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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/09/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 185/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 185/2023 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Minà, n. 7 – Parte_1
c.f. – del Foro di Patti – P.IVA - rappresentata e difesa da sé C.F._1 P.IVA_1 stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, sito in Sant'Agata Militello – località Minà, n.
7 - pec – fax 0941 703002 Email_1
-APPELLANTE-
e
CO LA (C.F. ) nato il [...] a [...] ed C.F._2 ivi residente alla Via Risorgimento s.n.c., elettivamente domiciliato in Palermo alla Piazza Principe di Camporeale n.25 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marsicano (C.F. ; C.F._3 tel. 091- 349091; fax. 091-6197904; pec che lo rappresenta e difende, Email_2 come da procura agli atti
-APPELLATO-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 897/2022 del Tribunale di Patti, emessa in data
19.12.2022, nel proc. n. 1490/2020 R.G.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “A) voglia dichiarare inammissibile e/o infondato l'atto di opposizione proposto da LA CO e per l'effetto rigettarlo con ogni conseguente statuizione di legge;
B) condannare l'appellato LA CO al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, con ogni conseguente statuizione di legge;
C) voglia condannare
l'appellato anche al risarcimento ex art. 96, 3° c., c.p.c., da liquidarsi equitativamente, in favore dell'appellante, vista la palese pretestuosità dell'opposizione proposta e anche alla luce della transazione del 26.11.2020 e dei pagamenti in acconto versati sino al 3.3.2022. Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, n. 1490/2020 R.G., definito con la sentenza impugnata, presso il Tribunale di Patti. 1) Si producono: 1) copia conforme della sentenza impugnata, n. 897/2022 RS, emessa dal Tribunale di Patti il 19.12.2022, nel giudizio civile n. 1490/2020 R.G.; 2) fascicolo di parte telematico, del giudizio di primo grado, contenente anche la seconda memoria ex art. 183 VI° c., n. 2 c.p.c., contenente: 1) l'atto di transazione, del 26.11.2020, debitamente sottoscritto dalle parti interessate e dai rispettivi legali;
2) dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. c.p.c., allegate ricevute di notifica, del
13.11.2020, comprovante la desistenza dalla procedura mobiliare (azionata in forza e per gli effetti dell'atto di precetto per cui è causa, notificato, il 28.9.2020, all'opponente LA
CO), in ottemperanza alle pattuizioni, del 26.11.2020 (e finalizzata a consentire lo sblocco del conto); 3) copie negoziazioni vaglia postali, comprovanti i pagamenti parziali, meglio indicati nelle prime memorie. Le suddette somme sono state corrisposte prima dell'inadempimento dell'opponente LA CO, che ha violato le pattuizioni dell'atto transattivo, del 26.11.2020, rendendosi responsabile e addossandosi gli effetti conseguenti all'inadempimento; 4) ricevuta di bonifico, del 3.2.2022, comprovante il perdurare della posizione debitoria dell'opponente LA CO;
5) ricevuta di pagamento di € 200,00, del 3.3.2022, di altro bonifico di LA CO, comprovante il perdurare della posizione debitoria, oggetto di causa e l'infondatezza dell'assunto di controparte. 2) Infine, si chiede venga disposto ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione delle richieste dei vaglia di pagamento
e dei due bonifici, sopra indicati, relativi alla scrittura del 26.11.2020 all'opponente e/o all'Ufficio Postale di Galati Mamertino, già tempestivamente richiesto con le memorie del
23.3.2022.”
Per l'appellato: “VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello Giudicante dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n.897/2022 del Pt_1
Tribunale di Patti, per l'effetto, confermare integralmente la stessa. Con vittoria di spese da distrarsi nei confronti dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario.”
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2020, LA CO conveniva in giudizio
[...]
, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 22.09.2020 con cui gli Parte_1 veniva intimato il pagamento di € 9.890,55 oltre interessi maturati e maturandi, svalutazione monetaria ed accessori, quale parte del debito complessivo di € 75.350,33, in solido con la sorella
CP_1
L'opponente deduceva che il credito precettato trovava fondamento nel decreto ingiuntivo n. 39/1997
e nella sentenza n. 127/01 di rigetto alla sua opposizione, i cui importi corretti sarebbero stati rispettivamente € 10.252,17 (invece di € 22.306,76) ed € 2.569,26 (invece di € 4.003,06) e che, con l'atto di precetto, dichiarava di aver ricevuto la somma di € 39.388,31; il debito, quindi, doveva Pt_1 considerarsi interamente onorato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, l'accertamento dell'estinzione del debito e la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata il 17.11.2020, si costituiva in giudizio , sostenendo che Parte_1 la somma precettata era stata correttamente determinata ed altresì approvata dal G.E. nel piano di riparto, chiedendo il rigetto della sospensione dell'atto di precetto opposto e dell'atto di opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Depositata le memorie ex art. 183 ed istruita la causa tramite produzione documentale, la stessa veniva decisa all'udienza del 19.12.2022 con sentenza n. 897/2022.
Sentenza di primo grado.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione proposta da LA
CO, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 237,00 per spese vive, € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CpA.
Il Tribunale, in particolare, affermava che, dalla lettura dell'atto di precetto opposto non risultava correttamente individuato il credito intimato, in quanto veniva richiesto il pagamento di importi non liquidati sulla base dei titoli esecutivi azionati e venivano indicati importi non coincidenti con quelli in essi indicati.
Riteneva, inoltre, che l'opposta avrebbe dovuto dare prova dell'esatta quantificazione del credito e che essa non poteva evincersi dal piano di riparto approvato nell'ambito della procedura esecutiva n.
118/97 R.G.E.
3 Accoglieva, pertanto, l'opposizione ritenendola fondata e rigettava la domanda avanzata dall'opposta ex art. 96 c.p.c.
Giudizio d'appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della stessa per i motivi di cui si dirà, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Patti, la pronuncia dell'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione proposta da LA CO e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 04.06.2023 si costituiva in giudizio LA CO, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto.
In particolare, l'appellato sostiene che avrebbe azionato un credito, precettando Parte_1 somme erroneamente quantificate.
L'importo reclamato in forza del D.I. non ammonterebbe ad € 22.306,76 ma ad € 10.252,17 ed il credito reclamato in forza della sentenza n.127/01, ammonterebbe a complessivi € 2.569,26 e non ad
€ 4.003,06.
L'importo da precettare ai fratelli LA in solido sarebbe stato pari, pertanto, ad € 12.821,43.
Sostiene, inoltre, che la scrittura privata prodotta dall'appellante, avente ad oggetto, tra gli altri anche il giudizio di primo grado, sarebbe priva di carattere novativo e non avrebbe quindi sostituito il credito precettato.
Con l'atto di precetto opposto, avrebbe confermato di aver ricevuto la somma di € 39.388,31 e Pt_1 di aver voluto attribuire all'odierno appellato 1/3 delle somme versate.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
07.07.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D.
L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 14.10.2024 e successivamente all'udienza del 17.03.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 18.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 07.07.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto,
è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del
29.11.2021).
Passando al merito della controversia, con un motivo d'appello, che può considerarsi sostanzialmente unico, pur se articolato in 3 diversi punti, l'odierna appellante eccepisce un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Prime Cure e ritiene errata la sentenza emessa per non avere lo stesso attribuito rilevanza giuridica alla scrittura privata di transazione del 26.11.2020, con la quale gli appellati (già opponenti) avevano riconosciuto il proprio debito in solido, e per non aver correttamente valutato le prove documentali e i pagamenti di LA CO successivi all'atto di opposizione.
L'appellante sostiene di aver evidenziato che l'opponente LA CO aveva effettuato un altro pagamento in acconto, successivo al 24.01.2022, ritenendosi, quindi, debitore della convenuta opposta anche dopo il decesso della sorella e successivamente alla notifica dell'atto di CP_1 precetto del 22.9.2020.
Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe dovuto attribuire valore confessorio all'atto di transazione del 26.11.2020, con cui LA CO e la di lui sorella avrebbero riconosciuto il proprio CP_1 debito in solido negli importi integrali, precettati il 22.09.2020, obbligandosi in solido ai relativi pagamenti, in caso di inadempimento della scrittura transattiva.
Il primo Giudice non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che i germani LA CO e si erano obbligati in solido, provvedendo ai pagamenti mensili fino al mese di maggio 2021 e CP_1 che l'appellato effettuava altri pagamenti in acconto anche dopo la morte della sorella CP_1 smentendo così la circostanza riportata dallo stesso nelle note del 24.01.2022, e cioè che il proprio debito si sarebbe estinto.
5 L'appellante sostiene, inoltre, che il primo Giudice non ha correttamente considerato l'approvazione del piano di riparto, riguardante il medesimo debito, oggetto di atto di precetto, e non contestato in sede di esecuzione.
Censura, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'auspicato accoglimento del proposto gravame.
§§§
Le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione.
I motivi di appello risultano infondati nel merito, per quanto appresso si dirà.
Ripercorrendo brevemente i fatti, con atto di precetto notificato il 28.09.2020, Parte_1 ingiungeva a LA CO il pagamento della somma di € 9.890,55, oltre interessi maturandi e svalutazione monetaria ed accessori, quale parte del debito complessivo di € 75.350,33, in solido con la sorella CP_1
Con atto di citazione notificato il 14.10.2020, LA CO proponeva opposizione al suddetto precetto, affermando che il credito trovava fondamento nel d.i. n. 39/97 (con cui veniva intimato il pagamento della somma di Lire 10.000.00 pari ad € 5.164,57 oltre interessi e spese per Lire 1.150.00 pari ad € 593,92) e nella sentenza n. 127/01 (con cui veniva intimato il pagamento della somma di
Lire 3.180,00 pari ad € 1.642,33 oltre interessi, spese ed Iva) (alleg. 2 appellante).
Con scrittura privata del 26.11.2020 (alleg. 2 appellante) al fine di definire bonariamente le controversie pendenti, le parti convenivano l'obbligo dei fratelli LA CO e al CP_1 pagamento della somma di € 30.000,00 a saldo e stralcio del debito precettato con atto del 28.9.2020, mediante versamenti rateali mensili di € 500,00.
Al punto 5 della transazione, pattuivano, inoltre, che con il mancato puntuale pagamento di due rate, anche non consecutive, la scrittura privata doveva considerarsi risolta, lasciando liberi ed impregiudicati i diritti di , e determinando la ripresa dei giudizi civili pendenti nelle Parte_1 fasi in cui essi si trovano, venendo meno automaticamente anche la rinuncia agli stessi.
L'opposizione veniva accolta con la sentenza n. 897/2022, oggetto della presente impugnazione.
Preliminarmente, va precisato che oggetto del presente giudizio è il presunto credito dell'appellante pari ad € 9.890,55, il cui pagamento è stato ingiunto in solido a LA CO ed CP_1 con atto di precetto del 28.09.2020, in forza dei titoli esecutivi rappresentati dal D.I n. 39/97 e dalla sentenza n.127/01.
Non viene in rilievo la scrittura transattiva del 26.11.2020, essendo espressamente prevista al punto
5 la sua risoluzione, in caso di mancato pagamento di due rate mensili anche non consecutive.
6 Come riportato, infatti, dall'odierna appellante, i germani LA hanno corrisposto i pagamenti mensili, previsti nella suddetta scrittura del 26.11.2020, soltanto sino al mese di maggio 2021, rendendosi poi inadempienti con i conseguenti effetti previsti dalla scrittura.
Come è noto, la transazione è un atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria o ne prevengono l'insorgenza, facendosi reciproche concessioni.
Si definisce novativa quando determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.
È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali.
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che la transazione stipulata tra le parti non abbia alcun effetto novativo, il quale “può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla” (cfr. Cass. civ. n. 6821/2023); al contrario, nella scrittura in esame è espressamente prevista la sua risoluzione in caso di inadempimento, con prosecuzione di tutti i giudizi civili pendenti, venendo automaticamente meno la rinuncia agli stessi.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo…”(cfr. Cass. civ. n. 24377/2006).
Oltre a non avere carattere novativo, la scrittura privata stipulata dalle parti non assume nemmeno valenza confessoria, come, invece, sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che “Il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che
7 l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante.” (Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015); la transazione é, infatti, atto negoziale con il quale le parti prevengono o pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche e “prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità, non può avere natura di confessione stragiudiziale” (Cfr. Cass. civ., sez. I, 29/09/2004, n. 19549).
Quanto sopra esposto, vale a maggior ragione nel caso in esame in cui la transazione aveva ad oggetto più ampi rapporti giuridici pendenti non solo tra le odierne parti processuali ma anche tra l'Avv. Pt_1
e la germana dell'odierno appellato, oggetto di separati giudizi e che sono stati CP_1 inglobati in un unico accordo transattivo.
Nel caso che ci occupa, quindi, nessun valore confessorio può attribuirsi alla premessa dell'accordo transattivo, riepilogativa delle pretese delle parti, così come del resto deve ritenersi avuto riguardo alla posizione di , in quanto la previsione di una somma nettamente inferiore Parte_1 rispetto a quella inizialmente complessivamente pretesa dai germani LA costituisce soltanto l'effetto delle reciproche concessioni dell'atto transattivo, finalizzata proprio alla stipula dello stesso, senza assumere alcuna valenza confessoria.
Allo stesso modo, ininfluente ai fini in esame deve ritenersi l'avvenuto pagamento di alcune rate in ottemperanza all'accordo transattivo, in quanto lungi dal costituire un riconoscimento dell'esistenza di un maggior debito a carico dell'odierno appellato, LA CO, costituisce semplice adempimento dell'obbligazione assunta con la citata scrittura privata di transazione.
Fatte queste precisazioni, l'oggetto del presente giudizio è rappresentato, come già detto, dal presunto credito di € 9.890,55 ingiunto a LA CO, quale debitore in solido con in forza CP_1 dei titoli esecutivi rappresentati dal D.I n. 39/97 e dalla sentenza n.127/01.
Nell'atto di precetto, l'odierna appellante richiedeva ai germani LA, sulla scorta del d.i. n. 39/97, la somma di € 10.907,02, oltre € 4.216,68 per interessi, € 3.180,00 per rivalutazione monetaria per un totale di € 18.303,70 e, sulla scorta della sentenza n. 127/01 la somma di € 2.812,26, oltre € 710,54 per interessi, € 480,26 per rivalutazione monetaria per un totale di € 4.003,06.
In realtà, gli importi indicati non sono coincidenti con quelli riportati nei titoli esecutivi in questione.
Dalla lettura del d.i. n. 39/97, infatti, risulta che le somme liquidate e poste a carico di LA
CO e sono pari a Lire 10.000.00, cioè € 5.164,57, oltre interessi e spese per Lire CP_1
1.150.00 pari ad € 593,92; le somme liquidate nella sentenza n. 127/01, invece, sono pari a Lire 3.180,00, cioè € 1.642,33 oltre interessi, spese ed Iva.
8 Né il d.i. né la sentenza prevedono, inoltre, la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria, voce, invece, presente e richiesta nell'atto di precetto da . Parte_1
Non risulta, pertanto, correttamente determinato l'importo del credito precettato, essendo richiesto il pagamento di importi diversi rispetto a quelli indicati nei titoli esecutivi ed altresì di importi nemmeno liquidati (rivalutazione monetaria).
Recentemente, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 13848/2023 ha ribadito il principio secondo cui spetta al creditore opposto fornire la prova della esattezza degli importi intimati in caso di contestazione, quando il titolo esecutivo non consente l'esatta quantificazione del credito, a conferma di un orientamento giurisprudenziale già consolidato in materia di esecuzione forzata e di opposizione all'esecuzione (si veda anche Cass n. 24669/2014).
Prova questa che, nel caso che ci occupa, non è stata fornita dall'opposta oggi appellante e che non può evincersi, come giustamente ritenuto dal primo Giudice, dal piano di riparto approvato nell'ambito della procedura esecutiva n. 118/97 R.G.E.
Il piano di riparto, infatti, è un atto interno alla procedura esecutiva che distribuisce le somme ricavate tra i creditori secondo l'ordine di prelazione e, una volta approvato dal giudice, ha efficacia esecutiva solo all'interno di quella procedura segnando la sua conclusione.
Esso non produce effetti al di fuori della procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato approvato, non può essere utilizzato come titolo esecutivo in altri contesti, né può vincolare soggetti esterni alla procedura, e rappresenta solo uno strumento tecnico per la distribuzione dell'attivo tra i creditori ammessi.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nel caso in cui il precetto reca importi maggiori rispetto a quelli riportati nei titoli, l'eccessività della somma non travolge l'atto per intero ma dà luogo alla riduzione della somma richiesta nei limiti di quella dovuta (Cass. n. 24704/2020) e la conseguenza non è la nullità totale dell'atto ma la nullità parziale per la sola parte eccedente (Trib. Siena n.
636/2024), come rilevato giustamente dal Giudice di prime cure.
Tuttavia, nell'atto di precetto notificato dall'odierna appellante vengono riportati semplicemente degli importi, del tutto differenti rispetto a quelli liquidati nei titoli esecutivi, senza alcuna indicazione circa i criteri attraverso i quali si è giunti alla loro determinazione;
risulta, pertanto, impossibile procedere ad una loro esatta quantificazione in questa sede, incombendo comunque, come già detto, sull'opposta, nel precedente grado di giudizio, l'onere di fornire la relativa prova.
Ad ogni modo, dalla lettura degli atti emerge che gli importi liquidati nel d.i. n. 39/97 e poste a carico di LA CO e sono pari a Lire 10.000.00, cioè € 5.164,57, oltre interessi e CP_1 spese per Lire 1.150.00 pari ad € 593,92; quelli liquidati nella sentenza n. 127/01, invece, sono pari a Lire 3.180,00, cioè € 1.642,33 oltre interessi, spese ed Iva.
9 Considerando le somme corrisposte dai germani LA che, come affermato dalla stessa appellante, ammontano ad € 39.388,31 e devono intendersi attribuite nella misura di 1/3 ciascuno ed escludendo la quota attribuita ad l'importo pari a 2/3 e da attribuirsi a LA CO e Parte_2
risulta pari ad € 26.258,87. CP_1
Parte appellante non ha adempiuto all'onere su di lei gravante, una volta che (come accertato nel caso di specie) il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, di provare l'ammontare esatto degli importi liquidati e degli accessori ancora dovuti dal debitore.
A ciò deve aggiungersi che rispetto alle valutazioni operate dal giudice di prime cure e che hanno imposto l'accoglimento dell'opposizione, per stessa ammissione dell'appellante il presunto debitore avrebbe operato ulteriori versamenti a deconto del debito complessivo, per cui deve ritenersi ancora più incerto l'ammontare dell'asserita pendenza debitoria che comunque era onere dell'appellante dimostrare.
La sentenza impugnata, pertanto, merita integrale conferma.
Infatti, per quanto sopra esposto, l'appello è infondato e va rigettato.
Conseguentemente, ne discende il rigetto della domanda avanzata dall'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c.
e quella relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, restando queste a carico di , interamente soccombente. Parte_1
§
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi attesa l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per fase di studio,
€ 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Visto l'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
10 "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , come sopra generalizzata, avverso la Parte_1 sentenza n. 897/2022 del Tribunale di Patti, emessa in data 19.12.2022, nel proc. N. 1490/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di LA CO delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 (ripartiti come sopra), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
11
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 185/2023 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Minà, n. 7 – Parte_1
c.f. – del Foro di Patti – P.IVA - rappresentata e difesa da sé C.F._1 P.IVA_1 stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, sito in Sant'Agata Militello – località Minà, n.
7 - pec – fax 0941 703002 Email_1
-APPELLANTE-
e
CO LA (C.F. ) nato il [...] a [...] ed C.F._2 ivi residente alla Via Risorgimento s.n.c., elettivamente domiciliato in Palermo alla Piazza Principe di Camporeale n.25 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marsicano (C.F. ; C.F._3 tel. 091- 349091; fax. 091-6197904; pec che lo rappresenta e difende, Email_2 come da procura agli atti
-APPELLATO-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 897/2022 del Tribunale di Patti, emessa in data
19.12.2022, nel proc. n. 1490/2020 R.G.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “A) voglia dichiarare inammissibile e/o infondato l'atto di opposizione proposto da LA CO e per l'effetto rigettarlo con ogni conseguente statuizione di legge;
B) condannare l'appellato LA CO al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, con ogni conseguente statuizione di legge;
C) voglia condannare
l'appellato anche al risarcimento ex art. 96, 3° c., c.p.c., da liquidarsi equitativamente, in favore dell'appellante, vista la palese pretestuosità dell'opposizione proposta e anche alla luce della transazione del 26.11.2020 e dei pagamenti in acconto versati sino al 3.3.2022. Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, n. 1490/2020 R.G., definito con la sentenza impugnata, presso il Tribunale di Patti. 1) Si producono: 1) copia conforme della sentenza impugnata, n. 897/2022 RS, emessa dal Tribunale di Patti il 19.12.2022, nel giudizio civile n. 1490/2020 R.G.; 2) fascicolo di parte telematico, del giudizio di primo grado, contenente anche la seconda memoria ex art. 183 VI° c., n. 2 c.p.c., contenente: 1) l'atto di transazione, del 26.11.2020, debitamente sottoscritto dalle parti interessate e dai rispettivi legali;
2) dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. c.p.c., allegate ricevute di notifica, del
13.11.2020, comprovante la desistenza dalla procedura mobiliare (azionata in forza e per gli effetti dell'atto di precetto per cui è causa, notificato, il 28.9.2020, all'opponente LA
CO), in ottemperanza alle pattuizioni, del 26.11.2020 (e finalizzata a consentire lo sblocco del conto); 3) copie negoziazioni vaglia postali, comprovanti i pagamenti parziali, meglio indicati nelle prime memorie. Le suddette somme sono state corrisposte prima dell'inadempimento dell'opponente LA CO, che ha violato le pattuizioni dell'atto transattivo, del 26.11.2020, rendendosi responsabile e addossandosi gli effetti conseguenti all'inadempimento; 4) ricevuta di bonifico, del 3.2.2022, comprovante il perdurare della posizione debitoria dell'opponente LA CO;
5) ricevuta di pagamento di € 200,00, del 3.3.2022, di altro bonifico di LA CO, comprovante il perdurare della posizione debitoria, oggetto di causa e l'infondatezza dell'assunto di controparte. 2) Infine, si chiede venga disposto ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione delle richieste dei vaglia di pagamento
e dei due bonifici, sopra indicati, relativi alla scrittura del 26.11.2020 all'opponente e/o all'Ufficio Postale di Galati Mamertino, già tempestivamente richiesto con le memorie del
23.3.2022.”
Per l'appellato: “VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello Giudicante dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n.897/2022 del Pt_1
Tribunale di Patti, per l'effetto, confermare integralmente la stessa. Con vittoria di spese da distrarsi nei confronti dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario.”
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2020, LA CO conveniva in giudizio
[...]
, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 22.09.2020 con cui gli Parte_1 veniva intimato il pagamento di € 9.890,55 oltre interessi maturati e maturandi, svalutazione monetaria ed accessori, quale parte del debito complessivo di € 75.350,33, in solido con la sorella
CP_1
L'opponente deduceva che il credito precettato trovava fondamento nel decreto ingiuntivo n. 39/1997
e nella sentenza n. 127/01 di rigetto alla sua opposizione, i cui importi corretti sarebbero stati rispettivamente € 10.252,17 (invece di € 22.306,76) ed € 2.569,26 (invece di € 4.003,06) e che, con l'atto di precetto, dichiarava di aver ricevuto la somma di € 39.388,31; il debito, quindi, doveva Pt_1 considerarsi interamente onorato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, l'accertamento dell'estinzione del debito e la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata il 17.11.2020, si costituiva in giudizio , sostenendo che Parte_1 la somma precettata era stata correttamente determinata ed altresì approvata dal G.E. nel piano di riparto, chiedendo il rigetto della sospensione dell'atto di precetto opposto e dell'atto di opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Depositata le memorie ex art. 183 ed istruita la causa tramite produzione documentale, la stessa veniva decisa all'udienza del 19.12.2022 con sentenza n. 897/2022.
Sentenza di primo grado.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione proposta da LA
CO, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 237,00 per spese vive, € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CpA.
Il Tribunale, in particolare, affermava che, dalla lettura dell'atto di precetto opposto non risultava correttamente individuato il credito intimato, in quanto veniva richiesto il pagamento di importi non liquidati sulla base dei titoli esecutivi azionati e venivano indicati importi non coincidenti con quelli in essi indicati.
Riteneva, inoltre, che l'opposta avrebbe dovuto dare prova dell'esatta quantificazione del credito e che essa non poteva evincersi dal piano di riparto approvato nell'ambito della procedura esecutiva n.
118/97 R.G.E.
3 Accoglieva, pertanto, l'opposizione ritenendola fondata e rigettava la domanda avanzata dall'opposta ex art. 96 c.p.c.
Giudizio d'appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della stessa per i motivi di cui si dirà, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Patti, la pronuncia dell'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione proposta da LA CO e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 04.06.2023 si costituiva in giudizio LA CO, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto.
In particolare, l'appellato sostiene che avrebbe azionato un credito, precettando Parte_1 somme erroneamente quantificate.
L'importo reclamato in forza del D.I. non ammonterebbe ad € 22.306,76 ma ad € 10.252,17 ed il credito reclamato in forza della sentenza n.127/01, ammonterebbe a complessivi € 2.569,26 e non ad
€ 4.003,06.
L'importo da precettare ai fratelli LA in solido sarebbe stato pari, pertanto, ad € 12.821,43.
Sostiene, inoltre, che la scrittura privata prodotta dall'appellante, avente ad oggetto, tra gli altri anche il giudizio di primo grado, sarebbe priva di carattere novativo e non avrebbe quindi sostituito il credito precettato.
Con l'atto di precetto opposto, avrebbe confermato di aver ricevuto la somma di € 39.388,31 e Pt_1 di aver voluto attribuire all'odierno appellato 1/3 delle somme versate.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
07.07.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D.
L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 14.10.2024 e successivamente all'udienza del 17.03.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 18.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 07.07.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto,
è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del
29.11.2021).
Passando al merito della controversia, con un motivo d'appello, che può considerarsi sostanzialmente unico, pur se articolato in 3 diversi punti, l'odierna appellante eccepisce un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Prime Cure e ritiene errata la sentenza emessa per non avere lo stesso attribuito rilevanza giuridica alla scrittura privata di transazione del 26.11.2020, con la quale gli appellati (già opponenti) avevano riconosciuto il proprio debito in solido, e per non aver correttamente valutato le prove documentali e i pagamenti di LA CO successivi all'atto di opposizione.
L'appellante sostiene di aver evidenziato che l'opponente LA CO aveva effettuato un altro pagamento in acconto, successivo al 24.01.2022, ritenendosi, quindi, debitore della convenuta opposta anche dopo il decesso della sorella e successivamente alla notifica dell'atto di CP_1 precetto del 22.9.2020.
Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe dovuto attribuire valore confessorio all'atto di transazione del 26.11.2020, con cui LA CO e la di lui sorella avrebbero riconosciuto il proprio CP_1 debito in solido negli importi integrali, precettati il 22.09.2020, obbligandosi in solido ai relativi pagamenti, in caso di inadempimento della scrittura transattiva.
Il primo Giudice non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che i germani LA CO e si erano obbligati in solido, provvedendo ai pagamenti mensili fino al mese di maggio 2021 e CP_1 che l'appellato effettuava altri pagamenti in acconto anche dopo la morte della sorella CP_1 smentendo così la circostanza riportata dallo stesso nelle note del 24.01.2022, e cioè che il proprio debito si sarebbe estinto.
5 L'appellante sostiene, inoltre, che il primo Giudice non ha correttamente considerato l'approvazione del piano di riparto, riguardante il medesimo debito, oggetto di atto di precetto, e non contestato in sede di esecuzione.
Censura, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'auspicato accoglimento del proposto gravame.
§§§
Le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione.
I motivi di appello risultano infondati nel merito, per quanto appresso si dirà.
Ripercorrendo brevemente i fatti, con atto di precetto notificato il 28.09.2020, Parte_1 ingiungeva a LA CO il pagamento della somma di € 9.890,55, oltre interessi maturandi e svalutazione monetaria ed accessori, quale parte del debito complessivo di € 75.350,33, in solido con la sorella CP_1
Con atto di citazione notificato il 14.10.2020, LA CO proponeva opposizione al suddetto precetto, affermando che il credito trovava fondamento nel d.i. n. 39/97 (con cui veniva intimato il pagamento della somma di Lire 10.000.00 pari ad € 5.164,57 oltre interessi e spese per Lire 1.150.00 pari ad € 593,92) e nella sentenza n. 127/01 (con cui veniva intimato il pagamento della somma di
Lire 3.180,00 pari ad € 1.642,33 oltre interessi, spese ed Iva) (alleg. 2 appellante).
Con scrittura privata del 26.11.2020 (alleg. 2 appellante) al fine di definire bonariamente le controversie pendenti, le parti convenivano l'obbligo dei fratelli LA CO e al CP_1 pagamento della somma di € 30.000,00 a saldo e stralcio del debito precettato con atto del 28.9.2020, mediante versamenti rateali mensili di € 500,00.
Al punto 5 della transazione, pattuivano, inoltre, che con il mancato puntuale pagamento di due rate, anche non consecutive, la scrittura privata doveva considerarsi risolta, lasciando liberi ed impregiudicati i diritti di , e determinando la ripresa dei giudizi civili pendenti nelle Parte_1 fasi in cui essi si trovano, venendo meno automaticamente anche la rinuncia agli stessi.
L'opposizione veniva accolta con la sentenza n. 897/2022, oggetto della presente impugnazione.
Preliminarmente, va precisato che oggetto del presente giudizio è il presunto credito dell'appellante pari ad € 9.890,55, il cui pagamento è stato ingiunto in solido a LA CO ed CP_1 con atto di precetto del 28.09.2020, in forza dei titoli esecutivi rappresentati dal D.I n. 39/97 e dalla sentenza n.127/01.
Non viene in rilievo la scrittura transattiva del 26.11.2020, essendo espressamente prevista al punto
5 la sua risoluzione, in caso di mancato pagamento di due rate mensili anche non consecutive.
6 Come riportato, infatti, dall'odierna appellante, i germani LA hanno corrisposto i pagamenti mensili, previsti nella suddetta scrittura del 26.11.2020, soltanto sino al mese di maggio 2021, rendendosi poi inadempienti con i conseguenti effetti previsti dalla scrittura.
Come è noto, la transazione è un atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria o ne prevengono l'insorgenza, facendosi reciproche concessioni.
Si definisce novativa quando determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.
È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali.
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che la transazione stipulata tra le parti non abbia alcun effetto novativo, il quale “può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla” (cfr. Cass. civ. n. 6821/2023); al contrario, nella scrittura in esame è espressamente prevista la sua risoluzione in caso di inadempimento, con prosecuzione di tutti i giudizi civili pendenti, venendo automaticamente meno la rinuncia agli stessi.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo…”(cfr. Cass. civ. n. 24377/2006).
Oltre a non avere carattere novativo, la scrittura privata stipulata dalle parti non assume nemmeno valenza confessoria, come, invece, sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che “Il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che
7 l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante.” (Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015); la transazione é, infatti, atto negoziale con il quale le parti prevengono o pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche e “prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità, non può avere natura di confessione stragiudiziale” (Cfr. Cass. civ., sez. I, 29/09/2004, n. 19549).
Quanto sopra esposto, vale a maggior ragione nel caso in esame in cui la transazione aveva ad oggetto più ampi rapporti giuridici pendenti non solo tra le odierne parti processuali ma anche tra l'Avv. Pt_1
e la germana dell'odierno appellato, oggetto di separati giudizi e che sono stati CP_1 inglobati in un unico accordo transattivo.
Nel caso che ci occupa, quindi, nessun valore confessorio può attribuirsi alla premessa dell'accordo transattivo, riepilogativa delle pretese delle parti, così come del resto deve ritenersi avuto riguardo alla posizione di , in quanto la previsione di una somma nettamente inferiore Parte_1 rispetto a quella inizialmente complessivamente pretesa dai germani LA costituisce soltanto l'effetto delle reciproche concessioni dell'atto transattivo, finalizzata proprio alla stipula dello stesso, senza assumere alcuna valenza confessoria.
Allo stesso modo, ininfluente ai fini in esame deve ritenersi l'avvenuto pagamento di alcune rate in ottemperanza all'accordo transattivo, in quanto lungi dal costituire un riconoscimento dell'esistenza di un maggior debito a carico dell'odierno appellato, LA CO, costituisce semplice adempimento dell'obbligazione assunta con la citata scrittura privata di transazione.
Fatte queste precisazioni, l'oggetto del presente giudizio è rappresentato, come già detto, dal presunto credito di € 9.890,55 ingiunto a LA CO, quale debitore in solido con in forza CP_1 dei titoli esecutivi rappresentati dal D.I n. 39/97 e dalla sentenza n.127/01.
Nell'atto di precetto, l'odierna appellante richiedeva ai germani LA, sulla scorta del d.i. n. 39/97, la somma di € 10.907,02, oltre € 4.216,68 per interessi, € 3.180,00 per rivalutazione monetaria per un totale di € 18.303,70 e, sulla scorta della sentenza n. 127/01 la somma di € 2.812,26, oltre € 710,54 per interessi, € 480,26 per rivalutazione monetaria per un totale di € 4.003,06.
In realtà, gli importi indicati non sono coincidenti con quelli riportati nei titoli esecutivi in questione.
Dalla lettura del d.i. n. 39/97, infatti, risulta che le somme liquidate e poste a carico di LA
CO e sono pari a Lire 10.000.00, cioè € 5.164,57, oltre interessi e spese per Lire CP_1
1.150.00 pari ad € 593,92; le somme liquidate nella sentenza n. 127/01, invece, sono pari a Lire 3.180,00, cioè € 1.642,33 oltre interessi, spese ed Iva.
8 Né il d.i. né la sentenza prevedono, inoltre, la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria, voce, invece, presente e richiesta nell'atto di precetto da . Parte_1
Non risulta, pertanto, correttamente determinato l'importo del credito precettato, essendo richiesto il pagamento di importi diversi rispetto a quelli indicati nei titoli esecutivi ed altresì di importi nemmeno liquidati (rivalutazione monetaria).
Recentemente, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 13848/2023 ha ribadito il principio secondo cui spetta al creditore opposto fornire la prova della esattezza degli importi intimati in caso di contestazione, quando il titolo esecutivo non consente l'esatta quantificazione del credito, a conferma di un orientamento giurisprudenziale già consolidato in materia di esecuzione forzata e di opposizione all'esecuzione (si veda anche Cass n. 24669/2014).
Prova questa che, nel caso che ci occupa, non è stata fornita dall'opposta oggi appellante e che non può evincersi, come giustamente ritenuto dal primo Giudice, dal piano di riparto approvato nell'ambito della procedura esecutiva n. 118/97 R.G.E.
Il piano di riparto, infatti, è un atto interno alla procedura esecutiva che distribuisce le somme ricavate tra i creditori secondo l'ordine di prelazione e, una volta approvato dal giudice, ha efficacia esecutiva solo all'interno di quella procedura segnando la sua conclusione.
Esso non produce effetti al di fuori della procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato approvato, non può essere utilizzato come titolo esecutivo in altri contesti, né può vincolare soggetti esterni alla procedura, e rappresenta solo uno strumento tecnico per la distribuzione dell'attivo tra i creditori ammessi.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nel caso in cui il precetto reca importi maggiori rispetto a quelli riportati nei titoli, l'eccessività della somma non travolge l'atto per intero ma dà luogo alla riduzione della somma richiesta nei limiti di quella dovuta (Cass. n. 24704/2020) e la conseguenza non è la nullità totale dell'atto ma la nullità parziale per la sola parte eccedente (Trib. Siena n.
636/2024), come rilevato giustamente dal Giudice di prime cure.
Tuttavia, nell'atto di precetto notificato dall'odierna appellante vengono riportati semplicemente degli importi, del tutto differenti rispetto a quelli liquidati nei titoli esecutivi, senza alcuna indicazione circa i criteri attraverso i quali si è giunti alla loro determinazione;
risulta, pertanto, impossibile procedere ad una loro esatta quantificazione in questa sede, incombendo comunque, come già detto, sull'opposta, nel precedente grado di giudizio, l'onere di fornire la relativa prova.
Ad ogni modo, dalla lettura degli atti emerge che gli importi liquidati nel d.i. n. 39/97 e poste a carico di LA CO e sono pari a Lire 10.000.00, cioè € 5.164,57, oltre interessi e CP_1 spese per Lire 1.150.00 pari ad € 593,92; quelli liquidati nella sentenza n. 127/01, invece, sono pari a Lire 3.180,00, cioè € 1.642,33 oltre interessi, spese ed Iva.
9 Considerando le somme corrisposte dai germani LA che, come affermato dalla stessa appellante, ammontano ad € 39.388,31 e devono intendersi attribuite nella misura di 1/3 ciascuno ed escludendo la quota attribuita ad l'importo pari a 2/3 e da attribuirsi a LA CO e Parte_2
risulta pari ad € 26.258,87. CP_1
Parte appellante non ha adempiuto all'onere su di lei gravante, una volta che (come accertato nel caso di specie) il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, di provare l'ammontare esatto degli importi liquidati e degli accessori ancora dovuti dal debitore.
A ciò deve aggiungersi che rispetto alle valutazioni operate dal giudice di prime cure e che hanno imposto l'accoglimento dell'opposizione, per stessa ammissione dell'appellante il presunto debitore avrebbe operato ulteriori versamenti a deconto del debito complessivo, per cui deve ritenersi ancora più incerto l'ammontare dell'asserita pendenza debitoria che comunque era onere dell'appellante dimostrare.
La sentenza impugnata, pertanto, merita integrale conferma.
Infatti, per quanto sopra esposto, l'appello è infondato e va rigettato.
Conseguentemente, ne discende il rigetto della domanda avanzata dall'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c.
e quella relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, restando queste a carico di , interamente soccombente. Parte_1
§
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi attesa l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per fase di studio,
€ 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Visto l'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
10 "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , come sopra generalizzata, avverso la Parte_1 sentenza n. 897/2022 del Tribunale di Patti, emessa in data 19.12.2022, nel proc. N. 1490/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di LA CO delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 (ripartiti come sopra), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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