Sentenza 9 settembre 2003
Massime • 1
I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell'attività, l'associazione professionale non diventa titolare del rapporto di prestazione d'opera, che intercorre con il professionista il quale non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/09/2003, n. 13142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13142 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONI Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALBANESE, che lo difende unitamente all'avvocato TEOBALDO TASSOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI G OT & V. ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARZI, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 582/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/03/00;
udita la relazione della, causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato ANIELLO Costanza con delega dell'Avvocato ALBANESE Francesco depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MARZI Massimo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28/6/1994 IN LI proponeva opposizione avverso il decreto di ingiunzione del 9/6/1994 emesso a suo carico dal presidente del tribunale di Bassano del Grappa su ricorso degli architetti associati RG BR e EN ES, per la somma di L. 10.764.543 relativa a prestazioni professionali svolte da tali architetti. Egli quindi conveniva in giudizio dinanzi a quel giudice lo studio, di tali professionisti mediante la notifica di una sola copia dell'atto introduttivo del giudizio. Chiedeva quindi la revoca del provvedimento monitorio, il rigetto della domanda e la condanna di controparte alla rifusione delle spese. Tali professionisti si costituivano, eccependo l'irritualità del contraddittorio, in quanto essi avevano chiesto il decreto direttamente e non pel tramite dello studio, che, pur avendo una certa autonomia, tuttavia non era legittimato a stare in giudizio per loro conto. Inoltre il gravame andava notificato a ciascuno di loro e non invece impersonalmente allo studio, soggetto peraltro diverso. Chiedevano quindi declaratoria di inammissibilità del gravame, e in via subordinata il rigetto nel merito. Il Tribunale rilevava il difetto di legittimazione dello studio associato, e con sentenza del 2/2/1996 dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese e compensi. Avverso tale sentenza LI proponeva impugnazione, e la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13/3/2000, la rigettava con le conseguenti statuizioni di legge quanto alle spese, sul presupposto che il contraddittorio fosse stato instaurato nei riguardi di soggetto diverso da chi invece doveva essere parte, e cioè personalmente i due professionisti creditori.
Avverso tale sentenza LI ha proposto ricorso, col quale ne ha chiesto la cassazione con rinvio, oltre al rimborso delle spese. BR e ES si sono costituiti mediante controricorso, che hanno illustrato mediante una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento del ricorso il ricorrente deduce: a) violazione di norme di diritto, in quanto la Corte di appello non ha considerato che il ricorso per il decreto ingiuntivo era stato proposto non personalmente dagli architetti, bensì dallo studio associato di cui essi fanno parte, tanto che il loro nominativo non indicava per esteso il prenome, ma solo la lettera iniziale puntata, ed inoltre vi era riportato il numero di codice fiscale dello studio stesso che, ancorché non munito di personalità giuridica, tuttavia è pur sempre un soggetto dotato di autonomia patrimoniale, e quindi capace di stare in giudizio per la tutela degli interessi degli associati;
b) contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacché i due professionisti hanno agito per conto dello studio associato, tanto che hanno rilasciato una procura congiunta al difensore, e ciò per conto di tale unirà autonoma, titolare peraltro del codice fiscale n. 00530650248. Quindi la notifica di una sola copia sia dell'opposizione che dell'appello era sufficiente ai fini del regolare instaurarsi del contraddittorio;
c) ancora contraddittoria motivazione, poiché, mentre da un lato la Corte di merito nel dispositivo della sentenza ha indicato il rigetto dell'appello, dall'altro invece nella parte motiva ha enunciato l'inammissibilità del gravame sul presupposto della mancanza di legittimazione dello studiò associato.
I motivi non sono fondati.
1) ed invero per quanto attiene alla censura indicata con la lettera a) la giurisprudenza insegna che "I professionisti possono legittimamente associarsi, per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività ciò non vale a trasferire all'associazione professionale la titolarità del rapporto di prestazione d'opera e non produce, quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti del cliente" (V. SEZ. 2 SENT. 0 1405 DEL 21/03/1989; V. ANCHE SEZ. 2 SENT. 000 79 DEL 07/01/1993). Orbene la Corte di appello ha messo in evidenza quanto segue: 1) nel caso in esame ad agire sono stati personalmente i due professionisti, e non invece lo studio di cui essi fanno parte, posto che essi personalmente, anche se congiuntamente, avevano chiesto il decreto d'ingiunzione; 2)dunque il giudizio non poteva che essere instaurato solo nei confronti dei medesimi, e non invece dello studio, che è soggetto terzo, anche se in virtù della legge n. 1815/39 i prestatori di lavoro intellettuale possono associarsi liberamente, che tuttavia ciò comporti la facoltà per l'associazione di agire per il recupero degli onorari;
3) i due architetti avevano prospettato il credito come a loro spettante e non invece alla società. Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
2) In ordine al secondo motivo esso rimane assorbito dal precedente. 3) Infine relativamente alla censura di cui alla lettera c) si tratta solo di improprietà di linguaggio, che non determina vizio di motivazione.
Ne deriva che il ricorso va rigettato, e il ricorrente va condannato al rimborso delle spese e compensi di questo grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna LI al rimborso delle spese di questo grado a favore di BR e ES, e che liquida in E. 91,00 per esborsi, ed E. 1.000,00 per onorari, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2003