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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/05/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7706/2022 R.G.,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , in proprio e Parte_5 Parte_6 Parte_7
qualità di eredi di , Persona_1
Rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lezzi, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
Controparte_1
, Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- convenuti -
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA,
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nell'ottobre 2022 , Parte_1 [...]
, , e Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
tutti in proprio e qualità di eredi di , hanno convenuto in
[...] Persona_1
giudizio la Repubblica Federale Tedesca nonchè la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “- accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per il danno non patrimoniale subito dal Ten.
a causa della sua detenzione e deportazione in lager nazisti dal 18.09.1943 sino Persona_1 all'effettivo rimpatrio avvenuto il 28.08.1945 e per l'effetto condannare la Repubblica Federale
Tedesca al risarcimento in favore degli eredi legittimi del Ten. , ossia dei Sigg.ri Ebbe Persona_1
, , , , , Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, secondo le proprie quote ereditarie (1/3 alla coniuge e 2/3 ai figli e
[...] Pt_7 Parte_7 ai due nipoti, questi ultimi eredi per rappresentazione di -altro figlio di Persona_2 Persona_1 deceduto il 21.01.2014), per un ammontare pari ad €.505.116,00 di cui €.96.740,00 Parte_8 per inabilità temporanea assoluta ed €.408.376,00 per danno permanente, biologico, morale esistenziale, o in ogni caso di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre ancora rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'effettivo rimpatrio sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata in data 28.4.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_1 contestando nel merito la sussistenza dell'invocata responsabilità.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio all'udienza del 20.6.2023, il 22.9.2023 si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione Controparte_2
del diritto vantato, la mancanza di prova della qualità di erede in capo agli attori, nonché
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato e per l'ammissione al Fondo.
All'udienza del 05.12.2023 il Tribunale, ritenuta la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, ha dichiarato la contumacia della Repubblica Federale tedesca, ed in assenza di istanze istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 04.02.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281quinquies c.p.c., all'esito della quale l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la legittimazione passiva del dicastero evocato all'eccezione tempestivamente formulata, ritiene il Tribunale che l'azione proposta sia prescritta.
L'interesse ad essa è indubbiamente sorto a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
36/2022 (convertito dalla L. 79/2022), che all'art. 43 istituisce il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze
2 del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, nato al fine di prevenire un'ulteriore condanna dello Stato italiano in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
Nell'incipit della norma si specifica espressamente che l'istituzione del Fondo è dettata dall'esigenza di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella
Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con D.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263, con cui la Germania aveva versato alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1.); per effetto di tale versamento, “…il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.), alle qualil è espressamente destinato il Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022.
E' opportuno in questa rammentare che l'istituzione di esso è la risultante di una vicenda iniziata, come è ben noto, a partire dalla prima metà degli anni 2000, quando vennero promossi da parte di cittadini italiani diversi contenziosi nei confronti della Repubblica
Federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali per i crimini commessi dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale.
Con la sentenza Cassazione civile sez. un., 11/03/2004, n.5044 la giurisprudenza di legittimità aveva scardinato il principio dell'immunità dello Stato Estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani, chiarendo che la deportazione del popolo civile nel corso di una guerra, consumatasi nella fattispecie sul territorio italiano, e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati, costituiscono crimini internazionali rispetto ai quali deve essere possibile esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello
Stato che li commessi, in applicazione del principio della giurisdizione universale e analogicamente con quanto prevede la disciplina relativa all'immunità funzionale degli organi statali nelle stesse ipotesi;
era quindi stato proclamato che il rispetto dei diritti inviolabili della persona è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, idoneo a minare la portata di altri principi, come quello della sovrana uguaglianza degli
Stati, in tal guisa confutando l'assolutezza della norma consuetudinaria inerente l'immunità giurisdizionale di essi.
In seguito, dopo diverse pronunce in tal senso, la Corte Internazionale di Giustizia, adita dalla Repubblica Tedesca, con la sentenza del 03.02.2012 aveva dichiarato che l'Italia
3 aveva violato l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di
Germania dal diritto internazionale e l'aveva sollecitata ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto;
fu questa la ragione per cui il Governo italiano emanò la L. 14 gennaio 2013 n. 59, il cui art. 3 prevedeva testualmente che “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo
Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
Seguì un consistente filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'umanità commessi iure imperii, finché intervenne la pronuncia della
Corte Costituzionale del 22 ottobre 2014 n. 238 con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. 59/2013: ricominciarono quindi le condanne nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del
Terzo Reich e la successiva proposizione delle correlate azioni esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
A causa di tale atteggiamento la Repubblica Federale di Germania ha nuovamente adito la Corte Internazionale di Giustizia, per denunciare l'inottemperanza dello Stato italiano alla precedente decisione del febbraio 2012, nonché la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, richiedendo l'adozione di misure cautelari, in pendenza delle quali è stato emanato l'invocato art. 43 D.L. 36/22.
Tale disposizione, oltre a istituire presso il un Controparte_2
apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando ad un successivo decreto ministeriale del 28.6.2023
l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), ha dichiarato l'estinzione di ogni azione esecutiva già promossa nei confronti dello Stato tedesco, impedendone la prosecuzione (comma 3), e fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 31.12.2023 con il D.L. 132/2023 convertito con L. 170/2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma
7).
4 Secondo quanto condivisibilmente inteso dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza del 21/07/2023 n.159, attraverso l'istituto de quo il Legislatore ha realizzato
“…una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova”; ne consegue che, in virtù dell'art. 1272 co. 3 c.c., ben può ritenersi che lo Stato italiano che ha assunto il debito tedesco sia legittimato ad opporre al creditore “…le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione”, quali sicuramente la prescrizione.
In proposito l'art. 43 co. 6 D.L. 36/2022 espressamente prevede che: “6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Sebbene la disposizione non espliciti il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in questa sede azionato, la previsione di una cd. clausola di salvaguardia allude evidentemente ad una serie di casi in cui “…le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto” debbano ritenersi prescritte, rimanendo altrimenti essa priva di senso compiuto, oltre che giuridico, se si ipotizzasse che le azioni civili de quo siano imprescrittibili.
Del resto, tale ultima conclusione appare allo stato non solo incompatibile con la vigente legislazione, ma già esclusa dalla Corte di legittimità.
Sotto il primo profilo, rileva il decidente che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra (e non delle correlate azioni civili, come si dirà infra) è effettivamente sancita da un principio di diritto internazionale consacrato nella Convenzione ONU adottata il 26 novembre 1968, che tuttavia all'art. IV sollecitava gli aderenti “…a prendere, in conformità con le loro procedure costituzionali, ogni misura legislativa o di altro genere che sia necessaria per garantire l'imprescrivibilità dei crimini di cui agli articoli I e II della presente Convenzione, per quanto riguarda sia le azioni giudiziarie che la pena”; non risulta tuttavia che il Legislatore italiano ad essa abbia dato attuazione, né che abbia mai ratificato la Convenzione europea
5 sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.01.2003.
Quanto al secondo, l'imprescrittibilità delle azioni civili del tipo di quella che qui ci occupa appare del tutto incompatibile con le affermazioni contenute nella recente
Cassazione civile sez. III, 09/02/2024, n.3642, che, pur pronunciandosi in merito ad una domanda proposta nel 2006 da un cittadino italiano per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, asseritamente subiti ad opera dei militari tedeschi a seguito della sua cattura e conseguente deportazione nei lager, dov'era stato costretto a lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945, e pur senza chiarirne la durata, ha espressamente escluso la prescrizione dell'azione, in quanto proposta ad appena due anni dall'erosione del principio di immunità giurisdizionale degli Stati esteri di cui si è innanzi detto: “...4. ciò posto, va ora detto che non è possibile limitarsi a correggere la motivazione facendo leva sulla sopravvenuta norma contenuta nell'art. 43, comma 6, D.L. n. 36 del 2022, quale convertito, che ha fatto salva, come visto, la decorrenza degli "ordinari termini di prescrizione"; ciò sia perché la norma è complessivamente riferita alle "azioni di accertamento e liquidazione dei danni...non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto", sia perché pur assumendo, come fa la difesa erariale, che il legislatore ordinario abbia inteso ricognitivamente indicare, con norma interna, l'esclusione di ogni imprescrittibilità, operando appunto i (comuni) termini al riguardo tempo per tempo applicabili – conclusivamente avallando, per altra via, il ragionamento decisorio della Corte di appello quando ha correlato la prescrizione all'ipotesi di riduzione in schiavitù nella disciplina temporale in rilievo – il diritto oggetto dell'azione svolta non potrebbe dirsi prescritto;
riprendendo anche gli spunti contenuti nella requisitoria della Procura Generale presso questa Corte nel giudizio R.G. n. 18326 del 2019, sfociato nella sentenza n. 20442 del 2020 di questa Corte
(para 11.4 e seguenti), deve osservarsi come i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, come sopra rammentato al para 3, primo capoverso (nella rievocata requisitoria si richiamavano, tra le altre, Cass., Sez. U., 03/02/1996, n. 919, Cass., S.U., 12/06/1999, n. 328); fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.;
6 questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del
1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini "qualunque sia la data in cui sono stati commessi" (art. 1); (…) non potrebbe però ipotizzarsi l'ancoraggio dell'azionabilità a tale ultima data, ossia al 1968, piuttosto che al 2004; sul punto, infatti, furono sollevate alcune critiche dottrinali poiché quella Convenzione non è stata sottoscritta dall'Italia, così come non è stata ratificata la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, del 25 gennaio 1974, peraltro entrata in vigore il 27 giugno 2003, con cui si era però esclusa l'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità, ma la si consentiva per i fatti relativamente ai quali non fosse ancora spirato il termine di prescrizione;
ai fini in parola, tali dati, pur nella prospettiva della prescrittibilità, imporrebbero in concreto di escludere l'ipotizzata decorrenza prescrizionale, come specificatamente dedotto in ricorso con censura fondata;
(…)
5. conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili, con l'ulteriore conseguenza che l'azione, introdotta nel 2006 dagli odierni ricorrenti, non potrebbe comunque ritenersi prescritta;
ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui fa riferimento alla morte del reo, che la difesa erariale con inammissibile novità della questione ipotizza, in memoria, in relazione al decesso degli autori del delitto, tenuto conto, a suo dire, presuntivamente, della ricostruibile età minima dei militari al momento del fatto, e dell'aspettativa di vita media assunta come riscontrabile in Germania;
...”.
In adesione a siffatto arresto, e delibando l'odierna eccezione, reputa il decidente che le condotte lamentate dagli attori e commesse ai danni del loro congiunto (catturato dalle truppe tedesche, deportato e recluso in un campo di concentramento, ove era stato sottoposto in condizioni di sostanziale schiavitù a lavori forzati, senza remunerazione e senza le garanzie di cui godono i prigionieri di guerra, in condizioni umane e igieniche inaccettabili e ricevendo un vitto del tutto inadeguato a garantire un necessario sostentamento) siano sussumibili nel reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600
c.p., che nella formulazione vigente all'epoca dei delitti, e quindi anteriore alla L.
228/2003, sanzionava con la reclusione da cinque a quindici anni “Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù…”, configurabile “…tutte le volte
7 in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa. Tale totale asservimento equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo
"status" di soggetto nell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga” (Cassazione penale sez. III,
19/05/1998, n.7929).
Stante il disposto dell'art. 157 c.p. pure nella formulazione anteriore alla L. 251/05, ed in difetto di documentazione di qualsivoglia atto interruttivo dalla data della liberazione della vittima il 16.4.1945 a quella di proposizione dell'odierno giudizio, il termine di quindici anni di prescrizione del reato deve intendersi decorso nel 2019 (se non estinto prima – vedi infra), ovvero quindici anni dopo l'esclusione dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile affermata da Cassazione civile sez. un. 11/03/2004, n.5044.
Allo stesso termine soggiace l'odierna azione civile, essendo noto che l'art. 2947 co. 3 c.c. allinea la prescrizione del reato a quella dell'azione civile nell'ipotesi in cui il fatto illecito che ha prodotto il danno integri una fattispecie criminosa: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
In conclusione, ritiene il Tribunale che l'azione proposta sia per tali ragioni prescritta.
Per mero scrupolo, argomenta subordinatamente il decidente che ad analoga conclusione si giungerebbe anche qualora si volesse ipotizzare che l'illecito lamentato dagli attori sia qualificabile come “crimine di guerra e contro l'umanità” (configurabilità in ordine alla quale l'Avvocatura ha formulato obiezioni, su cui per la liquidità della presente decisione intesa da Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936 si soprassiede); non potendo porsi in discussione che detta imprescrittibilità riguardi i reati, non già le azioni civili proposte al fine di conseguire il relativo risarcimento del danno, non vincolate al principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost. (Cassazione civile sez. III, 09/02/2024, n.3642), esse soggiacciono alle disposizioni di cui agli artt. 2934 e ss c.c., ed in particolare al citato art. 2947 co. 3 c.c. che contempla gli effetti del distinto caso disciplinato dall'art. 150 c.p. di
8 estinzione per morte del reo del reato, pure se imprescrittibile, coincidente con la data del decesso (Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n.25340).
Orbene, pur ipotizzando che gli “agenti” del che fino all'08.5.1945 si resero CP_3
responsabili dei crimini tristemente noti all'umanità a quell'epoca avessero almeno 20 anni (e fossero quindi nati nel 1925, ipotesi alquanto inverosimile considerati i ruoli apicali rivestiti), e siano deceduti all'età di 90 anni (ovvero entro dicembre del 2015, nonostante la presumibile durata della vita media in Germania sia di 78 anni al 2023, ed inferiore negli anni precedenti, come verificabile dai dati consultabili all'indirizzo https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?end=), i cinque anni previsti dall'art. 2947 co. 1 c.c. per la prescrizione dell'azione civile risarcitoria sarebbero comunque maturati nel 2020, ovvero anteriormente alla data dell'introduzione dell'odierno giudizio.
Per tutte queste ragioni conclude il Tribunale per il rigetto della pretesa, compensando integralmente le spese di lite tra le parti attesa l'assoluta novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti in proprio e qualità di eredi di : Parte_7 Persona_1
1) Rigetta la pretesa per intervenuta prescrizione;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce, 31/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7706/2022 R.G.,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , in proprio e Parte_5 Parte_6 Parte_7
qualità di eredi di , Persona_1
Rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lezzi, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
Controparte_1
, Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- convenuti -
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA,
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nell'ottobre 2022 , Parte_1 [...]
, , e Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
tutti in proprio e qualità di eredi di , hanno convenuto in
[...] Persona_1
giudizio la Repubblica Federale Tedesca nonchè la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “- accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per il danno non patrimoniale subito dal Ten.
a causa della sua detenzione e deportazione in lager nazisti dal 18.09.1943 sino Persona_1 all'effettivo rimpatrio avvenuto il 28.08.1945 e per l'effetto condannare la Repubblica Federale
Tedesca al risarcimento in favore degli eredi legittimi del Ten. , ossia dei Sigg.ri Ebbe Persona_1
, , , , , Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, secondo le proprie quote ereditarie (1/3 alla coniuge e 2/3 ai figli e
[...] Pt_7 Parte_7 ai due nipoti, questi ultimi eredi per rappresentazione di -altro figlio di Persona_2 Persona_1 deceduto il 21.01.2014), per un ammontare pari ad €.505.116,00 di cui €.96.740,00 Parte_8 per inabilità temporanea assoluta ed €.408.376,00 per danno permanente, biologico, morale esistenziale, o in ogni caso di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre ancora rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'effettivo rimpatrio sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata in data 28.4.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_1 contestando nel merito la sussistenza dell'invocata responsabilità.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio all'udienza del 20.6.2023, il 22.9.2023 si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione Controparte_2
del diritto vantato, la mancanza di prova della qualità di erede in capo agli attori, nonché
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato e per l'ammissione al Fondo.
All'udienza del 05.12.2023 il Tribunale, ritenuta la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, ha dichiarato la contumacia della Repubblica Federale tedesca, ed in assenza di istanze istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 04.02.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281quinquies c.p.c., all'esito della quale l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la legittimazione passiva del dicastero evocato all'eccezione tempestivamente formulata, ritiene il Tribunale che l'azione proposta sia prescritta.
L'interesse ad essa è indubbiamente sorto a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
36/2022 (convertito dalla L. 79/2022), che all'art. 43 istituisce il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze
2 del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, nato al fine di prevenire un'ulteriore condanna dello Stato italiano in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
Nell'incipit della norma si specifica espressamente che l'istituzione del Fondo è dettata dall'esigenza di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella
Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con D.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263, con cui la Germania aveva versato alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1.); per effetto di tale versamento, “…il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.), alle qualil è espressamente destinato il Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022.
E' opportuno in questa rammentare che l'istituzione di esso è la risultante di una vicenda iniziata, come è ben noto, a partire dalla prima metà degli anni 2000, quando vennero promossi da parte di cittadini italiani diversi contenziosi nei confronti della Repubblica
Federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali per i crimini commessi dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale.
Con la sentenza Cassazione civile sez. un., 11/03/2004, n.5044 la giurisprudenza di legittimità aveva scardinato il principio dell'immunità dello Stato Estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani, chiarendo che la deportazione del popolo civile nel corso di una guerra, consumatasi nella fattispecie sul territorio italiano, e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati, costituiscono crimini internazionali rispetto ai quali deve essere possibile esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello
Stato che li commessi, in applicazione del principio della giurisdizione universale e analogicamente con quanto prevede la disciplina relativa all'immunità funzionale degli organi statali nelle stesse ipotesi;
era quindi stato proclamato che il rispetto dei diritti inviolabili della persona è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, idoneo a minare la portata di altri principi, come quello della sovrana uguaglianza degli
Stati, in tal guisa confutando l'assolutezza della norma consuetudinaria inerente l'immunità giurisdizionale di essi.
In seguito, dopo diverse pronunce in tal senso, la Corte Internazionale di Giustizia, adita dalla Repubblica Tedesca, con la sentenza del 03.02.2012 aveva dichiarato che l'Italia
3 aveva violato l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di
Germania dal diritto internazionale e l'aveva sollecitata ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto;
fu questa la ragione per cui il Governo italiano emanò la L. 14 gennaio 2013 n. 59, il cui art. 3 prevedeva testualmente che “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo
Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
Seguì un consistente filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'umanità commessi iure imperii, finché intervenne la pronuncia della
Corte Costituzionale del 22 ottobre 2014 n. 238 con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. 59/2013: ricominciarono quindi le condanne nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del
Terzo Reich e la successiva proposizione delle correlate azioni esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
A causa di tale atteggiamento la Repubblica Federale di Germania ha nuovamente adito la Corte Internazionale di Giustizia, per denunciare l'inottemperanza dello Stato italiano alla precedente decisione del febbraio 2012, nonché la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, richiedendo l'adozione di misure cautelari, in pendenza delle quali è stato emanato l'invocato art. 43 D.L. 36/22.
Tale disposizione, oltre a istituire presso il un Controparte_2
apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando ad un successivo decreto ministeriale del 28.6.2023
l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), ha dichiarato l'estinzione di ogni azione esecutiva già promossa nei confronti dello Stato tedesco, impedendone la prosecuzione (comma 3), e fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 31.12.2023 con il D.L. 132/2023 convertito con L. 170/2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma
7).
4 Secondo quanto condivisibilmente inteso dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza del 21/07/2023 n.159, attraverso l'istituto de quo il Legislatore ha realizzato
“…una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova”; ne consegue che, in virtù dell'art. 1272 co. 3 c.c., ben può ritenersi che lo Stato italiano che ha assunto il debito tedesco sia legittimato ad opporre al creditore “…le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione”, quali sicuramente la prescrizione.
In proposito l'art. 43 co. 6 D.L. 36/2022 espressamente prevede che: “6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Sebbene la disposizione non espliciti il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in questa sede azionato, la previsione di una cd. clausola di salvaguardia allude evidentemente ad una serie di casi in cui “…le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto” debbano ritenersi prescritte, rimanendo altrimenti essa priva di senso compiuto, oltre che giuridico, se si ipotizzasse che le azioni civili de quo siano imprescrittibili.
Del resto, tale ultima conclusione appare allo stato non solo incompatibile con la vigente legislazione, ma già esclusa dalla Corte di legittimità.
Sotto il primo profilo, rileva il decidente che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra (e non delle correlate azioni civili, come si dirà infra) è effettivamente sancita da un principio di diritto internazionale consacrato nella Convenzione ONU adottata il 26 novembre 1968, che tuttavia all'art. IV sollecitava gli aderenti “…a prendere, in conformità con le loro procedure costituzionali, ogni misura legislativa o di altro genere che sia necessaria per garantire l'imprescrivibilità dei crimini di cui agli articoli I e II della presente Convenzione, per quanto riguarda sia le azioni giudiziarie che la pena”; non risulta tuttavia che il Legislatore italiano ad essa abbia dato attuazione, né che abbia mai ratificato la Convenzione europea
5 sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.01.2003.
Quanto al secondo, l'imprescrittibilità delle azioni civili del tipo di quella che qui ci occupa appare del tutto incompatibile con le affermazioni contenute nella recente
Cassazione civile sez. III, 09/02/2024, n.3642, che, pur pronunciandosi in merito ad una domanda proposta nel 2006 da un cittadino italiano per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, asseritamente subiti ad opera dei militari tedeschi a seguito della sua cattura e conseguente deportazione nei lager, dov'era stato costretto a lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945, e pur senza chiarirne la durata, ha espressamente escluso la prescrizione dell'azione, in quanto proposta ad appena due anni dall'erosione del principio di immunità giurisdizionale degli Stati esteri di cui si è innanzi detto: “...4. ciò posto, va ora detto che non è possibile limitarsi a correggere la motivazione facendo leva sulla sopravvenuta norma contenuta nell'art. 43, comma 6, D.L. n. 36 del 2022, quale convertito, che ha fatto salva, come visto, la decorrenza degli "ordinari termini di prescrizione"; ciò sia perché la norma è complessivamente riferita alle "azioni di accertamento e liquidazione dei danni...non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto", sia perché pur assumendo, come fa la difesa erariale, che il legislatore ordinario abbia inteso ricognitivamente indicare, con norma interna, l'esclusione di ogni imprescrittibilità, operando appunto i (comuni) termini al riguardo tempo per tempo applicabili – conclusivamente avallando, per altra via, il ragionamento decisorio della Corte di appello quando ha correlato la prescrizione all'ipotesi di riduzione in schiavitù nella disciplina temporale in rilievo – il diritto oggetto dell'azione svolta non potrebbe dirsi prescritto;
riprendendo anche gli spunti contenuti nella requisitoria della Procura Generale presso questa Corte nel giudizio R.G. n. 18326 del 2019, sfociato nella sentenza n. 20442 del 2020 di questa Corte
(para 11.4 e seguenti), deve osservarsi come i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, come sopra rammentato al para 3, primo capoverso (nella rievocata requisitoria si richiamavano, tra le altre, Cass., Sez. U., 03/02/1996, n. 919, Cass., S.U., 12/06/1999, n. 328); fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.;
6 questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del
1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini "qualunque sia la data in cui sono stati commessi" (art. 1); (…) non potrebbe però ipotizzarsi l'ancoraggio dell'azionabilità a tale ultima data, ossia al 1968, piuttosto che al 2004; sul punto, infatti, furono sollevate alcune critiche dottrinali poiché quella Convenzione non è stata sottoscritta dall'Italia, così come non è stata ratificata la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, del 25 gennaio 1974, peraltro entrata in vigore il 27 giugno 2003, con cui si era però esclusa l'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità, ma la si consentiva per i fatti relativamente ai quali non fosse ancora spirato il termine di prescrizione;
ai fini in parola, tali dati, pur nella prospettiva della prescrittibilità, imporrebbero in concreto di escludere l'ipotizzata decorrenza prescrizionale, come specificatamente dedotto in ricorso con censura fondata;
(…)
5. conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili, con l'ulteriore conseguenza che l'azione, introdotta nel 2006 dagli odierni ricorrenti, non potrebbe comunque ritenersi prescritta;
ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui fa riferimento alla morte del reo, che la difesa erariale con inammissibile novità della questione ipotizza, in memoria, in relazione al decesso degli autori del delitto, tenuto conto, a suo dire, presuntivamente, della ricostruibile età minima dei militari al momento del fatto, e dell'aspettativa di vita media assunta come riscontrabile in Germania;
...”.
In adesione a siffatto arresto, e delibando l'odierna eccezione, reputa il decidente che le condotte lamentate dagli attori e commesse ai danni del loro congiunto (catturato dalle truppe tedesche, deportato e recluso in un campo di concentramento, ove era stato sottoposto in condizioni di sostanziale schiavitù a lavori forzati, senza remunerazione e senza le garanzie di cui godono i prigionieri di guerra, in condizioni umane e igieniche inaccettabili e ricevendo un vitto del tutto inadeguato a garantire un necessario sostentamento) siano sussumibili nel reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600
c.p., che nella formulazione vigente all'epoca dei delitti, e quindi anteriore alla L.
228/2003, sanzionava con la reclusione da cinque a quindici anni “Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù…”, configurabile “…tutte le volte
7 in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa. Tale totale asservimento equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo
"status" di soggetto nell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga” (Cassazione penale sez. III,
19/05/1998, n.7929).
Stante il disposto dell'art. 157 c.p. pure nella formulazione anteriore alla L. 251/05, ed in difetto di documentazione di qualsivoglia atto interruttivo dalla data della liberazione della vittima il 16.4.1945 a quella di proposizione dell'odierno giudizio, il termine di quindici anni di prescrizione del reato deve intendersi decorso nel 2019 (se non estinto prima – vedi infra), ovvero quindici anni dopo l'esclusione dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile affermata da Cassazione civile sez. un. 11/03/2004, n.5044.
Allo stesso termine soggiace l'odierna azione civile, essendo noto che l'art. 2947 co. 3 c.c. allinea la prescrizione del reato a quella dell'azione civile nell'ipotesi in cui il fatto illecito che ha prodotto il danno integri una fattispecie criminosa: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
In conclusione, ritiene il Tribunale che l'azione proposta sia per tali ragioni prescritta.
Per mero scrupolo, argomenta subordinatamente il decidente che ad analoga conclusione si giungerebbe anche qualora si volesse ipotizzare che l'illecito lamentato dagli attori sia qualificabile come “crimine di guerra e contro l'umanità” (configurabilità in ordine alla quale l'Avvocatura ha formulato obiezioni, su cui per la liquidità della presente decisione intesa da Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936 si soprassiede); non potendo porsi in discussione che detta imprescrittibilità riguardi i reati, non già le azioni civili proposte al fine di conseguire il relativo risarcimento del danno, non vincolate al principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost. (Cassazione civile sez. III, 09/02/2024, n.3642), esse soggiacciono alle disposizioni di cui agli artt. 2934 e ss c.c., ed in particolare al citato art. 2947 co. 3 c.c. che contempla gli effetti del distinto caso disciplinato dall'art. 150 c.p. di
8 estinzione per morte del reo del reato, pure se imprescrittibile, coincidente con la data del decesso (Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n.25340).
Orbene, pur ipotizzando che gli “agenti” del che fino all'08.5.1945 si resero CP_3
responsabili dei crimini tristemente noti all'umanità a quell'epoca avessero almeno 20 anni (e fossero quindi nati nel 1925, ipotesi alquanto inverosimile considerati i ruoli apicali rivestiti), e siano deceduti all'età di 90 anni (ovvero entro dicembre del 2015, nonostante la presumibile durata della vita media in Germania sia di 78 anni al 2023, ed inferiore negli anni precedenti, come verificabile dai dati consultabili all'indirizzo https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?end=), i cinque anni previsti dall'art. 2947 co. 1 c.c. per la prescrizione dell'azione civile risarcitoria sarebbero comunque maturati nel 2020, ovvero anteriormente alla data dell'introduzione dell'odierno giudizio.
Per tutte queste ragioni conclude il Tribunale per il rigetto della pretesa, compensando integralmente le spese di lite tra le parti attesa l'assoluta novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti in proprio e qualità di eredi di : Parte_7 Persona_1
1) Rigetta la pretesa per intervenuta prescrizione;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce, 31/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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