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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6625
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta in II grado al n. r.g. 6625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRARCHI MARIA CARMELA;
Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
appellato non costituito
Il Giudice dott. Gabriella Pompetti,
rilevato che in data 15/03/2025 (prima della prima udienza fissata per il 20/03/2025) la difesa del
Comune appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio chiedendone la relativa estinzione;
osservato che la rinuncia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod.
proc. civ. (vedasi fra le tante Cass. n. 8387 del 1999);
rilevato che parte appellata non è costituita (e pertanto non è necessario la relativa accettazione);
osservato infine che “Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della
controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali” (vedasi fra le tante Cass. 2017 n. 23620);
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Ancona, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta in II grado al n. r.g. 6625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRARCHI MARIA CARMELA;
Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
appellato non costituito
Il Giudice dott. Gabriella Pompetti,
rilevato che in data 15/03/2025 (prima della prima udienza fissata per il 20/03/2025) la difesa del
Comune appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio chiedendone la relativa estinzione;
osservato che la rinuncia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod.
proc. civ. (vedasi fra le tante Cass. n. 8387 del 1999);
rilevato che parte appellata non è costituita (e pertanto non è necessario la relativa accettazione);
osservato infine che “Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della
controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali” (vedasi fra le tante Cass. 2017 n. 23620);
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Ancona, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
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