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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12165/2025 R.G. promosso da
) (avv. GUERRESCHI PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GUERRESCHI PAOLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. e AV AN NC sono affidati in via condivisa ai genitori con Persona_1
residenza e collocazione presso la madre.
3. La casa famigliare sita in Moniga del Garda Via Monte Tapino
n. 30, di proprietà del padre di , , viene assegnata a Parte_1 Persona_2 Parte_1
in quanto collocataria della prole con i relativi arredi e d'intesa con la moglie,
[...] Parte_2
risiede a Bedizzole Via Benaco n. 62. 4. e tenuto conto del disagio Parte_1 Parte_2
che manifesta quando sta con il padre e della tenera età di AV, hanno concordato che Per_1
il diritto di visita verrà esercitato dal padre temporaneamente e sino a che la situazione Parte_2
si sarà normalizzata, alla presenza di , in luogo esterno alla casa famigliare Parte_1
assegnata a , come segue: - il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 e la domenica Parte_1
1 mattina dalle 09,30 alle 12,30 (una settimana al sabato e la successiva alla domenica e così via ) secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori da farsi entro e non oltre 48 ore prima dell'incontro con i minori;
- le vacanze estive con i minori verranno trascorse da insieme Parte_2
a e ai figli, per una settimana, con data e luogo da determinarsi entro il 30 maggio Parte_1
di ogni anno;
- Natale e Pasqua e le feste di compleanno di e AV, verranno trascorsi da Per_1
congiuntamente a con i figli.
5. a far data dal deposito Parte_2 Parte_1 Parte_2
del presente ricorso, si obbliga a corrispondere a un assegno a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento di e AV dell'importo di € 250,00 (duecinquanta/00) mensili per Per_1 ciascun figlio e così per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi con indicizzazione Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e ciò sino all'autosufficienza economica di e AV.
6. I genitori sosterranno le spese Per_1
straordinarie per i figli, a far data dal deposito del presente ricorso, in ragione del 50%, con le modalità meglio di seguito descritte. Più precisamente trattasi di: - Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
IV) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale. - Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, salvo quanto previsto infra per le scuole frequentate attualmente dai minori;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. -
Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate: b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie avranno la seguente regolamentazione: per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza
2 entro 15 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Si dà atto che e di comune accordo hanno previsto che (scuola Parte_1 Parte_2 Per_1 dell'infanzia) e AV (asilo nido, primavera e scuola dell'infanzia) frequentino la scuola privata
Società Cooperativa San Giovanni di Desenzano e che , da Settembre 2025, frequenti la primaria Per_1
presso la scuola Sant'Angela Merici in Desenzano. Il pagamento della retta delle scuole sarà a carico della signora che, d'intesa con il Signor utilizzerà a tal fine l'assegno unico per i Parte_1 Pt_2 figli e il bonus INPS per l'asilo nido.
7. Niente è previsto come assegno di mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
8. L'assegno unico per la prole, come pure qualsiasi bonus a favore della prole (ad es. bonus INPS per asilo nido), dovrà essere corrisposto integralmente a
.
9. Il conto corrente cointestato Banca Popolare di Sondrio 000010168X17 verrà Parte_1
estinto entro e non oltre 10 gg. dal deposito del presente ricorso. 10. L'autovettura Range Rover Evoque tg. EX 505 YS, di proprietà di resterà in uso, a sino al 15 giugno Parte_2 Parte_1
2025, data decorsa la quale verrà restituita ad 11. Le utenze della casa famigliare Parte_2
assegnata a resteranno a carico della stessa. 12. I coniugi autorizzano Parte_1 reciprocamente il rilascio di passaporti o altri documenti idonei per l'espatrio anche per quanto riguarda i figli e AV . 13. I coniugi rinunciano ai termini per Persona_1 Persona_1
l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio. 14. Le parti concordano nel valutare l'ascolto dei figli manifestamente superfluo. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/5/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Padenghe sul Garda (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 23/9/2019) e AV (n. 2/11/2023). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TE EA SI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12165/2025 R.G. promosso da
) (avv. GUERRESCHI PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GUERRESCHI PAOLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. e AV AN NC sono affidati in via condivisa ai genitori con Persona_1
residenza e collocazione presso la madre.
3. La casa famigliare sita in Moniga del Garda Via Monte Tapino
n. 30, di proprietà del padre di , , viene assegnata a Parte_1 Persona_2 Parte_1
in quanto collocataria della prole con i relativi arredi e d'intesa con la moglie,
[...] Parte_2
risiede a Bedizzole Via Benaco n. 62. 4. e tenuto conto del disagio Parte_1 Parte_2
che manifesta quando sta con il padre e della tenera età di AV, hanno concordato che Per_1
il diritto di visita verrà esercitato dal padre temporaneamente e sino a che la situazione Parte_2
si sarà normalizzata, alla presenza di , in luogo esterno alla casa famigliare Parte_1
assegnata a , come segue: - il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 e la domenica Parte_1
1 mattina dalle 09,30 alle 12,30 (una settimana al sabato e la successiva alla domenica e così via ) secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori da farsi entro e non oltre 48 ore prima dell'incontro con i minori;
- le vacanze estive con i minori verranno trascorse da insieme Parte_2
a e ai figli, per una settimana, con data e luogo da determinarsi entro il 30 maggio Parte_1
di ogni anno;
- Natale e Pasqua e le feste di compleanno di e AV, verranno trascorsi da Per_1
congiuntamente a con i figli.
5. a far data dal deposito Parte_2 Parte_1 Parte_2
del presente ricorso, si obbliga a corrispondere a un assegno a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento di e AV dell'importo di € 250,00 (duecinquanta/00) mensili per Per_1 ciascun figlio e così per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi con indicizzazione Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e ciò sino all'autosufficienza economica di e AV.
6. I genitori sosterranno le spese Per_1
straordinarie per i figli, a far data dal deposito del presente ricorso, in ragione del 50%, con le modalità meglio di seguito descritte. Più precisamente trattasi di: - Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
IV) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale. - Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, salvo quanto previsto infra per le scuole frequentate attualmente dai minori;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. -
Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate: b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie avranno la seguente regolamentazione: per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza
2 entro 15 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Si dà atto che e di comune accordo hanno previsto che (scuola Parte_1 Parte_2 Per_1 dell'infanzia) e AV (asilo nido, primavera e scuola dell'infanzia) frequentino la scuola privata
Società Cooperativa San Giovanni di Desenzano e che , da Settembre 2025, frequenti la primaria Per_1
presso la scuola Sant'Angela Merici in Desenzano. Il pagamento della retta delle scuole sarà a carico della signora che, d'intesa con il Signor utilizzerà a tal fine l'assegno unico per i Parte_1 Pt_2 figli e il bonus INPS per l'asilo nido.
7. Niente è previsto come assegno di mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
8. L'assegno unico per la prole, come pure qualsiasi bonus a favore della prole (ad es. bonus INPS per asilo nido), dovrà essere corrisposto integralmente a
.
9. Il conto corrente cointestato Banca Popolare di Sondrio 000010168X17 verrà Parte_1
estinto entro e non oltre 10 gg. dal deposito del presente ricorso. 10. L'autovettura Range Rover Evoque tg. EX 505 YS, di proprietà di resterà in uso, a sino al 15 giugno Parte_2 Parte_1
2025, data decorsa la quale verrà restituita ad 11. Le utenze della casa famigliare Parte_2
assegnata a resteranno a carico della stessa. 12. I coniugi autorizzano Parte_1 reciprocamente il rilascio di passaporti o altri documenti idonei per l'espatrio anche per quanto riguarda i figli e AV . 13. I coniugi rinunciano ai termini per Persona_1 Persona_1
l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio. 14. Le parti concordano nel valutare l'ascolto dei figli manifestamente superfluo. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/5/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Padenghe sul Garda (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 23/9/2019) e AV (n. 2/11/2023). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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