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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5537 del 2021, posto in delibazione all'udienza dell'1.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Di Marco, giusta
[...] C.F._2 procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via C. Fracassini 4;
ATTORI
E
( ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio dall'Avv. Giorgio Carnevali, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Roma Viale Bruno Buozzi n.19;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 -2050 -2051 c.c. ;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 1° luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
e hanno citato in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 deducendo che gli stessi erano proprietari degli appartamenti siti all'interno L ed E di via Lombardia 81 ; che l'appartamento dell'attrice, sito all'interno L, era composto da due locali, oltre ad un CP_1 cucinino ed un bagno, con complessiva superficie di 38 metri quadri e da un giardino di 60 mq circa;
che l'appartamento dell'attore, sito all'interno E, era composto da due locali, oltre ad un cucinino e ad un bagno per una superficie complessiva pari a mq. 32 oltre al giardino di mq. 40 circa;
che detti appartamenti erano stati interessati, in data 24.11.2019, da una copiosa infiltrazione d'acqua derivante 1 dallo scoppio di un tubo di proprietà del posto all'interno del giardino condominiale Controparte_1 dello stabile;
che la rottura del tubo era stata causata dall'occlusione del collettore generale di raccolta dell'acqua piovana;
che, a causa dell'infiltrazione, gli appartamenti degli attori avevano subito un copioso allagamento con danni alla pavimentazione e alle opere murarie nonché al mobilio presente;
che gli attori avevano richiesto al il risarcimento del danno, con lettera del 18.5.201; che gli CP_1 attori avevano inviato al Comune la documentazione richiesta per l'istruzione della pratica ma nessun riscontro avevano avuto dal Comune;
che i danni riportati dalle unità abitative erano stati indicati nel preventivo di spesa per il ripristino redatto dalla M2D Multiservice s.r.l.s.; che i costi di ripristino dell'appartamento sito all'interno L erano pari ad € 47.500, oltre IVA e per l'appartamento sito all'interno E erano pari ad € 41.600 oltre IVA, oltre oneri amministrativi per tutti e due;
che, a causa dei danni riportati dagli appartamenti, gli attori non avevano potuto godere di tali immobili per circa 30/40 giorni;
che, durante tale periodo, gli attori erano stati costretti a fruire dell'ospitalità di amici al fine di far eseguire le opere urgenti e necessarie per rendere abitabili tali unità; che la responsabilità del sinistro occorso agli attori in data 24.11.19 era addebitabile al
Per questi motivi
hanno CP_1 chiesto di dichiarare il convenuto responsabile delle infiltrazioni subite dagli Controparte_1 appartamenti degli attori e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza, come quantificati in atti.
Si è costituito il convenuto indicato in epigrafe deducendo che parte attrice non aveva CP_1 provato il nesso causale tra l'evento del 24.11.2019 e i danni subiti se non mediante dichiarazioni unilaterali;
che gli attori avevano depositato verbale dei Vigili del Fuoco relativo ad un immobile diverso da quello oggetto di causa, facente capo a che tale verbale nulla provava in Controparte_2 relazione alla causa petendi oggetto di causa;
che nessuna verifica o sopralluogo era stata effettuata dai Vigili del Fuoco presso l'immobile in questione;
che non vi era prova che gli immobili dell'attore fossero stati interessati dalle piogge del 24.11.2019; che mancava la prova del nesso di causalità tra l'evento e l'attività di custodia del collettore;
che i Vigili del Fuoco, come da verbale di intervento in atti, avevano ricondotto l'evento alle eccezionali precipitazioni atmosferiche, attestando sempre con riferimento alla proprietà che l'acqua penetrata nell'immobile era stata riassorbita grazie ai CP_2 sistemi di smaltimento;
che ciò confermava che tali sistemi defluivano correttamente e non rappresentavano alcuna criticità; che, in ogni caso, andava esclusa la responsabilità del custode per la riconducibilità dell'evento al caso fortuito stante che, come riferito dai VVF, l'allegamento era da ricondurre a forti piogge che avevano allagato tutta la zona;
che, infine, si eccepiva l'eccessività della domanda nel quantum, non provato e non dovuto;
che gli attori evidenziavano danni non riconducibili alle infiltrazioni stante che, come riscontrato dai VVF, l'allagamento era stato di pochi centimetri e in fase di asciugamento totale, già alle ore 6.52 del mattino;
che le crepe dei muri dei locali degli attori e le evidenze di cedimento strutturale, collocate per altro in posizione ben superiore rispetto alla pavimentazione che si assumeva danneggiata, non potevano essere stati provocati dall'allagamento occorso in data 24.11.2019; che l'ammontare del risarcimento era fondato poi su un preventivo di parte, privo di valore probatorio;
che infondata era la domanda risarcitoria del danno per mancata fruibilità dell'immobile; che per altro, gli attori, allegando di aver trascorso il periodo di non fruibilità da amici, avevano dimostrato di non aver subito alcun danno patrimoniale sul punto.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli attori ovvero, in subordine, di accertare il danno effettivamente subito dagli attori.
2 Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dagli attori è infondata.
Gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del per Controparte_1
l'allagamento occorso in data 24.11.2019 presso gli appartamenti di loro proprietà, siti in via CP_1
Lombardia 81 all'interno del Condominio Le Mimose, e quindi il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza di esso.
A fondamento della domanda, gli attori hanno depositato documentazione fotografica dei danni materiali riportati ai loro appartamenti, il rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco – Comando di Roma scheda n. 42039/1 del 24.11.2019 e un preventivo della M2D Multiservice s.r.l.s. del 17.1.2021 avente ad oggetto i costi di ripristino dei due appartamenti.
Parte convenuta ha contestato l'esistenza di un nesso causale tra l'evento e la manutenzione della tubazione di sua pertinenza e la riconducibilità della maggior parte dei danni riportati agli appartamenti all'evento del 24.11.2019.
Come noto, l'art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità di chi ha in custodia una res per i danni da questa cagionati. Nell'ambito di tale disciplina, per giurisprudenza oramai consolidata, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e dare prova del rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non rilevando l'eventuale intrinseca pericolosità o meno della res. In tal maniera l'art. 2051 individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa in capo al custode, rilevante solo ai fini della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.. In questo contesto, una volta ritenuto provato il nesso causale tra cosa e l'evento, sarà automatica l'affermazione della responsabilità del relativo custode salvo che quest'ultimo provi il caso fortuito (quale fatto naturale o del terzo) imprevedibile ed inevitabile, secondo un punto di vista oggettivo e di regolarità causale (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., ord. 20943/2022, Cass. Civ. S.U. n. 12663/2022, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21763/2025).
Ciò premesso, va rilevato che il rapporto dei Vigili del Fuoco – Comando di Roma scheda n. 42039/1 del 24.11.2019, allegato all'atto di citazione, appare, contrariamente a quanto allegato dal CP_1 riferibile allo stabile ove si trovano i due appartamenti degli attori per essere lo stesso riferito all'intervento presso via Lombardia 81 (cfr. riquadro “Dati Generali”), ossia presso lo stabile CP_1 ove sono collocati gli appartamenti degli attori, per quanto richiesto da solo da tale CP_2
In tale rapporto si legge invero che “a causa delle forti piogge che avevano allegata tutta la zona, il locale della sig.ra era stato invaso dall'acqua, che al momento era quasi riassorbita dai sistemi CP_2 di smaltimento, lasciando un ristagno di pochi centimetri. Stessa sorte per alcuni appartamenti attigui posti nell'interrato dell'edificio”.
Essendo pacifico, trattandosi di circostanza non contestata dal ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 115 c.p.c., che i locali di proprietà degli attori erano posti al piano terra dello stabile di via
3 Lombardia 81 (come appare invero presumibile essendo gli stessi dotati di giardino), appare verosimile che anche questi ultimi siano stati interessati dall'allagamento riscontrato presso la proprietà la mattina del 24.11.2019 alle ore 6.52 (orario di arrivo dei VVF sui luoghi, come da CP_2 rapporto in atti).
Nonostante ciò, non sussistono i presupposti per ravvisare la responsabilità del convenuto CP_1 per l'evento del 24.11.2019.
In primo luogo, si deve rilevare che i VVF hanno ricondotto, nel rapporto d'intervento in atti, l'evento
- allagamento alle forti piogge che si erano abbattute sulla zona.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha dato prova del fatto che l'allagamento fosse dipeso dalla allegata rottura di una tubazione condominiale per occlusione del collettore generale di raccolta dell'acqua piovana, in tal maniera venendo meno all'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c. come sopra delineato.
Sul punto, va rilevato che il teste , vigile del Fuoco, escusso all'udienza del Testimone_1
14.7.2023, ha dichiarato sulla circostanza “la rottura si verificava per l'occlusione del collettore generale di raccolta dell'acqua piovana posto nel giardino esterno allo stabile come da documentazione grafica allegata (doc. foto collettore)” di cui al cap. b) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che “credo di sì in quanto le case si sono inondate tutte;
nulla posso dire di più in quanto non sono un tecnico”.
Tale deposizione, espressa per altro in senso dubitativo “credo di sì”, non appare sufficiente a dare prova della riconducibilità del sinistro alla rottura della tubazione dovuta all'occlusione del collettore generale, non avendo il teste verificato tale circostanza dallo stesso solo ipotizzata ed anzi rappresentando lo stesso di non vere le competenze tecniche per tale accertamento.
In secondo luogo, va osservato che, contrariamente a quanto allegato dagli attori, i VVF hanno riscontrato al loro arrivo sui luoghi, come riferito nel predetto rapporto di intervento, che l'acqua presente nel locale della risultava, nel lasso di tempo di loro permanenza presso i luoghi (arrivo CP_2 ore 6.52 – partenza ore 8.10, cfr. rapporto in atti), “quasi riassorbita dai sistemi di smaltimento, lasciando un ristagno di pochi centimetri”.
In questo contesto, anche volendo ipotizzare che la forte pioggia fosse iniziata alle ore 3,30 circa del 24.11.19 come allegato dagli attori, va rilevato che i sistemi di smaltimento delle acque piovane in essere nello stabile di via Lombardia 81 funzionavano correttamente, per quanto eventualmente a rilento in ragione della rilevante consistenza dell'afflusso delle acque piovane, come riscontrato ed attestato con efficacia fidefacente i VVF nel loro rapporto d'intervento in atti.
In questo contesto, deve quindi ritenersi che gli attori non abbiano provato, come era loro onere, che l'evento- allagamento del 24.11.2019 fosse riconducibile alla allegata rottura della tubazione del (a sua volta determinata dall'occlusione del collettore generale delle acque piovane) e quindi CP_1 addebitabile al convenuto. CP_1
Pertanto la domanda spiegata dagli attori va rigettata.
4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi tenuto conto del valore della controversia come dichiarato da parte attrice (indeterminabile- complessità bassa), vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5537 del 2021, posto in delibazione all'udienza dell'1.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Di Marco, giusta
[...] C.F._2 procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via C. Fracassini 4;
ATTORI
E
( ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio dall'Avv. Giorgio Carnevali, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Roma Viale Bruno Buozzi n.19;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 -2050 -2051 c.c. ;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 1° luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
e hanno citato in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 deducendo che gli stessi erano proprietari degli appartamenti siti all'interno L ed E di via Lombardia 81 ; che l'appartamento dell'attrice, sito all'interno L, era composto da due locali, oltre ad un CP_1 cucinino ed un bagno, con complessiva superficie di 38 metri quadri e da un giardino di 60 mq circa;
che l'appartamento dell'attore, sito all'interno E, era composto da due locali, oltre ad un cucinino e ad un bagno per una superficie complessiva pari a mq. 32 oltre al giardino di mq. 40 circa;
che detti appartamenti erano stati interessati, in data 24.11.2019, da una copiosa infiltrazione d'acqua derivante 1 dallo scoppio di un tubo di proprietà del posto all'interno del giardino condominiale Controparte_1 dello stabile;
che la rottura del tubo era stata causata dall'occlusione del collettore generale di raccolta dell'acqua piovana;
che, a causa dell'infiltrazione, gli appartamenti degli attori avevano subito un copioso allagamento con danni alla pavimentazione e alle opere murarie nonché al mobilio presente;
che gli attori avevano richiesto al il risarcimento del danno, con lettera del 18.5.201; che gli CP_1 attori avevano inviato al Comune la documentazione richiesta per l'istruzione della pratica ma nessun riscontro avevano avuto dal Comune;
che i danni riportati dalle unità abitative erano stati indicati nel preventivo di spesa per il ripristino redatto dalla M2D Multiservice s.r.l.s.; che i costi di ripristino dell'appartamento sito all'interno L erano pari ad € 47.500, oltre IVA e per l'appartamento sito all'interno E erano pari ad € 41.600 oltre IVA, oltre oneri amministrativi per tutti e due;
che, a causa dei danni riportati dagli appartamenti, gli attori non avevano potuto godere di tali immobili per circa 30/40 giorni;
che, durante tale periodo, gli attori erano stati costretti a fruire dell'ospitalità di amici al fine di far eseguire le opere urgenti e necessarie per rendere abitabili tali unità; che la responsabilità del sinistro occorso agli attori in data 24.11.19 era addebitabile al
Per questi motivi
hanno CP_1 chiesto di dichiarare il convenuto responsabile delle infiltrazioni subite dagli Controparte_1 appartamenti degli attori e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza, come quantificati in atti.
Si è costituito il convenuto indicato in epigrafe deducendo che parte attrice non aveva CP_1 provato il nesso causale tra l'evento del 24.11.2019 e i danni subiti se non mediante dichiarazioni unilaterali;
che gli attori avevano depositato verbale dei Vigili del Fuoco relativo ad un immobile diverso da quello oggetto di causa, facente capo a che tale verbale nulla provava in Controparte_2 relazione alla causa petendi oggetto di causa;
che nessuna verifica o sopralluogo era stata effettuata dai Vigili del Fuoco presso l'immobile in questione;
che non vi era prova che gli immobili dell'attore fossero stati interessati dalle piogge del 24.11.2019; che mancava la prova del nesso di causalità tra l'evento e l'attività di custodia del collettore;
che i Vigili del Fuoco, come da verbale di intervento in atti, avevano ricondotto l'evento alle eccezionali precipitazioni atmosferiche, attestando sempre con riferimento alla proprietà che l'acqua penetrata nell'immobile era stata riassorbita grazie ai CP_2 sistemi di smaltimento;
che ciò confermava che tali sistemi defluivano correttamente e non rappresentavano alcuna criticità; che, in ogni caso, andava esclusa la responsabilità del custode per la riconducibilità dell'evento al caso fortuito stante che, come riferito dai VVF, l'allegamento era da ricondurre a forti piogge che avevano allagato tutta la zona;
che, infine, si eccepiva l'eccessività della domanda nel quantum, non provato e non dovuto;
che gli attori evidenziavano danni non riconducibili alle infiltrazioni stante che, come riscontrato dai VVF, l'allagamento era stato di pochi centimetri e in fase di asciugamento totale, già alle ore 6.52 del mattino;
che le crepe dei muri dei locali degli attori e le evidenze di cedimento strutturale, collocate per altro in posizione ben superiore rispetto alla pavimentazione che si assumeva danneggiata, non potevano essere stati provocati dall'allagamento occorso in data 24.11.2019; che l'ammontare del risarcimento era fondato poi su un preventivo di parte, privo di valore probatorio;
che infondata era la domanda risarcitoria del danno per mancata fruibilità dell'immobile; che per altro, gli attori, allegando di aver trascorso il periodo di non fruibilità da amici, avevano dimostrato di non aver subito alcun danno patrimoniale sul punto.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli attori ovvero, in subordine, di accertare il danno effettivamente subito dagli attori.
2 Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dagli attori è infondata.
Gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del per Controparte_1
l'allagamento occorso in data 24.11.2019 presso gli appartamenti di loro proprietà, siti in via CP_1
Lombardia 81 all'interno del Condominio Le Mimose, e quindi il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza di esso.
A fondamento della domanda, gli attori hanno depositato documentazione fotografica dei danni materiali riportati ai loro appartamenti, il rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco – Comando di Roma scheda n. 42039/1 del 24.11.2019 e un preventivo della M2D Multiservice s.r.l.s. del 17.1.2021 avente ad oggetto i costi di ripristino dei due appartamenti.
Parte convenuta ha contestato l'esistenza di un nesso causale tra l'evento e la manutenzione della tubazione di sua pertinenza e la riconducibilità della maggior parte dei danni riportati agli appartamenti all'evento del 24.11.2019.
Come noto, l'art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità di chi ha in custodia una res per i danni da questa cagionati. Nell'ambito di tale disciplina, per giurisprudenza oramai consolidata, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e dare prova del rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non rilevando l'eventuale intrinseca pericolosità o meno della res. In tal maniera l'art. 2051 individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa in capo al custode, rilevante solo ai fini della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.. In questo contesto, una volta ritenuto provato il nesso causale tra cosa e l'evento, sarà automatica l'affermazione della responsabilità del relativo custode salvo che quest'ultimo provi il caso fortuito (quale fatto naturale o del terzo) imprevedibile ed inevitabile, secondo un punto di vista oggettivo e di regolarità causale (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., ord. 20943/2022, Cass. Civ. S.U. n. 12663/2022, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21763/2025).
Ciò premesso, va rilevato che il rapporto dei Vigili del Fuoco – Comando di Roma scheda n. 42039/1 del 24.11.2019, allegato all'atto di citazione, appare, contrariamente a quanto allegato dal CP_1 riferibile allo stabile ove si trovano i due appartamenti degli attori per essere lo stesso riferito all'intervento presso via Lombardia 81 (cfr. riquadro “Dati Generali”), ossia presso lo stabile CP_1 ove sono collocati gli appartamenti degli attori, per quanto richiesto da solo da tale CP_2
In tale rapporto si legge invero che “a causa delle forti piogge che avevano allegata tutta la zona, il locale della sig.ra era stato invaso dall'acqua, che al momento era quasi riassorbita dai sistemi CP_2 di smaltimento, lasciando un ristagno di pochi centimetri. Stessa sorte per alcuni appartamenti attigui posti nell'interrato dell'edificio”.
Essendo pacifico, trattandosi di circostanza non contestata dal ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 115 c.p.c., che i locali di proprietà degli attori erano posti al piano terra dello stabile di via
3 Lombardia 81 (come appare invero presumibile essendo gli stessi dotati di giardino), appare verosimile che anche questi ultimi siano stati interessati dall'allagamento riscontrato presso la proprietà la mattina del 24.11.2019 alle ore 6.52 (orario di arrivo dei VVF sui luoghi, come da CP_2 rapporto in atti).
Nonostante ciò, non sussistono i presupposti per ravvisare la responsabilità del convenuto CP_1 per l'evento del 24.11.2019.
In primo luogo, si deve rilevare che i VVF hanno ricondotto, nel rapporto d'intervento in atti, l'evento
- allagamento alle forti piogge che si erano abbattute sulla zona.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha dato prova del fatto che l'allagamento fosse dipeso dalla allegata rottura di una tubazione condominiale per occlusione del collettore generale di raccolta dell'acqua piovana, in tal maniera venendo meno all'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c. come sopra delineato.
Sul punto, va rilevato che il teste , vigile del Fuoco, escusso all'udienza del Testimone_1
14.7.2023, ha dichiarato sulla circostanza “la rottura si verificava per l'occlusione del collettore generale di raccolta dell'acqua piovana posto nel giardino esterno allo stabile come da documentazione grafica allegata (doc. foto collettore)” di cui al cap. b) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che “credo di sì in quanto le case si sono inondate tutte;
nulla posso dire di più in quanto non sono un tecnico”.
Tale deposizione, espressa per altro in senso dubitativo “credo di sì”, non appare sufficiente a dare prova della riconducibilità del sinistro alla rottura della tubazione dovuta all'occlusione del collettore generale, non avendo il teste verificato tale circostanza dallo stesso solo ipotizzata ed anzi rappresentando lo stesso di non vere le competenze tecniche per tale accertamento.
In secondo luogo, va osservato che, contrariamente a quanto allegato dagli attori, i VVF hanno riscontrato al loro arrivo sui luoghi, come riferito nel predetto rapporto di intervento, che l'acqua presente nel locale della risultava, nel lasso di tempo di loro permanenza presso i luoghi (arrivo CP_2 ore 6.52 – partenza ore 8.10, cfr. rapporto in atti), “quasi riassorbita dai sistemi di smaltimento, lasciando un ristagno di pochi centimetri”.
In questo contesto, anche volendo ipotizzare che la forte pioggia fosse iniziata alle ore 3,30 circa del 24.11.19 come allegato dagli attori, va rilevato che i sistemi di smaltimento delle acque piovane in essere nello stabile di via Lombardia 81 funzionavano correttamente, per quanto eventualmente a rilento in ragione della rilevante consistenza dell'afflusso delle acque piovane, come riscontrato ed attestato con efficacia fidefacente i VVF nel loro rapporto d'intervento in atti.
In questo contesto, deve quindi ritenersi che gli attori non abbiano provato, come era loro onere, che l'evento- allagamento del 24.11.2019 fosse riconducibile alla allegata rottura della tubazione del (a sua volta determinata dall'occlusione del collettore generale delle acque piovane) e quindi CP_1 addebitabile al convenuto. CP_1
Pertanto la domanda spiegata dagli attori va rigettata.
4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi tenuto conto del valore della controversia come dichiarato da parte attrice (indeterminabile- complessità bassa), vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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