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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2164/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. SANCI BARBARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n. 48; resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 18.4.2023, sussistendone tutti i presupposti, CP_1
presentava domanda per l'attribuzione della pensione di reversibilità in quanto figlio superstite in situazione di inabilità, alla morte del padre (avvenuta Persona_1
il 29.7.2017), e che l' ne comunicava il rigetto per non essere risultati stati CP_1
patologici tali da annullare nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si esauriva con esito negativo e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento in giudizio, così concludendo “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire la pensione di reversibilità secondo quanto previsto dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni sin dalla data del decesso del di lui ossia il 29/07/2017; 2) Per l'effetto condannare Pt_2
l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, al pagamento a favore dell'istante delle indennità economiche previste dalla legislazione vigente, con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia e con interessi e rivalutazione come per legge fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
Nominato CTU medico legale, a seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita come da sentenza che segue.
**********
Il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, -ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il giudicante che non è integrato il requisito sanitario dell'inabilità.
Il consulente nell'elaborato, che qui si intende richiamato, ha accertato che il ricorrente non era da considerarsi totalmente inabile o comunque incapace di svolgere attività idonea a procurare una fonte di guadagno non simbolico all'epoca del decesso paterno. Il consulente ha difatti riconosciuto in diagnosi le seguenti patologie
“Cardiopatia dilatativa con riduzione della capacità sistolica (43%) e f.a. cronica in trattamento farmacologico (Classe N.Y.H.A. II°-III°). Diabete mellito di tipo II in trattamento misto (orale + insulina). Obesità di I° grado”, cui ha ritenuto conseguire un'invalidità pari all'88% e pur valutando che il quadro patologico presentato sia sia tale da impedire lo svolgimento di un proficuo lavoro, ha concluso evidenziando che il requisito sanitario non sussistesse alla data del 29.7.17.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente in sede di osservazioni alla CTU e ribadito nelle note scritte del 18.9.2025, non risulta decisivo accertare se il ricorrente effettivamente svolgesse attività di bracciante agricolo sino al 2018, ma piuttosto la circostanza, evidenziata dal consulente, che “sino al mese di ottobre 2018 il ricorrente non sapeva neppure di essere affetto di alcuna patologia, tanto da non lamentare alcuna sintomatologia e, solo effettuando degli accertamenti clinico- strumentali, richiesti in preparazione di un intervento chirurgico, in elezione, di ernia ombelicale, il ricorrente è venuto a conoscenza per via del tutto occasionale, delle sue patologie”. Tale circostanza d'altronde appare ancor più significativa se solo si considera che, difatti, sostanzialmente non vi è alcuna documentazione medica attinente al periodo immediatamente antecedente o coevo al decesso del de cuius.
Appare dunque evidente che il quadro patologico riscontrato sul ricorrente, per quanto presumibilmente preesistente all'ottobre 2018, non si sia mai significativamente estrinsecato nel periodo antecedente a tale data. Ciò è sintomatico del fatto che evidentemente le patologie sofferte non avevano ancora raggiunto un grado apprezzabile di affezione delle condizioni di vita del ricorrente nel periodo antecedente all'ottobre 2018. Ne consegue che, come condivisibilmente concluso dal consulente, il requisito sanitario non poteva sussistere alla data del decesso del padre del ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la domanda deve essere respinta per carenza del requisito sanitario non sussistendo la condizione di inabilità prescritta dalla normativa applicabile a far data dal decesso del de cuius.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in CP_1
pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che sono CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2164/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. SANCI BARBARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n. 48; resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 18.4.2023, sussistendone tutti i presupposti, CP_1
presentava domanda per l'attribuzione della pensione di reversibilità in quanto figlio superstite in situazione di inabilità, alla morte del padre (avvenuta Persona_1
il 29.7.2017), e che l' ne comunicava il rigetto per non essere risultati stati CP_1
patologici tali da annullare nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si esauriva con esito negativo e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento in giudizio, così concludendo “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire la pensione di reversibilità secondo quanto previsto dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni sin dalla data del decesso del di lui ossia il 29/07/2017; 2) Per l'effetto condannare Pt_2
l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, al pagamento a favore dell'istante delle indennità economiche previste dalla legislazione vigente, con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia e con interessi e rivalutazione come per legge fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
Nominato CTU medico legale, a seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita come da sentenza che segue.
**********
Il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, -ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il giudicante che non è integrato il requisito sanitario dell'inabilità.
Il consulente nell'elaborato, che qui si intende richiamato, ha accertato che il ricorrente non era da considerarsi totalmente inabile o comunque incapace di svolgere attività idonea a procurare una fonte di guadagno non simbolico all'epoca del decesso paterno. Il consulente ha difatti riconosciuto in diagnosi le seguenti patologie
“Cardiopatia dilatativa con riduzione della capacità sistolica (43%) e f.a. cronica in trattamento farmacologico (Classe N.Y.H.A. II°-III°). Diabete mellito di tipo II in trattamento misto (orale + insulina). Obesità di I° grado”, cui ha ritenuto conseguire un'invalidità pari all'88% e pur valutando che il quadro patologico presentato sia sia tale da impedire lo svolgimento di un proficuo lavoro, ha concluso evidenziando che il requisito sanitario non sussistesse alla data del 29.7.17.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente in sede di osservazioni alla CTU e ribadito nelle note scritte del 18.9.2025, non risulta decisivo accertare se il ricorrente effettivamente svolgesse attività di bracciante agricolo sino al 2018, ma piuttosto la circostanza, evidenziata dal consulente, che “sino al mese di ottobre 2018 il ricorrente non sapeva neppure di essere affetto di alcuna patologia, tanto da non lamentare alcuna sintomatologia e, solo effettuando degli accertamenti clinico- strumentali, richiesti in preparazione di un intervento chirurgico, in elezione, di ernia ombelicale, il ricorrente è venuto a conoscenza per via del tutto occasionale, delle sue patologie”. Tale circostanza d'altronde appare ancor più significativa se solo si considera che, difatti, sostanzialmente non vi è alcuna documentazione medica attinente al periodo immediatamente antecedente o coevo al decesso del de cuius.
Appare dunque evidente che il quadro patologico riscontrato sul ricorrente, per quanto presumibilmente preesistente all'ottobre 2018, non si sia mai significativamente estrinsecato nel periodo antecedente a tale data. Ciò è sintomatico del fatto che evidentemente le patologie sofferte non avevano ancora raggiunto un grado apprezzabile di affezione delle condizioni di vita del ricorrente nel periodo antecedente all'ottobre 2018. Ne consegue che, come condivisibilmente concluso dal consulente, il requisito sanitario non poteva sussistere alla data del decesso del padre del ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la domanda deve essere respinta per carenza del requisito sanitario non sussistendo la condizione di inabilità prescritta dalla normativa applicabile a far data dal decesso del de cuius.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in CP_1
pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che sono CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi