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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 7/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2024 da
CONSIGLIO Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giandomenico Falcon e Christian Ferrazzi come da procure in atti
- appellanti - contro
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._1
erede di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Paniz Persona_1
e Stefania Fullin e Marco Gangemi del come da procure in atti
- appellata – CONCLUSIONI
Per gli Appellanti Consiglio regionale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Parte_1
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa declaratoria di nullità o comunque in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trento n. 2182 del 2023, anche nella parte in cui, recependo integralmente le risultanze della CTU, implicitamente, accerta un credito totale a favore dell'attore di € 266.337,83, quale risultato della compensazione delle somme calcolate dal CTU a credito dell'attore con la somma di € 191.331,97, dallo stesso indebitamente percepita per la
“prima attualizzazione”, e in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1.in rito: - rigettare perché inammissibile, in quanto nuova e comunque tardivamente e irritualmente proposta, la domanda di condanna del al Controparte_2
pagamento in favore dell'attore della somma di € 75.005,86, oltre rivalutazione e interessi dal giorno del dovuto al saldo formulata dall'attore in primo grado nell'istanza ex art. 186-quaterc.p.c. ed accolta nell'ordinanza qui appellata, ivi compreso il predetto accertamento implicito ad essa presupposto, domanda sulla quale non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che è stata invece accolta dall'ordinanza qui appellata;
2.nel merito, in subordine: previo in quanto occorra rigetto delle risultanze della CTU, rigettare integralmente come infondata –per tutte le ragioni indicate nei motivi d'appello e nelle osservazioni del CTP dott.
allegate alla stessa CTU –la domanda avversa di cui al Persona_2
pag. 2/28 precedente punto 1, sulla quale si è pronunciata l'ordinanza qui appellata, ove considerata ammissibile;
3. in via istruttoria, in subordine alla domanda di cui al punto 1: - autorizzare la produzione dei seguenti documenti: 27. prospetto versamenti fondo di garanzia;
28. relazione CTU dott. nel giudizio R.G. Per_3
4500/2014 promosso dall'ex consigliere Mario Malossini;
- dichiarare inammissibile o comunque irrilevante ed erronea la CTU svolta nel giudizio di primo grado;
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte successivamente alle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; in particolare: le produzioni documentali allegate alla avversa “istanza” depositata il 5 ottobre 2020, e al foglio di p.c. depositato il 25 maggio 2021;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alla domanda di cui al punto 1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della “quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo 4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza virtuale dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.”
pag. 3/28 Per l'Appellata : Controparte_1
“Nel merito: sia rigettato l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell'ordinanza impugnata;
in ogni caso: spese, compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CA, interamente rifusi;
in via istruttoria: I) ci si oppone alle produzioni contenute nell'atto di appello avversario in quanto tardive ed inammissibili;
II) ci si oppone a qualsiasi richiesta di rinnovazione della CTU in quanto immotivata, tardiva ed inammissibile in quanto mai formulata nel corso del giudizio di primo grado;
inoltre, il CTU ha esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal
Giudice in primo grado ed alle osservazioni del CTP di controparte, le quali quindi hanno già trovato risposta (negativa) in sede peritale.
Si oppone a qualsiasi domanda od eccezione o produzione nuova di controparte in quanto tardiva ed inammissibile, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla stessa. Riservata ogni deduzione in sede di redigenda conclusionale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13-18.11.2014, Persona_1
conveniva la il Controparte_3
Controparte_4
l
[...] Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
la Controparte_7 Controparte_8
e , quale Presidente pro tempore del
[...] CP_9
Consiglio regionale, per sentir accertare il suo diritto a percepire il trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come pag. 4/28 determinato nel decreto n. 645/2013 del Presidente del Consiglio regionale, con condanna dei convenuti a corrispondere detto trattamento, nonché
l'insussistenza dell'obbligo di restituire l'importo di € 191.331,97 ricevuto a tale titolo.
Esponeva di essere stato Consigliere regionale della Regione Trentino-
Alto Adige dal 1978 al 1988 e dal 1993 al 1998 (legislature XII, XIII e
XIV) e che, al termine dell'incarico, in ragione del mandato espletato, gli era stato riconosciuto un assegno vitalizio mensile ai sensi della l. reg. n.
2/1995. Rappresentava che il sistema dei trattamenti indennitari dei consiglieri regionali era stato riformato dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuto. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale: riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40 % dell'indennità parlamentare lorda;
attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40 %, e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale liquidazione del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
stabiliva che una parte della quota eccedente così riconosciuta venisse destinata ad essere investita in uno strumento finanziario.
Osservava che: con delibera n. 324/2013 dell Controparte_5
erano stati determinati i parametri per liquidare la
[...]
quota di assegno eccedente la nuova misura di riferimento dell'indennizzo; le modalità di determinazione del valore attuale della quota erano state pag. 5/28 ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; lo strumento finanziario in cui investire parte della quota era stato individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family” di cui le società e erano Controparte_7 Controparte_6
state designate rispettivamente quali gestore e depositaria delle quote;
avendo optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 645/2013 era stato rideterminato l'ammontare dell'assegno vitalizio spettante al sig.
e liquidata la quota di assegno eccedente, il cui “valore attuale netto Per_1
complessivo” veniva quantificato in € 548.017,16 (di cui € 228.017,16 in liquidità e di € 320.000,00 in quote del “Fondo Family”); fra la fine del
2013 e l'inizio del 2014 il Consiglio Regionale aveva provveduto a versare la somma dovuta e cedere le quote del fondo.
Faceva presente che in seguito era stata approvata la L. Reg. n. 4/2014, definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, la quale, tra l'altro, aveva indicato per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente criteri meno favorevoli per i
Consiglieri, disponendo che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti ed ordinando la restituzione delle somme che risultassero erroneamente erogate dal Consiglio Regionale. Di conseguenza, il Consiglio Regionale aveva proceduto al recupero in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti e con decreto del
Presidente n. 85/2014, rideterminato in € 356.685,19 il valore attuale della quota eccedente spettante al sig. e aveva richiesto all'attore la Per_1
restituzione di € 191.331,97, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
pag. 6/28 Tanto premesso in fatto, l'attore deduceva l'illegittimità della L. Reg. n.
4/2014 e dei conseguenti provvedimenti amministrativi adottati dal
Consiglio Regionale per contrarietà ai principi di affidamento, certezza dei rapporti giuridici, ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui disponeva l'applicazione retroattiva della nuova disciplina a procedimenti amministrativi già conclusi, sanzionando con la nullità i precedenti decreti di liquidazione delle quote e imponendo la restituzione di somme già percepite, in assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale idoneo a giustificare il sacrificio dei diritti già acquisiti. Chiedeva quindi, previa disapplicazione della L. Reg. n. 4/2014 e degli atti amministrativi adottati in attuazione della stessa, l'accertamento del diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n.
6/2012, la condanna dei convenuti a corrispondere detto trattamento, nonché l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituire l'importo di € 191.331,97. In via subordinata, chiedeva l'accoglimento di quanto domandato in via principale, previa sottoposizione della prospettata questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (d'ora innanzi
CGUE) in relazione agli artt. 1, 2, 3, e 4 della L. Reg. n. 4/2014 e dei conseguenti atti amministrativi. In via di ulteriore subordine, chiedeva di accogliere quanto domandato in via principale, previa proposizione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della L.
Reg. n. 4/2014.
Il Consiglio Regionale della Parte_1
e la si
[...] Parte_1
costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pag. 7/28 e Controparte_6 Controparte_7
si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire dell'attore nei loro confronti e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie. CP_9
restava contumace.
[...]
All'udienza del 24.3.2015 il Giudice concedeva termine per scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis). All'udienza dd. 26.1.2017, preso atto della rinuncia dell'attore alle domande spiegate nei confronti Controparte_6
e il Tribunale dichiarava estinto il
[...] Controparte_7
giudizio nei confronti di queste ultime.
Dopo plurimi rinvii, con ordinanza a verbale dd. 27.2.2018, su richiesta delle parti, veniva disposto rinvio all'udienza dell'11.12.2018 nell'attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulle medesime questioni di legittimità.
A seguito della dichiarazione di interruzione del processo per decesso di il giudizio era riassunto dalla erede Persona_1 Controparte_1
che faceva proprie le difese e le conclusioni già formulate dall'attore. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 5.10.2020, la dato atto della pubblicazione della sentenza della Corte Per_1
Costituzionale n. 108/2019, chiedeva termine per il deposito di memorie illustrative in ordine alle questioni di legittimità costituzionale e domandava C.T.U.
pag. 8/28 All'udienza del 6.10.2020 i convenuti si opponevano alle richieste di controparte;
il Tribunale le rigettava e fissava udienza di p.c. per il
26.5.2021.
L'attrice, con istanza del 25.5.2021, reiterava la richiesta di C.T.U. e concludeva domandando in via principale “l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento indennitario come riconosciuto al sig. ai sensi della L.Reg. n. 6/2012, la condanna dei convenuti al Per_1
pagamento di detto trattamento, nonché l'accertamento dell'insussistenza di alcun obbligo di restituzione di quanto a tale titolo percepito;
un tanto, previa disapplicazione della l. reg. n. 4/2014 e dei conseguenti atti amministrativi o, in subordine, della proposizione di domanda pregiudiziale alla CGUE o, in via ulteriormente subordinata, della questione di legittimità costituzionale;
in via di estremo subordine chiedeva, previa proposizione della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e di legittimità costituzionale, di “determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio come correttamente attualizzato e per l'effetto compensarsi in eccesso o in difetto quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria”.
Con ordinanza depositata in data 5.5.2022 il Tribunale ammetteva la
C.T.U. tecnico-contabile richiesta dall'attrice.
All'esito dell'incombente, con istanza ex art. 186-quater c.p.c., depositata in data 8.11.2022, chiedeva di ordinare al Consiglio Controparte_1
Regionale di corrisponderle la somma di € 75.005,86, oltre rivalutazione e interessi, che il C.T.U. aveva accertato come ancora dovuta ai sensi della l. reg. n. 6/2012, come modificata dalla l. reg. n. 4/2014.
pag. 9/28 Con ordinanza n. 2182/2023, pubblicata in data 3.5.2023, il Tribunale di
Trento: dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute e Controparte_7 Controparte_6
e condannava l'attore a rimborsare loro le spese di lite;
[...]
condannava la e il Parte_1
Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
75.005,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannava la e il Consiglio regionale, in solido, a rifondere le spese di lite Pt_1
all'attrice, ponendo altresì a loro carico le spese di C.T.U..
Il Tribunale rilevava che l'attore aveva agito contestando la richiesta dei convenuti di restituzione del maggiore importo che sarebbe risultato indebitamente corrisposto a seguito della rideterminazione della quota attualizzata del vitalizio ai sensi della L. Reg. n. 4/2014; aveva poi rinunciato alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014 ed infine aveva chiesto la condanna del Consiglio
Regionale al pagamento delle somme dovute in forza della L. Reg. n.
6/2012, come modificata dalla L. Reg. n. 4/2014.
Dava atto che la C.T.U., esperita per verificare la correttezza di tale rideterminazione sotto i profili sostanziale e fiscale, anche alla luce della l. reg. n. 4/2014, aveva liquidato il credito residuo dell'attore in € 149.427,17 ed accoglieva in tale misura la domanda.
Per la riforma di tale ordinanza propongono appello il Consiglio
Regionale e la con atto Parte_1
di citazione notificato in data 2.1.2024, affidandosi a sei motivi di appello.
pag. 10/28 Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano che il
Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dall'attore nell' istanza ex art. 186-quater c.p.c., nonostante si trattasse di domande nuove, proposte tardivamente oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Osservano che le domande di condanna al versamento delle maggiori somme dovute in forza dell'applicazione della rivalutazione ISTAT e di condanna al pagamento degli importi dovuti in ragione del ricalcolo delle ritenute fiscali - entrambe riferite alla quota attualizzata determinata ai sensi della L. Reg. n. 4/2014 - sono state proposte per la prima volta nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c..
Rilevano che nell'atto di citazione, e quindi nelle memorie ex art. 183
c.p.c., era stato chiesto l'accertamento del diritto del a percepire il Per_1
trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n.
6/2012, e la condanna dei convenuti a corrispondergli la relativa somma e che si accertasse che l'attore non era tenuto a ripetere l'importo di €
191.331,97. Evidenziano che in sede di precisazione della conclusioni l'attrice aveva reiterato le medesime domande;
ma, in via di estremo subordine, aveva chiesto di riliquidare la quota attualizzata, ai sensi della l. reg. n. 6/2012, previa disapplicazione della L. Reg. n. 4/2014, tenendo conto, tra l'altro, della rivalutazione ISTAT non operata dal Consiglio.
Ribadiscono che solo con l'istanza ex art. 186-quater c.p.c., l'attrice aveva rinunciato alle precedenti richieste, che erano state articolate sul presupposto dell'illegittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014, introducendo le nuove domande, relative alla rivalutazione ISTAT e alle trattenute fiscali sulla quota attualizzata determinata, invece, ai sensi della l. Reg. n. 4/2014. Censurano che il Tribunale, pur dando atto del pag. 11/28 mutamento delle richieste attoree, non ha rilevato la tardività della modifica ed ha accolto le domande nuove, sull'errato assunto che costituirebbero una mera limitazione delle richieste originarie. Ne contestano la ammissibilità alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite del 2015, poiché non riguardano la medesima vicenda sostanziale, non ambiscono alla stessa utilità finale e non si pongono in rapporto di logica alternatività
o incompatibilità rispetto alle domande inizialmente proposte.
Con il secondo motivo denunciano la nullità dell'ordinanza per carenza dei presupposti di cui all'art. 186-quater c.p.c, contestando il difetto di certezza del quantum, posto che il C.T.U. non ha individuato una somma precisa, formulando quattro ipotesi alternative sulla base di diverse ricostruzioni normative, e si dolgono che il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui ha scelto la prima delle ipotesi proposte dal C.T.U..
Con il terzo motivo deducono la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per aver il
Tribunale ritenuto ammissibili domande introdotte irritualmente, giungendo ad ammettere una C.T.U. esplorativa sul punto, oltre sette anni dopo la prima udienza, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 19, co.
2-bis, T.U.I.R. nella quantificazione delle imposte effettivamente dovute sulla quota attualizzata. Affermano che il Consiglio regionale ha correttamente tassato la quota attualizzata liquidata al Per_1
lamentano che il Tribunale ha invece scelto di aderire alle conclusioni del
C.T.U., senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto. Contestano
pag. 12/28 che i calcoli effettuati dal consulente tecnico si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. dal momento che le caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata.
Evidenziano che il C.T.U., nel tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote corrette ed ha calcolato la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal
Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno 2013; contestano come errata la valorizzazione dell' anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al
Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità. Negano quindi l'applicabilità dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa, ribadendo la fondatezza della soluzione adottata dal Consiglio di cui chiedono la conferma. In subordine, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono il principio contributivo e vietano il salto di imposta. Muovono ulteriori contestazioni alla C.T.U.
Con il quinto motivo si dolgono della rivalutazione dell'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione operata dal Tribunale aderendo alle errate conclusioni del C.T.U. senza fornire adeguata motivazione. In particolare, lamentano che il consulente tecnico non ha considerato che pag. 13/28 l'art. 2, comma 2, della l. Reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare, che, in forza della l.
Reg. n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT è ripresa solo dal primo giorno della XV legislatura (22.11.2013). Il Consiglio ha applicato correttamente tali disposizioni e non ha provveduto alla rivalutazione
ISTAT, che era ancora sospesa. Eccepiscono altresì che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di EN n.
334/2013.
Con il sesto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale per effetto dell'accoglimento dell'appello, e in subordine in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli appellanti sono risultati vittoriosi (eccezione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e domanda di condanna al pagamento della quota di assegno come originariamente determinata). Contestano la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate.
si è costituita in giudizio, istando per il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
In relazione ai motivi primo e terzo, nega alcun mutamento del thema decidendum, della vicenda sostanziale e quindi dell'utilità finale, essendo stata proposta già nell'atto di citazione domanda di accertamento dell'inesistenza della pretesa restitutoria avanzata dal Consiglio regionale e pag. 14/28 della corretta quantificazione della quota attualizzata ai sensi della l. reg. n.
4/2014.
Allega che a seguito della sentenza n. 108/2019 della Corte Costituzionale non poteva che chiedere che la quota eccedente venisse quantificata ai sensi della legge del 2014. Nega quindi qualsiasi violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Afferma la sussistenza del requisito di certezza del credito, posto che dalla relazione del C.T.U. è in ogni caso emersa l'esistenza di un credito, ed ella, in ottica conciliativa, ha accettato l'ipotesi meno gravosa per la Pt_1
Contesta il quarto motivo, rammentando che la stessa Controparte_10
ha qualificato il trattamento indennitario in esame quale “indennità equipollente” ed afferma il C.T.U. ha correttamente applicato l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. ai vitalizi, adottando un'interpretazione ragionevole, conforme ai principi costituzionali e che tiene conto delle specificità del rapporto contributivo. Ribadisce che il montante contributivo a carico del
Consiglio regionale deve essere individuato nella copertura finanziaria dei vitalizi;
e che l'art. 19, comma 2-bis prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione, essendo irrilevante la natura deducibile o non deducibile dei contributi.
Precisa che la percentuale di deduzione ammonterebbe al 98,80%, stante il ridotto versamento effettuato dal Consiglio regionale al Fondo di garanzia per l'anno 2013, e che tuttavia il C.T.U. ha ritenuto corretto considerare anche i rendimenti del fondo, giungendo così ad una deduzione del pag. 15/28 65,36%. Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata
In ordine al quinto motivo di appello, deduce la correttezza delle conclusioni del C.T.U. in punto di omesso adeguamento ISTAT e rileva come, ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di EN, il valore attuale della quota eccedente viene calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della XIV legislatura, sicché ricade nel disposto della l. reg. n. 6/2012 e non della l. reg. n. 8/2011, la quale prevede il blocco della rivalutazione ISTAT solo fino al termine della
XIV legislatura. Contesta che la delibera n. 334/2013 abbia valore meramente ricognitivo, posto che è la stessa legislazione regionale a rinviare a tale fonte per la regolamentazione delle modalità di quantificazione della quota eccedente.
Chiede infine il rigetto del sesto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza.
Con provvedimento in data 22 gennaio 2025 la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che la mancata notificazione dell'atto di appello a e Controparte_6 Controparte_7
non è preclusiva dell'esame nel merito, in quanto sono ampiamente
[...]
spirati i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., essendo la fattispecie sussumibile nel disposto dell'art. 332 c.p.c..
Merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui è stato censurato che il Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dall'attore nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c., nonostante si trattasse di domande nuove,
pag. 16/28 proposte tardivamente oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Con l'atto di citazione del 13.11.2014, pp. 51-52, l'attore ha concluso nei seguenti termini: “In via principale, accertare e dichiarare, nei confronti dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed interesse, che il Dott. ha diritto che gli sia riconosciuto ed erogato il Persona_1
trattamento indennitario come attribuitogli in applicazione della L.R. n.
6/2012 e in forza dei provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti;
e che, quindi, non è tenuto a corrispondere, né in contanti né mediante trasferimento di quote del c.d. Fondo Family, l'importo di € 191.331,97 dallo stesso percepito a titolo di assegno vitalizio. Per l'effetto condannarsi i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere all'attore il predetto trattamento indennitario. Il tutto previa disapplicazione - per contrasto con i principi del diritto comunitario sopra indicati - degli artt. 1, 2, 3, e 4 della L.R. n. 4/2014 e dei sopra richiamati conseguenti atti dell'Ufficio di EN ( deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14), questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi. In via subordinata, accogliere quanto domandato sub 1), previa proposizione di domanda pregiudiziale alla
Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art, 267 del Trattato
UE (già art. 234 Trattato CE) in relazione alla denunciata contrarietà dei citati articoli della L.R. n 4/2014 con i principi comunitari sopra indicati. con conseguente disapplicazione di detta legge e dei conseguenti atti amministrativi dell' EN (deliberazione n. 64/2014 e CP_5
decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque,
pag. 17/28 da caducarsi. In via ulteriormente subordinata previa sottoposizione alla
Corte Costituzione della questione di illegittimità costituzione ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 dei citati articoli della L.R. n.
4/2014 per violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra indicati, accogliere quanto domandata sub 1), previa conseguente disapplicazione dei richiamati atti amministrativi dell'Ufficio di DE (deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi”.
Come approfonditamente illustrato nelle difese svolte nella parte narrativa, con l'atto introduttivo l'attore ha contestato la L. Reg. n. 4/2014 sotto molteplici profili (contrarietà ai principi comunitari dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, nonché di ragionevolezza e proporzionalità; illegittimità costituzionale) ed ha chiesto la disapplicazione del decreto n. 85/2014, con cui il Consiglio regionale, in applicazione della predetta legge, aveva rideterminato in riduzione il valore attuale della quota eccedente a lui spettante, aveva revocato l'originaria attribuzione patrimoniale ed aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., del 22.4.2015, l'attore ha insistito: “nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e qui da intendersi integralmente trascritte.”; formula reiterata nelle memorie n. 2 e 3.
Nel ricorso in riassunzione del 27.9.2019, l'erede ha Controparte_1
concluso in modo analogo rispetto all'atto di citazione.
pag. 18/28 Successivamente, in occasione della precisazione delle conclusioni, rassegnate con atto del 25.5.2021, l'attrice, oltre a riproporre i punti 1, 2 e
3 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, ha formulato ulteriori conclusioni “(4)= in via di estremo subordine, previa disapplicazione degli articoli 2 co. 2 della L.R. n. T.A.A. n. 4/2014 per violazione dell'art. 19 del
TFUE nella parte in cui in discriminazione dell'età e del sesso degli ex
Consiglieri Regionali prevede differenti Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio ai fini dell'attualizzazione, o previa proposizione della relativa domanda di pronuncia pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato
UE (già art. 234 Trattato CE), e/o ancora previa sottoposizione alla Corte
Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87: a) dell'art. 2 co. 2 lett. a) della
L.R. T. – A.A. n. 4/2014 nella parte in cui, in violazione dell'art. 3
Costituzione e del principio costituzionale di ragionevolezza, prescrive
l'applicazione ai soli ex Consiglieri Regionali già in godimento dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2014 del nuovo parametro “Rendistato per fasce di vita residua” con riferimento ai tassi “dal periodo da giugno 2012 a maggio 2013” anziché, come si verifica per tutti gli altri ex Consiglieri Regionali, “considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione”; b) dell'art. 2 co. 2 lett. a) e b) della L.R. T. – A.A. nella parte in cui, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità, prescrive ai fini della determinazione del valore attuale medio, in luogo di un parametro fisso, quale ad esempio quello di cui alla L.R. T.A.A. n. 6/2012 e ai relativi provvedimenti attuativi, come tale prevedibile e ragionevole
pag. 19/28 anche sotto il profilo del efficace contenimento della spesa pubblica di cui alla sentenza della Corte Costituzione n. 108/2019, invece che, in relazione alla componente in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato “Rendistato per fasce di vita residua” e che, in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di ageshifting, suddivisa per sessi, determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio come correttamente attualizzato e per l'effetto compensarsi in eccesso o in difetto quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria svolta anche a mezzo di apposita CTU, con quanto preteso dai convenuti, tenuto anche conto: • della maggiorazione che risulterà dalla rivalutazione ISTAT, non applicata dai convenuti nella determinazione dell'assegno vitalizio e della parte eventualmente da restituire, in relazione all'art. 10 co. 6 L.R. n. 6/2012, nonché con riferimento al combinato disposto artt. 8 co. 2, 10 co.1 e 17 L.R. n. 6/2012;
• dell'applicazione di un errato e diverso coefficiente di adeguamento d'età di cui al lett. b) dell'art. 2 L.R. 4/2014; • e, più in generale, della circostanza che la provvista da cui attingere per l'erogazione degli assegni per cui è causa è stata in gran parte proprio con contribuzioni degli ex
Consiglieri Regioni, tra cui l'odierna attrice”.
Infine con istanza ex art. 186-quater c.p.c. depositata l'8 novembre 2022,
l'attrice si è dichiarata “intenzionata a rinunciare alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale e comunitaria della L.R. n. 4/2014 ed
a chiedere unicamente la condanna del Consiglio Regionale al pagamento
pag. 20/28 delle somme dovute in forza della L.R. 6/2012 così come modificata dalla
L.R. n. 4/2014 come correttamente accertate dal CTU in forza della corretta applicazione delle norme sostanziali e fiscali rilevanti nel caso di specie”, chiedendo di ordinare al Consiglio Regionale il pagamento della somma di euro 75.005,86, oltre rivalutazione ed interessi, vale a dire all'importo meno oneroso per la controparte fra quelli indicati nella relazione peritale. Domanda che è stata accolta con il provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
Cosi chiarita la cronologia, coglie nel segno la difesa degli appellanti nel contestare l'ammissibilità della domanda svolta da parte attrice nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c., depositata dopo la precisazione delle conclusioni, in quanto l'attrice ha proposto una domanda nuova, in violazione delle preclusioni assertive e istruttorie, e ha svolto un'attività che non sarebbe stata comunque permessa neppure nel termine di cui all'art. 183 c.p.c., né,
a maggior ragione, successivamente.
Per maggiore completezza di motivazione, giova rilevare che, a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015 - e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n.
22404 -, la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art. 183 c.p.c. era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi ed è giunta ad affermare, diversamente, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sia pure con dei “limiti”.
pag. 21/28 Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli 183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili ), rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c. prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183"”, così evidenziando che nel paradigma dell'articolo
183 c.p.c. è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione .
Con l'intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della
Corte di Cassazione sempre a sempre a Sezioni Unite n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel
“sistema” tre tipologie di domande: le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v. Cass. civ., Sez. U, sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -
…. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto
pag. 22/28 alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che,
a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ.,
Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Infine, le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche
Cass. civ., Sez. U., sent. n. 22404/2018).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 26727/2024 del 25.6.2024, pubblicata il
15.10.2024, la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse, secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata,
“non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <> nel senso di
<> o <>, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si
pag. 23/28 aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività". E invero, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio…. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo
l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Con la precisazione che affinché la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che,
a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ.
Sez. U., sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte “immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a
pag. 24/28 fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n. 21990/2020; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 9926/2017).
Come evidenziato, già con le conclusioni formulate il 25.5.2021 in vista della udienza di precisazione del 26.5.2021 la difesa di parte attrice aveva introdotto profili nuovi, chiedendo di “determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio” tenendo conto di criteri anche diversi (quale l'applicazione della rivalutazione ISTAT) rispetto ai coefficienti di trasformazione per l'attualizzazione originariamente invocati.
Deve tuttavia rilevarsi che alla data in cui sono state depositate le note scritte per l'udienza del 26.5.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, erano già maturate le preclusioni alla modifica del thema decidendum e del thema probandum.
Infine, con la istanza ex art. 186-quater c.p.c., previa esplicita rinuncia alle questioni proposte nell'atto di citazione, con cui aveva contestato sotto plurimi aspetti la legittimità del ricalcolo della indennità operata ai sensi della L.R. n. 4/2014, invocando l'applicazione della L. n. 6/2012, la difesa dell'attrice, nel domandare la liquidazione secondo i conteggi operati dal
C.T.U., ha chiesto la condanna di controparte al versamento delle maggiori somme dovute in seguito all'attualizzazione, ai sensi della L. Reg.
n. 4/2014, con applicazione della rivalutazione ISTAT, nonché delle somme derivanti dal ricalcolo delle ritenute fiscali, vale a dire a profili mai prospettati in atto di citazione.
pag. 25/28 La domanda riguarda con tutta evidenza una differente “vicenda sostanziale”: la richiesta non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla L. Reg. n. 4/2014, ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale”, ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate sul valore attuale della quota rideterminata ai sensi della L. Reg. n. 4/2014, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotto un nuovo, aggiuntivo, tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio, bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d'imposta e, in buona sostanza, il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”. Al contempo, la parte attrice non aveva mai posto prima, men che mai con la domanda originaria, la questione dell'applicazione della rivalutazione della base di calcolo degli importi previsti dalla L. Reg. n. 6/2012, né comunque detta questione era emersa nel corso del procedimento, se non all'esito dell'espletamento della C.T.U..
L'attore ha, quindi, svolto non una “precisazione”, ma un'attività di ampliamento del thema decidendum, radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, si esula dalla mera precisazione o
“messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”), posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art. 189 c.p.c. solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire, puntualizzare, circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum
(cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015).
pag. 26/28 Trattasi dunque di domanda inammissibile.
Conclusivamente il primo motivo di appello va accolto.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, applicando lo scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000,00 entro cui è ricompreso il valore del disputatum.
Pertanto per il primo grado, si liquidano euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale;
e quindi complessivi euro 14.103,00, oltre spese generali, nonché CPA e
IVA come per legge.
Per il presente grado si liquidano euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,000 per la fase introduttiva;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (come ribadito da Cass. n. 8561/223 e
Cass. n. 28627/2023); euro 5.103,00 per la fase decisionale;
e quindi in complessivi euro 12.991,00, oltre euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Non si provvede in ordine alle spese di C.T.P. in mancanza di allegazione in ordine al relativo importo.
L'onere della C.T.U. va posto in via definitiva a carico di CP_1
[...]
pag. 27/28
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalla Parte_1
in riforma dell'ordinanza del 3.5.2023 del Tribunale di Trento, dichiara inammissibili le domande di parte attrice.
condanna a rifondere al Consiglio regionale della Controparte_1
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alla
[...]
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano, Parte_1
per il primo grado, in euro 14.103,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 12.991,00, nonché euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
L'onere della CTU va posto a carico di Controparte_1
Deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 7/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2024 da
CONSIGLIO Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giandomenico Falcon e Christian Ferrazzi come da procure in atti
- appellanti - contro
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._1
erede di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Paniz Persona_1
e Stefania Fullin e Marco Gangemi del come da procure in atti
- appellata – CONCLUSIONI
Per gli Appellanti Consiglio regionale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Parte_1
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa declaratoria di nullità o comunque in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trento n. 2182 del 2023, anche nella parte in cui, recependo integralmente le risultanze della CTU, implicitamente, accerta un credito totale a favore dell'attore di € 266.337,83, quale risultato della compensazione delle somme calcolate dal CTU a credito dell'attore con la somma di € 191.331,97, dallo stesso indebitamente percepita per la
“prima attualizzazione”, e in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1.in rito: - rigettare perché inammissibile, in quanto nuova e comunque tardivamente e irritualmente proposta, la domanda di condanna del al Controparte_2
pagamento in favore dell'attore della somma di € 75.005,86, oltre rivalutazione e interessi dal giorno del dovuto al saldo formulata dall'attore in primo grado nell'istanza ex art. 186-quaterc.p.c. ed accolta nell'ordinanza qui appellata, ivi compreso il predetto accertamento implicito ad essa presupposto, domanda sulla quale non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che è stata invece accolta dall'ordinanza qui appellata;
2.nel merito, in subordine: previo in quanto occorra rigetto delle risultanze della CTU, rigettare integralmente come infondata –per tutte le ragioni indicate nei motivi d'appello e nelle osservazioni del CTP dott.
allegate alla stessa CTU –la domanda avversa di cui al Persona_2
pag. 2/28 precedente punto 1, sulla quale si è pronunciata l'ordinanza qui appellata, ove considerata ammissibile;
3. in via istruttoria, in subordine alla domanda di cui al punto 1: - autorizzare la produzione dei seguenti documenti: 27. prospetto versamenti fondo di garanzia;
28. relazione CTU dott. nel giudizio R.G. Per_3
4500/2014 promosso dall'ex consigliere Mario Malossini;
- dichiarare inammissibile o comunque irrilevante ed erronea la CTU svolta nel giudizio di primo grado;
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte successivamente alle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; in particolare: le produzioni documentali allegate alla avversa “istanza” depositata il 5 ottobre 2020, e al foglio di p.c. depositato il 25 maggio 2021;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alla domanda di cui al punto 1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della “quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo 4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza virtuale dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.”
pag. 3/28 Per l'Appellata : Controparte_1
“Nel merito: sia rigettato l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell'ordinanza impugnata;
in ogni caso: spese, compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CA, interamente rifusi;
in via istruttoria: I) ci si oppone alle produzioni contenute nell'atto di appello avversario in quanto tardive ed inammissibili;
II) ci si oppone a qualsiasi richiesta di rinnovazione della CTU in quanto immotivata, tardiva ed inammissibile in quanto mai formulata nel corso del giudizio di primo grado;
inoltre, il CTU ha esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal
Giudice in primo grado ed alle osservazioni del CTP di controparte, le quali quindi hanno già trovato risposta (negativa) in sede peritale.
Si oppone a qualsiasi domanda od eccezione o produzione nuova di controparte in quanto tardiva ed inammissibile, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla stessa. Riservata ogni deduzione in sede di redigenda conclusionale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13-18.11.2014, Persona_1
conveniva la il Controparte_3
Controparte_4
l
[...] Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
la Controparte_7 Controparte_8
e , quale Presidente pro tempore del
[...] CP_9
Consiglio regionale, per sentir accertare il suo diritto a percepire il trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come pag. 4/28 determinato nel decreto n. 645/2013 del Presidente del Consiglio regionale, con condanna dei convenuti a corrispondere detto trattamento, nonché
l'insussistenza dell'obbligo di restituire l'importo di € 191.331,97 ricevuto a tale titolo.
Esponeva di essere stato Consigliere regionale della Regione Trentino-
Alto Adige dal 1978 al 1988 e dal 1993 al 1998 (legislature XII, XIII e
XIV) e che, al termine dell'incarico, in ragione del mandato espletato, gli era stato riconosciuto un assegno vitalizio mensile ai sensi della l. reg. n.
2/1995. Rappresentava che il sistema dei trattamenti indennitari dei consiglieri regionali era stato riformato dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuto. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale: riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40 % dell'indennità parlamentare lorda;
attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40 %, e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale liquidazione del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
stabiliva che una parte della quota eccedente così riconosciuta venisse destinata ad essere investita in uno strumento finanziario.
Osservava che: con delibera n. 324/2013 dell Controparte_5
erano stati determinati i parametri per liquidare la
[...]
quota di assegno eccedente la nuova misura di riferimento dell'indennizzo; le modalità di determinazione del valore attuale della quota erano state pag. 5/28 ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; lo strumento finanziario in cui investire parte della quota era stato individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family” di cui le società e erano Controparte_7 Controparte_6
state designate rispettivamente quali gestore e depositaria delle quote;
avendo optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 645/2013 era stato rideterminato l'ammontare dell'assegno vitalizio spettante al sig.
e liquidata la quota di assegno eccedente, il cui “valore attuale netto Per_1
complessivo” veniva quantificato in € 548.017,16 (di cui € 228.017,16 in liquidità e di € 320.000,00 in quote del “Fondo Family”); fra la fine del
2013 e l'inizio del 2014 il Consiglio Regionale aveva provveduto a versare la somma dovuta e cedere le quote del fondo.
Faceva presente che in seguito era stata approvata la L. Reg. n. 4/2014, definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, la quale, tra l'altro, aveva indicato per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente criteri meno favorevoli per i
Consiglieri, disponendo che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti ed ordinando la restituzione delle somme che risultassero erroneamente erogate dal Consiglio Regionale. Di conseguenza, il Consiglio Regionale aveva proceduto al recupero in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti e con decreto del
Presidente n. 85/2014, rideterminato in € 356.685,19 il valore attuale della quota eccedente spettante al sig. e aveva richiesto all'attore la Per_1
restituzione di € 191.331,97, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
pag. 6/28 Tanto premesso in fatto, l'attore deduceva l'illegittimità della L. Reg. n.
4/2014 e dei conseguenti provvedimenti amministrativi adottati dal
Consiglio Regionale per contrarietà ai principi di affidamento, certezza dei rapporti giuridici, ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui disponeva l'applicazione retroattiva della nuova disciplina a procedimenti amministrativi già conclusi, sanzionando con la nullità i precedenti decreti di liquidazione delle quote e imponendo la restituzione di somme già percepite, in assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale idoneo a giustificare il sacrificio dei diritti già acquisiti. Chiedeva quindi, previa disapplicazione della L. Reg. n. 4/2014 e degli atti amministrativi adottati in attuazione della stessa, l'accertamento del diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n.
6/2012, la condanna dei convenuti a corrispondere detto trattamento, nonché l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituire l'importo di € 191.331,97. In via subordinata, chiedeva l'accoglimento di quanto domandato in via principale, previa sottoposizione della prospettata questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (d'ora innanzi
CGUE) in relazione agli artt. 1, 2, 3, e 4 della L. Reg. n. 4/2014 e dei conseguenti atti amministrativi. In via di ulteriore subordine, chiedeva di accogliere quanto domandato in via principale, previa proposizione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della L.
Reg. n. 4/2014.
Il Consiglio Regionale della Parte_1
e la si
[...] Parte_1
costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pag. 7/28 e Controparte_6 Controparte_7
si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire dell'attore nei loro confronti e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie. CP_9
restava contumace.
[...]
All'udienza del 24.3.2015 il Giudice concedeva termine per scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis). All'udienza dd. 26.1.2017, preso atto della rinuncia dell'attore alle domande spiegate nei confronti Controparte_6
e il Tribunale dichiarava estinto il
[...] Controparte_7
giudizio nei confronti di queste ultime.
Dopo plurimi rinvii, con ordinanza a verbale dd. 27.2.2018, su richiesta delle parti, veniva disposto rinvio all'udienza dell'11.12.2018 nell'attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulle medesime questioni di legittimità.
A seguito della dichiarazione di interruzione del processo per decesso di il giudizio era riassunto dalla erede Persona_1 Controparte_1
che faceva proprie le difese e le conclusioni già formulate dall'attore. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 5.10.2020, la dato atto della pubblicazione della sentenza della Corte Per_1
Costituzionale n. 108/2019, chiedeva termine per il deposito di memorie illustrative in ordine alle questioni di legittimità costituzionale e domandava C.T.U.
pag. 8/28 All'udienza del 6.10.2020 i convenuti si opponevano alle richieste di controparte;
il Tribunale le rigettava e fissava udienza di p.c. per il
26.5.2021.
L'attrice, con istanza del 25.5.2021, reiterava la richiesta di C.T.U. e concludeva domandando in via principale “l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento indennitario come riconosciuto al sig. ai sensi della L.Reg. n. 6/2012, la condanna dei convenuti al Per_1
pagamento di detto trattamento, nonché l'accertamento dell'insussistenza di alcun obbligo di restituzione di quanto a tale titolo percepito;
un tanto, previa disapplicazione della l. reg. n. 4/2014 e dei conseguenti atti amministrativi o, in subordine, della proposizione di domanda pregiudiziale alla CGUE o, in via ulteriormente subordinata, della questione di legittimità costituzionale;
in via di estremo subordine chiedeva, previa proposizione della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e di legittimità costituzionale, di “determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio come correttamente attualizzato e per l'effetto compensarsi in eccesso o in difetto quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria”.
Con ordinanza depositata in data 5.5.2022 il Tribunale ammetteva la
C.T.U. tecnico-contabile richiesta dall'attrice.
All'esito dell'incombente, con istanza ex art. 186-quater c.p.c., depositata in data 8.11.2022, chiedeva di ordinare al Consiglio Controparte_1
Regionale di corrisponderle la somma di € 75.005,86, oltre rivalutazione e interessi, che il C.T.U. aveva accertato come ancora dovuta ai sensi della l. reg. n. 6/2012, come modificata dalla l. reg. n. 4/2014.
pag. 9/28 Con ordinanza n. 2182/2023, pubblicata in data 3.5.2023, il Tribunale di
Trento: dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute e Controparte_7 Controparte_6
e condannava l'attore a rimborsare loro le spese di lite;
[...]
condannava la e il Parte_1
Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
75.005,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannava la e il Consiglio regionale, in solido, a rifondere le spese di lite Pt_1
all'attrice, ponendo altresì a loro carico le spese di C.T.U..
Il Tribunale rilevava che l'attore aveva agito contestando la richiesta dei convenuti di restituzione del maggiore importo che sarebbe risultato indebitamente corrisposto a seguito della rideterminazione della quota attualizzata del vitalizio ai sensi della L. Reg. n. 4/2014; aveva poi rinunciato alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014 ed infine aveva chiesto la condanna del Consiglio
Regionale al pagamento delle somme dovute in forza della L. Reg. n.
6/2012, come modificata dalla L. Reg. n. 4/2014.
Dava atto che la C.T.U., esperita per verificare la correttezza di tale rideterminazione sotto i profili sostanziale e fiscale, anche alla luce della l. reg. n. 4/2014, aveva liquidato il credito residuo dell'attore in € 149.427,17 ed accoglieva in tale misura la domanda.
Per la riforma di tale ordinanza propongono appello il Consiglio
Regionale e la con atto Parte_1
di citazione notificato in data 2.1.2024, affidandosi a sei motivi di appello.
pag. 10/28 Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano che il
Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dall'attore nell' istanza ex art. 186-quater c.p.c., nonostante si trattasse di domande nuove, proposte tardivamente oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Osservano che le domande di condanna al versamento delle maggiori somme dovute in forza dell'applicazione della rivalutazione ISTAT e di condanna al pagamento degli importi dovuti in ragione del ricalcolo delle ritenute fiscali - entrambe riferite alla quota attualizzata determinata ai sensi della L. Reg. n. 4/2014 - sono state proposte per la prima volta nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c..
Rilevano che nell'atto di citazione, e quindi nelle memorie ex art. 183
c.p.c., era stato chiesto l'accertamento del diritto del a percepire il Per_1
trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n.
6/2012, e la condanna dei convenuti a corrispondergli la relativa somma e che si accertasse che l'attore non era tenuto a ripetere l'importo di €
191.331,97. Evidenziano che in sede di precisazione della conclusioni l'attrice aveva reiterato le medesime domande;
ma, in via di estremo subordine, aveva chiesto di riliquidare la quota attualizzata, ai sensi della l. reg. n. 6/2012, previa disapplicazione della L. Reg. n. 4/2014, tenendo conto, tra l'altro, della rivalutazione ISTAT non operata dal Consiglio.
Ribadiscono che solo con l'istanza ex art. 186-quater c.p.c., l'attrice aveva rinunciato alle precedenti richieste, che erano state articolate sul presupposto dell'illegittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014, introducendo le nuove domande, relative alla rivalutazione ISTAT e alle trattenute fiscali sulla quota attualizzata determinata, invece, ai sensi della l. Reg. n. 4/2014. Censurano che il Tribunale, pur dando atto del pag. 11/28 mutamento delle richieste attoree, non ha rilevato la tardività della modifica ed ha accolto le domande nuove, sull'errato assunto che costituirebbero una mera limitazione delle richieste originarie. Ne contestano la ammissibilità alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite del 2015, poiché non riguardano la medesima vicenda sostanziale, non ambiscono alla stessa utilità finale e non si pongono in rapporto di logica alternatività
o incompatibilità rispetto alle domande inizialmente proposte.
Con il secondo motivo denunciano la nullità dell'ordinanza per carenza dei presupposti di cui all'art. 186-quater c.p.c, contestando il difetto di certezza del quantum, posto che il C.T.U. non ha individuato una somma precisa, formulando quattro ipotesi alternative sulla base di diverse ricostruzioni normative, e si dolgono che il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui ha scelto la prima delle ipotesi proposte dal C.T.U..
Con il terzo motivo deducono la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per aver il
Tribunale ritenuto ammissibili domande introdotte irritualmente, giungendo ad ammettere una C.T.U. esplorativa sul punto, oltre sette anni dopo la prima udienza, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 19, co.
2-bis, T.U.I.R. nella quantificazione delle imposte effettivamente dovute sulla quota attualizzata. Affermano che il Consiglio regionale ha correttamente tassato la quota attualizzata liquidata al Per_1
lamentano che il Tribunale ha invece scelto di aderire alle conclusioni del
C.T.U., senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto. Contestano
pag. 12/28 che i calcoli effettuati dal consulente tecnico si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. dal momento che le caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata.
Evidenziano che il C.T.U., nel tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote corrette ed ha calcolato la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal
Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno 2013; contestano come errata la valorizzazione dell' anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al
Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità. Negano quindi l'applicabilità dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa, ribadendo la fondatezza della soluzione adottata dal Consiglio di cui chiedono la conferma. In subordine, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono il principio contributivo e vietano il salto di imposta. Muovono ulteriori contestazioni alla C.T.U.
Con il quinto motivo si dolgono della rivalutazione dell'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione operata dal Tribunale aderendo alle errate conclusioni del C.T.U. senza fornire adeguata motivazione. In particolare, lamentano che il consulente tecnico non ha considerato che pag. 13/28 l'art. 2, comma 2, della l. Reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare, che, in forza della l.
Reg. n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT è ripresa solo dal primo giorno della XV legislatura (22.11.2013). Il Consiglio ha applicato correttamente tali disposizioni e non ha provveduto alla rivalutazione
ISTAT, che era ancora sospesa. Eccepiscono altresì che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di EN n.
334/2013.
Con il sesto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale per effetto dell'accoglimento dell'appello, e in subordine in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli appellanti sono risultati vittoriosi (eccezione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e domanda di condanna al pagamento della quota di assegno come originariamente determinata). Contestano la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate.
si è costituita in giudizio, istando per il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
In relazione ai motivi primo e terzo, nega alcun mutamento del thema decidendum, della vicenda sostanziale e quindi dell'utilità finale, essendo stata proposta già nell'atto di citazione domanda di accertamento dell'inesistenza della pretesa restitutoria avanzata dal Consiglio regionale e pag. 14/28 della corretta quantificazione della quota attualizzata ai sensi della l. reg. n.
4/2014.
Allega che a seguito della sentenza n. 108/2019 della Corte Costituzionale non poteva che chiedere che la quota eccedente venisse quantificata ai sensi della legge del 2014. Nega quindi qualsiasi violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Afferma la sussistenza del requisito di certezza del credito, posto che dalla relazione del C.T.U. è in ogni caso emersa l'esistenza di un credito, ed ella, in ottica conciliativa, ha accettato l'ipotesi meno gravosa per la Pt_1
Contesta il quarto motivo, rammentando che la stessa Controparte_10
ha qualificato il trattamento indennitario in esame quale “indennità equipollente” ed afferma il C.T.U. ha correttamente applicato l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. ai vitalizi, adottando un'interpretazione ragionevole, conforme ai principi costituzionali e che tiene conto delle specificità del rapporto contributivo. Ribadisce che il montante contributivo a carico del
Consiglio regionale deve essere individuato nella copertura finanziaria dei vitalizi;
e che l'art. 19, comma 2-bis prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione, essendo irrilevante la natura deducibile o non deducibile dei contributi.
Precisa che la percentuale di deduzione ammonterebbe al 98,80%, stante il ridotto versamento effettuato dal Consiglio regionale al Fondo di garanzia per l'anno 2013, e che tuttavia il C.T.U. ha ritenuto corretto considerare anche i rendimenti del fondo, giungendo così ad una deduzione del pag. 15/28 65,36%. Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata
In ordine al quinto motivo di appello, deduce la correttezza delle conclusioni del C.T.U. in punto di omesso adeguamento ISTAT e rileva come, ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di EN, il valore attuale della quota eccedente viene calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della XIV legislatura, sicché ricade nel disposto della l. reg. n. 6/2012 e non della l. reg. n. 8/2011, la quale prevede il blocco della rivalutazione ISTAT solo fino al termine della
XIV legislatura. Contesta che la delibera n. 334/2013 abbia valore meramente ricognitivo, posto che è la stessa legislazione regionale a rinviare a tale fonte per la regolamentazione delle modalità di quantificazione della quota eccedente.
Chiede infine il rigetto del sesto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza.
Con provvedimento in data 22 gennaio 2025 la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che la mancata notificazione dell'atto di appello a e Controparte_6 Controparte_7
non è preclusiva dell'esame nel merito, in quanto sono ampiamente
[...]
spirati i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., essendo la fattispecie sussumibile nel disposto dell'art. 332 c.p.c..
Merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui è stato censurato che il Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dall'attore nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c., nonostante si trattasse di domande nuove,
pag. 16/28 proposte tardivamente oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Con l'atto di citazione del 13.11.2014, pp. 51-52, l'attore ha concluso nei seguenti termini: “In via principale, accertare e dichiarare, nei confronti dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed interesse, che il Dott. ha diritto che gli sia riconosciuto ed erogato il Persona_1
trattamento indennitario come attribuitogli in applicazione della L.R. n.
6/2012 e in forza dei provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti;
e che, quindi, non è tenuto a corrispondere, né in contanti né mediante trasferimento di quote del c.d. Fondo Family, l'importo di € 191.331,97 dallo stesso percepito a titolo di assegno vitalizio. Per l'effetto condannarsi i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere all'attore il predetto trattamento indennitario. Il tutto previa disapplicazione - per contrasto con i principi del diritto comunitario sopra indicati - degli artt. 1, 2, 3, e 4 della L.R. n. 4/2014 e dei sopra richiamati conseguenti atti dell'Ufficio di EN ( deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14), questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi. In via subordinata, accogliere quanto domandato sub 1), previa proposizione di domanda pregiudiziale alla
Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art, 267 del Trattato
UE (già art. 234 Trattato CE) in relazione alla denunciata contrarietà dei citati articoli della L.R. n 4/2014 con i principi comunitari sopra indicati. con conseguente disapplicazione di detta legge e dei conseguenti atti amministrativi dell' EN (deliberazione n. 64/2014 e CP_5
decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque,
pag. 17/28 da caducarsi. In via ulteriormente subordinata previa sottoposizione alla
Corte Costituzione della questione di illegittimità costituzione ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 dei citati articoli della L.R. n.
4/2014 per violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra indicati, accogliere quanto domandata sub 1), previa conseguente disapplicazione dei richiamati atti amministrativi dell'Ufficio di DE (deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi”.
Come approfonditamente illustrato nelle difese svolte nella parte narrativa, con l'atto introduttivo l'attore ha contestato la L. Reg. n. 4/2014 sotto molteplici profili (contrarietà ai principi comunitari dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, nonché di ragionevolezza e proporzionalità; illegittimità costituzionale) ed ha chiesto la disapplicazione del decreto n. 85/2014, con cui il Consiglio regionale, in applicazione della predetta legge, aveva rideterminato in riduzione il valore attuale della quota eccedente a lui spettante, aveva revocato l'originaria attribuzione patrimoniale ed aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., del 22.4.2015, l'attore ha insistito: “nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e qui da intendersi integralmente trascritte.”; formula reiterata nelle memorie n. 2 e 3.
Nel ricorso in riassunzione del 27.9.2019, l'erede ha Controparte_1
concluso in modo analogo rispetto all'atto di citazione.
pag. 18/28 Successivamente, in occasione della precisazione delle conclusioni, rassegnate con atto del 25.5.2021, l'attrice, oltre a riproporre i punti 1, 2 e
3 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, ha formulato ulteriori conclusioni “(4)= in via di estremo subordine, previa disapplicazione degli articoli 2 co. 2 della L.R. n. T.A.A. n. 4/2014 per violazione dell'art. 19 del
TFUE nella parte in cui in discriminazione dell'età e del sesso degli ex
Consiglieri Regionali prevede differenti Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio ai fini dell'attualizzazione, o previa proposizione della relativa domanda di pronuncia pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato
UE (già art. 234 Trattato CE), e/o ancora previa sottoposizione alla Corte
Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87: a) dell'art. 2 co. 2 lett. a) della
L.R. T. – A.A. n. 4/2014 nella parte in cui, in violazione dell'art. 3
Costituzione e del principio costituzionale di ragionevolezza, prescrive
l'applicazione ai soli ex Consiglieri Regionali già in godimento dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2014 del nuovo parametro “Rendistato per fasce di vita residua” con riferimento ai tassi “dal periodo da giugno 2012 a maggio 2013” anziché, come si verifica per tutti gli altri ex Consiglieri Regionali, “considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione”; b) dell'art. 2 co. 2 lett. a) e b) della L.R. T. – A.A. nella parte in cui, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità, prescrive ai fini della determinazione del valore attuale medio, in luogo di un parametro fisso, quale ad esempio quello di cui alla L.R. T.A.A. n. 6/2012 e ai relativi provvedimenti attuativi, come tale prevedibile e ragionevole
pag. 19/28 anche sotto il profilo del efficace contenimento della spesa pubblica di cui alla sentenza della Corte Costituzione n. 108/2019, invece che, in relazione alla componente in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato “Rendistato per fasce di vita residua” e che, in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di ageshifting, suddivisa per sessi, determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio come correttamente attualizzato e per l'effetto compensarsi in eccesso o in difetto quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria svolta anche a mezzo di apposita CTU, con quanto preteso dai convenuti, tenuto anche conto: • della maggiorazione che risulterà dalla rivalutazione ISTAT, non applicata dai convenuti nella determinazione dell'assegno vitalizio e della parte eventualmente da restituire, in relazione all'art. 10 co. 6 L.R. n. 6/2012, nonché con riferimento al combinato disposto artt. 8 co. 2, 10 co.1 e 17 L.R. n. 6/2012;
• dell'applicazione di un errato e diverso coefficiente di adeguamento d'età di cui al lett. b) dell'art. 2 L.R. 4/2014; • e, più in generale, della circostanza che la provvista da cui attingere per l'erogazione degli assegni per cui è causa è stata in gran parte proprio con contribuzioni degli ex
Consiglieri Regioni, tra cui l'odierna attrice”.
Infine con istanza ex art. 186-quater c.p.c. depositata l'8 novembre 2022,
l'attrice si è dichiarata “intenzionata a rinunciare alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale e comunitaria della L.R. n. 4/2014 ed
a chiedere unicamente la condanna del Consiglio Regionale al pagamento
pag. 20/28 delle somme dovute in forza della L.R. 6/2012 così come modificata dalla
L.R. n. 4/2014 come correttamente accertate dal CTU in forza della corretta applicazione delle norme sostanziali e fiscali rilevanti nel caso di specie”, chiedendo di ordinare al Consiglio Regionale il pagamento della somma di euro 75.005,86, oltre rivalutazione ed interessi, vale a dire all'importo meno oneroso per la controparte fra quelli indicati nella relazione peritale. Domanda che è stata accolta con il provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
Cosi chiarita la cronologia, coglie nel segno la difesa degli appellanti nel contestare l'ammissibilità della domanda svolta da parte attrice nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c., depositata dopo la precisazione delle conclusioni, in quanto l'attrice ha proposto una domanda nuova, in violazione delle preclusioni assertive e istruttorie, e ha svolto un'attività che non sarebbe stata comunque permessa neppure nel termine di cui all'art. 183 c.p.c., né,
a maggior ragione, successivamente.
Per maggiore completezza di motivazione, giova rilevare che, a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015 - e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n.
22404 -, la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art. 183 c.p.c. era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi ed è giunta ad affermare, diversamente, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sia pure con dei “limiti”.
pag. 21/28 Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli 183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili ), rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c. prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183"”, così evidenziando che nel paradigma dell'articolo
183 c.p.c. è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione .
Con l'intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della
Corte di Cassazione sempre a sempre a Sezioni Unite n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel
“sistema” tre tipologie di domande: le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v. Cass. civ., Sez. U, sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -
…. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto
pag. 22/28 alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che,
a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ.,
Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Infine, le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche
Cass. civ., Sez. U., sent. n. 22404/2018).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 26727/2024 del 25.6.2024, pubblicata il
15.10.2024, la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse, secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata,
“non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <
<
pag. 23/28 aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività". E invero, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio…. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo
l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Con la precisazione che affinché la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che,
a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ.
Sez. U., sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte “immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a
pag. 24/28 fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n. 21990/2020; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 9926/2017).
Come evidenziato, già con le conclusioni formulate il 25.5.2021 in vista della udienza di precisazione del 26.5.2021 la difesa di parte attrice aveva introdotto profili nuovi, chiedendo di “determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio” tenendo conto di criteri anche diversi (quale l'applicazione della rivalutazione ISTAT) rispetto ai coefficienti di trasformazione per l'attualizzazione originariamente invocati.
Deve tuttavia rilevarsi che alla data in cui sono state depositate le note scritte per l'udienza del 26.5.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, erano già maturate le preclusioni alla modifica del thema decidendum e del thema probandum.
Infine, con la istanza ex art. 186-quater c.p.c., previa esplicita rinuncia alle questioni proposte nell'atto di citazione, con cui aveva contestato sotto plurimi aspetti la legittimità del ricalcolo della indennità operata ai sensi della L.R. n. 4/2014, invocando l'applicazione della L. n. 6/2012, la difesa dell'attrice, nel domandare la liquidazione secondo i conteggi operati dal
C.T.U., ha chiesto la condanna di controparte al versamento delle maggiori somme dovute in seguito all'attualizzazione, ai sensi della L. Reg.
n. 4/2014, con applicazione della rivalutazione ISTAT, nonché delle somme derivanti dal ricalcolo delle ritenute fiscali, vale a dire a profili mai prospettati in atto di citazione.
pag. 25/28 La domanda riguarda con tutta evidenza una differente “vicenda sostanziale”: la richiesta non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla L. Reg. n. 4/2014, ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale”, ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate sul valore attuale della quota rideterminata ai sensi della L. Reg. n. 4/2014, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotto un nuovo, aggiuntivo, tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio, bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d'imposta e, in buona sostanza, il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”. Al contempo, la parte attrice non aveva mai posto prima, men che mai con la domanda originaria, la questione dell'applicazione della rivalutazione della base di calcolo degli importi previsti dalla L. Reg. n. 6/2012, né comunque detta questione era emersa nel corso del procedimento, se non all'esito dell'espletamento della C.T.U..
L'attore ha, quindi, svolto non una “precisazione”, ma un'attività di ampliamento del thema decidendum, radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, si esula dalla mera precisazione o
“messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”), posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art. 189 c.p.c. solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire, puntualizzare, circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum
(cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015).
pag. 26/28 Trattasi dunque di domanda inammissibile.
Conclusivamente il primo motivo di appello va accolto.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, applicando lo scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000,00 entro cui è ricompreso il valore del disputatum.
Pertanto per il primo grado, si liquidano euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale;
e quindi complessivi euro 14.103,00, oltre spese generali, nonché CPA e
IVA come per legge.
Per il presente grado si liquidano euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,000 per la fase introduttiva;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (come ribadito da Cass. n. 8561/223 e
Cass. n. 28627/2023); euro 5.103,00 per la fase decisionale;
e quindi in complessivi euro 12.991,00, oltre euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Non si provvede in ordine alle spese di C.T.P. in mancanza di allegazione in ordine al relativo importo.
L'onere della C.T.U. va posto in via definitiva a carico di CP_1
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalla Parte_1
in riforma dell'ordinanza del 3.5.2023 del Tribunale di Trento, dichiara inammissibili le domande di parte attrice.
condanna a rifondere al Consiglio regionale della Controparte_1
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alla
[...]
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano, Parte_1
per il primo grado, in euro 14.103,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 12.991,00, nonché euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
L'onere della CTU va posto a carico di Controparte_1
Deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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