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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 17/02/2026, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2494/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8871/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.p.a. - 05754381001
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012307 ONERI DI SISTEM 2020
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012307 ONERI DI SISTEM 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il Presidente del Collegio con l'assistenza del Segretario, accerta e dà atto della regolare attivazione e del corretto funzionamento del collegamento audio-video, verificandone la stabilità e l'idoneità allo svolgimento dell'udienza.
L'identità dei soggetti partecipanti da remoto è ritualmente accertata mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, mostrato in videocollegamento, con contestuale dichiarazione resa sotto la propria responsabilità che quanto avviene nel corso dell'udienza partecipata non è né visto né udito da soggetti estranei o non legittimati ad assistervi.
I medesimi dichiarano, altresì, di impegnarsi a non effettuare registrazioni audio, video o audiovisive dell'udienza, in conformità al divieto di cui al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del Decreto del MEF 24 novembre 2025, recante le Regole tecnico-operative relative allo svolgimento dell'udienza da remoto.
I difensori presenti dichiarano inoltre di essere pienamente informati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), in ordine al trattamento dei dati personali, nonché di partecipare all'udienza da remoto per libera e consapevole determinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto.
Le parti si riportano agli scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe impugnava il diniego di rimborso degli oneri generali di sistema anni 2010 e 2021 relativi alle fatture pagate per fornitura di energia elettrica pari ad Euro 155.470,71 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza, data comunque la natura tributaria e ne chiedeva l'annullamento, con conseguente rimborso dell'importo pagato in quanto non dovuto .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il difetto di legittimazione passiva, in subordine il difetto di giurisdizione e comunque l'inammissibilita' del ricorso.
All'udienza datata 22.01.2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la ricorrente nelle more del giudizio ha rinunciato agli atti chiedendo la cessazione della materia del contendere , trattandosi di materia devolta al giudice ordinario in linea con quanto gia' deciso dalla giurisprudenza di merito e di legittimita' (ex multis Cass., SU, 35282/2023). Parimenti parte resistente ha prodotto idonea dichiarazione accettando la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese (vd. atto datato 24.12.2025 allegato), a fini deflattivi.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, il Collegio decide che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e successiva accettazione .
Restano assorbite le altre questioni esposte in ricorso.
Sussistono giustificati motivi, dato l'intervenuta definizione della controversia nella fattispecie, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e successiva accettazione. Spese compensate.
ROMA, 22.01.2026
Il Presidente relatore
R.ER
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8871/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.p.a. - 05754381001
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012307 ONERI DI SISTEM 2020
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012307 ONERI DI SISTEM 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il Presidente del Collegio con l'assistenza del Segretario, accerta e dà atto della regolare attivazione e del corretto funzionamento del collegamento audio-video, verificandone la stabilità e l'idoneità allo svolgimento dell'udienza.
L'identità dei soggetti partecipanti da remoto è ritualmente accertata mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, mostrato in videocollegamento, con contestuale dichiarazione resa sotto la propria responsabilità che quanto avviene nel corso dell'udienza partecipata non è né visto né udito da soggetti estranei o non legittimati ad assistervi.
I medesimi dichiarano, altresì, di impegnarsi a non effettuare registrazioni audio, video o audiovisive dell'udienza, in conformità al divieto di cui al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del Decreto del MEF 24 novembre 2025, recante le Regole tecnico-operative relative allo svolgimento dell'udienza da remoto.
I difensori presenti dichiarano inoltre di essere pienamente informati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), in ordine al trattamento dei dati personali, nonché di partecipare all'udienza da remoto per libera e consapevole determinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto.
Le parti si riportano agli scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe impugnava il diniego di rimborso degli oneri generali di sistema anni 2010 e 2021 relativi alle fatture pagate per fornitura di energia elettrica pari ad Euro 155.470,71 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza, data comunque la natura tributaria e ne chiedeva l'annullamento, con conseguente rimborso dell'importo pagato in quanto non dovuto .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il difetto di legittimazione passiva, in subordine il difetto di giurisdizione e comunque l'inammissibilita' del ricorso.
All'udienza datata 22.01.2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la ricorrente nelle more del giudizio ha rinunciato agli atti chiedendo la cessazione della materia del contendere , trattandosi di materia devolta al giudice ordinario in linea con quanto gia' deciso dalla giurisprudenza di merito e di legittimita' (ex multis Cass., SU, 35282/2023). Parimenti parte resistente ha prodotto idonea dichiarazione accettando la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese (vd. atto datato 24.12.2025 allegato), a fini deflattivi.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, il Collegio decide che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e successiva accettazione .
Restano assorbite le altre questioni esposte in ricorso.
Sussistono giustificati motivi, dato l'intervenuta definizione della controversia nella fattispecie, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e successiva accettazione. Spese compensate.
ROMA, 22.01.2026
Il Presidente relatore
R.ER