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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1592/2017 avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”
PROMOSSO DA
, con sede legale in Grammichele (CT), in Parte_1
via Roma n. 84, in persona del legale rappresentante pro tempore P.I. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Morello ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio sito in Grammichele (CT), in Corso Vittorio Emanuele n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Grammichele (CT), in via Roma n. 41, in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, P.I. , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in sito in Belpasso (CT), in via VIII traversa n. 179, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 17/09/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/2017, la proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 407/2017, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
2/11/2017 e notificato in data 6/11/2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 34.638,50, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di
[...]
CP_
in virtù delle fatture n. 11 del 15/07/2016 dell'importo di € 1.200,00, n. 12 del 15/07/2016
dell'importo di € 3.000,00, n. 13 del 15/07/2016 dell'importo di € 2.592,50, n. 14 del 15/07/2016
dell'importo di € 10.004,00, n. 15 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.592,00, n. 19 del 3/10/2016
dell'importo di € 4.880,00, n. 20 del 3/10/2016 dell'importo di € 6.100,00, n. 21 del 3/10/2016
dell'importo di € 2.440,00 e n. 22 del 3/10/2016 dell'importo di € 1.830,00, per le forniture di materiali edili e di mezzi effettuate.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in primo luogo, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare il credito, atteso che “la sola produzione delle fatture, quale atto unilaterale, non può certamente provare che l'odierna opposta abbia effettivamente adempiuto la prestazione contrattualmente pattuita”.
In ogni caso, contestava l'esistenza di qualsiasi pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti.
Deduceva, infatti, di aver ricevuto in appalto dalla giusta contratto del Controparte_2
17/6/2016, l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione delle S.P. 48, 25 II e 108 e di avere a sua volta commissionato all'impresa la fornitura dei materiali edili, della manodopera e il CP_1 nolo a freddo degli automezzi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori precisando che “la misura e la loro esatta quantificazione veniva stabilita, ex ante, da parte della direzione tecnica della ed i pagamenti” erano “dovuti solo a seguito dalla liquidazione da parte della CP_2 stazione appaltante”, previa decurtazione del 15% quale utile di impresa per la e del 10% Pt_1 quale compenso per la direzione tecnica a favore dell'arch. . Pt_2
Rappresentava, tuttavia, che la non aveva provveduto al pagamento di quanto Controparte_2 dovuto, dal che derivava l'inesigibilità del credito vantato dalla CP_1
Contestava, inoltre, la quantificazione dei materiali utilizzati e gli importi fatturati alla luce del computo metrico redatto dalla Controparte_2
In particolare, deduceva che:
- quanto ai lavori di “ripristino del tratto stradale franato e consolidato della scarpata
S.P..25\ II km. 0+ 400 intersezione con la S.P.123 direzione di Castel di Iudica lato dx”
(fatture nn. 11 e 13 del 15/7/2016 e n. 22 del 3/10/2016), a fronte di un computo metrico di
€ 3.022,87 oltre IVA, ridotto a € 2.765,92 (IVA compresa) per le “decurtazioni contrattuali previste”, la aveva invece richiesto la somma di € 4.402,50; CP_1
- quanto ai lavori di “ripristino tratto stradale franato e consolidato della scarpata S.P.25
K.M.0+800 intersezione con la S.P. 123 – direzione castel di iudica lato dx” (fatture nn. 12
e 14 del 15/7/2016 e n. 22 del 3/10/2016), a fronte di un computo metrico di € 10.986,69 oltre IVA, ridotto a € 7.619,41 (IVA compresa) per le “decurtazioni contrattuali previste”, la aveva invece richiesto la somma di € 14.224,00; CP_1
- quanto ai lavori di “sistemazione per strada franata al km. 1+ 650 circa dal bivio della SS.
.417 verso la S.P.179 Reparto B3 – SP.108” (fatture nn. 19 e 20 del 3/10/2016), a fronte di un computo metrico di € 5.766,14 oltre IVA, ridotto a € 5.276,02 (IVA compresa) per le
“decurtazioni contrattuali previste”, la aveva invece richiesto la somma di € CP_1
10.980,00;
- quanto alla fattura n. 15 del 31/8/2016 di € 2.592,00, in essa non erano stati specificati “né il numero di dipendenti eventualmente distaccati né i giorni lavorativi di distacco” e, in ogni caso, “le spese relative alla manodopera necessaria per svolgere le attività descritte nelle singole voci di cui al computo metrico indicato, sono già da intendersi comprese e remunerate dalle singole prestazioni, non potendo essere oggetto di separata contabilizzazione”; stessa contestazione muoveva con riferimento alle fatture nn. 11 e 12;
- quanto ai lavori di “manutenzione stradale sp 48 al km.2+000 per lavori urgenti per la messa in sicurezza di un muro pericolante di sottoscarpata in pietrame mediante la realizzazione di un contromuro in cls” (fattura n. 21 del 3/10/2016), la società opposta aveva eseguito solo i lavori di scavo a sezione obbligata e il trasporto in discarica del materiale di risulta, per un costo complessivo di € 365,91 (IVA compresa) e non anche di € 2.440,00;
Contestava, infine, la fornitura di calcestruzzo “stante l'omessa produzione dei D.D.T”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “revocare o, comunque, annullare, il decreto ingiuntivo n.
407/2017, dichiarando per l'effetto l'inefficacia del medesimo in quanto illegittimo e invalido”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/4/2018 si costituiva in giudizio la
[...]
CP_ la quale rappresentava di aver regolarmente eseguito i lavori di manutenzione del manto stradale e le forniture di manodopera e mezzi indicate nelle fatture azionate come, tra l'altro, si evinceva dai contratti di nolo stipulati tra le parti, dalla documentazione Unilav relativa all'impiego di lavoratori nei cantieri gestiti dalla società opponente, nonché dalle stesse difese dell'opponente la quale “ha perfino compiuto la ricostruzione delle attività indicate su ogni singola fattura oggetto del procedimento monitorio, contestandone esclusivamente gli importi”.
A tale ultimo proposito, eccepiva, anzitutto, l'inapplicabilità nei rapporti tra le parti dei computi metrici allegati, i quali oltre ad essere privi di intestazione e incompleti, erano semmai riferibili al rapporto tra la e la cui la era rimasta estranea. CP_2 Pt_1 CP_1
Evidenziava, poi: quanto alla fattura n. 21 di aver eseguito “specifici e complessi lavori di sbancamento e di ripristino sulla S.P. 48”; che gli accordi contrattuali prevedevano che il distacco di manodopera dovesse essere pagato separatamente rispetto alle singole attività di cantiere eseguite dalla società opposta;
che tali ultime attività dovevano essere remunerate a corpo e non in base a misurazioni non opponibili all'opposta; che nessuna somma era stata richiesta per la fornitura di calcestruzzo, per cui non era stato depositato alcun documenti di trasporto in tal senso.
Contestava, da ultimo, l'esistenza di un accordo che subordinava il pagamento delle prestazioni rese dalla al pagamento di quanto a sua volta dovuto all'opponente dalla nonché CP_1 CP_2
di aver pattuito la decurtazione, in fase di liquidazione, del 15% in favore della ed un Pt_1 ulteriore riduzione del 10% in favore dell'architetto per la direzione tecnica. Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo o, in subordine, limitatamente alla somma di € 16.027,26, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 6/7/2018, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché delle prove testimoniali articolate dalle parti, all'esito delle quali veniva CP_1
fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio e eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale
– circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, è un principio di carattere generale quello secondo cui “colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto opponente, il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n. 15107/2004; Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003).
In materia di appalto, in particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale, incombe sull'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, la prova dell'esistenza del contratto di appalto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. n. 33575/2021; Cass. n. 10860 del 2007).
Quanto, poi, all'efficacia probatoria delle fatture, è noto che, in termini generali, esse, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 28/04/2004 n. 8126; Cass. civ., sez. III, sent. del 17/11/2003 n. 17371; Cass. civ., sez. II, sent. del 16/11/2000 n. 14865; Cass. civ., sez. II, sent. del 20/09/1999 n. 10160; Cass. civ., sez. III, sent. del 3/07/1998 n. 6502; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 5573 del 23/06/1997). La fattura commerciale, infatti, “ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi” (cfr. Cass. civ., sent. del 21/07/2003 n. 11343).
Nondimeno, secondo la prevalente giurisprudenza, la fattura “può assurgere a prova del rapporto contrattuale qualora accompagnata dal documento di trasporto, che comprova la consegna della merce. Nello specifico, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta se i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte” (cfr. Tribunale di Vasto, Sentenza del 08/02/2023 n. 43/2023); in senso analogo si esprime anche la giurisprudenza di legittimità: “allorché il quadro indiziario risulti integrato in particolare dal rilievo, parimenti presuntivo, che a loro volta rivestono i documenti di trasporto ovvero la natura accompagnatoria delle fatture, nessuno ostacolo si frappone, in linea di principio, a che il giudice del merito pervenga ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. al riscontro sia dell'atto negoziale genetico del credito pecuniario di cui si deduce il mancato pagamento sia del puntuale adempimento della controprestazione gravante sul contraente che abbia azionato il suo credito insoluto al corrispettivo” (si veda Cass. civ. n. 21400/2016).
Ciò premesso, nella fattispecie, parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulle fatture n.
11 del 15/07/2016 dell'importo di € 1.200,00 (cfr. allegato n. 3 al ricorso monitorio), n. 12 del
15/07/2016 dell'importo di € 3.000,00 (cfr. allegato n. 4 al ricorso monitorio), n. 13 del 15/07/2016 dell'importo di € 2.592,50 (cfr. allegato n. 5 al ricorso monitorio), n. 14 del 15/07/2016 dell'importo di € 10.004,00 (cfr. allegato n. 6 al ricorso monitorio), n. 15 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.592,00 (cfr. allegato n. 7 al ricorso monitorio), n. 19 del 3/10/2016 dell'importo di € 4.880,00 (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio), n. 20 del 3/10/2016 dell'importo di € 6.100,00
(cfr. allegato n. 9 al ricorso monitorio), n. 21 del 3/10/2016 dell'importo di € 2.440,00 (cfr. allegato n. 10 al ricorso monitorio) e n. 22 del 3/10/2016 dell'importo di € 1.830,00 (cfr. allegato n. 11 al ricorso monitorio), recanti l'indicazione dei lavori eseguiti nell'interesse di Coir s.r.l., corredate dell'autentica notarile in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c. (cfr. allegato n. 12 al ricorso monitorio).
Ha, inoltre, prodotto i contratti di nolo a freddo di automezzi del 26/4/2016 e del 2/8/2016 (cfr. allegato n. 2 al ricorso monitorio) sottoscritti dall'opponente, nonché la diffida del 17/7/2017 (cfr. allegato n. 13 al ricorso monitorio) con cui ha richiesto all'opponente il pagamento delle fatture azionate ed a cui non ha fatto seguito alcuna formale contestazione.
A fronte delle produzioni documentali effettuate in sede monitoria, parte opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'opposta avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ripristino delle S.P 48, 25 II e 108, il distacco di manodopera e il nolo a freddo di mezzi
(ha, anzi, confermato tale circostanza in sede di opposizione: “L'accordo fù raggiunto e prevedeva la fornitura, da parte dell'opposto, dei materiali edili necessari, del distacco di manodopera e di noli a freddo”), il che rileva sotto il profilo della prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale sottostante le fatture emesse.
Inoltre, l'opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture azionate dalla né l'uso dei mezzi oggetto dei contratti di nolo. CP_1 L'opponente ha, piuttosto, eccepito, dapprima e in via assorbente, di non aver corrisposto quanto dovuto alla a causa della mancata liquidazione delle somme da parte della stazione CP_1
appaltante, e, successivamente, ha contestato il quantum richiesto alla luce dei Controparte_2
computi metrici redatti dalla deducendo che il corrispettivo dovuto Controparte_2
ammonterebbe a complessivi € 16.027,26 (segnatamente € 2.765,92 per le fatture nn. 11/13/22, €
7.619,41 per le fatture nn. 12/14/22, € 5.276,02 per le fatture 19/20 e € 365,91 per la fattura n. 21, non essendo dovuto per la fattura n. 15, non dovendo corrispondersi un compenso autonomo per il distacco di manodopera), già operate le detrazioni concordate, e non già ad € 34.638,50.
Sotto il primo profilo va osservato che la difesa dell'opponente secondo cui il pagamento delle prestazioni rese dalla deve intendersi subordinato alla previa liquidazione delle somme da CP_1
parte della stazione appaltante, non trova riscontro nella documentazione versata in atti, né è stata altrimenti provata dall'opponente, pur onerata della relativa prova trattandosi di un fatto impeditivo del credito azionato dall'opposta.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla dedotta sussistenza di un accordo per la decurtazione dell'importo liquidato dalla delle somme dovute alla quale CP_2 Pt_1 utile di impresa e all'architetto per la direzione dei lavori. Pt_2
In particolare, nei contratti di nolo allegati dall'opposta non risulta la previsione di tali condizioni.
Anzi, in essi viene espressamente indicato che il prezzo “è stato concordato e accettato da entrambi le parti”, senza alcun riferimento alla liquidazione operata dalla o, comunque, al CP_2
coinvolgimento della stazione appaltante nella verifica e quantificazione dei lavori.
Inoltre, tali circostanze non sono state confermate dal legale rappresentante della CP_1 chiamato dall'opponente a rendere l'interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
27/6/2023) e le prove testimoniali articolate sul punto (sulla cui ammissione, invero, parte opponente non ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi) risultano superflue alla luce delle suddette dichiarazioni, nonché della considerazione che gli accordi contrattuali dedotti dall'opponente non trovano riscontro, come detto, già nei contratti presenti in atti (rispetto ai quali, peraltro, valgono i limiti della prova testimoniale previsti dall'art. 2722 c.c.).
Allo stesso modo, venendo alle contestazioni dell'opponente relative al compenso dovuto per i lavori eseguiti dall'opposta al chilometro 0+400 e al chilometro 0+800 della Strada Provinciale 25, al chilometro 1+650 dal bivio della Strada Statale 417 verso la Strada Provinciale 179 e al chilometro 2+000 della Strada Provinciale 48 (fatture nn. 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22), posto che, alla luce delle difese dell'opponente, ad essere in contestazione non è l'esecuzione dei predetti lavori ma unicamente il quantum dovuto e superata, per quanto detto, l'eccezione di inesigibilità dei compensi, parte opponente non ha provato l'esistenza di un accordo con la società opposta per cui la misura e la quantificazione dei lavori dovesse essere stabilita ex ante dalla direzione tecnica della evincendosi piuttosto dalla documentazione acquisita in atti l'estraneità dell'opposta CP_2
rispetto al rapporto tra l'opponente e la stazione appaltante e l'autonomia dei titoli contrattuali alla base dei due rapporti.
Da ciò discende anche l'infondatezza delle difese dell'opponente incentrate sulla non corrispondenza dei lavori indicati nelle fatture con i computi metrici redatti dalla CP_2
Va, in proposito, anzitutto, osservato che, secondo quanto affermato in giurisprudenza, “il computo metrico estimativo – contenente il prezzo unitario di ogni lavorazione - lungi dal provare quanti e quali lavori siano stati effettivamente eseguiti dall'appaltatore - ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale, per cui non può (…) essere valorizzato
a comprova del credito preteso dalla ditta appaltatrice” (cfr. Corte d'Appello di Messina sentenza n. 778/2023).
I computi metrici allegati dall'opponente risultano riconducibili a mere prospettazioni ex ante del costo dei lavori (come peraltro rappresentato dallo stesso opponente ed evincibile dalla qualificazione del documento come computo “estimativo”) e non anche rilevazioni ex post dei lavori effettivamente eseguiti.
In tale quadro probatorio, risultano superflue le prove testimoniali articolate dall'opponente al fine di provare che i suddetti computi sono stati redatti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori in quanto non supportate documentalmente e generiche.
Tali computi, peraltro, non recano alcuna sottoscrizione né dell'opponente, né dell'opposta e, dunque, oltre a non costituire prova dei lavori effettivamente eseguiti dall'opposta, non possono intendersi vincolanti per la stessa.
Le difese dell'opponente in ordine ai lavori sopra elencati, incentrate unicamente sulla non corrispondenza degli importi fatturati con quelli stimati nei computi metrici redatti dalla stazione appaltante, non sono, pertanto, meritevoli di accoglimento e il decreto opposto va confermato sul punto, non ricorrendo, peraltro, i presupposti per la rideterminazione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 1657 c.c. in quanto l'opponente non ha prospettato l'assenza di un accordo per la determinazione del compenso, ma, piuttosto, l'esistenza di un (non provato) diverso accordo rispetto a quanto richiesto dall'opposta.
Si osserva, poi, con riferimento alla fattura n. 20 che non risulta richiesta alcuna somma per la fornitura di calcestruzzo e che il noleggio dei mezzi impiegati nei cantieri di cui sopra, oltre ad essere stato confermato dallo stesso opponente (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione), trova riscontro nei contratti di nolo in atti. Quanto, poi, alle contestazioni mosse alla fattura n. 15 del 31/8/2016 di € 2.592,00 e, in parte, alle fatture n. 11 e 12 relativamente al distacco di manodopera, va osservato che, a fronte della pacifica esistenza di un accordo tra le parti anche per la fornitura di lavoratori da parte della CP_1
(affermata dalla stessa opponente nei propri scritti difensivi) e della documentazione Unilav allegata a riprova dall'opposta, le contestazioni in ordine alla genericità delle fatture circa il numero dei dipendenti distaccati e delle giornate di lavoro effettuate risultano aspecifiche, non avendo l'opponente né allegato, né provato la minore quantità di lavoratori o di giornate di lavoro effettivamente eseguita dall'opposta.
Inoltre, le contestazioni in ordine alla contabilizzazione separata dei compensi per il distacco di manodopera rispetto a quelli dovuti per le attività di cantiere sono state smentite dalle dichiarazioni rese dal testimone di parte opposta, senza che ad esse abbia fatto riscontro la prova da parte dell'opponente dell'esistenza di un diverso accordo tra le parti. CP_ In particolare, il testimone , dipendente della con la qualifica di Direttore Testimone_1
tecnico, sentito all'udienza del 27/6/2023 ha confermato la circostanza della contabilizzazione separata dei distacchi dei lavoratori rispetto alle specifiche attività e prestazioni realizzate in ogni cantiere gestito dalla Il teste ha infatti riferito: “Io come direttore tecnico ogni sera presentavo Pt_1
CP_ una relazione/report sui dipendenti della che erano distaccati e avevano lavorato presso i cantieri della , non conosco il contratto perché le mie mansioni erano solo quelle di Pt_1
controllare e riportare i nominativi dei dipendenti e le lavorazioni che erano state effettuate per ogni cantiere e i mezzi adoperati durante ogni giornata lavorativa”, precisando che la finalità delle predette relazioni era quella di consentire la “contabilizzazione sia del lavoro complessivo della giornata per ogni cantiere, sia del lavoro espletato da ogni lavoratore unitamente al costo dei mezzi impiegata”.
Il testimone ha, anche, confermato che gli importi indicati nelle fatture azionate corrispondono a
CP_ quelli pattuiti tra la e la , riferendo: “Si è vero riconosco le fatture indicate in domanda che Pt_1
mi vengono esibite dal Giudice e confermo che si tratta delle attività e prestazioni indicate nelle suddette fatture, e anzi preciso che sto appunto ricordando che il mio report giornaliero serviva anche a differenziare le tipologie di lavoro e al fine di contabilizzare i dipendenti distaccati presso i cantieri ”. Pt_1
Le dichiarazioni del testimone, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, non essendo a tal fine determinante il fatto che lo stesso sia un dipendente della in assenza di prova CP_1
contraria, inducono al rigetto dell'opposizione anche in ordine alla fattura relativa al distacco dei lavoratori. Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta da Controparte_3
va rigettata.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della nei confronti dell'opposta Controparte_4
e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato al
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1592/2017 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, DICHIARA Controparte_4
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 407/2017 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 2/11/2017;
- CONDANNA la al pagamento in favore della delle spese del Controparte_4 CP_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.261,00 oltre rimborso forfettario al
15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 14/3/2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1592/2017 avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”
PROMOSSO DA
, con sede legale in Grammichele (CT), in Parte_1
via Roma n. 84, in persona del legale rappresentante pro tempore P.I. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Morello ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio sito in Grammichele (CT), in Corso Vittorio Emanuele n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Grammichele (CT), in via Roma n. 41, in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, P.I. , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in sito in Belpasso (CT), in via VIII traversa n. 179, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 17/09/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/2017, la proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 407/2017, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
2/11/2017 e notificato in data 6/11/2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 34.638,50, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di
[...]
CP_
in virtù delle fatture n. 11 del 15/07/2016 dell'importo di € 1.200,00, n. 12 del 15/07/2016
dell'importo di € 3.000,00, n. 13 del 15/07/2016 dell'importo di € 2.592,50, n. 14 del 15/07/2016
dell'importo di € 10.004,00, n. 15 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.592,00, n. 19 del 3/10/2016
dell'importo di € 4.880,00, n. 20 del 3/10/2016 dell'importo di € 6.100,00, n. 21 del 3/10/2016
dell'importo di € 2.440,00 e n. 22 del 3/10/2016 dell'importo di € 1.830,00, per le forniture di materiali edili e di mezzi effettuate.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in primo luogo, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare il credito, atteso che “la sola produzione delle fatture, quale atto unilaterale, non può certamente provare che l'odierna opposta abbia effettivamente adempiuto la prestazione contrattualmente pattuita”.
In ogni caso, contestava l'esistenza di qualsiasi pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti.
Deduceva, infatti, di aver ricevuto in appalto dalla giusta contratto del Controparte_2
17/6/2016, l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione delle S.P. 48, 25 II e 108 e di avere a sua volta commissionato all'impresa la fornitura dei materiali edili, della manodopera e il CP_1 nolo a freddo degli automezzi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori precisando che “la misura e la loro esatta quantificazione veniva stabilita, ex ante, da parte della direzione tecnica della ed i pagamenti” erano “dovuti solo a seguito dalla liquidazione da parte della CP_2 stazione appaltante”, previa decurtazione del 15% quale utile di impresa per la e del 10% Pt_1 quale compenso per la direzione tecnica a favore dell'arch. . Pt_2
Rappresentava, tuttavia, che la non aveva provveduto al pagamento di quanto Controparte_2 dovuto, dal che derivava l'inesigibilità del credito vantato dalla CP_1
Contestava, inoltre, la quantificazione dei materiali utilizzati e gli importi fatturati alla luce del computo metrico redatto dalla Controparte_2
In particolare, deduceva che:
- quanto ai lavori di “ripristino del tratto stradale franato e consolidato della scarpata
S.P..25\ II km. 0+ 400 intersezione con la S.P.123 direzione di Castel di Iudica lato dx”
(fatture nn. 11 e 13 del 15/7/2016 e n. 22 del 3/10/2016), a fronte di un computo metrico di
€ 3.022,87 oltre IVA, ridotto a € 2.765,92 (IVA compresa) per le “decurtazioni contrattuali previste”, la aveva invece richiesto la somma di € 4.402,50; CP_1
- quanto ai lavori di “ripristino tratto stradale franato e consolidato della scarpata S.P.25
K.M.0+800 intersezione con la S.P. 123 – direzione castel di iudica lato dx” (fatture nn. 12
e 14 del 15/7/2016 e n. 22 del 3/10/2016), a fronte di un computo metrico di € 10.986,69 oltre IVA, ridotto a € 7.619,41 (IVA compresa) per le “decurtazioni contrattuali previste”, la aveva invece richiesto la somma di € 14.224,00; CP_1
- quanto ai lavori di “sistemazione per strada franata al km. 1+ 650 circa dal bivio della SS.
.417 verso la S.P.179 Reparto B3 – SP.108” (fatture nn. 19 e 20 del 3/10/2016), a fronte di un computo metrico di € 5.766,14 oltre IVA, ridotto a € 5.276,02 (IVA compresa) per le
“decurtazioni contrattuali previste”, la aveva invece richiesto la somma di € CP_1
10.980,00;
- quanto alla fattura n. 15 del 31/8/2016 di € 2.592,00, in essa non erano stati specificati “né il numero di dipendenti eventualmente distaccati né i giorni lavorativi di distacco” e, in ogni caso, “le spese relative alla manodopera necessaria per svolgere le attività descritte nelle singole voci di cui al computo metrico indicato, sono già da intendersi comprese e remunerate dalle singole prestazioni, non potendo essere oggetto di separata contabilizzazione”; stessa contestazione muoveva con riferimento alle fatture nn. 11 e 12;
- quanto ai lavori di “manutenzione stradale sp 48 al km.2+000 per lavori urgenti per la messa in sicurezza di un muro pericolante di sottoscarpata in pietrame mediante la realizzazione di un contromuro in cls” (fattura n. 21 del 3/10/2016), la società opposta aveva eseguito solo i lavori di scavo a sezione obbligata e il trasporto in discarica del materiale di risulta, per un costo complessivo di € 365,91 (IVA compresa) e non anche di € 2.440,00;
Contestava, infine, la fornitura di calcestruzzo “stante l'omessa produzione dei D.D.T”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “revocare o, comunque, annullare, il decreto ingiuntivo n.
407/2017, dichiarando per l'effetto l'inefficacia del medesimo in quanto illegittimo e invalido”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/4/2018 si costituiva in giudizio la
[...]
CP_ la quale rappresentava di aver regolarmente eseguito i lavori di manutenzione del manto stradale e le forniture di manodopera e mezzi indicate nelle fatture azionate come, tra l'altro, si evinceva dai contratti di nolo stipulati tra le parti, dalla documentazione Unilav relativa all'impiego di lavoratori nei cantieri gestiti dalla società opponente, nonché dalle stesse difese dell'opponente la quale “ha perfino compiuto la ricostruzione delle attività indicate su ogni singola fattura oggetto del procedimento monitorio, contestandone esclusivamente gli importi”.
A tale ultimo proposito, eccepiva, anzitutto, l'inapplicabilità nei rapporti tra le parti dei computi metrici allegati, i quali oltre ad essere privi di intestazione e incompleti, erano semmai riferibili al rapporto tra la e la cui la era rimasta estranea. CP_2 Pt_1 CP_1
Evidenziava, poi: quanto alla fattura n. 21 di aver eseguito “specifici e complessi lavori di sbancamento e di ripristino sulla S.P. 48”; che gli accordi contrattuali prevedevano che il distacco di manodopera dovesse essere pagato separatamente rispetto alle singole attività di cantiere eseguite dalla società opposta;
che tali ultime attività dovevano essere remunerate a corpo e non in base a misurazioni non opponibili all'opposta; che nessuna somma era stata richiesta per la fornitura di calcestruzzo, per cui non era stato depositato alcun documenti di trasporto in tal senso.
Contestava, da ultimo, l'esistenza di un accordo che subordinava il pagamento delle prestazioni rese dalla al pagamento di quanto a sua volta dovuto all'opponente dalla nonché CP_1 CP_2
di aver pattuito la decurtazione, in fase di liquidazione, del 15% in favore della ed un Pt_1 ulteriore riduzione del 10% in favore dell'architetto per la direzione tecnica. Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo o, in subordine, limitatamente alla somma di € 16.027,26, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 6/7/2018, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché delle prove testimoniali articolate dalle parti, all'esito delle quali veniva CP_1
fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio e eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale
– circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, è un principio di carattere generale quello secondo cui “colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto opponente, il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n. 15107/2004; Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003).
In materia di appalto, in particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale, incombe sull'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, la prova dell'esistenza del contratto di appalto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. n. 33575/2021; Cass. n. 10860 del 2007).
Quanto, poi, all'efficacia probatoria delle fatture, è noto che, in termini generali, esse, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 28/04/2004 n. 8126; Cass. civ., sez. III, sent. del 17/11/2003 n. 17371; Cass. civ., sez. II, sent. del 16/11/2000 n. 14865; Cass. civ., sez. II, sent. del 20/09/1999 n. 10160; Cass. civ., sez. III, sent. del 3/07/1998 n. 6502; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 5573 del 23/06/1997). La fattura commerciale, infatti, “ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi” (cfr. Cass. civ., sent. del 21/07/2003 n. 11343).
Nondimeno, secondo la prevalente giurisprudenza, la fattura “può assurgere a prova del rapporto contrattuale qualora accompagnata dal documento di trasporto, che comprova la consegna della merce. Nello specifico, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta se i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte” (cfr. Tribunale di Vasto, Sentenza del 08/02/2023 n. 43/2023); in senso analogo si esprime anche la giurisprudenza di legittimità: “allorché il quadro indiziario risulti integrato in particolare dal rilievo, parimenti presuntivo, che a loro volta rivestono i documenti di trasporto ovvero la natura accompagnatoria delle fatture, nessuno ostacolo si frappone, in linea di principio, a che il giudice del merito pervenga ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. al riscontro sia dell'atto negoziale genetico del credito pecuniario di cui si deduce il mancato pagamento sia del puntuale adempimento della controprestazione gravante sul contraente che abbia azionato il suo credito insoluto al corrispettivo” (si veda Cass. civ. n. 21400/2016).
Ciò premesso, nella fattispecie, parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulle fatture n.
11 del 15/07/2016 dell'importo di € 1.200,00 (cfr. allegato n. 3 al ricorso monitorio), n. 12 del
15/07/2016 dell'importo di € 3.000,00 (cfr. allegato n. 4 al ricorso monitorio), n. 13 del 15/07/2016 dell'importo di € 2.592,50 (cfr. allegato n. 5 al ricorso monitorio), n. 14 del 15/07/2016 dell'importo di € 10.004,00 (cfr. allegato n. 6 al ricorso monitorio), n. 15 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.592,00 (cfr. allegato n. 7 al ricorso monitorio), n. 19 del 3/10/2016 dell'importo di € 4.880,00 (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio), n. 20 del 3/10/2016 dell'importo di € 6.100,00
(cfr. allegato n. 9 al ricorso monitorio), n. 21 del 3/10/2016 dell'importo di € 2.440,00 (cfr. allegato n. 10 al ricorso monitorio) e n. 22 del 3/10/2016 dell'importo di € 1.830,00 (cfr. allegato n. 11 al ricorso monitorio), recanti l'indicazione dei lavori eseguiti nell'interesse di Coir s.r.l., corredate dell'autentica notarile in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c. (cfr. allegato n. 12 al ricorso monitorio).
Ha, inoltre, prodotto i contratti di nolo a freddo di automezzi del 26/4/2016 e del 2/8/2016 (cfr. allegato n. 2 al ricorso monitorio) sottoscritti dall'opponente, nonché la diffida del 17/7/2017 (cfr. allegato n. 13 al ricorso monitorio) con cui ha richiesto all'opponente il pagamento delle fatture azionate ed a cui non ha fatto seguito alcuna formale contestazione.
A fronte delle produzioni documentali effettuate in sede monitoria, parte opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'opposta avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ripristino delle S.P 48, 25 II e 108, il distacco di manodopera e il nolo a freddo di mezzi
(ha, anzi, confermato tale circostanza in sede di opposizione: “L'accordo fù raggiunto e prevedeva la fornitura, da parte dell'opposto, dei materiali edili necessari, del distacco di manodopera e di noli a freddo”), il che rileva sotto il profilo della prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale sottostante le fatture emesse.
Inoltre, l'opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture azionate dalla né l'uso dei mezzi oggetto dei contratti di nolo. CP_1 L'opponente ha, piuttosto, eccepito, dapprima e in via assorbente, di non aver corrisposto quanto dovuto alla a causa della mancata liquidazione delle somme da parte della stazione CP_1
appaltante, e, successivamente, ha contestato il quantum richiesto alla luce dei Controparte_2
computi metrici redatti dalla deducendo che il corrispettivo dovuto Controparte_2
ammonterebbe a complessivi € 16.027,26 (segnatamente € 2.765,92 per le fatture nn. 11/13/22, €
7.619,41 per le fatture nn. 12/14/22, € 5.276,02 per le fatture 19/20 e € 365,91 per la fattura n. 21, non essendo dovuto per la fattura n. 15, non dovendo corrispondersi un compenso autonomo per il distacco di manodopera), già operate le detrazioni concordate, e non già ad € 34.638,50.
Sotto il primo profilo va osservato che la difesa dell'opponente secondo cui il pagamento delle prestazioni rese dalla deve intendersi subordinato alla previa liquidazione delle somme da CP_1
parte della stazione appaltante, non trova riscontro nella documentazione versata in atti, né è stata altrimenti provata dall'opponente, pur onerata della relativa prova trattandosi di un fatto impeditivo del credito azionato dall'opposta.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla dedotta sussistenza di un accordo per la decurtazione dell'importo liquidato dalla delle somme dovute alla quale CP_2 Pt_1 utile di impresa e all'architetto per la direzione dei lavori. Pt_2
In particolare, nei contratti di nolo allegati dall'opposta non risulta la previsione di tali condizioni.
Anzi, in essi viene espressamente indicato che il prezzo “è stato concordato e accettato da entrambi le parti”, senza alcun riferimento alla liquidazione operata dalla o, comunque, al CP_2
coinvolgimento della stazione appaltante nella verifica e quantificazione dei lavori.
Inoltre, tali circostanze non sono state confermate dal legale rappresentante della CP_1 chiamato dall'opponente a rendere l'interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
27/6/2023) e le prove testimoniali articolate sul punto (sulla cui ammissione, invero, parte opponente non ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi) risultano superflue alla luce delle suddette dichiarazioni, nonché della considerazione che gli accordi contrattuali dedotti dall'opponente non trovano riscontro, come detto, già nei contratti presenti in atti (rispetto ai quali, peraltro, valgono i limiti della prova testimoniale previsti dall'art. 2722 c.c.).
Allo stesso modo, venendo alle contestazioni dell'opponente relative al compenso dovuto per i lavori eseguiti dall'opposta al chilometro 0+400 e al chilometro 0+800 della Strada Provinciale 25, al chilometro 1+650 dal bivio della Strada Statale 417 verso la Strada Provinciale 179 e al chilometro 2+000 della Strada Provinciale 48 (fatture nn. 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22), posto che, alla luce delle difese dell'opponente, ad essere in contestazione non è l'esecuzione dei predetti lavori ma unicamente il quantum dovuto e superata, per quanto detto, l'eccezione di inesigibilità dei compensi, parte opponente non ha provato l'esistenza di un accordo con la società opposta per cui la misura e la quantificazione dei lavori dovesse essere stabilita ex ante dalla direzione tecnica della evincendosi piuttosto dalla documentazione acquisita in atti l'estraneità dell'opposta CP_2
rispetto al rapporto tra l'opponente e la stazione appaltante e l'autonomia dei titoli contrattuali alla base dei due rapporti.
Da ciò discende anche l'infondatezza delle difese dell'opponente incentrate sulla non corrispondenza dei lavori indicati nelle fatture con i computi metrici redatti dalla CP_2
Va, in proposito, anzitutto, osservato che, secondo quanto affermato in giurisprudenza, “il computo metrico estimativo – contenente il prezzo unitario di ogni lavorazione - lungi dal provare quanti e quali lavori siano stati effettivamente eseguiti dall'appaltatore - ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale, per cui non può (…) essere valorizzato
a comprova del credito preteso dalla ditta appaltatrice” (cfr. Corte d'Appello di Messina sentenza n. 778/2023).
I computi metrici allegati dall'opponente risultano riconducibili a mere prospettazioni ex ante del costo dei lavori (come peraltro rappresentato dallo stesso opponente ed evincibile dalla qualificazione del documento come computo “estimativo”) e non anche rilevazioni ex post dei lavori effettivamente eseguiti.
In tale quadro probatorio, risultano superflue le prove testimoniali articolate dall'opponente al fine di provare che i suddetti computi sono stati redatti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori in quanto non supportate documentalmente e generiche.
Tali computi, peraltro, non recano alcuna sottoscrizione né dell'opponente, né dell'opposta e, dunque, oltre a non costituire prova dei lavori effettivamente eseguiti dall'opposta, non possono intendersi vincolanti per la stessa.
Le difese dell'opponente in ordine ai lavori sopra elencati, incentrate unicamente sulla non corrispondenza degli importi fatturati con quelli stimati nei computi metrici redatti dalla stazione appaltante, non sono, pertanto, meritevoli di accoglimento e il decreto opposto va confermato sul punto, non ricorrendo, peraltro, i presupposti per la rideterminazione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 1657 c.c. in quanto l'opponente non ha prospettato l'assenza di un accordo per la determinazione del compenso, ma, piuttosto, l'esistenza di un (non provato) diverso accordo rispetto a quanto richiesto dall'opposta.
Si osserva, poi, con riferimento alla fattura n. 20 che non risulta richiesta alcuna somma per la fornitura di calcestruzzo e che il noleggio dei mezzi impiegati nei cantieri di cui sopra, oltre ad essere stato confermato dallo stesso opponente (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione), trova riscontro nei contratti di nolo in atti. Quanto, poi, alle contestazioni mosse alla fattura n. 15 del 31/8/2016 di € 2.592,00 e, in parte, alle fatture n. 11 e 12 relativamente al distacco di manodopera, va osservato che, a fronte della pacifica esistenza di un accordo tra le parti anche per la fornitura di lavoratori da parte della CP_1
(affermata dalla stessa opponente nei propri scritti difensivi) e della documentazione Unilav allegata a riprova dall'opposta, le contestazioni in ordine alla genericità delle fatture circa il numero dei dipendenti distaccati e delle giornate di lavoro effettuate risultano aspecifiche, non avendo l'opponente né allegato, né provato la minore quantità di lavoratori o di giornate di lavoro effettivamente eseguita dall'opposta.
Inoltre, le contestazioni in ordine alla contabilizzazione separata dei compensi per il distacco di manodopera rispetto a quelli dovuti per le attività di cantiere sono state smentite dalle dichiarazioni rese dal testimone di parte opposta, senza che ad esse abbia fatto riscontro la prova da parte dell'opponente dell'esistenza di un diverso accordo tra le parti. CP_ In particolare, il testimone , dipendente della con la qualifica di Direttore Testimone_1
tecnico, sentito all'udienza del 27/6/2023 ha confermato la circostanza della contabilizzazione separata dei distacchi dei lavoratori rispetto alle specifiche attività e prestazioni realizzate in ogni cantiere gestito dalla Il teste ha infatti riferito: “Io come direttore tecnico ogni sera presentavo Pt_1
CP_ una relazione/report sui dipendenti della che erano distaccati e avevano lavorato presso i cantieri della , non conosco il contratto perché le mie mansioni erano solo quelle di Pt_1
controllare e riportare i nominativi dei dipendenti e le lavorazioni che erano state effettuate per ogni cantiere e i mezzi adoperati durante ogni giornata lavorativa”, precisando che la finalità delle predette relazioni era quella di consentire la “contabilizzazione sia del lavoro complessivo della giornata per ogni cantiere, sia del lavoro espletato da ogni lavoratore unitamente al costo dei mezzi impiegata”.
Il testimone ha, anche, confermato che gli importi indicati nelle fatture azionate corrispondono a
CP_ quelli pattuiti tra la e la , riferendo: “Si è vero riconosco le fatture indicate in domanda che Pt_1
mi vengono esibite dal Giudice e confermo che si tratta delle attività e prestazioni indicate nelle suddette fatture, e anzi preciso che sto appunto ricordando che il mio report giornaliero serviva anche a differenziare le tipologie di lavoro e al fine di contabilizzare i dipendenti distaccati presso i cantieri ”. Pt_1
Le dichiarazioni del testimone, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, non essendo a tal fine determinante il fatto che lo stesso sia un dipendente della in assenza di prova CP_1
contraria, inducono al rigetto dell'opposizione anche in ordine alla fattura relativa al distacco dei lavoratori. Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta da Controparte_3
va rigettata.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della nei confronti dell'opposta Controparte_4
e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato al
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1592/2017 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, DICHIARA Controparte_4
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 407/2017 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 2/11/2017;
- CONDANNA la al pagamento in favore della delle spese del Controparte_4 CP_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.261,00 oltre rimborso forfettario al
15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 14/3/2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione