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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5815/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5815/2024 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_3
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_5
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. Martini in sostituzione dell'Avv. TIRELLI TEO anche per Parte_1
Parte_5
Per l'avv. MOLINARI MASSIMO Parte_4
Per l'avv. Andrea Lenzo in Controparte_1
sostituzione dell'Avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
I difensori richiamano i rispettivi scritti difensivi e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
L'Avv. Molinari ribadisce la richiesta di prova testimoniale al fine di evidenziare l'exceptio doli pagina 1 di 10 generalis tenuto dalla banca nei confronti di , soggetto non facente più parte della società Pt_4
prima del dissesto della stessa, al quale non è stata mai concessa la revoca della fideiussione. L'Avv.
Martini insiste nelle istanze istruttorie. L'Avv. Lenzo si oppone
La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 14.25 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite civili di I Grado iscritte al n. r.g. 5815/2024 + 6087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRELLI Parte_1 C.F._1
TEO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso il difensore avv. TIRELLI TEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRELLI TEO, Parte_5 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso il difensore avv.
TIRELLI TEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._3
CAPORASO ANTONIO e dell'avv. MOLINARI MASSIMO ( ; C.F._4 [...]
( ); elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 3 Parte_6 C.F._5
20121 MI presso il difensore avv. CAPORASO ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in SALITA SAN
MATTEO, 23/7 16123 GENOVA presso il difensore avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 10 La presente causa ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 951/2024 emesso nei confronti di
, e in relazione a tre rapporti Parte_4 Parte_1 Parte_5 contrattuali sulla base delle fideiussioni omnibus dagli stessi firmate: 1) conto corrente n. 4728 per €
22.010,42; 2) mutuo fondiario ipotecario per € 165.067,08; 3) finanziamento per € 144.069,02.
Avverso tale decreto ingiuntivo sono state proposte due diverse opposizioni: 1) la n. 6087/2024 da parte di e la 2) n. 5815/2024 da parte di e Parte_4 Parte_1 Pt_5
[...]
Le due cause, assegnate al presente giudice, assegnatario della causa precedentemente iscritta, sono state riunite con provvedimento del 28 gennaio 2025, provvedimento con il quale veniva altresì disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa 6087/2024
In essa l'opponente, previa eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: a) nullità parziale della fideiussione da lui stipulata l'8.4.2013, in quanto ricalcava pedissequamente lo schema ABI dichiarato lesivo della normativa sulla concorrenza con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 e, in particolare, le clausole 2, 6 e 8; b) applicazione del termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c., termine non rispettato dalla banca poichè la situazione di morosità era perdurante già da tempo, ossia per tutti i rapporti contrattuali dal 1 giugno 2023, quando il debitore principale, CP_2
[...
aveva smesso di versare le rate pattuite;
c) il mutuo garantito da non poteva essere Parte_7
garantito anche da fideiussione per il divieto di doppia garanzia imposto dalla l. 662/1996 e dai
Cont regolamenti attuativi;
d) exceptio doli nei confronti di che aveva preferito, a fronte della sempre più evidente situazione debitoria di attendere prima di azionare il suo credito, rivolgendosi CP_2 comunque nei confronti dei fideiussori in base a fideiussioni parzialmente nulle;
e) l'importo ingiunto era, quanto meno in relazione al finanziamento di iniziali € 175.000,00, di € 138.981,79 e non di €
144.069,02 come oggetto di ingiunzione.
La causa n. 5815/2024
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il conto corrente 4278/68 era stato accesso in seguito alla chiusura del precedente conto corrente 90102/82 che aveva presentato numerosi addebiti illegittimi, e che era stato chiuso dopo l'erogazione di un mutuo ed accredito sul diverso conto corrente 4278 della somma così mutuata di €
200.000,00. I fideiussori non erano nel possesso della intera documentazione contrattuale del precedente contratto di conto corrente, ma avevano solo l'estratto conto del quarto trimestre 2018, dal quale emergevano voci illegittime, quali commissione di istruttoria veloce e corrispettivo sul fido pagina 4 di 10 accordato;
b) l'art. 6 u.c. delle fideiussioni, da loro stipulate l'8.5.2029, era parzialmente nullo poichè riproducente gli articoli dello schema ABI sanzionati dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
CA d'Italia e c) la banca era incorsa nel termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. poichè, pur avendo la messo in mora la debitrice principale il 3.10.2023, il ricorso monitorio era stato CP_1
iscritto a ruolo il 12.4.2024, quindi oltre i sei mesi.
Le due cause, come emergente, hanno diversi profili comuni, che quindi possono essere esaminati insieme.
1.Sul procedimento di mediazione
Entrambe le cause sono relative a contratti di fideiussione e ciò, come affermato da condivisibile orientamento di legittimità (v. Cass. 12883/2021), esclude la preventiva procedura di mediazione.
2.La dedotta nullità parziale delle fideiussioni e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Tutte le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate nel 2013 e nel 2019, in periodi quindi esclusi dalla valutazione della CA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e di molto posteriori (v. in proposito sentenza C.A Genova 1420/2024). Tale dedotto profilo di nullità dedotto da tutti gli opponenti rimane però assorbito dalla tempestiva attivazione da parte della banca. Ed infatti il termine semestrale di legge previsto dall'art. 1957 c.c. sembra essere stato rispettato: l'intimazione di pagamento, contenente il recesso dal contratto di conto corrente e decadenza dal beneficio del termine dal finanziamento ipotecario, è del 5.1.2024, doc. 15; la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
è del 19.2.2024, doc. 16; l'istanza di insinuazione al passivo è del 10.4.2024; il deposito del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo dell'11.4.2024. Non può accedersi alla tesi difensiva di parte opponente nella parte in cui il termine di scadenza dell'obbligazione dal quale far decorrere il termine semestrale viene individuato nel momento in cui il debitore non ha più provveduto a versare le rate del mutuo, e ciò perchè l'inadempimento non può comportare di per sè la risoluzione del contratto, dovendo necessariamente esserci l'attivazione del creditore: “la decadenza dal beneficio del termine decorre dalla data di scadenza dell'obbligazione principale e quindi, nel caso in esame, dalla data di revoca degli affidamenti e non anche da precedenti sintomi di sofferenza del debitore principale” (Cass., 3, n.
24296 del 16/10/2017) Sez. 3, Ordinanza n. 26955 del 2023.
La comunicazione del 3.10.2023, citata dalla difesa di e di quale dies a quo, Pt_1 Pt_5 costituisce in realtà solo un invito alla regolarizzazione della posizione debitoria, priva quindi di quell'effetto risolutivo necessario per far ritenere scaduta l'obbligazione.
Deve quindi ritenersi che non si sia verificata nessuna decadenza.
3.Sull'exceptio doli pagina 5 di 10 Non vi sono elementi dai quali ravvisare un comportamento abusivo in capo alla CA, nè con mala fede nè con colpa grave. Il fatto di essersi rivolto l'istituto di credito ai fideiussori dopo la situazione di insolvenza del debitore principale non pare davvero dar luogo ad un comportamento abusivo. Gli stessi opponenti non hanno neppure allegato quale concreto comportamento avrebbe dato luogo alla supposta abusività e il fatto di non avere concesso la banca a di revocare la fideiussione a suo tempo Pt_4 prestata risponde ad una legittima scelta dell'istituto di credito di mantenere una garanzia.
4.Sull'illegittimità degli addebiti sul precedente contratto di conto corrente
Non vi è una specifica domanda in tal senso degli opponenti e ma una generica Pt_1 Pt_5
doglianza su asseriti addebiti illegittimi che sarebbero avvenuti su altro conto corrente, non garantito da fideiussione perchè precedente al conto corrente 4278 (esso sì garantito da fideiussione).
Deve qui evidenziarsi che la domanda, neppure oggetto di precisazione delle conclusioni, appare quasi essere ai limiti della nullità, non indicandosi per quale motivo e quali addebiti eventualmente illegittimi vi sarebbero stati sull'altro conto corrente. Peraltro, si tratta di conto corrente, come appena detto, estraneo alla garanzia fideiussoria, precedente al rapporto garantito, in relazione al quale quindi i fideiussori non possono avanzare nessun tipo di pretesa;
si osserva in proposito che, pur avendo sia questo giudice sia la difesa dell'opposta evidenziato il profilo dell'eventuale difetto di legittimazione in capo al fideiussore, nessuna difesa esplicativa è stata svolta dall'opponente neppure nelle note difensive. La stessa difesa attorea, peraltro, a riprova dell'estrema genericità delle proprie difese, ha citato l'ultimo arresto giurisprudenziale (Cass. Sez. Un. 5841/2025) secondo il quale il mutuo solutorio (ossia quel mutuo stipulato per porre fine ad una posizione debitoria) è stato considerato valido, pur non essendo invero stato mosso nessun addebito sull'illegittimità di tale tipologia di mutuo nella presente causa.
In un tal quadro anche la richiesta attorea di riaccredito della somma mutuata ed utilizzata per estinguere la posizione debitoria è un fuor d'opera, sia perchè avente ad oggetto una vera e propria richiesta di pagamento per la quale i fideiussori non possono essere ritenuti legittimati, sia perchè fondata su presupposti vaghi.
Anche la richiesta di documentazione contrattuale relativa a tale precedente contratto appariva meramente esplorativa, non essendovi neppure in punto allegazione l'individuazione di quali poste illegittime vi sarebbero state e per quali motivazioni.
Contr
5.La dedotta nullità del mutuo derivante dalla doppia garanzia
La difesa di ha ritenuto esservi la nullità della fideiussione prestata in relazione al mutuo Pt_4
garantito da , e ciò in violazione del cd divieto di doppia garanzia. Si richiama integralmente Parte_7 quanto già affermato da questo giudice nel provvedimento del 28.01.2025. A completamento deve inoltre pagina 6 di 10 specificarsi quanto segue. Occorre prendere le mosse dal testo dell'art. 4, par. 4, D.M. citato, che così recita:
“sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali,
assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate
nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del
Fondo”.
Ebbene, dovendosi applicare i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, si rileva che il testo nella norma è chiaro nel fare riferimento ad una “garanzia reale, assicurativa e bancaria”; tale locuzione non può dirsi comprensiva delle garanzie personali prestate da persone fisiche (come le fideiussioni di cui si discute), anche laddove predisposte su modello bancario e prestate a garanzia di un contratto bancario. Ed
invero, le garanzie reali (pegno o ipoteca), assicurative e bancarie, sono evidentemente da intendersi quelle prestate da intermediari assicurativi e bancari (sul punto, Corte appello di Milano, sez. III, 22.7.2020, n.
1946).
Stante il chiaro dettato letterale della norma, che sancisce il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie solo relativamente a quelle reali, assicurative o bancarie, senza alcun riferimento alla fideiussione
(avente natura personale e come tale contrapposta a quelle reali), non rilasciata da ente assicurativo o bancario, non risulta nemmeno necessario verificare la ratio legis, atteso che “la ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata di una norma qualora questa sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato” (Cass. n. 2454/83; v. anche, più di recente, Cass. n.
24630/2010; Cass. n. 24165 /2018).
Stante il chiaro tenore letterale della norma, il divieto di doppia garanzia non può dirsi, quindi,
esteso alla garanzia personale rilasciata da persona fisica, quali sono le fideiussioni in questione, dovendosi comunque rilevare, per completezza, che l'interpretazione letterale sarebbe coerente anche con quella logica, essendo la norma volta a salvaguardare la ricchezza patrimoniale della società garantita dal fondo pubblico attraverso il divieto di ipoteche su immobili.
A conferma della bontà di siffatta interpretazione, del resto, si pone l'art. 8 bis, comma 3, legge n.
33/15 (di conversione del D.L. n. 3/15), che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia “nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie”, contemplando, dunque, espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
L'esatta portata della disposizione risulta peraltro inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto pagina 7 di 10 salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.
Deve, pertanto, concludersi che le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quelle oggetto di esame, sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla
Garanzia del Fondo
6.Sul conteggio
Parte opposta ha specificato il motivo della differenza tra la somma indicata nel corpo del ricorso monitorio e quanto oggetto di richiesta (e quindi di decreto ingiuntivo) e quindi nelle note difensive ha specificato meglio la propria richiesta nei seguenti termini “quanto al rapporto di finanziamento di iniziali €
175.000,00: € 138.981,79 oltre interessi convenzionali dalla messa in mora del 3/10/2023 sino al saldo”.
Come affermato dalle Sezioni unite civili con sentenza n. 19597/2020 la risoluzione del contratto di mutuo non ha effetto retroattivo e le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione restano dovute nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse. Ne deriva, nel caso di specie,
che dovrà considerarsi la somma indicata nel piano di ammortamento al momento del pagamento dell'ultima rata (comprensiva di capitale ed interessi, oltre alle rate non versate fino alla data di risoluzione, come visto avvenuta a gennaio 2024). Come risulta dal conteggio del credito (v. doc. 5) il diverso importo di € 144.069,02 corrisponde al credito effettivo della CA (sempre indicato in € 138.981,79 che corrisponde invece al capitale calcolato alla data del 1.6.2023) alla data del febbraio 2024, considerate le rate nel frattempo risultate insolute;
su tale somma devono essere conteggiati gli interessi di mora dalla costituzione in mora del 3.10.2023 al saldo. Per tale motivo il decreto ingiuntivo deve essere confermato nei confronti di tutti gli opponenti
***
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi con aumento per la pluralità di parti.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale pagina 8 di 10 Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00
AUMENTI ( in 50 % sul compenso tabellare )
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.229,00
Totale variazioni in aumento + € 5.614,50
Compenso totale € 16.843,50
Spese generali ( 50% sul compenso totale ) € 2.526,53
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 19.370,03
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause riunite
5815 + 6087/2024:
• Rigetta l'opposizione presentata da , e Parte_4 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 951/2024 emesso dal Tribunale di Genova Parte_5
e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
• Condanna gli opponenti, in solido tra di loro, a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 19.370,03 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 10 Genova, 8 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5815/2024 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_3
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_5
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. Martini in sostituzione dell'Avv. TIRELLI TEO anche per Parte_1
Parte_5
Per l'avv. MOLINARI MASSIMO Parte_4
Per l'avv. Andrea Lenzo in Controparte_1
sostituzione dell'Avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
I difensori richiamano i rispettivi scritti difensivi e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
L'Avv. Molinari ribadisce la richiesta di prova testimoniale al fine di evidenziare l'exceptio doli pagina 1 di 10 generalis tenuto dalla banca nei confronti di , soggetto non facente più parte della società Pt_4
prima del dissesto della stessa, al quale non è stata mai concessa la revoca della fideiussione. L'Avv.
Martini insiste nelle istanze istruttorie. L'Avv. Lenzo si oppone
La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 14.25 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite civili di I Grado iscritte al n. r.g. 5815/2024 + 6087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRELLI Parte_1 C.F._1
TEO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso il difensore avv. TIRELLI TEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRELLI TEO, Parte_5 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso il difensore avv.
TIRELLI TEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._3
CAPORASO ANTONIO e dell'avv. MOLINARI MASSIMO ( ; C.F._4 [...]
( ); elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 3 Parte_6 C.F._5
20121 MI presso il difensore avv. CAPORASO ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in SALITA SAN
MATTEO, 23/7 16123 GENOVA presso il difensore avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 10 La presente causa ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 951/2024 emesso nei confronti di
, e in relazione a tre rapporti Parte_4 Parte_1 Parte_5 contrattuali sulla base delle fideiussioni omnibus dagli stessi firmate: 1) conto corrente n. 4728 per €
22.010,42; 2) mutuo fondiario ipotecario per € 165.067,08; 3) finanziamento per € 144.069,02.
Avverso tale decreto ingiuntivo sono state proposte due diverse opposizioni: 1) la n. 6087/2024 da parte di e la 2) n. 5815/2024 da parte di e Parte_4 Parte_1 Pt_5
[...]
Le due cause, assegnate al presente giudice, assegnatario della causa precedentemente iscritta, sono state riunite con provvedimento del 28 gennaio 2025, provvedimento con il quale veniva altresì disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa 6087/2024
In essa l'opponente, previa eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: a) nullità parziale della fideiussione da lui stipulata l'8.4.2013, in quanto ricalcava pedissequamente lo schema ABI dichiarato lesivo della normativa sulla concorrenza con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 e, in particolare, le clausole 2, 6 e 8; b) applicazione del termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c., termine non rispettato dalla banca poichè la situazione di morosità era perdurante già da tempo, ossia per tutti i rapporti contrattuali dal 1 giugno 2023, quando il debitore principale, CP_2
[...
aveva smesso di versare le rate pattuite;
c) il mutuo garantito da non poteva essere Parte_7
garantito anche da fideiussione per il divieto di doppia garanzia imposto dalla l. 662/1996 e dai
Cont regolamenti attuativi;
d) exceptio doli nei confronti di che aveva preferito, a fronte della sempre più evidente situazione debitoria di attendere prima di azionare il suo credito, rivolgendosi CP_2 comunque nei confronti dei fideiussori in base a fideiussioni parzialmente nulle;
e) l'importo ingiunto era, quanto meno in relazione al finanziamento di iniziali € 175.000,00, di € 138.981,79 e non di €
144.069,02 come oggetto di ingiunzione.
La causa n. 5815/2024
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il conto corrente 4278/68 era stato accesso in seguito alla chiusura del precedente conto corrente 90102/82 che aveva presentato numerosi addebiti illegittimi, e che era stato chiuso dopo l'erogazione di un mutuo ed accredito sul diverso conto corrente 4278 della somma così mutuata di €
200.000,00. I fideiussori non erano nel possesso della intera documentazione contrattuale del precedente contratto di conto corrente, ma avevano solo l'estratto conto del quarto trimestre 2018, dal quale emergevano voci illegittime, quali commissione di istruttoria veloce e corrispettivo sul fido pagina 4 di 10 accordato;
b) l'art. 6 u.c. delle fideiussioni, da loro stipulate l'8.5.2029, era parzialmente nullo poichè riproducente gli articoli dello schema ABI sanzionati dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
CA d'Italia e c) la banca era incorsa nel termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. poichè, pur avendo la messo in mora la debitrice principale il 3.10.2023, il ricorso monitorio era stato CP_1
iscritto a ruolo il 12.4.2024, quindi oltre i sei mesi.
Le due cause, come emergente, hanno diversi profili comuni, che quindi possono essere esaminati insieme.
1.Sul procedimento di mediazione
Entrambe le cause sono relative a contratti di fideiussione e ciò, come affermato da condivisibile orientamento di legittimità (v. Cass. 12883/2021), esclude la preventiva procedura di mediazione.
2.La dedotta nullità parziale delle fideiussioni e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Tutte le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate nel 2013 e nel 2019, in periodi quindi esclusi dalla valutazione della CA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e di molto posteriori (v. in proposito sentenza C.A Genova 1420/2024). Tale dedotto profilo di nullità dedotto da tutti gli opponenti rimane però assorbito dalla tempestiva attivazione da parte della banca. Ed infatti il termine semestrale di legge previsto dall'art. 1957 c.c. sembra essere stato rispettato: l'intimazione di pagamento, contenente il recesso dal contratto di conto corrente e decadenza dal beneficio del termine dal finanziamento ipotecario, è del 5.1.2024, doc. 15; la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
è del 19.2.2024, doc. 16; l'istanza di insinuazione al passivo è del 10.4.2024; il deposito del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo dell'11.4.2024. Non può accedersi alla tesi difensiva di parte opponente nella parte in cui il termine di scadenza dell'obbligazione dal quale far decorrere il termine semestrale viene individuato nel momento in cui il debitore non ha più provveduto a versare le rate del mutuo, e ciò perchè l'inadempimento non può comportare di per sè la risoluzione del contratto, dovendo necessariamente esserci l'attivazione del creditore: “la decadenza dal beneficio del termine decorre dalla data di scadenza dell'obbligazione principale e quindi, nel caso in esame, dalla data di revoca degli affidamenti e non anche da precedenti sintomi di sofferenza del debitore principale” (Cass., 3, n.
24296 del 16/10/2017) Sez. 3, Ordinanza n. 26955 del 2023.
La comunicazione del 3.10.2023, citata dalla difesa di e di quale dies a quo, Pt_1 Pt_5 costituisce in realtà solo un invito alla regolarizzazione della posizione debitoria, priva quindi di quell'effetto risolutivo necessario per far ritenere scaduta l'obbligazione.
Deve quindi ritenersi che non si sia verificata nessuna decadenza.
3.Sull'exceptio doli pagina 5 di 10 Non vi sono elementi dai quali ravvisare un comportamento abusivo in capo alla CA, nè con mala fede nè con colpa grave. Il fatto di essersi rivolto l'istituto di credito ai fideiussori dopo la situazione di insolvenza del debitore principale non pare davvero dar luogo ad un comportamento abusivo. Gli stessi opponenti non hanno neppure allegato quale concreto comportamento avrebbe dato luogo alla supposta abusività e il fatto di non avere concesso la banca a di revocare la fideiussione a suo tempo Pt_4 prestata risponde ad una legittima scelta dell'istituto di credito di mantenere una garanzia.
4.Sull'illegittimità degli addebiti sul precedente contratto di conto corrente
Non vi è una specifica domanda in tal senso degli opponenti e ma una generica Pt_1 Pt_5
doglianza su asseriti addebiti illegittimi che sarebbero avvenuti su altro conto corrente, non garantito da fideiussione perchè precedente al conto corrente 4278 (esso sì garantito da fideiussione).
Deve qui evidenziarsi che la domanda, neppure oggetto di precisazione delle conclusioni, appare quasi essere ai limiti della nullità, non indicandosi per quale motivo e quali addebiti eventualmente illegittimi vi sarebbero stati sull'altro conto corrente. Peraltro, si tratta di conto corrente, come appena detto, estraneo alla garanzia fideiussoria, precedente al rapporto garantito, in relazione al quale quindi i fideiussori non possono avanzare nessun tipo di pretesa;
si osserva in proposito che, pur avendo sia questo giudice sia la difesa dell'opposta evidenziato il profilo dell'eventuale difetto di legittimazione in capo al fideiussore, nessuna difesa esplicativa è stata svolta dall'opponente neppure nelle note difensive. La stessa difesa attorea, peraltro, a riprova dell'estrema genericità delle proprie difese, ha citato l'ultimo arresto giurisprudenziale (Cass. Sez. Un. 5841/2025) secondo il quale il mutuo solutorio (ossia quel mutuo stipulato per porre fine ad una posizione debitoria) è stato considerato valido, pur non essendo invero stato mosso nessun addebito sull'illegittimità di tale tipologia di mutuo nella presente causa.
In un tal quadro anche la richiesta attorea di riaccredito della somma mutuata ed utilizzata per estinguere la posizione debitoria è un fuor d'opera, sia perchè avente ad oggetto una vera e propria richiesta di pagamento per la quale i fideiussori non possono essere ritenuti legittimati, sia perchè fondata su presupposti vaghi.
Anche la richiesta di documentazione contrattuale relativa a tale precedente contratto appariva meramente esplorativa, non essendovi neppure in punto allegazione l'individuazione di quali poste illegittime vi sarebbero state e per quali motivazioni.
Contr
5.La dedotta nullità del mutuo derivante dalla doppia garanzia
La difesa di ha ritenuto esservi la nullità della fideiussione prestata in relazione al mutuo Pt_4
garantito da , e ciò in violazione del cd divieto di doppia garanzia. Si richiama integralmente Parte_7 quanto già affermato da questo giudice nel provvedimento del 28.01.2025. A completamento deve inoltre pagina 6 di 10 specificarsi quanto segue. Occorre prendere le mosse dal testo dell'art. 4, par. 4, D.M. citato, che così recita:
“sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali,
assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate
nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del
Fondo”.
Ebbene, dovendosi applicare i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, si rileva che il testo nella norma è chiaro nel fare riferimento ad una “garanzia reale, assicurativa e bancaria”; tale locuzione non può dirsi comprensiva delle garanzie personali prestate da persone fisiche (come le fideiussioni di cui si discute), anche laddove predisposte su modello bancario e prestate a garanzia di un contratto bancario. Ed
invero, le garanzie reali (pegno o ipoteca), assicurative e bancarie, sono evidentemente da intendersi quelle prestate da intermediari assicurativi e bancari (sul punto, Corte appello di Milano, sez. III, 22.7.2020, n.
1946).
Stante il chiaro dettato letterale della norma, che sancisce il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie solo relativamente a quelle reali, assicurative o bancarie, senza alcun riferimento alla fideiussione
(avente natura personale e come tale contrapposta a quelle reali), non rilasciata da ente assicurativo o bancario, non risulta nemmeno necessario verificare la ratio legis, atteso che “la ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata di una norma qualora questa sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato” (Cass. n. 2454/83; v. anche, più di recente, Cass. n.
24630/2010; Cass. n. 24165 /2018).
Stante il chiaro tenore letterale della norma, il divieto di doppia garanzia non può dirsi, quindi,
esteso alla garanzia personale rilasciata da persona fisica, quali sono le fideiussioni in questione, dovendosi comunque rilevare, per completezza, che l'interpretazione letterale sarebbe coerente anche con quella logica, essendo la norma volta a salvaguardare la ricchezza patrimoniale della società garantita dal fondo pubblico attraverso il divieto di ipoteche su immobili.
A conferma della bontà di siffatta interpretazione, del resto, si pone l'art. 8 bis, comma 3, legge n.
33/15 (di conversione del D.L. n. 3/15), che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia “nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie”, contemplando, dunque, espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
L'esatta portata della disposizione risulta peraltro inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto pagina 7 di 10 salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.
Deve, pertanto, concludersi che le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quelle oggetto di esame, sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla
Garanzia del Fondo
6.Sul conteggio
Parte opposta ha specificato il motivo della differenza tra la somma indicata nel corpo del ricorso monitorio e quanto oggetto di richiesta (e quindi di decreto ingiuntivo) e quindi nelle note difensive ha specificato meglio la propria richiesta nei seguenti termini “quanto al rapporto di finanziamento di iniziali €
175.000,00: € 138.981,79 oltre interessi convenzionali dalla messa in mora del 3/10/2023 sino al saldo”.
Come affermato dalle Sezioni unite civili con sentenza n. 19597/2020 la risoluzione del contratto di mutuo non ha effetto retroattivo e le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione restano dovute nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse. Ne deriva, nel caso di specie,
che dovrà considerarsi la somma indicata nel piano di ammortamento al momento del pagamento dell'ultima rata (comprensiva di capitale ed interessi, oltre alle rate non versate fino alla data di risoluzione, come visto avvenuta a gennaio 2024). Come risulta dal conteggio del credito (v. doc. 5) il diverso importo di € 144.069,02 corrisponde al credito effettivo della CA (sempre indicato in € 138.981,79 che corrisponde invece al capitale calcolato alla data del 1.6.2023) alla data del febbraio 2024, considerate le rate nel frattempo risultate insolute;
su tale somma devono essere conteggiati gli interessi di mora dalla costituzione in mora del 3.10.2023 al saldo. Per tale motivo il decreto ingiuntivo deve essere confermato nei confronti di tutti gli opponenti
***
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi con aumento per la pluralità di parti.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale pagina 8 di 10 Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00
AUMENTI ( in 50 % sul compenso tabellare )
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.229,00
Totale variazioni in aumento + € 5.614,50
Compenso totale € 16.843,50
Spese generali ( 50% sul compenso totale ) € 2.526,53
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 19.370,03
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause riunite
5815 + 6087/2024:
• Rigetta l'opposizione presentata da , e Parte_4 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 951/2024 emesso dal Tribunale di Genova Parte_5
e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
• Condanna gli opponenti, in solido tra di loro, a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 19.370,03 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 10 Genova, 8 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
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