TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1034/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1034/2025
promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Nelli Donatella)
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. AR Elisa)
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti con le note in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle questioni controverse del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio le parti in epigrafe indicate hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto con le note sostitutive dell'udienza del 26.11.2025, depositando in PCT le seguenti conclusioni congiunte: “1) disporre che l'Ing.
[...]
corrisponda direttamente sul conto corrente del figlio un contributo Pt_1 Parte_2
mensile al suo mantenimento pari ad € 300,00, a far data dal mese successivo della pronuncia che definirà il presente giudizio, per la durata di 12 mesi consecutivi;
2) disporre che decorsi 12 mesi a far data dal mese successivo alla decisione del presente giudizio, cessi ogni contributo al mantenimento di , incluse quindi le spese straordinarie;
3) altresì, dichiarare Parte_2
cessata la materia del contendere in merito alle domande riconvenzionali formulate in via riconvenzionale dalla Sig.ra per aver l'Ing. corrisposto alla Sig.ra Controparte_1 Pt_2
la somma di € 225,00 a titolo di rimborso del 50% delle somme pagate dalla Sig.ra Controparte_1
per l'imposta di registro relativamente ai provvedimenti resi tra le parti (ordinanza ex art. CP_1
702 ter c.p.c., emessa Tribunale di Lucca il 7.6.2023 nel procedimento nRG 1273/2021 dell'importo di € 200,00, e sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 1373/2024, dell'importo di € 250,00); e per aver la Sig.ra rinunciato alla domanda di condanna al pagamento degli interessi Controparte_1
relativamente al rimborso pro quota delle suddette imposte di registro, e della domanda di condanna della somma di € 1.587,86 a titolo del 60% delle spese sostenute per bollo e assicurazione dell'auto in uso esclusivo al figlio , oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. a far Pt_2
data dal 2.5.2025, dando atto dell'avvenuta accettazione di tali rinunce da parte dell'Ing. Pt_2
4) dare atto che la Sig.ra rinuncia altresì a richiedere all'Ing. il rimborso Controparte_1 Pt_2
relativo alle spese di bollo e di assicurazione dell'auto ad uso esclusivo del figlio per il Pt_2
periodo relativo ai 12 mesi successivi alla pronuncia che definirà il presente giudizio e che l'Ing.
accetta tale rinuncia;
5) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti;
Le parti Pt_2
dichiarano che ogni ulteriore e/o diversa istanza formulata nel presente giudizio è da intendersi rinunciata e reciprocamente accettata dalla controparte”.
Il Collegio ritiene che le condizioni congiunte di cui sopra possano essere recepite, in quanto,
conformi all'interesse del figlio, allo stato maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il Tribunale prende atto degli ulteriori impegni assunti dalle parti con l'accordo di cui sopra.
Le spese processuali, in ragione delle conclusioni formulate congiuntamente, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti e depositato con le note in sostituzione di udienza del 26.11.2025 e DISPONE come in parte motiva;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Lucca, 02/12/2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1034/2025
promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Nelli Donatella)
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. AR Elisa)
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti con le note in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle questioni controverse del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio le parti in epigrafe indicate hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto con le note sostitutive dell'udienza del 26.11.2025, depositando in PCT le seguenti conclusioni congiunte: “1) disporre che l'Ing.
[...]
corrisponda direttamente sul conto corrente del figlio un contributo Pt_1 Parte_2
mensile al suo mantenimento pari ad € 300,00, a far data dal mese successivo della pronuncia che definirà il presente giudizio, per la durata di 12 mesi consecutivi;
2) disporre che decorsi 12 mesi a far data dal mese successivo alla decisione del presente giudizio, cessi ogni contributo al mantenimento di , incluse quindi le spese straordinarie;
3) altresì, dichiarare Parte_2
cessata la materia del contendere in merito alle domande riconvenzionali formulate in via riconvenzionale dalla Sig.ra per aver l'Ing. corrisposto alla Sig.ra Controparte_1 Pt_2
la somma di € 225,00 a titolo di rimborso del 50% delle somme pagate dalla Sig.ra Controparte_1
per l'imposta di registro relativamente ai provvedimenti resi tra le parti (ordinanza ex art. CP_1
702 ter c.p.c., emessa Tribunale di Lucca il 7.6.2023 nel procedimento nRG 1273/2021 dell'importo di € 200,00, e sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 1373/2024, dell'importo di € 250,00); e per aver la Sig.ra rinunciato alla domanda di condanna al pagamento degli interessi Controparte_1
relativamente al rimborso pro quota delle suddette imposte di registro, e della domanda di condanna della somma di € 1.587,86 a titolo del 60% delle spese sostenute per bollo e assicurazione dell'auto in uso esclusivo al figlio , oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. a far Pt_2
data dal 2.5.2025, dando atto dell'avvenuta accettazione di tali rinunce da parte dell'Ing. Pt_2
4) dare atto che la Sig.ra rinuncia altresì a richiedere all'Ing. il rimborso Controparte_1 Pt_2
relativo alle spese di bollo e di assicurazione dell'auto ad uso esclusivo del figlio per il Pt_2
periodo relativo ai 12 mesi successivi alla pronuncia che definirà il presente giudizio e che l'Ing.
accetta tale rinuncia;
5) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti;
Le parti Pt_2
dichiarano che ogni ulteriore e/o diversa istanza formulata nel presente giudizio è da intendersi rinunciata e reciprocamente accettata dalla controparte”.
Il Collegio ritiene che le condizioni congiunte di cui sopra possano essere recepite, in quanto,
conformi all'interesse del figlio, allo stato maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il Tribunale prende atto degli ulteriori impegni assunti dalle parti con l'accordo di cui sopra.
Le spese processuali, in ragione delle conclusioni formulate congiuntamente, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti e depositato con le note in sostituzione di udienza del 26.11.2025 e DISPONE come in parte motiva;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Lucca, 02/12/2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli