Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , e' sostituito dal seguente:
"Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , e' sostituito dal seguente:
"Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".