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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note
20/05/2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 475/2022 R.G.L. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 268/2022 dell' 8.2.2022 vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Carmine Parte_1
Pirrottina ( comunicazioni di cancelleria e notifiche al seguente indirizzo pec:
o al seguente numero di fax: 0966/501374); Email_1
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria CP_1
Grandizio (per notificazioni e comunicazioni : t) Email_2
- appellata-
CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, Parte_1
esponeva :
di essere bracciante agricola e di aver lavorato, dall'11.07.2014 e sino al 31.12.2014, alle dipendenze della ditta TI EN Filippo, per un totale di 102 giornate lavorative;
- l'attività lavorativa veniva prestata nei terreni ubicati a Cardeto in c/da Capitano,
coltivato a seminativo irriguo;
nel Comune di Reggio Calabria in località Linazzo e
Lacerna coltivati, rispettivamente, ad ortaggi e seminativo;
- in seguito ad un accertamento ispettivo effettuato verso il proprio ex datore di lavoro in data 29.05.2019, concluso con il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro
CP_ denunciati all' per il periodo dal 2011 al 2018 , veniva disposta la cancellazione delle giornate lavorative prestate alle dipendenze della nel corso Parte_2 dell'anno 2014 e per un totale di 102 giornate lavorative;
CP_
- ciò è avvenuto mediante pubblicazione sul sito internet dell' del quarto elenco nominativo trimestrale del 2019 di variazione degli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato, avvenuta nel periodo dal 10.03.2020 e sino al 25.03.2020, così come dispone l'art. 38 – comma 7 – Legge 111/2011.
Ritenuta l'illegittimità di tale provvedimento agiva per il riconoscimento delle giornate lavorative prestate nel 2014, sia ai fini previdenziali che per ottenere il riconoscimento del trattamento a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione).
Costituitosi, l' eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù CP_1 dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 ; nel merito confutava le avverse deduzioni e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della sig.ra per l'anno 2013 in conseguenza degli esiti CP_2 dell'accertamento ispettivo, definito con verbale del 29.05.2019, con cui gli ispettori
“non hanno rilevato elementi che possano dimostrare e giustificare il ricorso alla manodopera IAle così come dichiarato”, concludendo per la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata rigettata, accogliendo l'eccezione di decadenza formulata dall' , ritenendo la non operatività della CP_1 sospensione prevista dall'art. 34, d.l. 18/20202, nell'ipotesi in cui, come nella specie, non sia stato proposto ricorso amministrativo, non trattandosi di termine per le prestazioni;
pertanto, al 12 maggio 2020 (allorquando riprendevano a decorrere i termini sospesi ex art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e s.m.i.) il provvedimento impugnato era già definitivo e da tale data decorreva il termine decadenziale di cui all'art. 22, d.l. 7/1970
(120 giorni); il procedimento giudiziale è stato introdotto il 22 settembre 2020 e, quindi,
oltre il predetto termine.
Avverso la sentenza ha proposto appello la . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamneta una errata interpretazione delle norme volute dal legislatore durante la crisi pandemica del 2020 da Covid-19 (art. 83 D.L.
18/2020, convertito con modifiche dalla L. 37/2020) , che prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ulteriormente prorogata dall' art. 36 del D.L.
23/2020 convertito con modifiche con la L. 40/2020, al 12 maggio 2020.
Invoca altresì l' art. 34 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 37/2020; deduce infine che , a differenza di quanto dedotto nella pronuncia impugnata, la cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato,
avvenuta nel periodo dal 10.03.2020 e sino al 25.03.2020, è divenuta definitiva solo il
12 giugno del 2020 (ossia 30 giorni successivi alla ripresa dei termini decadenziali e ciò
in quanto la normativa emergenziale è entrata in vigore ancor prima della decorrenza dei termini per proporre ricorso gerarchico), con termine ultimo per il deposito del ricorso al 10.10.2020 (nel caso di specie il ricorso veniva depositato il 22.9.2020).
Nel merito insiste per l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi, lamentando che non sia stata assunta la prova testimoniale articolata sulla effettività della prestazione lavorativa nell'anno di riferimento.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio.
Si è costituito l' per chiedere il rigetto del gravame sul presupposto della CP_1
intervenuta decadenza, ribadendo nel merito che spettava alla ricorrente fornire la prova di avere lavorato quale bracciante agricola nell'anno e per le giornate oggetto di domanda.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti;
l'appellante ha depositato nel termine note di trattazione scritta
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugnata sentenza merita di essere confermata, sulla base di diversa motivazione, secondo il principio della “ragione più liquida”, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. quanto ritenuto da questa Corte d'Appello nella sentenza. 352/2025 pubblicata il 21 maggio 2025, resa in controversia vertente sul rapporto di lavoro denunciato dalla medesima azienda agricola TI per altra bracciante agricola.
<< Procedendo alla disamina omessa dal Tribunale, deve prendersi atto che a seguito dell'accertamento ispettivo sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dal nel periodo dal 2011 al 2018 tra cui quello della Testimone_1
ricorrente, essendo stato accertato che i rapporti di lavoro denunciati erano solo
apparenti, fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative per
poter illegittimamente beneficiare di prestazioni previdenziali quali indennità di
malattia, di maternità, assegni familiari ed indennità di disoccupazione.
I Funzionari Ispettivi Inps– dopo aver sentito più volte il titolare e n. 33 asseriti
lavoratori, esaminato la documentazione fiscale, contabile e giuslavoristica esibita
CP_ nonché quella presente negli archivi e dell'Agenzia delle Entrate – hanno riscontrato che:
1) il titolare della azienda ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie riguardo la
consistenza aziendale e le colture praticate;
2) l'azienda non è mai stata iscritta alla locale Camera di Commercio quale azienda agricola;
3) non sono stati esibiti: registri IVA;
fatture di acquisto-vendita; dichiarazioni fiscali;
documenti contabili;
4) dalla consultazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate risultano dichiarazioni riferite ad un diverso codice Ateco (servizi forniti da revisor, periti, consulenti), mentre nessuna documentazione si riferisce all'attività agricola;
5) l'azienda è sprovvista di un conto corrente bancario;
6) l' , in assenza di qualsivoglia forma di ricavo, avrebbe dovuto sostenere un Pt_3
impegno economico elevatissimo tra retribuzioni e contribuzione (mai pagata), con
gestione assolutamente antieconomica;
7) la ditta è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi per il
personale denunziato;
8) dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori sono emerse numerose ed evidenti contraddizioni e incongruenze in ordine al tipo di attività e alle modalità di svolgimento del lavoro, alle colture, ai periodi e agli orari di lavoro, alla presenza del titolare sui
posti di lavoro, alle modalità di retribuzione, alla presenza degli altri IA .
Si tratta allora di verificare la correttezza delle conclusioni cui sono giunti gli ispettori di Reggio Calabria, a seguito dell'accesso ispettivo.
Va premesso che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere
probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., esso è a carico della ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza
che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la
durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere”
(cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del
2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000).
Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di
falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti
essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza
probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al
pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass.
11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli
ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio
mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali
contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed
apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n. 24416; Cass.
14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n. 15073)>>.
Applicando tali regole di giudizio, con specifico riferimento alla posizione di
, va osservato che le risultanze dell'attività ispettiva quali Parte_1
sopra riportate risultano avvalorate dalla dichiarazione resa dalla stessa appellante
(identificata con il n. 26 nel verbale ispettivo) che sentita dagli ispettori, ha dichiarato
(pagina 14 del verbale del 29.5.2019) :
“[... ] Nel 2017 ho lavorato per il signor TI EN[...] Non sono mai stata accompagnata dal furgone di TI sui terreni in quanto andavo da sola con la
mia macchina, altri invece venivano presi con il furgone che vi ho detto ma non ricordo
i nomi mi prendeva e scendeva dal furgone...Con ..[ndr lavoratore n. 10] e le altre
colleghe abbiamo raccolto ortaggi [...] E messo le reti per le olive e abbiamo raccolto
olive e bergamotti. [...] Per la raccolta delle olive c'era [...] che utilizzava l'
abbacchiatore [...]
Orbene gli ispettori rilevano che : “Diverse circostanze riferite dal lavoratore n. 26 non hanno trovato conferma: il lavoratore n. 10 non ha citato quest'ultimo tra i
compagni di lavoro, nè ha dichiarato di avere raccolto ortaggi. Inoltre l'azienda non
aveva alcun furgone per il trasporto dei IA e la raccolta delle olive non avveniva tramite abbacchiatori “.
Osserva il Collegio che lo stesso titolare dell'azienda TI ebbe a dichiarare in data 1.4.2019 (pag. 10 del verbale ) che la raccolta delle olive avveniva con le reti
“senza abbacchiatore”; per di più, nessuna specifica contestazione è stata proposta nel ricorso e neppure con il gravame, in relazione al fatto esposto agli ispettori dalla stessa ricorrente di avere lavorato nell'anno 2017 , dunque non nell'anno 2014 per cui è causa,
come pure sulle univoche e plurime incongruenze rilevate dagli ispettori .
Tanto rende superfluo l'espletamento di attività istruttoria, poiché le circostanze capitolate fanno riferimento ad attività espletata nel 2014 ha lavorato alle dipendenze della , smentita dalla dichiarazione resa dalla Parte_4 ricorrente agli Ispettori, nella quale lei stessa ha dichiarato di aver lavorato per la Ditta in questione nell'anno 2017. Sul punto deve darsi continuità alla motivazione del citato precedente di questa Corte
n. 352/2025:
<< Ne consegue che la prova per testi articolata da parte appellante non è idonea a superare la dichiarazione resa in fase di accertamento ispettivo dalla lavoratrice stessa, odierna appellante, da considerarsi indubbiamente maggiormente attendibile sia “per
l'effetto sorpresa” sia perché il ricordo dei fatti di causa all'epoca era certamente più vivido e preciso, dovendosi rammentare quell'orientamento in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore in fase di primo accesso ispettivo, secondo cui le stesse hanno rilevanza istruttoria ogni qualvolta risultino univoche e rese all'Organo di Vigilanza in sede accertativa, come nel caso de quo, con conseguente onere della controprova a carico del datore di lavoro. Se così non fosse, se, cioè, fosse obbligatoriamente necessaria una riconferma in giudizio delle dichiarazioni rese nell'immediatezza della verifica, risulterebbe vanificata la rilevanza istruttoria del c.d. effetto sorpresa, con conseguente impossibilità di concludere fruttuosamente i procedimenti ispettivi.
Di contro, le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro.
Invero, nel corso delle ispezioni sono state accertate irregolarità afferenti la posizione assicurativa e contributiva della lavoratrice ricorrente, unitamente a quella di molti altri presunti IA agricoli, denunciati quale manodopera lavorativa in palese esubero rispetto alle esigenze colturali dei fondi nonché dei periodi e della collocazione temporale delle produzioni.
La stessa attività di impresa è risultata antieconomica;
antieconomicità resa
evidente dalla spropositata perdita economica evidenziata dalla tabella n. 7 (pag. 9 del verbale) dalla quale emerge che l'azienda, a fronte di ricavi pari a zero, avrebbe sostenuto tutte le spese per le retribuzioni del personale dipendente, difettando proprio il requisito essenziale dell'economicità dell'organizzazione aziendale, finalizzata alla realizzazione di un profitto.
L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le
conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con
l'assunto della ricorrente. Alla luce della valutazione del materiale raccolto in sede di accertamento
ispettivo e tenuto conto del valore dirimente della dichiarazione resa (...) in quella sede
deve addivenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro non è stato provato >>.
L'appello va rigettato e la sentenza conferma, sia pure con altra motivazione.
Non opera l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione (cfr Cassazione n. 04/08/2020,
n.16676).
Pertanto, la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione in favore dell' delle spese del presente grado applicando i parametri minimi, stante l'assenza CP_1
di complessità delle questioni devolute in giudizio -, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' , avverso la sentenza n. Controparte_3
268/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata l' 8.2.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge;
3. Si dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 11.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott. Eugenio Scopelliti) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note
20/05/2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 475/2022 R.G.L. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 268/2022 dell' 8.2.2022 vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Carmine Parte_1
Pirrottina ( comunicazioni di cancelleria e notifiche al seguente indirizzo pec:
o al seguente numero di fax: 0966/501374); Email_1
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria CP_1
Grandizio (per notificazioni e comunicazioni : t) Email_2
- appellata-
CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, Parte_1
esponeva :
di essere bracciante agricola e di aver lavorato, dall'11.07.2014 e sino al 31.12.2014, alle dipendenze della ditta TI EN Filippo, per un totale di 102 giornate lavorative;
- l'attività lavorativa veniva prestata nei terreni ubicati a Cardeto in c/da Capitano,
coltivato a seminativo irriguo;
nel Comune di Reggio Calabria in località Linazzo e
Lacerna coltivati, rispettivamente, ad ortaggi e seminativo;
- in seguito ad un accertamento ispettivo effettuato verso il proprio ex datore di lavoro in data 29.05.2019, concluso con il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro
CP_ denunciati all' per il periodo dal 2011 al 2018 , veniva disposta la cancellazione delle giornate lavorative prestate alle dipendenze della nel corso Parte_2 dell'anno 2014 e per un totale di 102 giornate lavorative;
CP_
- ciò è avvenuto mediante pubblicazione sul sito internet dell' del quarto elenco nominativo trimestrale del 2019 di variazione degli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato, avvenuta nel periodo dal 10.03.2020 e sino al 25.03.2020, così come dispone l'art. 38 – comma 7 – Legge 111/2011.
Ritenuta l'illegittimità di tale provvedimento agiva per il riconoscimento delle giornate lavorative prestate nel 2014, sia ai fini previdenziali che per ottenere il riconoscimento del trattamento a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione).
Costituitosi, l' eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù CP_1 dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 ; nel merito confutava le avverse deduzioni e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della sig.ra per l'anno 2013 in conseguenza degli esiti CP_2 dell'accertamento ispettivo, definito con verbale del 29.05.2019, con cui gli ispettori
“non hanno rilevato elementi che possano dimostrare e giustificare il ricorso alla manodopera IAle così come dichiarato”, concludendo per la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata rigettata, accogliendo l'eccezione di decadenza formulata dall' , ritenendo la non operatività della CP_1 sospensione prevista dall'art. 34, d.l. 18/20202, nell'ipotesi in cui, come nella specie, non sia stato proposto ricorso amministrativo, non trattandosi di termine per le prestazioni;
pertanto, al 12 maggio 2020 (allorquando riprendevano a decorrere i termini sospesi ex art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e s.m.i.) il provvedimento impugnato era già definitivo e da tale data decorreva il termine decadenziale di cui all'art. 22, d.l. 7/1970
(120 giorni); il procedimento giudiziale è stato introdotto il 22 settembre 2020 e, quindi,
oltre il predetto termine.
Avverso la sentenza ha proposto appello la . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamneta una errata interpretazione delle norme volute dal legislatore durante la crisi pandemica del 2020 da Covid-19 (art. 83 D.L.
18/2020, convertito con modifiche dalla L. 37/2020) , che prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ulteriormente prorogata dall' art. 36 del D.L.
23/2020 convertito con modifiche con la L. 40/2020, al 12 maggio 2020.
Invoca altresì l' art. 34 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 37/2020; deduce infine che , a differenza di quanto dedotto nella pronuncia impugnata, la cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato,
avvenuta nel periodo dal 10.03.2020 e sino al 25.03.2020, è divenuta definitiva solo il
12 giugno del 2020 (ossia 30 giorni successivi alla ripresa dei termini decadenziali e ciò
in quanto la normativa emergenziale è entrata in vigore ancor prima della decorrenza dei termini per proporre ricorso gerarchico), con termine ultimo per il deposito del ricorso al 10.10.2020 (nel caso di specie il ricorso veniva depositato il 22.9.2020).
Nel merito insiste per l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi, lamentando che non sia stata assunta la prova testimoniale articolata sulla effettività della prestazione lavorativa nell'anno di riferimento.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio.
Si è costituito l' per chiedere il rigetto del gravame sul presupposto della CP_1
intervenuta decadenza, ribadendo nel merito che spettava alla ricorrente fornire la prova di avere lavorato quale bracciante agricola nell'anno e per le giornate oggetto di domanda.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti;
l'appellante ha depositato nel termine note di trattazione scritta
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugnata sentenza merita di essere confermata, sulla base di diversa motivazione, secondo il principio della “ragione più liquida”, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. quanto ritenuto da questa Corte d'Appello nella sentenza. 352/2025 pubblicata il 21 maggio 2025, resa in controversia vertente sul rapporto di lavoro denunciato dalla medesima azienda agricola TI per altra bracciante agricola.
<< Procedendo alla disamina omessa dal Tribunale, deve prendersi atto che a seguito dell'accertamento ispettivo sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dal nel periodo dal 2011 al 2018 tra cui quello della Testimone_1
ricorrente, essendo stato accertato che i rapporti di lavoro denunciati erano solo
apparenti, fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative per
poter illegittimamente beneficiare di prestazioni previdenziali quali indennità di
malattia, di maternità, assegni familiari ed indennità di disoccupazione.
I Funzionari Ispettivi Inps– dopo aver sentito più volte il titolare e n. 33 asseriti
lavoratori, esaminato la documentazione fiscale, contabile e giuslavoristica esibita
CP_ nonché quella presente negli archivi e dell'Agenzia delle Entrate – hanno riscontrato che:
1) il titolare della azienda ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie riguardo la
consistenza aziendale e le colture praticate;
2) l'azienda non è mai stata iscritta alla locale Camera di Commercio quale azienda agricola;
3) non sono stati esibiti: registri IVA;
fatture di acquisto-vendita; dichiarazioni fiscali;
documenti contabili;
4) dalla consultazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate risultano dichiarazioni riferite ad un diverso codice Ateco (servizi forniti da revisor, periti, consulenti), mentre nessuna documentazione si riferisce all'attività agricola;
5) l'azienda è sprovvista di un conto corrente bancario;
6) l' , in assenza di qualsivoglia forma di ricavo, avrebbe dovuto sostenere un Pt_3
impegno economico elevatissimo tra retribuzioni e contribuzione (mai pagata), con
gestione assolutamente antieconomica;
7) la ditta è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi per il
personale denunziato;
8) dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori sono emerse numerose ed evidenti contraddizioni e incongruenze in ordine al tipo di attività e alle modalità di svolgimento del lavoro, alle colture, ai periodi e agli orari di lavoro, alla presenza del titolare sui
posti di lavoro, alle modalità di retribuzione, alla presenza degli altri IA .
Si tratta allora di verificare la correttezza delle conclusioni cui sono giunti gli ispettori di Reggio Calabria, a seguito dell'accesso ispettivo.
Va premesso che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere
probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., esso è a carico della ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza
che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la
durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere”
(cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del
2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000).
Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di
falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti
essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza
probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al
pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass.
11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli
ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio
mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali
contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed
apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n. 24416; Cass.
14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n. 15073)>>.
Applicando tali regole di giudizio, con specifico riferimento alla posizione di
, va osservato che le risultanze dell'attività ispettiva quali Parte_1
sopra riportate risultano avvalorate dalla dichiarazione resa dalla stessa appellante
(identificata con il n. 26 nel verbale ispettivo) che sentita dagli ispettori, ha dichiarato
(pagina 14 del verbale del 29.5.2019) :
“[... ] Nel 2017 ho lavorato per il signor TI EN[...] Non sono mai stata accompagnata dal furgone di TI sui terreni in quanto andavo da sola con la
mia macchina, altri invece venivano presi con il furgone che vi ho detto ma non ricordo
i nomi mi prendeva e scendeva dal furgone...Con ..[ndr lavoratore n. 10] e le altre
colleghe abbiamo raccolto ortaggi [...] E messo le reti per le olive e abbiamo raccolto
olive e bergamotti. [...] Per la raccolta delle olive c'era [...] che utilizzava l'
abbacchiatore [...]
Orbene gli ispettori rilevano che : “Diverse circostanze riferite dal lavoratore n. 26 non hanno trovato conferma: il lavoratore n. 10 non ha citato quest'ultimo tra i
compagni di lavoro, nè ha dichiarato di avere raccolto ortaggi. Inoltre l'azienda non
aveva alcun furgone per il trasporto dei IA e la raccolta delle olive non avveniva tramite abbacchiatori “.
Osserva il Collegio che lo stesso titolare dell'azienda TI ebbe a dichiarare in data 1.4.2019 (pag. 10 del verbale ) che la raccolta delle olive avveniva con le reti
“senza abbacchiatore”; per di più, nessuna specifica contestazione è stata proposta nel ricorso e neppure con il gravame, in relazione al fatto esposto agli ispettori dalla stessa ricorrente di avere lavorato nell'anno 2017 , dunque non nell'anno 2014 per cui è causa,
come pure sulle univoche e plurime incongruenze rilevate dagli ispettori .
Tanto rende superfluo l'espletamento di attività istruttoria, poiché le circostanze capitolate fanno riferimento ad attività espletata nel 2014 ha lavorato alle dipendenze della , smentita dalla dichiarazione resa dalla Parte_4 ricorrente agli Ispettori, nella quale lei stessa ha dichiarato di aver lavorato per la Ditta in questione nell'anno 2017. Sul punto deve darsi continuità alla motivazione del citato precedente di questa Corte
n. 352/2025:
<< Ne consegue che la prova per testi articolata da parte appellante non è idonea a superare la dichiarazione resa in fase di accertamento ispettivo dalla lavoratrice stessa, odierna appellante, da considerarsi indubbiamente maggiormente attendibile sia “per
l'effetto sorpresa” sia perché il ricordo dei fatti di causa all'epoca era certamente più vivido e preciso, dovendosi rammentare quell'orientamento in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore in fase di primo accesso ispettivo, secondo cui le stesse hanno rilevanza istruttoria ogni qualvolta risultino univoche e rese all'Organo di Vigilanza in sede accertativa, come nel caso de quo, con conseguente onere della controprova a carico del datore di lavoro. Se così non fosse, se, cioè, fosse obbligatoriamente necessaria una riconferma in giudizio delle dichiarazioni rese nell'immediatezza della verifica, risulterebbe vanificata la rilevanza istruttoria del c.d. effetto sorpresa, con conseguente impossibilità di concludere fruttuosamente i procedimenti ispettivi.
Di contro, le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro.
Invero, nel corso delle ispezioni sono state accertate irregolarità afferenti la posizione assicurativa e contributiva della lavoratrice ricorrente, unitamente a quella di molti altri presunti IA agricoli, denunciati quale manodopera lavorativa in palese esubero rispetto alle esigenze colturali dei fondi nonché dei periodi e della collocazione temporale delle produzioni.
La stessa attività di impresa è risultata antieconomica;
antieconomicità resa
evidente dalla spropositata perdita economica evidenziata dalla tabella n. 7 (pag. 9 del verbale) dalla quale emerge che l'azienda, a fronte di ricavi pari a zero, avrebbe sostenuto tutte le spese per le retribuzioni del personale dipendente, difettando proprio il requisito essenziale dell'economicità dell'organizzazione aziendale, finalizzata alla realizzazione di un profitto.
L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le
conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con
l'assunto della ricorrente. Alla luce della valutazione del materiale raccolto in sede di accertamento
ispettivo e tenuto conto del valore dirimente della dichiarazione resa (...) in quella sede
deve addivenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro non è stato provato >>.
L'appello va rigettato e la sentenza conferma, sia pure con altra motivazione.
Non opera l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione (cfr Cassazione n. 04/08/2020,
n.16676).
Pertanto, la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione in favore dell' delle spese del presente grado applicando i parametri minimi, stante l'assenza CP_1
di complessità delle questioni devolute in giudizio -, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' , avverso la sentenza n. Controparte_3
268/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata l' 8.2.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge;
3. Si dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 11.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott. Eugenio Scopelliti) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)