Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 2
L'attestazione di autenticità della firma di sottoscrizione di una scrittura privata non costituisce requisito di validità di quest'ultima, rappresentando, per converso, un mero elemento presuntivo dell'autenticità dell'atto, elemento destinato, peraltro, ad assumere rilievo nel solo caso in cui sorga contestazione circa la genuinità della scrittura.
In tema di lodo arbitrale, la necessaria formalità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni trova il suo fondamento nella necessità di rendere evidente e certa la data di formazione del lodo ai fini di un'eventuale impugnazione, necessità che non ricorre, pertanto, qualora, dallo stesso atto contenente il lodo, risulti che questo è stato sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente alla decisione, adottata in una data risultante dal documento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - rel. Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA DOTT. NI AT COSTRUZIONI SRL, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTA CATERINA DA SIENA presso l'avvocato CARLO COLAPINTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T.V.R. TECNOLOGIE VETRORESINA SPA;
- intimata -
e 2^ ricorso n^ 09657/00 proposto da:
T.V.R. TECNOLOGIE VETRORESINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 110, presso l'avvocato GIOVANNI MERLA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMPRESA DOTT. NI AT COSTRUZIONI SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1055/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 23/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DI PIERRO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MERLA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale previa riunione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.4.1999 l'Impresa Dott. IC DI TR s.r.l. commissionava alla TVR Tecnologie Vetroresina s.p.a., con due distinti contratti, la fornitura di tubazioni per un importo rispettivamente di L. 974.904.000 e di L. 336.000.000. Ultimate le forniture la TVR s.p.a. restava creditrice, in relazione alla prima fornitura di L. 103.991.750 e in relazione alla seconda fornitura di L. 14.000.000.
Risultati vani i tentativi di ottenere il pagamento delle somme residue, sia pure ridotte a seguito di trattative, intervenute nelle more, la TVR s.p.a azionava la clausola compromissoria, contenuta in entrambi i contratti, proponendo domanda di accesso al giudizio arbitrale e nominando il proprio arbitro, con invito alla controparte a nominare l'arbitro di parte convenuta. Non avendo l'Impresa DI TR s.r.l. provveduto a nominare il proprio arbitro nei termini di legge la società attrice chiedeva al Presidente del Tribunale di Bari di nominare il secondo arbitro.
Tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 810 c.p.c. l'impresa convenuta nominava l'arbitro di parte, proponendo al costituendo collegio domanda riconvenzionale.
I primi due arbitri nominati dalla soc. attrice e dal Presidente del Tribunale provvedevano quindi a nominare il terzo arbitro e il Collegio così composto si costituiva con verbale in data 14.9.1996 ed al termine del relativo giudizio pronunziava in data 10.3.1997 il lodo arbitrale con cui condannava l'Impresa Dott. IC DI costruzioni s.r.l. a pagare alla controparte la somma complessiva di L. 117.991.750, oltre agli interessi legali. Il lodo arbitrale veniva quindi comunicato ad entrambe le parti e reso esecutivo dal Pretore di Bari, con decreto in data 28.3.1997. Avverso il lodo arbitrale proponeva impugnazione l'Impresa Dott. IC DI chiedendo all'adita Corte di appello dichiararsi la nullità del lodo medesimo con successiva reiezione, nella fase rescissoria, della domanda proposta dalla TVR s.p.a. A sostegno della proposta impugnazione l'Impresa Dott. IC DI assumeva che il lodo doveva essere dichiarato nullo perché:
a) la nomina dell'arbitro scelto dalla TVR s.r.l. era stata fatta da persona priva di valida procura;
b) mancava la indicazione della data e del luogo ove il lodo era stato sottoscritto dai singoli arbitri;
c) era invalida la dichiarazione di esecutività pronunziata dal Pretore di Bari;
d) era stato violato dal Collegio arbitrale il disposto dell'art. 814 c.p.c. Con sentenza depositata in data 23.12.1999 la Corte di appello di Bari respingeva l'impugnazione. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso fondato su tre motivi, l'Impresa Dott. IC DI TR s.r.l. Resiste con controricorso la TVR - Tecnologie Vetroresina s.p.a. che propone altresì ricorso incidentale condizionato fondato su unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 158 182 e 829 c.p.c, degli artt. 1392 e 2703 c.c. dell'art. 20 L. n 15/1968, nonché omessa statuizione su punti decisivi della controversia. Assume la ricorrente che avanti alla Corte di appello di Bari aveva eccepito che l'avv. Vittorio Gargano, difensore della TVR, aveva provveduto a nominare l'arbitro di parte e a richiedere al Presidente del Tribunale di Bari la nomina dell'arbitro non designato dall'impresa convenuta, in base ad una procura speciale autenticata nella firma da funzionario del comune di Pomezia che normativamente non aveva tale facoltà.
In relazione a tali eccezioni nulla ha precisato la Corte territoriale che si è limitata a sostenere che le eccezioni stesse erano "sterili" posto che non erano state poste nel corso del giudizio arbitrale.
Rileva altresì la società ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno sussunto le irregolarità evidenziate con l'impugnazione del lodo nell'art. 829 comma 1 n 2 c.p.c. mentre avrebbero dovuto ricomprenderle nell'art. 829 comma 1 n. 1 attinendo all'esercizio della giurisdizione.
Pertanto esistendo nella specie un vizio di difetto di investitura del giudice la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intero giudizio arbitrale e del lodo conclusivo del giudizio stesso.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 823, 828 e 829 c.p.c. nonché per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva la ricorrente che nel corso del giudizio, svoltosi avanti alla Corte di appello, aveva evidenziato che gli Arbitri non avevano apposto la data a fianco delle singole firme.
Tale omissione avrebbe dovuto comportare la necessaria declaratoria di nullità del lodo in linea con la giurisprudenza costante della Corte Suprema.
La Corte territoriale al contrario, anzicché adeguarsi all'insegnamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto ancora una volta di derogare agli indicati principi omettendo di dichiarare la nullità del lodo.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 823, 825 c.p.c. e 24 della Costituzione nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. Rileva la società ricorrente che nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale aveva eccepito che il lodo non avrebbe potuto essere dichiarato esecutivo dal Pretore per due motivi:
a) perché mancava l'indicazione della data a fianco della firma dei singoli arbitri;
b) perché il lodo era stato depositato dal difensore della TVR s.p.a. privo di valida procura ad hoc La Corte di appello pertanto avendo dichiarato irrilevanti entrambe le questioni ha in concreto negato all'Impresa IC DI TR s.r.l. la possibilità di avvalersi degli strumenti processuali idonei ad instaurare il contraddittorio delle parti sulla sussistenza o meno dei presupposti per la declaratoria di esecutività del lodo. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Riguardo al primo motivo si osserva che esattamente la corte territoriale ha ritenuto sterile la eccezione posta dal consorzio ricorrente in ordine all'irregolarità della nomina degli arbitri, posto che la eccezione stessa non era stata proposta nel corso del giudizio arbitrale sicché sul punto si era radicata la decadenza prevista dall'art. 829 comma 1 n 2 c.p.c. Giova d'altra parte osservare che la Corte suprema di cassazione ha già precisato che "l'attestazione di autenticità della firma di sottoscrizione non è un requisito di validità della scrittura privata, ma soltanto un elemento di presunzione dell'autenticità della sottoscrizione, elemento che viene in considerazione unicamente nel caso in cui sorga questione sulla genuinità di questa" (Cass. civ. 26.11.1971 n 3445). Nella specie risulta dall'impugnata sentenza che nessuna eccezione relativa all'autenticità della sottoscrizione è stata sollevata sia nel giudizio arbitrale che nel ricorso contenente impugnazione del lodo, essendosi la società ricorrente limitata a sostenere la non validità del mandato rilasciato all'avv. Vittorio Gargano con il quale lo si abilitava a nominare l'arbitro di parte e a richiedere la nomina di un arbitro al presidente del tribunale, per essere stata la sottoscrizione della relativa scrittura privata autenticata da funzionario del Comune di Pomezia, sicché tenuto conto che non è stata contestata la genuinità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata da soggetto legittimato al rilascio, del mandato, il mandato medesimo deve ritenersi assolutamente valido e quindi produttivo di ogni effetto al fine della validità della conseguente nomina dell'arbitro di parte. A nulla rileva poi la circostanza che il difensore della TVR s.p.a. nel giudizio arbitrale sia stato nominato con scrittura privata separata dal ricorso, non autenticata nella firma da notaio, così come stabilito dall'art. 83 comma 2 c.p.c, posto che tale articolo non trova diretta applicazione nel giudizio arbitrale, stante le sue connotazioni privatistiche e può essere applicato in tale giudizio solo se richiamato nel compromesso o nella clausola compromissoria. Il primo motivo va quindi respinto, come su integrata la motivazione dell'impugnata sentenza, conforme a diritto nel dispositivo. Parimenti infondato è anche il secondo motivo, in relazione al quale si osserva che il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che le sottoscrizioni sono state apposte contestualmente alla decisione, vale a dire il 10.3.1997, come si desume dalla circostanza che il lodo è stato depositato lo stesso giorno della decisione.
Il riportato accertamento in fatto esclude che possa ricorrere nella specie la lamentata nullità del lodo, posto che la necessaria formalità dell'apposizione della data, a fianco delle singole sottoscrizioni, trova il suo fondamento nella necessità di rendere evidente e certa la data di formazione del lodo, ai fini di un'eventuale impugnazione, necessità che non ricorre qualora dallo stesso atto contenente il lodo risulti che questo è stato sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente alla decisione, adottata in una data risultante dal documento medesimo (vedi Cass. civ. sez. 1^ 20.7.2000 n 9536). Anche il secondo motivo va quindi respinto.
Riguardo infine al terzo motivo si osserva che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla considerazione che l'eventuale irregolarità del provvedimento dichiarativo di esecutività del lodo non incideva sulla validità del lodo medesimo, impugnato per nullità dalla società opponente.
Tale statuizione che costituisce la ragione fondante la decisione della Corte territoriale non risulta sia stata impugnata dalla società ricorrente che ha incentrato le sue censure esclusivamente su una pretesa irregolarità del provvedimento del Pretore di Bari, senza precisare quale sia la rilevanza della dedotta irregolatà nella dichiarazione di esecutività del lodo, ai fini della richiesta declaratoria di nullità del lodo medesimo. Va a questo punto rilevato che la regolarità dell'exequatur pronunziato dal pretore incide sulla formazione del titolo esecutivo ma non sulla validità del lodo arbitrale, la cui formazione precede la pronunzia di esecutività, (vedi Cass. civ. sez. 1^ 11.2.1995 n 1553) sicché avendo la società ricorrente richiesto la declaratoria di nullità del lodo, rettamente la Corte di appello ha disatteso tale richiesta.
Il ricorso principale va pertanto interamente respinto. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale si rileva che la TVR s.p.a. lamenta con il proprio ricorso:
a) l'omesso accertamento da parte della Corte territoriale della cessazione della materia del contendere, a seguito del collaudo dell'opera pubblica eseguita dall'Impresa Dott. IC DI TR s.r.l.;
b) l'omesso rilievo di carenza di interesse ad agire da parte dell'Impresa impugnante posto che la stessa a seguito del collaudo non avrebbe potuto conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile.
Il ricorso incidentale essendo stato proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale può essere dichiarato assorbito essendo stato respinto il ricorso principale, tenuto altresì conto che non risulta che le indicate questioni siano state esplicitamente proposte nel giudizio di merito.
Il ricorso principale va pertanto respinto assorbito il ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive euro 2600/00 di cui euro 100/00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003