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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2269 2025
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. SCIBILIA NICOLA;
[...] C.F._1
attore contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., ha proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n.
29720259006736786/000, notificata il 25/07/2025, relativa alle cartelle di pagamento n. 29720180006079051000 (notificata il 10/12/2018) e n.
29720180008291037000 (notificata il 25/02/2019), emesse per violazioni al
Codice della Strada accertate negli anni 2015 e 2016.
Il ricorrente ha dedotto che le suddette cartelle sono state ricevute oltre due anni dopo la commissione delle infrazioni e che, successivamente alla notifica, non risultano atti interruttivi della prescrizione né atti di riscossione coattiva validamente notificati. Ha inoltre evidenziato che, nell'anno 2020, si è verificata la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a causa dell'emergenza Covid-19.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti recati dalle cartelle di pagamento, chiedendo l'annullamento delle stesse e la dichiarazione di non debenza delle somme richieste.
L , cui il ricorso è stato notificato a cura della Controparte_1
cancelleria, è rimasta contumace.
***
La causa può essere decisa senza ulteriori adempimenti avendo il ricorrente richiesto, con le proprie note scritte, la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di competenza perché e “la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, […] spetta alla competenza del giudice di pace” (C. 14304/2022).
Va quindi dichiara l'incompetenza del Tribunale a favore del Giudice di Pace.
Nulla si dispone sulle spese essendo la resistente vittoriosa contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace.
Ragusa, 04/12/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2269 2025
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. SCIBILIA NICOLA;
[...] C.F._1
attore contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., ha proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n.
29720259006736786/000, notificata il 25/07/2025, relativa alle cartelle di pagamento n. 29720180006079051000 (notificata il 10/12/2018) e n.
29720180008291037000 (notificata il 25/02/2019), emesse per violazioni al
Codice della Strada accertate negli anni 2015 e 2016.
Il ricorrente ha dedotto che le suddette cartelle sono state ricevute oltre due anni dopo la commissione delle infrazioni e che, successivamente alla notifica, non risultano atti interruttivi della prescrizione né atti di riscossione coattiva validamente notificati. Ha inoltre evidenziato che, nell'anno 2020, si è verificata la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a causa dell'emergenza Covid-19.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti recati dalle cartelle di pagamento, chiedendo l'annullamento delle stesse e la dichiarazione di non debenza delle somme richieste.
L , cui il ricorso è stato notificato a cura della Controparte_1
cancelleria, è rimasta contumace.
***
La causa può essere decisa senza ulteriori adempimenti avendo il ricorrente richiesto, con le proprie note scritte, la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di competenza perché e “la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, […] spetta alla competenza del giudice di pace” (C. 14304/2022).
Va quindi dichiara l'incompetenza del Tribunale a favore del Giudice di Pace.
Nulla si dispone sulle spese essendo la resistente vittoriosa contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace.
Ragusa, 04/12/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)