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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2847/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI MARCO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GALEOTA GIOVANNI per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza di discussione orale del 12.5.2025
PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 11 precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, in via subordinata si opus rinnova la richiesta di assunzione delle prove richieste e non ammesse, in ogni caso con pronuncia immediata sullo status;
specifica che il proprio assistito ha aderito alla proposta conciliativa ai tempi formulata dall'allora G.R.
“CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito di Macerata Voglia, tutto quanto sopra premesso, sussistendo le condizioni per pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
a) pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili – anche con sentenza parziale sullo status- del matrimonio concordatario celebrato in Montelupone (MC) il 28.06.1981 tra i signori Pt_1
e ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza dei
[...] Controparte_1
ricorrenti di procedere alla trascrizione/annotazione della sentenza;
b) stabilire che nulla sia dovuto a carico del a titolo di assegno di divorzio nel caso in cui la Pt_1
resistente ne faccia richiesta;
c) con vittoria di spese e competenze del procedimento in ipotesi di ingiusta opposizione
IN VIA ISTRUTTORIA, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, si chiede
l'ammissione di interrogatorio formale della sui seguenti capitoli: Controparte_1
1. Vero che lei percepisce una pensione di invalidità ed una di vecchiaia?
2. Vero che lei esercita attività imprenditoriali unitamente ai suoi figli?
3. Vero che a partire dall'anno 2001 si è trasferito a vivere nell'immobile sito in Parte_1
Civitanova Marche C.da Cavallino, mentre invece lei è rimasta a vivere fino all'anno 2018 nella casa coniugale di Via Fratelli Bandiera Civitanova Marche?
4. Vero che la casa coniugale sita in Civitanova Marche, Via F.lli Bandiera n. 128, è stata conferita in una società, Diluma srl, di cui lei è socia?
5. Vero che tale immobile è stato ed è tuttora concesso in locazione?
6. Vero che in data 29.04.2005 il signor ha donato i suoi diritti immobiliari Parte_1 dell'unità sita in C.da Cavallino riservandosi il diritto di abitazione e di uso di una piccola porzione sita al piano terra di tale immobile?
7. Vero che tale immobile è stato acquistato e ristrutturato con apporto economico anche del
Pt_1
pagina 2 di 11
8. Vero che lei ed i suoi figli, pur continuando ad abitare nella casa coniugale di Via F.lli Bandiera, usufruivate anche della mansarda dell'immobile sito in C.da Cavallino?
9. Vero che nell'anno 2014 è stata dichiarata fallita l'attività di ristorazione denominata CA NA, di cui lei era titolare e che esercitava al piano primo dell'immobile sito in C.da Cavallino?
10. Vero che lei ha sempre vissuto e vive tuttora con la madre, sig.ra ? Parte_2
11. Vero che ha prestato garanzie e contratto prestiti per conto dei figli, ai quali venivano Pt_1
negati a causa della loro situazione personale?”
PARTE RESISTENTE:
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2024, insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui fatti per cui è causa come è già richiesto;
chiede che la propria assistita sia sentita in quanto è malata oncologica ma potrebbe venire
CONCLUSIONI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con addebito in capo al marito, per le ragioni spiegate in premessa e che saranno provate nel corso del giudizio;
2. Rigettare le richieste di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;
3. Assegnare la casa coniugale alla moglie;
4. Obbligare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento, Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 600,00, soggetta a rivalutazione ISTAT;
5. In via riconvenzionale spiegata, si chiede sin d'ora che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio per fatto addebitabile al Sig. con ogni provvedimento Parte_1
consequenziale;
6. Sempre in via riconvenzionale spiegata, a seguito della pronuncia di divorzio con addebito al marito, condannare il ricorrente per illecito matrimoniale in danno del coniuge e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno morale e biologico alla moglie, da liquidarsi nella somma complessiva di € 200.000,00, ovvero nella misura minore o maggiore somma che riterrà di giustizia.
7. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
In Via istruttoria: questa difesa contesta la ricostruzione dei fatti come dedotta da pars ricorrente, in quanto priva di ogni fondamento storico e comunque di una qualsiasi valenza probatoria, in assenza di riscontri oggettivi, unilateralmente formati. Si rileva ed eccepisce quindi la assoluta inammissibilità
pagina 3 di 11 dell'interrogatorio formale e prova testimoniale per genericità ed indeterminatezza delle circostanze di fatto sulle quali le medesime dovrebbero vertere, su circostanza che sostanzialmente impedisce anche la eventuale articolazione di mezzi istruttori a controprova.
1. Inammissibilità dell'interrrogatorio ex art.lo 230 c.p.c.. L'interrogatorio formale è sempre ammissibile salvo che non si debba provare un atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam. Nel caso che ci vede occupati, si vorrebbe, con il mezzo istruttorio dedotto, far provocare la confessione giudiziale, da parte della resistente in riconvenzionale, su fatti che non sono inerenti al giudizio e che devono essere provati in forma scritta. Si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità dell'interrogatorio formale per estraneità e genericità delle prove per non attengono alla causa petendi e ai fatti del presente giudizio. Pertanto palesemente inammissibili.
2. La presente difesa, chiede che venga ammessa prova testimoniale, sui fatti per cui vi è causa, con i sig. ri:- , , , , CP_2 Testimone_1 Testimone_2 Parte_3 Tes_3
, e su quelli che meglio verranno capitolati nei termini di rito. Testimone_4 Testimone_5
3. Si chiede, inoltre, che vengano eseguite le indagini sulla situazione patrimoniale del sig. Parte_1
tramite l'accertamento della polizia tributaria ed anche sui conti correnti accesi presso le
[...]
banche e le poste.
Con riserva dedure, produrre, nonché articolare ogni ulteriore mezzo istruttorio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1981 con Controparte_1
Ha in particolare dedotto che, a decorrere dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Macerata nell'ambito del procedimento di separazione avente R.G. 2272/2019 (definito con sentenza n. 638/2022 pubbl. il 28/06/2022, impugnata in appello quanto a capi diversi da quello sullo status, come da doc. 2 parte ricorrente), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Fissata l'udienza al 13.5.2024 si è costituita in giudizio la parte convenuta, la quale costituitasi tempestivamente in giudizio il 12.4.2024, non si è opposta al divorzio.
Alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel giudizio, deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Le allegazioni delle parti sul punto appaiono infatti suffragate dalla documentazione anagrafica, avendo il ricorrente dichiarato di risiedere in Tunisia ad Hamamet e la resistente, invece, avendo indicato negli atti di vivere a Civitanova Marche.
pagina 4 di 11 Sussistono quindi ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero, la resistente, a fronte della domanda di divorzio della controparte, ha chiesto anche pronunciarsi l'addebito dello stesso al marito.
Orbene, val la pena precisare che è stata evocato un istituto non esistente nel nostro ordinamento, in quanto l'addebito è valutabile nell'ambito della separazione (art. 151 comma 2 c.c.) ma non quando, appunto, i coniugi chiedano che il vincolo matrimoniale venga meno.
La domanda va dunque, certamente disattesa.
Parte ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nati i figli nato in [...] il CP_2
20.07.1985 e nato ad [...] il [...], entrambi maggiorenni (uno prossimo ai 40 Testimone_1 anni e l'altro di oltre 38 anni), in condizione di autosufficienza economica.
Pur non contestando quanto sopra, la resistente ha chiesto assegnarsi la casa coniugale, domanda che deve essere certamente rigettata (come già spiegato nella sentenza di separazione di primo grado), mancando l'esigenza di tutelare l'habitat domestico dei figli, ormai adulti e autosufficienti dal punto di vista economico.
Difatti, come ben specificato già da Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 6979 del 22/03/2007 (Rv. 595757 -
01) “Il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione e l'art.
6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.”
La resistente, con la sua comparsa di costituzione, ha inoltre chiesto il riconoscimento a proprio favore di un assegno di 600,00 euro al mese, che -pur indicato come di mantenimento- va inteso quale assegno divorzile.
Sul punto va osservato che in sede di separazione alla moglie era stato negato qualsivoglia assegno di mantenimento avendo il Giudice di prime cure valorizzato la presenza di redditi della in CP_1 base a “documenti di dettaglio dell'Inps da cui risulta un rateo mensile di pensione pari ad euro
807,10 (286,81 quale pensione lorda e 520,29 quale indennità di accompagnamento); non nega il reddito da locazione” e avendo giustamente osservato la Corte d'Appello che “meritano di essere condivise le conclusioni del primo giudice in ordine alla insussistenza di un divario economico patrimoniale e di redditi inadeguati in capo a , la quale pur se invalida al lavoro , risulta CP_1
pagina 5 di 11 complessivamente poter contare sulla disponibilità di somme mensili equivalenti a quelle del marito, per quanto documentato in atti è titolare di quote della società proprietaria sia dell'immobile di c. da
Cavallino 89 ove abita, che dell'immobile originariamente destinato ad abitazione familiare di
Macerata via Cavalieri 128, e percepisce di redditi integrativi non contestati di circa euro 600 mensili.”
Orbene, è certamente vero che i presupposti dell'assegno di mantenimento e quelli dell'assegno divorzile sono diversi ma, effettivamente, non paiono emergere nel caso di specie, anche partendo dalle allegazioni della elementi che possano suffragare il riconoscimento dell'emolumento. CP_1
Infatti, come giustamente osservato dalla parte ricorrente, era già malata ai tempi Controparte_1
della separazione e anche allora godeva di rilevanti redditi di pensione, il che impone di valutare se effettivamente l'assegno richiesto debba svolgere -all'attualità- una funzione assistenziale.
Come noto, del resto, “in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione.” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023 (Rv. 670632 - 01)
Ebbene, è comprovato in atti che la abbia goduto di redditi esenti (come da Certificazione CP_1
Unica dell'anno 2023) per la somma di euro
E nella certificazione Unica dell'anno 2024 rilasciata dall'INPS emergono redditi di pensione per
5.800,00 euro pagina 6 di 11 Nonché redditi esenti per oltre 18.400,00 euro risultando così evidente che la donna gode di un reddito -derivante da prestazioni previdenziali/assistenziali- che le consente un'esistenza libera e dignitosa, situandosi ben al di sopra del limite annuo per essere ammessi al patrocinio a Spese dello Stato (soglia che viene considerata normalmente quale parametro legislativo per valutare la sussistenza di una situazione di indigenza).
Tanto meno è stato smentito (con ogni valore ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che la sia socia di CP_1 una società in cui è confluito anche l'immobile sito in Via Fratelli Bandiera (locato all'epoca della separazione), come peraltro comprovato dai doc. 10 e 11 prodotti da parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
Del resto, il per l'anno d'imposta 2022 (come da dichiarazione persone fisiche 2023 prodotta Pt_1
col ricorso) ha dichiarato un reddito di circa 24.000,00 euro, il che conferma la sovrapponibilità delle situazioni reddituali.
Tanto meno, indicazioni diverse si traggono sotto il profilo perequativo-compensativo, visto che:
- la convenuta è proprietaria per la metà dell'immobile di C.da Cavallino, in comunione indivisa coi due figli (cui il ricorrente ha donato la sua quota in costanza di matrimonio) ed il bene è oggetto di un fondo patrimoniale
- il ricorrente è titolare solo del diritto di abitazione su tale bene ma tale diritto non pare essere più stato esercitato dopo che l'uomo si è allontanato dai luoghi a fronte della separazione (doc.
6 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c., circostanza non smentita dalla ricorrente)
- è, comunque, pressoché mancante e assolutamente generica l'allegazione sulle aspettative sacrificate nel matrimonio dalla donna, anche considerando che non viene smentito il fatto, pacifico, che la sia stata in costanza di matrimonio un'imprenditrice nel settore CP_1
ristorazione (tanto che la sua impresa individuale CA NA è fallita nel 2014) e che anche oggi partecipi (seppur con una piccola quota) alla Diluma s.r.l. (inattiva)
Da ultimo, va esaminata la domanda di condanna al risarcimento da illecito endofamiliare, così formulata da parte convenuta “a seguito della pronuncia di divorzio con addebito al marito, condannare il ricorrente per illecito matrimoniale in danno del coniuge e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno morale e biologico alla moglie, da liquidarsi nella somma complessiva di € 200.000,00, ovvero nella misura minore o maggiore somma che riterrà di giustizia.”.
pagina 7 di 11 Val la pena rilevare, anzitutto, che il Giudice relatore alla prima udienza del 13.5.2024 aveva tempestivamente rilevato il difetto di connessione della domanda e, tuttavia, non è possibile dare seguito a tale rilievo atteso che per effetto del c.d. “correttivo Cartabia” cioè del d.lgs. 31/10/2024
n.164 l'art. 473 bis. c.p.c. è stato modificato nel senso di estendere il rito anche “alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari”, con norma che è applicabile retroattivamente (ai sensi dell'art. 7 comma 1 del medesimo decreto tale norma si applica ai giudizi introdotti dopo il 28.2.2023, come il presente).
Tanto meno è possibile ritenere che, trattandosi di una riproposizione della domanda già avanzata nel giudizio di separazione, essa non sia più formulabile in questa sede, visto che dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado si comprende che la domanda è stata di fatto dichiarata inammissibile con pronuncia di rito (proprio per difetto di connessione e comunque perché nuova, così
a pagina 3-4 della sentenza del Tribunale di Macerata del 2022), senza che vi sia stato appello sul punto
(la ha impugnato sul mancato riconoscimento dell'assegno e il ha spiegato appello CP_1 Pt_1 incidentale sull'addebito), di tal che -come noto- non è possibile parlare di giudicato sulla pretesa sostanziale avanzata (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024 per cui “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art.
2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.”).
Ciò posto, la domanda proposta, ad attento esame, non è fondata e va rigettata, per un insieme di ragioni che si andranno di qui a breve ad esplicare.
Anzitutto, pur non potendosi negare che nella presente sede sia sceso il giudicato quanto ai fatti che hanno giustificato l'addebito della separazione al (nella sostanza il non aver assistito la moglie Pt_1 da un certo momento in poi della malattia, l'aver negato alla stessa il reingresso in una porzione dell'abitazione in cui in precedenza aveva vissuto col marito, l'aver l'uomo di lì a poco instaurato una convivenza con un'altra donna cioè la , è altrettanto indubbio che le circostanze di cui sopra Per_1
non possano per ciò solo giustificare il risarcimento richiesto.
Difatti, sotto un primo profilo, va rilevato che la domanda da illecito endofamiliare è stata correlata dal difensore della convenuta ai seguenti aspetti:
- il fatto che il abbia inteso “rifarsi una vita con una nuova compagna con la quale Pt_1 coabita nello stesso appartamento coniugale dal quale solo da poco tempo si è allontanato”
- l'affermazione per cui “la coniuge tradita ha dimostrato di aver subito un grave danno, in genere psico-fisico”
pagina 8 di 11 - la specificazione che l'uomo “ha volontariamente violato i dettami del codice civile in materia, segnando profondamente l'animo della resistente”
Orbene, tutte le circostanze dedotte e allegate sopra, pur se astrattamente idonee a giustificare l'addebito della separazione (come già accaduto in sede di separazione), sono assolutamente insufficienti a suffragare la pretesa risarcitoria avanzata.
Infatti, come ben spiegato dalla Suprema Corte “L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata.” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16740 del
06/08/2020 (Rv. 658804 - 01) e, di conseguenza, la violazione dell'obbligo di fedeltà può “dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
6598 del 2019)
Nella motivazione della sentenza da ultimo menzionata si legge “Isolando, tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltà, del quale si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile” atteso che “l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.
Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.
pagina 9 di 11 Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.
Nel caso di specie, la corte d'appello, attenendosi a questi principi, […] ha escluso anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona”
Ebbene, la pur insistendo sulla violazione dell'obbligo di fedeltà, non ha apportato CP_1
elementi utili né tanto meno provato (visto che in questa sede neanche ha formulato specifiche istanze istruttorie e/o capitolato una prova testi specifica) di aver subito, per i caratteri concreti dell'infedeltà, un effettivo pregiudizio fisico/psichico e/o alla sua dignità personale.
In particolare, nulla è stato documentato quanto all'esplicarsi di questa relazione extraconiugale né sul tradimento consumato dal marito, tanto meno è stato indicato se tutto ciò sia stato ostentato e reso noto al di fuori della famiglia e nell'ambiente circostante e di lavoro della donna e quindi con modalità in concreto lesive della dignità della persona.
Tanto meno paiono sussistere i presupposti del fatto di reato, per cui appunto il danno morale sarebbe risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (peraltro, il ha dimostrato di essere stato assolto per i fatti Pt_1
di abbandono della coniuge).
Infine, la convenuta non può pretendere di correlare il risarcimento -come pare farsi nelle conclusioni- all'addebito del divorzio al marito, visto che- come già detto- l'addebito non esiste in sede di divorzio in quanto, chiaramente, con la separazione personale dei coniugi gli obblighi coniugali nella sostanza sono sospesi (cessano il dovere di fedeltà, il dovere di coabitare, viene meno la presunzione di paternità ecc…), permanendo solo l'obbligo del reciproco rispetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, in ragione dell'integrale soccombenza.
Esse si liquidano con valori leggermente superiori ai minimi per tutte le fasi, considerando la causa di valore indeterminabile, bassa complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Montelupone in data 28.6.1981 tra e Parte_1 Controparte_1 pagina 10 di 11 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montelupone, anno 1981, parte II, serie A, n. 16;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelupone di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. Rigetta la domanda di parte convenuta di divorzio con addebito
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla convenuta
5. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta
6. Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte convenuta
7. Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 98,00 per esborsi ed in euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e IVA se dovuta e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2847/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI MARCO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GALEOTA GIOVANNI per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza di discussione orale del 12.5.2025
PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 11 precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, in via subordinata si opus rinnova la richiesta di assunzione delle prove richieste e non ammesse, in ogni caso con pronuncia immediata sullo status;
specifica che il proprio assistito ha aderito alla proposta conciliativa ai tempi formulata dall'allora G.R.
“CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito di Macerata Voglia, tutto quanto sopra premesso, sussistendo le condizioni per pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
a) pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili – anche con sentenza parziale sullo status- del matrimonio concordatario celebrato in Montelupone (MC) il 28.06.1981 tra i signori Pt_1
e ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza dei
[...] Controparte_1
ricorrenti di procedere alla trascrizione/annotazione della sentenza;
b) stabilire che nulla sia dovuto a carico del a titolo di assegno di divorzio nel caso in cui la Pt_1
resistente ne faccia richiesta;
c) con vittoria di spese e competenze del procedimento in ipotesi di ingiusta opposizione
IN VIA ISTRUTTORIA, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, si chiede
l'ammissione di interrogatorio formale della sui seguenti capitoli: Controparte_1
1. Vero che lei percepisce una pensione di invalidità ed una di vecchiaia?
2. Vero che lei esercita attività imprenditoriali unitamente ai suoi figli?
3. Vero che a partire dall'anno 2001 si è trasferito a vivere nell'immobile sito in Parte_1
Civitanova Marche C.da Cavallino, mentre invece lei è rimasta a vivere fino all'anno 2018 nella casa coniugale di Via Fratelli Bandiera Civitanova Marche?
4. Vero che la casa coniugale sita in Civitanova Marche, Via F.lli Bandiera n. 128, è stata conferita in una società, Diluma srl, di cui lei è socia?
5. Vero che tale immobile è stato ed è tuttora concesso in locazione?
6. Vero che in data 29.04.2005 il signor ha donato i suoi diritti immobiliari Parte_1 dell'unità sita in C.da Cavallino riservandosi il diritto di abitazione e di uso di una piccola porzione sita al piano terra di tale immobile?
7. Vero che tale immobile è stato acquistato e ristrutturato con apporto economico anche del
Pt_1
pagina 2 di 11
8. Vero che lei ed i suoi figli, pur continuando ad abitare nella casa coniugale di Via F.lli Bandiera, usufruivate anche della mansarda dell'immobile sito in C.da Cavallino?
9. Vero che nell'anno 2014 è stata dichiarata fallita l'attività di ristorazione denominata CA NA, di cui lei era titolare e che esercitava al piano primo dell'immobile sito in C.da Cavallino?
10. Vero che lei ha sempre vissuto e vive tuttora con la madre, sig.ra ? Parte_2
11. Vero che ha prestato garanzie e contratto prestiti per conto dei figli, ai quali venivano Pt_1
negati a causa della loro situazione personale?”
PARTE RESISTENTE:
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2024, insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui fatti per cui è causa come è già richiesto;
chiede che la propria assistita sia sentita in quanto è malata oncologica ma potrebbe venire
CONCLUSIONI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con addebito in capo al marito, per le ragioni spiegate in premessa e che saranno provate nel corso del giudizio;
2. Rigettare le richieste di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;
3. Assegnare la casa coniugale alla moglie;
4. Obbligare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento, Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 600,00, soggetta a rivalutazione ISTAT;
5. In via riconvenzionale spiegata, si chiede sin d'ora che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio per fatto addebitabile al Sig. con ogni provvedimento Parte_1
consequenziale;
6. Sempre in via riconvenzionale spiegata, a seguito della pronuncia di divorzio con addebito al marito, condannare il ricorrente per illecito matrimoniale in danno del coniuge e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno morale e biologico alla moglie, da liquidarsi nella somma complessiva di € 200.000,00, ovvero nella misura minore o maggiore somma che riterrà di giustizia.
7. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
In Via istruttoria: questa difesa contesta la ricostruzione dei fatti come dedotta da pars ricorrente, in quanto priva di ogni fondamento storico e comunque di una qualsiasi valenza probatoria, in assenza di riscontri oggettivi, unilateralmente formati. Si rileva ed eccepisce quindi la assoluta inammissibilità
pagina 3 di 11 dell'interrogatorio formale e prova testimoniale per genericità ed indeterminatezza delle circostanze di fatto sulle quali le medesime dovrebbero vertere, su circostanza che sostanzialmente impedisce anche la eventuale articolazione di mezzi istruttori a controprova.
1. Inammissibilità dell'interrrogatorio ex art.lo 230 c.p.c.. L'interrogatorio formale è sempre ammissibile salvo che non si debba provare un atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam. Nel caso che ci vede occupati, si vorrebbe, con il mezzo istruttorio dedotto, far provocare la confessione giudiziale, da parte della resistente in riconvenzionale, su fatti che non sono inerenti al giudizio e che devono essere provati in forma scritta. Si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità dell'interrogatorio formale per estraneità e genericità delle prove per non attengono alla causa petendi e ai fatti del presente giudizio. Pertanto palesemente inammissibili.
2. La presente difesa, chiede che venga ammessa prova testimoniale, sui fatti per cui vi è causa, con i sig. ri:- , , , , CP_2 Testimone_1 Testimone_2 Parte_3 Tes_3
, e su quelli che meglio verranno capitolati nei termini di rito. Testimone_4 Testimone_5
3. Si chiede, inoltre, che vengano eseguite le indagini sulla situazione patrimoniale del sig. Parte_1
tramite l'accertamento della polizia tributaria ed anche sui conti correnti accesi presso le
[...]
banche e le poste.
Con riserva dedure, produrre, nonché articolare ogni ulteriore mezzo istruttorio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1981 con Controparte_1
Ha in particolare dedotto che, a decorrere dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Macerata nell'ambito del procedimento di separazione avente R.G. 2272/2019 (definito con sentenza n. 638/2022 pubbl. il 28/06/2022, impugnata in appello quanto a capi diversi da quello sullo status, come da doc. 2 parte ricorrente), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Fissata l'udienza al 13.5.2024 si è costituita in giudizio la parte convenuta, la quale costituitasi tempestivamente in giudizio il 12.4.2024, non si è opposta al divorzio.
Alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel giudizio, deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Le allegazioni delle parti sul punto appaiono infatti suffragate dalla documentazione anagrafica, avendo il ricorrente dichiarato di risiedere in Tunisia ad Hamamet e la resistente, invece, avendo indicato negli atti di vivere a Civitanova Marche.
pagina 4 di 11 Sussistono quindi ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero, la resistente, a fronte della domanda di divorzio della controparte, ha chiesto anche pronunciarsi l'addebito dello stesso al marito.
Orbene, val la pena precisare che è stata evocato un istituto non esistente nel nostro ordinamento, in quanto l'addebito è valutabile nell'ambito della separazione (art. 151 comma 2 c.c.) ma non quando, appunto, i coniugi chiedano che il vincolo matrimoniale venga meno.
La domanda va dunque, certamente disattesa.
Parte ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nati i figli nato in [...] il CP_2
20.07.1985 e nato ad [...] il [...], entrambi maggiorenni (uno prossimo ai 40 Testimone_1 anni e l'altro di oltre 38 anni), in condizione di autosufficienza economica.
Pur non contestando quanto sopra, la resistente ha chiesto assegnarsi la casa coniugale, domanda che deve essere certamente rigettata (come già spiegato nella sentenza di separazione di primo grado), mancando l'esigenza di tutelare l'habitat domestico dei figli, ormai adulti e autosufficienti dal punto di vista economico.
Difatti, come ben specificato già da Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 6979 del 22/03/2007 (Rv. 595757 -
01) “Il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione e l'art.
6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.”
La resistente, con la sua comparsa di costituzione, ha inoltre chiesto il riconoscimento a proprio favore di un assegno di 600,00 euro al mese, che -pur indicato come di mantenimento- va inteso quale assegno divorzile.
Sul punto va osservato che in sede di separazione alla moglie era stato negato qualsivoglia assegno di mantenimento avendo il Giudice di prime cure valorizzato la presenza di redditi della in CP_1 base a “documenti di dettaglio dell'Inps da cui risulta un rateo mensile di pensione pari ad euro
807,10 (286,81 quale pensione lorda e 520,29 quale indennità di accompagnamento); non nega il reddito da locazione” e avendo giustamente osservato la Corte d'Appello che “meritano di essere condivise le conclusioni del primo giudice in ordine alla insussistenza di un divario economico patrimoniale e di redditi inadeguati in capo a , la quale pur se invalida al lavoro , risulta CP_1
pagina 5 di 11 complessivamente poter contare sulla disponibilità di somme mensili equivalenti a quelle del marito, per quanto documentato in atti è titolare di quote della società proprietaria sia dell'immobile di c. da
Cavallino 89 ove abita, che dell'immobile originariamente destinato ad abitazione familiare di
Macerata via Cavalieri 128, e percepisce di redditi integrativi non contestati di circa euro 600 mensili.”
Orbene, è certamente vero che i presupposti dell'assegno di mantenimento e quelli dell'assegno divorzile sono diversi ma, effettivamente, non paiono emergere nel caso di specie, anche partendo dalle allegazioni della elementi che possano suffragare il riconoscimento dell'emolumento. CP_1
Infatti, come giustamente osservato dalla parte ricorrente, era già malata ai tempi Controparte_1
della separazione e anche allora godeva di rilevanti redditi di pensione, il che impone di valutare se effettivamente l'assegno richiesto debba svolgere -all'attualità- una funzione assistenziale.
Come noto, del resto, “in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione.” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023 (Rv. 670632 - 01)
Ebbene, è comprovato in atti che la abbia goduto di redditi esenti (come da Certificazione CP_1
Unica dell'anno 2023) per la somma di euro
E nella certificazione Unica dell'anno 2024 rilasciata dall'INPS emergono redditi di pensione per
5.800,00 euro pagina 6 di 11 Nonché redditi esenti per oltre 18.400,00 euro risultando così evidente che la donna gode di un reddito -derivante da prestazioni previdenziali/assistenziali- che le consente un'esistenza libera e dignitosa, situandosi ben al di sopra del limite annuo per essere ammessi al patrocinio a Spese dello Stato (soglia che viene considerata normalmente quale parametro legislativo per valutare la sussistenza di una situazione di indigenza).
Tanto meno è stato smentito (con ogni valore ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che la sia socia di CP_1 una società in cui è confluito anche l'immobile sito in Via Fratelli Bandiera (locato all'epoca della separazione), come peraltro comprovato dai doc. 10 e 11 prodotti da parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
Del resto, il per l'anno d'imposta 2022 (come da dichiarazione persone fisiche 2023 prodotta Pt_1
col ricorso) ha dichiarato un reddito di circa 24.000,00 euro, il che conferma la sovrapponibilità delle situazioni reddituali.
Tanto meno, indicazioni diverse si traggono sotto il profilo perequativo-compensativo, visto che:
- la convenuta è proprietaria per la metà dell'immobile di C.da Cavallino, in comunione indivisa coi due figli (cui il ricorrente ha donato la sua quota in costanza di matrimonio) ed il bene è oggetto di un fondo patrimoniale
- il ricorrente è titolare solo del diritto di abitazione su tale bene ma tale diritto non pare essere più stato esercitato dopo che l'uomo si è allontanato dai luoghi a fronte della separazione (doc.
6 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c., circostanza non smentita dalla ricorrente)
- è, comunque, pressoché mancante e assolutamente generica l'allegazione sulle aspettative sacrificate nel matrimonio dalla donna, anche considerando che non viene smentito il fatto, pacifico, che la sia stata in costanza di matrimonio un'imprenditrice nel settore CP_1
ristorazione (tanto che la sua impresa individuale CA NA è fallita nel 2014) e che anche oggi partecipi (seppur con una piccola quota) alla Diluma s.r.l. (inattiva)
Da ultimo, va esaminata la domanda di condanna al risarcimento da illecito endofamiliare, così formulata da parte convenuta “a seguito della pronuncia di divorzio con addebito al marito, condannare il ricorrente per illecito matrimoniale in danno del coniuge e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno morale e biologico alla moglie, da liquidarsi nella somma complessiva di € 200.000,00, ovvero nella misura minore o maggiore somma che riterrà di giustizia.”.
pagina 7 di 11 Val la pena rilevare, anzitutto, che il Giudice relatore alla prima udienza del 13.5.2024 aveva tempestivamente rilevato il difetto di connessione della domanda e, tuttavia, non è possibile dare seguito a tale rilievo atteso che per effetto del c.d. “correttivo Cartabia” cioè del d.lgs. 31/10/2024
n.164 l'art. 473 bis. c.p.c. è stato modificato nel senso di estendere il rito anche “alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari”, con norma che è applicabile retroattivamente (ai sensi dell'art. 7 comma 1 del medesimo decreto tale norma si applica ai giudizi introdotti dopo il 28.2.2023, come il presente).
Tanto meno è possibile ritenere che, trattandosi di una riproposizione della domanda già avanzata nel giudizio di separazione, essa non sia più formulabile in questa sede, visto che dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado si comprende che la domanda è stata di fatto dichiarata inammissibile con pronuncia di rito (proprio per difetto di connessione e comunque perché nuova, così
a pagina 3-4 della sentenza del Tribunale di Macerata del 2022), senza che vi sia stato appello sul punto
(la ha impugnato sul mancato riconoscimento dell'assegno e il ha spiegato appello CP_1 Pt_1 incidentale sull'addebito), di tal che -come noto- non è possibile parlare di giudicato sulla pretesa sostanziale avanzata (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024 per cui “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art.
2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.”).
Ciò posto, la domanda proposta, ad attento esame, non è fondata e va rigettata, per un insieme di ragioni che si andranno di qui a breve ad esplicare.
Anzitutto, pur non potendosi negare che nella presente sede sia sceso il giudicato quanto ai fatti che hanno giustificato l'addebito della separazione al (nella sostanza il non aver assistito la moglie Pt_1 da un certo momento in poi della malattia, l'aver negato alla stessa il reingresso in una porzione dell'abitazione in cui in precedenza aveva vissuto col marito, l'aver l'uomo di lì a poco instaurato una convivenza con un'altra donna cioè la , è altrettanto indubbio che le circostanze di cui sopra Per_1
non possano per ciò solo giustificare il risarcimento richiesto.
Difatti, sotto un primo profilo, va rilevato che la domanda da illecito endofamiliare è stata correlata dal difensore della convenuta ai seguenti aspetti:
- il fatto che il abbia inteso “rifarsi una vita con una nuova compagna con la quale Pt_1 coabita nello stesso appartamento coniugale dal quale solo da poco tempo si è allontanato”
- l'affermazione per cui “la coniuge tradita ha dimostrato di aver subito un grave danno, in genere psico-fisico”
pagina 8 di 11 - la specificazione che l'uomo “ha volontariamente violato i dettami del codice civile in materia, segnando profondamente l'animo della resistente”
Orbene, tutte le circostanze dedotte e allegate sopra, pur se astrattamente idonee a giustificare l'addebito della separazione (come già accaduto in sede di separazione), sono assolutamente insufficienti a suffragare la pretesa risarcitoria avanzata.
Infatti, come ben spiegato dalla Suprema Corte “L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata.” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16740 del
06/08/2020 (Rv. 658804 - 01) e, di conseguenza, la violazione dell'obbligo di fedeltà può “dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
6598 del 2019)
Nella motivazione della sentenza da ultimo menzionata si legge “Isolando, tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltà, del quale si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile” atteso che “l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.
Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.
pagina 9 di 11 Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.
Nel caso di specie, la corte d'appello, attenendosi a questi principi, […] ha escluso anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona”
Ebbene, la pur insistendo sulla violazione dell'obbligo di fedeltà, non ha apportato CP_1
elementi utili né tanto meno provato (visto che in questa sede neanche ha formulato specifiche istanze istruttorie e/o capitolato una prova testi specifica) di aver subito, per i caratteri concreti dell'infedeltà, un effettivo pregiudizio fisico/psichico e/o alla sua dignità personale.
In particolare, nulla è stato documentato quanto all'esplicarsi di questa relazione extraconiugale né sul tradimento consumato dal marito, tanto meno è stato indicato se tutto ciò sia stato ostentato e reso noto al di fuori della famiglia e nell'ambiente circostante e di lavoro della donna e quindi con modalità in concreto lesive della dignità della persona.
Tanto meno paiono sussistere i presupposti del fatto di reato, per cui appunto il danno morale sarebbe risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (peraltro, il ha dimostrato di essere stato assolto per i fatti Pt_1
di abbandono della coniuge).
Infine, la convenuta non può pretendere di correlare il risarcimento -come pare farsi nelle conclusioni- all'addebito del divorzio al marito, visto che- come già detto- l'addebito non esiste in sede di divorzio in quanto, chiaramente, con la separazione personale dei coniugi gli obblighi coniugali nella sostanza sono sospesi (cessano il dovere di fedeltà, il dovere di coabitare, viene meno la presunzione di paternità ecc…), permanendo solo l'obbligo del reciproco rispetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, in ragione dell'integrale soccombenza.
Esse si liquidano con valori leggermente superiori ai minimi per tutte le fasi, considerando la causa di valore indeterminabile, bassa complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Montelupone in data 28.6.1981 tra e Parte_1 Controparte_1 pagina 10 di 11 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montelupone, anno 1981, parte II, serie A, n. 16;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelupone di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. Rigetta la domanda di parte convenuta di divorzio con addebito
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla convenuta
5. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta
6. Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte convenuta
7. Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 98,00 per esborsi ed in euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e IVA se dovuta e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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