Articolo 4 della Legge 10 maggio 1976, n. 317
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 giugno 1976
Art. 4.
Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, conseguono la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.
Entrata in vigore il 13 giugno 1976