Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. Marco Bottino, ha emesso, a seguito di deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art 127ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13.3.25, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R. G. 8230/2023 tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.7.23 il ricorrente in epigrafe, ha evidenziato di essere un docente idoneo all'insegnamento, con riferimento alle classi di concorso AO55, A030 e A029, in ragione della sentenza n. 5040/2019, pubblicata il 08/07/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che ha accertato la valenza abilitante del diploma di conservatorio in suo possesso.
Ha dedotto che, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, normato dall'O.M.
112/2022 e relativo al biennio 2022/24, aveva richiesto l'inserimento nella I fascia G.P.S., indicando quale titolo di accesso la sentenza “passato in giudicato”. Tuttavia, veniva inserito nella prima fascia delle G.P.S., biennio 2022/2024, per l'insegnamento delle classi di concorso AO55, A029 e A030, con la lettera “R” di riserva.
7.4 lett. e) dell'O.M. 112/2022, essendo stato ammesso “con riserva”, non aveva ottenuto il titolo per la stipula di contratti di supplenze, precluse dall'apposizione della riserva. Per tali ragioni, l'istante adiva nuovamente le vie giudiziarie, chiedendo, in via cautelare, l'inserimento “a pieno titolo” nella prima fascia delle G.P.S. della provincia di Napoli, biennio 2022/2024, per le classi di concorso AO55, A029
e A030, stante l'impossibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione delle supplenze con la dizione “ammesso con riserva”. il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza n. 7531/23 del 09.02.2023 ha accolto la domanda dichiarando il diritto del ricorrente all'inserimento a pieno titolo in I fascia delle GPS della provincia di Napoli, biennio 2022/2024, per le classi di concorso per le quali è stata presentata domanda.
Ha dedotto il ricorrente che la succitata sentenza passata in giudicato aveva riconosciuto la natura abilitante del titolo posseduto dal ricorrente, mentre l'inserimento della riserva aveva cagionato al ricorrente un pregiudizio imminente ed irreparabile, atteso che l'inserimento “con riserva” in I fascia delle G.P.S. aveva, di fatto, precluso al ricorrente di essere individuato per l'assegnazione di supplenze, mentre il suo collocamento in graduatoria gli avrebbe sicuramente consentito di risultare destinatario di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, in assenza dell'illegittima “Riserva” all'inserimento in I fascia, arbitrariamente apposta dalla controparte ministeriale.
Ha dedotto il ricorrente di essere posizionato per la classe di concorso A030, alla posizione 131 ed ha evidenziato che con l'ultimo bollettino nomine pubblicato dall' , Controparte_2
risultano conferiti incarichi di supplenza a docenti posti in posizioni inferiori al ricorrente, in particolare alla docente collocata nella I fascia G.P.S. della provincia di Napoli, per Persona_1
la classe di concorso A030, alla posizione 133, è stato conferito un incarico annuale di supplenza.
Dunque secondo la prospettazione del ricorrente, l'illegittima apposizione della riserva ha impedito al ricorrente, a pieno titolo “abilitato", in virtù di sentenza passata in giudicato, che ha domandato l'inserimento in I Fascia G.P.S., la stipula del contratto a tempo determinato, in ragione dell'utile collocazione nelle superiori graduatorie riservate agli abilitati.
Tanto a causa dell'erronea applicazione di una normativa - O.M. 112/2022 art. 7 comma 4 lett. E) - rivolta esclusivamente a quanti abbiano conseguito l'abilitazione entro il 20 luglio, ovvero ai docenti in possesso di titolo specializzante/abilitante estero in attesa di omologa. Ebbene, ha evidenziato l'istante, esso non rientri in nessuna delle due situazioni soggettive suindicate, trattandosi di docente abilitato a far data del 08.07.2019, ossia dal giorno di pubblicazione della sentenza n. 5040/2019, divenuta “cosa giudicata” a seguito della dichiarazione di improcedibilità resa dalla Corte d'Appello partenopea.
Adiva, pertanto, Codesto Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al recupero delle spettanze economiche, pari alle mensilità riferite ad un'annualità di servizio scolastico ovvero ad altra cifra che l'adito Giudicante dovesse ritenere congrua, nonché del punteggio, quantificato in punti
12, per il servizio che il ricorrente avrebbe certamente svolto nell'anno scolastico 2022/23, in assenza dell'illegittima riserva;
con conseguente condanna dell'Amministrazione a porre materialmente in essere gli atti finalizzati al recupero delle citate spettanze economiche e del punteggio pari a punti 12.
Costituitasi parte resistente ha dedotto la carenza di giurisdizione del giudice adito ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
In via preliminare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
È vero che con riguardo alle graduatorie provinciali e d'istituto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016).
Pur tuttavia, come autorevolmente evidenziato dalla Suprema Corte nella ordinanza del 13/9/2017
n.21198, in caso di controversia riguardante l'ipotesi delle graduatorie d'istituto, cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee e per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella specifica ipotesi in cui il ricorrente abbia chiesto l'annullamento del decreto di pubblicazione delle graduatorie medesime in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione soggettiva di interessa legittimo.
Nel caso in esame, in base al petitum sostanziale dedotto in giudizio, l'oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo bensì l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance.
Parte ricorrente ha allegato il possesso di sentenza passata in giudicato che ha accertato l'idoneità del titolo posseduto dal ricorrente.
Il citato art.
7.4 let. e) dell'O.M. n. 112/2022 statuisce specificamente che “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.” Orbene, osserva il giudicante che in ordine all'accertamento del diritto all'inserimento senza riserva in
I fascia delle GPS (e dunque nella II delle graduatorie di Istituto) che, a sua volta, presuppone il riconoscimento della natura di titolo abilitante al diploma di conservatorio cd. vecchio ordinamento, sia preclusa una nuova valutazione da parte dell'odierno giudicante posto che sulla questione si è già pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato e, pertanto, tale statuizione non può essere oggetto di rivalutazione né da parte dell' né tantomeno da parte Controparte_2
dell'odierno scrivente in virtù del principio dell'intangibilità del giudicato e del “ne bis in idem”.
Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale di Napoli già citato ha statuito che “In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio.
E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ( comparto AFAM). (…)In definitiva a parità di valore abilitante al fine dell'insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.”.
La succitata sentenza, dunque, riconosce la natura abilitante del titolo posseduto dal ricorrente.
Ebbene, tale statuizione giudiziale, passata in giudicato, costituisce elemento rilevante comune alla fattispecie oggetto del presente giudizio (inserimento in I fascia delle GPS “pleno iure”, riservata ai soli docenti in possesso del titolo di abilitazione) ed al fine di evitare contrasti cd. teorici, gli effetti positivi del giudicato della sentenza impongono al giudice di questo secondo giudizio di decidere sulla diversa domanda tenendo conto di quanto già stabilito in ordine all'elemento comune, riconoscendo come equipollente al titolo di abilitazione il diploma di conservatorio cd vecchio ordinamento posto che su tale specifico capo di domanda si è già formato il giudicato e ne è dunque precluso il riesame all'odierno giudicante.
Parte ricorrente esperisce un'azione attinente alla pretesa risarcitoria connessa al recupero delle spettanze economiche e del punteggio che il ricorrente avrebbe maturato senza l'apposizione dell'illegittima riserva che di fatto gli ha impedito di ricevere incarichi annuali di supplenza, viceversa ricevuti da candidati situati in graduatoria in posizione inferiore al ricorrente.
Per quanto riguarda il primo piano di indagine, occorre procedere alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente in termini di aspettativa qualificata.
Ai fini della risarcibilità di una perdita di chance la giurisprudenza insegna che la relativa tecnica risarcitoria garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato;
e che in caso di mera "possibilità" vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845; IV, 23 settembre 2019, n. 6319; III, 27 novembre 2017, n. 5559).
Ne consegue, altresì, che "alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. diretta a fronteggiare l'impossibilità di provare non l'esistenza del danno risarcibile, bensì del suo esatto ammontare. In altri termini, la perdita di chance di rilievo risarcitorio, in quanto entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e non mera aspettativa di fatto o generiche ed astratte aspirazioni di lucro, deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile il calcolo percentuale di possibilità delle concrete occasioni di conseguire un determinato bene”.
In definitiva, il risarcimento può essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avverarsi, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr.: Cass. Civ.,
Sez. I, 13/04/2017, n. 9571).
Sulla base delle risultanze del presente giudizio può ragionevolmente presumersi elevata la probabilità per il ricorrente di ottenere un incarico di supplenza annuale per l'anno scolastico 2022/2023, essendo stata destinataria di proposta una candidata (la dott.ssa già citata situata in Persona_1
graduatoria in posizione (n.133) inferiore al ricorrente (n.131).
Per tale ragione, dovendo far ricorso, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ad una valutazione equitativa del risarcimento del danno da perdita di chance, lo stesso può essere individuato assumendo come parametro il reddito percepito nell'anno 2022/2023 da un docente con supplenza annuale.
Per le ragioni sopraindicate va disposto in via risarcitoria il recupero e l'attribuzione di 12 punti di punteggio per l'annualità 2022/2023 al fine dell'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. Ne deriva che al ricorrente va riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance la somma complessiva pari alle mensilità riguardanti una annualità di servizio prestato quale supplente annuo nonché l'attribuzione del punteggio di 12 punti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente al recupero delle spettanze economiche pari alle mensilità relative a supplenza annuale per l'anno scolastico 2022/2023 ed al recupero del punteggio pari a 12 punti che avrebbe maturato per il servizio che avrebbe svolto in assenza dell'illegittima riserva apposta dall'amministrazione scolastica alla sua ammissione in prima fascia delle G.P.S. 2022/2024 per la classe di concorso A030;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze economiche CP_1
che avrebbe maturato in caso di servizio di supplenza annuale per l'a.s. 2022/2023 e del punteggio di punti 12.
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino