Articolo 1 della Legge 28 novembre 1990, n. 349
Articolo 2
Versione
28 novembre 1990
Art. 1. 1. Il termine previsto dall' articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246 , e' prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione.
2. L'attivita' istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti gia' richiesti nell'ambito delle indagini pregresse.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 6 della legge n. 128/1989 (Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981), come sostituito dall' art. 1 della legge n. 246/1990 , e' cosi' formulato:
"Art. 6. - 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente".
Entrata in vigore il 28 novembre 1990
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