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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3512 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 07/07/2024 ed iscritto al n 3512 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Annunziata Latella (C.F: ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Melito Di Porto Salvo
(RC), alla via Giordano Bruno, n. 40, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (P.IVA ) con sede in Piossasco Controparte_1 P.IVA_1
(TO) al Viale dell'Artigianato n.10, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante sig. , rappresentato e difeso dall' Controparte_2 avvocato Umberto Canetti del Foro di Napoli ( CodiceFiscale_3
) giusta procura in atti;
[...]
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. L'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio la società er sentire nei suoi confronti “accogliere il presente Controparte_1
1 ricorso per le motivazioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto stabilire l'illegittimità del licenziamento del sig. per non aver egli Parte_1 superato il periodo di comporto reintegrando il lavoratore con le medesime mansioni con diritto al pagamento degli emolumenti a far data del 15 Aprile 2022 a carico della ditta e con ordine di assunzione nelle Controparte_1 medesime mansioni e livello da parte della ditta Parte_2 subentrata nella gestione dell'appalto alla .”. CP_1
A sostegno di tali domande allegava in punto di fatto :
- che lavorava alle dipendenze della società di raccolta Controparte_1
e gestione rifiuti, “con mansioni di autista mezzi con collocazione in Reggio Calabria, quale luogo di esecuzione della prestazione lavorativa”;
- che con comunicazione del 25.03.2022 la gli comunicava CP_1 che risultava superato il periodo di comporto e che con l'ultimo certificato di malattia, che copriva fino al 16.03.2022, era stato assente dal lavoro per complessive 519 giornate;
- che egli con PEC del 04.06.2022 invitava la ditta datrice a voler ricalcolare i giorni di malattia utile ai fini del periodo di comporto e lo chiedeva anche tramite l'organizzazione sindacale di rappresentanza con apposita convocazione innanzi all'ITL di Reggio Calabria che aveva esito negativo;
- che in data 03.01.2022 egli era stato “colpito da incidente domestico che ha comportato urgente necessità di riposo, cure e controlli”;
- che in data 18.03.2022 su richiesta era stato sottoposto a visita presso il medico competente il quale lo aveva dichiarato “idoneo con prescrizioni e limitazioni”.
- che gli era stata riconosciuta malattia professionale pari al 10% della lesione dell'integrità psicofisica per la cui patologia era spesso costretto ad assentarsi dal lavoro”;
- che al momento era in “aspettativa” ai sensi dell'art. 42, lettera D, CCNL UTILITALIA;
In punto di diritto il ricorrente allegava:
- che la Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2010, n. 1861 ha statuito che l'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è sottoposto al termine di decadenza di 60 giorni;
- che era adibito alla conduzione dei mezzi operativi e alle operazioni di raccolta, senza operaio ausiliario, con frequenti “sali e scendi” dal mezzo e conseguente carico sulle articolazioni inferiori e maggiore trazione della schiena già compromessa da malattia professionale, e deduceva genericamente che, ove la malattia sia imputabile ad un comportamento illecito da parte del datore di lavoro, i giorni relativi non dovrebbero
2 rientrare nel computo del periodo di comporto con conseguente illegittimità del licenziamento.
§ 2. Si costituiva la società resistente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, l'avvenuta decadenza del ricorrente dall'impugnativa del licenziamento e la conseguente inammissibilità del ricorso, nel merito l'infondatezza del ricorso.
In estrema sintesi della dettagliata memoria di costituzione e nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, evidenziava come la ricostruzione dei fatti esposta dalla controparte fosse “monca” mancando ogni riferimento al quando sarebbe stato licenziato ed all'atto/comunicazione di licenziamento, limitandosi la controparte esclusivamente a far riferimento ad una comunicazione del 25.03.2022.
Precisava che con la detta comunicazione del 25.3.2022 la si CP_1 limitava a comunicargli che a quella data risultava aver superato il comporto, invitandolo a fornire nei 15 giorni successivi la documentazione richiesta o a far richiesta di “aspettativa non retribuita” ai sensi dell'art.42 lettera D, del
CCNL UTILITALIA.
Dopo avere ricevuto tale comunicazione il ricorrente faceva richieste di aspettativa non retribuita - personalmente o attraverso il Sindacato S.U.L.
CALABRIA – ininterrottamente per un anno dal 30.3.2022 al 31.03.2023
(All.20 memoria) e tali aspettative gli venivano concesse dalla CP_1
(All.21 memoria).
Infine la procedeva al licenziamento del ricorrente con lettera CP_1
(All.11 memoria) inviata in data 17.04.2023 con raccomandata UNO (All.12 memoria) ricevuta dal ricorrente in data 19.04.2023 alle ore 11,33 (All.13 memoria).
Rilevata che il licenziamento non era stato mai impugnato né stragiudizialmente nè giudizialmente nei termini di legge.
Pertanto eccepiva l'avvenuta decadenza del ricorrente dall'impugnativa del licenziamento avvenuta solo con la notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio in data 11.07.2023 ovvero dopo oltre 15 mesi dal licenziamento stesso in violazione di ogni termine di legge.
Sul punto osservava la irrilevanza ed inapplicabilità della sentenza invocata dal ricorrente (sentenza n 1861 del 2010 della Corte di Cassazione) in quanto essa oltre ad essere “rara avis” interpretativa è riferita ad un momento storico in cui vigeva una diversa disciplina in materia di termini di impugnativa dei licenziamenti.
§ 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E' pacifico che il ricorrente è stato licenziato con lettera racc.a.r. datata 17.4.2023 (prodotta anche in allegato al ricorso) e ricevuta il 19.4.2023.
3 E' pacifico che il licenziamento non è stato impugnato stragiudizialmente e che l'impugnazione giudiziale è avvenuta solo con il deposito del ricorso introduttivo della presente causa in data 7 luglio 2024.
Deve esaminarsi la questione preliminare della decadenza.
La difesa del ricorrente sul punto nello stesso ricorso ha dedotto che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non sarebbe soggetto al termine di decadenza per come argomentato dalla Cass. nella sentenza n. 1861/2010.
Tale assunto difensivo deve essere disatteso.
La stessa Suprema Corte di Cassazione con la più recente sentenza n.
74/2017, in fattispecie nella quale la parte eccepiva che nell'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto non opererebbe l'art. 6 della L. n. 604 del 1966, con conseguente inapplicabilità anche del termine decadenziale previsto dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010, ha così statuito:
“Il motivo non è fondato. È pur vero che questa Corte (Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2010, n. 1861) ha affermato che il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, che non trova la sua disciplina nella legge, di carattere generale, n. 604 del
1966, ma nella specifica previsione di cui all'art. 2110 c.c., comma 2, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 suddetta legge.
La questione appare tuttavia oggi superata per effetto della previsione del comma 2 dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010, che ha esteso il regime
d'impugnazione di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, compreso quindi certamente quello per superamento del periodo di comporto qui in rassegna.”. Anche più di recente la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in continuità a Cass. n. 74/2017 e, rispetto al motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 nel testo novellato dall'art. 32 comma 1 della legge n. 183 del 2010 come modificato dall'art. 1 comma 38 della legge n. 92 del 2012 e dell'art. 2110 c.c., non essendo applicabile al licenziamento per superamento del periodo di comporto la decadenza dall'impugnazione, pertanto soggetto al solo termine di prescrizione ordinaria decennale, ha così statuito:
“
9.1. Ritiene il Collegio di dover ribadire quanto già affermato da questa Corte con riguardo alla applicabilità al licenziamento per superamento del periodo di comporto della disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e ss.mm. ed alla conseguente necessità di impugnare stragiudizialmente il recesso nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione pena la decadenza dal potere di contestarne la legittimità.
4 9.2. È vero, come ricorda il ricorrente, che questa Corte ha affermato che il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, che non trova la sua disciplina nella legge, di carattere generale, n. 604 del 1966, ma nella specifica previsione di cui all'art. 2110 c.c., comma 2, con la conseguenza che
l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non sarebbe soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 suddetta legge (cfr. Cass.
28/01/2010 n. 1861).
Va tuttavia ricordato che tale questione risulta oggi superata per effetto della previsione del comma 2 dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010, con la quale è stato esteso il regime d'impugnazione di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, ivi compreso quindi quello per superamento del periodo di comporto qui in esame.
E oramai consolidato l'indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 9203 del 2014;
n. 15434 del 2014; n. 24233 del 2014; n. 13563 del 2015; n. 22824 del 2015;
n.18579 del 2016, cfr. anche SS.UU. n. 4913 del 2016) che ha espresso il seguente principio di diritto: "la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma
1- bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 6 e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche
l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per
l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale
o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato". (cfr. Cass. 04/01/2017 n. 74)”. Atteso che il licenziamento per superamento del periodo di comporto del ricorrente è stato irrogato il 17.4.2023 esso è soggetto al regime d'impugnazione di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 che è stato esteso ad ogni ipotesi di invalidità per effetto per effetto della previsione del comma 2 dell'art. 32 della L.n. 183 del 4.11.2010.
Pertanto non è applicabile il principio di diritto statuito da Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2010, n. 1861, sentenza antecedente alle modifiche apportate dalla Legge n 183 del 4 novembre 2010.
Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il licenziamento del 17.4.2023 entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione (ricezione avvenuta il
19.4.2023) che la legge fissa a pena di decadenza ed entro il successivo
5 termine di centottanta giorni avrebbe dovuto, a pena d'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale, depositare il ricorso. L'omessa impugnazione stragiudiziale ha determinato la decadenza dall'impugnazione del licenziamento per cui resta preclusa la possibilità di entrare nel merito del licenziamento e si determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in ragione della complessità della questione di diritto.
§ 5. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e con separato decreto si provvede alla liquidazione delle competenze chiesta dal suo difensore.
Si precisa che, essendo il ricorrente rimasto totalmente soccombente nel presente giudizio, non si applica l'art. 133 del DPR n. 115/2002.
p.q.m.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale e per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 28/3/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3512 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 07/07/2024 ed iscritto al n 3512 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Annunziata Latella (C.F: ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Melito Di Porto Salvo
(RC), alla via Giordano Bruno, n. 40, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (P.IVA ) con sede in Piossasco Controparte_1 P.IVA_1
(TO) al Viale dell'Artigianato n.10, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante sig. , rappresentato e difeso dall' Controparte_2 avvocato Umberto Canetti del Foro di Napoli ( CodiceFiscale_3
) giusta procura in atti;
[...]
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. L'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio la società er sentire nei suoi confronti “accogliere il presente Controparte_1
1 ricorso per le motivazioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto stabilire l'illegittimità del licenziamento del sig. per non aver egli Parte_1 superato il periodo di comporto reintegrando il lavoratore con le medesime mansioni con diritto al pagamento degli emolumenti a far data del 15 Aprile 2022 a carico della ditta e con ordine di assunzione nelle Controparte_1 medesime mansioni e livello da parte della ditta Parte_2 subentrata nella gestione dell'appalto alla .”. CP_1
A sostegno di tali domande allegava in punto di fatto :
- che lavorava alle dipendenze della società di raccolta Controparte_1
e gestione rifiuti, “con mansioni di autista mezzi con collocazione in Reggio Calabria, quale luogo di esecuzione della prestazione lavorativa”;
- che con comunicazione del 25.03.2022 la gli comunicava CP_1 che risultava superato il periodo di comporto e che con l'ultimo certificato di malattia, che copriva fino al 16.03.2022, era stato assente dal lavoro per complessive 519 giornate;
- che egli con PEC del 04.06.2022 invitava la ditta datrice a voler ricalcolare i giorni di malattia utile ai fini del periodo di comporto e lo chiedeva anche tramite l'organizzazione sindacale di rappresentanza con apposita convocazione innanzi all'ITL di Reggio Calabria che aveva esito negativo;
- che in data 03.01.2022 egli era stato “colpito da incidente domestico che ha comportato urgente necessità di riposo, cure e controlli”;
- che in data 18.03.2022 su richiesta era stato sottoposto a visita presso il medico competente il quale lo aveva dichiarato “idoneo con prescrizioni e limitazioni”.
- che gli era stata riconosciuta malattia professionale pari al 10% della lesione dell'integrità psicofisica per la cui patologia era spesso costretto ad assentarsi dal lavoro”;
- che al momento era in “aspettativa” ai sensi dell'art. 42, lettera D, CCNL UTILITALIA;
In punto di diritto il ricorrente allegava:
- che la Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2010, n. 1861 ha statuito che l'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è sottoposto al termine di decadenza di 60 giorni;
- che era adibito alla conduzione dei mezzi operativi e alle operazioni di raccolta, senza operaio ausiliario, con frequenti “sali e scendi” dal mezzo e conseguente carico sulle articolazioni inferiori e maggiore trazione della schiena già compromessa da malattia professionale, e deduceva genericamente che, ove la malattia sia imputabile ad un comportamento illecito da parte del datore di lavoro, i giorni relativi non dovrebbero
2 rientrare nel computo del periodo di comporto con conseguente illegittimità del licenziamento.
§ 2. Si costituiva la società resistente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, l'avvenuta decadenza del ricorrente dall'impugnativa del licenziamento e la conseguente inammissibilità del ricorso, nel merito l'infondatezza del ricorso.
In estrema sintesi della dettagliata memoria di costituzione e nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, evidenziava come la ricostruzione dei fatti esposta dalla controparte fosse “monca” mancando ogni riferimento al quando sarebbe stato licenziato ed all'atto/comunicazione di licenziamento, limitandosi la controparte esclusivamente a far riferimento ad una comunicazione del 25.03.2022.
Precisava che con la detta comunicazione del 25.3.2022 la si CP_1 limitava a comunicargli che a quella data risultava aver superato il comporto, invitandolo a fornire nei 15 giorni successivi la documentazione richiesta o a far richiesta di “aspettativa non retribuita” ai sensi dell'art.42 lettera D, del
CCNL UTILITALIA.
Dopo avere ricevuto tale comunicazione il ricorrente faceva richieste di aspettativa non retribuita - personalmente o attraverso il Sindacato S.U.L.
CALABRIA – ininterrottamente per un anno dal 30.3.2022 al 31.03.2023
(All.20 memoria) e tali aspettative gli venivano concesse dalla CP_1
(All.21 memoria).
Infine la procedeva al licenziamento del ricorrente con lettera CP_1
(All.11 memoria) inviata in data 17.04.2023 con raccomandata UNO (All.12 memoria) ricevuta dal ricorrente in data 19.04.2023 alle ore 11,33 (All.13 memoria).
Rilevata che il licenziamento non era stato mai impugnato né stragiudizialmente nè giudizialmente nei termini di legge.
Pertanto eccepiva l'avvenuta decadenza del ricorrente dall'impugnativa del licenziamento avvenuta solo con la notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio in data 11.07.2023 ovvero dopo oltre 15 mesi dal licenziamento stesso in violazione di ogni termine di legge.
Sul punto osservava la irrilevanza ed inapplicabilità della sentenza invocata dal ricorrente (sentenza n 1861 del 2010 della Corte di Cassazione) in quanto essa oltre ad essere “rara avis” interpretativa è riferita ad un momento storico in cui vigeva una diversa disciplina in materia di termini di impugnativa dei licenziamenti.
§ 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E' pacifico che il ricorrente è stato licenziato con lettera racc.a.r. datata 17.4.2023 (prodotta anche in allegato al ricorso) e ricevuta il 19.4.2023.
3 E' pacifico che il licenziamento non è stato impugnato stragiudizialmente e che l'impugnazione giudiziale è avvenuta solo con il deposito del ricorso introduttivo della presente causa in data 7 luglio 2024.
Deve esaminarsi la questione preliminare della decadenza.
La difesa del ricorrente sul punto nello stesso ricorso ha dedotto che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non sarebbe soggetto al termine di decadenza per come argomentato dalla Cass. nella sentenza n. 1861/2010.
Tale assunto difensivo deve essere disatteso.
La stessa Suprema Corte di Cassazione con la più recente sentenza n.
74/2017, in fattispecie nella quale la parte eccepiva che nell'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto non opererebbe l'art. 6 della L. n. 604 del 1966, con conseguente inapplicabilità anche del termine decadenziale previsto dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010, ha così statuito:
“Il motivo non è fondato. È pur vero che questa Corte (Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2010, n. 1861) ha affermato che il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, che non trova la sua disciplina nella legge, di carattere generale, n. 604 del
1966, ma nella specifica previsione di cui all'art. 2110 c.c., comma 2, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 suddetta legge.
La questione appare tuttavia oggi superata per effetto della previsione del comma 2 dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010, che ha esteso il regime
d'impugnazione di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, compreso quindi certamente quello per superamento del periodo di comporto qui in rassegna.”. Anche più di recente la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in continuità a Cass. n. 74/2017 e, rispetto al motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 nel testo novellato dall'art. 32 comma 1 della legge n. 183 del 2010 come modificato dall'art. 1 comma 38 della legge n. 92 del 2012 e dell'art. 2110 c.c., non essendo applicabile al licenziamento per superamento del periodo di comporto la decadenza dall'impugnazione, pertanto soggetto al solo termine di prescrizione ordinaria decennale, ha così statuito:
“
9.1. Ritiene il Collegio di dover ribadire quanto già affermato da questa Corte con riguardo alla applicabilità al licenziamento per superamento del periodo di comporto della disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e ss.mm. ed alla conseguente necessità di impugnare stragiudizialmente il recesso nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione pena la decadenza dal potere di contestarne la legittimità.
4 9.2. È vero, come ricorda il ricorrente, che questa Corte ha affermato che il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, che non trova la sua disciplina nella legge, di carattere generale, n. 604 del 1966, ma nella specifica previsione di cui all'art. 2110 c.c., comma 2, con la conseguenza che
l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non sarebbe soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 suddetta legge (cfr. Cass.
28/01/2010 n. 1861).
Va tuttavia ricordato che tale questione risulta oggi superata per effetto della previsione del comma 2 dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010, con la quale è stato esteso il regime d'impugnazione di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, ivi compreso quindi quello per superamento del periodo di comporto qui in esame.
E oramai consolidato l'indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 9203 del 2014;
n. 15434 del 2014; n. 24233 del 2014; n. 13563 del 2015; n. 22824 del 2015;
n.18579 del 2016, cfr. anche SS.UU. n. 4913 del 2016) che ha espresso il seguente principio di diritto: "la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma
1- bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 6 e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche
l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per
l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale
o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato". (cfr. Cass. 04/01/2017 n. 74)”. Atteso che il licenziamento per superamento del periodo di comporto del ricorrente è stato irrogato il 17.4.2023 esso è soggetto al regime d'impugnazione di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 che è stato esteso ad ogni ipotesi di invalidità per effetto per effetto della previsione del comma 2 dell'art. 32 della L.n. 183 del 4.11.2010.
Pertanto non è applicabile il principio di diritto statuito da Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2010, n. 1861, sentenza antecedente alle modifiche apportate dalla Legge n 183 del 4 novembre 2010.
Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il licenziamento del 17.4.2023 entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione (ricezione avvenuta il
19.4.2023) che la legge fissa a pena di decadenza ed entro il successivo
5 termine di centottanta giorni avrebbe dovuto, a pena d'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale, depositare il ricorso. L'omessa impugnazione stragiudiziale ha determinato la decadenza dall'impugnazione del licenziamento per cui resta preclusa la possibilità di entrare nel merito del licenziamento e si determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in ragione della complessità della questione di diritto.
§ 5. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e con separato decreto si provvede alla liquidazione delle competenze chiesta dal suo difensore.
Si precisa che, essendo il ricorrente rimasto totalmente soccombente nel presente giudizio, non si applica l'art. 133 del DPR n. 115/2002.
p.q.m.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale e per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 28/3/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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