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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/12/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1805/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avvocato MANTARANO GIANVITO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 07/10/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo l'08/10/2024, contenente le condizioni della separazione, al quale è stato altresì allegato accordo di separazione, anch'esso sottoscritto dai coniugi;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato il parere favorevole espresso dal P.M. in sede;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 08/10/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , coniugati il 25/06/1992 in MATERA, alle
[...] Parte_2
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 07/10/2024, iscritto a ruolo il 08/10/2024, riportate altresì nell'allegato accordo di separazione, anch'esso sottoscritto dai coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992, Parte II, serie A, numero 105;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 04/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco