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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati BARBIERI ANNA e DOPPIO MARCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di
DO (VI), il 01/05/2010, tra i sigg.ri e , trascritto nel CP_1 CP_2
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte 2 serie A
dell'anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita 36016 Thiene (VI), Via Dante
con i relativi arredi, alla sig.ra che vi abiterà con i figli, dando atto che il sig. CP_1
ha rilasciato la casa a fine agosto 2023; CP_2
3. disporsi l'affidamento condiviso tra i coniugi dei figli, fissando la loro residenza presso la madre. I figli staranno con il padre:
- a week end alternati: dal venerdì dall'uscita da scuola o al termine dell'orario lavorativo del papà, al lunedì quando li accompagnerà a scuola o, nei periodi estivi, a casa della madre;
- nella settimana in cui i minori trascorrono il week end con la madre, staranno con il padre dal lunedì alle 18 fino al martedì mattina quando li accompagnerà a scuola o,
nei periodi estivi, a casa della madre, nella settimana successiva, se il papà è a casa da lavoro un pernotto infrasettimanale da concordare, se è via per lavoro, il venerdì
dall'uscita da scuola al sabato mattina alle ore 10;
2 - sette giorni durante le vacanze natalizie, in modo tale che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di lunedì in Albis;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno, con facoltà per il padre di tenerli anche una settimana ulteriore, non consecutiva alle altre, previo accordo con la madre.
Detto calendario potrebbe subire delle modifiche previo accordo tra i genitori.
4. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. verserà alla sig.ra CP_2
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sulle coordinate CP_1
già note, l'importo di euro 900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione
Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche / mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale / ludico-sportive, come da Protocollo adottato dall'adito
Tribunale), adeguatamente documentate, e oltre al 50% delle spese per l'abbigliamento nei cambi stagione con cambio taglie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
giubbotti invernali, scarpe, scarponcini), ciò fino a che i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le detrazioni fiscali seguiranno la stessa percentuale di imputazione.
L'assegno unico per la famiglia verrà interamente percepito dalla sig.ra . CP_1
5. i coniugi si danno reciproco assenso a chiedere il rilascio e il rinnovo di documenti individuali validi per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli.
6. nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi autosufficienti
3 economicamente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in DO (VI) in data 01/05/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 20/02/2024
celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
695/2024 pubblicata in data 27/03/2024 e passata in giudicato in data 31/10/2024.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 695/2024 pubblicata in data 27/03/2024,
4 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza e secondo gli accordi delle parti, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Thiene (VI), Via Dante a favore di quale genitore convivente con i figli CP_1
minori e;
Per_1 Per_2 Per_3
5 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo di documenti individuali validi per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in DO (VI) il 01/05/2010 alle condizioni in epigrafe
[...] CP_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.1.2025
6 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati BARBIERI ANNA e DOPPIO MARCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di
DO (VI), il 01/05/2010, tra i sigg.ri e , trascritto nel CP_1 CP_2
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte 2 serie A
dell'anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita 36016 Thiene (VI), Via Dante
con i relativi arredi, alla sig.ra che vi abiterà con i figli, dando atto che il sig. CP_1
ha rilasciato la casa a fine agosto 2023; CP_2
3. disporsi l'affidamento condiviso tra i coniugi dei figli, fissando la loro residenza presso la madre. I figli staranno con il padre:
- a week end alternati: dal venerdì dall'uscita da scuola o al termine dell'orario lavorativo del papà, al lunedì quando li accompagnerà a scuola o, nei periodi estivi, a casa della madre;
- nella settimana in cui i minori trascorrono il week end con la madre, staranno con il padre dal lunedì alle 18 fino al martedì mattina quando li accompagnerà a scuola o,
nei periodi estivi, a casa della madre, nella settimana successiva, se il papà è a casa da lavoro un pernotto infrasettimanale da concordare, se è via per lavoro, il venerdì
dall'uscita da scuola al sabato mattina alle ore 10;
2 - sette giorni durante le vacanze natalizie, in modo tale che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di lunedì in Albis;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno, con facoltà per il padre di tenerli anche una settimana ulteriore, non consecutiva alle altre, previo accordo con la madre.
Detto calendario potrebbe subire delle modifiche previo accordo tra i genitori.
4. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. verserà alla sig.ra CP_2
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sulle coordinate CP_1
già note, l'importo di euro 900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione
Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche / mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale / ludico-sportive, come da Protocollo adottato dall'adito
Tribunale), adeguatamente documentate, e oltre al 50% delle spese per l'abbigliamento nei cambi stagione con cambio taglie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
giubbotti invernali, scarpe, scarponcini), ciò fino a che i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le detrazioni fiscali seguiranno la stessa percentuale di imputazione.
L'assegno unico per la famiglia verrà interamente percepito dalla sig.ra . CP_1
5. i coniugi si danno reciproco assenso a chiedere il rilascio e il rinnovo di documenti individuali validi per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli.
6. nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi autosufficienti
3 economicamente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in DO (VI) in data 01/05/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 20/02/2024
celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
695/2024 pubblicata in data 27/03/2024 e passata in giudicato in data 31/10/2024.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 695/2024 pubblicata in data 27/03/2024,
4 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza e secondo gli accordi delle parti, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Thiene (VI), Via Dante a favore di quale genitore convivente con i figli CP_1
minori e;
Per_1 Per_2 Per_3
5 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo di documenti individuali validi per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in DO (VI) il 01/05/2010 alle condizioni in epigrafe
[...] CP_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.1.2025
6 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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