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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4805, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. PARISI CONCETTA,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80, co. 3, della L n. 388/2000, del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971 e/o del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O. (che aveva invece già riconosciuto la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario ex art. 11 co. 2 del
D.L. n. 463/1983 e art. 6 del D.M. emesso in data 1/2/1991 dal Ministero della Sanità, con decorrenza dal giugno 2023).
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O.
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, la causa è apparsa matura per la decisione, senza necessità di rinnovazione delle operazioni peritali.
* * *
Il ricorso in opposizione è inammissibile.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo della presente fase di opposizione la odierna parte ricorrente si è limitata a contestare in modo generico e apodittico la valutazione medico legale già operata dal consulente incaricato in sede di senza nulla aggiungere rispetto a quanto già CP_2
2 sostenuto e dedotto dalla stessa nella fase precedente, in sede di osservazioni critiche alla bozza di perizia.
In altri termini, la odierna parte ricorrente si è limitata a chiedere lo svolgimento di una seconda C.T.U. esattamente per le medesime ragioni per le quali aveva richiesto la prima C.T.U., senza fornire alcun nuovo elemento o parametro di valutazione o prospettazione alternativa fondata su parametri medico-legali o giuridici.
Inoltre, apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato nella prima fase razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per effettuare un ulteriore accertamento del requisito medico-sanitario.
E' appena il caso di evidenziare che la fase di opposizione non può costituire una mera duplicazione della prima fase di A.T.P.O., ostando a ciò i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, ex art. 111 Cost., oltre che il principio di equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost. e il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. (tenuto conto anche della disciplina in materia di irripetibilità delle spese legali e di
C.T.U. nella materia oggetto dei procedimenti previdenziali e assistenziali): il contemperamento di tali principi con il diritto di azione ex art. 24 Cost e il diritto alla salute ex art. 32 Cost. non comporta – ad avviso del giudicante – una vulnerazione di questi diritti, giacché essi sono comunque tutelati in prima battuta tramite la fase di A.T.P.O. e in secondo luogo tramite la fase di opposizione, certamente ammissibile ove il relativo ricorso sia basato su ragioni specifiche e debitamente argomentate.
Va altresì precisato che la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
– la quale prescrive che “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario” – deve anch'essa essere interpretata alla luce dei medesimi principi costituzionali sopra indicati, cioè
3 nel senso di consentire, da un lato, la valutazione di eventuali aggravamenti della malattia verificatisi in corso di causa (dunque dopo il deposito del ricorso), e tuttavia, dall'altro, di evitare, al contempo, il risultato del tutto irrazionale di determinare una prosecuzione (astrattamente) infinita del giudizio in corso.
Ne deriva, ad avviso di questo giudice, che il termine ultimo per la produzione, ex art. 149 disp. att. c.p.c., di eventuale documentazione medica sopravvenuta in corso di causa – attestante l'avvenuto aggravamento della malattia lamentata – deve ritenersi coincidente con l'esaurimento della C.T.U.
(cioè, ordinariamente, con il deposito della bozza dell'elaborato peritale redatto dopo la visita medica o comunque, al più tardi, con il deposito dell'elaborato peritale definitivo) oppure, nel caso in cui la causa sia stata rinviata per discussione (senza necessità di rinnovare la C.T.U. o di richiedere chiarimenti o integrazioni sulla precedente C.T.U.), con il momento in cui tale rinvio è stato disposto.
Opinando diversamente – cioè consentendo alla odierna parte ricorrente di depositare liberamente qualsivoglia nuova documentazione medica, ipoteticamente rilevante ai fini del giudizio, fino alla data di pronuncia del decreto di omologa emesso all'esito del giudizio di o CP_2 della sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione – si attribuirebbe alla odierna parte ricorrente il potere di continuare a prolungare sine die la durata del processo e, specularmente, si attribuirebbe al consulente incaricato il dovere di continuare a redigere e depositare un indefinito numero di integrazioni dell'elaborato peritale definitivo già ritualmente depositato.
In applicazione del principio del giusto processo e del principio del contraddittorio, deve pertanto escludersi la possibilità, per le parti, di introdurre unilateralmente e generalizzatamente nel processo, dopo il deposito dei rispettivi primi atti introduttivi e difensivi, ulteriore documentazione in assenza di preventiva autorizzazione del giudice rilasciata,
4 salva la possibilità di depositare nuova documentazione e di chiederne l'acquisizione al giudizio in conformità al disposto di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., per come risultante dalla interpretazione costituzionalmente conforme di cui sopra.
Facendo applicazione di tali principi rispetto al caso concreto, la documentazione medica sopravvenuta prodotta dalla odierna parte ricorrente in data 7.07.2025 (i.e. certificato psichiatrico del 16.06.2025) deve ritenersi inammissibile e/o inutilizzabile, essendo la causa stata già rinviata per la decisione con ordinanza emessa in data anteriore (cioè in data 7.02.2025).
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. devono essere interamente compensate, in ragione della soccombenza parziale della parte ricorrente in tale sede e della decorrenza dell'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario
(decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione;
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario ex art. 11 co. 2 del D.L. n. 463/1983
5 e art. 6 del D.M. emesso in data 1/2/1991 dal Ministero della Sanità, con decorrenza dal giugno 2023);
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
• compensa le spese di lite relative alla precedente fase di A.T.P.O.;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 10 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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