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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6310/20 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione con motivazione contestuale sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.12.2024 tra:
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ) e Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, via di Monserrato n. 25 (00186), presso e nello Studio degli avvocati Paolo Maria D'Ottavi ed Augusto Bonagura che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, giusta procura in atti
- APPELLANTI - CONTRO
con sede legale in Desio (MB), via Controparte_1
Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, codice fiscale n. P.IVA_1
P. IVA n. , capitale sociale Euro 67.705.040,00 i.v., aderente al P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo
Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Controparte_1
al n. 3440/5, che, con effetto giuridico dal 1° luglio 2019, in forza di atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Notaio Persona_1
in Milano, Rep. 24288/Racc. n. 14499, è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata (All. 1), in persona Controparte_2
del dott. , in virtù dei poteri al medesimo conferiti con Parte_4
procura del 15/12/2020 per Notaio Notaio in , Persona_2 CP_1
Repertorio n. 16202/Racc. n. 11984 (All. 2), rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Luconi (cod. fiscale – p.e.c. C.F._4
), elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio sito in Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2, giusta separata procura alle liti acclusa alla busta telematica.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 109/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
pag. 2/7
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza n. 109/20 con cui il Tribunale di Rieti, pronunciando nel giudizio in riassunzione della , ha Controparte_2
così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda svolta in via subordinata dall'attrice in riassunzione e per l'effetto condanna , e Parte_1 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere alla Parte_2 Controparte_2
l'importo di € 246.536,01, oltre interessi legali dall'introduzione del
[...]
presente giudizio sino al saldo effettivo;
- condanna , e , in Parte_1 Parte_3 Parte_2
solido tra loro, a rifondere alla le spese del Controparte_2
presente giudizio, che liquida in € 668,00 per esborsi ed € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, le spese di CTU.” Parte_2
A sostegno del gravame, essi hanno posto i seguenti motivi:
Errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt.
pag. 3/7 83 c.p.c. e 125 disp. att. del c.p.c. – Inammissibilità dell'atto di riassunzione dell'appellata per difetto di ius postulandi – Controparte_2
Nullità del processo di primo grado.
Hanno, pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dei suesposti motivi di censura, riformare la
Sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le domande spiegate in primo grado, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Il tutto con salvezza delle spese di lite per il doppio grado di Giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte appellata ha concluso per il rigetto del gravame in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e con vittoria delle spese.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Quanto al primo motivo, la Corte ha già deciso con propria ordinanza
13.12.2021 in occasione della statuizione sulla invocata inibitoria e ad essa si riporta integralmente. Si deve aggiungere, altresì, che in ogni caso , a tutto voler concedere, la conferma dei poteri “deliberativi e di firma riconosciuti alle funzioni e alle strutture della Direzione Generale e della Rete” da parte dei
Commissari Straordinari della procedura di A.S. (cfr. All. 7 della comparsa di costituzione in appello) produrrebbe comunque a tutti gli effetti di una ratifica sanante dei poteri già pienamente conferiti ed esistenti all'atto di instaurazione pag. 4/7 del giudizio di primo grado come emerge dall'ampia documentazione prodotta in atti dalla difesa della appellata.
Errore in giudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1815 comma 2 c.c. e 117 e 118 del TUB – Violazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c.
– Perplessità e contraddittorietà della motivazione: le somme liquidate in favore dell'Istituto di credito sono frutto dell'applicazione di interessi illegittimamente capitalizzati, non concordati con la parte debitrice e finanche usurari ed il Tribunale ha errato nel qualificare come meramente “esplorativa” la CTU contabile richiesta in primo grado dagli odierni appellanti.
Lamentano gli appellanti la erroneità della sentenza per non avere il Primo
Giudice rilevato la illegittimità del comportamento della banca che nel corso del rapporto di c/c stipulato con la società debitrice principale di cui essi erano fideiussori (circostanza quest'ultima negata dai medesimi che avevano proceduto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui rispettivi contratti), avrebbe applicato interessi non dovuti e comunque superiori al tasso soglia, nonché commissioni ed altre spese e competenze non dovute;
fatti e circostanze che si sarebbero potuti verificare solo con una espletanda ctu. contabile attesa la tecnicità dell'accertamento e la eccessiva gravosità di un simile accertamento a carico degli appellanti stessi.
La doglianza si appalesa chiaramente generica, come è facilmente evincibile dalla documentazione prodotta in giudizio dalla banca a fondamento del proprio credito azionato e dalla assenza di specificità delle contestazioni svolte e concretizzatisi solo in petizioni di principio ricavabili dalla giurisprudenza di
Legittimità ben nota all'Ufficio, sicchè la invocata ctu. è stata giustamente pag. 5/7 respinta in quanto meramente esplorativa, né potendo essa sopperire all'onere probatorio che incombe alla parte.
Nullità dell'espletata CTU grafologica per inattendibilità dello stesso elaborato peritale – Sulla mancata dimostrazione dell'autenticità delle fideiussioni – difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.
Contestano gli appellanti anche le risultanze della ctu. grafologica espletata in primo grado all'esito del disconoscimento delle rispettive sottoscrizioni apposte nelle fideiussioni.
Il ctu. è stato, tuttavia, assolutamente chiaro nell'evidenziare la appartenenza delle dette sottoscrizioni agli odierni appellanti i quali, in sede di gravame, si limitano a contestare il metodo utilizzato dall'Ausiliario nominato dal
Tribunale ma senza alcuna specifica contestazione concreta in base alla quale le sottoscrizioni dovrebbero essere ritenute apocrife.
La decisione del giudice è assolutamente coerente con l'espletata ctu. e con la documentazione in atti, per cui non può dirsi in alcun modo viziata per omissione e/o contraddizione con le risultanze processuali.
I motivi a sostegno del gravame devono essere, quindi, tutti respinti con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo del valore di riferimento attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 109/20 del Tribunale di Rieti proposto da Parte_1
ogni
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3
ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in euro
7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del CU, se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6310/20 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione con motivazione contestuale sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.12.2024 tra:
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ) e Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, via di Monserrato n. 25 (00186), presso e nello Studio degli avvocati Paolo Maria D'Ottavi ed Augusto Bonagura che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, giusta procura in atti
- APPELLANTI - CONTRO
con sede legale in Desio (MB), via Controparte_1
Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, codice fiscale n. P.IVA_1
P. IVA n. , capitale sociale Euro 67.705.040,00 i.v., aderente al P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo
Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Controparte_1
al n. 3440/5, che, con effetto giuridico dal 1° luglio 2019, in forza di atto di fusione per incorporazione del 29/5/2019 a rogito dott. Notaio Persona_1
in Milano, Rep. 24288/Racc. n. 14499, è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata (All. 1), in persona Controparte_2
del dott. , in virtù dei poteri al medesimo conferiti con Parte_4
procura del 15/12/2020 per Notaio Notaio in , Persona_2 CP_1
Repertorio n. 16202/Racc. n. 11984 (All. 2), rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Luconi (cod. fiscale – p.e.c. C.F._4
), elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio sito in Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2, giusta separata procura alle liti acclusa alla busta telematica.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 109/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
pag. 2/7
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza n. 109/20 con cui il Tribunale di Rieti, pronunciando nel giudizio in riassunzione della , ha Controparte_2
così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda svolta in via subordinata dall'attrice in riassunzione e per l'effetto condanna , e Parte_1 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere alla Parte_2 Controparte_2
l'importo di € 246.536,01, oltre interessi legali dall'introduzione del
[...]
presente giudizio sino al saldo effettivo;
- condanna , e , in Parte_1 Parte_3 Parte_2
solido tra loro, a rifondere alla le spese del Controparte_2
presente giudizio, che liquida in € 668,00 per esborsi ed € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, le spese di CTU.” Parte_2
A sostegno del gravame, essi hanno posto i seguenti motivi:
Errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt.
pag. 3/7 83 c.p.c. e 125 disp. att. del c.p.c. – Inammissibilità dell'atto di riassunzione dell'appellata per difetto di ius postulandi – Controparte_2
Nullità del processo di primo grado.
Hanno, pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dei suesposti motivi di censura, riformare la
Sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le domande spiegate in primo grado, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Il tutto con salvezza delle spese di lite per il doppio grado di Giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte appellata ha concluso per il rigetto del gravame in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e con vittoria delle spese.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Quanto al primo motivo, la Corte ha già deciso con propria ordinanza
13.12.2021 in occasione della statuizione sulla invocata inibitoria e ad essa si riporta integralmente. Si deve aggiungere, altresì, che in ogni caso , a tutto voler concedere, la conferma dei poteri “deliberativi e di firma riconosciuti alle funzioni e alle strutture della Direzione Generale e della Rete” da parte dei
Commissari Straordinari della procedura di A.S. (cfr. All. 7 della comparsa di costituzione in appello) produrrebbe comunque a tutti gli effetti di una ratifica sanante dei poteri già pienamente conferiti ed esistenti all'atto di instaurazione pag. 4/7 del giudizio di primo grado come emerge dall'ampia documentazione prodotta in atti dalla difesa della appellata.
Errore in giudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1815 comma 2 c.c. e 117 e 118 del TUB – Violazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c.
– Perplessità e contraddittorietà della motivazione: le somme liquidate in favore dell'Istituto di credito sono frutto dell'applicazione di interessi illegittimamente capitalizzati, non concordati con la parte debitrice e finanche usurari ed il Tribunale ha errato nel qualificare come meramente “esplorativa” la CTU contabile richiesta in primo grado dagli odierni appellanti.
Lamentano gli appellanti la erroneità della sentenza per non avere il Primo
Giudice rilevato la illegittimità del comportamento della banca che nel corso del rapporto di c/c stipulato con la società debitrice principale di cui essi erano fideiussori (circostanza quest'ultima negata dai medesimi che avevano proceduto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui rispettivi contratti), avrebbe applicato interessi non dovuti e comunque superiori al tasso soglia, nonché commissioni ed altre spese e competenze non dovute;
fatti e circostanze che si sarebbero potuti verificare solo con una espletanda ctu. contabile attesa la tecnicità dell'accertamento e la eccessiva gravosità di un simile accertamento a carico degli appellanti stessi.
La doglianza si appalesa chiaramente generica, come è facilmente evincibile dalla documentazione prodotta in giudizio dalla banca a fondamento del proprio credito azionato e dalla assenza di specificità delle contestazioni svolte e concretizzatisi solo in petizioni di principio ricavabili dalla giurisprudenza di
Legittimità ben nota all'Ufficio, sicchè la invocata ctu. è stata giustamente pag. 5/7 respinta in quanto meramente esplorativa, né potendo essa sopperire all'onere probatorio che incombe alla parte.
Nullità dell'espletata CTU grafologica per inattendibilità dello stesso elaborato peritale – Sulla mancata dimostrazione dell'autenticità delle fideiussioni – difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.
Contestano gli appellanti anche le risultanze della ctu. grafologica espletata in primo grado all'esito del disconoscimento delle rispettive sottoscrizioni apposte nelle fideiussioni.
Il ctu. è stato, tuttavia, assolutamente chiaro nell'evidenziare la appartenenza delle dette sottoscrizioni agli odierni appellanti i quali, in sede di gravame, si limitano a contestare il metodo utilizzato dall'Ausiliario nominato dal
Tribunale ma senza alcuna specifica contestazione concreta in base alla quale le sottoscrizioni dovrebbero essere ritenute apocrife.
La decisione del giudice è assolutamente coerente con l'espletata ctu. e con la documentazione in atti, per cui non può dirsi in alcun modo viziata per omissione e/o contraddizione con le risultanze processuali.
I motivi a sostegno del gravame devono essere, quindi, tutti respinti con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo del valore di riferimento attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 109/20 del Tribunale di Rieti proposto da Parte_1
ogni
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3
ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in euro
7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del CU, se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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