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1 gennaio 2000
1 gennaio 2000
Art. 19. (Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall' articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all' articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 , e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
1. Ai fini di quanto disposto dall' articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all' articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 , e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
Commentari • 27
- 1. Pensioni estere: criteri di tassazioneFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 5 maggio 2025 · 1
Le regole che disciplinano le modalità di tassazione in Italia dei redditi da pensioni estere. Pensioni estere pubbliche o private e le modalità di tassazione del reddito percepito da un soggetto fiscalmente residente in Italia. I criteri di territorialità per la tassazione delle pensioni estere corrisposte a soggetti fiscalmente residenti in Italia sono dettati: Dal combinato disposto dell'art. 3, 23 e 49 del TUIR, che impongono la tassazione in Italia delle pensioni estere in quanto proventi equiparabili ai redditi da lavoro dipendente; Dagli articoli 18 e 19 delle modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni che pone criteri di territorialità diversi a seconda che si …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/05/2010, n. 3238Provvedimento: […] comma 5, del d.lgs. n. 29/1993; art. 19 della legge n. 266 del 1999; art. 19 della legge n. 488 del 1999, legge finanziaria per il 2000 ) denotano la precisa intenzione del legislatore di circoscrivere l'ambito di tale emolumento entro l'area del personale di livello dirigenziale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, in armonia con la finalità, assegnata all'indennità, […] - dall'impugnato DPCM 3 gennaio 2001, adottato in applicazione della normativa predetta (oltre che con richiamo all'art. 19 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, di stanziamento delle risorse necessarie per la corresponsione dell'indennità in questione), che ha stabilito, […]Leggi di più...
- art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993·
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- art. 43 della legge n. 121 del 1981·
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- art. 19 della legge n. 488 del 1999·
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