Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28/03/2025 , RGC n. 1118 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. STASI LEONARDO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. Rosa (per delega dell'avv. BELLONI CLAUDIA ) per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1118 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto mutuo e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_1 C.F._1
Stasi
Attrice
E
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Claudia Belloni
Convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha riassunto il giudizio instaurato presso il Giudice di Pace di Castrovillari, Parte_1 dichiaratosi incompetente per valore con sentenza n. 287/24.
Ha chiesto la restituzione pro-rata temporis dei costi del credito relativi al contratto di finanziamento n. 29747, stipulato in data 25 settembre 2015, a seguito della sua estinzione anticipata, con riferimento sia ai costi recurring che ai costi up front.
1
1.2. Si è costituita parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. La domanda proposta trae fondamento dalla nota sentenza OR della Cgue, la quale, interpretando la direttiva n. 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento, per quel che qui interessa, nell'art. 125 sexies Tub, ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza alcuna distinzione tra costi recurring, vale a dire quelli soggetti a maturazione nel tempo, e up front, vale a dire quelli relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.
V'è da aggiungere che, a seguito di detta sentenza, il legislatore nazionale è intervenuto con il d.l.
73/2021, modificando l'art. 125 sexies Tub per adeguarlo alle statuizioni della sentenza Lextor, ma stabilendo, con l'art. 11 octies, comma 2, del medesimo decreto che la nuova versione di detta disposizione si applica ai contratti stipulati in epoca successiva alla sua entrata in vigore, mentre per quelli precedenti trova applicazione la precedente versione e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.
Il riferimento a tali norme secondarie è stato, però, oggetto di rimessione alla Corte
Costituzionale, la quale con la sentenza n. 263/22, ha affermato che “in ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza OR.
Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era
(e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza.
Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere , in altri indici testuali.
Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto».
In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, pos sibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza OR.
2 12.4.– Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione Cont conforme alla sentenza OR, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto de ciso dalla Corte di giustizia.
…
Ma allora, posto che la precedente formulazione dell'art. 125 -sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza OR, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (pu nto
12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazion e del giudice rimettente.
14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.
L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.
Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 1 1- octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125 -sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza OR.
Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale.
Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del me desimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11 -octies, comma
2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125 -sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato.
Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125 -sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati.
3 Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamat e dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 -sexies, comma 1”.
In buona sostanza, il testo dell'art. 125 sexies Tub, previgente rispetto alle modifiche intro dotte con il d.l. 73/21, non diverge dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, ragion per cui non vi sono ostacoli al recepimento della sentenza “OR” della Corte di Giustizia e all'interpretazione di detta disposizione in modo conforme ai principi affermati da tale sentenza.
Inoltre, per effetto della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, è venuto meno il riferimento contenuto nell'art. 11 octies, comma 2, d.l. 73/21 alle norme regolamentari secondarie della Banca D'Italia, con la conseguenza che l'interpretazione del previgente art. 125 sexies Tub in maniera conforme ai principi della sentenza OR non risulta affatto contra legem.
Per tali ragioni, anche se il contratto per cui è causa è stato stipulato nella vigenza dell'art. 125 sexies Tub antecedente alle modifiche introdotte dal d.l 73/21, allo stesso è applicabile la disciplina desumibile dalla citata sentenza della Corte di Giustizia.
2.2. Ciò premesso, con riferimento all'applicabilità al credito al consumo dei principi stabiliti dalla Cgue nella sentenza , questo Giudice è pienamente consapevole del proprio Controparte_3 precedente orientamento tendente ad estendere l'applicazione dei principi dett ati in materia di credito immobiliare residenziale anche ai casi come quello in esame.
Ad ogni modo, è necessario prendere atto del fatto che, a seguito dell'emissione di dette sentenze nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione della sentenza , la Controparte_3 prevalente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha seguito il diverso orientamento, secondo cui i principi dettati dalla Cgue in materia di credito per l'acquisto di immobili residenziali, regolato dalla direttiva 2014/17, non so no applicabili al credito al consumo, disciplinato dalla direttiva 2008/48, in ragione della specificità che caratterizza il credito immobiliare (cfr. ex multis Tribunale Lecco sez. I, 23 settembre 2024, n. 619; Tribunale Ferrara sez. I, 19 luglio 2024,
n. 771; Tribunale Castrovillari, 10 gennaio 2025, n. 39, rel. dott. Zibellini).
Anche la giurisprudenza di legittimità, pur non avendo ancora avuto modo di esprimersi specificamente sul raffronto tra le due sentenze europee in esame, ha mostrato adesione all'orientamento incline all'applicazione dei principi espressi nella sentenza OR (cfr. Cass. civile , sez. I , 16 ottobre 2024 , n. 26917, Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2024, n. 16550 e Cass. civ. sez. I, 7 febbraio 2024, n. 3460).
Tale differenziazione di disciplina, infine, è stata confermata anche dalla stessa Cgue, la quale nella sentenza n. 76 del 17 ottobre 2024, Santander NK Polska S.A., ha affermato che “per quanto riguarda l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, la Corte ha dichi arato che tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di un credito al consumo rientrante in tale direttiva include tutti i costi posti a cari co del consumatore (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, OR, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 36).
4 24 Per contro, nella sentenza del 9 febbraio 2023, UniCredit NK RI (C -555/21,
EU:C:2023:78, punti 27, 28 e 31), la Corte ha constatat o che, tenuto conto in particolare delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e nonostante la formulazione quasi identica dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e dell'articolo
25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, il diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto da quest'ultima disposizione non include i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terz i per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
Pertanto, alla luce di tale quadro giurisprudenziale, ritiene questo Giudice opportuno uniformarsi a tale orientamento e, quindi, affermare il diritto del con sumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento non destinato all'acquisto di immobili residenziali, alla restituzione proporzionale sia dei costi recurring che dei costi up front.
2.3. Quanto al criterio di calcolo, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, al quale questo giudice intende uniformarsi, “la sentenza impugnata ha statuito che “il rimborso è stato quantificato pro-rata temporis, ossia detto criterio consiste nel suddividere ognuna delle voci di costo connessa ai contratti per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, cioè con scadenza successiva alla estinzione. L'applicazione di tale criterio anche per i costi up -front consegue al superamento disposto dalla OR di ogni distinzione ai fini del rimborso in ragione della natura del singolo costo, come conferma la giurisprudenza di merito intervenuta sul punto” (p. 16 della sentenza impugnata).
Il giudice di prime cure ha correttamente ri tenuto che sia necessario cercare “un criterio semplice per il rimborso, facilmente comprensibile dal consumatore e facilmente applicabile del giudice» e che quello
«che meglio garantisce il rispetto della predetta proporzionalità sia da individuarsi nel c riterio pro rata temporis, poiché divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste” e “risponde al dato letterale della norma (art. 125 -sexies TUB) laddove impone che il rimborso avvenga per la vita re sidua del contratto ovvero in proporzione al residuo tempo di durata”.
Non si ritiene condivisibile la prospettazione di parte appellante di applicazione di de default del criterio pro-rata temporis in assenza di indicazione del criterio di rimborso nel contratto, in quanto il novellato art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. dispone che, in caso di mancata previsione contrattuale, “si applica il criterio del costo ammortizzato” che è aritmeticamente molto simile alla “curva degli interessi” (Tribunale Ferrara sez. I, 19 luglio 2024, n. 771;cfr. anche Tribunale
Lecco sez. I, 23 settembre 2024, n. 619 e Tribunale Castrovillari, 10 gennaio 2025, n. 39, rel. dott. Zibellini).
Pertanto, il rimborso deve avvenire secondo il criterio pro-rata temporis.
5 Di conseguenza, ritenendo corretto il calcolo indicato nell'atto introduttivo, che tiene conto anche degli importi già rimborsati, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione di euro
3.735,38.
Su tale importo non è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Sono, invece, dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda, dovendosi escludere, anche in ragione dei mutamenti normativi e giurisprudenziali susseguitisi in maniera vorticosa sull a questione esaminata, la mala fede dell'accipiens.
A tal riguardo, va, poi, evidenziato che “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2024, n. 9757).
Pertanto, considerato che in data 1 aprile 2020 parte attrice ha inoltrato via pec a parte convenuta un reclamo avente ad oggetto la richiesta degli importi poi pretesi in sede giudiziale, che certamente può essere considerato un atto di messa in mora, s ono dovuti gli interessi al tasso legale dall'1 aprile 2020 al saldo.
3. Le sopravvenienze giurisprudenziali intervenute in corso di causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna parte convenuta alla restituzione di euro 3.735,38 in favore di parte attrice, oltre interessi al tasso legale dall'1 aprile 2020 al saldo;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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