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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3869/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 29/05/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:50
Compaiono:
Per l'avv. LUNARDI PAOLA Parte_1
Per (già ) l'avv. MUGNAI FRANCO oggi sostituito CP_1 CP_2 dall'avv. Paolo Tessi.
Per essuno CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Lunardi conclude come da atto di citazione in appello e si riporta agli atti ai fini della discussione.
L'avv. Paolo Tessi conclude come da comparsa in appello e si riporta agli atti ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 3869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3869/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, secondo grado, avente ad oggetto: “Lesione personale”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Lunardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, Via G. Malasoma, n.
24, come da procura allegata all'atto di citazione ed estesa alla fase di impugnazione
APPELLANTE
e
(già (P. IVA ), in Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco
Mugnai e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via Controparte_6
Corsica, n. 6, in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e
(C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATE
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha interposto appello avverso la sentenza n. 505/2022 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Pisa e pubblicata in data 13.09.2022 che, definitivamente decidendo la causa, ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, ponendo definitivamente a suo carico le spese di C.T.U.
In particolare, contestando l'erroneità e l'incompletezza della pronuncia impugnata e ripercorrendo i fatti del giudizio di primo grado, ha osservato:
- che, in data 01.12.2018, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale in zona Vicopisano
(PI), mentre si trovava alla guida della propria autovettura;
- che la vettura, in sosta, è stata violentemente urtata dal veicolo di proprietà di CP_3
condotto da , il quale, procedendo nello stesso senso di
[...] Persona_1 marcia dell'appellante, ha omesso di rispettare le più elementari norme in materia di circolazione stradale;
- che, a seguito del sinistro, ha riportato importanti lesioni personali e ha sostenuto spese mediche per complessivi € 1.182,00;
- che, a seguito di richiesta stragiudiziale di risarcimento nei confronti della Compagnia di assicurazione, ha accettato in acconto sul maggiore avere la somma di € 1.850,00;
- che, nel giudizio di primo grado, le convenute sono rimaste contumaci,
l'interrogatorio formale della proprietaria del veicolo è andato deserto ed è stata svolta C.T.U. medico-legale al fine di accertare i danni subiti dall'appellante;
- che il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto;
- che la decisione, in questa sede impugnata, non è adeguatamente motivata;
- che il Giudice di pace non ha dato conto delle ragioni che lo hanno condotto alla formazione del proprio convincimento;
- che, in particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata e congrua la relazione del C.T.U., salvo poi riconoscere, a titolo di spese mediche, una somma inferiore a quella indicata dallo stesso C.T.U.;
- che il Giudice ha, inoltre, ritenuto immotivatamente insussistente il diritto dell'attore al risarcimento delle spese legali per l'attività stragiudiziale espletata;
- che le spese legali sostenute nella face antecedente all'instaurazione del giudizio costituiscono una componente del danno da liquidare quando risultano necessarie e giustificate;
- che, nel caso di danni subiti in conseguenza di sinistro stradale, è indispensabile ricorrere all'assistenza di un avvocato, presentando la materia particolari profili di complessità.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della Compagnia assicurativa all'integrale pagamento delle somme sostenute dall'appellante per le spese mediche come quantificate dal C.T.U., oltre al rimborso delle spese per attività stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio contestando l'impugnazione avversaria. In Controparte_4
particolare, ha dedotto:
- che la pronuncia di primo grado è specificamente motivata in ogni suo punto;
- che, con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante non ha indicato la parte della sentenza che ritiene carente di motivazione, limitandosi ad una contestazione generica e astratta;
- che è corretta e meritevole di conferma la decisione del Giudice di prime cure di non riconoscere la somma corrispondente al costo della perizia medico-legale redatta in fase stragiudiziale;
- che il Giudice di pace ha correttamente ritenuto non meritevole di rimborso il costo della consulenza tecnica di parte, risultando la stessa totalmente errata;
- che l'attore non ha, inoltre, provato di aver sostenuto la spesa richiesta;
- che il Giudice ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dall'indicazione del CTU circa le spese sostenute;
- che la sentenza merita conferma anche con riferimento al mancato riconoscimento delle spese legali stragiudiziali, essendo tardiva la relativa domanda, avanzata per la prima volta solo in comparsa conclusionale;
- che, in ogni caso, parte attrice non ha dato prova dell'esborso sostenuto e della sua necessità;
- che le spese di assistenza legale stragiudiziale sono, infatti, risarcibili solo quando l'attività sia risultata effettivamente necessaria;
- che, nel caso di specie, la gestione del sinistro non ha comportato particolari problemi giuridici e la Compagnia di assicurazione ha formulato un'offerta risarcitoria che si è poi rivelata del tutto satisfattiva;
- che le conseguenze derivanti dalla libera scelta del danneggiato di ricorrere all'assistenza di un legale, nonostante la leale collaborazione dell'Assicurazione, non possono ricadere su quest'ultima.
Non si è costituita in appello . CP_3
*****
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato. La carenza di motivazione è lamentata dall'appellante in forma del tutto indeterminata, quasi che il provvedimento impugnato fosse integralmente sprovvisto di motivazione. Il che non è, evidentemente, anzi apprezzandosi uno sforzo motivazionale esaustivo e coerente in relazione a tutti i passaggi che hanno portato alla decisione del giudice di prime cure.
Residua, pertanto, di delibare in ordine agli altri due motivi di impugnazione articolati da inerenti al quantum debeatur. Parte_1
Con secondo motivo di appello, l'appellante lamenta il riconoscimento del minor importo di € 694,00 a titolo di spese mediche, a fronte di quello richiesto in primo grado e ritenuto congruo dal C.T.U., pari a € 1.182,00 complessivi.
In particolare, viene censurata la scelta del Giudice di prime cure di non riconoscere, tra le spese mediche sostenute, la somma di € 488,00 per il parere valutativo sul sinistro stradale reso ante causam dal Dott. sul presupposto che lo stesso fosse giunto a Per_2 conclusioni “del tutto sperequate” rispetto alle risultanze della C.T.U. disposta nel corso del giudizio, oltre che sul rilievo del difetto di prova dell'esborso sostenuto.
La censura è fondata.
Le ragioni che per il Giudice di Pace giustificano il mancato riconoscimento dell'importo, non sono condivisibili: il disallineamento rispetto a quanto stimato dal CTU attiene al merito del parere reso dal professionista, la cui valutazione è insuscettibile di incidere sulla spettanza della voce di danno.
Sotto il diverso profilo della mancata prova dell'esborso del relativo costo, reputa il
Tribunale che, pur trattandosi propriamente di visita medica ante causam, debbano trovare applicazione le argomentazioni adottate dalla giurisprudenza maggioritaria con riferimento alle spese relative al consulente tecnico di parte, a mente delle quali il riconoscimento delle spese del C.T.P. non presuppone, necessariamente, il pagamento delle stesse, fermo il giudizio di pertinenza e di congruenza ex art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 26729/2024).
Nel caso di specie, l'attività svolta dal professionista, peraltro comprensiva di tre visite ortopediche, è documentata e descritta nella nota spese emessa in data 22.02.2019, non è stata oggetto di specifica contestazione, è congrua (come confermato dal CTU), e pertinente, nella misura in cui si rivela necessaria a far valere le ragioni della parte in un successivo eventuale giudizio.
L'evidenziato errore di giudizio non incide, tuttavia, sulla correttezza sostanziale della decisione.
Ed infatti, il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 488,00 (esente da censure relative al quantum) porta il danno complessivo subito dal danneggiato ad € 1.775,50, somma comunque inferiore a quella già corrisposta in via stragiudiziale dall'Assicurazione al danneggiato (€ 1.850,00), per ciò pienamente satisfattiva.
Con il terzo motivo di appello è, infine, impugnato l'omesso riconoscimento delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale.
L'esclusione della voce di risarcimento è corretta. Come rilevato dal Giudice di Pace, la domanda di compenso per l'opera professionale svolta ante causam è stata veicolata in giudizio tardivamente, solo in sede di memoria conclusionale.
Né può sostenersi che si tratti di danno implicitamente richiesto nel libello introduttivo di primo grado, perché da un lato nel corpo dell'atto difetta qualsiasi minimo cenno alla voce in questione, e dall'altro le conclusioni sono formulate in modo tale da riferirsi esclusivamente al danno non patrimoniale e alle spese mediche “per la cura delle lesioni subite”.
Ciò determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata sul punto.
In definitiva, il rilevato vizio della sentenza in relazione al secondo motivo di gravame non inficia la giustizia sostanziale della sentenza.
Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, tenuto conto della valutazione in ordine alle spese del tecnico di parte;
nella residua parte, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante, al rimborso, in favore di di metà delle Controparte_4 spese di lite, liquidate per l'intero in € 600,00 per compensi oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Pisa, 29 maggio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.