Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 391/2020 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea IA ……. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ……. Giudice dott.ssa Martina BADANO ……. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 391 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione in data 7.6.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del
29.5.2024
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Cosenza, Via P. Giglio, pal. presso lo studio dell'avv.to Parte_2
Oscar Musacchio che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Cavour n. 53/1 presso lo studio dell'avv.to Luca Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...stabilire che i figli minori vengano affidati in via esclusiva alla madre, presso la quale verranno collocati prevalentemente, con facoltà del padre di vederli (esclusivamente presso la residenza dei figli), ogni qual volta lo vorrà e potrà, sempre compatibilmente con le loro primarie esigenze e volontà. Voglia il Tribunale adito porre a carico del SI. la corresponsione di un assegno mensile di euro CP_1
105 per il mantenimento della ex coniuge, e di un assegno mensile di euro 600 per il mantenimento dei figli (comprensivo anche delle spese ludiche, cui il SI. , in CP_1
dr. Andrea IA 1
passato, ha dimostrato di esser refrattario), oltre all'intero importo dell'assegno unico, oltre al 50 % delle spese straordinarie di natura medica e scolastica, oltre aggiornamento dell'assegno mensile secondo indici istat. In via strettamente subordinata voglia disporre l'obbligo del padre di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori un assegno di euro 600,00 mensili, oltre ad assegnare l'intero assegno unico alla ricorrente, oltre spese straordinarie al 50 %. Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario…”;
per il resistente: “…dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11.08.2007 tra e , CP_1 Parte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bordighera anno 2007 parte II, serie
A n. 30, stabilendo:- l'affidamento dei minori in regime di condivisione;
- la collocazione dei figli presso la casa materna con diritto del EL di sentirli quotidianamente via telefono, vederli quotidianamente mediante videochiamata, recarsi con cadenza mensile o bimestrale presso la loro residenza per incontrarli e tenerli con sé per l'intero fine settimana;
- il diritto del padre a tenere con sé i figli per l'intero periodo delle vacanze estive, per un periodo non inferiore a 15 gg consecutivi, quanto meno con riferimento alla figlia (10 anni), essendo ormai libero di PE CP_2 scegliere avendo compiuto i 15 anni di età, con diritto della madre di poterli sentire e video-chiamare quotidianamente;
diritto del padre di trascorrere le vacanze natalizie con i figli, a Ventimiglia o a Rose indistintamente, lasciando che li stessi trascorrano le vacanze pasquali con la madre in quanto l'occupazione lavorativa del non CP_1 prevede vacanze e/o ferie in quel determinato periodo;
- a carico del , un CP_1 contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 mensili – ridotto della metà nel solo mese di agosto, in quanto il non percepisce neppure il 50% dello CP_1 stipendio, come dimostrato per tabulas - con revoca del contributo al mantenimento in favore della ex moglie per le motivazioni di cui in narrativa, oltre al 50% delle spese straordinarie e accessorie come di seguito elencate: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. - assegno unico nella misura del
100% alla madre, soltanto nel caso in cui venga ridimensionato il contributo al mantenimento a carico del EL in € 300,00 mensili. In caso di somma superiore, assegnare al convenuto il 50% dell'Assegno Unico. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio…”;
per il pubblico Ministero: “…Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: ”. Parte_3
dr. Andrea IA 2 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17.2.2020 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Bordighera il 11.8.2007 con che dall'unione sono nati i CP_1 figli (15 anni, essendo nato il [...]) e (10 anni, essendo nata il CP_2 PE
8.4.2014) che il Tribunale di Imperia con provvedimento in data 24.1.2028 omologava la separazione consensuale tra i coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, l'affidamento in via esclusiva dei figli minori con collocazione presso di sé e che a carico del padre, a titolo di contributo al loro mantenimento, fosse posto un assegno dell'importo di € 610,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Chiedeva, infine, riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile dell'importo di € 105,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla richiesta in punto status, dall'altro chiedeva che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie) e che, fosse, invece, rigettata la richiesta di controparte al fine di ottenere assegno in proprio favore.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 7.10.2020 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 2.11.2020 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, affidando congiuntamente i figli minori e ad CP_2 PE entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
quanto precede contestualmente disponendo la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi territorialmente competenti, Poneva, inoltre, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), rigettando, invece, la richiesta economica avanzata dalla ricorrente in proprio favore. Nominava, infine, il
Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza in data 27.4.2021 il Tribunale rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla ricorrente con la quale si chiedeva aumentarsi il contributo al mantenimento della prole) e con successiva ordinanza in data
25.10.2021, preso atto della persistente conflittualità interna alla coppia genitoriale, disponeva l'affidamento dei figli minori e ai Servizi Sociali del Comune CP_2 PE di Rose.
All'udienza del 7.4.2022, rinviata a migliore istruttoria la decisione sulle altre questioni (sia per quanto riguarda quelle economiche, che in ordine ad affidamento, collocazione e regime di visita dei minori), le parti chiedevano pronunziarsi sentenza in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 21.4.2022 (n.254/22), dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza in data 31.10.2022 il Tribunale, contestualmente alla decisione sulle istanze istruttorie, disponeva che fosse interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli minori;
quanto precede, altresì provvedendo in punto regolamentazione del regime di visita padre/figli.
dr. Andrea IA 3 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
Con successiva ordinanza in data 29.3.2023, confermato l'affidamento di e CP_2 ai Servizi Sociali del Comune di Rose e rigettata, per l'effetto, l'istanza di PE affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, il Tribunale nuovamente interveniva al fine di regolare gli incontri padre/figli nel periodo estivo, sollecitando la madre a farsi parte diligente al fine di favorirli.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche dei Servizi Sociali affidatari nonché di quelli incaricati del supporto al nucleo famigliare), l'escussione di testimoni ( ) e Tes_1 Testimone_2 l'ascolto dei figli minori e Infine, con note di trattazione ex art. 127-ter CP_2 PE
c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 29.5.2024, le parti precisavano le conclusioni ed, acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con provvedimento in data 7.6.2024 - veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo già stata dichiarata, con sentenza non definitiva in data 21.4.2022 (n. 254/22) la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso e prima di esaminare nel merito le domande avanzate dalle parti, deve essere sottolineato come questo Tribunale, fin da principio, si sia posto quale obiettivo prioritario da perseguirsi nell'odierno giudizio quello di garantire, in concreto e nei termini più ampi possibili, il diritto alla bigenitorialità dei figli minori e CP_2 PE obiettivo che, purtroppo, ad oggi non è stato ancora possibile raggiungere. L'odierno giudizio, sempre caratterizzato dai continui tentativi del Tribunale di intervenire sulle criticità del nucleo famigliare, lungi dall'essere stato colto dalle parti quale opportunità per giungere al superamento della distanza fisiologicamente conseguente alla separazione, risulta invece averla nei fatti cristallizzata, al punto da non poter oggi essere colmata se non attraverso uno spontaneo, responsabile e radicale cambiamento dei loro comportamenti, nella consapevolezza della disfunzionalità di una loro attuale
“inesistente” capacità di comporre una “coppia genitoriale”.
Così come non va dimenticato come, seppure gli interventi dei Servizi siano stati fin da principio mirati, su indicazione del Tribunale, ad affrontare e superare l'opposizione di e alla ripresa di una frequentazione con il padre, essa si sia fin da subito CP_2 PE scontrata tanto con l'apparente assenza di ragioni per tale rifiuto che con la precedente pregressa serena ed equilibrata relazione tra il padre ed i minori.
Erano, infatti, gli stessi Servizi Sociali del Comune di Rose, Servizi Consultoriali dell'ASL e CP_3 Controparte_4 a sottolineare come quella “distanza” fosse frutto, in verità, di
[...] comportamenti ambivalenti dei minori ed in particolare di , cui progressivamente CP_2 aveva finito per adeguarsi anche la sorella più piccola situazione che portava il PE Tribunale a disporre, con ordinanza in data 25.10.2021, l'affidamento etero-famigliare dei due minori.
Invero, se da un lato l'opposizione di verso il padre appariva, a giudizio degli CP_2 operatori, da ricondursi alla necessità di sottrarsi all'irriducibile conflittualità tra gli adulti ed alla propria incapacità di gestire la lontananza geografica dal padre, dall'altro il trascorrere del tempo ed il permanere dei contrasti tra le figure di riferimento induceva dr. Andrea IA 4 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
progressivamente entrambi i minori a costruire “proprie ragioni” del rifiuto;
ragioni che, stante la loro sostanziale oggettiva inconsistenza, apparivano con ogni evidenza riflettere esclusivamente l'atteggiamento dei genitori ed, in particolare, quello della madre loro collocataria (vds. relazione dei Servizi sociali del Comune di Rose in data 8.4.2021:
“…Il rapporto con il padre si è incrinato nel tempo: inizialmente erano molto contenti di tornare periodicamente a Ventimiglia con il papa, dove loro stessi erano nati ed avevano trascorso i primi anni della loro infanzia. L'atteggiamento di rifiuto da parte di
é iniziato dopo le vacanze estive 2019. Paradossalmente, da quelle vacanze CP_2
era tornato deciso a trasferirsi definitamente con il padre. Ma, dopo averlo CP_2 comunicato alla mamma, non ha retto emotivamente la delusione di quest' ultima, ed ha messo in atto un comportamento reattivo di totale rifiuto, adducendo diverse motivazioni che vanno dalle precarie condizioni abitative del padre, che a suo tempo viveva con i suoi genitori, al fatto che il papa gli avesse parlato male della mamma, al fatto che ritenesse che ormai la sua vita era in Calabria, con la mamma. Da allora rifiuta CP_2 anche di parlare al telefono con il padre. La sorellina , per alcuni mesi si é PE lasciata condizionare dall'atteggiamento del fratellino, rifiutandosi di seguirlo nell'estate del 2020 per trascorrere le vacanze insieme a lui, così come previsto dal provvedimento precedente, nonostante l'arrivo dei carabinieri, e negandosi per un lungo periodo al telefono. Anche per le vacanze di Natale 2020, gestite con l'ausilio dei due servizi sociali chiamate in causa, non è stata possibile una mediazione, vista la condizione di ansia della piccola ed il netto rifiuto di , per cui il signor PE CP_2
ha ritenuto saggio fare un passo indietro e rinunciare a vedere i propri figli, CP_1 evitando un viaggio inutile ed un ennesimo evento traumatico per gli stessi…” e successiva relazione del 5.10.2021: “…il signor ha organizzato una vacanza CP_1 da trascorrere con la figlia a Gardaland nel mese di agosto 2021, facendo un grosso investimento materiale e soprattutto emotivo su questa esperienza nonostante la bambina durante i colloqui telefonici gli manifestasse una forte reticenza a seguirlo, in quanto vive una sorta di paura (confermatami durante i confronti telefonici con la psicologa dott.sa ), di non essere più riportata a casa della mamma, in quella che Tes_3 al momento la bambina ritiene la sua casa…”).
E gli stessi rimandi dei figli in ordine a pretesi negativi comportamenti paterni, seppure fin da principio oggettivamente superficiali ed insufficienti a giustificare una definitiva frattura nella relazione con il genitore, con il tempo – pur senza nessuna ulteriore specificazione o approfondimento - finivano per essere da e invocati in CP_2 PE modo quasi ossessivo al fine di opporsi alla frequentazione de quo così come a qualsiasi tentativo di riavvicinamento.
Appariva, pertanto, del tutto evidente come fosse proprio il permanere della conflittualità
e della distanza tra i due genitori (più che specifici comportamenti del padre) a condizionare la disponibilità dei minori ad una ripresa della relazione con quest'ultimo ed a giustificare il loro atteggiamento “difensivo”; quanto precede ritrovando essi sicurezza nell'appartenenza ad una sfera (anche famigliare) materna poiché unica capace, seppure solo attraverso la disfunzionale esclusione di quella paterna, di sollevarli da un conflitto del tutto pregiudizievole ed al quale l'eventuale ripresa di una relazione li avrebbe inevitabilmente esposti (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'
[...]
– con relazione in data 4.10.2021: Controparte_4
“…sembra che il padre della minore abbia tentato di portare con sé , a Ventimiglia, la bambina con artificioso inganno e, pertanto, la minore vive stati di ansia, paura, in prossimità delle vacanze estive e natalizie, dal momento che non è pronta ad allontanarsi dal nucleo nel quale vive serenamente…”; dai Servizi consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in data 31.12.2021: “…il primogenito CP_2 permane in una posizione di chiusura e rifiuto verso la figura paterna, mentre la secondogenita mostra un atteggiamento affettuoso nei confronti del padre Per_2
dr. Andrea IA 5 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
nell'ambito dei contatti telefonici, pur non dichiarandosi disponibile a trascorrere del tempo in presenza con lo stesso…”; dalla psicologa dott.ssa con relazione in data Tes_3 29.3.2022: “…il minore è ingabbiato emotivamente nel ricordo di vissuti CP_2 pregressi, non sereni insieme alla figura paterna. Stiamo lavorando, nell'ambito dei colloqui, affinché possa elaborare, contestualizzare ciò che, come afferma "sono CP_2 state cattiverie di papà”. La piccola vive, persino durante la fase onirica, la PE paura the il padre possa, contro la sua volontà, prenderla e condurla a Ventimiglia. Entrambi i piccoli sono stati feriti dall'atteggiamento ostile e da come riferisce CP_2
"brutte parole che papa ha sempre detto contro la mamma, ci ha ingannato, registrava le nostre conversazioni, pensava di avere il nostro bene con in cambio regali o gite a
Gardaland, ha tentato di portare via con sé mia sorella con la forza PE strappandola dalle braccia della mamma. Son dovuti intervenire i Carabinieri"…”; dai Servizi consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in data 21.6.2022:
“…nonostante gli accordi presi tra i due genitori attraverso la mediazione della dott.ssa egli (il padre ndr) non ha incontrato i figli durante il suo ultimo viaggio in Per_3 Calabria nell'aprile scorso;
in particolare, la SI avrebbe riferito il rifiuto Pt_3 di verso la figura paterna, per non specificati motivi…”; dai Servizi PE Consultoriali dell' con relazione in data Controparte_4 6.7.2022: “…il minore , al momento, rifiuta di vedere il padre, di sentirlo al CP_2 telefono. La sorella è più compiacente, ma terrorizzata dall'idea che il padre la porti via dal nucleo famigliare nel quale vive serena…”).
E quanto sopra risulta plasticamente rappresentato dall'assoluta staticità – anche avuto riguardo al rifiuto opposto dai minori verso il padre - della situazione famigliare a partire dall'estate del 2019. Infatti, successivamente ad ogni timida apertura dei minori nei confronti del resistente – principalmente nel corso di contatti telefonici e solo in rare occasioni “de visu” – il rifiuto di e la diffidenza di sono sempre apparsi CP_2 PE insuperabili (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in data 21.3.2023: “…Il SInor riporta il permanere del rifiuto del CP_1 primogenito nei suoi confronti ed un atteggiamento ambivalente della minore CP_2
verso di lui, in quanto la bambina espliciterebbe al padre il suo affetto durante i PE contatti telefonici, salvo poi mostrarsi impaurita nelle occasioni di incontro…” ed in data 13.9.2023: “…si segnala un significativo impasse conseguente all'annullamento della visita dei due minori a Ventimiglia durante il mese di agosto, diversamente da quanto concordato. Al riguardo la SI ha riferito di non essere stata in Pt_1 grado di condurre i figli per la loro ferma opposizione…”); situazione, questa, ancora oggi immutata come constatato dallo stesso Giudice constatato in occasione della loro audizione (vds. verbale d'udienza del 6.12.2023: “…( n.d.r.) racconta PE spontaneamente le ragioni per cui non lo vuole vedere (episodio in cui le avrebbe sciolto le treccine, episodio in cui avrebbe ricevuto uno schiaffo, episodio in cui l'avrebbe registrata per farle ammettere di voler andare a Ventimiglia ed in cui l'avrebbe minacciata di essere messa in casa famiglia se non avesse acconsentito). Richiesta sul punto precisa come tali fatti, che non sa collocare con precisione nel tempo, si sarebbero comunque svolti dopo che già era andata con la mamma ad abitare a Rose e di essere consapevole di come in quegli episodi papà non ce l'avesse con lei ma fosse arrabbiato con la mamma per la separazione. Riferisce in ogni caso come il rapporto con papà fino a prima della separazione fosse normale e positivo e mai fosse accaduto qualcosa di spiacevole. Riferisce di avere grande paura, come minacciata da papà, di poter essere messa in una casa-famiglia o costretta ad abbandonare Rose per ritornare a Ventimiglia e viene rassicurata nel senso che il papà non ha alcun potere di fare ciò né il Giudice intenzione di ordinarlo;
ragion per cui potrà tranquillamente continuare la sua vita famigliare e sociale a .Chiede, in ogni caso, ripetutamente che questa Pt_4 cosa “venga chiusa”…( n.d.r.) riferisce di essere stato molto deluso e ferito dal CP_2 genitore, utilizza anche il termine “bullizzato”, non solo dopo la separazione dalla dr. Andrea IA 6 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
madre, ma già in epoca precedente. Riferisce di ricordare una presenza del padre durante la convivenza caratterizzata da comportamenti di ira ed a volte violenti, anche rompendo delle cose in casa;
comportamenti non limitati alle discussioni con la madre, ma anche diretti verso di sé; riferisce di essere stato spesso apostrofato come
“bastardo” e di come, anche dopo la separazione e nelle occasioni in cui si sono visti, abbia riservato molte più attenzioni per , invece ignorandolo. Riferisce di essere PE consapevole di come molti comportamenti del padre dipendessero dalla conflittualità con la madre, ma di non riuscire a comprendere il suo comportamento verso di lui.
Riferisce di aver maturato la convinzione di essere odiato dal padre e di come lo stesso in realtà affermi di volerlo con sé solo per crearsi un alibi di fronte agli altri. Così come la sorella riferisce di essere stato ricattato al fine di dichiarare la propria volontà di tornare con il papà a Ventimiglia (registrandone le dichiarazioni) dietro minaccia di essere collocato in casa-famiglia ovvero di essere privato di cose (ad esempio la play- station) …Si dice allo stato non pronto ad incontrare il padre, dal quale si attenderebbe almeno delle scuse per quanto avvenuto e per come lo abbia fatto sentire... Così come la sorella sottolinea l'importanza che il procedimento venga chiuso;
quanto precede nonostante abbia chiaro che ciò non potrà comunque evitare la necessità di confrontarsi con la distanza che attualmente lo separa dalla figura paterna…”) e relazionato dalla dott.ssa Tracchi dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia, personalmente presente, con funzioni di supporto al Giudice, all'audizione de quo (vds. relazione in data 21.12.2023“…Ginevra appare maggiormente coinvolta dal conflitto genitoriale ed ambivalente rispetto alla figura patema: riferisce come il rapporto con il papà, prima della separazione dalla mamma, fosse positive ed affettivo. Durante la separazione, forse per le tensioni e le difficolta tra i suoi genitori, anche la relazione tra lei ed il padre si é deteriorata ( ha riferito l'evento di uno schiaffo ed un episodio in cui PE il padre avrebbe denigrato il vestito scelto per lei dalla mamma). Nonostante ciò, lei ed il papà si sentono telefonicamente con una certa continuità. riferisce di non aver CP_2 mai avuto un buon rapporto con suo padre, di essersi sentito “bullizzato”, umiliato e non accettato da lui, di aver percepite la preferenza del papa verso la sorellina. I vissuti che descrive rispetto alla sua relazione con il padre paiono specifici della CP_2 relazione stessa e solo in parte riconducibili al contrasto tra i genitori…”).
Ed in ragione della superiore ed ormai cristallizzata situazione di oggettivo impasse non può non evidenziarsi come, pur a fronte dell'apparente disponibilità ogni volta
“dichiarata” dagli adulti a farsi parte diligente onde ricucire la frattura esistente tra i minori ed il padre, la situazione famigliare sia stata sempre, invece, connotata da esasperata conflittualità, del tutto ostativa ad una qualsiasi forma di condivisione tra i genitori del ruolo e della funzione.
Del resto, l'incapacità delle parti di confrontarsi, comunicare e collaborare tra loro è emersa in tutta la sua evidenza fin dalle prime fasi del giudizio (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Rose con relazione in data 8.4.2021: “…Il quadro che si presenta è caratterizzato da una conflittualità non risolta da parte dei due genitori in quanto ex- coppia, e da un percorso infantile e pre-adolescenziale turbato da questa situazione, per quanto riguarda i due bambini… Ci troviamo di fronte a due genitori che amano e rispettano i figli, ma non sempre hanno gli strumenti per elaborare la complessità delle situazioni che attraversano…” e dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in data 14.4.2021: “…ha riferito di intrattenere con la ex moglie una comunicazione particolarmente scarna e difficoltosa, lamentando di non essere informato dalla sig.ra rispetto alle questioni inerenti la gestione Pt_1 quotidiana dei due figli…”) e, lungi dal attenuarsi a seguito degli interventi dei Servizi, si è progressivamente acuita con conseguente aumento della distanza tra il contesto materno e quello paterno;
quanto precede avendo l'oggettiva e disfunzionale polarizzazione della conflittualità tra gli adulti finito per far maturare nei minori – anche dr. Andrea IA 7 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
inconsciamente – la convinzione, oggi apparentemente invincibile, di non poter contemporaneamente sperimentare realtà genitoriali tra loro così profondamente differenti e reciprocamente escludenti.
E se da un lato l'odierna insofferenza del padre, talora espressa attraverso quei comportamenti allegati da e a giustificazione dell'indisponibilità ad CP_2 PE incontrarlo, può aver ragionevolmente rappresentato certamente motivo di diffidenza dei minori nei suoi confronti (vds., tra le altre, quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Rose con relazione in data 6.12.2022: “…La sottoscritta ha incontrato i bambini durante il mese di novembre, ed ha riscontrato una forte difficoltà da parte loro ad incontrare il padre a Ventimiglia, sia per il fatto che abbia screditato l'esperienza estiva, che invece per loro aveva avuto un grosso valore, nel rispetto di una gradualità richiesta, sia per aver assistito a delle telefonate tra lui e la mamma, SI , Pt_1 degenerate in espressioni molto volgari ed aggressive rivolte alla mamma ed a tutta la sua famiglia…”), dall'altro la cristallizzazione del loro rifiuto deve, almeno in parte, essere ricondotta all'incapacità della madre di superare le distanze esistenti con l'altra figura genitoriale, facendosi responsabilmente ponte per un effettivo recupero della relazione padre/figli. Infatti, indipendentemente dalle responsabilità di entrambi le parti per una genitorialità esercitata in termini oggettivamente disfunzionali, appare del tutto evidente come gravi in primis sul genitore collocatario l'onere di attivarsi al fine di favorire la relazione e la frequentazione con l'altro genitore, sì da garantire alla prole la possibilità di sperimentare con pienezza il proprio diritto alla bigenitorialità.
Ogni fase del giudizio, invece, è stata segnata da continue reciproche denunzie, che hanno determinato inevitabile esasperazione del conflitto (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Rose con relazione in data 23.6.2022: “…sono subentrati due episodi dì natura giuridica che hanno nuovamente compromesso il dialogo trai due genitori: la condanna ad 8 mesi senza condizionale per la SI e l Pt_1 'assoluzione per l'omesso versamento dell'assegno del mese di agosto per il signor
Attualmente i rapparti tra i due genitori sono fortemente negativi, basati Parte_3 esclusivamente su rivendicazioni economiche…” e dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in data 7.12.2022: “…il signor ha riferito di aver CP_1 ricevuto la notifica di una denuncia per appropriazione indebita da parte della SI
, concernente un ammanco di quaranta euro nella somma di trecento euro Pt_1 corrisposta dallo stesso per assolvere alle spese della prossima trasferta a Ventimiglia della SI insieme ai figli…”) ed avere costituito per la ricorrente sempre nuova occasione per riaccendere la conflittualità.
E', infatti, all'atteggiamento “deresponsabilizzante” della madre consistito nel mero assecondare il presunto rifiuto dei minori bambini verso il padre che deve essere attribuita, a giudizio del Collegio, rilevanza causale fondamentale rispetto al consolidarsi della distanza tra loro;
minori che, al contrario, avrebbero avuto necessità e diritto di individuare proprio nei comportamenti degli adulti – ed in primis della madre collocataria - una guida capace di far loro comprendere quanto indispensabile per il loro benessere (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Rose con relazione in data 18.1.2023: “…l'atteggiamento della SI è di eccessiva protezione nei Pt_1 confronti dei bambini, infatti non li lascia mai soli con il papà; al papà non viene lasciato lo spazio per interagire con i figli neanche quando si tratta di salire su una macchina della giostra, e su tutto questo pesa la condizione di malessere e di timidezza del sig. ”; dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in Parte_3 data 20.1.2023: “…durante i giorni di permanenza a Ventimiglia il signor ha CP_1 incontrato i due figli solo in presenza della madre dei minori, in quanto la SI
[...] Pt_
non ha reputato che gli stessi fossero disponibili a restare da soli con il padre ed ha dr. Andrea IA 8 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
affermato di non volerli forzare al riguardo…la coppia ha palesato una significativa difficoltà di dialogo e si è osservata una certa tendenza della SI a porsi in Pt_1 modo categorico ed autoreferenziale, faticando nel rispettare i turni della conversazione e nel lasciar esporre i diversi punti di vista all'ex marito ed alle operatrici…” ed in data 23.6.2023: “…la madre dei minori ha affermato di non poter fornire le date della permanenza sul territorio ventimigliese e di non garantire neppure la fattibilità di tale spostamento per le difficoltà economiche del nucleo famigliare. La sig.ra ha Pt_1 anche ribadito di non voler forzare i figli qualora gli stessi non accettassero di incontrare il padre o di trascorrere del tempo con lui senza la presenza materna… sebbene la sig.ra affermi di accettare gli interventi proposti, ella parrebbe poco Pt_1 propensa a modificare i suoi punti di vista ed a rivedere le sue posizioni…”; dai Servizi Sociali del Comune di Rose con relazione in data 14.9.2023: “…la mamma ha sempre sostenuto che non li avrebbe forzati “perché sono i bambini che devono avere l'ultima parola”…”).
Emerge, del resto, sulla scorta delle relazioni pervenute dai Servizi ed in modo del tutto evidente, come il resistente – in spregio al diritto alla bigenitorialità dei minori – sia stato fin da subito escluso dalla madre dalla quotidianità di e avendo la CP_2 PE ricorrente costituto nuovo nucleo famigliare e nella sostanza sostituito la figura paterna con quella del proprio nuovo compagno (vds. quanto riferito dai Servizi sociali del Comune di Rose con relazione in data 23.6.2022: “…I due bambini vivono con la mamma, il nuovo compagno della mamma ed il bambino nato dalla nuova relazione, in una casa molto bella piena di scritte che inneggiano alla famiglia e di foto del nuovo nucleo appese alle pareti. chiama “papà” il nuovo compagno della mamma, ed CP_2 entrambi sembrano molto presi da questa nuova situazione familiare, come se volessero rimuovere quella precedente…” ed in data 21.3.2023: “…siamo di fronte ad un caso dove sono gli adulti che devono guardare ai loro comportamenti e chiedersi quanto questi influiscano sugli atteggiamenti dei piccoli: conflittualità, attaccamento ai soldi, tentativi addirittura di rimuovere la memoria e l'esistenza dell'altro, come la richiesta di annullamento rotale di matrimonio effettuata dalla SI.ra , non possono che Pt_1 determinare un atteggiamento di schieramento da parte dei bambini, che hanno scelto forse la parte più comoda, sapendo che chi sta in mezzo spesso è chi si fa più male…” nonché, da ultimo, dalla dott.ssa dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Persona_4 Imperia con relazione in data 21.12.2023: “…Sia sia hanno chiesto al PE CP_2 Giudice di “chiudere questa cosa” (il procedimento civile ndr., intendendo “non essere obbligati a venire in Liguria per incontrare il padre”) “fantasticando” che “definire il procedimento” possa intendersi come “non dover più relazionarsi con la figura paterna” e questo possa essere risolutivo delle loro sofferenze;
in realtà ciò che non viene affrontato “rimane dentro”, inelaborato ed irrisolto, rischiando di essere di pregiudizio per uno sviluppo armonico e adeguatamente strutturato del sé, determinando la possibilità di compromettere il benessere delle relazioni future…”).
E' pertanto all'oggettiva indisponibilità degli adulti a recuperare una minimale capacità di comunicazione, collaborazione e condivisione delle responsabilità che deve essere imputato il rafforzamento in e - in termini oggi difficilmente superabili - CP_2 PE della convinzione dell'impossibilità di vivere con pienezza entrambe le realtà genitoriali, risultante costantemente disallineate ed in conflitto, oltreché - non soltanto dal punto di vista geografico – assolutamente “lontane”.
In definitiva, è sulla scorta di quanto sopra osservato che la conferma dell'affidamento di e ai Servizi Sociali del Comune di Rose appare allo stato la misura più CP_2 PE adeguata a tutelarne necessità e diritti;
quanto precede, difettando tra le parti la minima capacità di interlocuzione e di condivisione delle scelte educative nell'interesse dei due dr. Andrea IA 9 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
minori (vds. Cass., Sez. 1, Ord. 12.2.2024, n. 3872 “…la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c...”) e dimostrandosi l'affidamento esclusivo alla madre – da essa richiesto - misura oggettivamente inadeguata a preservare il diritto alla bigenitorialità dei figli, avendo essa più volte manifestato atteggiamento autoreferenziale ed escludente l'altra figura genitoriale nell'assunzione delle decisioni riguardanti la prole.
Ed avuto riguardo a tale forma di affidamento merita sottolineare anche il recente orientamento della Suprema Corte che, esprimendosi in punto affidamento “etero- famigliare” ed opportunamente distinguendo tra interventi additivi ed interventi ablativi della responsabilità genitoriale, ha evidenziato come rientri nei poteri del Tribunale anche quello di adottare provvedimenti atipici e, tra questi, l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di residenza, ai sensi degli artt. 333 c.c. e 5-bis L.184/83 (così come introdotto con D.lgs. 149/22) (vds. Cass. Sez. 1, Ord. 21.11.2023 n. 32290: “…il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del
11/06/2021) pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità… i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi… se l'affidamento ai servizi sociali è disposto a conclusione del processo…è preferibile comunque apporre un termine, al fine di evidenziarne la natura provvisoria e temporanea, in conformità alla giurisprudenza CEDU…”), talché risulta in questa sede opportuno, a tutela di e CP_2
disporre che l'Ente affidatario, previo loro ascolto così come dei due genitori, si PE sostituisca a questi ultimi nell'adottare - per l'ipotesi di insanabile conflitto ovvero di decisioni pregiudizievoli per i minori - le scelte relative alla loro salute, istruzione ed educazione;
quanto precede, per la durata di 24 mesi ed in ogni caso mantenendo attivi – fino a cessate esigenze e come già suggerito da parte dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia (vds. relazione a firma della dott.ssa Tracchi in data 21.12.2023) - gli interventi di supporto sia nei confronti della prole che degli adulti
Relativamente agli interventi di supporto in favore dei minori, ferma la necessità di rafforzare in loro la convinzione di come nessuno intenda sradicarli dalla loro attuale collocazione e quotidianità (ove da tempo risultano stabilmente e positivamente inseriti), appare in ogni caso indispensabile offrire loro uno spazio funzionale sia ad accoglierne le attuali insicurezze e difficoltà che a sostenerli – anche attraverso l'auspicabile ed irrinunziabile collaborazione degli adulti di riferimento – per un graduale recupero di fiducia nella figura paterna;
quanto precede valorizzando l'apertura, seppure minimale, da essi stessi offerta in sede di audizione da parte del Giudice (vds. verbale dell'udienza del 6.12.2023: “…( n.d.r.) non si dimostra oppositiva a poter eventualmente PE riprendere incontri con il papà alla presenza di uno psicologo e di un educatore.
Concorda su quanto sarebbe meglio se i suoi genitori non si fossero mai separati e, comunque, non litigassero…( n.d.r.) dice che forse in un futuro potrà CP_2 eventualmente perdonarlo, ma che adesso non si sente pronto ad incontrarlo, riservandosi forse la possibilità di ripensarci ove ciò avvenisse alla presenza di uno psicologo o di un educatore…”).
dr. Andrea IA 10 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
Quanto, invece, alla collocazione dei minori, l'attuale condizione di benessere di CP_2
e nel contesto calabrese – nonostante i rilevati e rimarcati disfunzionali PE comportamenti materni in rapporto alla figura paterna ed alla capacità di tutelarne il diritto alla bigenitorialità - impone di confermarla presso l'abitazione della madre.
Quanto al regime di incontri padre/figli, ferma la necessità di mantenere contatti telefonici quotidiani, se da un lato l'attuale situazione di impasse non consente di pervenire ad un rigido calendario di incontri, dall'altro, sulla scorta di quello che sarà l'esito dei percorsi di supporto attivati in favore degli adulti e della prole, questo Collegio non può che attribuire ai Servizi affidatari, in uno con quelli Consultoriali, il compito di favorirli e mantenerli quantomeno con cadenze periodiche, anche valorizzando la disponibilità paterna già in passato dimostrata a raggiungere a tal fine il luogo di residenza dei figli;
incontri che, se in un primo momento dovranno essere espletati in forma protetta (alla presenza di un educatore, ma non della madre), si auspica in futuro possano invece avvenire in forma libera, in ogni caso invitando il padre ad accettare ed assecondare i tempi dei minori (soprattutto per quanto riguarda ) e la CP_2 madre a farsi parte diligente nel favorire opportunità di contatto (a tal fine adeguatamente “preparando” i figli e sostenendoli rispetto alle loro attuali paure ed insicurezze).
Venendo a questo punto ad esaminare gli aspetti economici del giudizio e, quindi, la questione relativa al mantenimento dei figli minori, deve in primo luogo essere raffrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a la stessa riferisce di essere priva di occupazione, avendo in Parte_1 passato svolto esclusivamente attività lavorativa in termini del tutto precari e saltuari;
quanto precede non sostenendo canone di locazione (abitando immobile di proprietà ove risiede unitamente al convivente more uxorio), condividendo con quest'ultimo le spese della vita quotidiana ed essendo, tuttavia, gravata dagli oneri di mantenimento sia dei figli e che della figlia avuta dal nuovo compagno. CP_2 PE
Quanto, invece, a lo stesso - sulla scorta dell'autocertificazione e della CP_1 documentazione versata in atti - risulta impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la società EA NO & LS (corrente in Principato di Monaco), percependo una retribuzione mensile di circa € 1.500,00; quanto precede dovendo sostenere per l'abitazione un canone di locazione di importo pari ad € 600,00 mensili ed essendo altresì gravato da un importante debito tributario (per circa € 450.000,00).
Ciò premesso appare evidente a questo Collegio l'attendibilità del tutto limitata che deve essere attribuita all'autocertificazione dalla ricorrente postoché l'assenza di redditi e/o di altre risorse economiche, sia proprie che del convivente more uxorio (che risulterebbe percepire entrate non superiori a circa € 400,00 mensili), appaiono del tutto incompatibili non solo con il ricavato della pregressa vendita nel 2018 della casa coniugale di Ventimiglia di sua proprietà esclusiva (per il prezzo di € 220.000,00), ma anche e soprattutto con l'oggettiva impossibilità, in assenza di entrate, di continuare mantenere il proprio nucleo famigliare, composto non solo dai due adulti, ma anche da tre minori
( , ed il figlio avuto dal proprio attuale compagno); quanto precede senza CP_2 PE poi dimenticare come, ove vera un'assoluta assenza di entrate, risulterebbe del tutto ingiustificata la titolarità di svariati rapporti bancari e/o postali (vds. l'autocertificazione in data 30.6.2022 da cui emerge l'esistenza di un conto corrente, cinque libretti postali e due poste-pay).
Deve, poi, in ogni caso essere valorizzata ai fini de quo anche la sua mantenuta potenziale capacità di produzione di reddito, da ritenersi del tutto integra per età (40
dr. Andrea IA 11 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
anni) e condizioni di salute, talché essa stessa può e deve essere chiamata a fornire, unitamente all'altro genitore, importante contributo al mantenimento della prole;
quanto precede in ossequio al costante orientamento sul punto della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
E', pertanto, sulla scorta di quanto sopra che ritiene il Collegio conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di e porre a carico del padre, a titolo di CP_2 PE contributo al loro mantenimento, un assegno dell'importo di € 450,00 mensili. Tale somma, infatti, deve ritenersi adeguata alle risultanze dell'istruttoria di causa nonché idonea a soddisfare – in uno con il contributo richiesto alla madre in forma diretta - le esigenze di mantenimento dei minori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Quanto poi alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli minori, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori in pari misura e, in assenza di ragioni ostative, disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Da ultimo, attesa la loro collocazione presso la madre e la sostanziale assenza di frequentazione padre/figli, deve disporsi che venga interamente percepito dalla ricorrente l'assegno unico universale per e CP_2 PE
Passando a questo punto a considerare l'ulteriore domanda svolta da parte ricorrente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile, osserva il Collegio, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, come la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite - così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione
“perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione
“bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della
“quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine dr. Andrea IA 12 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica
è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva,
dr. Andrea IA 13 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
È, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato che il Collegio ritiene di dover orientare la propria decisione, sempre considerando, quali parametri di riferimento, quelli dettati dall'art. 5, c. 6 L.989/70.
Orbene, nuovamente considerata l'attuale situazione economica delle parti, se da un lato deve essere rilevata la precarietà di quella “rappresentata” dalla ricorrente (deteriore rispetto a quella di controparte), dall'altro non può non essere sottolineato come il mancato svolgimento di un'attività lavorativa debba essere ricondotto ad una sua libera scelta;
quanto precede risultando in ogni caso la possibilità di riconoscimento del contributo de quo preclusa sia dall'attuale incontestata sua stabile convivenza more uxorio - da essa stessa ammessa ed oggi ormai del tutto evidente sulla scorta di quanto riferito dai Servizi - con l'attuale compagno (vds., ex multis, Cass., sez. Parte_5
6, sent. 29.12.2020, n.29781: “La famiglia di fatto rappresenta una formazione sociale stabile e duratura meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost. ragion per cui, l'ex coniuge che abbia istaurato una convivenza more uxorio perde il diritto all'assegno divorzile. Ciò, peraltro, in via definitiva e non meramente temporanea giacché l'ex coniuge assume su di sé il rischio che il rapporto more uxorio finisca mentre l'altro ex coniuge ha il diritto di confidare nella cessazione permanente del diritto altrui”), che dalla mancanza di prova di un suo qualsiasi contributo alla formazione del patrimonio del coniuge in costanza di matrimonio, indispensabile a valorizzare, quantomeno, la “funzione compensativa” dell'assegno de quo (vds. Cass., sez.un., sent. 5.11.2021, n.32198).
E' per le superiori ragioni che deve, pertanto, essere rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata da Parte_1
Da ultimo, a maggiore garanzia dell'osservanza di quanto stabilito con l'odierna sentenza e necessario - in un corretto esercizio delle prerogative genitoriali – alla tutela dei figli minori e appare opportuno disporre la formazione di fascicolo CP_2 PE contenente copia della presente sentenza per la successiva assegnazione al Giudice
Tutelare affinché, ricevendo le periodiche relazioni dei Servizi, possa esercitare il potere di vigilanza conferitogli dall'art. 337 c.c.
dr. Andrea IA 14 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida i figli minori e , per la durata di 24 mesi, ai Servizi CP_2 PE
Sociali del Comune di Rose, disponendo che essi - previo confronto con i genitori, ascolto dei minori ed in ogni caso agendo nell'esclusivo interesse di questi ultimi - possano sostituirsi ai genitori nell'assunzione delle decisioni inerenti alla salute, educazione ed istruzione della prole;
2) colloca i figli minori e presso l'abitazione della madre;
CP_2 PE
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale calendario di visite tra il padre ed i figli minori e alle valutazioni dei Servizi CP_2 PE territorialmente competenti che – sulla scorta degli esiti degli interventi di supporto - dovranno determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze dei figli minori ed al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno;
quanto precede in ogni caso favorendo e mantenendo, quantomeno con cadenze periodiche, incontri padre/figli, valorizzando l'eventuale disponibilità paterna a raggiungere il luogo di residenza di questi ultimi e curando l'espletamento degli incontri nel rispetto delle indicazioni di cui in motivazione;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un assegno CP_2 PE dell'importo di € 450,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le dr. Andrea IA 15 n. 391/2020 R.G.A.C.C.
spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli minori e;
CP_2 PE
6) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Rose, i Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia ed i Servizi Consultoriali dell'
[...]
– proseguano, fino a cessate esigenze, nella Controparte_4 presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti, trasmettendo, con cadenza trimestrale, dettagliata relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Imperia ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza ex art. 337 c.c.;
7) rigetta nel resto;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per quanto di rispettiva competenza, ai Servizi Sociali del Comune di Rose, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia ed ai Servizi Consultoriali Controparte_4
[...]
Imperia, 22.3.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea IA)
dr. Andrea IA 16