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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 196/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
BUONANNI ROSSELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
SANTACROCE ERIKA RAFFAELLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Il Tribunale di Bari, in composizione All'udienza sopra citata le
1 parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega di avere contratto matrimonio civile con la parte resistente Controparte_1
in Bari in data 10/08/2006, unione dalla quale è nato un figlio,
FF (6.12.2006) e che con sentenza n. 47/2022, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e regolamentati l'affidamento del minore, il suo collocamento, la facoltà per il coniuge non collocatario di incontrarlo, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed il figlio.
Deduce che a seguito del mancato versamento delle spese di lite del giudizio di separazione, comprensive delle spese del giudizio di
Appello, sua moglie gli ha pignorato somme per complessivi €
10.490,97 e, pertanto, anche a fronte dei prestiti contratti in favore della sua famiglia, non riesce più ad adempiere ai suoi obblighi contributivi in favore di suo figlio e della resistente.
Lamenta che sua moglie non consente a suo figlio di trascorrere con sé i weekend a Boscoreale, dove risiede la sua famiglia di origine,
e che, pertanto, lo incontra una volta ogni due mesi.
Aggiunge altresì che sua moglie lavora saltuariamente e vive in un appartamento di edilizia popolare mentre lui vive in caserma e il suo stipendio mensile oscilla da € 1.300,00 mensili ad € 1.800,00.
Chiede che il Tribunale adito, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, confermi l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, regoli il suo diritto di visita nei confronti di suo figlio come meglio specificato in ricorso, riduca ad € 400,00 mensili il suo contributo al mantenimento del figlio e al 50% la sua quota parte
2 delle spese straordinarie, senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore di sua moglie. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto.
Rappresenta in particolare, di occuparsi di suo figlio in via esclusiva sin dall'inizio del matrimonio a fronte della distanza fisica che separa i coniugi e del disinteresse manifestato da suo marito verso il nucleo familiare, di essere dotata della licenza media e che, pur avendo svolto lavori saltuari, non è riuscita ad inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro anche a causa di alcune patologie dalle quali è affetta.
Deduce di vivere in un immobile di edilizia popolare e di non ricevere più il sostegno economico di sua madre che è deceduta.
Aggiunge che la situazione economica di suo marito è migliorata dall'epoca della separazione e che costui percepisce uno stipendio di € 2.700,00 mensili.
Chiede la conferma dei provvedimenti di carattere personale ed economico riguardanti il figlio e il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 391,89 mensili, come già rivalutato secondo gli indici Istat, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e del minore e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria alla scadenza del termine concesso ex articolo 127 ter c.p.c. all'udienza dell'8.4.2024 le parti hanno
3 concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
4 Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DEL CONIUGE” – Quanto ai rapporti economici tra i coniugi, l'assegno di divorzio riconosciuto alla convenuta all'udienza di prima comparizione va confermato.
Sul punto va premesso che ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile occorre muovere dalle novità interpretative introdotte dalla nota sentenza della Suprema Corte a SS. UU.,
10/4/2018-11/7/2018 n. 18287, che, abbandonando il criterio sia del tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio che quello della autosufficienza economica dell'istante, ha imposto una ponderazione unitaria di tutti i criteri indicati nell'art. 5 co 6° della legge n. 898/70, riaffermando il principio di solidarietà post- coniugale agganciato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e
29 Cost.
Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da effettuare al momento della decisione e senza tener conto di situazioni pregresse di contenuto economico eventualmente diverso
5 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/9/2004 n. 17901); b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque,
l'impossibilità da parte sua di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, valutare se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. in tal senso, anche la più recente
Cass. Civ., Sez. VI, ord. 15 ottobre 2019, n. 26084).
Nel caso di specie, dal raffronto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, il ricorrente è l'unico soggetto dotato di reddito certo pari ad € 31.888,00 per l'anno di imposta 2022 come emerge dalle dichiarazioni fiscali (cfr. in particolare mod.730/2023) in atti e vive in caserma non sostenendo oneri locativi.
Di contro la resistente, che non ha dimostrato di essersi adoperata efficacemente per reperire un'attività lavorativa dopo la separazione (2018), è formalmente disoccupata e quantunque possa lavorare saltuariamente non è senz'altro in grado di rendersi economicamente autosufficiente.
6 Tra le parti, conclusivamente, sussisteva e sussiste un sensibile squilibrio economico che giustifica il riconoscimento dell'assegno nel suo contenuto assistenziale.
Anche in relazione al contenuto compensativo-perequativo dell'assegno, deve rilevarsi che benché la non abbia CP_1
sacrificato aspettative di carriera professionale, ha comunque reso il suo contributo al benessere familiare, dedicandosi esclusivamente alla crescita e alla cura di suo figlio.
Ne consegue che l'attuale impossibilità per la donna di trovare un'occupazione stabile sia per la scarsa esperienza lavorativa che per le sue non ottimali condizioni di salute ed il contributo da lei reso durante il matrimonio alla gestione della famiglia giustificano il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile nella misura di € 300,00 da aggiornare annualmente secondo indici Istat.
“SULLE DOMANDE DI CARATTERE PERSONALE ED ECONOMICO INERENTI
AL FIGLIO”. Devono essere revocati i provvedimenti di carattere personale inerenti al figlio delle parti, divenuto nelle more maggiorenne.
Quanto agli aspetti di carattere economico dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi ed in particolare l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla parte resistente un contributo al mantenimento di suo figlio di € 559,84 mensili, come attualmente rivaluto, e da rivalutarsi secondi gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa siglato con il C.O.O.A.
Tale somma si stima equa non solo alla luce della capacità contributiva del e delle esigenze di vita e di spesa del Parte_1
7 ragazzo, ormai adolescente adulto, che non richiedono dimostrazione specifica (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e
Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n.17055; nello stesso senso Cass.
Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400; Cass. Civ., Sez. I, 04/06/2012, n.
8927; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351; Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014), ma soprattutto perché è pacifico tra le parti che il padre incontra poco suo figlio sicché sono decisamente accresciuti gli oneri di mantenimento diretto a carico della convenuta.
“SULLA DOMANDA EX ART. 96, COMMA 1 C.P.C. “La domanda riconvenzionale per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata dalla resistente va respinta.
Invero, “L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi” (cfr.
Cassaz. Civ., Sez. II, 1/12/1995, n. 12422).
Ebbene, quanto all'an dell'elemento soggettivo appare sufficiente osservare che nel caso di specie non vi è prova della mala fede o colpa grave nell'introduzione della lite per l'astratta opinabilità della prospettazione attorea.
In ordine al quantum dell'elemento oggettivo, poi, la resistente non ha provato di aver patito un danno che non sia già ricompreso nella liquidazione delle spese processuali.
8 “SULLE SPESE” In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte ricorrente (soccombente sulla domanda di riduzione del contributo in favore del minore e sulla debenza dell'assegno divorzile) ai 2/3 delle spese di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo ( € 1.190,70,00 per la fase di studio,
€ 842,80, per la fase introduttiva, già ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione non essendo stata svolta attività istruttoria, € 2.033,50 per la fase decisoria ridotta del 30% = €4.970,00:3x2=€3.313,30).
Il residuo terzo può essere compensato in ragione della soccombenza della resistente sul quantum dell'assegno divorzile e sulla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 20/12/2023 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 10/08/2006 tra , nato in Parte_1
9 BOSCOREALE (NA) in data 29/03/1966, e CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 161 parte I, anno 2006;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA l'assegno divorzile in favore della resistente nella misura di € 300,00 mensili;
5. REVOCA i provvedimenti di carattere personale relativi al figlio delle parti, divenuto nelle more maggiorenne;
6. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 5/6/2024, regolanti i rapporti patrimoniali tra le parti e il figlio;
7. CONDANNA il ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 3.313,30, per spese, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
8. COMPENSA tra le parti il residuo terzo di esse;
9. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 196/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
BUONANNI ROSSELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
SANTACROCE ERIKA RAFFAELLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Il Tribunale di Bari, in composizione All'udienza sopra citata le
1 parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega di avere contratto matrimonio civile con la parte resistente Controparte_1
in Bari in data 10/08/2006, unione dalla quale è nato un figlio,
FF (6.12.2006) e che con sentenza n. 47/2022, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e regolamentati l'affidamento del minore, il suo collocamento, la facoltà per il coniuge non collocatario di incontrarlo, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed il figlio.
Deduce che a seguito del mancato versamento delle spese di lite del giudizio di separazione, comprensive delle spese del giudizio di
Appello, sua moglie gli ha pignorato somme per complessivi €
10.490,97 e, pertanto, anche a fronte dei prestiti contratti in favore della sua famiglia, non riesce più ad adempiere ai suoi obblighi contributivi in favore di suo figlio e della resistente.
Lamenta che sua moglie non consente a suo figlio di trascorrere con sé i weekend a Boscoreale, dove risiede la sua famiglia di origine,
e che, pertanto, lo incontra una volta ogni due mesi.
Aggiunge altresì che sua moglie lavora saltuariamente e vive in un appartamento di edilizia popolare mentre lui vive in caserma e il suo stipendio mensile oscilla da € 1.300,00 mensili ad € 1.800,00.
Chiede che il Tribunale adito, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, confermi l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, regoli il suo diritto di visita nei confronti di suo figlio come meglio specificato in ricorso, riduca ad € 400,00 mensili il suo contributo al mantenimento del figlio e al 50% la sua quota parte
2 delle spese straordinarie, senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore di sua moglie. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto.
Rappresenta in particolare, di occuparsi di suo figlio in via esclusiva sin dall'inizio del matrimonio a fronte della distanza fisica che separa i coniugi e del disinteresse manifestato da suo marito verso il nucleo familiare, di essere dotata della licenza media e che, pur avendo svolto lavori saltuari, non è riuscita ad inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro anche a causa di alcune patologie dalle quali è affetta.
Deduce di vivere in un immobile di edilizia popolare e di non ricevere più il sostegno economico di sua madre che è deceduta.
Aggiunge che la situazione economica di suo marito è migliorata dall'epoca della separazione e che costui percepisce uno stipendio di € 2.700,00 mensili.
Chiede la conferma dei provvedimenti di carattere personale ed economico riguardanti il figlio e il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 391,89 mensili, come già rivalutato secondo gli indici Istat, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e del minore e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria alla scadenza del termine concesso ex articolo 127 ter c.p.c. all'udienza dell'8.4.2024 le parti hanno
3 concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
4 Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DEL CONIUGE” – Quanto ai rapporti economici tra i coniugi, l'assegno di divorzio riconosciuto alla convenuta all'udienza di prima comparizione va confermato.
Sul punto va premesso che ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile occorre muovere dalle novità interpretative introdotte dalla nota sentenza della Suprema Corte a SS. UU.,
10/4/2018-11/7/2018 n. 18287, che, abbandonando il criterio sia del tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio che quello della autosufficienza economica dell'istante, ha imposto una ponderazione unitaria di tutti i criteri indicati nell'art. 5 co 6° della legge n. 898/70, riaffermando il principio di solidarietà post- coniugale agganciato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e
29 Cost.
Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da effettuare al momento della decisione e senza tener conto di situazioni pregresse di contenuto economico eventualmente diverso
5 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/9/2004 n. 17901); b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque,
l'impossibilità da parte sua di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, valutare se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. in tal senso, anche la più recente
Cass. Civ., Sez. VI, ord. 15 ottobre 2019, n. 26084).
Nel caso di specie, dal raffronto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, il ricorrente è l'unico soggetto dotato di reddito certo pari ad € 31.888,00 per l'anno di imposta 2022 come emerge dalle dichiarazioni fiscali (cfr. in particolare mod.730/2023) in atti e vive in caserma non sostenendo oneri locativi.
Di contro la resistente, che non ha dimostrato di essersi adoperata efficacemente per reperire un'attività lavorativa dopo la separazione (2018), è formalmente disoccupata e quantunque possa lavorare saltuariamente non è senz'altro in grado di rendersi economicamente autosufficiente.
6 Tra le parti, conclusivamente, sussisteva e sussiste un sensibile squilibrio economico che giustifica il riconoscimento dell'assegno nel suo contenuto assistenziale.
Anche in relazione al contenuto compensativo-perequativo dell'assegno, deve rilevarsi che benché la non abbia CP_1
sacrificato aspettative di carriera professionale, ha comunque reso il suo contributo al benessere familiare, dedicandosi esclusivamente alla crescita e alla cura di suo figlio.
Ne consegue che l'attuale impossibilità per la donna di trovare un'occupazione stabile sia per la scarsa esperienza lavorativa che per le sue non ottimali condizioni di salute ed il contributo da lei reso durante il matrimonio alla gestione della famiglia giustificano il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile nella misura di € 300,00 da aggiornare annualmente secondo indici Istat.
“SULLE DOMANDE DI CARATTERE PERSONALE ED ECONOMICO INERENTI
AL FIGLIO”. Devono essere revocati i provvedimenti di carattere personale inerenti al figlio delle parti, divenuto nelle more maggiorenne.
Quanto agli aspetti di carattere economico dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi ed in particolare l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla parte resistente un contributo al mantenimento di suo figlio di € 559,84 mensili, come attualmente rivaluto, e da rivalutarsi secondi gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa siglato con il C.O.O.A.
Tale somma si stima equa non solo alla luce della capacità contributiva del e delle esigenze di vita e di spesa del Parte_1
7 ragazzo, ormai adolescente adulto, che non richiedono dimostrazione specifica (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e
Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n.17055; nello stesso senso Cass.
Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400; Cass. Civ., Sez. I, 04/06/2012, n.
8927; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351; Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014), ma soprattutto perché è pacifico tra le parti che il padre incontra poco suo figlio sicché sono decisamente accresciuti gli oneri di mantenimento diretto a carico della convenuta.
“SULLA DOMANDA EX ART. 96, COMMA 1 C.P.C. “La domanda riconvenzionale per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata dalla resistente va respinta.
Invero, “L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi” (cfr.
Cassaz. Civ., Sez. II, 1/12/1995, n. 12422).
Ebbene, quanto all'an dell'elemento soggettivo appare sufficiente osservare che nel caso di specie non vi è prova della mala fede o colpa grave nell'introduzione della lite per l'astratta opinabilità della prospettazione attorea.
In ordine al quantum dell'elemento oggettivo, poi, la resistente non ha provato di aver patito un danno che non sia già ricompreso nella liquidazione delle spese processuali.
8 “SULLE SPESE” In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte ricorrente (soccombente sulla domanda di riduzione del contributo in favore del minore e sulla debenza dell'assegno divorzile) ai 2/3 delle spese di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo ( € 1.190,70,00 per la fase di studio,
€ 842,80, per la fase introduttiva, già ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione non essendo stata svolta attività istruttoria, € 2.033,50 per la fase decisoria ridotta del 30% = €4.970,00:3x2=€3.313,30).
Il residuo terzo può essere compensato in ragione della soccombenza della resistente sul quantum dell'assegno divorzile e sulla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 20/12/2023 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 10/08/2006 tra , nato in Parte_1
9 BOSCOREALE (NA) in data 29/03/1966, e CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 161 parte I, anno 2006;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA l'assegno divorzile in favore della resistente nella misura di € 300,00 mensili;
5. REVOCA i provvedimenti di carattere personale relativi al figlio delle parti, divenuto nelle more maggiorenne;
6. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 5/6/2024, regolanti i rapporti patrimoniali tra le parti e il figlio;
7. CONDANNA il ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 3.313,30, per spese, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
8. COMPENSA tra le parti il residuo terzo di esse;
9. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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