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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 50 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra
(cod. fisc. E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliati Parte_2 CodiceFiscale_2 in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Cesare La Gioia (cod. fisc.: ), che li rappresenta e difende per CodiceFiscale_3 procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. ), in persona del legale rappresen- CP_2 P.IVA_1 tante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_3
Giovanni AN Plana n. 4, presso lo studio dall'avv. Gabriele Maria Panini (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_4 generale alle liti a rogito del notaio di Milano del 17.12.2018 Persona_1
(rep. 42688; racc. 13219), in atti;
-appellata- e (cod. fisc. ), e per essa la procura- Controparte_4 P.IVA_2 trice speciale (cod. fisc. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, ing. elettivamente Controparte_6 domiciliata in Roma, Via Barberini n. 86, presso lo studio dell'avv. Giacinto Di Donato (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_5 per procura generale alle liti per atto a firma autenticata dal notaio
[...]
di Milano del 7.5.2024 (rep. n. 13.115; racc. n. 10.372), Persona_2 in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “ Voglia l'Eccellentissima Corte Controparte_7 Parte_1 di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, ed in accoglimento del gravame come proposto e in riforma della sentenza n. 861/2019 pubblicata in data 29 novembre 2019 dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Della Fina, di definizione del proce- dimento giudiziale R.G. n. 1720/2017 notificata via PEC nel domicilio eletto in primo grado dagli odierni in data 09.12.2019 per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa contrariis rejectis:
In via preliminare ed assorbente,
A) dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della Sentenza n. 861/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, Sezione Civile e per l'effetto e dichiarare l'as- soluta nullità del giudizio di primo grado e di tutte le decisioni ivi emesse compresa quella di non ammissione della consulenza tecnica d'ufficio conta- bile e del rinnovo della CTU calligrafica in quanto sommaria e gravemente lacunosa;
In via principale, in generale
B) Revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo di pagamento emesso su istanza della Parte_3 al Tribunale di Rieti n. 384/2017 (n. 592/2017 R.g);
[...]
C) riformare parzialmente la sentenza n. 861/2019 pubblicata in data 29 novembre 2019 dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Della Fina, di definizione della causa R.G. n. 1720/2017 nella parte in cui non ha condannato la
[...] quanto meno alle spese di Parte_3 lite nei confronti d , parte opponente dichiarata inte- Parte_1 gralmente vittoriosa nel giudizio di primo grado;
2 D) revocare, annullare e dichiarare inefficaci tutte le altre statuizioni disposte nella sentenza di primo grado in merito alle spese del giudizio ed alla soc- combenza del signo;
Controparte_7
In via principale, ma in particolare nel merito
E) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha condannato la e la di Parte_3 lei avente causa in qualità di sostituto particolare alla rifusione CP_2 delle spese e compensi di lite relativi al giudizio di primo grado in favore del signo , parte dichiarata totalmente vittoriosa nel giu- Parte_1 dizio di primo grado;
F) rivedere la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di accertare e dichiarare la condotta processuale antigiuridica, illegittima nonché la re- sponsabilità aggravata della Parte_3
e la di lei avente causa in qualità di sostituto parti-
[...] colar nei confronti del signo ed in vio- CP_2 Parte_1 lazione dell'art. 96 c.p.c. ha omesso di condannare le odierne parti appellate, oltre alle spese e compensi di lite, al risarcimento del danno nei confronti del comunque opponente , in misura da determinarsi Parte_1 in via equitativa e pari almeno alle spese ed compensi di lite liquidati nel procedimento monitorio (€ 2.006,50);
G) emendare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure pur riconoscendo che a fine pagina 6, inizio paragrafo 5, della comparsa di costituzione e risposta l Parte_3 bbia utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive che
[...] esulano da qualsiasi fine difensivo non abbia provveduto a liquidare il danno non patrimoniale che in re ipsa e per legge ai sensi dell'art. 89 c.p.c. è pre- sente dovuto quando una parte nei propri scritti difensivi utilizza espressioni sconvenienti ed offensive che esulano dall'oggetto della causa;
H) rivedere la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Rieti ha ritenuto che la disposta CTU calligrafica abbia risposto in maniera adeguata tecnica, oggettiva ed esaustiva alle osservazioni tecniche formulate dal con- sulente tecnico nominato da parte opponente e non abbia invece ritenuto opportuno disporre la richiesta rinnovazione e/o integrazione della consu- lenza tecnica d'ufficio soprattutto per quanto concerne la mancata
3 acquisizione e l'analisi nel contraddittorio tra le parti di atti pubblici notatili richiesti ed individuati da entrambi le parti in sede di operazioni peritali e la analisi dell'aspetto della probabile consanguineità di colui che avrebbe sot- toscritto per avallo l'effetto cambiario in nome e per conto del signo
[...]
; Parte_4
I) riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che entrambi gli oppo- nenti ed in ogni caso il signo non avessero diritto di Parte_1 contestare la legittimità ed i gravi vizi presenti nel contratto di finanziamento chirografario sottoscritto dal OR dal quale sa- Parte_1 rebbe comunque sorto la pretesa creditoria garantita dall'effetto cambiario emessa da ed asseritamente imputata e sottoscritta Parte_1 per avallo dal signo;
Controparte_7
L) riformare la sentenza che ha definito il primo grado nella parte in cui non ha accertato e dichiarato la nullità della clausole contrattuali relative al con- tratto di finanziamento nonché la violazione degli art. 117 del TUB, nonché dell'art. 1375 c.c. e per l'effetto non ha rideterminato il saldo debitore ri- chiesto dalla Parte_5
quale sua avente causa e cessionaria del credito
[...] attraverso il decreto ingiuntivo di pagamento opposto che avrebbe dovuto essere revocato mediante la sostituzione dei tassi convenzionali adottati con l'applicazione di interessi legali;
M) rivedere e riesaminare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto necessaria una CTU contabile tesa al ricalcolo della pretesa credito- ria azionata con il decreto ingiuntivo di pagamento opposto in applicazione dell'art. 117 TUB e conseguente sostituzione dei tassi convenzionali adottati in applicazioni di interessi legali;
N) respingere in ogni caso ogni domanda creditoria proposta da dalla e Parte_3
quale sua avente causa e cessionaria del credito, nei confronti CP_2 deli OR;
Controparte_7 Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara AN- TISTATARIO”;
4 per “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis CP_2 rejectis, previo rigetto delle istanze istruttorie e della CTU contabile ex ad- verso richieste: (…)
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto dai OR e CP_7 CP_8 siccome inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis Controparte_4 reiectis confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confer- mato il decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti oltre interessi al tasso convenzionale di mora come indicato in decreto ingiuntivo e comunque nei limiti di legge, fino al saldo oltre spese ed accessori liquidati in decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle Controparte_7 spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente procedimento”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione Controparte_7 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti il
24.7.2017 con cui è stato loro ingiunto di pagare alla
[...] la somma complessiva di € 69.601,22, oltre in- Controparte_1 teressi di mora al tasso convenzionale a decorrere dal 5.2.2016 e spese del procedimento monitorio, a fronte dell'inadempimento del pagamento delle rate del “finanziamento chirografario a tasso variabile” dell'importo di € 100.000,00 concesso a a seguito della stipula di atto Parte_1 pubblico a rogito del notaio di Poggio Mirteto in data Persona_3
29.4.2011, assistito dal rilascio di un effetto cambiario, pagabile a vista, dell'importo di € 117.000,00, emesso in data 27.4.2011 dal soggetto fi- nanziato in favore della mutuante e sottoscritto per avallo da Parte_2
In particolare, gli appellanti hanno chiesto al giudice adito di “B) ac-
[...] certare e dichiarare la palese e manifesta assenza di interesse ad agire con procedimento monitorio da parte dell Parte_3 nei confronti di , stante la nota efficacia dell'effetto cam- Controparte_7 biario asseritamente sottoscritto per avallo dal OR , il Controparte_7
5 quale non può essere chiamato a rispondere per due titoli esecutivi per il medesimo credito e per l'effetto revocare e dichiarare immediatamente con provvedimento emesso d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero in sede di prima udienza la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo di pagamento n. 384/2017 (n. 592/2017 R.g.) oggi opposto quantomeno nei confronti del signo . Controparte_7
C) accertare e dichiarare il palese e manifesto errore di ultra petitione com- messo dal Tribunale di Rieti nell'emettere il decreto provvisoriamente ai danni anche del signo , il quale non può essere chia- Parte_1 mato a rispondere per due titoli esecutivi per il medesimo credito e per l'ef- fetto revocare e dichiarare immediatamente con provvedimento emesso d'ur- genza ed inaudita altera parte ovvero in sede di prima udienza la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo di pagamento n. 384/2017 (n. 592/2017 R.g.) oggi opposto quantomeno nei confronti del OR Parte_6
.
[...]
In via principale e nel merito
D) Accertare e dichiarare che, per i motivi di cui alla narrativa che precede, il decreto ingiuntivo opposto è privo di qualsivoglia efficacia in quanto privo degli elementi essenziali della pretesa creditoria vantata dalla
[...] sia nei confronti del OR Controparte_9
sia nei confronti del signo;
Controparte_7 Parte_1
E) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo o ragione dagli odierni opponenti per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando e/o revo- cando e/o comunque dichiarando privo di efficacia il decreto opposto.
F) Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata dell
[...] azioni, ai sensi dell'art. 96 Parte_3
c.p.c., per l'effetto condannarla, in aggiunta alle spese e compensi di lite, al risarcimento del danno nei confronti degli odierni opponenti CP_7
, in misura da determinarsi dall'Ecc.mo Tribunale
[...] Parte_1 adìto in via equitativa e pari almeno all'importo delle spese e compensi di lite liquidati nel procedimento monitorio (€ 2.006,50) per ogni opponente;
In via subordinata
G) nella denegata e non creduta ipotesi che codesto Ecc.mo Tribunale adìto possa ritenere il decreto ingiuntivo opposto valido ed efficace, si chiede in 6 ogni caso di revocare il decreto ingiuntivo emesso in quanto il contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile sottostante ed origine e causa della sottoscrizione dell'effetto cambiario è palesemente viziato e per l'ef- fetto ridimensionare la pretesa creditoria in applicazione dell'art. 117 TUB con conseguente sottrazione e non riconoscimento degli interessi indebita- mente richiesti in eccesso.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali per il presente giudizio di opposizione, oltre spese generali (15%), IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento delle proprie domande gli opponenti, previo disconoscimento della sottoscrizione apposta per avallo sull'effetto cambiario da Parte_4
hanno dedotto l'inammissibilità, illegittimità nonché infondatezza
[...] della domanda di condanna proposta nei loro confronti dalla
[...]
chiedendo che venisse dichiarata la nullità o Controparte_1 inefficacia o che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte oppo- nente, e in particolare ha chiesto altresì di accertare la Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c. della Banca opposta.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_10
chiedendo che, previa eventuale revoca del decreto ingiuntivo
[...] opposto nei confronti del solo l'opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto quanto a Controparte_7
Alla prima udienza di trattazione gli opponenti (odierni appellanti) hanno chiesto al giudice designato del Tribunale di Rieti di ordinare la cancella- zione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni sconvenienti utilizzate dalla convenuta e presenti nella comparsa di costituzione e risposta, con Pt_3 conseguente risarcimento del danno.
Con ordinanza dell'8.11.2018, a fronte dell'istanza di verificazione della conseguente all'effettuato disconoscimento della sottoscrizione appo- Pt_3 sta per avallo sull'effetto cambiario di il giudice desi- Controparte_7 gnato ha dato ingresso al giudizio di verificazione e ha disposto c.t.u. calli- grafica.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 25.1.2019 è intervenuta nel giudizio di primo grado la che ha allegato e CP_2
7 documentato di essere cessionaria del credito vantato dalla
[...] nei confronti dell'ingiunto Controparte_1 Controparte_7 in base a contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., dichiarando di fare propria tutte le difese svolte dalla Controparte_1
e di riportarsi agli atti già depositati dalla stessa nel corso del giu-
[...] dizio.
Con sentenza n. 861/2019 pubblicata in data 29.11.2019 il Tribunale di
Rieti, in composizione monocratica, ha così statuito: “- revoca il decreto in- giuntivo opposto n. 384/2017 con riferimento all'opponente Parte_1
;
[...]
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 384/2017 con riferimento all'op- ponent;
Controparte_7
- condann a rifondere a parte opposta le spese del pre- Controparte_7 sente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico d le spese di CTU”. Controparte_7
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto le censure ripor- Parte_6 Controparte_7 tate di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha contestato CP_2 la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. La non si è Controparte_1 costituita nel presente grado di giudizio e all'udienza del 9.11.2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 21.7.2025 è intervenuta nel presente grado di giudizio la CP_4
e per essa la procuratrice speciale che ha alle-
[...] Controparte_5 gato e documentato come, in virtù del contratto di cessione di rapporti giu- ridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, concluso il 26.2.2024, abbia acquistato dalla con riferimento ai comparti di cartolarizzazione “Aporti 1”, CP_2
“Aporti 2”, “Aporti 3”, “Aporti 4” e “Aporti 6”, e Controparte_11 CP_12
un portafoglio di crediti pecuniari comprensivi di capitale, interessi,
[...] spese e accessori, incluse le garanzie, vantati nei confronti degli obbligati 8 individuabili in blocco, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II n. 25 del 29.2.2024 e successiva integrazione pubblicata in G.U.R.I. - Parte II n. 29 del 9.3.2024; e ha fatto proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni già formulate dalla cedente di cui ha domandato l'estromissione dal giudizio.
2. Con le note di trattazione scritta, depositate il 19.9.2025, parte appel- lante ha eccepito “la carenza di legittimazione attiva” della CP_4
“in quanto la cessione (…) [da parte dell'appellata a tale
[...] CP_2 terza intervenuta] allo stato attuale non risulta adeguatamente provata”.
L'eccezione di carenza di titolarità del credito originariamente vantato dalla in capo alla Controparte_1 CP_4
è fondata.
[...]
2.1. A seguito della costituzione della cessionaria gli Controparte_4 odierni appellanti hanno contestato la titolarità del rapporto di credito in capo alla stessa. Ciò non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale, vale a dire l'originaria parte opponente) può sollevare tale questione anche oltre i termini di pre- clusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n.
32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188). Soprattutto, tale difesa svolta da parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rapporto sottostà invece alle preclu- sioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal thema deciden- dum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi suc- cessive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risul- tanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657;
Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207). Non è questo, tuttavia, il caso in esame, come si dirà subito di seguito.
Peraltro, nel caso in esame la deduzione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla terza intervenuta nel giudizio di primo grado è stata effettuata da e Controparte_7 Parte_1 con la memoria conclusionale depositata il 19.9.2025 a fronte della
9 costituzione della con atto di intervenuto depositato in Controparte_4 data 21.7.2025, quindi non poteva essere effettuata in precedenza. In ogni caso, il contraddittorio su tale deduzione poteva avvenire nel termine per il deposito delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza del 22.9.2025 e non necessita di alcuna allegazione o prova da parte degli originari conve- nuti in senso sostanziale, fermo restando come, nel caso in esame, non si ponga un problema di deduzione oltre le preclusioni maturate per l'allega- zione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
2.2. Ciò preliminarmente e opportunamente rilevato, la Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto com- preso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento so- stanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la e per essa la Controparte_4 Controparte_5 non ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016,
n. 4116).
Infatti, nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel presente grado di giu- dizio, con la comparsa depositata in data 21.7.2025, la Controparte_4
e per essa la mandataria si è limitata ad allegare che - la Controparte_5 cessione di crediti dalla è stata pubblicata nella Parte II n. 25 del CP_2
29.2.2024 (v. doc. C del fascicolo di parte terza intervenuta) e successiva- mente integrata con pubblicazione nella G.U.R.I. - Parte II n. 29 del 9.3.2024
(v. doc. D del fascicolo di parte terza intervenuta). In verità, dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile evincere come a cedere il cre- dito alla Vela non sia stata la bensì la CP_4 CP_4 CP_13 CP_14
Nella suddetta pubblicazione viene anche indicato come la Vela CP_4 [...] abbia conferito alla per la gestione e il recupero dei CP_4 Controparte_5 crediti e diritti collegati (v. doc. A del fascicolo di parte terza intervenuta).
10 La non ha però fornito alcuna prova del trasferimento Controparte_4 della titolarità del credito ceduto in capo alla sua dante la causa, la CP_14
non avendo provato come la a sua volta cessionaria del
[...] CP_2 credito dalla e quindi di essere Controparte_15 attuale titolare del credito per cui è causa, e quindi l'interesse a svolgere intervenuto nel presente giudizio di appello, che deve dunque essere dichia- rato inammissibile. Ne consegue che, con la presente sentenza, l'intervenuto della Vela deve essere dichiarato inammissibile. CP_4 CP_4
3. Con il primo motivo di appello si deduce che il Tribunale di Rieti avrebbe erroneamente ritenuto che “la parte opposta ha aderito” alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di CP_8
In particolare, parte appellante deduce che “MAI la
[...] [...] nel corso del giudi- Controparte_9 zio di primo grad CHIARAMENTE ALLA Controparte_16
DOMANDA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO azionata con decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti anche nei confronti di
[...]
”; e che questi – nei cui confronti “la CP_17 [...] aveva già ottenuto un altro Parte_3 decreto ingiuntivo per le medesime ragioni, titoli e/o cause duplicando ille- gittimamente titoli esecutivi” – si è visto costretto a proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. in quanto, “se il OR non si fosse Parte_1 opposto al decreto ingiuntivo di pagamento tempestivamente come ha fatto la Parte_3 avrebbe avuto ben due titoli esecutivi giudiziali passati in giudicato ed astrat- tamente in forza e per l'effetto della ingiusta ed illegittima duplicazione dei titoli esecutivi giudiziali ottenuti avrebbe potuto richiedere al OR
[...]
due volte le somme oggetto della pretesa creditoria azio- Controparte_8 nata con il decreto ingiuntivo opposto”. E, quindi, deduce come la condotta posta in essere dalla avrebbe dovuto essere valutata nella sua gravità Pt_3 dal giudice di prime cure.
Nello svolgere tale primo motivo si rileva – in particolare – come il giudice di primo grado “1) non ha condannato e liquidato le spese e compensi di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario del signo Parte_1
inequivocabilmente parte vittoriosa del giudizio di primo grado;
2)
[...] ha omesso di applicare l'art. 96 c.p.c. e quindi la lite temeraria e condannare 11 ad un giusto ed equo risarcimento del danno chi come la parte opposta ha notificato un decreto ingiuntivo e determinato la pendenza di una lite pur sapendo che il decreto ingiuntivo nei confronti d non Parte_1 era corretto, frutto di un errore dell'ufficio giudiziario ed esplicazione di una illegittima duplicazione di titoli esecutivi giudiziali”.
La censura suddetta, con cui si deduce che “in assenza di espressa rinuncia da parte del OR al giudizio di opposizione Parte_1 avrebbe dovuto sanzionare la condotta processuale tenuta dall'Istituto di credito sia con la condanna dell'Istituto di credito notificante il decreto in- giuntivo sia alle spese di lite sia al richiesto risarcimento del danno derivante dalla condotta dolosa e/o colposa tenuta dalla parte opposta in applicazione dell'art. 96 c.p.c.”, si sostanzia, dunque, in quella di cui all'ottavo motivo di appello, con cui parte appellante censura la sentenza di primo grado quanto
“alla omessa dichiarazione di soccombenza e di condanna di liquidazione alle spese e compensi di lite della parte opposta nei confronti di
[...]
, parte riconosciuta e dichiarata vittoriosa nel giudizio di primo CP_18 grado”. In particolare, parte appellante deduce che “la banca opposta total- mente soccombente nei confronti di NON E' STATA Parte_1
CONDANNATA A RIFONDERE LE SPESE ED I COMPENSI DI LITE al sotto- scritto difensore che si era dichiarato ANTISTATARIO”.
Con il nono motivo di appello gli appellanti censurano la decisione impu- gnata laddove il giudice di prime cure non ha riconosciuto in favore di
[...] il risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, co. 1, c.p.c., per avere costretto lo stesso a proporre opposizione a un decreto ingiuntivo erroneamente emesso dal Tribunale di Rieti e, so- prattutto, notificato a dalla Parte_1 Controparte_1
[...]
Il motivo non merita accoglimento con riguardo ad entrambi i profili in cui si articola e che, invero, sono logicamente sequenziali.
3.1. A prescindere dal rilievo per cui la Banca opposta ha concluso nel senso di “revoca se del caso del decreto ingiuntivo n. 384/17 (n. 592/17 RG) nei soli confronti del sig ”, e quindi non ha senz'altro preso Parte_1 atto di avere notificato un'ingiunzione di pagamento erroneamente emessa, non si è in presenza di una rinuncia agli atti (non potendo certo ipotizzarsi
12 una rinuncia alla domanda, che – si ripete – la Controparte_19 non ha mai proposto nei confronti di .
[...] Parte_1
Secondo parte appellante, anche in ragione della mancata accettazione della rinuncia agli atti da parte di detto opponente, qualora si voglia ritenere che si sia in presenza di una rinuncia, in ragione di quanto dedotto dallo stesso e, quindi, “una volta accolta la domanda di revoca del decreto ingiuntivo notificato al signo ai sensi e per l'effetto dell'art. 91 Parte_1
e 92 c.p.c. avrebbe dovuto liquidare in favore del (…) difensore dichiaratosi ANTISTATARIO”.
Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di si deve considerare, in via del tutto assor- Parte_1 bente su ogni considerazione, che l'opposizione al medesimo decreto in- giuntivo è stata proposta da tale opponente congiuntamente con Parte_4
nei cui confronti è stata invece rigettata (e, come si dirà di seguito,
[...] tale statuizione non merita censura). I due opponenti hanno allora la mede- sima posizione processuale, anche se la difesa di questi ha comportato in primo grado (ma anche nel presente grado di giudizio) l'esame di questioni di fatto e di diritto diverse.
Per “parti aventi la stessa posizione processuale” devono intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interven- tore. Tanto si desume dall'art. 4, co. 4, d.m. 10.3.2014, n. 55, il quale con- templa l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti, le quali abbiano sì la me- desima posizione processuale, ma la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni. Da questa previsione si deve dunque argomentare, a contrario, che l' “identità di posizione processuale” di cui all'art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014 non coincide con l'identità di questioni da esaminare e decidere.
Non può quindi condividersi quanto affermato da una parte della dottrina, secondo cui “identità di posizione processuale” vorrebbe dire identità di pe- titum e di causa petendi. Se, infatti, due soggetti formulassero la medesima domanda fondandola sulle medesime ragioni, l'identità di “posizione proces- suale” finirebbe per coincidere con l'identità di domanda, e si priverebbe di senso l'art. 4, co. 4, d.m. n. 55/2014, ove si ammette che possa esservi identità di posizione processuale, ma non di questioni da esaminare (cfr.
Cass. civ., Sez. III, ord. 17.4.2024, n. 10367)
13 Una volta ritenuto che e hanno rive- Parte_1 Controparte_7 stito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la medesima posizione processuale, segnatamente che fossero entrambi conventi in senso sostan- ziale (anche se attori in senso formale, avendo questi introdotto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), peraltro avvalendosi del patrocinio dello stesso difensore, non è possibile ritenere che il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere a due distinte liquidazioni dei compensi di quel giudizio, una liquidazione in favore di risultato vitto- Parte_1 rioso per essere stato revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo, e una in favore della Banca opposta vittoriosa nei confronti di Controparte_7
A fronte di una medesima posizione processuale, dunque, il Tribunale di Rieti ha correttamente proceduto alla valutazione della stessa come unica ai fini della liquidazione delle spese di lite, e segnatamente valutando la prevalenza della soccombenza di con riguardo alla liquidazione dei Controparte_7 compensi.
Né in senso contrario rileva la circostanza per cui il difensore di entrambi gli opponenti si sia dichiarato antistatario, non consentendo la distrazione spese di cui all'art. 93 c.p.c. di derogare alla disciplina della liquidazione delle spese come sopra indicata. E, peraltro, l'odierna parte appellante non deduce l'erroneità della liquidazione delle spese in favore dell'originaria parte opposta quanto alla misura, avuto riguardo alla statuizione nei con- fronti di Parte_1
3.2. Anche la censura con riguardo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. per avere la notificato un decreto ingiun- Controparte_1 tivo emesso erroneamente anche nei confronti di co- Parte_1 stringendo lo stesso a introdurre il giudizio di opposizione.
Tale domanda, infatti, sebbene fondata quanto ai presupposti oggettivi, avendo appunto la Banca opposta notificato a un'in- Parte_1 giunzione di pagamento che la stessa non aveva domandato, non può essere accolta, in quanto parte appellante non ha fornito la prova degli effetti pre- giudizievoli effettivamente patiti. E a ciò non può assolvere la mera proposi- zione dell'opposizione al decreto ingiuntivo erroneamente emesso, non po- tendo il danno liquidabile ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. coincidere con la
14 necessità di aver dovuto sostenere le spese di lite, per le quali è dettata distinta disciplina.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383).
Nel caso in esame, invece, non ha allegato, ancora prima Parte_1 che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'istituto di credito appellato, essendosi limi- tato ad allegare di aver dovuto sostenere le spese di quel giudizio in quanto costretto a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la
[...] gli ha notificato, malgrado non avesse Controparte_1 chiesto quella ingiunzione nei suoi confronti. Anche con riguardo alla con- danna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esi- stenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitati- vamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concreta- mente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388).
Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902). Questo presuppone comunque l'allega- zione di tale danno, laddove, nel caso in esame – si ripete – il danno dedotto da si è risolto nell'aver dovuto proporre opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo erroneamente emesso anche nei suoi confronti e, soprat- tutto, che la gli ha notificato. Pt_3
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rieti non ha accolto l'istanza di integrazione
15 o rinnovazione della c.t.u. calligrafica espletata in quel grado di giudizio, proposta dall'odierna parte appellante, in quanto “manifestamente e grave- mente inadeguata ed inidoneamente motivata”.
Nello specifico, gli appellanti deducono che il c.t.u. si sarebbe rifiutato di acquisire ed esaminare scritture di comparazione indicate dalle parti (segna- tamente, la sottoscrizione apposta da negli atti pubblici Controparte_7
a rogito del notaio del 6.5.2011: v. docc. 4 e 5 del fascicolo di Persona_3 parte appellante – primo grado di giudizio), che l'appellante deduce essere di rilevante importanza perché coeve all'emissione della cambiale su cui è stata apposta la firma disconosciuta, e questo in quanto ha ritenuto tale ac- quisizione “un inutile aggravio e oneri”. Secondo gli appellanti, trascurare le firme apposte su atti pubblici contestuali alla data di sottoscrizione dell'ef- fetto cambiario costituirebbe una palese violazione del contraddittorio, an- che perché il c.t.u. non ha comunicato ai c.t.p. la ritenuta irrilevanza di tale comparazione.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Con il quesito formulato con l'ordinanza del 9.11.2018 il giudice di primo grado ha chiesto al c.t.u., “tenuto conto degli atti e documenti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, e con espressa autorizzazione a doman- dare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c. e con autorizzazione a consultare gli originali delle scritture di comparazione ammesse, anche nei luoghi dove si trovano”, di “accert[are] se la sottoscrizione a nome sig appo- Controparte_7 sta per avallo sull'effetto cambiario emesso da in data Parte_1
27.4.2011, per l'importo di € 117.000,00, prodotto dalla parte opposta in copia sub doc.
2.2 ed in originale (mediante deposito in cancelleria) sia o meno autentica, ossia sia stata o meno apposta dal predett CP_7
”.
[...]
Con il suddetto quesito non sono state indicate, nello specifico, quali e quante scritture di comparazione analizzare ed esaminare in originale nello svolgimento dell'incarico peritale. Peraltro, anche a fronte di un'elencazione tassativa da parte del giudice (che – si ripete – nel caso non sussiste), il consulente tecnico non ha l'obbligo di analizzare e valutare tutte le scritture di comparazione indicate, non potendosi ritenere la nullità della consulenza
16 grafologica nel caso di utilizzo soltanto di alcune delle scritture indicate dal giudice, limitando detta sanzione esclusivamente all'utilizzo di scritture di comparazione diverse da quelle indicate dal giudice ai sensi dell'art. 217
c.p.c. Come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di legittimità, “il consulente tecnico di ufficio non è tenuto ad esaminare tutte le dette scrit- ture, ove reputi conducenti allo scopo l'esame soltanto di alcune di esse (il che denoterebbe l'infondatezza in radice della censura mossa), è comunque principio riaffermato anche di recente quello secondo cui (Cass. n. 13844/1999) spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità” (così Cass. civ., Sez. II, 14.11.2019, n. 29542).
Nel caso in esame, la c.t.u. nominata nel giudizio di primo grado ha confron- tato la sottoscrizione di con le seguenti scritture di com- Controparte_7 parazione: “1) Carta di identità n rilasciata il 20 giugno 2012 Numero_1 dal comune di Rieti contrassegnata con C1; 2) Verbale n.2 prosieguo opera- zioni peritali del 22 marzo 2019 contrassegnata con C2; 3) Saggio grafico rilasciato dal Sig. in data 15 febbraio 2019 contrasse- Controparte_7 gnato da S1 a S6”, come ha indicato nell'elaborato depositato in data 26.8.2019 (v. pag. 11). Soprattutto, nelle premesse del proprio elaborato, il c.t.u. ha osservato che “le comparative non utilizzate nella presente perizia sono state visionate solo in copia fotostatica;
ciò in quanto omogenee e con- formi alle numerose sottoscrizioni comparative presenti nel saggio grafico e nel documento di identità. Le stesse non palesano alcun elemento nuovo e differente che le faccia ritenere indispensabili per la valutazione tecnico-gra- fica finale” (così elaborato depositato dal c.t.u. in data 26.8.2019 - pag. 14).
In altri termini, se è vero che il c.t.u. non ha esaminato gli originali delle due scritture indicate da parte appellante, e ritenute rilevanti in quanto coeve a quella in comparazione, ha però dato atto di avere esaminato le copie foto- statiche delle stesse, prodotte dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, e di avere ritenuto che le stesse – come si è detto sopra – “non pale- sano alcun elemento nuovo e differente che le faccia ritenere indispensabili per la valutazione tecnico-grafica finale”. Ne consegue che Parte_2
nel censurare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto contestare
[...] semmai tale statuizione e dedurre le ragioni per cui, diversamente da quanto 17 ritenuto dal c.t.u., le due scritture coeve presentassero elementi tali per cui l'esame delle stesse avrebbe condotto a una valutazione diversa da quella a cui è pervenuto il consulente.
4.2. Del resto, il c.t.u. nominato in primo grado ha affermato, nel giungere alla conclusione dell'autografia della sottoscrizione apposta sulla cambiale per avallo da che, “Oltre alle similarità esteriori, è stata Controparte_7 riscontrata una corrispondenza sostanziale delle componenti intrinseche dei grafismi, cioè la concordanza di quelle componenti qualitative che sono pe- culiari a un soggetto scrivente e non ad un altro in quanto derivanti dalla sua natura temperamentale e, perciò, non esposti al gioco della casualità e a quello dell'imitazione, e che, in quanto tali, hanno una valenza identifica- toria fondamentale” (così elaborato definitivo depositato dal c.t.u. in data 26.8.2019 - pag. 36-37).
Il consulente indica espressamente, dunque, che la conclusione a cui è per- venuto consegue alla presenza in tutte le sottoscrizioni esaminate, quella in esame e quelle in comparazione, di “componenti intrinseche dei grafismi” non suscettibili di modificazione nel tempo. Ciò significa che la sola circo- stanza per cui le due scritture non esaminate siano coeve alla sottoscrizione in esame non rende particolarmente rilevante, e potenzialmente dirimente, l'esame in originale delle stesse.
In ogni caso, si ripete, le stesse sono state esaminate in copia senza che il c.t.u. rilevasse difformità rilevanti, che diversamente – si deve ritenere – avrebbero consigliato allo stesso un esame degli originali di tali scritture. Di contro, da quanto esposto dal consulente nell'elaborato depositato, emerge chiaramente che le scritture analizzate dalla stessa dott.ssa erano di per sé sufficienti ad accertare “in maniera inequivocabile” l'autenticità della firma a nome di Controparte_7
Alla luce di quanto sopra ritenuto non merita censura, allora, la decisione del giudice di prime cure, a fronte della tempestiva richiesta dell'odierna parte appellante, di non disporre un'integrazione o rinnovazione della c.t.u. al fine di per comparare la sottoscrizione apposta da con quelle Controparte_7 apposte sugli atti notarili indicati, fermo restando che “il rinnovo dell'inda- gine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (così Cass. civ., Sez.
18 III, 29.9.2017, n. 22799; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 19.7.2013, n. 17693).
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rieti ha ritenuto “in maniera comunque astratta e senza valutare il caso concreto” che la Banca opposta, seppure già in pos- sesso di un titolo cartolare, avesse diritto ad ottenere il rilascio di un titolo esecutivo di natura giudiziale “atteso che la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restrin- gendo i margini di errore e di possibile opposizione del debitore”. In parti- colare, “l'interesse dell'Istituto di credito opposto ad ottenere un titolo ese- cutivo che postuli l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria anche sul piano sostanziale che il Giudice ha ritenuto meritevole di tutela nel caso concreto non solo non ha trovato alcuna concreta applicazione nel caso concreto, ma soprattutto ha creato una distorsione ed un ingiusto ed illegit- timo abuso ed utilizzo dello strumento giudiziale da parte dell
[...] che il Tribunale Parte_7 di Rieti ha colposamente omesso di sanzionare e punire in nome di un astratto interesse e diritto di parte opposta ad ottenere un titolo esecutivo giudiziale sebbene garantita da un titolo di credito cartolare cambiario”.
Il motivo – che si deve ritenere svolto dall'ingiunto che è Controparte_7
l'unico debitore nei cui confronti è stata domanda l'ingiunzione e nei cui confronti permane tale titolo a seguito della decisione di primo grado – è privo di pregio.
5.1. Il possessore di una cambiale-tratta può di norma vantare, nei confronti del traente o del giratario, due azioni: quella cambiaria, fondata sul mero possesso di un titolo formalmente valido;
e quella causale, scaturente dal rapporto a regolazione del quale la cambiale venne emessa. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio,
e si è anche ammesso che, proposta l'azione cambiaria in via monitoria, il creditore possa, nel successivo giudizio di opposizione, proporre l'azione causale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.12.1973, n. 3389; Cass. civ., Sez. I, 26.3.1975, n. 1150).
Quando, invece, è stato negato dalla Suprema Corte l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un
19 supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base a princìpi ben diversi: ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non potesse essere riproposta per conseguirne un secondo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 28.3.1974, n. 873; Cass. civ.,
Sez. III, 16.7.1997, n. 6525); ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecu- tivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 8.9.1970, n. 1298, con riferimento all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provviso- riamente esecutiva;
nonché Cass. civ., Sez. I, 10.9.2004, n. 18248, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di manteni- mento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costi- tuzionale n. 186 del 1988, costituisse di per sé un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale).
I princìpi fissati dalla Suprema Corte già negli anni Sessanta del secolo scorso, e sopra riportati, sono stati condivisi dalla Corte costituzionale nella sentenza 31.12.1986 n. 303. In quel caso la Consulta era chiamata a pro- nunciarsi sulla conformità alla Costituzione dell'art. 641, co. 3, c.p.c., nel te- sto risultante dalle modifiche apportate dell'art. 2 della 10.5.1976, n. Pt_8
385, il quale stabiliva: "nel decreto [ingiuntivo], eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti dispo- sizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il paga- mento". La Corte costituzionale ritenne costituzionalmente illegittimo il com- plemento di limitazione "eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni". Condividendo i dubbi del giudice rimettente, affermò in quel caso la Consulta che sarebbe irrazionale accordare al creditore, se già munito di titolo esecutivo, la possi- bilità di ottenere la condanna del debitore alle spese se decidesse di dotarsi di un secondo titolo giudiziale introducendo un ordinario giudizio di cogni- zione;
e negargliela invece se, essendo già munito di un titolo esecutivo, decidesse di dotarsi di un ulteriore titolo giudiziale depositando un ricorso per decreto ingiuntivo.
20 In conclusione, deve negarsi che esista nel nostro ordinamento giuridico un principio, generale e assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. V, ord 16.3.2018, n. 6526). Ne consegue che – come nel caso in esame – il creditore che abbia già una cambiale può chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21.5.2025, n. 13612; Cass. civ., Sez. III, ord. 28.8.2019, n. 21768).
A prescindere da ogni considerazione se, nel caso in esame, la potesse Pt_3 esercitare o meno l'azione cambiaria nei confronti degli originari opponenti quali debitori cambiari (considerato che – in buona sostanza – il titolo cam- biario risulta consegnato a garanzia del “finanziamento chirografario” con- cesso a , non vi è alcun divieto di duplicazione dei titoli Parte_1 proprio in ragione della diversità delle azioni esercitate qualora si faccia va- lere l'obbligazione cambiaria ovvero quella nascente dal rapporto causale.
5.2. Nell'ambito di tale motivo parte appellante rileva anche come, oltre alla duplicazione tra il titolo cambiario e quello conseguito con il ricorso moni- torio, nel caso in esame la Controparte_1 abbia conseguito anche una duplicazione di decreti ingiuntivi. Infatti, la cre- ditrice ha agito in via monitoria nei confronti di una Parte_1 prima volta ottenendo il decreto ingiuntivo n. 233/2016 emesso dal Tribu- nale di Rieti il 28.5.2016 e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 384/2017 del
24.7.2017, quello opposto nel presente giudizio.
In verità, i decreti ingiuntivi sono stati emessi in virtù dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento delle rate del “finanziamento chirografario” 29.4.2011, rimaste impagate per la somma di € 69.601,22, concesso a
[...]
Oltre a tale contratto, è stato emesso un effetto cambiario Parte_6 da parte del finanziato, sottoscritto per avallo da I due Controparte_7 decreti ingiuntivi sopra indicati sono stati emessi a fronte della proposizione di due distinte domande monitorie nei confronti di due soggetti diversi: in- fatti, l'emissione del primo decreto ingiuntivo è stata richiesta, e conseguita, nei confronti del solo debitore principale, mentre il se- Parte_1 condo – quello in relazione a cui è causa – è stato domandato nei confronti del solo garante, ma per errore del giudice del Controparte_7
21 procedimento monitorio è stato emesso anche nei confronti di CP_8
come si è detto sopra.
[...]
È vero, allora, che – come deduce parte appellante – vi è stata una duplica- zione di titoli, e segnatamente di decreti ingiuntivi (peraltro, il primo emesso nei confronti di è “divenuto peraltro definitivamente Parte_1 esecutivo in assenza di opposizione”, come ha allegato la Banca opposta), ma questo è avvenuto, nel caso in esame, non a seguito di una duplicazione di domande da parte del creditore.
Come ha osservato la Suprema Corte, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III,
18.9.2009, n. 20106) e del processo (cfr., tra molte, Cass. civ., S.U., 15.5.2015, n. 9935). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza o un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligatio- nis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'a- zione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli con- senta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, per- ché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in conside- razione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da in- tenti emulativi, fraudolenti o vessatori.
Nel caso in esame, non essendo ravvisabile una duplicazione di domanda ed essendo imputabile alla ricorrente soltanto di avere notificato il de- Pt_3 creto ingiuntivo n. 384/2017 del 24.7.2017 anche al debitore nei cui con- fronti, con il ricorso ex art. 633 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, non aveva domandato l'ingiunzione, il motivo in esame si risolve nel primo.
22 Del resto, la stessa parte appellante deduce che la Controparte_1
“chiaramente ed evidentemente, nel caso de quo notifi-
[...] cando il decreto ingiuntivo opposto, ha abusato degli strumenti giudiziali a propria disposizione duplicando illegittimamente i titoli esecutivi”. La san- zione che il giudice di primo grado non avrebbe inferto alla per avere Pt_3 notificato anche a il decreto ingiuntivo opposto, propo- Parte_1 nendo per questo il motivo di appello in esame, si risolve nella pure dedotta responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., di cui si è detto sopra.
6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rieti ha ritenuto che “gli opponenti ed in particolar modo non potessero contestare la legittimità delle Parte_1 condizioni contrattuali stabilite nel contratto di finanziamento chirografario garantito dall'effetto cambiario”.
Il motivo è fondato, seppure l'accoglimento dello stesso non determini, di per sé solo, la riforma della decisione di primo grado, ma contendo l'esame del quinto e del sesto motivo di appello, con cui vengono riproposti nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., i motivi di opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti il 24.7.2017.
6.1. Parte appellante censura la decisione di primo grado laddove “Il Tribu- nale di Rieti ritiene che, sebbene nel ricorso per decreto ingiuntivo di paga- mento la Parte_3 per quantificare e legittimare la pretesa creditoria azionata in sede
[...] monitoria faccia espressamente riferimento all'asserito mancato pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento chirografario sottoscritto d in data 27.04.2011, gli opponenti non hanno al- Parte_1 cun diritto ed interesse ad opporsi contestare la legittimità delle clausole e pattuizioni previste dal suddetto contratto di finanziamento”. Al riguardo, si deduce che “l Parte_3 el ricorso per decreto ingiuntivo chiede € 69.602,11 per i seguenti
[...] titoli e causali riferite al contratto di finanziamento € 59.593,22 a titolo di rate scadute dal 31.05.2013 al 31.01.2016; € 4.428,63 a titolo di interessi di mora la 04.02.2016; € 5.577,23 a titolo di residuo finanziamento dalla
23 data del 31.01.2016; € 2,14 a titolo di ulteriori interessi di mora su capitale residuo”. E, quindi, in buona sostanza, che la abbia esercitato, con il Pt_3 ricorso monitorio, l'azione causale, e non quella cartolare.
Se è vero che l'azione proposta dalla in sede monitoria non è quella Pt_3 cambiaria, non avendo messo senz'altro in esecuzione tale titolo, questo è stato però fatto valere come promessa di pagamento. Questa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un pree- sistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astra-
zione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una sem- plice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiara-
zione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova con- traria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbliga-
zione derivante dal riconoscimento (cfr., seppure con riguardo alla ricogni-
zione di debito, Cass. civ., Sez. III, ord. 10.12.2024, n. 31818; Cass. civ., Sez. I, 13.10.2016, n. 20689; Cass. civ., Sez. I, 13.6.2014, n. 13506).
Ne consegue che, come deduce parte appellante, il giudice di prime cure non ha condivisibilmente ritenuto che non potesse dedurre Controparte_7 vizi di nullità del rapporto sostanziale, come ha fatto nel proporre opposi- zione ex art. 645 c.p.c. E che, pertanto, i motivi riproposti nel presente grado di giudizio, con i due motivi che seguono, devono essere esaminati.
7. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Rieti, pur avendo ritenuto che la
[...] abbia esercitato l'azione cambiaria (come si è Controparte_1 detto sopra), ha comunque ritenuto che “le contestazioni attoree aventi ad oggetto l'illegittimità del contratto di finanziamento sono state ritenute e definite generiche”. In particolare, si deduce che “gli odierni appellanti hanno assolto in maniera piena, specifica, esaustiva e concreta al proprio onere probatorio versando in atti sia la circolare del CICR n. 229 del 21 aprile 1999 così come rivista ed aggiornata il 25 luglio 2003 (vedi doc. n. 6 alle- gato all'atto di citazione in opposizione a d.i.) sia una specifica consulenza
24 tecnica di parte (vedi doc. n. 6 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i.) che pur se non ha effettuato un ricalcolo dei maggiori importi corrisposti dagli opponenti ha comunque evidenziato ed accertato matematicamente i gravi profili di invalidità che avrebbero dovuto essere oggetto di accerta- mento giudiziale anche mediante la nomina di un consulente tecnico conta- bile”.
Il motivo non è fondato.
7.1. ha dedotto che “A pagina 5 e 6 dell'elaborato peri- Controparte_7 tale di parte redatto e sottoscritto dalla Dott.ssa così come Persona_4 depositato unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiun- tivo, la parte opponente ha tempestivamente e specificatamente eccepito che dall'analisi del contratto di , si evince che la banca non Parte_9 fornisce ampie e dettagliate informazioni relativamente alle condizioni appli- cate;
esso, invece, fornisce e riporta somme e cifre poco chiare e in alcuni casi indefinite”.
In buona sostanza, l'odierna parte appellante ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni economiche del “finanziamento chirografario” sottoscritto in data 29.4.2011, e quindi delle clausole relative agli interessi. Nello specifico, ha rilevato che “Nel presente contatto viene pattuito all' ARTICOLO 2 PRIMA RATA TASSO 4,71% PER LE RATE SUCCESSIVE SUL CAPITALE RESIDUO TASSO MAGGIORATO DI 3,50% IL TASSO EURIBOR/360 A 3MESI.
Il tasso d'interesse, quindi fissato in contratto risulta pari ad un TAN del 4,7100%, il tasso mensile in contratto dichiarato prevede il divisore 365 quindi calcolato sui giorni effettivi per tanto lo stesso sarebbe da ritenere coerente con l'andamento mensile.
Il tasso annuale dichiarato in contratto produrrà, quindi, al termine di ogni anno un effetto di capitalizzazione composta.
Questo meccanismo di calcolo ha l'effetto di produrre un TAE pari al 4,8130%, con l'applicazione della capitalizzazione COMPOSTA”.
7.2. L'OR è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla
EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute appli- cabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei
25 confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Secondo un precedente della Suprema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono sol- tanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso OR accertato dalla Commissione Eu- ropea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, al-la quale è irri- levante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
Detta decisione attiene al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un periodo antecedente alla stipula del contratto di cui è causa, avvenuta – come si è detto sopra – in data 29.4.2011. In altri termini, in relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata pro- vata alcuna intesa restrittiva della concorrenza: soltanto in relazione al pe- riodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, è predicabile l'inde- terminatezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Eu- ribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro og- getto, ove sia provato che la determinazione dell'OR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e si- gnificativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le
26 eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nul- lità della clausola che richiama l'OR (per il solo periodo in cui sia accer- tata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile rico- struirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per
27 pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determinato su scala europea, con caratteristiche analo- ghe a quelle dell'OR: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al prin- cipio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del ri- ferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi opera- tivi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel re- golamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, lad- dove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbliga- zioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio,
28 con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
7.3. Secondo l'orientamento di questo giudicante, il suddetto precedente non può tuttavia essere condiviso.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'OR nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso OR nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'OR manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costitui- sce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non pre- senta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n.
55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente
29 riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
7.4. Ciò ritenuto, resta assorbita la censura in ordine alla ritenuta genericità delle allegazioni operata dall'originaria parte opponente con riguardo all'in- determinatezza delle condizioni economiche del contratto di “finanziamento chirografario” in data 29.4.2011, nonché con riguardo all'effetto anatoci- stico determinato da tali previsioni, e quindi in ordine all'avere il Tribunale di Rieti disatteso l'istanza volta a disporre c.t.u. contabile.
8. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado “nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di aderire acriticamente ed immotivatamente ad una errata e contraddittoria interpretazione ed applica- zione della norma sulla trasparenza bancaria per quanto concerne in parti- colar modo l'applicazione dell'art. 117 TUB nei casi di difformità tr pat- tuito contrattualmente e quello effettivamente applicato”. In particolare, parte appellante deduce che, “in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari debbono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo ISC o TAEG ex art. 125 bis TUB”.
Nello specifico, gli appellanti, sulla scorta di quanto indicato nella perizia di parte depositata, rilevano che “a fronte di un TAEG/ISC dichiarato ed indicato nel contratto pari a 5,0300% il tasso realmente applicato risulta essere pari a 5,1971%”. E, quindi, deducono che “L'indicazione nel contratto di finan- ziamento di un TAEG/ISC errato poiché inferiore a quello effettivo incorre nella sanzione di cui al settimo comma dell'art. 117 TUB”.
Il motivo è privo di pregio.
8.1. In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le
30 operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di cono- scere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini). La sua errata indicazione non costituisce, dunque, causa di nullità del contratto.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al con- Pt_11 sumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, T.U.B. (entrato in vigore effettivamente nel 2010, e quindi applicabile in astratto al contratto di finanziamento per cui è causa), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Alla luce di tale disposizione, anche volendo ritenere un Parte_1 consumatore, o – meglio – che abbia operato come tale con riguardo al “fi- nanziamento chirografario”, sarebbe allora necessario valutare quale sia la voce di costo o le voci di costo eventualmente non include nella determina- zione dell' , e quindi sanzionare con la nullità le stesse.
8.2. È sufficiente leggere la perizia di parte depositata dagli originari oppo- nenti (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) per verificare come al dato sopra indicato, quello per cui l'ISC effettivo
31 sarebbe pari a 5,1971%, diverso e maggiore di quello di 5,0300% indicato dalla Banca, il perito di parte pervenga a seguito dell'inclusione quale costo della penale di estinzione anticipata. La penale di estinzione anticipata non costituisce, tuttavia, un tasso di interesse o un costo del finanziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corrispettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in concreto soltanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mutuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di interesse con- trattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che possono essere de- terminati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà.
In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Pertanto, essa non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pat- tuito, e per tale ragione non può costituire un costo dello stesso di cui si deve tenere conto nella determinazione dell'ISC o TAEG.
9. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, pur accogliendo l'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive utilizzate da parte opposta, e precisamente contenute a pag. 6 della comparsa di costi- tuzione e risposta, non ha riconosciuto alla persona offesa “una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto”.
Il motivo non merita di essere accolto.
9.1. Secondo parte appellante, “per aversi il risarcimento del danno, è suffi- ciente che concorra il solo requisito dell'offesa all'onere ed al decoro del difensore o della parte, a nulla rilevando una presunta attinenza della frase con l'oggetto del giudizio, che esimerebbe la parte che le ha pronunciate dal dovere di risarcire il danno non patrimoniale. In altre parole il diritto al risar- cimento del danno si verifica laddove l'espressione sconveniente ed offensiva ecceda le esigenze difensive pur avendo lato sensu attinenza con le mede- sime”.
32 Di contro, e in via generale, in tema di risarcimento del danno non patrimo- niale, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzio- nalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione com- merciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve es- sere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.7.2023, n. 19551). Nel caso in esame, parte appellante con l'atto di appello si limita esclusivamente a ritenere che in realtà il Tribunale di Rieti avrebbe dovuto riconoscere in re ipsa il risarci- mento del danno per il pregiudizio subito dagli opponenti, senza allegare – ancora prima di provare – le circostanze di fatto sulla scorta delle quale si dovrebbe ritenere, nel caso in esame, il danno patito.
Non si può non rilevare, poi, che gli appellanti non solo non allegano (ancora prima che dimostrare) quale sia stato il pregiudizio subito, ma oltretutto sia nella richiesta in primo grado all'udienza di discussione del 2.3.2018, ma invero equivocano su quale sia il soggetto leso. Non merita censura, allora, la decisione del Tribunale di Rieti laddove ha correttamente ritenuto: “Non può, invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte opponente ex art. 89 c.p.c., non avendo la stessa provato quali pregiudizi le siano in concreto derivati dalla richiamata espressione”.
Del resto, come precisato dalla Suprema Corte, la cancellazione delle espres- sioni offensive e il risarcimento del danno sono sanzioni diverse e autonome, di talché il riconoscimento della prima non può determinare ex se il ricono- scimento automatico della seconda (cfr. Cass. Civ., Sez. III. 26.7.2002, n. 11063).
9.2. Si deve considerare, inoltre, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, pre- sentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice” (così Cass. civ., Sez. III, 22.6.2009, n. 14552; in questo senso anche Cass. civ., Sez. III, 17.11.1979, n. 5991).
33 Nel caso di specie le frasi di cui il giudice di primo grado ha disposto la cancellazione, e quindi che ha ritenuto sconvenienti, non possono conside- rarsi avulse dall'oggetto della lite, ma anzi afferiscono proprio alle questioni giuridiche implicate nella decisione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. Infatti, le espressioni di cui è stata disposta la cancellazione sono quelle per cui le deduzioni degli opponenti “denotano poca “familiarità” con gli argomenti in oggetto, sui quali gli opponenti fanno confusione”.
10. In conclusione, l'appello proposto da e Controparte_7 CP_8 avverso la sentenza n. 861/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, in
[...] composizione monocratica, in data 29.11.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo dell'attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio di appello della Vela e per essa della procuratrice speciale Controparte_4 Controparte_5
rigetta l'appello proposto da e da Controparte_7 Controparte_20 avverso la sentenza n. 861/2019 emessa dal Tribunale di Rieti in data 29.11.2019; condanna e in solido tra loro, a Controparte_7 Parte_1 rimborsare alla e per essa alla procuratrice speciale CP_2 CP_5
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la e per essa alla procuratrice speciale Controparte_4
a rimborsare a e Controparte_5 Controparte_7 Parte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per
34 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO ET Thellung de Courtelary
35
(cod. fisc. E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliati Parte_2 CodiceFiscale_2 in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Cesare La Gioia (cod. fisc.: ), che li rappresenta e difende per CodiceFiscale_3 procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. ), in persona del legale rappresen- CP_2 P.IVA_1 tante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_3
Giovanni AN Plana n. 4, presso lo studio dall'avv. Gabriele Maria Panini (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_4 generale alle liti a rogito del notaio di Milano del 17.12.2018 Persona_1
(rep. 42688; racc. 13219), in atti;
-appellata- e (cod. fisc. ), e per essa la procura- Controparte_4 P.IVA_2 trice speciale (cod. fisc. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, ing. elettivamente Controparte_6 domiciliata in Roma, Via Barberini n. 86, presso lo studio dell'avv. Giacinto Di Donato (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_5 per procura generale alle liti per atto a firma autenticata dal notaio
[...]
di Milano del 7.5.2024 (rep. n. 13.115; racc. n. 10.372), Persona_2 in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “ Voglia l'Eccellentissima Corte Controparte_7 Parte_1 di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, ed in accoglimento del gravame come proposto e in riforma della sentenza n. 861/2019 pubblicata in data 29 novembre 2019 dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Della Fina, di definizione del proce- dimento giudiziale R.G. n. 1720/2017 notificata via PEC nel domicilio eletto in primo grado dagli odierni in data 09.12.2019 per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa contrariis rejectis:
In via preliminare ed assorbente,
A) dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della Sentenza n. 861/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, Sezione Civile e per l'effetto e dichiarare l'as- soluta nullità del giudizio di primo grado e di tutte le decisioni ivi emesse compresa quella di non ammissione della consulenza tecnica d'ufficio conta- bile e del rinnovo della CTU calligrafica in quanto sommaria e gravemente lacunosa;
In via principale, in generale
B) Revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo di pagamento emesso su istanza della Parte_3 al Tribunale di Rieti n. 384/2017 (n. 592/2017 R.g);
[...]
C) riformare parzialmente la sentenza n. 861/2019 pubblicata in data 29 novembre 2019 dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Della Fina, di definizione della causa R.G. n. 1720/2017 nella parte in cui non ha condannato la
[...] quanto meno alle spese di Parte_3 lite nei confronti d , parte opponente dichiarata inte- Parte_1 gralmente vittoriosa nel giudizio di primo grado;
2 D) revocare, annullare e dichiarare inefficaci tutte le altre statuizioni disposte nella sentenza di primo grado in merito alle spese del giudizio ed alla soc- combenza del signo;
Controparte_7
In via principale, ma in particolare nel merito
E) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha condannato la e la di Parte_3 lei avente causa in qualità di sostituto particolare alla rifusione CP_2 delle spese e compensi di lite relativi al giudizio di primo grado in favore del signo , parte dichiarata totalmente vittoriosa nel giu- Parte_1 dizio di primo grado;
F) rivedere la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di accertare e dichiarare la condotta processuale antigiuridica, illegittima nonché la re- sponsabilità aggravata della Parte_3
e la di lei avente causa in qualità di sostituto parti-
[...] colar nei confronti del signo ed in vio- CP_2 Parte_1 lazione dell'art. 96 c.p.c. ha omesso di condannare le odierne parti appellate, oltre alle spese e compensi di lite, al risarcimento del danno nei confronti del comunque opponente , in misura da determinarsi Parte_1 in via equitativa e pari almeno alle spese ed compensi di lite liquidati nel procedimento monitorio (€ 2.006,50);
G) emendare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure pur riconoscendo che a fine pagina 6, inizio paragrafo 5, della comparsa di costituzione e risposta l Parte_3 bbia utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive che
[...] esulano da qualsiasi fine difensivo non abbia provveduto a liquidare il danno non patrimoniale che in re ipsa e per legge ai sensi dell'art. 89 c.p.c. è pre- sente dovuto quando una parte nei propri scritti difensivi utilizza espressioni sconvenienti ed offensive che esulano dall'oggetto della causa;
H) rivedere la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Rieti ha ritenuto che la disposta CTU calligrafica abbia risposto in maniera adeguata tecnica, oggettiva ed esaustiva alle osservazioni tecniche formulate dal con- sulente tecnico nominato da parte opponente e non abbia invece ritenuto opportuno disporre la richiesta rinnovazione e/o integrazione della consu- lenza tecnica d'ufficio soprattutto per quanto concerne la mancata
3 acquisizione e l'analisi nel contraddittorio tra le parti di atti pubblici notatili richiesti ed individuati da entrambi le parti in sede di operazioni peritali e la analisi dell'aspetto della probabile consanguineità di colui che avrebbe sot- toscritto per avallo l'effetto cambiario in nome e per conto del signo
[...]
; Parte_4
I) riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che entrambi gli oppo- nenti ed in ogni caso il signo non avessero diritto di Parte_1 contestare la legittimità ed i gravi vizi presenti nel contratto di finanziamento chirografario sottoscritto dal OR dal quale sa- Parte_1 rebbe comunque sorto la pretesa creditoria garantita dall'effetto cambiario emessa da ed asseritamente imputata e sottoscritta Parte_1 per avallo dal signo;
Controparte_7
L) riformare la sentenza che ha definito il primo grado nella parte in cui non ha accertato e dichiarato la nullità della clausole contrattuali relative al con- tratto di finanziamento nonché la violazione degli art. 117 del TUB, nonché dell'art. 1375 c.c. e per l'effetto non ha rideterminato il saldo debitore ri- chiesto dalla Parte_5
quale sua avente causa e cessionaria del credito
[...] attraverso il decreto ingiuntivo di pagamento opposto che avrebbe dovuto essere revocato mediante la sostituzione dei tassi convenzionali adottati con l'applicazione di interessi legali;
M) rivedere e riesaminare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto necessaria una CTU contabile tesa al ricalcolo della pretesa credito- ria azionata con il decreto ingiuntivo di pagamento opposto in applicazione dell'art. 117 TUB e conseguente sostituzione dei tassi convenzionali adottati in applicazioni di interessi legali;
N) respingere in ogni caso ogni domanda creditoria proposta da dalla e Parte_3
quale sua avente causa e cessionaria del credito, nei confronti CP_2 deli OR;
Controparte_7 Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara AN- TISTATARIO”;
4 per “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis CP_2 rejectis, previo rigetto delle istanze istruttorie e della CTU contabile ex ad- verso richieste: (…)
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto dai OR e CP_7 CP_8 siccome inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis Controparte_4 reiectis confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confer- mato il decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti oltre interessi al tasso convenzionale di mora come indicato in decreto ingiuntivo e comunque nei limiti di legge, fino al saldo oltre spese ed accessori liquidati in decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle Controparte_7 spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente procedimento”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione Controparte_7 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti il
24.7.2017 con cui è stato loro ingiunto di pagare alla
[...] la somma complessiva di € 69.601,22, oltre in- Controparte_1 teressi di mora al tasso convenzionale a decorrere dal 5.2.2016 e spese del procedimento monitorio, a fronte dell'inadempimento del pagamento delle rate del “finanziamento chirografario a tasso variabile” dell'importo di € 100.000,00 concesso a a seguito della stipula di atto Parte_1 pubblico a rogito del notaio di Poggio Mirteto in data Persona_3
29.4.2011, assistito dal rilascio di un effetto cambiario, pagabile a vista, dell'importo di € 117.000,00, emesso in data 27.4.2011 dal soggetto fi- nanziato in favore della mutuante e sottoscritto per avallo da Parte_2
In particolare, gli appellanti hanno chiesto al giudice adito di “B) ac-
[...] certare e dichiarare la palese e manifesta assenza di interesse ad agire con procedimento monitorio da parte dell Parte_3 nei confronti di , stante la nota efficacia dell'effetto cam- Controparte_7 biario asseritamente sottoscritto per avallo dal OR , il Controparte_7
5 quale non può essere chiamato a rispondere per due titoli esecutivi per il medesimo credito e per l'effetto revocare e dichiarare immediatamente con provvedimento emesso d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero in sede di prima udienza la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo di pagamento n. 384/2017 (n. 592/2017 R.g.) oggi opposto quantomeno nei confronti del signo . Controparte_7
C) accertare e dichiarare il palese e manifesto errore di ultra petitione com- messo dal Tribunale di Rieti nell'emettere il decreto provvisoriamente ai danni anche del signo , il quale non può essere chia- Parte_1 mato a rispondere per due titoli esecutivi per il medesimo credito e per l'ef- fetto revocare e dichiarare immediatamente con provvedimento emesso d'ur- genza ed inaudita altera parte ovvero in sede di prima udienza la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo di pagamento n. 384/2017 (n. 592/2017 R.g.) oggi opposto quantomeno nei confronti del OR Parte_6
.
[...]
In via principale e nel merito
D) Accertare e dichiarare che, per i motivi di cui alla narrativa che precede, il decreto ingiuntivo opposto è privo di qualsivoglia efficacia in quanto privo degli elementi essenziali della pretesa creditoria vantata dalla
[...] sia nei confronti del OR Controparte_9
sia nei confronti del signo;
Controparte_7 Parte_1
E) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo o ragione dagli odierni opponenti per l'effetto dichiarando nullo e/o annullando e/o revo- cando e/o comunque dichiarando privo di efficacia il decreto opposto.
F) Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata dell
[...] azioni, ai sensi dell'art. 96 Parte_3
c.p.c., per l'effetto condannarla, in aggiunta alle spese e compensi di lite, al risarcimento del danno nei confronti degli odierni opponenti CP_7
, in misura da determinarsi dall'Ecc.mo Tribunale
[...] Parte_1 adìto in via equitativa e pari almeno all'importo delle spese e compensi di lite liquidati nel procedimento monitorio (€ 2.006,50) per ogni opponente;
In via subordinata
G) nella denegata e non creduta ipotesi che codesto Ecc.mo Tribunale adìto possa ritenere il decreto ingiuntivo opposto valido ed efficace, si chiede in 6 ogni caso di revocare il decreto ingiuntivo emesso in quanto il contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile sottostante ed origine e causa della sottoscrizione dell'effetto cambiario è palesemente viziato e per l'ef- fetto ridimensionare la pretesa creditoria in applicazione dell'art. 117 TUB con conseguente sottrazione e non riconoscimento degli interessi indebita- mente richiesti in eccesso.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali per il presente giudizio di opposizione, oltre spese generali (15%), IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento delle proprie domande gli opponenti, previo disconoscimento della sottoscrizione apposta per avallo sull'effetto cambiario da Parte_4
hanno dedotto l'inammissibilità, illegittimità nonché infondatezza
[...] della domanda di condanna proposta nei loro confronti dalla
[...]
chiedendo che venisse dichiarata la nullità o Controparte_1 inefficacia o che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte oppo- nente, e in particolare ha chiesto altresì di accertare la Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c. della Banca opposta.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_10
chiedendo che, previa eventuale revoca del decreto ingiuntivo
[...] opposto nei confronti del solo l'opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto quanto a Controparte_7
Alla prima udienza di trattazione gli opponenti (odierni appellanti) hanno chiesto al giudice designato del Tribunale di Rieti di ordinare la cancella- zione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni sconvenienti utilizzate dalla convenuta e presenti nella comparsa di costituzione e risposta, con Pt_3 conseguente risarcimento del danno.
Con ordinanza dell'8.11.2018, a fronte dell'istanza di verificazione della conseguente all'effettuato disconoscimento della sottoscrizione appo- Pt_3 sta per avallo sull'effetto cambiario di il giudice desi- Controparte_7 gnato ha dato ingresso al giudizio di verificazione e ha disposto c.t.u. calli- grafica.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 25.1.2019 è intervenuta nel giudizio di primo grado la che ha allegato e CP_2
7 documentato di essere cessionaria del credito vantato dalla
[...] nei confronti dell'ingiunto Controparte_1 Controparte_7 in base a contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., dichiarando di fare propria tutte le difese svolte dalla Controparte_1
e di riportarsi agli atti già depositati dalla stessa nel corso del giu-
[...] dizio.
Con sentenza n. 861/2019 pubblicata in data 29.11.2019 il Tribunale di
Rieti, in composizione monocratica, ha così statuito: “- revoca il decreto in- giuntivo opposto n. 384/2017 con riferimento all'opponente Parte_1
;
[...]
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 384/2017 con riferimento all'op- ponent;
Controparte_7
- condann a rifondere a parte opposta le spese del pre- Controparte_7 sente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico d le spese di CTU”. Controparte_7
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto le censure ripor- Parte_6 Controparte_7 tate di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha contestato CP_2 la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. La non si è Controparte_1 costituita nel presente grado di giudizio e all'udienza del 9.11.2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 21.7.2025 è intervenuta nel presente grado di giudizio la CP_4
e per essa la procuratrice speciale che ha alle-
[...] Controparte_5 gato e documentato come, in virtù del contratto di cessione di rapporti giu- ridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, concluso il 26.2.2024, abbia acquistato dalla con riferimento ai comparti di cartolarizzazione “Aporti 1”, CP_2
“Aporti 2”, “Aporti 3”, “Aporti 4” e “Aporti 6”, e Controparte_11 CP_12
un portafoglio di crediti pecuniari comprensivi di capitale, interessi,
[...] spese e accessori, incluse le garanzie, vantati nei confronti degli obbligati 8 individuabili in blocco, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II n. 25 del 29.2.2024 e successiva integrazione pubblicata in G.U.R.I. - Parte II n. 29 del 9.3.2024; e ha fatto proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni già formulate dalla cedente di cui ha domandato l'estromissione dal giudizio.
2. Con le note di trattazione scritta, depositate il 19.9.2025, parte appel- lante ha eccepito “la carenza di legittimazione attiva” della CP_4
“in quanto la cessione (…) [da parte dell'appellata a tale
[...] CP_2 terza intervenuta] allo stato attuale non risulta adeguatamente provata”.
L'eccezione di carenza di titolarità del credito originariamente vantato dalla in capo alla Controparte_1 CP_4
è fondata.
[...]
2.1. A seguito della costituzione della cessionaria gli Controparte_4 odierni appellanti hanno contestato la titolarità del rapporto di credito in capo alla stessa. Ciò non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale, vale a dire l'originaria parte opponente) può sollevare tale questione anche oltre i termini di pre- clusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n.
32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188). Soprattutto, tale difesa svolta da parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rapporto sottostà invece alle preclu- sioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal thema deciden- dum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi suc- cessive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risul- tanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657;
Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207). Non è questo, tuttavia, il caso in esame, come si dirà subito di seguito.
Peraltro, nel caso in esame la deduzione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla terza intervenuta nel giudizio di primo grado è stata effettuata da e Controparte_7 Parte_1 con la memoria conclusionale depositata il 19.9.2025 a fronte della
9 costituzione della con atto di intervenuto depositato in Controparte_4 data 21.7.2025, quindi non poteva essere effettuata in precedenza. In ogni caso, il contraddittorio su tale deduzione poteva avvenire nel termine per il deposito delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza del 22.9.2025 e non necessita di alcuna allegazione o prova da parte degli originari conve- nuti in senso sostanziale, fermo restando come, nel caso in esame, non si ponga un problema di deduzione oltre le preclusioni maturate per l'allega- zione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
2.2. Ciò preliminarmente e opportunamente rilevato, la Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto com- preso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento so- stanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la e per essa la Controparte_4 Controparte_5 non ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016,
n. 4116).
Infatti, nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel presente grado di giu- dizio, con la comparsa depositata in data 21.7.2025, la Controparte_4
e per essa la mandataria si è limitata ad allegare che - la Controparte_5 cessione di crediti dalla è stata pubblicata nella Parte II n. 25 del CP_2
29.2.2024 (v. doc. C del fascicolo di parte terza intervenuta) e successiva- mente integrata con pubblicazione nella G.U.R.I. - Parte II n. 29 del 9.3.2024
(v. doc. D del fascicolo di parte terza intervenuta). In verità, dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile evincere come a cedere il cre- dito alla Vela non sia stata la bensì la CP_4 CP_4 CP_13 CP_14
Nella suddetta pubblicazione viene anche indicato come la Vela CP_4 [...] abbia conferito alla per la gestione e il recupero dei CP_4 Controparte_5 crediti e diritti collegati (v. doc. A del fascicolo di parte terza intervenuta).
10 La non ha però fornito alcuna prova del trasferimento Controparte_4 della titolarità del credito ceduto in capo alla sua dante la causa, la CP_14
non avendo provato come la a sua volta cessionaria del
[...] CP_2 credito dalla e quindi di essere Controparte_15 attuale titolare del credito per cui è causa, e quindi l'interesse a svolgere intervenuto nel presente giudizio di appello, che deve dunque essere dichia- rato inammissibile. Ne consegue che, con la presente sentenza, l'intervenuto della Vela deve essere dichiarato inammissibile. CP_4 CP_4
3. Con il primo motivo di appello si deduce che il Tribunale di Rieti avrebbe erroneamente ritenuto che “la parte opposta ha aderito” alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di CP_8
In particolare, parte appellante deduce che “MAI la
[...] [...] nel corso del giudi- Controparte_9 zio di primo grad CHIARAMENTE ALLA Controparte_16
DOMANDA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO azionata con decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti anche nei confronti di
[...]
”; e che questi – nei cui confronti “la CP_17 [...] aveva già ottenuto un altro Parte_3 decreto ingiuntivo per le medesime ragioni, titoli e/o cause duplicando ille- gittimamente titoli esecutivi” – si è visto costretto a proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. in quanto, “se il OR non si fosse Parte_1 opposto al decreto ingiuntivo di pagamento tempestivamente come ha fatto la Parte_3 avrebbe avuto ben due titoli esecutivi giudiziali passati in giudicato ed astrat- tamente in forza e per l'effetto della ingiusta ed illegittima duplicazione dei titoli esecutivi giudiziali ottenuti avrebbe potuto richiedere al OR
[...]
due volte le somme oggetto della pretesa creditoria azio- Controparte_8 nata con il decreto ingiuntivo opposto”. E, quindi, deduce come la condotta posta in essere dalla avrebbe dovuto essere valutata nella sua gravità Pt_3 dal giudice di prime cure.
Nello svolgere tale primo motivo si rileva – in particolare – come il giudice di primo grado “1) non ha condannato e liquidato le spese e compensi di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario del signo Parte_1
inequivocabilmente parte vittoriosa del giudizio di primo grado;
2)
[...] ha omesso di applicare l'art. 96 c.p.c. e quindi la lite temeraria e condannare 11 ad un giusto ed equo risarcimento del danno chi come la parte opposta ha notificato un decreto ingiuntivo e determinato la pendenza di una lite pur sapendo che il decreto ingiuntivo nei confronti d non Parte_1 era corretto, frutto di un errore dell'ufficio giudiziario ed esplicazione di una illegittima duplicazione di titoli esecutivi giudiziali”.
La censura suddetta, con cui si deduce che “in assenza di espressa rinuncia da parte del OR al giudizio di opposizione Parte_1 avrebbe dovuto sanzionare la condotta processuale tenuta dall'Istituto di credito sia con la condanna dell'Istituto di credito notificante il decreto in- giuntivo sia alle spese di lite sia al richiesto risarcimento del danno derivante dalla condotta dolosa e/o colposa tenuta dalla parte opposta in applicazione dell'art. 96 c.p.c.”, si sostanzia, dunque, in quella di cui all'ottavo motivo di appello, con cui parte appellante censura la sentenza di primo grado quanto
“alla omessa dichiarazione di soccombenza e di condanna di liquidazione alle spese e compensi di lite della parte opposta nei confronti di
[...]
, parte riconosciuta e dichiarata vittoriosa nel giudizio di primo CP_18 grado”. In particolare, parte appellante deduce che “la banca opposta total- mente soccombente nei confronti di NON E' STATA Parte_1
CONDANNATA A RIFONDERE LE SPESE ED I COMPENSI DI LITE al sotto- scritto difensore che si era dichiarato ANTISTATARIO”.
Con il nono motivo di appello gli appellanti censurano la decisione impu- gnata laddove il giudice di prime cure non ha riconosciuto in favore di
[...] il risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, co. 1, c.p.c., per avere costretto lo stesso a proporre opposizione a un decreto ingiuntivo erroneamente emesso dal Tribunale di Rieti e, so- prattutto, notificato a dalla Parte_1 Controparte_1
[...]
Il motivo non merita accoglimento con riguardo ad entrambi i profili in cui si articola e che, invero, sono logicamente sequenziali.
3.1. A prescindere dal rilievo per cui la Banca opposta ha concluso nel senso di “revoca se del caso del decreto ingiuntivo n. 384/17 (n. 592/17 RG) nei soli confronti del sig ”, e quindi non ha senz'altro preso Parte_1 atto di avere notificato un'ingiunzione di pagamento erroneamente emessa, non si è in presenza di una rinuncia agli atti (non potendo certo ipotizzarsi
12 una rinuncia alla domanda, che – si ripete – la Controparte_19 non ha mai proposto nei confronti di .
[...] Parte_1
Secondo parte appellante, anche in ragione della mancata accettazione della rinuncia agli atti da parte di detto opponente, qualora si voglia ritenere che si sia in presenza di una rinuncia, in ragione di quanto dedotto dallo stesso e, quindi, “una volta accolta la domanda di revoca del decreto ingiuntivo notificato al signo ai sensi e per l'effetto dell'art. 91 Parte_1
e 92 c.p.c. avrebbe dovuto liquidare in favore del (…) difensore dichiaratosi ANTISTATARIO”.
Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di si deve considerare, in via del tutto assor- Parte_1 bente su ogni considerazione, che l'opposizione al medesimo decreto in- giuntivo è stata proposta da tale opponente congiuntamente con Parte_4
nei cui confronti è stata invece rigettata (e, come si dirà di seguito,
[...] tale statuizione non merita censura). I due opponenti hanno allora la mede- sima posizione processuale, anche se la difesa di questi ha comportato in primo grado (ma anche nel presente grado di giudizio) l'esame di questioni di fatto e di diritto diverse.
Per “parti aventi la stessa posizione processuale” devono intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interven- tore. Tanto si desume dall'art. 4, co. 4, d.m. 10.3.2014, n. 55, il quale con- templa l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti, le quali abbiano sì la me- desima posizione processuale, ma la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni. Da questa previsione si deve dunque argomentare, a contrario, che l' “identità di posizione processuale” di cui all'art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014 non coincide con l'identità di questioni da esaminare e decidere.
Non può quindi condividersi quanto affermato da una parte della dottrina, secondo cui “identità di posizione processuale” vorrebbe dire identità di pe- titum e di causa petendi. Se, infatti, due soggetti formulassero la medesima domanda fondandola sulle medesime ragioni, l'identità di “posizione proces- suale” finirebbe per coincidere con l'identità di domanda, e si priverebbe di senso l'art. 4, co. 4, d.m. n. 55/2014, ove si ammette che possa esservi identità di posizione processuale, ma non di questioni da esaminare (cfr.
Cass. civ., Sez. III, ord. 17.4.2024, n. 10367)
13 Una volta ritenuto che e hanno rive- Parte_1 Controparte_7 stito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la medesima posizione processuale, segnatamente che fossero entrambi conventi in senso sostan- ziale (anche se attori in senso formale, avendo questi introdotto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), peraltro avvalendosi del patrocinio dello stesso difensore, non è possibile ritenere che il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere a due distinte liquidazioni dei compensi di quel giudizio, una liquidazione in favore di risultato vitto- Parte_1 rioso per essere stato revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo, e una in favore della Banca opposta vittoriosa nei confronti di Controparte_7
A fronte di una medesima posizione processuale, dunque, il Tribunale di Rieti ha correttamente proceduto alla valutazione della stessa come unica ai fini della liquidazione delle spese di lite, e segnatamente valutando la prevalenza della soccombenza di con riguardo alla liquidazione dei Controparte_7 compensi.
Né in senso contrario rileva la circostanza per cui il difensore di entrambi gli opponenti si sia dichiarato antistatario, non consentendo la distrazione spese di cui all'art. 93 c.p.c. di derogare alla disciplina della liquidazione delle spese come sopra indicata. E, peraltro, l'odierna parte appellante non deduce l'erroneità della liquidazione delle spese in favore dell'originaria parte opposta quanto alla misura, avuto riguardo alla statuizione nei con- fronti di Parte_1
3.2. Anche la censura con riguardo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. per avere la notificato un decreto ingiun- Controparte_1 tivo emesso erroneamente anche nei confronti di co- Parte_1 stringendo lo stesso a introdurre il giudizio di opposizione.
Tale domanda, infatti, sebbene fondata quanto ai presupposti oggettivi, avendo appunto la Banca opposta notificato a un'in- Parte_1 giunzione di pagamento che la stessa non aveva domandato, non può essere accolta, in quanto parte appellante non ha fornito la prova degli effetti pre- giudizievoli effettivamente patiti. E a ciò non può assolvere la mera proposi- zione dell'opposizione al decreto ingiuntivo erroneamente emesso, non po- tendo il danno liquidabile ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. coincidere con la
14 necessità di aver dovuto sostenere le spese di lite, per le quali è dettata distinta disciplina.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383).
Nel caso in esame, invece, non ha allegato, ancora prima Parte_1 che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'istituto di credito appellato, essendosi limi- tato ad allegare di aver dovuto sostenere le spese di quel giudizio in quanto costretto a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la
[...] gli ha notificato, malgrado non avesse Controparte_1 chiesto quella ingiunzione nei suoi confronti. Anche con riguardo alla con- danna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esi- stenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitati- vamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concreta- mente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388).
Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902). Questo presuppone comunque l'allega- zione di tale danno, laddove, nel caso in esame – si ripete – il danno dedotto da si è risolto nell'aver dovuto proporre opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo erroneamente emesso anche nei suoi confronti e, soprat- tutto, che la gli ha notificato. Pt_3
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rieti non ha accolto l'istanza di integrazione
15 o rinnovazione della c.t.u. calligrafica espletata in quel grado di giudizio, proposta dall'odierna parte appellante, in quanto “manifestamente e grave- mente inadeguata ed inidoneamente motivata”.
Nello specifico, gli appellanti deducono che il c.t.u. si sarebbe rifiutato di acquisire ed esaminare scritture di comparazione indicate dalle parti (segna- tamente, la sottoscrizione apposta da negli atti pubblici Controparte_7
a rogito del notaio del 6.5.2011: v. docc. 4 e 5 del fascicolo di Persona_3 parte appellante – primo grado di giudizio), che l'appellante deduce essere di rilevante importanza perché coeve all'emissione della cambiale su cui è stata apposta la firma disconosciuta, e questo in quanto ha ritenuto tale ac- quisizione “un inutile aggravio e oneri”. Secondo gli appellanti, trascurare le firme apposte su atti pubblici contestuali alla data di sottoscrizione dell'ef- fetto cambiario costituirebbe una palese violazione del contraddittorio, an- che perché il c.t.u. non ha comunicato ai c.t.p. la ritenuta irrilevanza di tale comparazione.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Con il quesito formulato con l'ordinanza del 9.11.2018 il giudice di primo grado ha chiesto al c.t.u., “tenuto conto degli atti e documenti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, e con espressa autorizzazione a doman- dare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c. e con autorizzazione a consultare gli originali delle scritture di comparazione ammesse, anche nei luoghi dove si trovano”, di “accert[are] se la sottoscrizione a nome sig appo- Controparte_7 sta per avallo sull'effetto cambiario emesso da in data Parte_1
27.4.2011, per l'importo di € 117.000,00, prodotto dalla parte opposta in copia sub doc.
2.2 ed in originale (mediante deposito in cancelleria) sia o meno autentica, ossia sia stata o meno apposta dal predett CP_7
”.
[...]
Con il suddetto quesito non sono state indicate, nello specifico, quali e quante scritture di comparazione analizzare ed esaminare in originale nello svolgimento dell'incarico peritale. Peraltro, anche a fronte di un'elencazione tassativa da parte del giudice (che – si ripete – nel caso non sussiste), il consulente tecnico non ha l'obbligo di analizzare e valutare tutte le scritture di comparazione indicate, non potendosi ritenere la nullità della consulenza
16 grafologica nel caso di utilizzo soltanto di alcune delle scritture indicate dal giudice, limitando detta sanzione esclusivamente all'utilizzo di scritture di comparazione diverse da quelle indicate dal giudice ai sensi dell'art. 217
c.p.c. Come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di legittimità, “il consulente tecnico di ufficio non è tenuto ad esaminare tutte le dette scrit- ture, ove reputi conducenti allo scopo l'esame soltanto di alcune di esse (il che denoterebbe l'infondatezza in radice della censura mossa), è comunque principio riaffermato anche di recente quello secondo cui (Cass. n. 13844/1999) spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità” (così Cass. civ., Sez. II, 14.11.2019, n. 29542).
Nel caso in esame, la c.t.u. nominata nel giudizio di primo grado ha confron- tato la sottoscrizione di con le seguenti scritture di com- Controparte_7 parazione: “1) Carta di identità n rilasciata il 20 giugno 2012 Numero_1 dal comune di Rieti contrassegnata con C1; 2) Verbale n.2 prosieguo opera- zioni peritali del 22 marzo 2019 contrassegnata con C2; 3) Saggio grafico rilasciato dal Sig. in data 15 febbraio 2019 contrasse- Controparte_7 gnato da S1 a S6”, come ha indicato nell'elaborato depositato in data 26.8.2019 (v. pag. 11). Soprattutto, nelle premesse del proprio elaborato, il c.t.u. ha osservato che “le comparative non utilizzate nella presente perizia sono state visionate solo in copia fotostatica;
ciò in quanto omogenee e con- formi alle numerose sottoscrizioni comparative presenti nel saggio grafico e nel documento di identità. Le stesse non palesano alcun elemento nuovo e differente che le faccia ritenere indispensabili per la valutazione tecnico-gra- fica finale” (così elaborato depositato dal c.t.u. in data 26.8.2019 - pag. 14).
In altri termini, se è vero che il c.t.u. non ha esaminato gli originali delle due scritture indicate da parte appellante, e ritenute rilevanti in quanto coeve a quella in comparazione, ha però dato atto di avere esaminato le copie foto- statiche delle stesse, prodotte dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, e di avere ritenuto che le stesse – come si è detto sopra – “non pale- sano alcun elemento nuovo e differente che le faccia ritenere indispensabili per la valutazione tecnico-grafica finale”. Ne consegue che Parte_2
nel censurare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto contestare
[...] semmai tale statuizione e dedurre le ragioni per cui, diversamente da quanto 17 ritenuto dal c.t.u., le due scritture coeve presentassero elementi tali per cui l'esame delle stesse avrebbe condotto a una valutazione diversa da quella a cui è pervenuto il consulente.
4.2. Del resto, il c.t.u. nominato in primo grado ha affermato, nel giungere alla conclusione dell'autografia della sottoscrizione apposta sulla cambiale per avallo da che, “Oltre alle similarità esteriori, è stata Controparte_7 riscontrata una corrispondenza sostanziale delle componenti intrinseche dei grafismi, cioè la concordanza di quelle componenti qualitative che sono pe- culiari a un soggetto scrivente e non ad un altro in quanto derivanti dalla sua natura temperamentale e, perciò, non esposti al gioco della casualità e a quello dell'imitazione, e che, in quanto tali, hanno una valenza identifica- toria fondamentale” (così elaborato definitivo depositato dal c.t.u. in data 26.8.2019 - pag. 36-37).
Il consulente indica espressamente, dunque, che la conclusione a cui è per- venuto consegue alla presenza in tutte le sottoscrizioni esaminate, quella in esame e quelle in comparazione, di “componenti intrinseche dei grafismi” non suscettibili di modificazione nel tempo. Ciò significa che la sola circo- stanza per cui le due scritture non esaminate siano coeve alla sottoscrizione in esame non rende particolarmente rilevante, e potenzialmente dirimente, l'esame in originale delle stesse.
In ogni caso, si ripete, le stesse sono state esaminate in copia senza che il c.t.u. rilevasse difformità rilevanti, che diversamente – si deve ritenere – avrebbero consigliato allo stesso un esame degli originali di tali scritture. Di contro, da quanto esposto dal consulente nell'elaborato depositato, emerge chiaramente che le scritture analizzate dalla stessa dott.ssa erano di per sé sufficienti ad accertare “in maniera inequivocabile” l'autenticità della firma a nome di Controparte_7
Alla luce di quanto sopra ritenuto non merita censura, allora, la decisione del giudice di prime cure, a fronte della tempestiva richiesta dell'odierna parte appellante, di non disporre un'integrazione o rinnovazione della c.t.u. al fine di per comparare la sottoscrizione apposta da con quelle Controparte_7 apposte sugli atti notarili indicati, fermo restando che “il rinnovo dell'inda- gine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (così Cass. civ., Sez.
18 III, 29.9.2017, n. 22799; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 19.7.2013, n. 17693).
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rieti ha ritenuto “in maniera comunque astratta e senza valutare il caso concreto” che la Banca opposta, seppure già in pos- sesso di un titolo cartolare, avesse diritto ad ottenere il rilascio di un titolo esecutivo di natura giudiziale “atteso che la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restrin- gendo i margini di errore e di possibile opposizione del debitore”. In parti- colare, “l'interesse dell'Istituto di credito opposto ad ottenere un titolo ese- cutivo che postuli l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria anche sul piano sostanziale che il Giudice ha ritenuto meritevole di tutela nel caso concreto non solo non ha trovato alcuna concreta applicazione nel caso concreto, ma soprattutto ha creato una distorsione ed un ingiusto ed illegit- timo abuso ed utilizzo dello strumento giudiziale da parte dell
[...] che il Tribunale Parte_7 di Rieti ha colposamente omesso di sanzionare e punire in nome di un astratto interesse e diritto di parte opposta ad ottenere un titolo esecutivo giudiziale sebbene garantita da un titolo di credito cartolare cambiario”.
Il motivo – che si deve ritenere svolto dall'ingiunto che è Controparte_7
l'unico debitore nei cui confronti è stata domanda l'ingiunzione e nei cui confronti permane tale titolo a seguito della decisione di primo grado – è privo di pregio.
5.1. Il possessore di una cambiale-tratta può di norma vantare, nei confronti del traente o del giratario, due azioni: quella cambiaria, fondata sul mero possesso di un titolo formalmente valido;
e quella causale, scaturente dal rapporto a regolazione del quale la cambiale venne emessa. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio,
e si è anche ammesso che, proposta l'azione cambiaria in via monitoria, il creditore possa, nel successivo giudizio di opposizione, proporre l'azione causale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.12.1973, n. 3389; Cass. civ., Sez. I, 26.3.1975, n. 1150).
Quando, invece, è stato negato dalla Suprema Corte l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un
19 supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base a princìpi ben diversi: ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non potesse essere riproposta per conseguirne un secondo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 28.3.1974, n. 873; Cass. civ.,
Sez. III, 16.7.1997, n. 6525); ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecu- tivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 8.9.1970, n. 1298, con riferimento all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provviso- riamente esecutiva;
nonché Cass. civ., Sez. I, 10.9.2004, n. 18248, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di manteni- mento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costi- tuzionale n. 186 del 1988, costituisse di per sé un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale).
I princìpi fissati dalla Suprema Corte già negli anni Sessanta del secolo scorso, e sopra riportati, sono stati condivisi dalla Corte costituzionale nella sentenza 31.12.1986 n. 303. In quel caso la Consulta era chiamata a pro- nunciarsi sulla conformità alla Costituzione dell'art. 641, co. 3, c.p.c., nel te- sto risultante dalle modifiche apportate dell'art. 2 della 10.5.1976, n. Pt_8
385, il quale stabiliva: "nel decreto [ingiuntivo], eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti dispo- sizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il paga- mento". La Corte costituzionale ritenne costituzionalmente illegittimo il com- plemento di limitazione "eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni". Condividendo i dubbi del giudice rimettente, affermò in quel caso la Consulta che sarebbe irrazionale accordare al creditore, se già munito di titolo esecutivo, la possi- bilità di ottenere la condanna del debitore alle spese se decidesse di dotarsi di un secondo titolo giudiziale introducendo un ordinario giudizio di cogni- zione;
e negargliela invece se, essendo già munito di un titolo esecutivo, decidesse di dotarsi di un ulteriore titolo giudiziale depositando un ricorso per decreto ingiuntivo.
20 In conclusione, deve negarsi che esista nel nostro ordinamento giuridico un principio, generale e assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. V, ord 16.3.2018, n. 6526). Ne consegue che – come nel caso in esame – il creditore che abbia già una cambiale può chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21.5.2025, n. 13612; Cass. civ., Sez. III, ord. 28.8.2019, n. 21768).
A prescindere da ogni considerazione se, nel caso in esame, la potesse Pt_3 esercitare o meno l'azione cambiaria nei confronti degli originari opponenti quali debitori cambiari (considerato che – in buona sostanza – il titolo cam- biario risulta consegnato a garanzia del “finanziamento chirografario” con- cesso a , non vi è alcun divieto di duplicazione dei titoli Parte_1 proprio in ragione della diversità delle azioni esercitate qualora si faccia va- lere l'obbligazione cambiaria ovvero quella nascente dal rapporto causale.
5.2. Nell'ambito di tale motivo parte appellante rileva anche come, oltre alla duplicazione tra il titolo cambiario e quello conseguito con il ricorso moni- torio, nel caso in esame la Controparte_1 abbia conseguito anche una duplicazione di decreti ingiuntivi. Infatti, la cre- ditrice ha agito in via monitoria nei confronti di una Parte_1 prima volta ottenendo il decreto ingiuntivo n. 233/2016 emesso dal Tribu- nale di Rieti il 28.5.2016 e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 384/2017 del
24.7.2017, quello opposto nel presente giudizio.
In verità, i decreti ingiuntivi sono stati emessi in virtù dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento delle rate del “finanziamento chirografario” 29.4.2011, rimaste impagate per la somma di € 69.601,22, concesso a
[...]
Oltre a tale contratto, è stato emesso un effetto cambiario Parte_6 da parte del finanziato, sottoscritto per avallo da I due Controparte_7 decreti ingiuntivi sopra indicati sono stati emessi a fronte della proposizione di due distinte domande monitorie nei confronti di due soggetti diversi: in- fatti, l'emissione del primo decreto ingiuntivo è stata richiesta, e conseguita, nei confronti del solo debitore principale, mentre il se- Parte_1 condo – quello in relazione a cui è causa – è stato domandato nei confronti del solo garante, ma per errore del giudice del Controparte_7
21 procedimento monitorio è stato emesso anche nei confronti di CP_8
come si è detto sopra.
[...]
È vero, allora, che – come deduce parte appellante – vi è stata una duplica- zione di titoli, e segnatamente di decreti ingiuntivi (peraltro, il primo emesso nei confronti di è “divenuto peraltro definitivamente Parte_1 esecutivo in assenza di opposizione”, come ha allegato la Banca opposta), ma questo è avvenuto, nel caso in esame, non a seguito di una duplicazione di domande da parte del creditore.
Come ha osservato la Suprema Corte, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III,
18.9.2009, n. 20106) e del processo (cfr., tra molte, Cass. civ., S.U., 15.5.2015, n. 9935). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza o un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligatio- nis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'a- zione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli con- senta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, per- ché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in conside- razione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da in- tenti emulativi, fraudolenti o vessatori.
Nel caso in esame, non essendo ravvisabile una duplicazione di domanda ed essendo imputabile alla ricorrente soltanto di avere notificato il de- Pt_3 creto ingiuntivo n. 384/2017 del 24.7.2017 anche al debitore nei cui con- fronti, con il ricorso ex art. 633 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, non aveva domandato l'ingiunzione, il motivo in esame si risolve nel primo.
22 Del resto, la stessa parte appellante deduce che la Controparte_1
“chiaramente ed evidentemente, nel caso de quo notifi-
[...] cando il decreto ingiuntivo opposto, ha abusato degli strumenti giudiziali a propria disposizione duplicando illegittimamente i titoli esecutivi”. La san- zione che il giudice di primo grado non avrebbe inferto alla per avere Pt_3 notificato anche a il decreto ingiuntivo opposto, propo- Parte_1 nendo per questo il motivo di appello in esame, si risolve nella pure dedotta responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., di cui si è detto sopra.
6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rieti ha ritenuto che “gli opponenti ed in particolar modo non potessero contestare la legittimità delle Parte_1 condizioni contrattuali stabilite nel contratto di finanziamento chirografario garantito dall'effetto cambiario”.
Il motivo è fondato, seppure l'accoglimento dello stesso non determini, di per sé solo, la riforma della decisione di primo grado, ma contendo l'esame del quinto e del sesto motivo di appello, con cui vengono riproposti nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., i motivi di opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2017 emesso dal Tribunale di Rieti il 24.7.2017.
6.1. Parte appellante censura la decisione di primo grado laddove “Il Tribu- nale di Rieti ritiene che, sebbene nel ricorso per decreto ingiuntivo di paga- mento la Parte_3 per quantificare e legittimare la pretesa creditoria azionata in sede
[...] monitoria faccia espressamente riferimento all'asserito mancato pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento chirografario sottoscritto d in data 27.04.2011, gli opponenti non hanno al- Parte_1 cun diritto ed interesse ad opporsi contestare la legittimità delle clausole e pattuizioni previste dal suddetto contratto di finanziamento”. Al riguardo, si deduce che “l Parte_3 el ricorso per decreto ingiuntivo chiede € 69.602,11 per i seguenti
[...] titoli e causali riferite al contratto di finanziamento € 59.593,22 a titolo di rate scadute dal 31.05.2013 al 31.01.2016; € 4.428,63 a titolo di interessi di mora la 04.02.2016; € 5.577,23 a titolo di residuo finanziamento dalla
23 data del 31.01.2016; € 2,14 a titolo di ulteriori interessi di mora su capitale residuo”. E, quindi, in buona sostanza, che la abbia esercitato, con il Pt_3 ricorso monitorio, l'azione causale, e non quella cartolare.
Se è vero che l'azione proposta dalla in sede monitoria non è quella Pt_3 cambiaria, non avendo messo senz'altro in esecuzione tale titolo, questo è stato però fatto valere come promessa di pagamento. Questa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un pree- sistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astra-
zione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una sem- plice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiara-
zione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova con- traria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbliga-
zione derivante dal riconoscimento (cfr., seppure con riguardo alla ricogni-
zione di debito, Cass. civ., Sez. III, ord. 10.12.2024, n. 31818; Cass. civ., Sez. I, 13.10.2016, n. 20689; Cass. civ., Sez. I, 13.6.2014, n. 13506).
Ne consegue che, come deduce parte appellante, il giudice di prime cure non ha condivisibilmente ritenuto che non potesse dedurre Controparte_7 vizi di nullità del rapporto sostanziale, come ha fatto nel proporre opposi- zione ex art. 645 c.p.c. E che, pertanto, i motivi riproposti nel presente grado di giudizio, con i due motivi che seguono, devono essere esaminati.
7. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Rieti, pur avendo ritenuto che la
[...] abbia esercitato l'azione cambiaria (come si è Controparte_1 detto sopra), ha comunque ritenuto che “le contestazioni attoree aventi ad oggetto l'illegittimità del contratto di finanziamento sono state ritenute e definite generiche”. In particolare, si deduce che “gli odierni appellanti hanno assolto in maniera piena, specifica, esaustiva e concreta al proprio onere probatorio versando in atti sia la circolare del CICR n. 229 del 21 aprile 1999 così come rivista ed aggiornata il 25 luglio 2003 (vedi doc. n. 6 alle- gato all'atto di citazione in opposizione a d.i.) sia una specifica consulenza
24 tecnica di parte (vedi doc. n. 6 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i.) che pur se non ha effettuato un ricalcolo dei maggiori importi corrisposti dagli opponenti ha comunque evidenziato ed accertato matematicamente i gravi profili di invalidità che avrebbero dovuto essere oggetto di accerta- mento giudiziale anche mediante la nomina di un consulente tecnico conta- bile”.
Il motivo non è fondato.
7.1. ha dedotto che “A pagina 5 e 6 dell'elaborato peri- Controparte_7 tale di parte redatto e sottoscritto dalla Dott.ssa così come Persona_4 depositato unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiun- tivo, la parte opponente ha tempestivamente e specificatamente eccepito che dall'analisi del contratto di , si evince che la banca non Parte_9 fornisce ampie e dettagliate informazioni relativamente alle condizioni appli- cate;
esso, invece, fornisce e riporta somme e cifre poco chiare e in alcuni casi indefinite”.
In buona sostanza, l'odierna parte appellante ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni economiche del “finanziamento chirografario” sottoscritto in data 29.4.2011, e quindi delle clausole relative agli interessi. Nello specifico, ha rilevato che “Nel presente contatto viene pattuito all' ARTICOLO 2 PRIMA RATA TASSO 4,71% PER LE RATE SUCCESSIVE SUL CAPITALE RESIDUO TASSO MAGGIORATO DI 3,50% IL TASSO EURIBOR/360 A 3MESI.
Il tasso d'interesse, quindi fissato in contratto risulta pari ad un TAN del 4,7100%, il tasso mensile in contratto dichiarato prevede il divisore 365 quindi calcolato sui giorni effettivi per tanto lo stesso sarebbe da ritenere coerente con l'andamento mensile.
Il tasso annuale dichiarato in contratto produrrà, quindi, al termine di ogni anno un effetto di capitalizzazione composta.
Questo meccanismo di calcolo ha l'effetto di produrre un TAE pari al 4,8130%, con l'applicazione della capitalizzazione COMPOSTA”.
7.2. L'OR è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla
EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute appli- cabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei
25 confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Secondo un precedente della Suprema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono sol- tanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso OR accertato dalla Commissione Eu- ropea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, al-la quale è irri- levante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
Detta decisione attiene al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un periodo antecedente alla stipula del contratto di cui è causa, avvenuta – come si è detto sopra – in data 29.4.2011. In altri termini, in relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata pro- vata alcuna intesa restrittiva della concorrenza: soltanto in relazione al pe- riodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, è predicabile l'inde- terminatezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Eu- ribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro og- getto, ove sia provato che la determinazione dell'OR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e si- gnificativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le
26 eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nul- lità della clausola che richiama l'OR (per il solo periodo in cui sia accer- tata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile rico- struirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per
27 pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determinato su scala europea, con caratteristiche analo- ghe a quelle dell'OR: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al prin- cipio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del ri- ferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi opera- tivi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel re- golamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, lad- dove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbliga- zioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio,
28 con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
7.3. Secondo l'orientamento di questo giudicante, il suddetto precedente non può tuttavia essere condiviso.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'OR nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso OR nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'OR manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costitui- sce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non pre- senta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n.
55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente
29 riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
7.4. Ciò ritenuto, resta assorbita la censura in ordine alla ritenuta genericità delle allegazioni operata dall'originaria parte opponente con riguardo all'in- determinatezza delle condizioni economiche del contratto di “finanziamento chirografario” in data 29.4.2011, nonché con riguardo all'effetto anatoci- stico determinato da tali previsioni, e quindi in ordine all'avere il Tribunale di Rieti disatteso l'istanza volta a disporre c.t.u. contabile.
8. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado “nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di aderire acriticamente ed immotivatamente ad una errata e contraddittoria interpretazione ed applica- zione della norma sulla trasparenza bancaria per quanto concerne in parti- colar modo l'applicazione dell'art. 117 TUB nei casi di difformità tr pat- tuito contrattualmente e quello effettivamente applicato”. In particolare, parte appellante deduce che, “in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari debbono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo ISC o TAEG ex art. 125 bis TUB”.
Nello specifico, gli appellanti, sulla scorta di quanto indicato nella perizia di parte depositata, rilevano che “a fronte di un TAEG/ISC dichiarato ed indicato nel contratto pari a 5,0300% il tasso realmente applicato risulta essere pari a 5,1971%”. E, quindi, deducono che “L'indicazione nel contratto di finan- ziamento di un TAEG/ISC errato poiché inferiore a quello effettivo incorre nella sanzione di cui al settimo comma dell'art. 117 TUB”.
Il motivo è privo di pregio.
8.1. In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le
30 operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di cono- scere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini). La sua errata indicazione non costituisce, dunque, causa di nullità del contratto.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al con- Pt_11 sumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, T.U.B. (entrato in vigore effettivamente nel 2010, e quindi applicabile in astratto al contratto di finanziamento per cui è causa), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Alla luce di tale disposizione, anche volendo ritenere un Parte_1 consumatore, o – meglio – che abbia operato come tale con riguardo al “fi- nanziamento chirografario”, sarebbe allora necessario valutare quale sia la voce di costo o le voci di costo eventualmente non include nella determina- zione dell' , e quindi sanzionare con la nullità le stesse.
8.2. È sufficiente leggere la perizia di parte depositata dagli originari oppo- nenti (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) per verificare come al dato sopra indicato, quello per cui l'ISC effettivo
31 sarebbe pari a 5,1971%, diverso e maggiore di quello di 5,0300% indicato dalla Banca, il perito di parte pervenga a seguito dell'inclusione quale costo della penale di estinzione anticipata. La penale di estinzione anticipata non costituisce, tuttavia, un tasso di interesse o un costo del finanziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corrispettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in concreto soltanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mutuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di interesse con- trattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che possono essere de- terminati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà.
In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Pertanto, essa non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pat- tuito, e per tale ragione non può costituire un costo dello stesso di cui si deve tenere conto nella determinazione dell'ISC o TAEG.
9. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, pur accogliendo l'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive utilizzate da parte opposta, e precisamente contenute a pag. 6 della comparsa di costi- tuzione e risposta, non ha riconosciuto alla persona offesa “una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto”.
Il motivo non merita di essere accolto.
9.1. Secondo parte appellante, “per aversi il risarcimento del danno, è suffi- ciente che concorra il solo requisito dell'offesa all'onere ed al decoro del difensore o della parte, a nulla rilevando una presunta attinenza della frase con l'oggetto del giudizio, che esimerebbe la parte che le ha pronunciate dal dovere di risarcire il danno non patrimoniale. In altre parole il diritto al risar- cimento del danno si verifica laddove l'espressione sconveniente ed offensiva ecceda le esigenze difensive pur avendo lato sensu attinenza con le mede- sime”.
32 Di contro, e in via generale, in tema di risarcimento del danno non patrimo- niale, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzio- nalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione com- merciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve es- sere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.7.2023, n. 19551). Nel caso in esame, parte appellante con l'atto di appello si limita esclusivamente a ritenere che in realtà il Tribunale di Rieti avrebbe dovuto riconoscere in re ipsa il risarci- mento del danno per il pregiudizio subito dagli opponenti, senza allegare – ancora prima di provare – le circostanze di fatto sulla scorta delle quale si dovrebbe ritenere, nel caso in esame, il danno patito.
Non si può non rilevare, poi, che gli appellanti non solo non allegano (ancora prima che dimostrare) quale sia stato il pregiudizio subito, ma oltretutto sia nella richiesta in primo grado all'udienza di discussione del 2.3.2018, ma invero equivocano su quale sia il soggetto leso. Non merita censura, allora, la decisione del Tribunale di Rieti laddove ha correttamente ritenuto: “Non può, invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte opponente ex art. 89 c.p.c., non avendo la stessa provato quali pregiudizi le siano in concreto derivati dalla richiamata espressione”.
Del resto, come precisato dalla Suprema Corte, la cancellazione delle espres- sioni offensive e il risarcimento del danno sono sanzioni diverse e autonome, di talché il riconoscimento della prima non può determinare ex se il ricono- scimento automatico della seconda (cfr. Cass. Civ., Sez. III. 26.7.2002, n. 11063).
9.2. Si deve considerare, inoltre, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, pre- sentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice” (così Cass. civ., Sez. III, 22.6.2009, n. 14552; in questo senso anche Cass. civ., Sez. III, 17.11.1979, n. 5991).
33 Nel caso di specie le frasi di cui il giudice di primo grado ha disposto la cancellazione, e quindi che ha ritenuto sconvenienti, non possono conside- rarsi avulse dall'oggetto della lite, ma anzi afferiscono proprio alle questioni giuridiche implicate nella decisione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. Infatti, le espressioni di cui è stata disposta la cancellazione sono quelle per cui le deduzioni degli opponenti “denotano poca “familiarità” con gli argomenti in oggetto, sui quali gli opponenti fanno confusione”.
10. In conclusione, l'appello proposto da e Controparte_7 CP_8 avverso la sentenza n. 861/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, in
[...] composizione monocratica, in data 29.11.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo dell'attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio di appello della Vela e per essa della procuratrice speciale Controparte_4 Controparte_5
rigetta l'appello proposto da e da Controparte_7 Controparte_20 avverso la sentenza n. 861/2019 emessa dal Tribunale di Rieti in data 29.11.2019; condanna e in solido tra loro, a Controparte_7 Parte_1 rimborsare alla e per essa alla procuratrice speciale CP_2 CP_5
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la e per essa alla procuratrice speciale Controparte_4
a rimborsare a e Controparte_5 Controparte_7 Parte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per
34 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO ET Thellung de Courtelary
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