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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1333/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
- in qualità di esecutore testamentario ed erede di (dec. P_ Persona_1 il 07/06/22) e le altre eredi e Persona_2 Persona_3
[...] In virtù di procura in atti, rappresentati e difesi dall'Avv. con studio a Milano Persona_1
Via San Paolo n. 7 - (PEC - presso il quale hanno eletto Email_1 domicilio.
Appellanti
CONTRO rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Somaglino, con studio Controparte_2
a Vercelli, Via Galileo Ferraris n. 49 e domicilio digitale
, giusta procura in atti Email_2
Appellata
NONCHE'
elettivamente domiciliata presso la sede della n Controparte_3 Controparte_4 C.so Buenos Aires 47 a Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Galvagno (PEC
) in virtù di procura allegata alla comparsa di Email_3 costituzione e risposta depositata in data 27.06.2023.
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 28 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 705/2022 del 3/08/2022 emessa nel procedimento RG 394/2010, così disporre:
In via istruttoria e senza assumere oneri probatori avversari, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli, espunti giudizi e/o valutazioni, preceduti dall'inciso “Vero che” articolata con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 depositata da parte nel processo di primo grado Per_1 con i testi ivi indicati;
Nel merito, rigettare l'atto di citazione originaria e, quindi,
- Dichiarare l'invalidità e inefficacia dell'offerta reale dei gioielli di cui al processo verbale dell'Ufficiale Giudiziario UNEP di Alessandria redatto il 30/03/2009 e della successiva procedura di deposito eseguita in data 26/06/2009 presso Banca Intesa San Paolo di Alessandria, Piazza Libertà n. 40, e per l'effetto dichiarare la
[...]
e, quindi, ad non liberate dalle Controparte_5 Controparte_2 obbligazioni assunte con il documento di trasporto n. 19 del 05/02/2009 e il documento di trasporto n. 209 del 3/10/2009 nei confronti di e, quindi, per gli Persona_1 odierni appellanti quale esecutore testamentario di P_ Persona_1
e e in qualità di eredi di Persona_2 Persona_3 P_
Persona_1
- Dichiarare che nulla è dovuto alla e, Controparte_5 quindi, ad per nessuna delle causali di cui è causa e a seguito e in Controparte_2 connessione alle procedure di offerta reale di cui al processo verbale dell'ufficiale giudiziario UNEP di Alessandria redatto il 30/03/2009.
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'esecutore testamentario ad impugnare la sentenza n. 705/22 del Tribunale P_ di Alessandria e dunque l'inammissibilità dell'appello da questi proposto;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di appello notificato in data 21.10.22 alle ore 19.12 in violazione degli artt. 163, 164, 342 c.p.c.; in via preliminare e pregiudiziale, qualora non si ritenga vertere nella fattispecie ex art. 329 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio con il quarto ed ultimo erede indicato nel testamento nella persona di , nata ad [...] il [...], residente in [...] C.F. , figlia del de cuius;
C.F._1
In via istruttoria, rigettare le istanze tutte come domandate in atto di appello;
nel merito: contrariis reiectis, previe le declaratorie Juris et facti che del caso, rigettare in toto, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da P_
, avverso la sentenza n. 705/22 del
[...] Persona_2 Persona_3
Tribunale di Alessandria, ivi comprese le istanze preliminari, processuali, istruttorie e di merito., confermando in ogni sua parte detta sentenza, sin d'ora dichiarando di non accettare il contraddittorio su avversarie domande ed eccezioni nuove. Con il favore di competenze, spese ed onorari del doppio grado di giudizio, come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA
“Contrariis reiectis, piaccia all'On. Giudicante, dichiarare la odierna appellata non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora titolare dell'omonima ditta individuale (già Controparte_5 [...]
ha convenuto in giudizio il signor anch'egli titolare CP_5 Persona_1 dell'omonima ditta individuale, al fine di ottenere la declaratoria di efficacia dell'offerta reale effettuata ai sensi dell'art. 1209 c.c. tramite Ufficiale Giudiziario in data
30.03.2009 ed avente ad oggetto la restituzione di gioielli precedentemente ricevuti dal convenuto in conto vendita.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Primo Augeri del Foro di Milano, contestando la legittimità dell'offerta reale effettuata dalla controparte e proponendo nei confronti di quest'ultima domanda riconvenzionale di pagamento dei gioielli stessi, per un totale di euro 19.007,78 oltre interessi;
3. Con comparsa ex art. 105 c.p.c., l'Avv. Primo Augeri del Foro di Milano interveniva nel giudizio per disconoscere come propria sia la firma in calce alla comparsa di costituzione sia di quella apposta per l'autentica alla procura ad litem;
4. Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. si costituiva quindi in rappresentanza processuale del signor l'Avv. Barbara Bianchi la quale si riportava Persona_1 integralmente alle difese svolte dal precedente legale richiamando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta a firma apparente dell'Avv. Primo Augeri;
5. Parte attrice proponeva querela di falso, avente ad oggetto l'apocrifa e la falsità delle sottoscrizioni ad apparente firma dell'Avv. Primo Augeri, ma il Tribunale, con Ordinanza del 3.07.2014, la riteneva irrilevante stante la nuova costituzione del convenuto a ministero dell'Avv. Barbara Bianchi e sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. sul presupposto che, con la domanda riconvenzionale di parte convenuta, si fosse determinata litispendenza rispetto ad un precedente giudizio di opposizione, proposto dalla ditta avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2010 ottenuto dal signor CP_5 per il pagamento della fornitura di gioielli, procedimento a sua volta Persona_1 sospeso in attesa dell'esito di altro pendente dinanzi al Tribunale di Vercelli ad oggetto l'opposizione al precetto fondato sul decreto ingiuntivo citato e querela di falso della sottoscrizione ad apparente firma Avv. Primo Augeri apposta per autentica sul mandato alle liti a margine del ricorso monitorio;
6. La sentenza n. 534/17 del Tribunale di Vercelli e la Sentenza n. 86/20 della Corte d'Appello di Torino, irrevocabile il 15.12.2020, accertavano la falsità delle firme e conseguentemente l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del signor;
Persona_1
7. Con comparsa dell'8.01.21 la signora ha quindi riassunto il presente Controparte_5 giudizio interrotto;
8. Il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 705/22, pubblicata in data 04.08.2022, ha deciso la causa sulla base dei soli atti ed argomentazioni di parte attrice, ritenendo le difese di parte convenuta irrituali stante l'inesistenza dell'originaria procura alla lite all'Avv. Primo Autieri e la costituzione di un nuovo difensore, l'Avv. Barbara Bianchi, avvenuta con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., inidonea ad esplicare alcun valido effetto processuale essendosi limitata a richiamare genericamente le difese e conclusioni dichiarate inesistenti.
Nel merito - ha accolto la domanda di convalida dell'offerta reale dei gioielli di cui al processo verbale dell'Ufficiale giudiziario UNEP di Alessandria redatto il 30.09.09 e successivo deposito eseguito in data 26.06.09, presso Banca Intesa San Paolo di
Alessandria; ha dichiarato l'attrice titolare dell'omonima ditta individuale (già
non più debitrice di dall'obbligazione debitoria di Controparte_5 Persona_1 consegnare i gioielli di cui al DDT 19/08 e al processo verbale dell'Ufficiale Giudiziario redatto il 30.03.09; ha condannato a rimborsare a la Persona_1 Controparte_5 somma di euro 3.257,60 a titolo di spese vive sostenute per la procedura di offerta reale eseguita;
ha condannato altresì a rimborsare a le Persona_1 Controparte_5 spese processuali, liquidate in euro 5.295,00 per compensi ed euro 170,00 per spese documentate, oltre rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge.
9. La sentenza è stata notificata in data 21.09.2022 agli eredi personalmente e collettivamente presso l'ultima residenza del signor deceduto in data Persona_1
07.06.2022;
10. Avverso tale sentenza i signori e P_ Persona_2 Persona_3
in qualità di eredi di , quanto a anche quale esecutore
[...] Persona_1 P_ testamentario, hanno tempestivamente proposto appello sulla base di cinque motivi di gravame, così rubricati:
I. erronea declaratoria di genericità della memoria ex art. 183, co. VI, n.2 c.p.c. di parte Per_1
II. Omessa prova del diritto della alla restituzione dei beni ed errata CP_5 qualificazione giuridica dei contratti stipulati tra le parti;
III. Erronea declaratoria di efficacia dell'offerta reale del 30.03.2009; IV. Inefficacia e irrilevanza delle operazioni di deposito del 26/06/2009;
V. Abnorme liquidazione delle spese di lite.
11. Parte appellata eccepisce in rito la nullità dell'atto di impugnazione;
il difetto di legittimazione attiva in capo all'esecutore testamentario, il cui appello chiede sia dichiarato inammissibile, e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo figlio del signor Nel merito l'appellata resiste al gravame Persona_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
12. All'udienza di comparizione delle parti del 15.02.2023, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della signora erede Parte_1 legittima in quanto figlia del signor la quale, con comparsa di Persona_1 costituzione e risposta depositata in data 27.06.2023, si è costituita in giudizio dichiarando, tra l'altro, di prestare acquiescenza alla sentenza appellata.
13. All'udienza del 28.02.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
14. In limine litis vanno disattese le eccezioni di rito avanzate da parte appellata in quanto entrambe infondate.
15. Con la prima, si eccepisce la nullità dell'atto di impugnazione, rappresentando che il giorno 21.10.22 sono stati notificati a mezzo PEC due distinti atti di appello, il primo alle ore 19.12, privo della data di citazione e degli avvisi previsti ex artt. 163, 164, 342 c.p.c., ed un secondo, poi iscritto a ruolo, alle ore 19.29, con l'indicazione della data di citazione e degli avvisi ex artt. 163, 342 c.p.c. con la conseguenza che si sarebbe verificata la c.d. “consumazione dell'appello” con l'effetto di far venir meno in capo all'appellante il potere di proporre un secondo atto di appello che sarebbe inammissibile e improcedibile, stante anche il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per il mancato compimento dell'attività di sanatoria prescritta dall'art. 164, comma 2, c.p.c. con riferimento alla prima citazione in appello notificata. Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalla S.C., secondo cui
“la notifica della citazione in appello, non seguita dalla iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purchè il relativo termine non sia decorso” (Cass. 12 novembre 2010, n. 22957 ed implicitamente Cass. SS.UU, 09 giugno 2016, n. 12084).
Nel caso di specie, la notifica del secondo atto di citazione in appello, avvenuta dopo pochi minuti dal primo e poi tempestivamente iscritta a ruolo, è stata effettuata in data
21.10.2024, nel termine ex art. 325 c.p.c. di trenta giorni, dalla data del 21.09.2022 in cui risulta notificata la sentenza impugnata. La stessa è, pertanto, da ritenersi tempestiva e rituale.
16. La seconda eccezione contesta il difetto di legittimazione attiva a proporre appello del signor in quanto esecutore testamentario, oltre che erede, del signor P_
. Persona_1
La Corte osserva che non sussiste alcun dubbio in ordine alla legittimazione processuale dell'esecutore testamentario (che nel caso di specie è anche erede). L'articolo 704 del codice civile stabilisce infatti che: “Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio”. Come chiarito, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità “l'esecutore testamentario, mentre è titolare iure proprio delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio.” Con la precisazione ulteriore che “In tale ultima ipotesi, in cui l'esecutore testamentario non è investito della legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio” (Cass. 5520/2020). 17. Venendo al merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni delineate con il quarto motivo di gravame, rappresentando le stesse la ragione più liquida per la decisione (cfr ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”). Con i motivi anzidetti, l'appellante censura il capo della sentenza che ha convalidato l'offerta reale effettuata dalla ditta n ragione della invalidità delle operazioni CP_5 di deposito del 26/06/2009 con le quali si è conclusa la procedura. La sentenza, infatti, afferma che “L'offerta formale deve pertanto essere dichiarata valida ed efficace, con conseguente estinzione in capo alla ditta IN dell'obbligazione di restituzione dei gioielli di cui ai DDT n. 19/08 e n. 209/08, rimasti invenduti”. Vale osservare che la liberazione coattiva del debitore dal vincolo obbligatorio è tutelata da due diversi istituti: il deposito liberatorio (artt. 1210 – 1215 c.c.) ed il sequestro liberatorio (art. 1216 c.c.), che si verifica quando il creditore rifiuti il possesso di un immobile, a seguito di un'offerta formale per intimazione. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta formale, il debitore può eseguire il deposito della prestazione dovuta. Ai sensi dell'art. 77 disp. att. cod. civ. il deposito di cose mobili diverse dal denaro e di titoli di credito, nei casi previsti dall'art. 1210, I comma e 1214 cod. civ., si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali;
se non esistono nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il tribunale in composizione monocratica, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo. Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 cod. civ. procede al deposito, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3 cod. civ. e dell'art. 126 c.p.c. e consegnare copia al depositario, nonché al creditore comparso, se lo richiede (art. 78 disp. Att. cod. civ.). Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione. Per la validità del deposito è necessario che beni mobili oggetto dell'offerta siano depositati con modalità idonee ad assicurarne la concreta messa a disposizione del soggetto creditore. Nella fattispecie è perciò assorbente il rilievo che i beni oggetto dell'offerta reale siano rimasti in una cassetta di sicurezza di cui il debitore ha conservato l'esclusiva disponibilità con ciò impedendo in radice di attribuire efficacia estintiva dell'obbligazione al tentativo di consegna dei beni compiuto a mezzo Ufficiale Giudiziario il 30.03.2009. Ciò lo si evince dal processo verbale di deposito del 26 giugno 2009 in cui si legge:
[omissis] Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico sopra indicato, (…) Alle ore 9.45, unitamente al sig. , coadiuvante della ditta Parte_2
, all'Avv. Gianfranco Muccino mi sono recato c/o Controparte_5 la sita in Alessandria Piazza della Libertà n. 10. Ivi giunto sono Controparte_6 stato accompagnato da un dipendente della banca nei sotterranei ove si trovano le cassette di sicurezza, poiché al [illeg.] il sig. aveva provveduto a Parte_2 noleggiarne una. Quindi ho controllato tutti i gioielli oggetto dell'offerta reale così come descritti nel provvedimento che si allega e ho altresì provveduto a chiudere la cassetta di sicurezza la cui chiave consegno al signor …” Parte_2
Tale deposito deve perciò considerarsi irrituale e privo di effetti liberatori, perché i beni mobili depositati sono rimasti nelle mani della stessa parte debitrice la quale ne ha conservato la disponibilità esclusiva. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26617/07 che ha affermato che l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica solo con la consegna [della moneta];
Cass. civile, Sez. III, n. 3248 del 2 marzo 2012, secondo la quale “il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all'art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso”). 18. Poiché, quindi, "... il procedimento di convalida dell'offerta reale ed il successivo deposito liberatorio, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo, la sentenza che lo definisce, volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore. E che oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi della sua obbligazione (cfr. Cass. n.23844/2008; Cass. n. 21757/2021), la domanda di convalida dell'offerta reale che il Giudice di prima istanza ha accolto, deve essere respinta ed in tal senso deve quindi essere riformata la decisione impugnata con rigetto anche della originaria domanda di condanna al pagamento delle spese dell'offerta reale e del deposito, ai sensi dell'art. 1215 cod. civ. 19. La soccombenza della signora ai sensi dell'art. 91 c.p.c., determina Controparte_5 la condanna della stessa in favore della parte appellante, al pagamento delle spese del gravame, ma non anche di quelle relative al primo grado di giudizio in quanto l'attività svolta dinanzi al Giudice di prima istanza dal convenuto, deve sostanzialmente ritenersi inesistente. La costituzione in primo grado degli odierni appellanti è avvenuta, infatti, in virtù di procura ab origine inesistente e la successiva, a ministero dell'Avv. Barbara Bianchi e del dott. avvenuta con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. P_ depositata in data 12.10.2010, è rimasta sostanzialmente priva di rilievo processuale, essendosi limitata al mero richiamo di domande ed eccezioni pregresse svolte con atti processualmente inesistenti.
Le spese processuali di questo grado di appello si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a
26.000,00, ai valori medi, temendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 1.134,00=, introduttiva € 921,00=, decisionale € 1.911,00=, oltre esborsi per complessivi euro 382,00 (C.U. 355,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
20. Non si provvede in ordine alle spese di causa tra la signora - la cui Parte_1 chiamata in causa è stata disposta ai fini dell'integrità del contraddittorio - e le altre parti in causa, non avendo resistito all'appello e non essendo pertanto configurabile alcuna soccombenza della stessa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 705/2022, pubblicata il 3 agosto 2022, notificata in data :
- Accoglie l'appello proposto dagli eredi del signor (dec. il 07/06/22) Persona_1
– quale esecutore testamentario oltre che erede;
P_ Persona_2
e nei confronti della signora nonché Persona_3 Controparte_5 [...] e per l'effetto respinge l'originaria domanda di convalida dell'offerta reale Parte_1 dei gioielli di cui al verbale dell'Ufficiale Giudiziario UNEP di Alessandria in data 30.03.09 e successivo deposito eseguito in data 26.06.09 presso Controparte_6 di Alessandria, Piazza della Libertà n. 40, nonché la domanda di condanna al pagamento delle spese dell'offerta reale e del deposito, ai sensi dell'art. 1215 cod. civ.
- Condanna la signora titolare dell'omonima ditta commerciale, a Controparte_5 rifondere ai signori e , le P_ Persona_2 Persona_3 spese del gravame che liquida, come da motivazione, in complessivi € 3.966,00=, oltre euro 382,00= per spese e rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta;
- Nulla dispone in merito alle spese tra la signora e le altre parti in Parte_1 causa.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 17 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1333/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
- in qualità di esecutore testamentario ed erede di (dec. P_ Persona_1 il 07/06/22) e le altre eredi e Persona_2 Persona_3
[...] In virtù di procura in atti, rappresentati e difesi dall'Avv. con studio a Milano Persona_1
Via San Paolo n. 7 - (PEC - presso il quale hanno eletto Email_1 domicilio.
Appellanti
CONTRO rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Somaglino, con studio Controparte_2
a Vercelli, Via Galileo Ferraris n. 49 e domicilio digitale
, giusta procura in atti Email_2
Appellata
NONCHE'
elettivamente domiciliata presso la sede della n Controparte_3 Controparte_4 C.so Buenos Aires 47 a Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Galvagno (PEC
) in virtù di procura allegata alla comparsa di Email_3 costituzione e risposta depositata in data 27.06.2023.
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 28 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 705/2022 del 3/08/2022 emessa nel procedimento RG 394/2010, così disporre:
In via istruttoria e senza assumere oneri probatori avversari, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli, espunti giudizi e/o valutazioni, preceduti dall'inciso “Vero che” articolata con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 depositata da parte nel processo di primo grado Per_1 con i testi ivi indicati;
Nel merito, rigettare l'atto di citazione originaria e, quindi,
- Dichiarare l'invalidità e inefficacia dell'offerta reale dei gioielli di cui al processo verbale dell'Ufficiale Giudiziario UNEP di Alessandria redatto il 30/03/2009 e della successiva procedura di deposito eseguita in data 26/06/2009 presso Banca Intesa San Paolo di Alessandria, Piazza Libertà n. 40, e per l'effetto dichiarare la
[...]
e, quindi, ad non liberate dalle Controparte_5 Controparte_2 obbligazioni assunte con il documento di trasporto n. 19 del 05/02/2009 e il documento di trasporto n. 209 del 3/10/2009 nei confronti di e, quindi, per gli Persona_1 odierni appellanti quale esecutore testamentario di P_ Persona_1
e e in qualità di eredi di Persona_2 Persona_3 P_
Persona_1
- Dichiarare che nulla è dovuto alla e, Controparte_5 quindi, ad per nessuna delle causali di cui è causa e a seguito e in Controparte_2 connessione alle procedure di offerta reale di cui al processo verbale dell'ufficiale giudiziario UNEP di Alessandria redatto il 30/03/2009.
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'esecutore testamentario ad impugnare la sentenza n. 705/22 del Tribunale P_ di Alessandria e dunque l'inammissibilità dell'appello da questi proposto;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di appello notificato in data 21.10.22 alle ore 19.12 in violazione degli artt. 163, 164, 342 c.p.c.; in via preliminare e pregiudiziale, qualora non si ritenga vertere nella fattispecie ex art. 329 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio con il quarto ed ultimo erede indicato nel testamento nella persona di , nata ad [...] il [...], residente in [...] C.F. , figlia del de cuius;
C.F._1
In via istruttoria, rigettare le istanze tutte come domandate in atto di appello;
nel merito: contrariis reiectis, previe le declaratorie Juris et facti che del caso, rigettare in toto, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da P_
, avverso la sentenza n. 705/22 del
[...] Persona_2 Persona_3
Tribunale di Alessandria, ivi comprese le istanze preliminari, processuali, istruttorie e di merito., confermando in ogni sua parte detta sentenza, sin d'ora dichiarando di non accettare il contraddittorio su avversarie domande ed eccezioni nuove. Con il favore di competenze, spese ed onorari del doppio grado di giudizio, come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA
“Contrariis reiectis, piaccia all'On. Giudicante, dichiarare la odierna appellata non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora titolare dell'omonima ditta individuale (già Controparte_5 [...]
ha convenuto in giudizio il signor anch'egli titolare CP_5 Persona_1 dell'omonima ditta individuale, al fine di ottenere la declaratoria di efficacia dell'offerta reale effettuata ai sensi dell'art. 1209 c.c. tramite Ufficiale Giudiziario in data
30.03.2009 ed avente ad oggetto la restituzione di gioielli precedentemente ricevuti dal convenuto in conto vendita.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Primo Augeri del Foro di Milano, contestando la legittimità dell'offerta reale effettuata dalla controparte e proponendo nei confronti di quest'ultima domanda riconvenzionale di pagamento dei gioielli stessi, per un totale di euro 19.007,78 oltre interessi;
3. Con comparsa ex art. 105 c.p.c., l'Avv. Primo Augeri del Foro di Milano interveniva nel giudizio per disconoscere come propria sia la firma in calce alla comparsa di costituzione sia di quella apposta per l'autentica alla procura ad litem;
4. Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. si costituiva quindi in rappresentanza processuale del signor l'Avv. Barbara Bianchi la quale si riportava Persona_1 integralmente alle difese svolte dal precedente legale richiamando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta a firma apparente dell'Avv. Primo Augeri;
5. Parte attrice proponeva querela di falso, avente ad oggetto l'apocrifa e la falsità delle sottoscrizioni ad apparente firma dell'Avv. Primo Augeri, ma il Tribunale, con Ordinanza del 3.07.2014, la riteneva irrilevante stante la nuova costituzione del convenuto a ministero dell'Avv. Barbara Bianchi e sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. sul presupposto che, con la domanda riconvenzionale di parte convenuta, si fosse determinata litispendenza rispetto ad un precedente giudizio di opposizione, proposto dalla ditta avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2010 ottenuto dal signor CP_5 per il pagamento della fornitura di gioielli, procedimento a sua volta Persona_1 sospeso in attesa dell'esito di altro pendente dinanzi al Tribunale di Vercelli ad oggetto l'opposizione al precetto fondato sul decreto ingiuntivo citato e querela di falso della sottoscrizione ad apparente firma Avv. Primo Augeri apposta per autentica sul mandato alle liti a margine del ricorso monitorio;
6. La sentenza n. 534/17 del Tribunale di Vercelli e la Sentenza n. 86/20 della Corte d'Appello di Torino, irrevocabile il 15.12.2020, accertavano la falsità delle firme e conseguentemente l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del signor;
Persona_1
7. Con comparsa dell'8.01.21 la signora ha quindi riassunto il presente Controparte_5 giudizio interrotto;
8. Il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 705/22, pubblicata in data 04.08.2022, ha deciso la causa sulla base dei soli atti ed argomentazioni di parte attrice, ritenendo le difese di parte convenuta irrituali stante l'inesistenza dell'originaria procura alla lite all'Avv. Primo Autieri e la costituzione di un nuovo difensore, l'Avv. Barbara Bianchi, avvenuta con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., inidonea ad esplicare alcun valido effetto processuale essendosi limitata a richiamare genericamente le difese e conclusioni dichiarate inesistenti.
Nel merito - ha accolto la domanda di convalida dell'offerta reale dei gioielli di cui al processo verbale dell'Ufficiale giudiziario UNEP di Alessandria redatto il 30.09.09 e successivo deposito eseguito in data 26.06.09, presso Banca Intesa San Paolo di
Alessandria; ha dichiarato l'attrice titolare dell'omonima ditta individuale (già
non più debitrice di dall'obbligazione debitoria di Controparte_5 Persona_1 consegnare i gioielli di cui al DDT 19/08 e al processo verbale dell'Ufficiale Giudiziario redatto il 30.03.09; ha condannato a rimborsare a la Persona_1 Controparte_5 somma di euro 3.257,60 a titolo di spese vive sostenute per la procedura di offerta reale eseguita;
ha condannato altresì a rimborsare a le Persona_1 Controparte_5 spese processuali, liquidate in euro 5.295,00 per compensi ed euro 170,00 per spese documentate, oltre rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge.
9. La sentenza è stata notificata in data 21.09.2022 agli eredi personalmente e collettivamente presso l'ultima residenza del signor deceduto in data Persona_1
07.06.2022;
10. Avverso tale sentenza i signori e P_ Persona_2 Persona_3
in qualità di eredi di , quanto a anche quale esecutore
[...] Persona_1 P_ testamentario, hanno tempestivamente proposto appello sulla base di cinque motivi di gravame, così rubricati:
I. erronea declaratoria di genericità della memoria ex art. 183, co. VI, n.2 c.p.c. di parte Per_1
II. Omessa prova del diritto della alla restituzione dei beni ed errata CP_5 qualificazione giuridica dei contratti stipulati tra le parti;
III. Erronea declaratoria di efficacia dell'offerta reale del 30.03.2009; IV. Inefficacia e irrilevanza delle operazioni di deposito del 26/06/2009;
V. Abnorme liquidazione delle spese di lite.
11. Parte appellata eccepisce in rito la nullità dell'atto di impugnazione;
il difetto di legittimazione attiva in capo all'esecutore testamentario, il cui appello chiede sia dichiarato inammissibile, e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo figlio del signor Nel merito l'appellata resiste al gravame Persona_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
12. All'udienza di comparizione delle parti del 15.02.2023, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della signora erede Parte_1 legittima in quanto figlia del signor la quale, con comparsa di Persona_1 costituzione e risposta depositata in data 27.06.2023, si è costituita in giudizio dichiarando, tra l'altro, di prestare acquiescenza alla sentenza appellata.
13. All'udienza del 28.02.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
14. In limine litis vanno disattese le eccezioni di rito avanzate da parte appellata in quanto entrambe infondate.
15. Con la prima, si eccepisce la nullità dell'atto di impugnazione, rappresentando che il giorno 21.10.22 sono stati notificati a mezzo PEC due distinti atti di appello, il primo alle ore 19.12, privo della data di citazione e degli avvisi previsti ex artt. 163, 164, 342 c.p.c., ed un secondo, poi iscritto a ruolo, alle ore 19.29, con l'indicazione della data di citazione e degli avvisi ex artt. 163, 342 c.p.c. con la conseguenza che si sarebbe verificata la c.d. “consumazione dell'appello” con l'effetto di far venir meno in capo all'appellante il potere di proporre un secondo atto di appello che sarebbe inammissibile e improcedibile, stante anche il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per il mancato compimento dell'attività di sanatoria prescritta dall'art. 164, comma 2, c.p.c. con riferimento alla prima citazione in appello notificata. Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalla S.C., secondo cui
“la notifica della citazione in appello, non seguita dalla iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purchè il relativo termine non sia decorso” (Cass. 12 novembre 2010, n. 22957 ed implicitamente Cass. SS.UU, 09 giugno 2016, n. 12084).
Nel caso di specie, la notifica del secondo atto di citazione in appello, avvenuta dopo pochi minuti dal primo e poi tempestivamente iscritta a ruolo, è stata effettuata in data
21.10.2024, nel termine ex art. 325 c.p.c. di trenta giorni, dalla data del 21.09.2022 in cui risulta notificata la sentenza impugnata. La stessa è, pertanto, da ritenersi tempestiva e rituale.
16. La seconda eccezione contesta il difetto di legittimazione attiva a proporre appello del signor in quanto esecutore testamentario, oltre che erede, del signor P_
. Persona_1
La Corte osserva che non sussiste alcun dubbio in ordine alla legittimazione processuale dell'esecutore testamentario (che nel caso di specie è anche erede). L'articolo 704 del codice civile stabilisce infatti che: “Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio”. Come chiarito, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità “l'esecutore testamentario, mentre è titolare iure proprio delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio.” Con la precisazione ulteriore che “In tale ultima ipotesi, in cui l'esecutore testamentario non è investito della legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio” (Cass. 5520/2020). 17. Venendo al merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni delineate con il quarto motivo di gravame, rappresentando le stesse la ragione più liquida per la decisione (cfr ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”). Con i motivi anzidetti, l'appellante censura il capo della sentenza che ha convalidato l'offerta reale effettuata dalla ditta n ragione della invalidità delle operazioni CP_5 di deposito del 26/06/2009 con le quali si è conclusa la procedura. La sentenza, infatti, afferma che “L'offerta formale deve pertanto essere dichiarata valida ed efficace, con conseguente estinzione in capo alla ditta IN dell'obbligazione di restituzione dei gioielli di cui ai DDT n. 19/08 e n. 209/08, rimasti invenduti”. Vale osservare che la liberazione coattiva del debitore dal vincolo obbligatorio è tutelata da due diversi istituti: il deposito liberatorio (artt. 1210 – 1215 c.c.) ed il sequestro liberatorio (art. 1216 c.c.), che si verifica quando il creditore rifiuti il possesso di un immobile, a seguito di un'offerta formale per intimazione. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta formale, il debitore può eseguire il deposito della prestazione dovuta. Ai sensi dell'art. 77 disp. att. cod. civ. il deposito di cose mobili diverse dal denaro e di titoli di credito, nei casi previsti dall'art. 1210, I comma e 1214 cod. civ., si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali;
se non esistono nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il tribunale in composizione monocratica, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo. Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 cod. civ. procede al deposito, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3 cod. civ. e dell'art. 126 c.p.c. e consegnare copia al depositario, nonché al creditore comparso, se lo richiede (art. 78 disp. Att. cod. civ.). Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione. Per la validità del deposito è necessario che beni mobili oggetto dell'offerta siano depositati con modalità idonee ad assicurarne la concreta messa a disposizione del soggetto creditore. Nella fattispecie è perciò assorbente il rilievo che i beni oggetto dell'offerta reale siano rimasti in una cassetta di sicurezza di cui il debitore ha conservato l'esclusiva disponibilità con ciò impedendo in radice di attribuire efficacia estintiva dell'obbligazione al tentativo di consegna dei beni compiuto a mezzo Ufficiale Giudiziario il 30.03.2009. Ciò lo si evince dal processo verbale di deposito del 26 giugno 2009 in cui si legge:
[omissis] Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico sopra indicato, (…) Alle ore 9.45, unitamente al sig. , coadiuvante della ditta Parte_2
, all'Avv. Gianfranco Muccino mi sono recato c/o Controparte_5 la sita in Alessandria Piazza della Libertà n. 10. Ivi giunto sono Controparte_6 stato accompagnato da un dipendente della banca nei sotterranei ove si trovano le cassette di sicurezza, poiché al [illeg.] il sig. aveva provveduto a Parte_2 noleggiarne una. Quindi ho controllato tutti i gioielli oggetto dell'offerta reale così come descritti nel provvedimento che si allega e ho altresì provveduto a chiudere la cassetta di sicurezza la cui chiave consegno al signor …” Parte_2
Tale deposito deve perciò considerarsi irrituale e privo di effetti liberatori, perché i beni mobili depositati sono rimasti nelle mani della stessa parte debitrice la quale ne ha conservato la disponibilità esclusiva. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26617/07 che ha affermato che l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica solo con la consegna [della moneta];
Cass. civile, Sez. III, n. 3248 del 2 marzo 2012, secondo la quale “il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all'art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso”). 18. Poiché, quindi, "... il procedimento di convalida dell'offerta reale ed il successivo deposito liberatorio, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo, la sentenza che lo definisce, volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore. E che oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi della sua obbligazione (cfr. Cass. n.23844/2008; Cass. n. 21757/2021), la domanda di convalida dell'offerta reale che il Giudice di prima istanza ha accolto, deve essere respinta ed in tal senso deve quindi essere riformata la decisione impugnata con rigetto anche della originaria domanda di condanna al pagamento delle spese dell'offerta reale e del deposito, ai sensi dell'art. 1215 cod. civ. 19. La soccombenza della signora ai sensi dell'art. 91 c.p.c., determina Controparte_5 la condanna della stessa in favore della parte appellante, al pagamento delle spese del gravame, ma non anche di quelle relative al primo grado di giudizio in quanto l'attività svolta dinanzi al Giudice di prima istanza dal convenuto, deve sostanzialmente ritenersi inesistente. La costituzione in primo grado degli odierni appellanti è avvenuta, infatti, in virtù di procura ab origine inesistente e la successiva, a ministero dell'Avv. Barbara Bianchi e del dott. avvenuta con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. P_ depositata in data 12.10.2010, è rimasta sostanzialmente priva di rilievo processuale, essendosi limitata al mero richiamo di domande ed eccezioni pregresse svolte con atti processualmente inesistenti.
Le spese processuali di questo grado di appello si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a
26.000,00, ai valori medi, temendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 1.134,00=, introduttiva € 921,00=, decisionale € 1.911,00=, oltre esborsi per complessivi euro 382,00 (C.U. 355,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
20. Non si provvede in ordine alle spese di causa tra la signora - la cui Parte_1 chiamata in causa è stata disposta ai fini dell'integrità del contraddittorio - e le altre parti in causa, non avendo resistito all'appello e non essendo pertanto configurabile alcuna soccombenza della stessa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 705/2022, pubblicata il 3 agosto 2022, notificata in data :
- Accoglie l'appello proposto dagli eredi del signor (dec. il 07/06/22) Persona_1
– quale esecutore testamentario oltre che erede;
P_ Persona_2
e nei confronti della signora nonché Persona_3 Controparte_5 [...] e per l'effetto respinge l'originaria domanda di convalida dell'offerta reale Parte_1 dei gioielli di cui al verbale dell'Ufficiale Giudiziario UNEP di Alessandria in data 30.03.09 e successivo deposito eseguito in data 26.06.09 presso Controparte_6 di Alessandria, Piazza della Libertà n. 40, nonché la domanda di condanna al pagamento delle spese dell'offerta reale e del deposito, ai sensi dell'art. 1215 cod. civ.
- Condanna la signora titolare dell'omonima ditta commerciale, a Controparte_5 rifondere ai signori e , le P_ Persona_2 Persona_3 spese del gravame che liquida, come da motivazione, in complessivi € 3.966,00=, oltre euro 382,00= per spese e rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta;
- Nulla dispone in merito alle spese tra la signora e le altre parti in Parte_1 causa.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 17 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso