Articolo 52 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 51Articolo 53
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 52.
(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio
e nelle aree di parcheggio)
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli ((, insegne di esercizio e altri)) mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera ((l'8%)) delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e ((il 3%)) delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. ((In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.))
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ((, entro i centri abitati,)) si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
((3. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.)) ((4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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