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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3899/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ministeri, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: graduatoria provinciale per supplenze – riconoscimento titoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'odierno ricorrente chiede – previa valutazione del diploma di specializzazione biennale in "La Tecnologia didattica, la comunicazione e la cultura dell'integrazione nell'educazione”, del master universitario di I livello "Discipline antropo-psico- pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche nella scuola” e del corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia CLIL” conseguiti presso l'Accademia delle Belle Arti
“Michelangelo” di rispettivamente il 9.06.2017, il 21.04.2020 e 6.04.2022 mediante il CP_3 riconoscimento complessivo di sei punti - dichiararsi il proprio diritto all'attribuzione di 63,5 punti per la classe di concorso A012, 54,5 punti per la classe di concorso A022, 88,5 punti per la classe di concorso A045, 55,5 punti per la classe di concorso A047 e 66,5 punti per la classe di concorso
ADSS e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I Fascia valida per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di . CP_3
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il Controparte_3 rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione ratione temporis applicabile che “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del
Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”.
In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.
Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento “a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (…) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)”, prevedendo altresì che l' procedesse “alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento del CP_4 requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale”.
A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima
Accademia “a decorrere dalla data del presente decreto (…) l'autorizzazione concessa con Decreto
Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n.
212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), RA (DAPL 03),
Scenografia (DAPL 05)”, pur facendo “salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018”.
Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che – sebbene i titoli in questione derivino da corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti, che, in quanto tali, non rientrano tra i corsi accademici inerenti le belle arti espressamente autorizzati dal
- sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia “Michelangelo”, in CP_1 quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma
5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”; tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al 20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello. Alla luce di tali considerazioni, va osservato che se da un lato il diploma di specializzazione biennale in "La Tecnologia didattica, la comunicazione e la cultura dell'integrazione nell'educazione” è stato acquisito il 9.06.2017, ovvero antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione ministeriale, dall'altro, avendo il ricorrente conseguito il master universitario di
I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella
Scuola” in data 26.06.2020 e il corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia
CLIL” in data 6.04.2022 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato, gli stessi risultano valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il master universitario di I livello "Discipline
Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola” e il corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia CLIL” conseguiti dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di sono valutabili ai fini CP_3 dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I Fascia valida per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di e, per l'effetto, condanna il CP_3
al riconoscimento, in suo favore, del relativo punteggio nelle Controparte_1 classi di concorso A012, A022, A045, A047 e ADSS;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di TA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3899/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ministeri, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: graduatoria provinciale per supplenze – riconoscimento titoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'odierno ricorrente chiede – previa valutazione del diploma di specializzazione biennale in "La Tecnologia didattica, la comunicazione e la cultura dell'integrazione nell'educazione”, del master universitario di I livello "Discipline antropo-psico- pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche nella scuola” e del corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia CLIL” conseguiti presso l'Accademia delle Belle Arti
“Michelangelo” di rispettivamente il 9.06.2017, il 21.04.2020 e 6.04.2022 mediante il CP_3 riconoscimento complessivo di sei punti - dichiararsi il proprio diritto all'attribuzione di 63,5 punti per la classe di concorso A012, 54,5 punti per la classe di concorso A022, 88,5 punti per la classe di concorso A045, 55,5 punti per la classe di concorso A047 e 66,5 punti per la classe di concorso
ADSS e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I Fascia valida per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di . CP_3
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il Controparte_3 rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione ratione temporis applicabile che “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del
Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”.
In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.
Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento “a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (…) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)”, prevedendo altresì che l' procedesse “alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento del CP_4 requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale”.
A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima
Accademia “a decorrere dalla data del presente decreto (…) l'autorizzazione concessa con Decreto
Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n.
212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), RA (DAPL 03),
Scenografia (DAPL 05)”, pur facendo “salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018”.
Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che – sebbene i titoli in questione derivino da corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti, che, in quanto tali, non rientrano tra i corsi accademici inerenti le belle arti espressamente autorizzati dal
- sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia “Michelangelo”, in CP_1 quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma
5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”; tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al 20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello. Alla luce di tali considerazioni, va osservato che se da un lato il diploma di specializzazione biennale in "La Tecnologia didattica, la comunicazione e la cultura dell'integrazione nell'educazione” è stato acquisito il 9.06.2017, ovvero antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione ministeriale, dall'altro, avendo il ricorrente conseguito il master universitario di
I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella
Scuola” in data 26.06.2020 e il corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia
CLIL” in data 6.04.2022 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato, gli stessi risultano valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il master universitario di I livello "Discipline
Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola” e il corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia CLIL” conseguiti dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di sono valutabili ai fini CP_3 dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I Fascia valida per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di e, per l'effetto, condanna il CP_3
al riconoscimento, in suo favore, del relativo punteggio nelle Controparte_1 classi di concorso A012, A022, A045, A047 e ADSS;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di TA