TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n.13833/2023 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura De Nuzzo come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della prestazione sopra indicata, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento della stessa, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di CP_1 proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta nuova CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va dato atto della impossibilità di dichiarare l'estinzione del processo atteso che, a fronte
1 della rinuncia agli atti del giudizio formulata dal ricorrente con dichiarazione del 17.07.2024, non vi è stata accettazione da parte dell ai sensi e per gli effetti di cui all'artt.306 c.p.c. CP_1
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio- economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Esiti di lobectomia polmonare superiore destra (01/2022)
2 per Adenocarcinoma polmonare dx (pT3N0) in Asbestosi, in follow-up. Pregresso carcinoma uroteliale vescicale trattato chirurgicamente (2013). Declino cognitivo in paziente con encefalopatia vascolare cronica. Sindrome ansioso-depressiva.
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale), pur comportando significative difficoltà per la parte, non la rendono incapace di deambulare senza aiuto permanente di persona né incapace di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 12.08.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del consulente possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia e della obiettiva gravità delle condizioni di salute della parte.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido tra loro.
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n.13833/2023 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura De Nuzzo come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della prestazione sopra indicata, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento della stessa, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di CP_1 proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta nuova CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va dato atto della impossibilità di dichiarare l'estinzione del processo atteso che, a fronte
1 della rinuncia agli atti del giudizio formulata dal ricorrente con dichiarazione del 17.07.2024, non vi è stata accettazione da parte dell ai sensi e per gli effetti di cui all'artt.306 c.p.c. CP_1
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio- economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Esiti di lobectomia polmonare superiore destra (01/2022)
2 per Adenocarcinoma polmonare dx (pT3N0) in Asbestosi, in follow-up. Pregresso carcinoma uroteliale vescicale trattato chirurgicamente (2013). Declino cognitivo in paziente con encefalopatia vascolare cronica. Sindrome ansioso-depressiva.
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale), pur comportando significative difficoltà per la parte, non la rendono incapace di deambulare senza aiuto permanente di persona né incapace di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 12.08.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del consulente possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia e della obiettiva gravità delle condizioni di salute della parte.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido tra loro.
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
3