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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2453/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Morcavallo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 con l'Avv. M. Riommi giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2645/2024, pubblicata il 5 marzo 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
esponevano:
[...] Controparte_9 CP_10
- erano dipendenti dell' con Parte_1 contratto di lavoro subordinato e mansioni di collaboratore professionale infermiere, ad eccezione del che svolgeva mansioni di collaboratore sanitario professionale t.s. CP_2 radiologia medica;
- osservavano un orario di lavoro articolato su turni distribuiti sulle 24 ore, con servizio superiore alle sei ore giornaliere;
- con ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17 novembre 2011, l' Parte_2 aveva disposto il riconoscimento del diritto alla mensa solo dopo un turno di otto ore;
- pertanto, non avevano fruito del servizio mensa o sostitutivo a spese dell'azienda nei giorni di cui al periodo per ciascuno dedotto in giudizio, nei quali avevano lavorato per oltre sei ore;
- per contro, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile ad opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, avevano diritto alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto nei predetti giorni, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale.
Pertanto, domandavano:
“FERRARA ANNUNZIATA
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
2 - condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.406 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 31 dicembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.806,78 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di gennaio 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2);
Controparte_2
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 520 turni non riconosciuti nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.147,60, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di gennaio 2023 in avanti, con la
3 maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2A);
Controparte_3
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere.
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 818 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 14 settembre 2018, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 3.378,34, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2B);
Controparte_6
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto e previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
-condannare, conseguentemente, l' Parte_1
a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata
[...] attribuzione dei buoni pasto pari a n. 669 turni non riconosciuti nel periodo dal 5 ottobre
4 2017 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.762,97, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre
2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2C);
Controparte_9
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto e previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011 - condannare l' al riconoscimento Parte_1 in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare, conseguentemente, l' Parte_1
a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata
[...] attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.017 turni non riconosciuti nel periodo dal 5 ottobre
2017 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 4.200,21, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre
2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2D);
CP_10
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
5 - condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.466 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 6.054,58, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2E);
Controparte_11
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.236 turni non riconosciuti nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.104,68, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la
6 maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2F);
IN ZI
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.036 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 maggio 2014 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 4.278,68, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2G);
CP_5
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
7 - condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 247 turni non riconosciuti nel periodo dal 13 dicembre 2017 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 1.020,11, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2H);
Controparte_4
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.281 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.290,53, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.”. (all. 2I)”.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza Parte_1 in oggetto il Tribunale così decideva:
8 “Dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al riconoscimento in favore dei medesimi ricorrenti Parte_1 di detto diritto e a corrispondere ai medesimi, a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata attribuzione dei buoni pasto, le seguenti somme:
euro 5.806,78 in favore di;
Controparte_1
euro 2.147,60 in favore di;
Parte_3
euro 3.378,34 in favore di;
Controparte_3
euro 2.762,97 in favore di , Controparte_6
euro 4.200,21 in favore di Controparte_9
euro 6.054,58 in favore di;
CP_10
euro 5.104,68 in favore di;
Controparte_11
euro 4.278,68 in favore di;
Controparte_7
euro 1.020,11 in favore di;
CP_5
euro 5.290,53 in favore;
Controparte_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' a Parte_1 rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rimborso contributo unificato, iva e cpa”.
A fondamento, per quanto interessa giusta le statuizioni impugnate, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- il quadro normativo di riferimento per la fattispecie controversa è costituito dall'art. 29
CCNL Sanità del 20 settembre 2001, dall'art. 4 del CCNL Sanità del 31 luglio 2009 e dall'art. 99 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
- in forza di conformi pronunce di merito e di legittimità, deve dirsi che, una volta che l' resistente ha istituito e organizzato il servizio mensa o il buono sostitutivo del Pt_1 pasto, è tenuta a rispettare la disciplina contrattuale, attribuendo detti servizi a tutti i lavoratori che lavorano più di sei ore giornaliere, secondo la particolare articolazione dell'orario di lavoro;
- è quindi fondato il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno, quantificato nel valore del singolo buono pasto per turno lavorativo;
9 - non è tutelabile l'eccezione di compensazione del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto, avendo la Suprema Corte chiarito, in causa analoga
“…dovendosi condividere la qualificazione della domanda degli originari ricorrenti da parte del giudice del merito, alla cui discrezionalità, del resto, la stessa è rimessa, qualificazione per la quale, essendo la domanda degli originari ricorrenti volta al Part riconoscimento quale imposizione di lavoro straordinario della richiesta della di una prestazione lavorativa di durata ulteriore rispetto a quella ordinaria pari a 15 minuti per ogni giornata in cui veniva corrisposto il buono pasto, trattavasi di una azione di accertamento finalizzata alla verifica del carattere aggiuntivo e dunque straordinario della prestazione protratta per ulteriori 15 minuti, in relazione alla quali risultavano essenziali e, così, sufficienti ai fini dell'assolvimento degli oneri di allegazione e prova l'indicazione delle Part fonti contrattuali da cui era desumibile l'obbligo della di consentire, durante l'orario di lavoro, la fruizione di una pausa per la consumazione del pasto e la specificazione in fatto della circostanza per cui i dipendenti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto, puntualmente indicato, si sono visti prolungare di 15 minuti l'orario di lavoro;
…”
- l'eccezione di prescrizione è infondata, tenuto conto che il decorso del termine quinquennale
è stato interrotto dalla diffide in atti;
- risultano documentate le giornate lavorative eccedenti le sei ore nel periodo oggetto di causa e in relazione ad esse va attribuito il risarcimento del danno, quantificato come da conteggi attorei, che appaiono corretti.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 3 settembre
2024, l' chiedeva che, in riforma della Parte_1 sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione a) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1219 e 2943, ultimo comma, cod. civ., atteso che il Giudice a quo ha erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a comunicazione epistolare del tutto priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o almeno ai parametri donde essa potesse evincersi;
b) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, del CCNL
2016-2018 e dell'art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021, applicabili ratione temporis e incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ., atteso che il Tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente
10 trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti ed è invece incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno;
c) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 29, comma 1, del CCNL 2001 cit., anche in relazione all'art. 1363 cod. civ., atteso che il Tribunale ha erroneamente esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia dell' Pt_1
d) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, del CCNL per il triennio 2019-2021, all'art. 86, comma
12, del CCNL per il triennio 2016-2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, del CCNL del 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011 più volte menzionata;
e) in subordine, violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e
1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del CCNL del 2001, non modificato successivamente, atteso che il giudice di primo grado, nell'individuare e quantificare il contenuto della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto procedere, come espressamente richiesto dall'appellante attuale già in prime cure, all'elisione della parte di retribuzione percepita da parte appellata per il periodo di prestazione giornaliera di cui questa assumeva la dovuta destinazione alla consumazione del pasto in mensa e, dunque, la collocazione fuori dall'orario di lavoro retribuito, atteso che detta retribuzione non sarebbe spettata se detta frazione di orario fosse stata destinata allo spostamento e alla permanenza in mensa.
4. , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, depositavano
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 memoria di costituzione nel grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente, osserva la Corte che non può essere accolta la richiesta di parte appellante, di rinviare la decisione della causa in attesa della conclusione di un accordo per la definizione in via stragiudiziale del contenzioso, di ordine seriale, avente a oggetto la questione dedotta in questo giudizio, considerato che in atti non vi è risconto neppure dello stato delle trattative, che l'
[...]
dice pendenti, e considerato che il principio del giusto processo, da declinare anche sotto Parte_1 il profilo della sua ragionevole durata, non consente inutili protrazioni della lite.
7. Nel merito, l'appello è infondato.
8. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto: “L'atto di costituzione in mora non è
11 soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito
(che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
9. Del resto, giusta l'art. 2935 cc l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno -all'evidenza- annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n. 3584/2012:
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
10. Ebbene, il Tribunale ha deciso in punto di prescrizione uniformandosi a questi principi di diritto, il che sottrae la statuizione in esame alle censure dell'appellante.
11. I motivi d'impugnazione b), c) e d), trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, sono privi di pregio.
12. Invero, questo Collegio si è già pronunciato sulla questione oggetto di causa con la sentenza n.
741/2024, con cui, in dichiarata continuità con la precedente sentenza n. 947/2023 di questa Corte, ha osservato quanto segue: “…L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei
12 contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa.
L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa.
La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo
29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009.
L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato “6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
13 7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio
2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso,
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente
è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla Part
, in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie Locali.
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la
«particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL
Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
14 11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata
«nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell' ). Parte_5
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
15 Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. …”.
13. Osserva il Collegio che la pronuncia si pone nel solco di un orientamento univoco di questa Corte di appello (v. i precedenti presenti in atti) e ad essa ha dato seguito, più di recente, la sentenza n.
502/2025 di questa stessa sezione di Corte di appello, in diversa composizione, che, anche in coerenza con conformi e consolidati principi di legittimità, ha pure osservato: “…13. Come ben si vede,
l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa.
Né è previsto che, all'interno del turno, il dipendente possa fruire della pausa pranzo. Part Ha allegato la stessa che per il personale turnista <<non può essere contemplata l'interruzione dell'orario di servizio dopo le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione pubblico>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio). Part Dunque, la tesi dell' è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno).
Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa.
Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione.
La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo. Part Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l' pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito.
16 E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e
5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che,
a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato.
Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è prevista, in ogni caso, una pausa pranzo.
14. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore. …”.
14. Osserva il Collegio che in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non vi è luogo per un ripensamento critico del convincimento già espresso dall'Ufficio, il che rende incondivisibili in radice le difese dell'appellante, volte a sostenere il contrario.
15. Con riguardo al motivo di appello sub e), il Collegio condivide le osservazioni svolte in tema nella sentenza n. 502/2025 di questa Sezione di Corte di appello, in cui è stato osservato: “…Il buono pasto
è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro. L'obiezione dell' è, dunque, giuridicamente inconsistente…”. Pt_1
16. D'altro canto, il diritto del lavoratore alla fruizione del buono pasto è conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore e tale diritto risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola ove si seguisse la tesi dell'appellante e si compensasse il valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto.
17. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
18. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal complessivo credito attribuito);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
17 - secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di profili di apprezzabile criticità delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sovrapponibilità delle questioni trattate per tutti gli appellati.
19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
20. Infine la Corte dà atto che, per mero refuso, nel dispositivo di udienza è stata disposta la distrazione delle spese di lite, non richiesta dal procuratore degli appellati. Si provvede quindi a conforme emenda nel dispositivo in calce.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA (delete) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2453/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Morcavallo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 con l'Avv. M. Riommi giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2645/2024, pubblicata il 5 marzo 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
esponevano:
[...] Controparte_9 CP_10
- erano dipendenti dell' con Parte_1 contratto di lavoro subordinato e mansioni di collaboratore professionale infermiere, ad eccezione del che svolgeva mansioni di collaboratore sanitario professionale t.s. CP_2 radiologia medica;
- osservavano un orario di lavoro articolato su turni distribuiti sulle 24 ore, con servizio superiore alle sei ore giornaliere;
- con ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17 novembre 2011, l' Parte_2 aveva disposto il riconoscimento del diritto alla mensa solo dopo un turno di otto ore;
- pertanto, non avevano fruito del servizio mensa o sostitutivo a spese dell'azienda nei giorni di cui al periodo per ciascuno dedotto in giudizio, nei quali avevano lavorato per oltre sei ore;
- per contro, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile ad opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, avevano diritto alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto nei predetti giorni, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale.
Pertanto, domandavano:
“FERRARA ANNUNZIATA
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
2 - condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.406 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 31 dicembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.806,78 , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di gennaio 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2);
Controparte_2
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 520 turni non riconosciuti nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.147,60, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di gennaio 2023 in avanti, con la
3 maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2A);
Controparte_3
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere.
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 818 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 14 settembre 2018, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 3.378,34, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2B);
Controparte_6
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto e previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
-condannare, conseguentemente, l' Parte_1
a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata
[...] attribuzione dei buoni pasto pari a n. 669 turni non riconosciuti nel periodo dal 5 ottobre
4 2017 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.762,97, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre
2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2C);
Controparte_9
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto e previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011 - condannare l' al riconoscimento Parte_1 in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare, conseguentemente, l' Parte_1
a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata
[...] attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.017 turni non riconosciuti nel periodo dal 5 ottobre
2017 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 4.200,21, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre
2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2D);
CP_10
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
5 - condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.466 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 6.054,58, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.” (all. 2E);
Controparte_11
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.236 turni non riconosciuti nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.104,68, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la
6 maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2F);
IN ZI
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.036 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 maggio 2014 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 4.278,68, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2G);
CP_5
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
7 - condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 247 turni non riconosciuti nel periodo dal 13 dicembre 2017 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 1.020,11, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. ” (all. 2H);
Controparte_4
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del
Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l' a Parte_1 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.281 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 31 agosto 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 5.290,53, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.”. (all. 2I)”.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza Parte_1 in oggetto il Tribunale così decideva:
8 “Dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al riconoscimento in favore dei medesimi ricorrenti Parte_1 di detto diritto e a corrispondere ai medesimi, a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata attribuzione dei buoni pasto, le seguenti somme:
euro 5.806,78 in favore di;
Controparte_1
euro 2.147,60 in favore di;
Parte_3
euro 3.378,34 in favore di;
Controparte_3
euro 2.762,97 in favore di , Controparte_6
euro 4.200,21 in favore di Controparte_9
euro 6.054,58 in favore di;
CP_10
euro 5.104,68 in favore di;
Controparte_11
euro 4.278,68 in favore di;
Controparte_7
euro 1.020,11 in favore di;
CP_5
euro 5.290,53 in favore;
Controparte_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' a Parte_1 rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rimborso contributo unificato, iva e cpa”.
A fondamento, per quanto interessa giusta le statuizioni impugnate, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- il quadro normativo di riferimento per la fattispecie controversa è costituito dall'art. 29
CCNL Sanità del 20 settembre 2001, dall'art. 4 del CCNL Sanità del 31 luglio 2009 e dall'art. 99 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
- in forza di conformi pronunce di merito e di legittimità, deve dirsi che, una volta che l' resistente ha istituito e organizzato il servizio mensa o il buono sostitutivo del Pt_1 pasto, è tenuta a rispettare la disciplina contrattuale, attribuendo detti servizi a tutti i lavoratori che lavorano più di sei ore giornaliere, secondo la particolare articolazione dell'orario di lavoro;
- è quindi fondato il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno, quantificato nel valore del singolo buono pasto per turno lavorativo;
9 - non è tutelabile l'eccezione di compensazione del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto, avendo la Suprema Corte chiarito, in causa analoga
“…dovendosi condividere la qualificazione della domanda degli originari ricorrenti da parte del giudice del merito, alla cui discrezionalità, del resto, la stessa è rimessa, qualificazione per la quale, essendo la domanda degli originari ricorrenti volta al Part riconoscimento quale imposizione di lavoro straordinario della richiesta della di una prestazione lavorativa di durata ulteriore rispetto a quella ordinaria pari a 15 minuti per ogni giornata in cui veniva corrisposto il buono pasto, trattavasi di una azione di accertamento finalizzata alla verifica del carattere aggiuntivo e dunque straordinario della prestazione protratta per ulteriori 15 minuti, in relazione alla quali risultavano essenziali e, così, sufficienti ai fini dell'assolvimento degli oneri di allegazione e prova l'indicazione delle Part fonti contrattuali da cui era desumibile l'obbligo della di consentire, durante l'orario di lavoro, la fruizione di una pausa per la consumazione del pasto e la specificazione in fatto della circostanza per cui i dipendenti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto, puntualmente indicato, si sono visti prolungare di 15 minuti l'orario di lavoro;
…”
- l'eccezione di prescrizione è infondata, tenuto conto che il decorso del termine quinquennale
è stato interrotto dalla diffide in atti;
- risultano documentate le giornate lavorative eccedenti le sei ore nel periodo oggetto di causa e in relazione ad esse va attribuito il risarcimento del danno, quantificato come da conteggi attorei, che appaiono corretti.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 3 settembre
2024, l' chiedeva che, in riforma della Parte_1 sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione a) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1219 e 2943, ultimo comma, cod. civ., atteso che il Giudice a quo ha erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a comunicazione epistolare del tutto priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o almeno ai parametri donde essa potesse evincersi;
b) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, del CCNL
2016-2018 e dell'art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021, applicabili ratione temporis e incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ., atteso che il Tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente
10 trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti ed è invece incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno;
c) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 29, comma 1, del CCNL 2001 cit., anche in relazione all'art. 1363 cod. civ., atteso che il Tribunale ha erroneamente esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia dell' Pt_1
d) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, del CCNL per il triennio 2019-2021, all'art. 86, comma
12, del CCNL per il triennio 2016-2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, del CCNL del 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011 più volte menzionata;
e) in subordine, violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e
1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del CCNL del 2001, non modificato successivamente, atteso che il giudice di primo grado, nell'individuare e quantificare il contenuto della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto procedere, come espressamente richiesto dall'appellante attuale già in prime cure, all'elisione della parte di retribuzione percepita da parte appellata per il periodo di prestazione giornaliera di cui questa assumeva la dovuta destinazione alla consumazione del pasto in mensa e, dunque, la collocazione fuori dall'orario di lavoro retribuito, atteso che detta retribuzione non sarebbe spettata se detta frazione di orario fosse stata destinata allo spostamento e alla permanenza in mensa.
4. , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, depositavano
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 memoria di costituzione nel grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente, osserva la Corte che non può essere accolta la richiesta di parte appellante, di rinviare la decisione della causa in attesa della conclusione di un accordo per la definizione in via stragiudiziale del contenzioso, di ordine seriale, avente a oggetto la questione dedotta in questo giudizio, considerato che in atti non vi è risconto neppure dello stato delle trattative, che l'
[...]
dice pendenti, e considerato che il principio del giusto processo, da declinare anche sotto Parte_1 il profilo della sua ragionevole durata, non consente inutili protrazioni della lite.
7. Nel merito, l'appello è infondato.
8. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto: “L'atto di costituzione in mora non è
11 soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito
(che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
9. Del resto, giusta l'art. 2935 cc l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno -all'evidenza- annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n. 3584/2012:
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
10. Ebbene, il Tribunale ha deciso in punto di prescrizione uniformandosi a questi principi di diritto, il che sottrae la statuizione in esame alle censure dell'appellante.
11. I motivi d'impugnazione b), c) e d), trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, sono privi di pregio.
12. Invero, questo Collegio si è già pronunciato sulla questione oggetto di causa con la sentenza n.
741/2024, con cui, in dichiarata continuità con la precedente sentenza n. 947/2023 di questa Corte, ha osservato quanto segue: “…L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei
12 contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa.
L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa.
La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo
29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009.
L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato “6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
13 7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio
2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso,
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente
è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla Part
, in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie Locali.
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la
«particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL
Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
14 11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata
«nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell' ). Parte_5
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
15 Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. …”.
13. Osserva il Collegio che la pronuncia si pone nel solco di un orientamento univoco di questa Corte di appello (v. i precedenti presenti in atti) e ad essa ha dato seguito, più di recente, la sentenza n.
502/2025 di questa stessa sezione di Corte di appello, in diversa composizione, che, anche in coerenza con conformi e consolidati principi di legittimità, ha pure osservato: “…13. Come ben si vede,
l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa.
Né è previsto che, all'interno del turno, il dipendente possa fruire della pausa pranzo. Part Ha allegato la stessa che per il personale turnista <<non può essere contemplata l'interruzione dell'orario di servizio dopo le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione pubblico>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio). Part Dunque, la tesi dell' è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno).
Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa.
Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione.
La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo. Part Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l' pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito.
16 E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e
5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che,
a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato.
Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è prevista, in ogni caso, una pausa pranzo.
14. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore. …”.
14. Osserva il Collegio che in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non vi è luogo per un ripensamento critico del convincimento già espresso dall'Ufficio, il che rende incondivisibili in radice le difese dell'appellante, volte a sostenere il contrario.
15. Con riguardo al motivo di appello sub e), il Collegio condivide le osservazioni svolte in tema nella sentenza n. 502/2025 di questa Sezione di Corte di appello, in cui è stato osservato: “…Il buono pasto
è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro. L'obiezione dell' è, dunque, giuridicamente inconsistente…”. Pt_1
16. D'altro canto, il diritto del lavoratore alla fruizione del buono pasto è conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore e tale diritto risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola ove si seguisse la tesi dell'appellante e si compensasse il valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto.
17. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
18. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal complessivo credito attribuito);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
17 - secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di profili di apprezzabile criticità delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sovrapponibilità delle questioni trattate per tutti gli appellati.
19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
20. Infine la Corte dà atto che, per mero refuso, nel dispositivo di udienza è stata disposta la distrazione delle spese di lite, non richiesta dal procuratore degli appellati. Si provvede quindi a conforme emenda nel dispositivo in calce.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA (delete) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
18