TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
, C.F. , rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Lenzini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via
Privata Cesare Battisti, n. 2, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. - P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
In fatto
1. Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 22.05.2024, ha esposto di essere stato assunto in data 19.08.2022 dalla società – con sede CP_1
operativa presso il capannone sito in Fagnano Olona (VA), Frazione Fornaci, n. 12 - con contratto a tempo determinato, orario full time, mansioni di installatore di infissi e inquadramento nel 1° livello ccnl metalmeccanica industria pubblica (doc. 2 ricorrente) e che, dalle buste paga consegnate al ricorrente, lo stesso risultava inquadrato nel 6° livello ccnl metalmeccanica orefici odontoiatria aziende artigiane (doc. 3 ricorrente). Il termine del contratto veniva fissato al 18.02.2023.
pagina 1 di 5 Il ricorrente ha dedotto di aver percepito gli importi indicati in busta paga a mezzo bonifico bancario sino ad ottobre 2022, di essere stato in malattia dal 8.11.2022 al 13.11.2022 e dal
25.11.2022 al 11.12.2022 (certificata e comunicata all'Azienda, doc. 4 ricorrente) e che, a far data da novembre 2022, in concomitanza con l'assenza per malattia, l'odierna convenuta avrebbe omesso di consegnare al ricorrente i cedolini paga e di corrispondere il relativo trattamento economico e normativo. Il ricorrente ha dedotto altresì che al termine dell'ultimo periodo di malattia sarebbe stato invitato telefonicamente da colui che si è sempre presentato come il datore di lavoro a non recarsi al lavoro e attendere una sua chiamata per rientrare in servizio e di non essere stato più contattato dalla resistente per riprendere l'attività lavorativa.
Il ricorrente ha rilevato infine che, da un accesso al Centro per l'impiego, emergerebbe che il rapporto di lavoro sarebbe cessato alla naturale scadenza del contratto a termine non risultando alcuna comunicazione di cessazione precedente.
Il ricorrente ha dunque dedotto di vantare un credito complessivo pari alla somma complessiva lorda di Euro 7.624,63 lordi (di cui € 613,99 a titolo di TFR).
Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha chiesto quanto segue: “1) dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di Euro 7.624,63 lordi (di cui Euro 613,99 a titolo di TFR) o di quella diversa, anche maggiore che risulterà dovuta all'esito del procedimento, per i titoli in cui in ricorso maturati nel periodo 19.08.2022-18.02.2023; 2) per l'effetto condannare la resistente a pagare al ricorrente l'importo sub 1), ovvero quello diverso, anche maggiore, che risulterà dovuto all'esito del procedimento anche in ragione del diverso ccnl che dovesse risultare applicato;
3) dichiarare il diritto del ricorrente e il corrispettivo obbligo di al CP_1
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti per i lavoratori subordinati sulle somme oggetto del presente ricorso diverse dal TFR;
4) interessi e rivalutazione monetaria;
5) esborsi e competenze, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
6) sentenza esecutiva ex lege”.
2. Nessuno si costituiva per la resistente, ritualmente citata (con notifica a mezzo Ufficiali giudiziari anche ex art. 140 c.p.c. stante l'assenza di valido indirizzo pec nei debiti registri) ma non comparsa e dichiarata contumace.
3. Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza del 23.05.2025, esaurita la discussione, il Giudice ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
pagina 2 di 5 Deve preliminarmente mettersi in evidenza come parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né si è presentata a rendere l'interrogatorio formale disposto per l'udienza del
01.04.2025. Nello specifico, la IG.ra , legale rappresentante della Persona_1 società resistente, è risultata 'irreperibile' all'indirizzo di residenza ricercato dalla parte ricorrente in seguito alla notifica dell'ordinanza ammissiva dello stesso. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente in data 17.02.2025 a mezzo ufficiali giudiziari (con avviso ex art. 140 c.p.c.), può dunque intendersi come validamente esperito risultando la parte resistente formalmente residente nel luogo di notifica dell'ordinanza alla data della stessa.
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente) consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal giorno 19.08.2022 al giorno 18.02.2023, con conseguente diritto alle indennità economiche, differenze retributive e corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro con il livello e la qualifica emergente dal contratto (cfr. docc. 2 e 3 di parte ricorrente).
Sempre a livello documentale, va rilevato che in data 06.02.2023 (in pendenza di rapporto) il
Consulente del lavoro, dott. ha chiesto nell'interesse del lavoratore all'Azienda a mezzo Per_2
pec - non riscontrata - la consegna delle buste paga (doc. 5 ricorrente).
Dall'estratto conto previdenziale risultano altresì versati contributi sino al 31.12.2022 (doc. 6 ricorrente) e il ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro non risulta aver fruito di ferie e permessi. Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente ha dedotto di rimanere creditore delle retribuzioni da novembre 2022 a febbraio 2023 e delle competenze di fine rapporto e del
TFR. A tal riguardo, con lettera datata 24.04.2023 rimasta priva di riscontro - inviata prima alla pec risultante dal registro NI (non consegnata al destinatario) e poi all'indirizzo pec risultante dalla comunicazione di assunzione (consegnata al destinatario) - il legale del ricorrente ha chiesto il pagamento delle retribuzioni da novembre 2022 a febbraio 2023 oltre alle competenze di fine rapporto e al TFR (doc. 7 ricorrente).
Per quanto attiene alla cessazione del rapporto, da un accesso effettuato al Centro per l'impiego, è emerso che il rapporto di lavoro è cessato alla naturale scadenza del contratto a termine non risultando alcuna comunicazione di cessazione precedente.
In secondo luogo, sono emerse circostanze univoche all'esito dell'istruttoria svolta, che consentono di affermare che la resistente abbia rifiutato senza motivo di ricevere la prestazione pagina 3 di 5 lavorativa. Nello specifico, il Sig. connazionale del ricorrente ha dichiarato quanto Parte_2
segue. Sul cap. 9: "premetto che, dato che ricorrente non parla bene la lingua italiana, mi chiedeva la cortesia di assisterlo e di telefonare per lui quando aveva necessità di fare delle comunicazioni in lingua italiana. Quando il ricorrente riceveva qualche Telefonata che non comprendeva chiedeva aiuto a me o a qualcun altro della comunità pakistana. Ricordo che quel giorno ci trovavamo insieme e il ricorrente mise in vivavoce il telefono per permettermi di ascoltare e tradurre la telefonata. Era il mese di dicembre del 2022. Ricordo che sentii una voce italiana che diceva al ricorrente di rimanere a casa finché non fosse stato richiamato in caso di bisogno. So che questa persona si chiamava e che in altre occasioni aveva parlato Per_3
con il ricorrente per questioni di malattia e richieste di permessi. Ne sono a conoscenza perché ero presente a queste telefonate”. Sul cap. 11: “confermo la circostanza per quanto riferito dal ricorrente”.
Nulla è stato eccepito in merito all'esecuzione del rapporto da parte della resistente contumace.
Come risultante dalla documentazione in atti, il ricorrente non ha percepito alcun compenso né dal 1.11.2022 al 11.12.2022 – periodo in cui ha regolarmente reso la propria prestazione lavorativa – sia a far data dal 12.12.2022 (e sino al termine del contratto) quando non è più stato assegnato ad alcun incarico lavorativo.
In merito al corrispettivo dovuto, risulta documentale che nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 siano state erroneamente calcolate le somme dovute a titolo di retribuzione tabellare, E.A.R. per la mancata adesione San. per la mancata adesione al Fondo CP_2
Bilaterale. Come risulta dai conteggi prodotti dalla parte ricorrente (doc. 8) - non contestati dalla resistente contumace - a titolo di differenze retributive oltre che per lavoro ordinario, malattia, ratei di istituti legali e contrattuali, il ricorrente ha maturato un credito complessivo nei confronti della resistente di Euro 7.624,63 lordi, di cui € 613,99 a titolo di TFR. Il tutto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Tali conteggi appaiono corretti e conformi alle tabelle retributive della contrattazione collettiva vigente oltre che in linea con i corrispettivi risultanti dalle buste paga in atti. Sul punto la società resistente, rimasta contumace, nulla ha eccepito in merito alla debenza e all'entità delle somme richieste.
La società convenuta deve essere conseguentemente condannata al pagamento nei confronti del ricorrente per le differenze retributive, per lavoro ordinario, malattia, ratei di istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, per l'ammontare complessivo lordo di Euro 7.624,63 lordi, di cui pagina 4 di 5 € 613,99 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in euro 2500,00 per compenso (applicati i minimi per la natura contumaciale della controversia), oltre spese generali e accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di Euro 7.624,63 lordi, di cui
€ 613,99 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
, C.F. , rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Lenzini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via
Privata Cesare Battisti, n. 2, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. - P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
In fatto
1. Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 22.05.2024, ha esposto di essere stato assunto in data 19.08.2022 dalla società – con sede CP_1
operativa presso il capannone sito in Fagnano Olona (VA), Frazione Fornaci, n. 12 - con contratto a tempo determinato, orario full time, mansioni di installatore di infissi e inquadramento nel 1° livello ccnl metalmeccanica industria pubblica (doc. 2 ricorrente) e che, dalle buste paga consegnate al ricorrente, lo stesso risultava inquadrato nel 6° livello ccnl metalmeccanica orefici odontoiatria aziende artigiane (doc. 3 ricorrente). Il termine del contratto veniva fissato al 18.02.2023.
pagina 1 di 5 Il ricorrente ha dedotto di aver percepito gli importi indicati in busta paga a mezzo bonifico bancario sino ad ottobre 2022, di essere stato in malattia dal 8.11.2022 al 13.11.2022 e dal
25.11.2022 al 11.12.2022 (certificata e comunicata all'Azienda, doc. 4 ricorrente) e che, a far data da novembre 2022, in concomitanza con l'assenza per malattia, l'odierna convenuta avrebbe omesso di consegnare al ricorrente i cedolini paga e di corrispondere il relativo trattamento economico e normativo. Il ricorrente ha dedotto altresì che al termine dell'ultimo periodo di malattia sarebbe stato invitato telefonicamente da colui che si è sempre presentato come il datore di lavoro a non recarsi al lavoro e attendere una sua chiamata per rientrare in servizio e di non essere stato più contattato dalla resistente per riprendere l'attività lavorativa.
Il ricorrente ha rilevato infine che, da un accesso al Centro per l'impiego, emergerebbe che il rapporto di lavoro sarebbe cessato alla naturale scadenza del contratto a termine non risultando alcuna comunicazione di cessazione precedente.
Il ricorrente ha dunque dedotto di vantare un credito complessivo pari alla somma complessiva lorda di Euro 7.624,63 lordi (di cui € 613,99 a titolo di TFR).
Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha chiesto quanto segue: “1) dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di Euro 7.624,63 lordi (di cui Euro 613,99 a titolo di TFR) o di quella diversa, anche maggiore che risulterà dovuta all'esito del procedimento, per i titoli in cui in ricorso maturati nel periodo 19.08.2022-18.02.2023; 2) per l'effetto condannare la resistente a pagare al ricorrente l'importo sub 1), ovvero quello diverso, anche maggiore, che risulterà dovuto all'esito del procedimento anche in ragione del diverso ccnl che dovesse risultare applicato;
3) dichiarare il diritto del ricorrente e il corrispettivo obbligo di al CP_1
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti per i lavoratori subordinati sulle somme oggetto del presente ricorso diverse dal TFR;
4) interessi e rivalutazione monetaria;
5) esborsi e competenze, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
6) sentenza esecutiva ex lege”.
2. Nessuno si costituiva per la resistente, ritualmente citata (con notifica a mezzo Ufficiali giudiziari anche ex art. 140 c.p.c. stante l'assenza di valido indirizzo pec nei debiti registri) ma non comparsa e dichiarata contumace.
3. Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza del 23.05.2025, esaurita la discussione, il Giudice ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
pagina 2 di 5 Deve preliminarmente mettersi in evidenza come parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né si è presentata a rendere l'interrogatorio formale disposto per l'udienza del
01.04.2025. Nello specifico, la IG.ra , legale rappresentante della Persona_1 società resistente, è risultata 'irreperibile' all'indirizzo di residenza ricercato dalla parte ricorrente in seguito alla notifica dell'ordinanza ammissiva dello stesso. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente in data 17.02.2025 a mezzo ufficiali giudiziari (con avviso ex art. 140 c.p.c.), può dunque intendersi come validamente esperito risultando la parte resistente formalmente residente nel luogo di notifica dell'ordinanza alla data della stessa.
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente) consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal giorno 19.08.2022 al giorno 18.02.2023, con conseguente diritto alle indennità economiche, differenze retributive e corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro con il livello e la qualifica emergente dal contratto (cfr. docc. 2 e 3 di parte ricorrente).
Sempre a livello documentale, va rilevato che in data 06.02.2023 (in pendenza di rapporto) il
Consulente del lavoro, dott. ha chiesto nell'interesse del lavoratore all'Azienda a mezzo Per_2
pec - non riscontrata - la consegna delle buste paga (doc. 5 ricorrente).
Dall'estratto conto previdenziale risultano altresì versati contributi sino al 31.12.2022 (doc. 6 ricorrente) e il ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro non risulta aver fruito di ferie e permessi. Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente ha dedotto di rimanere creditore delle retribuzioni da novembre 2022 a febbraio 2023 e delle competenze di fine rapporto e del
TFR. A tal riguardo, con lettera datata 24.04.2023 rimasta priva di riscontro - inviata prima alla pec risultante dal registro NI (non consegnata al destinatario) e poi all'indirizzo pec risultante dalla comunicazione di assunzione (consegnata al destinatario) - il legale del ricorrente ha chiesto il pagamento delle retribuzioni da novembre 2022 a febbraio 2023 oltre alle competenze di fine rapporto e al TFR (doc. 7 ricorrente).
Per quanto attiene alla cessazione del rapporto, da un accesso effettuato al Centro per l'impiego, è emerso che il rapporto di lavoro è cessato alla naturale scadenza del contratto a termine non risultando alcuna comunicazione di cessazione precedente.
In secondo luogo, sono emerse circostanze univoche all'esito dell'istruttoria svolta, che consentono di affermare che la resistente abbia rifiutato senza motivo di ricevere la prestazione pagina 3 di 5 lavorativa. Nello specifico, il Sig. connazionale del ricorrente ha dichiarato quanto Parte_2
segue. Sul cap. 9: "premetto che, dato che ricorrente non parla bene la lingua italiana, mi chiedeva la cortesia di assisterlo e di telefonare per lui quando aveva necessità di fare delle comunicazioni in lingua italiana. Quando il ricorrente riceveva qualche Telefonata che non comprendeva chiedeva aiuto a me o a qualcun altro della comunità pakistana. Ricordo che quel giorno ci trovavamo insieme e il ricorrente mise in vivavoce il telefono per permettermi di ascoltare e tradurre la telefonata. Era il mese di dicembre del 2022. Ricordo che sentii una voce italiana che diceva al ricorrente di rimanere a casa finché non fosse stato richiamato in caso di bisogno. So che questa persona si chiamava e che in altre occasioni aveva parlato Per_3
con il ricorrente per questioni di malattia e richieste di permessi. Ne sono a conoscenza perché ero presente a queste telefonate”. Sul cap. 11: “confermo la circostanza per quanto riferito dal ricorrente”.
Nulla è stato eccepito in merito all'esecuzione del rapporto da parte della resistente contumace.
Come risultante dalla documentazione in atti, il ricorrente non ha percepito alcun compenso né dal 1.11.2022 al 11.12.2022 – periodo in cui ha regolarmente reso la propria prestazione lavorativa – sia a far data dal 12.12.2022 (e sino al termine del contratto) quando non è più stato assegnato ad alcun incarico lavorativo.
In merito al corrispettivo dovuto, risulta documentale che nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 siano state erroneamente calcolate le somme dovute a titolo di retribuzione tabellare, E.A.R. per la mancata adesione San. per la mancata adesione al Fondo CP_2
Bilaterale. Come risulta dai conteggi prodotti dalla parte ricorrente (doc. 8) - non contestati dalla resistente contumace - a titolo di differenze retributive oltre che per lavoro ordinario, malattia, ratei di istituti legali e contrattuali, il ricorrente ha maturato un credito complessivo nei confronti della resistente di Euro 7.624,63 lordi, di cui € 613,99 a titolo di TFR. Il tutto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Tali conteggi appaiono corretti e conformi alle tabelle retributive della contrattazione collettiva vigente oltre che in linea con i corrispettivi risultanti dalle buste paga in atti. Sul punto la società resistente, rimasta contumace, nulla ha eccepito in merito alla debenza e all'entità delle somme richieste.
La società convenuta deve essere conseguentemente condannata al pagamento nei confronti del ricorrente per le differenze retributive, per lavoro ordinario, malattia, ratei di istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, per l'ammontare complessivo lordo di Euro 7.624,63 lordi, di cui pagina 4 di 5 € 613,99 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in euro 2500,00 per compenso (applicati i minimi per la natura contumaciale della controversia), oltre spese generali e accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di Euro 7.624,63 lordi, di cui
€ 613,99 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5