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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6103/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6103/2022 tra (c.f. ), n.q. di esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla minore (c.f. ), rappresentata e Persona_1 C.F._2 difesa dall'avv. CATANI MANUELA, (c.f. ) tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso e nello studio di quest'ultima in indirizzo telematico ATTORE/I e
(p.i. e C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 _2
(CF: ) e (CF:
[...] C.F._4 Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo Berti (C.F.: C.F._5
) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in C.F._6 indirizzo telematico
CONVENUTI oggi 5 marzo 2025 ad ore 9,31 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CATANI MANUELA la quale impugna e contesta Parte_1 il preverbale depositato irritualmente questa mattina;
per on l'avv. RODOLFO BERTI, oggi sostituito dall'avv. Roberta Controparte_1
Rossini, la quale insiste e si riporta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da:
- Note conclusive parte attrice;
- in via istruttoria, insistendo per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e per la chiamata a chiarimenti del CTU e nel merito, richiamando le conclusioni svolte con la comparsa di costituzione e risposta le parti convenute. tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 10,07 sospende la trattazione per altro fascicolo calendarizzato.
pagina 1 di 8 Ad ore 10,41, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,45.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6103/2022 promossa da:
(c.f. ), n.q. di esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla minore (c.f. ), rappresentata e Persona_1 C.F._2 difesa dall'avv. CATANI MANUELA, (c.f. ) tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso e nello studio di quest'ultima in indirizzo telematico ATTORE/I e
(p.i. e C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 _2
(CF: ) e (CF:
[...] C.F._4 Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo Berti (C.F.: C.F._5
) e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo C.F._6 in indirizzo telematico
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato alla ed ai sig.ri Controparte_1 _2
e , la sig.ra , quale genitore esercente la
[...] Parte_3 Parte_1 potestà genitoriale sulla figlia minore li evocava in giudizio per sentirsi Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, - In via Preliminare, previo accertamento che l'incidente stradale descritto in premessa è ascrivibile per le ragioni sopra enunciate alla responsabilità esclusiva della conducente dell'automobile Fiat Punto Tg. CL609KX
pagina 3 di 8 di proprietà del sig. e condotta nell'occasione dalla sig.ra _2
, assicurata per la responsabilità civile da circolazione stradale dalla Parte_3
condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento per Controparte_1 equivalente, in favore della minore , di tutti i danni patrimoniali e non Persona_1 patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di tale incidente e sopra meglio specificati nella misura che verrà determinata in corso di causa ovvero che il giudicante riterrà equa e di giustizia, detratto l'importo di € 10.500,00 trattenuto da parte attrice nell'interesse della minore a titolo di acconto, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto illecito al saldo;
In via subordinata, previo accertamento che l'incidente stradale descritto in premessa per le ragioni sopra enunciate è ascrivibile alla responsabilità nella misura che verrà accertata in corso di causa della conducente dell'automobile Fiat Punto Tg. CL609KX di proprietà del sig. e condotta _2 nell'occasione dalla sig.ra , assicurata per la responsabilità civile da Parte_3 circolazione stradale dalla condannare i convenuti in solido fra loro al Controparte_1 risarcimento per equivalente, in favore della minore , di tutti i danni Persona_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di tale incidente e sopra meglio specificati nella misura che verrà determinata in corso di causa ovvero che il giudicante riterrà equa e di giustizia, detratto l'importo di € 10.500,00 trattenuto da parte attrice nell'interesse della minore a titolo di acconto, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto illecito al saldo;
Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite comprensivi di spese generali, di studio ed accessori come per legge da distrarsi in favore della suindicata procuratrice antistataria.).
I convenuti e , si costituivano Controparte_1 _2 Parte_3 regolarmente in giudizio contestando la domanda e chiedendone la reiezione e comunque così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico dell'intestato Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento di quanto sopra esposto, tenuto conto del concorso colposo del pedone ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., respingere la Persona_1 domanda proposta da nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia , perché infondata in fatto e diritto;
Persona_1 in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta responsabilità degli assicurati
e nella causazione del sinistro, tenuto conto del Parte_3 _2 concorso colposo del pedone ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., Persona_1 determinare il giusto risarcimento o il giusto importo, nei limiti della proporzionale quota di responsabilità degli assicurati, delle somme dovute, previa deduzione della somma di € 10.500,00 già liquidata a parte attrice prima dell'introduzione del presente giudizio, previa rivalutazione dell'importo dalla data del versamento per renderlo omogeneo a quello risarcitorio che sarà liquidato al momento della sentenza o previa devalutazione di entrambi gli importi alla data del fatto, secondo gli alternativi criteri stabiliti dalla giurisprudenza, respingendo per il resto le domande proposte. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
pagina 4 di 8 La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi diretta e contraria, nonché interrogatorio formale della convenuta e Parte_3
CTU medico-legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente occorre precisare che nel corso del giudizio non sono emerse contestazioni quanto all'esistenza del fatto storico, che appare provato da quanto emerso in fase istruttoria e dalla non contestazione del fatto ex art. 115 cpc.
La domanda appare fondata e parte attrice ha nel complesso adempiuto all'onere di provare i fatti così come esposti nell'atto introduttivo ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti ritiene questo giudice che il rapporto delle forze dell'ordine così come acquisito agli atti, che fa fede sino a querela di falso, coordinato con l'escussione dei testi e dall'esito del deferito interrogatorio formale, nonché alla luce dei fatti così come esposti agli agenti intervenuti, hanno nel complesso confermato che il sinistro del 17.03.21 si è verificato per colpa e causa esclusive della conducente dell'autoveicolo sig.ra
. Parte_3
Quest'ultima difatti, nell'immediatezza dei fatti dichiarava agli agenti intervenuti: vedevo sul ciglio destro della strada rispetto al mio senso di marcia tre ragazzine che camminavano a piedi in direzione di Corinaldo. Le ragazzine camminavano tutte a bordo della strada due più avanti ed una più indietro e mi davano tutte le spalle” (doc. n. 7 attoreo), ribadendo in occasione del deferito interrogatorio formale, all'udienza del 20.04.24: “…avevo modo di vedere tre bimbe, due più avanti ed una più indietro sul ciglio destro della strada e la percorrevano nel mio stesso senso di marcia”.
Orbene da ciò ne discende che i tempi di avvistamento delle tre ragazzine, in presenza di buona visibilità, asfalto asciutto e condizioni generali del traffico ottime, zona rettilinea, ove la conducente avesse usato un atteggiamento prudente ed adeguato alle condizioni di pagina 5 di 8 luogo e di tempo avrebbe tranquillamente potuto (e dovuto) arrestare il veicolo prima che la piccola iniziasse l'attraversamento, valutato altresì il fatto che il tratto di Per_1 strada non era adatto alla percorrenza pedonale, stante la mancanza di marciapiedi ed essendo la presenza di pedoni su detto tratto già di per se fatto anomalo, a cui il conducente avrebbe dovuto far fronte rallentando fortemente e/o fermandosi se necessario anche alla luce di quanto previsto dal comma III dell'art. 191 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), che impone appunto ai conducenti di veicoli di
“prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”, e ciò a prescindere se il punto d'urto possa collocarsi al centro della strada o nella semicarreggiata percorsa dalla conducente della Fiat Punto tg. CL609KX, che peraltro terminava la sua corsa sul lato opposto della strada come accertato dai CC di Corinaldo intervenuti sul posto (doc. 5 di parte attrice – fascicolo fotografico).
Detta circostanza appare confermata nel suo complesso dal teste , nel Testimone_1 complesso credibile e disinteressato compatibilmente col tempo trascorso, che ha assistito al sinistro in diretta, provenendo dal senso inverso rispetto a quello percorso dalla vettura dei convenuti, tanto quanto dall'interrogatorio formale della sig.ra così come deferitole. Parte_3
A ciò si aggiunga che in sede di CTU medico legale, immune da vizi logico giuridici e, nel complesso, condivisibile, lo stesso a specifica quesito riferisce che: “…..delle lesioni sono compatibili con l'infortunio de quo, accaduto il 17/03/2021 alle ore 18 circa in località Corinaldo, allorquando la Sig.na mentre attraversava la strada, Per_1 veniva investita dall'autovettura di controparte, infrangendo in conseguenza dell'urto il parabrezza del veicolo e finendo a terra”.
Ciò posto, accertato in modo sufficiente l'an debeatur, in merito al quantum debeatur, il giudicante ritiene di potersi affidare alla predetta CTU che così li quantifica:
“Invalidità Temporanea Totale (100%) gg. 30 (trenta) ricovero in Ospedale (15 gg) + 15 gg riposo domiciliare con astensione completa dalle attività
Invalidità Temporanea Parziale (75%) gg. 30 (trenta) certificazioni del PS
Invalidità Temporanea Parziale (50%) gg. 30 (trenta)
Invalidità Temporanea Parziale (25%) gg. 30 (trenta)”
Quanto invece ai postumi permanenti riferisce: “Per quanto sopra esposto, considerate le infermità derivate dall'incidente ed i loro residui attuali, si ritiene sussista per la Sig.na un danno biologico con Invalidità permanente pari a 17 % (diciassette Per_1 punti per cento), con riferimento alle seguenti Voci e Tabelle: - Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo Tabella: Decreto del Ministero della salute, 3 luglio 2003 TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA' PSICOFISICA COMPRESE TRA 1 E 9 PUNTI DI pagina 6 di 8 INVALIDITA' - Postumi di trauma cranico con lesioni encefaliche strumentalmente accertate Tabella: Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo settembre 2005, n. 209 NB: Le fratture del cranio vengono ricomprese in questa valutazione (che è stata computata per questo con il massimo punteggio) in quanto andrebbero valutate singolarmente per le menomazioni neurologiche che hanno prodotto (ma non ci sono menomazioni focali)”.
Quanto a detta ultima valutazione osserva il giudicante che il CTU, ha utilizzato delle tabelle di legge per la quantificazione del danno non in vigore (tabelle ex art. 138 Cod. Ass. anzichè le tabelle SIMLA) ed ha assegnato un punteggio di IP “comprensivo delle fratture craniche subite …… benché non abbiano apportato come reliquato un deficit funzionale”, giustificandosi sostenendo che la prognosi inziale sarebbe stata riservata e che appariva da riconoscere “in via di valutazione equitativa”.
Orbene da ciò ne discende che è rilevabile un errore di metodo e di calcolo nella valutazione dell'invalidità permanente (danno biologico), dovendosi procedere a valutare solo le lesioni oggettivamente riscontrabili in via permanente: ciò ha comportato un aumento ingiustificato della valutazione del danno, con riconoscimento di un punteggio superiore di quello previsto nelle tabelle di riferimento che, per il tipo di lesione, prevedono da un minimo del 5% ad un massimo del 15%, percentuale quest'ultima che appare comunque corretto riconoscere all'attrice e da liquidarsi secondo le tabelle del tribunale di Milano anno 2024.
Va altresì riconosciuta la personalizzazione del 10%, visto che l'attrice era minorenne all'epoca del sinistro e che i testi nel loro complesso hanno confermato uno stato di sofferenza ulteriore quale diretta conseguenza del sinistro, in capo alla minore ed Per_1 un ulteriore somma pari al 20% sulla somma così determinata quale danno non patrimoniale, per come previsto dalle prefate Tabelle anno 2024.
Le spese mediche ritenute congrue dal CTU sono pari ad €. 488,00.
Va altresì riconosciuta la spesa di €.2440,00 quale spesa di CTP, spesa risultata adeguatamente documentata, pur apparendo eccessiva.
Pertanto va riconosciuta all'attrice la complessiva somma di €.71.257,26, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge, da cui detrarre l'acconto versato di
€.10,500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate al procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 accerta e dichiara che il sinistro del 17.03.21 per cui è causa si è verificato per colpa e causa esclusive della conducente della Fiat Punto tg. CL609KX di proprietà del sig.
e condotta nell'occasione dalla sig.ra e _2 Parte_3 conseguentemente li condanna in solido con la , in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te protempore al pagamento in favore di , quale esercente la Parte_1 potestà genitoriale sulla minore della complessiva somma di €.60.757,26 Persona_1
(detratto acconto versato di €.10.500,00), oltre interessi e rivalutazione come per legge, con ordine di versamento su cc bancario o postale munito di vincolo pupillare sino al compimento della maggiore età di Persona_1
Condanna altresì le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 565,40 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi, con distrazione a favore dell'avv. Catani che ne ha fatto richiesta.
Liquida le spese di C.T.U., in assenza di richiesta di liquidazione finale, entro i limiti dell'acconto versato, in complessivi €. 350,00 oltre oneri fiscali e previdenziali di legge ponendole definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6103/2022 tra (c.f. ), n.q. di esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla minore (c.f. ), rappresentata e Persona_1 C.F._2 difesa dall'avv. CATANI MANUELA, (c.f. ) tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso e nello studio di quest'ultima in indirizzo telematico ATTORE/I e
(p.i. e C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 _2
(CF: ) e (CF:
[...] C.F._4 Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo Berti (C.F.: C.F._5
) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in C.F._6 indirizzo telematico
CONVENUTI oggi 5 marzo 2025 ad ore 9,31 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CATANI MANUELA la quale impugna e contesta Parte_1 il preverbale depositato irritualmente questa mattina;
per on l'avv. RODOLFO BERTI, oggi sostituito dall'avv. Roberta Controparte_1
Rossini, la quale insiste e si riporta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da:
- Note conclusive parte attrice;
- in via istruttoria, insistendo per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e per la chiamata a chiarimenti del CTU e nel merito, richiamando le conclusioni svolte con la comparsa di costituzione e risposta le parti convenute. tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 10,07 sospende la trattazione per altro fascicolo calendarizzato.
pagina 1 di 8 Ad ore 10,41, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,45.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6103/2022 promossa da:
(c.f. ), n.q. di esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla minore (c.f. ), rappresentata e Persona_1 C.F._2 difesa dall'avv. CATANI MANUELA, (c.f. ) tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso e nello studio di quest'ultima in indirizzo telematico ATTORE/I e
(p.i. e C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 _2
(CF: ) e (CF:
[...] C.F._4 Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo Berti (C.F.: C.F._5
) e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo C.F._6 in indirizzo telematico
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato alla ed ai sig.ri Controparte_1 _2
e , la sig.ra , quale genitore esercente la
[...] Parte_3 Parte_1 potestà genitoriale sulla figlia minore li evocava in giudizio per sentirsi Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, - In via Preliminare, previo accertamento che l'incidente stradale descritto in premessa è ascrivibile per le ragioni sopra enunciate alla responsabilità esclusiva della conducente dell'automobile Fiat Punto Tg. CL609KX
pagina 3 di 8 di proprietà del sig. e condotta nell'occasione dalla sig.ra _2
, assicurata per la responsabilità civile da circolazione stradale dalla Parte_3
condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento per Controparte_1 equivalente, in favore della minore , di tutti i danni patrimoniali e non Persona_1 patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di tale incidente e sopra meglio specificati nella misura che verrà determinata in corso di causa ovvero che il giudicante riterrà equa e di giustizia, detratto l'importo di € 10.500,00 trattenuto da parte attrice nell'interesse della minore a titolo di acconto, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto illecito al saldo;
In via subordinata, previo accertamento che l'incidente stradale descritto in premessa per le ragioni sopra enunciate è ascrivibile alla responsabilità nella misura che verrà accertata in corso di causa della conducente dell'automobile Fiat Punto Tg. CL609KX di proprietà del sig. e condotta _2 nell'occasione dalla sig.ra , assicurata per la responsabilità civile da Parte_3 circolazione stradale dalla condannare i convenuti in solido fra loro al Controparte_1 risarcimento per equivalente, in favore della minore , di tutti i danni Persona_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di tale incidente e sopra meglio specificati nella misura che verrà determinata in corso di causa ovvero che il giudicante riterrà equa e di giustizia, detratto l'importo di € 10.500,00 trattenuto da parte attrice nell'interesse della minore a titolo di acconto, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto illecito al saldo;
Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite comprensivi di spese generali, di studio ed accessori come per legge da distrarsi in favore della suindicata procuratrice antistataria.).
I convenuti e , si costituivano Controparte_1 _2 Parte_3 regolarmente in giudizio contestando la domanda e chiedendone la reiezione e comunque così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico dell'intestato Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento di quanto sopra esposto, tenuto conto del concorso colposo del pedone ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., respingere la Persona_1 domanda proposta da nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia , perché infondata in fatto e diritto;
Persona_1 in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta responsabilità degli assicurati
e nella causazione del sinistro, tenuto conto del Parte_3 _2 concorso colposo del pedone ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., Persona_1 determinare il giusto risarcimento o il giusto importo, nei limiti della proporzionale quota di responsabilità degli assicurati, delle somme dovute, previa deduzione della somma di € 10.500,00 già liquidata a parte attrice prima dell'introduzione del presente giudizio, previa rivalutazione dell'importo dalla data del versamento per renderlo omogeneo a quello risarcitorio che sarà liquidato al momento della sentenza o previa devalutazione di entrambi gli importi alla data del fatto, secondo gli alternativi criteri stabiliti dalla giurisprudenza, respingendo per il resto le domande proposte. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
pagina 4 di 8 La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi diretta e contraria, nonché interrogatorio formale della convenuta e Parte_3
CTU medico-legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente occorre precisare che nel corso del giudizio non sono emerse contestazioni quanto all'esistenza del fatto storico, che appare provato da quanto emerso in fase istruttoria e dalla non contestazione del fatto ex art. 115 cpc.
La domanda appare fondata e parte attrice ha nel complesso adempiuto all'onere di provare i fatti così come esposti nell'atto introduttivo ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti ritiene questo giudice che il rapporto delle forze dell'ordine così come acquisito agli atti, che fa fede sino a querela di falso, coordinato con l'escussione dei testi e dall'esito del deferito interrogatorio formale, nonché alla luce dei fatti così come esposti agli agenti intervenuti, hanno nel complesso confermato che il sinistro del 17.03.21 si è verificato per colpa e causa esclusive della conducente dell'autoveicolo sig.ra
. Parte_3
Quest'ultima difatti, nell'immediatezza dei fatti dichiarava agli agenti intervenuti: vedevo sul ciglio destro della strada rispetto al mio senso di marcia tre ragazzine che camminavano a piedi in direzione di Corinaldo. Le ragazzine camminavano tutte a bordo della strada due più avanti ed una più indietro e mi davano tutte le spalle” (doc. n. 7 attoreo), ribadendo in occasione del deferito interrogatorio formale, all'udienza del 20.04.24: “…avevo modo di vedere tre bimbe, due più avanti ed una più indietro sul ciglio destro della strada e la percorrevano nel mio stesso senso di marcia”.
Orbene da ciò ne discende che i tempi di avvistamento delle tre ragazzine, in presenza di buona visibilità, asfalto asciutto e condizioni generali del traffico ottime, zona rettilinea, ove la conducente avesse usato un atteggiamento prudente ed adeguato alle condizioni di pagina 5 di 8 luogo e di tempo avrebbe tranquillamente potuto (e dovuto) arrestare il veicolo prima che la piccola iniziasse l'attraversamento, valutato altresì il fatto che il tratto di Per_1 strada non era adatto alla percorrenza pedonale, stante la mancanza di marciapiedi ed essendo la presenza di pedoni su detto tratto già di per se fatto anomalo, a cui il conducente avrebbe dovuto far fronte rallentando fortemente e/o fermandosi se necessario anche alla luce di quanto previsto dal comma III dell'art. 191 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), che impone appunto ai conducenti di veicoli di
“prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”, e ciò a prescindere se il punto d'urto possa collocarsi al centro della strada o nella semicarreggiata percorsa dalla conducente della Fiat Punto tg. CL609KX, che peraltro terminava la sua corsa sul lato opposto della strada come accertato dai CC di Corinaldo intervenuti sul posto (doc. 5 di parte attrice – fascicolo fotografico).
Detta circostanza appare confermata nel suo complesso dal teste , nel Testimone_1 complesso credibile e disinteressato compatibilmente col tempo trascorso, che ha assistito al sinistro in diretta, provenendo dal senso inverso rispetto a quello percorso dalla vettura dei convenuti, tanto quanto dall'interrogatorio formale della sig.ra così come deferitole. Parte_3
A ciò si aggiunga che in sede di CTU medico legale, immune da vizi logico giuridici e, nel complesso, condivisibile, lo stesso a specifica quesito riferisce che: “…..delle lesioni sono compatibili con l'infortunio de quo, accaduto il 17/03/2021 alle ore 18 circa in località Corinaldo, allorquando la Sig.na mentre attraversava la strada, Per_1 veniva investita dall'autovettura di controparte, infrangendo in conseguenza dell'urto il parabrezza del veicolo e finendo a terra”.
Ciò posto, accertato in modo sufficiente l'an debeatur, in merito al quantum debeatur, il giudicante ritiene di potersi affidare alla predetta CTU che così li quantifica:
“Invalidità Temporanea Totale (100%) gg. 30 (trenta) ricovero in Ospedale (15 gg) + 15 gg riposo domiciliare con astensione completa dalle attività
Invalidità Temporanea Parziale (75%) gg. 30 (trenta) certificazioni del PS
Invalidità Temporanea Parziale (50%) gg. 30 (trenta)
Invalidità Temporanea Parziale (25%) gg. 30 (trenta)”
Quanto invece ai postumi permanenti riferisce: “Per quanto sopra esposto, considerate le infermità derivate dall'incidente ed i loro residui attuali, si ritiene sussista per la Sig.na un danno biologico con Invalidità permanente pari a 17 % (diciassette Per_1 punti per cento), con riferimento alle seguenti Voci e Tabelle: - Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo Tabella: Decreto del Ministero della salute, 3 luglio 2003 TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA' PSICOFISICA COMPRESE TRA 1 E 9 PUNTI DI pagina 6 di 8 INVALIDITA' - Postumi di trauma cranico con lesioni encefaliche strumentalmente accertate Tabella: Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo settembre 2005, n. 209 NB: Le fratture del cranio vengono ricomprese in questa valutazione (che è stata computata per questo con il massimo punteggio) in quanto andrebbero valutate singolarmente per le menomazioni neurologiche che hanno prodotto (ma non ci sono menomazioni focali)”.
Quanto a detta ultima valutazione osserva il giudicante che il CTU, ha utilizzato delle tabelle di legge per la quantificazione del danno non in vigore (tabelle ex art. 138 Cod. Ass. anzichè le tabelle SIMLA) ed ha assegnato un punteggio di IP “comprensivo delle fratture craniche subite …… benché non abbiano apportato come reliquato un deficit funzionale”, giustificandosi sostenendo che la prognosi inziale sarebbe stata riservata e che appariva da riconoscere “in via di valutazione equitativa”.
Orbene da ciò ne discende che è rilevabile un errore di metodo e di calcolo nella valutazione dell'invalidità permanente (danno biologico), dovendosi procedere a valutare solo le lesioni oggettivamente riscontrabili in via permanente: ciò ha comportato un aumento ingiustificato della valutazione del danno, con riconoscimento di un punteggio superiore di quello previsto nelle tabelle di riferimento che, per il tipo di lesione, prevedono da un minimo del 5% ad un massimo del 15%, percentuale quest'ultima che appare comunque corretto riconoscere all'attrice e da liquidarsi secondo le tabelle del tribunale di Milano anno 2024.
Va altresì riconosciuta la personalizzazione del 10%, visto che l'attrice era minorenne all'epoca del sinistro e che i testi nel loro complesso hanno confermato uno stato di sofferenza ulteriore quale diretta conseguenza del sinistro, in capo alla minore ed Per_1 un ulteriore somma pari al 20% sulla somma così determinata quale danno non patrimoniale, per come previsto dalle prefate Tabelle anno 2024.
Le spese mediche ritenute congrue dal CTU sono pari ad €. 488,00.
Va altresì riconosciuta la spesa di €.2440,00 quale spesa di CTP, spesa risultata adeguatamente documentata, pur apparendo eccessiva.
Pertanto va riconosciuta all'attrice la complessiva somma di €.71.257,26, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge, da cui detrarre l'acconto versato di
€.10,500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate al procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 accerta e dichiara che il sinistro del 17.03.21 per cui è causa si è verificato per colpa e causa esclusive della conducente della Fiat Punto tg. CL609KX di proprietà del sig.
e condotta nell'occasione dalla sig.ra e _2 Parte_3 conseguentemente li condanna in solido con la , in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te protempore al pagamento in favore di , quale esercente la Parte_1 potestà genitoriale sulla minore della complessiva somma di €.60.757,26 Persona_1
(detratto acconto versato di €.10.500,00), oltre interessi e rivalutazione come per legge, con ordine di versamento su cc bancario o postale munito di vincolo pupillare sino al compimento della maggiore età di Persona_1
Condanna altresì le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 565,40 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi, con distrazione a favore dell'avv. Catani che ne ha fatto richiesta.
Liquida le spese di C.T.U., in assenza di richiesta di liquidazione finale, entro i limiti dell'acconto versato, in complessivi €. 350,00 oltre oneri fiscali e previdenziali di legge ponendole definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 8 di 8