2692 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel. Est.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2692 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]/3 L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Antonella Santacroce
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...]
RESISTENTE - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Chiede Che l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, Voglia: pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1 ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni di rito della sentenza;
confermare le condizioni stabilite dal decreto di omologa della separazione del
1 Tribunale in data 16.12.2022 e pertanto disporre che: la casa coniugale rimane assegnata alla moglie, dove vive con il figlio maggiorenne unitamente agli arredi;
il padre Per_1 corrisponderà direttamente al figlio l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
Per_1 le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
l'autovettura Opel Corsa rimarrà in uso a che provvederà alle spese del mezzo.” Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 16.1.2024, , premesso che, a) aveva Parte_1 contratto matrimonio civile, in data 3.10.2015 in L'Aquila, con la sig.ra CP_1
, b) dall'unione è nato il figlio nato il [...] (quindi
[...] Per_1 maggiorenne), c) in data 14.12.2022 il Tribunale di L'Aquila nel procedimento R.G. n.
1779/2022 ha omologato la separazione tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, in data 3.10.2015 a CA
(AQ) e registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di L'Aquila al n. 8
P.1 Ufficio 3 anno 2015, confermando le condizioni stabilite nel decreto di omologa.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con decreto del
14.12.2022 il Tribunale di L'Aquila omologava la separazione dei coniugi alle condizioni consensualmente concordate e precisamente: “la casa coniugale rimane assegnata alla moglie, dove vivrà con il figlio maggiorenne unitamente agli Per_1 arredi, con esclusione dei beni personali del marito che verranno ritirati entro quindici giorni;
il padre corrisponderà direttamente al figlio l'assegno di Per_1 mantenimento di € 200,00 mensili;
le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra
i coniugi;
l'autovettura Opel Corsa rimarrà in uso a che provvederà alle spese Pt_1 del mezzo.” b) in seguito alla separazione i coniugi non si erano mai riconciliati e non erano sostanzialmente mutate le condizioni reddituali delle parti;
c) egli percepiva un reddito da pensione da lavoro cui si aggiunge quella di invalidità civile al 100%, per un reddito complessivo annuo di circa euro 11.612,51; d) non possiede quote sociali, titoli e/o depositi bancari ed ha in uso esclusivamente l'automobile citata nell'omologa della separazione;
e) attualmente risiede in un alloggio MAP assegnatogli dal Comune di
L'Aquila; f) la resistente lavora presso un Call Center e continua a vivere unitamente al figlio nella ex casa coniugale di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Per_1
Popolari in Piazza Simon Bolivar n. 14.
3. All'udienza del 5.02.2025, poi rinviata al 19.3.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, compariva solo il Sig. , il quale evidenziava che la Parte_1
2 notifica era stata effettuata dall'ufficiale giudiziario in data 20.11.2024 ed era andata a buon fine in quanto consegnata a mani proprie della resistente.
4. Il Presidente disponeva integrazione documentale ex art. 473 bis n. 12 c.p.c. e in via provvisoria ed urgente confermava le statuizioni di cui al decreto di omologa.
5. Rinviava all'udienza del 9.4.2025 per il deposito della documentazione integrativa.
6. All'udienza del 9.4.2024 la parte ricorrente depositava le note in sostituzione d'udienza insistendo per l'accoglimento del ricorso.
7. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente dichiarava la contumacia di e riservava di riferire al Collegio la decisione. CP_1
8. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, in presenza di perdurante separazione per un periodo di tempo superiore a quello indicato dalla legge, senza che sia intervenuta riconciliazione.
9. Nel merito, la documentazione conferma l'esistenza di un assetto dei rapporti e delle rispettive capacità economiche sostanzialmente immutato, cosicché non vi è ragione per non accogliere le domande proposte, con le quali la parte ricorrente ha chiesto siano confermate le condizioni già concordate in sede di omologa della separazione consensuale e che hanno regolato finora le relazioni tra gli ex coniugi, senza che siano state allegate problematiche di sorta.
10. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente e del parziale accoglimento delle domande della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto a Parte_1 CP_1
CA (AQ) in data 3.10.2015, trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di
L'Aquila al n. 8, P.1, S.A. Uff. 3 dell'anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, stabilendo le seguenti condizioni:
▪ dispone che la casa coniugale rimane assegnata alla moglie, dove vivrà con il figlio maggiorenne , unitamente agli arredi;
Per_1
▪ dispone che il padre corrisponda mensilmente direttamente al figlio Per_1
l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, rivalutabile ISTAT (FOI) con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
▪ le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
3 ▪ l'autovettura Opel Corsa rimarrà in uso a che provvederà alle spese del mezzo;
Pt_1
▪ nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel. Est.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2692 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]/3 L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Antonella Santacroce
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...]
RESISTENTE - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Chiede Che l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, Voglia: pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1 ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni di rito della sentenza;
confermare le condizioni stabilite dal decreto di omologa della separazione del
1 Tribunale in data 16.12.2022 e pertanto disporre che: la casa coniugale rimane assegnata alla moglie, dove vive con il figlio maggiorenne unitamente agli arredi;
il padre Per_1 corrisponderà direttamente al figlio l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
Per_1 le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
l'autovettura Opel Corsa rimarrà in uso a che provvederà alle spese del mezzo.” Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 16.1.2024, , premesso che, a) aveva Parte_1 contratto matrimonio civile, in data 3.10.2015 in L'Aquila, con la sig.ra CP_1
, b) dall'unione è nato il figlio nato il [...] (quindi
[...] Per_1 maggiorenne), c) in data 14.12.2022 il Tribunale di L'Aquila nel procedimento R.G. n.
1779/2022 ha omologato la separazione tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, in data 3.10.2015 a CA
(AQ) e registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di L'Aquila al n. 8
P.1 Ufficio 3 anno 2015, confermando le condizioni stabilite nel decreto di omologa.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con decreto del
14.12.2022 il Tribunale di L'Aquila omologava la separazione dei coniugi alle condizioni consensualmente concordate e precisamente: “la casa coniugale rimane assegnata alla moglie, dove vivrà con il figlio maggiorenne unitamente agli Per_1 arredi, con esclusione dei beni personali del marito che verranno ritirati entro quindici giorni;
il padre corrisponderà direttamente al figlio l'assegno di Per_1 mantenimento di € 200,00 mensili;
le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra
i coniugi;
l'autovettura Opel Corsa rimarrà in uso a che provvederà alle spese Pt_1 del mezzo.” b) in seguito alla separazione i coniugi non si erano mai riconciliati e non erano sostanzialmente mutate le condizioni reddituali delle parti;
c) egli percepiva un reddito da pensione da lavoro cui si aggiunge quella di invalidità civile al 100%, per un reddito complessivo annuo di circa euro 11.612,51; d) non possiede quote sociali, titoli e/o depositi bancari ed ha in uso esclusivamente l'automobile citata nell'omologa della separazione;
e) attualmente risiede in un alloggio MAP assegnatogli dal Comune di
L'Aquila; f) la resistente lavora presso un Call Center e continua a vivere unitamente al figlio nella ex casa coniugale di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Per_1
Popolari in Piazza Simon Bolivar n. 14.
3. All'udienza del 5.02.2025, poi rinviata al 19.3.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, compariva solo il Sig. , il quale evidenziava che la Parte_1
2 notifica era stata effettuata dall'ufficiale giudiziario in data 20.11.2024 ed era andata a buon fine in quanto consegnata a mani proprie della resistente.
4. Il Presidente disponeva integrazione documentale ex art. 473 bis n. 12 c.p.c. e in via provvisoria ed urgente confermava le statuizioni di cui al decreto di omologa.
5. Rinviava all'udienza del 9.4.2025 per il deposito della documentazione integrativa.
6. All'udienza del 9.4.2024 la parte ricorrente depositava le note in sostituzione d'udienza insistendo per l'accoglimento del ricorso.
7. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente dichiarava la contumacia di e riservava di riferire al Collegio la decisione. CP_1
8. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, in presenza di perdurante separazione per un periodo di tempo superiore a quello indicato dalla legge, senza che sia intervenuta riconciliazione.
9. Nel merito, la documentazione conferma l'esistenza di un assetto dei rapporti e delle rispettive capacità economiche sostanzialmente immutato, cosicché non vi è ragione per non accogliere le domande proposte, con le quali la parte ricorrente ha chiesto siano confermate le condizioni già concordate in sede di omologa della separazione consensuale e che hanno regolato finora le relazioni tra gli ex coniugi, senza che siano state allegate problematiche di sorta.
10. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente e del parziale accoglimento delle domande della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto a Parte_1 CP_1
CA (AQ) in data 3.10.2015, trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di
L'Aquila al n. 8, P.1, S.A. Uff. 3 dell'anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, stabilendo le seguenti condizioni:
▪ dispone che la casa coniugale rimane assegnata alla moglie, dove vivrà con il figlio maggiorenne , unitamente agli arredi;
Per_1
▪ dispone che il padre corrisponda mensilmente direttamente al figlio Per_1
l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, rivalutabile ISTAT (FOI) con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
▪ le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
3 ▪ l'autovettura Opel Corsa rimarrà in uso a che provvederà alle spese del mezzo;
Pt_1
▪ nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4