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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2578/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Provenzale
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Patrizia Salvadori
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data Parte_1 Controparte_1
15.6.2024 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Portopalo di Capo
Passero (SR) in data 9/6/1989 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6.11.2024 (sent. n.
335/2024 pubblicata l'8.11.2024, divenuta irrevocabile l'8/5/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6.11.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti nel ricorso. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Portopalo di Capo Passero (SR) in data 9/6/1989 tra e e Parte_2 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Portopalo di Capo
Passero (SR) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1989 Parte 2 Serie A n.
1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il Parte_1 Controparte_1 primo giorno di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 400,00 mediante bonifico bancario;
2.La SI.ra si riconosce debitrice nei confronti del SI. Controparte_1
della somma di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), Parte_2
2 che si obbliga a restituire al marito. Laddove non ancora rimborsata, tale somma di 4.500,00 sarà compensata con eventuali importi che saranno richiesti e riconosciuti alla sig.ra per quota di futuro TFR, ottenuto dal Controparte_1 sig. al momento della richiesta di trattamento pensionistico, quota pari al CP_1
40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 Legge 898/1970 e successive modifiche. La sig.ra per l'ottenimento della quota di TFR CP_1 dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge al momento della presentazione della relativa richiesta. Il sig. comunicherà Parte_2 alla sig.ra la data del proprio pensionamento. Controparte_1
3. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo le parti dichiarano di aver già regolato ogni ulteriore e diverso rapporto patrimoniale e, quindi, di non avere altro da pretendere reciprocamente.
4. Spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2578/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Provenzale
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Patrizia Salvadori
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data Parte_1 Controparte_1
15.6.2024 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Portopalo di Capo
Passero (SR) in data 9/6/1989 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6.11.2024 (sent. n.
335/2024 pubblicata l'8.11.2024, divenuta irrevocabile l'8/5/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6.11.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti nel ricorso. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Portopalo di Capo Passero (SR) in data 9/6/1989 tra e e Parte_2 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Portopalo di Capo
Passero (SR) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1989 Parte 2 Serie A n.
1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il Parte_1 Controparte_1 primo giorno di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 400,00 mediante bonifico bancario;
2.La SI.ra si riconosce debitrice nei confronti del SI. Controparte_1
della somma di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), Parte_2
2 che si obbliga a restituire al marito. Laddove non ancora rimborsata, tale somma di 4.500,00 sarà compensata con eventuali importi che saranno richiesti e riconosciuti alla sig.ra per quota di futuro TFR, ottenuto dal Controparte_1 sig. al momento della richiesta di trattamento pensionistico, quota pari al CP_1
40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 Legge 898/1970 e successive modifiche. La sig.ra per l'ottenimento della quota di TFR CP_1 dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge al momento della presentazione della relativa richiesta. Il sig. comunicherà Parte_2 alla sig.ra la data del proprio pensionamento. Controparte_1
3. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo le parti dichiarano di aver già regolato ogni ulteriore e diverso rapporto patrimoniale e, quindi, di non avere altro da pretendere reciprocamente.
4. Spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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