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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 720/2023 L.P.
Il Giudice, Dott. Michela Mignucci
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta" ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 01/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 720 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023
vertente
TRA
(C.F.= Codice Fiscale 1 ), Parte 1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv.
Guido Conticelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E C.F. = P.IVA 1 ), Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Salizzole (VR), via dell'Artigianato, 80.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito questo Tribunale Parte 1Con ricorso depositato in data 18.5.2023 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: "condannare
Controparte_1 C.F.: P.IVA 1 con sede legale in 37056 Salizzole (VR) Via
,
dell'Artigianato n. 80, al pagamento della somma di Euro 1.609,59 o del diverso, maggiore o minore, importo che sarà ritenuto di giustizia, al quale debbono essere aggiunti gli interessi legali ed il maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione di valore del credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, così come previsto dagli artt. 429 co. III c.p.c. e dall'art. 150 disp. att. al c.p.c., e con condanna della Società al pagamento delle spese esenti e dei compensi imponibili del presente giudizio da liquidare sulla base dei parametri forniti con Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso spese forfettarie, rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”.
La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è solo in parte fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato, con mansioni di addetta al servizio mensa, alle dipendenze della società convenuta dall'1.1.2019 all'1.7.2022, delegando il datore di lavoro ad accreditare il proprio TFR presso il fondo pensione “Il mio domani” di Intesa Sanpaolo
Vita S.p.a. Ha altresì rappresentato che la società ha adempiuto solo parzialmente all'obbligo di versamento, residuando un credito in proprio favore per TFR (non versato al fondo) pari ad € 1.609,59.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha reso attività lavorativa in favore della società convenuta dall'1.1.2019 all'1.7.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, livello 65 e qualifica di addetta al servizio di mensa, in regime di part- time al 60%. Risulta altresì per tabulas l'adesione della lavoratrice al fondo pensione "Il mio domani" di Intesa Sanpaolo Vita in data 21.11.2017, con successiva associazione del datore
Controparte 1 alla suddetta forma pensionistica complementare.
Come sottolineato da condivisibile giurisprudenza di merito siffatto meccanismo configura la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c.. Ai sensi dell'art. 1270, comma 1, c.c., il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario, o non abbia eseguito il pagamento, sicché ove non risulti espressamente assunta un'obbligazione da parte del datore di lavoro nei confronti del fondo, nella richiesta giudiziale di pagamento del controvalore non versato deve ritenersi configurare un'implicita revoca della delegazione di pagamento. Ne consegue, pertanto, in assenza di posizioni creditorie dirette del fondo nei confronti del datore di lavoro, la permanenza dell'obbligo dello stesso di pagamento in favore del lavoratore delle voci di retribuzione differita non pagate, maturate nell'ambito del rapporto di lavoro per effetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa (così, Tribunale di Milano 9.3.2016; Tribunale di Taranto n. 3678/2015).
In conformità alla predetta interpretazione ed in assenza di un'obbligazione da parte del datore di lavoro nei confronti del fondo, risulta pertanto corretta la domanda della ricorrente di condanna della società al pagamento in proprio favore del TFR maturato e non versato al fondo.
Relativamente al quantum della pretesa, giova osservare quanto segue. La Parte 1 in sede di ricorso, deduce che il credito totale per TFR sarebbe pari ad €
,
3.314,40, quindi superiore rispetto all'importo risultante dai CUD e dalle buste paga in atti.
Non chiarisce in alcun modo, tuttavia, da cosa dovrebbe derivare il maggior importo, limitandosi a rinviare ai conteggi sindacali allegati. Questi ultimi risultano assai scarni in quanto non riportano il calcolo della retribuzione lorda dovuta anno per anno, ma solo il calcolo del TFR. Da quest'ultimo si evince che la retribuzione lorda annualmente posta a base del calcolo del TFR è maggiore rispetto a quella risultante dai CUD e dalle buste paga, ma non è dato sapere, in assenza della quantificazione annuale delle spettanze in tesi dovute, da cosa derivi il maggior importo.
Va peraltro sottolineato che la ricorrente nemmeno ha indicato (e tanto meno depositato) il Ccnl applicato al rapporto (non desumibile dalle buste paga) ai fini di una eventuale verifica della corrispondenza degli importi corrisposti rispetto a quelli contrattualmente previsti.
In tema si rammenta che il contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c. o ex art. 421 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 17344/2021; Cass. n. 112/2020; Cass. n. 6394/2019). Invero rientra nel potere-dovere del giudice di acquisire il contratto collettivo privatistico d'ufficio ex art. 421
c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (cfr.
Cass. n. 6610/2017; Cass. n. 29957/2017). Ciò in quanto l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non può avvenire per ovviare alle carenze assertive della parte, essendo, per contro, circoscritto ai fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (così, da ultimo, Cass. n. 20026/2022). Alla luce di quanto esposto, il TFR spettante è stato ricalcolato sulla base delle retribuzioni lorde annuali risultanti dai CUD in atti ed è pari ad € 2.915,54.
Quanto poi agli importi versati al fondo dal datore di lavoro, alla luce dei documenti depositati dalla ricorrente e di quelli depositati dal datore contumace in adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato dal Giudice, risulta un credito residuo pari ad € 311,54 (€ 2.915,54 meno € 2.604,00).
La società convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente di €
311,54, oltre rivalutazione monetarie ed interessi dal dovuto al saldo.
Stante l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite possono essere compensate per la metà e per la restante metà, liquidata in dispositivo, poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte 1 nei condanna la società convenuta, in confronti di Controparte 1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 311,54 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, che liquida in € 657,00, oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimborso forf. spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Viterbo, li 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 720/2023 L.P.
Il Giudice, Dott. Michela Mignucci
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta" ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 01/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 720 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023
vertente
TRA
(C.F.= Codice Fiscale 1 ), Parte 1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv.
Guido Conticelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E C.F. = P.IVA 1 ), Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Salizzole (VR), via dell'Artigianato, 80.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito questo Tribunale Parte 1Con ricorso depositato in data 18.5.2023 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: "condannare
Controparte_1 C.F.: P.IVA 1 con sede legale in 37056 Salizzole (VR) Via
,
dell'Artigianato n. 80, al pagamento della somma di Euro 1.609,59 o del diverso, maggiore o minore, importo che sarà ritenuto di giustizia, al quale debbono essere aggiunti gli interessi legali ed il maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione di valore del credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, così come previsto dagli artt. 429 co. III c.p.c. e dall'art. 150 disp. att. al c.p.c., e con condanna della Società al pagamento delle spese esenti e dei compensi imponibili del presente giudizio da liquidare sulla base dei parametri forniti con Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso spese forfettarie, rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”.
La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è solo in parte fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato, con mansioni di addetta al servizio mensa, alle dipendenze della società convenuta dall'1.1.2019 all'1.7.2022, delegando il datore di lavoro ad accreditare il proprio TFR presso il fondo pensione “Il mio domani” di Intesa Sanpaolo
Vita S.p.a. Ha altresì rappresentato che la società ha adempiuto solo parzialmente all'obbligo di versamento, residuando un credito in proprio favore per TFR (non versato al fondo) pari ad € 1.609,59.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha reso attività lavorativa in favore della società convenuta dall'1.1.2019 all'1.7.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, livello 65 e qualifica di addetta al servizio di mensa, in regime di part- time al 60%. Risulta altresì per tabulas l'adesione della lavoratrice al fondo pensione "Il mio domani" di Intesa Sanpaolo Vita in data 21.11.2017, con successiva associazione del datore
Controparte 1 alla suddetta forma pensionistica complementare.
Come sottolineato da condivisibile giurisprudenza di merito siffatto meccanismo configura la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c.. Ai sensi dell'art. 1270, comma 1, c.c., il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario, o non abbia eseguito il pagamento, sicché ove non risulti espressamente assunta un'obbligazione da parte del datore di lavoro nei confronti del fondo, nella richiesta giudiziale di pagamento del controvalore non versato deve ritenersi configurare un'implicita revoca della delegazione di pagamento. Ne consegue, pertanto, in assenza di posizioni creditorie dirette del fondo nei confronti del datore di lavoro, la permanenza dell'obbligo dello stesso di pagamento in favore del lavoratore delle voci di retribuzione differita non pagate, maturate nell'ambito del rapporto di lavoro per effetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa (così, Tribunale di Milano 9.3.2016; Tribunale di Taranto n. 3678/2015).
In conformità alla predetta interpretazione ed in assenza di un'obbligazione da parte del datore di lavoro nei confronti del fondo, risulta pertanto corretta la domanda della ricorrente di condanna della società al pagamento in proprio favore del TFR maturato e non versato al fondo.
Relativamente al quantum della pretesa, giova osservare quanto segue. La Parte 1 in sede di ricorso, deduce che il credito totale per TFR sarebbe pari ad €
,
3.314,40, quindi superiore rispetto all'importo risultante dai CUD e dalle buste paga in atti.
Non chiarisce in alcun modo, tuttavia, da cosa dovrebbe derivare il maggior importo, limitandosi a rinviare ai conteggi sindacali allegati. Questi ultimi risultano assai scarni in quanto non riportano il calcolo della retribuzione lorda dovuta anno per anno, ma solo il calcolo del TFR. Da quest'ultimo si evince che la retribuzione lorda annualmente posta a base del calcolo del TFR è maggiore rispetto a quella risultante dai CUD e dalle buste paga, ma non è dato sapere, in assenza della quantificazione annuale delle spettanze in tesi dovute, da cosa derivi il maggior importo.
Va peraltro sottolineato che la ricorrente nemmeno ha indicato (e tanto meno depositato) il Ccnl applicato al rapporto (non desumibile dalle buste paga) ai fini di una eventuale verifica della corrispondenza degli importi corrisposti rispetto a quelli contrattualmente previsti.
In tema si rammenta che il contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c. o ex art. 421 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 17344/2021; Cass. n. 112/2020; Cass. n. 6394/2019). Invero rientra nel potere-dovere del giudice di acquisire il contratto collettivo privatistico d'ufficio ex art. 421
c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (cfr.
Cass. n. 6610/2017; Cass. n. 29957/2017). Ciò in quanto l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non può avvenire per ovviare alle carenze assertive della parte, essendo, per contro, circoscritto ai fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (così, da ultimo, Cass. n. 20026/2022). Alla luce di quanto esposto, il TFR spettante è stato ricalcolato sulla base delle retribuzioni lorde annuali risultanti dai CUD in atti ed è pari ad € 2.915,54.
Quanto poi agli importi versati al fondo dal datore di lavoro, alla luce dei documenti depositati dalla ricorrente e di quelli depositati dal datore contumace in adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato dal Giudice, risulta un credito residuo pari ad € 311,54 (€ 2.915,54 meno € 2.604,00).
La società convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente di €
311,54, oltre rivalutazione monetarie ed interessi dal dovuto al saldo.
Stante l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite possono essere compensate per la metà e per la restante metà, liquidata in dispositivo, poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte 1 nei condanna la società convenuta, in confronti di Controparte 1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 311,54 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, che liquida in € 657,00, oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimborso forf. spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Viterbo, li 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci