Art. 4.
Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, conseguono la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.
Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, conseguono la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.