Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2026, n. 3718
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Motivazione meramente apparente

    La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello possa essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. La sentenza impugnata contiene nella parte narrativa la riproduzione della sentenza di primo grado, le censure dell'Ufficio appellante e le controdeduzioni dell'appellata, assolvendo così l'obbligo motivazionale. Inoltre, l'affermazione secondo cui la tesi dell'Ufficio rafforzava il convincimento del Collegio giudicante di illegittimità del diniego non costituisce autonoma ratio decidendi ma è comprensibile e logicamente collegata alle tesi difensive.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.

    L'affermazione censurata è meramente rafforzativa del convincimento dei giudici di appello in ordine alla cedibilità dei crediti IVA, e non costituisce autonoma ratio decidendi.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 4-ter del d.l. n. 70 del 1988

    La Corte ha ribadito il principio della cedibilità dei crediti IVA anche se non ancora esposti in dichiarazione, basandosi sull'art. 1348 c.c. e sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13027/2015, Cass. n. 27278/2019, Cass. n. 17466/2023). La disposizione di cui all'art. 5, comma 4-ter, del d.l. 70/1988 non deroga alla regola generale della libera cedibilità dei crediti, ma disciplina le conseguenze della cessione, presupponendone la legittimità. La distinzione tra imposte dirette e IVA in tema di cedibilità parziale del credito trova giustificazione nella diversità di struttura dei due sistemi di imposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2026, n. 3718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3718
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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