Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 16/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione
nella causa promossa con ricorso congiunto da nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...](cod.fisc. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo C.F._1
Tarantino ed elettivamente domiciliato per la presente procedura presso il suo studio legale in
RA (TA) nella Via Schiavoni n. 16 giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto e
nata a [...] il [...] e residente in [...](cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Pilia ed elettivamente domiciliata C.F._2
per la presente procedura presso il suo studio legale in Tortolì nella via Oristano n. 8,
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto in data 30.10.2024, premesso di avere contratto matrimonio civile il giorno 30 Ottobre 1995 in Santa Croce Camerina, con atto registrato nell'ufficio di stato civile del medesimo Comune nell'anno 1995 al Numero 26 Parte II
Serie A.
I ricorrenti hanno allegato:
a) che dal matrimonio sono nati i figli il 10.03.2004, il 03.12.1997 e Persona_1 Per_2
il 09.03.2000; Per_3
b) che da tempo sono venuti a mancare i presupposti ideali ed affettivi per la prosecuzione della convivenza, che vivono separati e che pertanto non è più possibile perseguire la comunione materiale e spirituale necessaria per una serena vita familiare;
c) che è stato raggiunto un pieno accordo sulla separazione, che di seguito si riporta:
***
1) i coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione con l'obbligo del pieno e reciproco
rispetto;
2) i coniugi si danno vicendevolmente atto di essere economicamente indipendenti e di non avere
da avanzare e pretendere l'uno dall'altro reciproche richieste e/o pretese di carattere
patrimoniale;
3) dichiarare interamente compensate le spese legali.
2) ***
In data 1.4.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 11.3.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere l'omologa della separazione sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12,
primo e secondo comma, nonchè quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Le parti nell'accordo hanno dato atto di non avere da definire rapporti patrimoniali ed economici né
di dover regolare questioni attinenti alla prole in quanto tutti i figli hanno raggiunto la maggiore età.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportato non sono in contrasto con alcuna previsione di legge inderogabile.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
RA e nata a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Croce Camerina, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lanusei, il giorno 15.4.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili