Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1401
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'attestazione di autenticità della firma di sottoscrizione di una scrittura privata non costituisce requisito di validità di quest'ultima, rappresentando, per converso, un mero elemento presuntivo dell'autenticità dell'atto, elemento destinato, peraltro, ad assumere rilievo nel solo caso in cui sorga contestazione circa la genuinità della scrittura.

In tema di lodo arbitrale, la necessaria formalità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni trova il suo fondamento nella necessità di rendere evidente e certa la data di formazione del lodo ai fini di un'eventuale impugnazione, necessità che non ricorre, pertanto, qualora, dallo stesso atto contenente il lodo, risulti che questo è stato sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente alla decisione, adottata in una data risultante dal documento medesimo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1401
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

    Testo completo