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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. BE Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2017/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DOMENICO VALTER GRASSO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI
BOSCO 7 SEREGNO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
MARCO BRENNA, elettivamente domiciliati in CORSO UNITA' D'ITALIA N. 14
22063 CANTÙ presso il difensore
APPELLATI
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 2017/2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare totalmente la sentenza n. 406/2024 pubblicata in data
10.04.2024, depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Como - sezione I civile, in data 20.02.2024, ed emessa nella causa civile R.G.N. 438/2023 dal Giudice di prime cure Dott. Agostino Abate, non notificata, così provvedere:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 406/2024 pubblicata in data 10.04.2024, depositata presso la
Cancelleria del Tribunale di Como - sezione I civile, in data 20.02.2024, ed emessa nella causa civile R.G.N. 438/2023 dal Giudice di prime cure Dott. Agostino Abate accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si riportano: “accertare e dichiarare che il SI è proprietario, da oltre 30 anni, dei seguenti Parte_1 immobili siti in Inverigo (CO), Via Risorgimento, 6, così meglio specificati:
→ Abitazione di tipo civile P1, nell'atto notarile del 1992 è così identificato: Fg. 2-
Part. 426 – Mapp. 647 – Sub.
2. Attualmente nelle schede catastali è così identificato:
Fg. 2 – Part. 467 – Sub. 702.
→ Appartamento uso deposito PT, nell'atto notarile del 1992, così identificato: Fg. 2 –
Map. 467/1. Attualmente, nelle schede catastali, è così identificato: Fg. 2 – Part. 467 –
Sub. 701.
→ Locali ad uso laboratorio e deposito. Nell'atto notarile del 1992 è così identificato:
Fg. 2 – Mapp. 91/1. Fg. 2 – Mapp. 91/2. Fg. 2 – Map. 91/3. Fg. 2 – Mapp. 91/4. Attual- mente nelle schede catastali, è così identificato: Fg. 2 – Part. 91 – Sub. 1 – locale di deposito. Fg. 2 – Part. 91 – Sub. 4 – laboratorio. Fg. 2 Part. 91 Sub, 702 – locale deposito. Fg. 2 – Part. 91 – Suc. 703 – laboratorio.
Tettoia al PT: Fg. 2 – Part. 91 – Sub. 701 – tettoia comune a tutti i sub dei mappali 91 e
467. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato concluso tra il SI e il SI del giugno 2021, a far data Controparte_1 Parte_1 dall'aprile 2022; accertare e dichiarare che , la di lui moglie Controparte_1 CP_2
, unitamente ai loro 3 figli , ed , occupano sine titulo gli
[...] CP_3 CP_4 CP_5 immobili di proprietà dell'odierno attore;
accertare e dichiarare che i resistenti, pur essendosi dichiarati disponibili aa rilasciare l'immobile predetto entro il 31.07.2022, ancora oggi, lo occupano sine titulo, per gli effetti: (1) condannare i SIi CP_1
e , unitamente ai loro 3 figli, , e a
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 rilasciare immediatamente o entro il termine stabilito dal nominando Giudice, libero da persone e/o cose di loro proprietà, sia l'appartamento che l'intera area adibita ad uso
pagina 2 di 16 n. r.g. 2017/2024
deposito, laboratorio, tettoia sita in Inverigo (CO), Via Risorgimento, 6, di proprietà del SI;
(2) condannare i SIi e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, tra di loro solidamente a pagare al SI le seguenti somme calcolate
[...] Pt_1 come da tabelle dell'Agenzia delle Entrate: (i) e 400,00/mensili (circa 70 mq x € 5,8 €
/mq) per ogni mese, a titolo di indennità di occupazione per l'appartamento ad uso civile al P1, a decorrere da aprile 2022 sino all'effettivo rilascio;
(ii) € 600,00/mensili
(circa 120 mq x 5€/mq) per ogni mese, a titolo di indennità di occupazione dell'appartamento ad uso deposito PT, a decorrere da aprile 2022 sino all'effettivo rilascio;
(iii) € 6.000,00/mensili (circa 1000 mq tra piano 1 e piano T x 6 €/mq) per ogni mese, a titolo di indennità di occupazione dell'area adibita a deposito e laboratorio, a decorrere da aprile 2022 sino all'effettivo rilascio;
il tutto per totali €
7.000,00/mese a titolo di indennità di occupazione, o quella maggiore o minore somma che questo Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo dell'importo maturato, a decorrere dall'aprile 2022 sino all'effettivo rilascio. (iv) oltre alle spese ordinarie e alle utenze maturate dal mese di giugno 2021 sino all'effettivo rilascio, per un totale calcolato sino al 06/2022 di € 4.623,09; (3) condannare i SIi
e a liberare gli immobili occupati da persone e cose, Controparte_1 Controparte_2 compreso il capannone entro il termine stabilito dal nominando Giudice, ed in caso di inadempimento, autorizzare sin da ora il SI a smaltire il materiale ivi Pt_1 presente, addebitando le relative spese ai resistenti, previa esibizione della relativa fattura”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per le ragioni esposte nel presente atto;
In ogni caso con vittoria di compensi, spese, anticipazioni, IVA e CPA del presente giudizio.
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e in particolare si chiede sin d'ora di essere ammessi a prove per interroga-torio formale della controparte e per testi, sui capitoli qui di seguito articolati:
Sui seguenti capitoli i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
e Tes_4 Testimone_5
1) Vero che, il è proprietario dell'intero complesso immobiliare sito ad Pt_1
Inverigo, Via Risorgimento, 6, come da doc. 1/b che si mostra al teste;
pagina 3 di 16 n. r.g. 2017/2024
2) Vero che dal 1.6.2021 l'appartamento presente al piano primo dell'immobile sito ad
Inverigo, Via Risorgimento, 6, è occupato dai SIi e Controparte_1 CP_2
oltre che dai loro tre figli e
[...] CP_3 CP_4 CP_5
3) Vero che concedeva in comodato l'appartamento di cui al capitolo Pt_1 precedente ai SIi e , perché questi volevano Controparte_1 Controparte_2 acquistare l'intero complesso immobiliare sito in Inverigo, Via Risorgimento, 6 che comprende due appartamenti e un capannone con ufficio come da doc. 1/b che si mostra al teste;
4) Vero che all'inizio dell'anno 2022 il notava dalle bollette un importante Pt_1 aumento del consumo dell'energia elettrica, come da doc. 12 che si mostra al teste;
5) Vero che nella circostanza di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, il tecnico appurava che l'impianto era stato manomesso e che il contatore dell'utenza collegato all'appartamento abitato dalla madre del alimentava anche l'appartamento Pt_1 abitato dai SIi e , come da doc. n. 4 da mostrare al teste;
CP_1 CP_2
6) Vero che nel giugno 2022 il scopriva che la SIa , moglie Pt_1 Controparte_2 del nel mese di aprile 2022 aveva illegittimamente “sublocato” alla ditta CP_1
Sorftline di TI BE l'intero capannone e i relativi uffici, percependo anche il relativo canone di locazione, come da doc. n. 7 da mostrare al teste;
7) Vero che nel giugno 2022 il SI , saputo che l'immobile era di Testimone_5 proprietà del lasciava immediatamente il capannone e gli uffici, sgomberi da Pt_1 materiale e arredi, pur avendo corrisposto i canoni di locazione alla SIa CP_2
;
[...]
8) Vero che dal giugno 2022 i coniugi e hanno riempito il capannone e CP_1 CP_2
l'area del cortile dell'immobile del con divani rotti, pezzi di mobilio, stoffe Pt_1 come da immagini fotografiche di cui al doc. n. 10 che si mostrano al teste;
Perso Sui seguenti capitoli il Brig.Ca e il c/o sta- Testimone_6 Controparte_6 zione dei Carabinieri di Lurago D'Erba:
9) Vero che in data 2.05.2022 il SI si presentava presso la Vs. Parte_1
Caserma per sporgere denuncia querela verso il SI in quanto Controparte_1 occupava abusivamente, con la sua famiglia, l'immobile di proprietà dello stesso sito in Inverigo, Via Risorgimento, 6; Pt_1
10) Vero che il 16.6.2022, dopo aver parlato con il , contattavate il Controparte_1 per concordare una proroga sino al 31.7.2022, data entro la quale il la Pt_1 CP_1
pagina 4 di 16 n. r.g. 2017/2024
moglie e i loro 3 figli avrebbero lasciato libero gli immobili del CP_2 Pt_1 illegittimamente occupati, come da docc nn. 8 e 9 che si mostrano al teste;
11) Vero che il pro bono pacis, accettava la proroga proposta dai Carabinieri Pt_1 di Lurago D'Erba, ma tutt'oggi lo stabile è ancora detenuto dal CP_1
12) Vero che nell'agosto del 2022 il si presentava nuovamente presso la Vs. Pt_1
Caserma per sporgere denuncia querela contro il SI , giacché Controparte_1 occupava ancora gli immobili oggetto di denuncia sporta nel maggio 2022 ed oltre più denunciava altri fatti, tra cui la manomissione del cancello del capannone e la presenza di ulteriore materiale riposto dal all'interno di quest'ultimo tra cui i divani rotti, CP_1 mobili rotti, tessuti, legno.
Si indica a teste:
a) residente in [...], Inverigo;
Testimone_1
b) , residenti in [...], Inverigo (CO); Testimone_2
c) , residente in [...]; Testimone_3
d) residente in [...], Cabiate (CO), Testimone_4
e) residente in [...], Cabiate (CO), Testimone_5
f) c/o stazione dei Carabinieri di Lurago D'Erba; Persona_2
g) Brig. Ca. c/o stazione dei Carabinieri di Lurago D'Erba. Testimone_6
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini di legge.
Disporsi CTU tecnica, al fine di quantificare i danni sopra menzionati, per il mancato godimento dell'immobile da parte del ricorrente, dall'aprile 2022 sino all'effettivo rilascio”.
Per gli Appellati e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via preliminare/pregiudiziale:
pagina 5 di 16 n. r.g. 2017/2024
respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 406/2024, Pt_1 depositata in data 20.02.2024 e pubblicata il 10.04.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di avere acquistato la proprietà del complesso immobiliare Parte_1 sito in Inverigo – Via Risorgimento 6, composto da una palazzina e un capannone, in forza di donazione del padre (per quota di 1/6) e degli zii Persona_3 [...]
, , e (per quota di CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Persona_4
5/6) e di avere concesso in comodato gratuito a tempo indeterminato dal 1°.
6.2021 uno degli appartamenti della palazzina (al P1) a , che l'aveva occupato con Controparte_1 la propria famiglia, composta dalla moglie e da tre figli, manifestando Controparte_2
l'intenzione di acquistarlo unitamente ad altra porzione adibita ad uso laboratorio/deposito, ha adìto il Tribunale di Como con ricorso ex art. 447bis c.p.c., lamentando il fatto che il SI senza alcuna autorizzazione, nel marzo 2022 CP_1 aveva iniziato a depositare nell'intera area del laboratorio/deposito materiali di sua proprietà e dall'inizio di quello stesso anno (in cui era stato oltretutto rilevato che il contatore in uso alla madre di esso ricorrente andava ad alimentare anche l'unità immobiliare abitata dai resistenti nella medesima palazzina, con notevole incremento dei consumi) non aveva più pagato le spese ordinarie e le utenze, previste contrattualmente a suo carico, sicché, con raccomandate del 13.4.2022 e del 20.5.2022, gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di comodato e gli era stata intimata l'immediata restituzione sia dell'appartamento, che del capannone illegittimamente occupato (ed illegittimamente sublocato a terzi da nel mese di aprile Parte_2
2022), oltre al pagamento del dovuto per spese ordinarie e utenze.
Ha aggiunto che, a seguito di denuncia-querela in data 28.8.2022 e dell'intervento dei
Carabinieri, si era impegnato, con una e-mail del 23.6.2022, a liberare Controparte_1 il capannone e l'appartamento entro il 31.7.2022, senza tuttavia ottemperarvi, ed ha quindi chiesto che, previo accertamento della risoluzione del contratto di comodato e dell'intervenuta occupazione sine titulo degli immobili di sua proprietà da parte del SI e della SIa , questi ultimi fossero condannati al relativo rilascio CP_1 CP_2 immediato e fossero altresì condannati al pagamento, con decorrenza dall'aprile 2022 e sino all'effettiva restituzione, della somma di € 400,00 mensili a titolo di indennità di occupazione per l'appartamento ad uso civile posto al P1, di € 600,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dell'appartamento ad uso deposito situato al PT e di € 6.000,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dell'area adibita a pagina 6 di 16 n. r.g. 2017/2024
deposito/laboratorio (circa 1.000 mq. tra piano 1 e piano T), con relativi interessi e rivalutazione, oltre alle spese ordinarie e alle utenze dal giugno 2021 sino al rilascio, per importo di € 4.623,09 calcolato al mese di giugno 2022. Con ulteriore condanna dei resistenti a liberare gli immobili occupati ed autorizzazione a provvedervi direttamente a spese degli stessi in caso di inadempimento.
Ritualmente costituitisi, e hanno eccepito Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dalla mediazione obbligatoria ed hanno contestato, nel merito, la fondatezza delle avverse pretese, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Signor Pt_1 quest'ultimo aveva prestato il proprio consenso al trasferimento in una porzione del capannone di sua proprietà di alcune attrezzature e beni afferenti alla Controparte_11
di cui era amministratore, ed il fatto che non avesse svolto
[...] Controparte_1 contestazioni dopo aver ricevuto fatture emesse da tale Società con indicazione della relativa sede sociale in via Risorgimento 6 serviva a confermare che egli avesse verbalmente concesso in comodato d'uso gratuito la suddetta porzione a CP_11
a tempo indeterminato. Hanno aggiunto che, dopo la decisione del proprietario di
[...] risolvere i rapporti inter partes una volta sfumata l'ipotesi di acquisto da parte del
Signor degli immobili in comodato, il 25.3.2023 erano state restituite le chiavi CP_1 del solo appartamento, in quanto sin dal giugno 2022 era rientrato in Parte_1 possesso del capannone dopo averne sostituito la serratura. Hanno svolto ulteriori contestazioni in ordine alla legittimità delle pretese economiche avanzate da controparte e alla relativa quantificazione ed hanno quindi concluso chiedendo accertarsi l'avvenuto rilascio degli immobili de quibus, con rigetto della domanda di indennità per la pretesa occupazione senza titolo dell'appartamento oggetto di comodato in assenza della ragioni d'urgenza che ne giustificassero la restituzione;
hanno ulteriormente richiesto l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa occupazione senza titolo degli immobili adibiti a capannone/deposito e uffici perché concessi in comodato d'uso a sino all'intervenuto cambio delle Controparte_11 serrature nel giugno 2022; in subordine, con riferimento alla sola occupazione senza titolo dell'immobile ad uso abitativo dall'1.8.2022 al 25.3.2023, hanno insistito per l'accertamento della non congruità sia degli importi richiesti a titolo di indennità, che delle spese relative al presunto mancato pagamento delle utenze energetiche in mancanza di prova dei parametri di valutazione applicati per la relativa quantificazione.
Disposta con ordinanza in data 4.9.2023 l'attivazione della procedura di mediazione da parte del ricorrente, e limitata in seguito l'istruttoria alle sole produzioni documentali, il
Tribunale di Como, pronunciando la sentenza n. 406/2024 in data 10.4.2024, ha ritenuto cessata la materia del contendere in ordine “alla liberazione di due appartamenti e un
pagina 7 di 16 n. r.g. 2017/2024
capannone industriale” perché “già riconsegnati alla proprietà” e, ritenuto che l'uso del capannone fosse stato concesso a ha condannato Controparte_11 Controparte_1
(quale unico comodatario degli appartamenti) al pagamento in favore di Pt_1
“a titolo di indennità di occupazione dei due immobili ad uso abitativo della
[...] somma complessiva di € 1.000 per il periodo da agosto 2022 a marzo 2023”, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte per l'importo di € 4.200,00 oltre
15% spese forfettarie e accessori di legge.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, affidato a tre motivi, Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituiti e , che hanno insistito per il rigetto Controparte_1 Controparte_2 del gravame.
All'odierna udienza del 19.3.2025, la Corte ha preso atto della inconciliabilità della lite.
Le parti sono state quindi invitate a discutere oralmente la causa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo della presente sentenza, le cui motivazioni si vanno ad illustrare.
***
L'appello è in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il primo e il secondo mezzo di impugnazione, strettamente connessi e quindi suscettibili di trattazione unitaria, – da un lato – denuncia l'errore in Parte_1 cui sarebbe incorso il Tribunale sia nell'identificazione dei beni oggetto di causa, che nella declaratoria di cessazione della materia del contendere fondata sul presupposto che
“[l]'azione mirava alla liberazione di due appartamenti e un capannone industriale” di fatto già “riconsegnati alla proprietà” e – dall'altro – censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto carente di legittimazione la SIa rispetto alle Controparte_2 pretese azionate nel presente giudizio.
Si tratta di rilievi in parte condivisibili.
Anzitutto, risulta documentalmente che l'odierno appellante e Controparte_1 stipularono in data 1°.
6.2021 un contratto (doc. 3 appellante), con il quale Pt_1 concedeva al SI “in comodato d'uso gratuito” l'immobile ad uso
[...] CP_1 abitativo di sua proprietà situato in Inverigo (CO) alla via Risorgimento n. 6, catastalmente censito al Foglio 2 Particella 467 sub 702 cat. A/2 Cl. 1, con decorrenza dall'1.6.2021 e con imposizione a carico del comodatario delle “spese necessarie per la manutenzione ordinaria”, nonché di quelle relative alle “utenze” (clausola n. 6), essendo anche previsto che l'inadempienza da parte del comodatario ad uno dei patti pagina 8 di 16 n. r.g. 2017/2024
contenuti nel contratto avrebbe comportato ipso iure la risoluzione dello stesso (clausola n. 10).
Lamenta l'appellante che, a partire dal mese di marzo 2022, l'appellato SI CP_1 abbia intrapreso il godimento, senza autorizzazione, anche di ulteriori porzioni
[...] del complesso immobiliare, occupando con materiali di sua proprietà un appartamento ad uso deposito situato al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella
467 sub. 701, ed i locali ad uso laboratorio/deposito ubicati sempre al piano terra, identificati catastalmente al Foglio 2 mapp.91 subb. 1 (locale deposito) – 4 (laboratorio)
– 702 (locale deposito) e 703 (laboratorio).
Appurata tale circostanza, oltre ad un aumento importante dei consumi di energia elettrica, asseritamente dovuto al fatto “che l'impianto era stato manomesso e che il contatore dell'utenza, collegato all'altro appartamento abitato dalla madre del
alimentava anche l'appartamento abitato dai resistenti”, e considerato inoltre Pt_1 che il comodatario aveva iniziato a non pagare le spese ordinarie e le utenze, risulta che con raccomandate a/r inviate al SI in data 13.4.2022 e Parte_1 CP_1
20.5.2022, si sia avvalso della clausola risolutiva espressa ed abbia intimato la restituzione, dapprima “entro e non oltre il 30 aprile 2022”, e poi “entro il 23 maggio 2022 ore 12,00”, dell'appartamento concesso in comodato, nonché la liberazione delle porzioni occupate senza autorizzazione, con richiesta ulteriore di pagamento delle utenze mai rimborsate (gas, energia elettrica, acqua).
Consta ulteriormente che nell'agosto 2022 gli immobili fossero ancora occupati, come da denuncia-querela presentata il 25.8.2022 da presso la Stazione dei Parte_1
Carabinieri di Lurago D'Erba, onde emerge – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che, concessa al SI una proroga “fino alla fine del mese di luglio CP_1
2022 per liberare l'appartamento e svuotare il capannone della merce che arbitrariamente aveva depositato all'interno”, ed essendosi il medesimo rifiutato di sottoscrivere l'accordo predisposto in tal senso, il 15.6.2022 era stata staccata la corrente del capannone, ma la sostituzione della serratura era stata vietata dalla Polizia
Locale a causa della presenza di un cane all'interno dei locali, per cui era stata solo smontata la serratura antipanico, che doveva essere verificata e montata il giorno successivo;
il 16 giugno, appreso dai Carabinieri della rinnovata disponibilità di a restituire gli immobili entro il 31.7.2022, e autorizzata quindi Controparte_1
l'occupazione sino a tale data, in seguito egli non solo aveva dichiarato che non avrebbe rispettato l'impegno, ma aveva scardinato i giunti della serratura della porta antipanico del capannone, posizionando materiale di scarto davanti all'ingresso per impedire l'ingresso ed accumulando ulteriore materiale all'interno, come constatato in un tentativo di accesso effettuato il 16.8.2022, nel corso del quale era stato anche verificato pagina 9 di 16 n. r.g. 2017/2024
che un cavo elettrico, proveniente dall'appartamento abitato dal resistente, entrava nel capannone “probabilmente per utilizzare la corrente” e supplire così al distacco del contatore (doc. 8 appellante).
Quanto riportato non risulta oggetto di specifica contestazione da parte appellata ed è altresì del tutto pacifico che in data 25.3.2023 abbia infine Controparte_1 riconsegnato al proprietario le chiavi dell'appartamento utilizzato come abitazione (si veda la relativa dichiarazione versata in atti sub doc. 8 appellati).
Tali essendo i fatti, è corretta la statuizione del primo Giudice per quanto concerne la cessazione della materia del contendere in ordine alla restituzione dell'unità abitativa oggetto del contratto di comodato, essendo l'appellante rientrato in possesso dell'appartamento di cui al Foglio 2 Particella 467 sub 702 alla data indicata (25.3.2023) e risultando così soddisfatto l'interesse fatto valere da sotto Parte_3 tale profilo nel presente giudizio.
Non altrettanto può dirsi per quanto concerne la restituzione delle ulteriori porzioni immobiliari oggetto di occupazione, vale a dire dell'appartamento ad uso deposito e dei locali ad uso laboratorio/deposito ubicati al piano terra.
Gli appellati non negano che tale occupazione vi sia stata, ma la riconducono all'esistenza di un ulteriore rapporto di comodato, che sarebbe verbalmente intercorso tra il SI e la di cui è legale Pt_1 Controparte_11 Controparte_1 rappresentante.
A dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto non deducono tuttavia prove orali, ma sostengono che elementi a conferma dovrebbero trarsi dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla prefattura n. 1 del 21.10.2021 inviata da alla Controparte_11
, riguardante la “Fornitura e posa di: Lavori svolti nel Parte_4 capannone di Villa Romanò Via Carlo Bianchi n° 39”, ovvero nel negozio di Pt_4
La tesi degli appellati è che l'indicazione in tale documento contabile dell'indirizzo di alla via Risorgimento n. 6 – Inverigo servirebbe a confermare che al Controparte_11
Sig. titolare di era certamente nota la presenza all'interno del Pt_1 Pt_4 capannone di “beni afferenti alla società, al fine di consentirne l'attività lavorativa”.
La circostanza, tuttavia, si pone come affatto inequivoca, posto che – come evidenziato dall'appellante – in via Risorgimento n. 6 vi era anche l'appartamento concesso in comodato al SI presso il quale lo stesso avrebbe anche potuto ubicare la CP_1 sede della Società di cui era il legale rappresentante e dunque la mancata contestazione della domiciliazione a tale indirizzo della da parte di Controparte_11 Pt_1
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non può servire a corroborare l'assunto che tale domiciliazione dovesse Pt_1 senz'altro intendersi presso il capannone e che quest'ultimo fosse oggetto a sua volta di comodato.
Alla luce di tali considerazioni non è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui anche il capannone era stato concesso in comodato da questa volta Parte_1
a (soggetto estraneo al presente giudizio), per lo svolgimento della Controparte_11 propria attività, trattandosi di statuizione del tutto priva di alcun conforto probatorio.
Del resto, in contrasto con la tesi sostenuta dal primo Giudice, risultano acquisiti al processo una serie di elementi idonei a confermare che, viceversa, l'occupazione dei locali adibiti a capannone/deposito era bensì avvenuta, ma ad opera degli odierni convenuti, non della Società, e senza il consenso del proprietario.
Vi è anzitutto in atti copia di “Contratto di sublocazione commerciale” dell'immobile sito in Inverigo – Via Risorgimento 6 stipulato da , nella dichiarata Controparte_2 veste di “conduttore”, con tale “Softline di TI BE Via Montello, 132 22060 Cabiate” in data 31.3.2022, sul presupposto (privo di alcuna conferma ricavabile dagli atti di causa) di avere ricevuto in locazione l'immobile “in forza di contratto stipulato in data 01/04/2022” (doc. 7 appellante).
Il fatto che la SIa si proclamasse conduttore del capannone dimostra che la CP_2 stessa aveva personalmente la disponibilità della porzione immobiliare ad uso commerciale di cui si tratta, tanto da poterne cedere il godimento.
Non v'è dubbio ch'ella debba quindi ritenersi passivamente legittimata rispetto all'azione di restituzione svolta al riguardo dal proprietario SI Pt_1
Analogamente, è da ritenere che tale azione si sia correttamente rivolta anche nei confronti del SI , non essendo in contestazione che l'immobile sia Controparte_1 stato dal medesimo utilizzato come deposito di materiale afferenti alla propria attività commerciale ed essendosi egli stesso impegnato in prima persona “a liberare il capannone e l'appartamento di proprietà del Sig. sito in via Parte_1
Risorgimento 6 ad Inverigo 22044 (CO) entro il 31/07/2022”, con dichiarazione munita di sottoscrizione autografa non disconosciuta (doc. 9 appellante).
Dunque, le risultanze processuali in definitiva confermano che sia il SI che la CP_1 SIa abbiano occupato i locali adibiti a deposito/laboratorio, di cui al Foglio CP_2
2 mapp. 91 subb. 1 (locale deposito) – 4 (laboratorio) – 702 (locale deposito) e 703
(laboratorio), in assenza di alcun titolo che legittimasse tale occupazione.
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Con il terzo motivo, lamenta che il Giudice di prime cure “abbia Parte_3 assunto una posizione solo ed esclusivamente in merito alla porzione immobiliare adibita ad appartamento risultando, invece manchevole per quanto concerne il capannone che, ancora oggi, risulta l'unico immobile occupato dagli appellanti senza alcun titolo …”.
La censura è fondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è affatto cessata la materia del contendere per quanto concerne la restituzione del capannone.
Secondo parte appellata, il SI sarebbe tornato in possesso di quest'ultimo in Pt_1 data 15.6.2022, avendo “provveduto a cambiare le serrature dell'immobile … impedendone, altresì l'accesso…”; e tale circostanza sarebbe confermata anche dal fatto che “[i]l SI …, da quel momento, chiedeva espressamente l'autorizzazione CP_1 del proprietario al fine di accedere al locale commerciale”.
Né l'una, né l'altra affermazione sono fondate.
Anzitutto, nella denuncia-querela presentata dal ai Carabinieri di Parte_1
Lurago D'Erba il 25.8.2022 risultano chiarite le ragioni per cui, nonostante l'accesso all'immobile finalizzato alla sostituzione delle serrature in data 15.6.2022, non fu possibile procedervi.
Inoltre, se davvero il SI avesse perduto la disponibilità dei locali nel giugno CP_1
2022, non si vede per quale ragione si sarebbe impegnato, come fece, a liberare non solo l'appartamento utilizzato come abitazione, ma anche il capannone, “entro il 31/07/2022”: segno, dunque, che l'immobile continuava ad essere oggetto di godimento da parte sua e non era affatto tornato al proprietario.
Quanto all'ulteriore circostanza dedotta, di aver dovuto richiedere l'autorizzazione del SI per accedere al locale commerciale dopo il 15.6.2022, si tratta ancora Pt_1 una volta di circostanza del tutto indimostrata, non servendo a confermarla la prodotta
e-mail in data 4.7.2022 inviata da alla Amministrazione – del Controparte_11 Pt_4 seguente tenore testuale: “Buonasera. Ho bisogno delle mie attrezzature che si trovano nel vostro capannone pignorato a Villa Romanò come già richiesto in precedenza, con urgenza ho bisogno delle chiavi dei contatori dove ho messo i lucchetti. Saluti
[...]
” (doc. 5 appellati). CP_1
Il capannone al quale si fa riferimento non è infatti quello di via Risorgimento 6 a
Inverigo, oggetto di causa, bensì – è da ritenere – quello della Parte_4
, situato appunto in “Villa Romanò”, alla via Carlo Bianchi n. 9, presso il quale
[...]
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risulta che avesse eseguito dei lavori, come documentato dalla Controparte_11 prefattura emessa nei confronti di a cui già si è fatto cenno. Parte_5
Ne consegue che non vi è in definitiva alcuna evidenza dell'avvenuta restituzione dei locali commerciali oggetto di causa in favore del proprietario Parte_1
A modifica sul punto della sentenza impugnata, e a , Controparte_1 Controparte_2 entrambi occupanti senza titolo secondo quanto argomentato sul punto, devono essere quindi condannati all'immediato rilascio in favore di della porzione Parte_1 immobiliare, libera da persone e cose, sita in Inverigo (CO) Via Risorgimento n. 6, costituita da laboratorio/deposito ubicato sempre al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 mapp. 91 subb. 1 (locale deposito) – 4 (laboratorio) – 702
(locale deposito) e 703 (laboratorio).
Per quanto invece concerne l'appartamento ad uso deposito situato al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 467 sub. 701, non vi è evidenza che lo stesso sia stato occupato anche dalla SIa (non essendovene specifica CP_2 menzione nel contratto di sublocazione sottoscritto dall'appellata), dovendosi quindi ritenere che la relativa occupazione sia avvenuta esclusivamente da parte del SI
a motivo del suo impegno a riconsegnare tutti gli immobili, indistintamente, alla CP_1 data del 31.7.2022.
Nei confronti esclusivamente di deve dunque pronunciarsi condanna al Controparte_1 rilascio immediato in favore di libera da persone e cose, dell'unità Parte_1 immobiliare di cui trattasi, costituita da appartamento ad uso deposito al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 467 sub. 701.
Gli appellati devono essere anche condannati a corrispondere solidalmente in favore dell'appellante un'indennità per l'occupazione delle porzioni immobiliari illegittimamente occupate.
Vi è da considerare che il primo Giudice, avendo erroneamente ritenuto che anche l'appartamento ad uso deposito situato al piano terra fosse stato restituito, ha condannato il sig. alla corresponsione in favore del proprietario – a titolo di CP_1 indennità per l'occupazione sia di tale appartamento che dell'appartamento ad uso abitativo oggetto di comodato – della somma complessiva di € 1.000,00 mensili come richiesta, di cui € 400,00 relativi all'abitazione ed € 600,00 relativi all'appartamento ad uso deposito. E ciò per il periodo da agosto 2022 a marzo 2023.
Poiché tuttavia l'appartamento ad uso deposito non è stato ancora rilasciato, in parziale riforma anche su tale punto della pronuncia gravata, e ferma restando la suddetta pagina 13 di 16 n. r.g. 2017/2024
statuizione, (occupante abusivo) va condannato a corrispondere a Controparte_1 ulteriori € 600,00 mensili a titolo di indennità di occupazione Parte_1 dell'immobile di cui si tratta dall'1.4.2023 all'effettivo rilascio.
Solidalmente dovuto da entrambi gli appellati è invece il risarcimento del danno per l'occupazione del capannone, operando anche in questo caso il principio, ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi del bene dietro corrispettivo, con ricorso da parte del Giudice, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, alla liquidazione secondo criterio equitativo, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (v. Cass. Sez.U. 15/11/2022, n.
33645; Cass. Ordinanza 18/07/2024, n. 19849).
Nello specifico, non v'è dubbio che l'illegittima occupazione del capannone abbia privato il SI della concreta possibilità di godimento del bene quale Pt_1 proprietario (circostanza non contestata dagli appellati) e che, alla luce dei ricordati principi giurisprudenziali, debba essergli riconosciuto il diritto ad ottenere il relativo risarcimento.
Non potendo tale nocumento essere quantificato nel suo preciso ammontare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite lo stesso deve essere liquidato in via equitativa con ricorso al parametro del canone locativo di mercato.
Il periodo di riferimento deve tuttavia individuarsi non dall'aprile 2022, come indicato dall'appellante, ma, anche in questo caso, dall'1.8.2022, attesa la dichiarata accondiscendenza del SI a lasciare l'immobile nella disponibilità degli Pt_1 occupanti sino al 31.7.2022.
L'appellante ha prodotto le quotazioni immobiliari elaborate dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno 2022 per immobili ubicati in Inverigo (CO) della medesima categoria commerciale di quello occupato, riportanti “Valori Locazione (€/mq x mese)” compresi tra un minimo di € 3,5/mq ed un massimo di € 7/mq. (doc. 11 appellante).
Ritiene la Corte che, trattandosi di vecchio fabbricato (come si ricava dagli atti di provenienza) e non essendo provata l'esistenza di dotazioni dello stesso tali da orientare il giudizio in senso favorevole all'applicazione del valore locativo massimo, la liquidazione debba attestarsi sul valore locativo minimo, con la conseguenza che gli appellati, in riforma anche in parte qua della sentenza di primo grado, devono essere condannati a corrispondere in favore di a titolo di indennità per Parte_1
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l'occupazione del capannone, la somma di € 3.500,00 (€ 3,5 x 1.000 mq.) mensili dal
1°.
8.2022 al rilascio effettivo.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza anche di , quest'ultima dev'essere condannata in solido con Controparte_2 CP_1 alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di primo
[...] Parte_1 grado, come liquidate dal Tribunale. A carico solidale di entrambi gli appellati, in applicazione del principio si soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono porsi inoltre le spese del presente grado, che si liquidano come da dispositivo nell'importo di €
8.244,00, di cui € 804,00 per anticipazioni ed € 7.440,00 per compensi, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000), in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per quanto concerne la fase di studio della controversia (€ 2.977,00) e la fase introduttiva (€ 1.911,00) e dei parametri minimi per quanto concerne la fase decisionale (€ 2.552,00), data l'oralità della discussione;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 406/2024, CP_12 pubblicata in data 10/04/2024, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in conseguente parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, che conferma nel resto, così provvede:
1. condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 libero da persone e cose, dell'immobile sito in Comune di Inverigo (CO) Via
Risorgimento n. 6 costituito da un appartamento ad uso deposito al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 467 sub. 701;
2. condanna e all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Controparte_2
libero da persone e cose, dell'immobile sito in Comune di Inverigo Parte_1
(CO) Via Risorgimento n. 6 costituito da locali ad uso laboratorio/deposito al piano terra, identificati catastalmente al Foglio 2 mapp.91 subb. 1 – 4 – 702 e 703;
3. ferma la condanna di al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità di occupazione, della somma complessiva di € 1.000,00 mensili da agosto 2022 a marzo 2023, condanna a corrispondere in favore di Controparte_1
l'ulteriore somma di € 600,00 mensili, a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione dell'appartamento ad uso deposito sito in Comune di Inverigo (CO) Via
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Risorgimento n. 6 di cui al Foglio 2 Particella 467 sub. 701, dall'1.4.2023 al rilascio effettivo;
4. condanna e a corrispondere solidalmente in favore Controparte_1 Controparte_2 di la somma di € 3.500,00 mensili a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione dei locali ad uso laboratorio/deposito situati in Comune di Inverigo (CO)
Via Risorgimento n. 6 di cui al Foglio 2 mapp. 91 subb. 1 – 4 – 702 – 703, dall'1.8.2022 al rilascio effettivo;
5. condanna alla rifusione in solido con delle spese Controparte_2 Controparte_1 del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale;
6. condanna e a rifondere solidalmente a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in
[...] complessivi € 8.244,00, oltre per rimborso forfettario spese generali (15 %), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 19 Marzo 2025
Il Consigliere est Il Presidente
Maria Grazia Federici BE Aponte
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. BE Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2017/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DOMENICO VALTER GRASSO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI
BOSCO 7 SEREGNO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
MARCO BRENNA, elettivamente domiciliati in CORSO UNITA' D'ITALIA N. 14
22063 CANTÙ presso il difensore
APPELLATI
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 2017/2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare totalmente la sentenza n. 406/2024 pubblicata in data
10.04.2024, depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Como - sezione I civile, in data 20.02.2024, ed emessa nella causa civile R.G.N. 438/2023 dal Giudice di prime cure Dott. Agostino Abate, non notificata, così provvedere:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 406/2024 pubblicata in data 10.04.2024, depositata presso la
Cancelleria del Tribunale di Como - sezione I civile, in data 20.02.2024, ed emessa nella causa civile R.G.N. 438/2023 dal Giudice di prime cure Dott. Agostino Abate accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si riportano: “accertare e dichiarare che il SI è proprietario, da oltre 30 anni, dei seguenti Parte_1 immobili siti in Inverigo (CO), Via Risorgimento, 6, così meglio specificati:
→ Abitazione di tipo civile P1, nell'atto notarile del 1992 è così identificato: Fg. 2-
Part. 426 – Mapp. 647 – Sub.
2. Attualmente nelle schede catastali è così identificato:
Fg. 2 – Part. 467 – Sub. 702.
→ Appartamento uso deposito PT, nell'atto notarile del 1992, così identificato: Fg. 2 –
Map. 467/1. Attualmente, nelle schede catastali, è così identificato: Fg. 2 – Part. 467 –
Sub. 701.
→ Locali ad uso laboratorio e deposito. Nell'atto notarile del 1992 è così identificato:
Fg. 2 – Mapp. 91/1. Fg. 2 – Mapp. 91/2. Fg. 2 – Map. 91/3. Fg. 2 – Mapp. 91/4. Attual- mente nelle schede catastali, è così identificato: Fg. 2 – Part. 91 – Sub. 1 – locale di deposito. Fg. 2 – Part. 91 – Sub. 4 – laboratorio. Fg. 2 Part. 91 Sub, 702 – locale deposito. Fg. 2 – Part. 91 – Suc. 703 – laboratorio.
Tettoia al PT: Fg. 2 – Part. 91 – Sub. 701 – tettoia comune a tutti i sub dei mappali 91 e
467. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato concluso tra il SI e il SI del giugno 2021, a far data Controparte_1 Parte_1 dall'aprile 2022; accertare e dichiarare che , la di lui moglie Controparte_1 CP_2
, unitamente ai loro 3 figli , ed , occupano sine titulo gli
[...] CP_3 CP_4 CP_5 immobili di proprietà dell'odierno attore;
accertare e dichiarare che i resistenti, pur essendosi dichiarati disponibili aa rilasciare l'immobile predetto entro il 31.07.2022, ancora oggi, lo occupano sine titulo, per gli effetti: (1) condannare i SIi CP_1
e , unitamente ai loro 3 figli, , e a
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 rilasciare immediatamente o entro il termine stabilito dal nominando Giudice, libero da persone e/o cose di loro proprietà, sia l'appartamento che l'intera area adibita ad uso
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deposito, laboratorio, tettoia sita in Inverigo (CO), Via Risorgimento, 6, di proprietà del SI;
(2) condannare i SIi e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, tra di loro solidamente a pagare al SI le seguenti somme calcolate
[...] Pt_1 come da tabelle dell'Agenzia delle Entrate: (i) e 400,00/mensili (circa 70 mq x € 5,8 €
/mq) per ogni mese, a titolo di indennità di occupazione per l'appartamento ad uso civile al P1, a decorrere da aprile 2022 sino all'effettivo rilascio;
(ii) € 600,00/mensili
(circa 120 mq x 5€/mq) per ogni mese, a titolo di indennità di occupazione dell'appartamento ad uso deposito PT, a decorrere da aprile 2022 sino all'effettivo rilascio;
(iii) € 6.000,00/mensili (circa 1000 mq tra piano 1 e piano T x 6 €/mq) per ogni mese, a titolo di indennità di occupazione dell'area adibita a deposito e laboratorio, a decorrere da aprile 2022 sino all'effettivo rilascio;
il tutto per totali €
7.000,00/mese a titolo di indennità di occupazione, o quella maggiore o minore somma che questo Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo dell'importo maturato, a decorrere dall'aprile 2022 sino all'effettivo rilascio. (iv) oltre alle spese ordinarie e alle utenze maturate dal mese di giugno 2021 sino all'effettivo rilascio, per un totale calcolato sino al 06/2022 di € 4.623,09; (3) condannare i SIi
e a liberare gli immobili occupati da persone e cose, Controparte_1 Controparte_2 compreso il capannone entro il termine stabilito dal nominando Giudice, ed in caso di inadempimento, autorizzare sin da ora il SI a smaltire il materiale ivi Pt_1 presente, addebitando le relative spese ai resistenti, previa esibizione della relativa fattura”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per le ragioni esposte nel presente atto;
In ogni caso con vittoria di compensi, spese, anticipazioni, IVA e CPA del presente giudizio.
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e in particolare si chiede sin d'ora di essere ammessi a prove per interroga-torio formale della controparte e per testi, sui capitoli qui di seguito articolati:
Sui seguenti capitoli i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
e Tes_4 Testimone_5
1) Vero che, il è proprietario dell'intero complesso immobiliare sito ad Pt_1
Inverigo, Via Risorgimento, 6, come da doc. 1/b che si mostra al teste;
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2) Vero che dal 1.6.2021 l'appartamento presente al piano primo dell'immobile sito ad
Inverigo, Via Risorgimento, 6, è occupato dai SIi e Controparte_1 CP_2
oltre che dai loro tre figli e
[...] CP_3 CP_4 CP_5
3) Vero che concedeva in comodato l'appartamento di cui al capitolo Pt_1 precedente ai SIi e , perché questi volevano Controparte_1 Controparte_2 acquistare l'intero complesso immobiliare sito in Inverigo, Via Risorgimento, 6 che comprende due appartamenti e un capannone con ufficio come da doc. 1/b che si mostra al teste;
4) Vero che all'inizio dell'anno 2022 il notava dalle bollette un importante Pt_1 aumento del consumo dell'energia elettrica, come da doc. 12 che si mostra al teste;
5) Vero che nella circostanza di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, il tecnico appurava che l'impianto era stato manomesso e che il contatore dell'utenza collegato all'appartamento abitato dalla madre del alimentava anche l'appartamento Pt_1 abitato dai SIi e , come da doc. n. 4 da mostrare al teste;
CP_1 CP_2
6) Vero che nel giugno 2022 il scopriva che la SIa , moglie Pt_1 Controparte_2 del nel mese di aprile 2022 aveva illegittimamente “sublocato” alla ditta CP_1
Sorftline di TI BE l'intero capannone e i relativi uffici, percependo anche il relativo canone di locazione, come da doc. n. 7 da mostrare al teste;
7) Vero che nel giugno 2022 il SI , saputo che l'immobile era di Testimone_5 proprietà del lasciava immediatamente il capannone e gli uffici, sgomberi da Pt_1 materiale e arredi, pur avendo corrisposto i canoni di locazione alla SIa CP_2
;
[...]
8) Vero che dal giugno 2022 i coniugi e hanno riempito il capannone e CP_1 CP_2
l'area del cortile dell'immobile del con divani rotti, pezzi di mobilio, stoffe Pt_1 come da immagini fotografiche di cui al doc. n. 10 che si mostrano al teste;
Perso Sui seguenti capitoli il Brig.Ca e il c/o sta- Testimone_6 Controparte_6 zione dei Carabinieri di Lurago D'Erba:
9) Vero che in data 2.05.2022 il SI si presentava presso la Vs. Parte_1
Caserma per sporgere denuncia querela verso il SI in quanto Controparte_1 occupava abusivamente, con la sua famiglia, l'immobile di proprietà dello stesso sito in Inverigo, Via Risorgimento, 6; Pt_1
10) Vero che il 16.6.2022, dopo aver parlato con il , contattavate il Controparte_1 per concordare una proroga sino al 31.7.2022, data entro la quale il la Pt_1 CP_1
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moglie e i loro 3 figli avrebbero lasciato libero gli immobili del CP_2 Pt_1 illegittimamente occupati, come da docc nn. 8 e 9 che si mostrano al teste;
11) Vero che il pro bono pacis, accettava la proroga proposta dai Carabinieri Pt_1 di Lurago D'Erba, ma tutt'oggi lo stabile è ancora detenuto dal CP_1
12) Vero che nell'agosto del 2022 il si presentava nuovamente presso la Vs. Pt_1
Caserma per sporgere denuncia querela contro il SI , giacché Controparte_1 occupava ancora gli immobili oggetto di denuncia sporta nel maggio 2022 ed oltre più denunciava altri fatti, tra cui la manomissione del cancello del capannone e la presenza di ulteriore materiale riposto dal all'interno di quest'ultimo tra cui i divani rotti, CP_1 mobili rotti, tessuti, legno.
Si indica a teste:
a) residente in [...], Inverigo;
Testimone_1
b) , residenti in [...], Inverigo (CO); Testimone_2
c) , residente in [...]; Testimone_3
d) residente in [...], Cabiate (CO), Testimone_4
e) residente in [...], Cabiate (CO), Testimone_5
f) c/o stazione dei Carabinieri di Lurago D'Erba; Persona_2
g) Brig. Ca. c/o stazione dei Carabinieri di Lurago D'Erba. Testimone_6
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini di legge.
Disporsi CTU tecnica, al fine di quantificare i danni sopra menzionati, per il mancato godimento dell'immobile da parte del ricorrente, dall'aprile 2022 sino all'effettivo rilascio”.
Per gli Appellati e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via preliminare/pregiudiziale:
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respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 406/2024, Pt_1 depositata in data 20.02.2024 e pubblicata il 10.04.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di avere acquistato la proprietà del complesso immobiliare Parte_1 sito in Inverigo – Via Risorgimento 6, composto da una palazzina e un capannone, in forza di donazione del padre (per quota di 1/6) e degli zii Persona_3 [...]
, , e (per quota di CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Persona_4
5/6) e di avere concesso in comodato gratuito a tempo indeterminato dal 1°.
6.2021 uno degli appartamenti della palazzina (al P1) a , che l'aveva occupato con Controparte_1 la propria famiglia, composta dalla moglie e da tre figli, manifestando Controparte_2
l'intenzione di acquistarlo unitamente ad altra porzione adibita ad uso laboratorio/deposito, ha adìto il Tribunale di Como con ricorso ex art. 447bis c.p.c., lamentando il fatto che il SI senza alcuna autorizzazione, nel marzo 2022 CP_1 aveva iniziato a depositare nell'intera area del laboratorio/deposito materiali di sua proprietà e dall'inizio di quello stesso anno (in cui era stato oltretutto rilevato che il contatore in uso alla madre di esso ricorrente andava ad alimentare anche l'unità immobiliare abitata dai resistenti nella medesima palazzina, con notevole incremento dei consumi) non aveva più pagato le spese ordinarie e le utenze, previste contrattualmente a suo carico, sicché, con raccomandate del 13.4.2022 e del 20.5.2022, gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di comodato e gli era stata intimata l'immediata restituzione sia dell'appartamento, che del capannone illegittimamente occupato (ed illegittimamente sublocato a terzi da nel mese di aprile Parte_2
2022), oltre al pagamento del dovuto per spese ordinarie e utenze.
Ha aggiunto che, a seguito di denuncia-querela in data 28.8.2022 e dell'intervento dei
Carabinieri, si era impegnato, con una e-mail del 23.6.2022, a liberare Controparte_1 il capannone e l'appartamento entro il 31.7.2022, senza tuttavia ottemperarvi, ed ha quindi chiesto che, previo accertamento della risoluzione del contratto di comodato e dell'intervenuta occupazione sine titulo degli immobili di sua proprietà da parte del SI e della SIa , questi ultimi fossero condannati al relativo rilascio CP_1 CP_2 immediato e fossero altresì condannati al pagamento, con decorrenza dall'aprile 2022 e sino all'effettiva restituzione, della somma di € 400,00 mensili a titolo di indennità di occupazione per l'appartamento ad uso civile posto al P1, di € 600,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dell'appartamento ad uso deposito situato al PT e di € 6.000,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dell'area adibita a pagina 6 di 16 n. r.g. 2017/2024
deposito/laboratorio (circa 1.000 mq. tra piano 1 e piano T), con relativi interessi e rivalutazione, oltre alle spese ordinarie e alle utenze dal giugno 2021 sino al rilascio, per importo di € 4.623,09 calcolato al mese di giugno 2022. Con ulteriore condanna dei resistenti a liberare gli immobili occupati ed autorizzazione a provvedervi direttamente a spese degli stessi in caso di inadempimento.
Ritualmente costituitisi, e hanno eccepito Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dalla mediazione obbligatoria ed hanno contestato, nel merito, la fondatezza delle avverse pretese, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Signor Pt_1 quest'ultimo aveva prestato il proprio consenso al trasferimento in una porzione del capannone di sua proprietà di alcune attrezzature e beni afferenti alla Controparte_11
di cui era amministratore, ed il fatto che non avesse svolto
[...] Controparte_1 contestazioni dopo aver ricevuto fatture emesse da tale Società con indicazione della relativa sede sociale in via Risorgimento 6 serviva a confermare che egli avesse verbalmente concesso in comodato d'uso gratuito la suddetta porzione a CP_11
a tempo indeterminato. Hanno aggiunto che, dopo la decisione del proprietario di
[...] risolvere i rapporti inter partes una volta sfumata l'ipotesi di acquisto da parte del
Signor degli immobili in comodato, il 25.3.2023 erano state restituite le chiavi CP_1 del solo appartamento, in quanto sin dal giugno 2022 era rientrato in Parte_1 possesso del capannone dopo averne sostituito la serratura. Hanno svolto ulteriori contestazioni in ordine alla legittimità delle pretese economiche avanzate da controparte e alla relativa quantificazione ed hanno quindi concluso chiedendo accertarsi l'avvenuto rilascio degli immobili de quibus, con rigetto della domanda di indennità per la pretesa occupazione senza titolo dell'appartamento oggetto di comodato in assenza della ragioni d'urgenza che ne giustificassero la restituzione;
hanno ulteriormente richiesto l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa occupazione senza titolo degli immobili adibiti a capannone/deposito e uffici perché concessi in comodato d'uso a sino all'intervenuto cambio delle Controparte_11 serrature nel giugno 2022; in subordine, con riferimento alla sola occupazione senza titolo dell'immobile ad uso abitativo dall'1.8.2022 al 25.3.2023, hanno insistito per l'accertamento della non congruità sia degli importi richiesti a titolo di indennità, che delle spese relative al presunto mancato pagamento delle utenze energetiche in mancanza di prova dei parametri di valutazione applicati per la relativa quantificazione.
Disposta con ordinanza in data 4.9.2023 l'attivazione della procedura di mediazione da parte del ricorrente, e limitata in seguito l'istruttoria alle sole produzioni documentali, il
Tribunale di Como, pronunciando la sentenza n. 406/2024 in data 10.4.2024, ha ritenuto cessata la materia del contendere in ordine “alla liberazione di due appartamenti e un
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capannone industriale” perché “già riconsegnati alla proprietà” e, ritenuto che l'uso del capannone fosse stato concesso a ha condannato Controparte_11 Controparte_1
(quale unico comodatario degli appartamenti) al pagamento in favore di Pt_1
“a titolo di indennità di occupazione dei due immobili ad uso abitativo della
[...] somma complessiva di € 1.000 per il periodo da agosto 2022 a marzo 2023”, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte per l'importo di € 4.200,00 oltre
15% spese forfettarie e accessori di legge.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, affidato a tre motivi, Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituiti e , che hanno insistito per il rigetto Controparte_1 Controparte_2 del gravame.
All'odierna udienza del 19.3.2025, la Corte ha preso atto della inconciliabilità della lite.
Le parti sono state quindi invitate a discutere oralmente la causa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo della presente sentenza, le cui motivazioni si vanno ad illustrare.
***
L'appello è in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il primo e il secondo mezzo di impugnazione, strettamente connessi e quindi suscettibili di trattazione unitaria, – da un lato – denuncia l'errore in Parte_1 cui sarebbe incorso il Tribunale sia nell'identificazione dei beni oggetto di causa, che nella declaratoria di cessazione della materia del contendere fondata sul presupposto che
“[l]'azione mirava alla liberazione di due appartamenti e un capannone industriale” di fatto già “riconsegnati alla proprietà” e – dall'altro – censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto carente di legittimazione la SIa rispetto alle Controparte_2 pretese azionate nel presente giudizio.
Si tratta di rilievi in parte condivisibili.
Anzitutto, risulta documentalmente che l'odierno appellante e Controparte_1 stipularono in data 1°.
6.2021 un contratto (doc. 3 appellante), con il quale Pt_1 concedeva al SI “in comodato d'uso gratuito” l'immobile ad uso
[...] CP_1 abitativo di sua proprietà situato in Inverigo (CO) alla via Risorgimento n. 6, catastalmente censito al Foglio 2 Particella 467 sub 702 cat. A/2 Cl. 1, con decorrenza dall'1.6.2021 e con imposizione a carico del comodatario delle “spese necessarie per la manutenzione ordinaria”, nonché di quelle relative alle “utenze” (clausola n. 6), essendo anche previsto che l'inadempienza da parte del comodatario ad uno dei patti pagina 8 di 16 n. r.g. 2017/2024
contenuti nel contratto avrebbe comportato ipso iure la risoluzione dello stesso (clausola n. 10).
Lamenta l'appellante che, a partire dal mese di marzo 2022, l'appellato SI CP_1 abbia intrapreso il godimento, senza autorizzazione, anche di ulteriori porzioni
[...] del complesso immobiliare, occupando con materiali di sua proprietà un appartamento ad uso deposito situato al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella
467 sub. 701, ed i locali ad uso laboratorio/deposito ubicati sempre al piano terra, identificati catastalmente al Foglio 2 mapp.91 subb. 1 (locale deposito) – 4 (laboratorio)
– 702 (locale deposito) e 703 (laboratorio).
Appurata tale circostanza, oltre ad un aumento importante dei consumi di energia elettrica, asseritamente dovuto al fatto “che l'impianto era stato manomesso e che il contatore dell'utenza, collegato all'altro appartamento abitato dalla madre del
alimentava anche l'appartamento abitato dai resistenti”, e considerato inoltre Pt_1 che il comodatario aveva iniziato a non pagare le spese ordinarie e le utenze, risulta che con raccomandate a/r inviate al SI in data 13.4.2022 e Parte_1 CP_1
20.5.2022, si sia avvalso della clausola risolutiva espressa ed abbia intimato la restituzione, dapprima “entro e non oltre il 30 aprile 2022”, e poi “entro il 23 maggio 2022 ore 12,00”, dell'appartamento concesso in comodato, nonché la liberazione delle porzioni occupate senza autorizzazione, con richiesta ulteriore di pagamento delle utenze mai rimborsate (gas, energia elettrica, acqua).
Consta ulteriormente che nell'agosto 2022 gli immobili fossero ancora occupati, come da denuncia-querela presentata il 25.8.2022 da presso la Stazione dei Parte_1
Carabinieri di Lurago D'Erba, onde emerge – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che, concessa al SI una proroga “fino alla fine del mese di luglio CP_1
2022 per liberare l'appartamento e svuotare il capannone della merce che arbitrariamente aveva depositato all'interno”, ed essendosi il medesimo rifiutato di sottoscrivere l'accordo predisposto in tal senso, il 15.6.2022 era stata staccata la corrente del capannone, ma la sostituzione della serratura era stata vietata dalla Polizia
Locale a causa della presenza di un cane all'interno dei locali, per cui era stata solo smontata la serratura antipanico, che doveva essere verificata e montata il giorno successivo;
il 16 giugno, appreso dai Carabinieri della rinnovata disponibilità di a restituire gli immobili entro il 31.7.2022, e autorizzata quindi Controparte_1
l'occupazione sino a tale data, in seguito egli non solo aveva dichiarato che non avrebbe rispettato l'impegno, ma aveva scardinato i giunti della serratura della porta antipanico del capannone, posizionando materiale di scarto davanti all'ingresso per impedire l'ingresso ed accumulando ulteriore materiale all'interno, come constatato in un tentativo di accesso effettuato il 16.8.2022, nel corso del quale era stato anche verificato pagina 9 di 16 n. r.g. 2017/2024
che un cavo elettrico, proveniente dall'appartamento abitato dal resistente, entrava nel capannone “probabilmente per utilizzare la corrente” e supplire così al distacco del contatore (doc. 8 appellante).
Quanto riportato non risulta oggetto di specifica contestazione da parte appellata ed è altresì del tutto pacifico che in data 25.3.2023 abbia infine Controparte_1 riconsegnato al proprietario le chiavi dell'appartamento utilizzato come abitazione (si veda la relativa dichiarazione versata in atti sub doc. 8 appellati).
Tali essendo i fatti, è corretta la statuizione del primo Giudice per quanto concerne la cessazione della materia del contendere in ordine alla restituzione dell'unità abitativa oggetto del contratto di comodato, essendo l'appellante rientrato in possesso dell'appartamento di cui al Foglio 2 Particella 467 sub 702 alla data indicata (25.3.2023) e risultando così soddisfatto l'interesse fatto valere da sotto Parte_3 tale profilo nel presente giudizio.
Non altrettanto può dirsi per quanto concerne la restituzione delle ulteriori porzioni immobiliari oggetto di occupazione, vale a dire dell'appartamento ad uso deposito e dei locali ad uso laboratorio/deposito ubicati al piano terra.
Gli appellati non negano che tale occupazione vi sia stata, ma la riconducono all'esistenza di un ulteriore rapporto di comodato, che sarebbe verbalmente intercorso tra il SI e la di cui è legale Pt_1 Controparte_11 Controparte_1 rappresentante.
A dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto non deducono tuttavia prove orali, ma sostengono che elementi a conferma dovrebbero trarsi dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla prefattura n. 1 del 21.10.2021 inviata da alla Controparte_11
, riguardante la “Fornitura e posa di: Lavori svolti nel Parte_4 capannone di Villa Romanò Via Carlo Bianchi n° 39”, ovvero nel negozio di Pt_4
La tesi degli appellati è che l'indicazione in tale documento contabile dell'indirizzo di alla via Risorgimento n. 6 – Inverigo servirebbe a confermare che al Controparte_11
Sig. titolare di era certamente nota la presenza all'interno del Pt_1 Pt_4 capannone di “beni afferenti alla società, al fine di consentirne l'attività lavorativa”.
La circostanza, tuttavia, si pone come affatto inequivoca, posto che – come evidenziato dall'appellante – in via Risorgimento n. 6 vi era anche l'appartamento concesso in comodato al SI presso il quale lo stesso avrebbe anche potuto ubicare la CP_1 sede della Società di cui era il legale rappresentante e dunque la mancata contestazione della domiciliazione a tale indirizzo della da parte di Controparte_11 Pt_1
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non può servire a corroborare l'assunto che tale domiciliazione dovesse Pt_1 senz'altro intendersi presso il capannone e che quest'ultimo fosse oggetto a sua volta di comodato.
Alla luce di tali considerazioni non è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui anche il capannone era stato concesso in comodato da questa volta Parte_1
a (soggetto estraneo al presente giudizio), per lo svolgimento della Controparte_11 propria attività, trattandosi di statuizione del tutto priva di alcun conforto probatorio.
Del resto, in contrasto con la tesi sostenuta dal primo Giudice, risultano acquisiti al processo una serie di elementi idonei a confermare che, viceversa, l'occupazione dei locali adibiti a capannone/deposito era bensì avvenuta, ma ad opera degli odierni convenuti, non della Società, e senza il consenso del proprietario.
Vi è anzitutto in atti copia di “Contratto di sublocazione commerciale” dell'immobile sito in Inverigo – Via Risorgimento 6 stipulato da , nella dichiarata Controparte_2 veste di “conduttore”, con tale “Softline di TI BE Via Montello, 132 22060 Cabiate” in data 31.3.2022, sul presupposto (privo di alcuna conferma ricavabile dagli atti di causa) di avere ricevuto in locazione l'immobile “in forza di contratto stipulato in data 01/04/2022” (doc. 7 appellante).
Il fatto che la SIa si proclamasse conduttore del capannone dimostra che la CP_2 stessa aveva personalmente la disponibilità della porzione immobiliare ad uso commerciale di cui si tratta, tanto da poterne cedere il godimento.
Non v'è dubbio ch'ella debba quindi ritenersi passivamente legittimata rispetto all'azione di restituzione svolta al riguardo dal proprietario SI Pt_1
Analogamente, è da ritenere che tale azione si sia correttamente rivolta anche nei confronti del SI , non essendo in contestazione che l'immobile sia Controparte_1 stato dal medesimo utilizzato come deposito di materiale afferenti alla propria attività commerciale ed essendosi egli stesso impegnato in prima persona “a liberare il capannone e l'appartamento di proprietà del Sig. sito in via Parte_1
Risorgimento 6 ad Inverigo 22044 (CO) entro il 31/07/2022”, con dichiarazione munita di sottoscrizione autografa non disconosciuta (doc. 9 appellante).
Dunque, le risultanze processuali in definitiva confermano che sia il SI che la CP_1 SIa abbiano occupato i locali adibiti a deposito/laboratorio, di cui al Foglio CP_2
2 mapp. 91 subb. 1 (locale deposito) – 4 (laboratorio) – 702 (locale deposito) e 703
(laboratorio), in assenza di alcun titolo che legittimasse tale occupazione.
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Con il terzo motivo, lamenta che il Giudice di prime cure “abbia Parte_3 assunto una posizione solo ed esclusivamente in merito alla porzione immobiliare adibita ad appartamento risultando, invece manchevole per quanto concerne il capannone che, ancora oggi, risulta l'unico immobile occupato dagli appellanti senza alcun titolo …”.
La censura è fondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è affatto cessata la materia del contendere per quanto concerne la restituzione del capannone.
Secondo parte appellata, il SI sarebbe tornato in possesso di quest'ultimo in Pt_1 data 15.6.2022, avendo “provveduto a cambiare le serrature dell'immobile … impedendone, altresì l'accesso…”; e tale circostanza sarebbe confermata anche dal fatto che “[i]l SI …, da quel momento, chiedeva espressamente l'autorizzazione CP_1 del proprietario al fine di accedere al locale commerciale”.
Né l'una, né l'altra affermazione sono fondate.
Anzitutto, nella denuncia-querela presentata dal ai Carabinieri di Parte_1
Lurago D'Erba il 25.8.2022 risultano chiarite le ragioni per cui, nonostante l'accesso all'immobile finalizzato alla sostituzione delle serrature in data 15.6.2022, non fu possibile procedervi.
Inoltre, se davvero il SI avesse perduto la disponibilità dei locali nel giugno CP_1
2022, non si vede per quale ragione si sarebbe impegnato, come fece, a liberare non solo l'appartamento utilizzato come abitazione, ma anche il capannone, “entro il 31/07/2022”: segno, dunque, che l'immobile continuava ad essere oggetto di godimento da parte sua e non era affatto tornato al proprietario.
Quanto all'ulteriore circostanza dedotta, di aver dovuto richiedere l'autorizzazione del SI per accedere al locale commerciale dopo il 15.6.2022, si tratta ancora Pt_1 una volta di circostanza del tutto indimostrata, non servendo a confermarla la prodotta
e-mail in data 4.7.2022 inviata da alla Amministrazione – del Controparte_11 Pt_4 seguente tenore testuale: “Buonasera. Ho bisogno delle mie attrezzature che si trovano nel vostro capannone pignorato a Villa Romanò come già richiesto in precedenza, con urgenza ho bisogno delle chiavi dei contatori dove ho messo i lucchetti. Saluti
[...]
” (doc. 5 appellati). CP_1
Il capannone al quale si fa riferimento non è infatti quello di via Risorgimento 6 a
Inverigo, oggetto di causa, bensì – è da ritenere – quello della Parte_4
, situato appunto in “Villa Romanò”, alla via Carlo Bianchi n. 9, presso il quale
[...]
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risulta che avesse eseguito dei lavori, come documentato dalla Controparte_11 prefattura emessa nei confronti di a cui già si è fatto cenno. Parte_5
Ne consegue che non vi è in definitiva alcuna evidenza dell'avvenuta restituzione dei locali commerciali oggetto di causa in favore del proprietario Parte_1
A modifica sul punto della sentenza impugnata, e a , Controparte_1 Controparte_2 entrambi occupanti senza titolo secondo quanto argomentato sul punto, devono essere quindi condannati all'immediato rilascio in favore di della porzione Parte_1 immobiliare, libera da persone e cose, sita in Inverigo (CO) Via Risorgimento n. 6, costituita da laboratorio/deposito ubicato sempre al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 mapp. 91 subb. 1 (locale deposito) – 4 (laboratorio) – 702
(locale deposito) e 703 (laboratorio).
Per quanto invece concerne l'appartamento ad uso deposito situato al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 467 sub. 701, non vi è evidenza che lo stesso sia stato occupato anche dalla SIa (non essendovene specifica CP_2 menzione nel contratto di sublocazione sottoscritto dall'appellata), dovendosi quindi ritenere che la relativa occupazione sia avvenuta esclusivamente da parte del SI
a motivo del suo impegno a riconsegnare tutti gli immobili, indistintamente, alla CP_1 data del 31.7.2022.
Nei confronti esclusivamente di deve dunque pronunciarsi condanna al Controparte_1 rilascio immediato in favore di libera da persone e cose, dell'unità Parte_1 immobiliare di cui trattasi, costituita da appartamento ad uso deposito al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 467 sub. 701.
Gli appellati devono essere anche condannati a corrispondere solidalmente in favore dell'appellante un'indennità per l'occupazione delle porzioni immobiliari illegittimamente occupate.
Vi è da considerare che il primo Giudice, avendo erroneamente ritenuto che anche l'appartamento ad uso deposito situato al piano terra fosse stato restituito, ha condannato il sig. alla corresponsione in favore del proprietario – a titolo di CP_1 indennità per l'occupazione sia di tale appartamento che dell'appartamento ad uso abitativo oggetto di comodato – della somma complessiva di € 1.000,00 mensili come richiesta, di cui € 400,00 relativi all'abitazione ed € 600,00 relativi all'appartamento ad uso deposito. E ciò per il periodo da agosto 2022 a marzo 2023.
Poiché tuttavia l'appartamento ad uso deposito non è stato ancora rilasciato, in parziale riforma anche su tale punto della pronuncia gravata, e ferma restando la suddetta pagina 13 di 16 n. r.g. 2017/2024
statuizione, (occupante abusivo) va condannato a corrispondere a Controparte_1 ulteriori € 600,00 mensili a titolo di indennità di occupazione Parte_1 dell'immobile di cui si tratta dall'1.4.2023 all'effettivo rilascio.
Solidalmente dovuto da entrambi gli appellati è invece il risarcimento del danno per l'occupazione del capannone, operando anche in questo caso il principio, ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi del bene dietro corrispettivo, con ricorso da parte del Giudice, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, alla liquidazione secondo criterio equitativo, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (v. Cass. Sez.U. 15/11/2022, n.
33645; Cass. Ordinanza 18/07/2024, n. 19849).
Nello specifico, non v'è dubbio che l'illegittima occupazione del capannone abbia privato il SI della concreta possibilità di godimento del bene quale Pt_1 proprietario (circostanza non contestata dagli appellati) e che, alla luce dei ricordati principi giurisprudenziali, debba essergli riconosciuto il diritto ad ottenere il relativo risarcimento.
Non potendo tale nocumento essere quantificato nel suo preciso ammontare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite lo stesso deve essere liquidato in via equitativa con ricorso al parametro del canone locativo di mercato.
Il periodo di riferimento deve tuttavia individuarsi non dall'aprile 2022, come indicato dall'appellante, ma, anche in questo caso, dall'1.8.2022, attesa la dichiarata accondiscendenza del SI a lasciare l'immobile nella disponibilità degli Pt_1 occupanti sino al 31.7.2022.
L'appellante ha prodotto le quotazioni immobiliari elaborate dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno 2022 per immobili ubicati in Inverigo (CO) della medesima categoria commerciale di quello occupato, riportanti “Valori Locazione (€/mq x mese)” compresi tra un minimo di € 3,5/mq ed un massimo di € 7/mq. (doc. 11 appellante).
Ritiene la Corte che, trattandosi di vecchio fabbricato (come si ricava dagli atti di provenienza) e non essendo provata l'esistenza di dotazioni dello stesso tali da orientare il giudizio in senso favorevole all'applicazione del valore locativo massimo, la liquidazione debba attestarsi sul valore locativo minimo, con la conseguenza che gli appellati, in riforma anche in parte qua della sentenza di primo grado, devono essere condannati a corrispondere in favore di a titolo di indennità per Parte_1
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l'occupazione del capannone, la somma di € 3.500,00 (€ 3,5 x 1.000 mq.) mensili dal
1°.
8.2022 al rilascio effettivo.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza anche di , quest'ultima dev'essere condannata in solido con Controparte_2 CP_1 alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di primo
[...] Parte_1 grado, come liquidate dal Tribunale. A carico solidale di entrambi gli appellati, in applicazione del principio si soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono porsi inoltre le spese del presente grado, che si liquidano come da dispositivo nell'importo di €
8.244,00, di cui € 804,00 per anticipazioni ed € 7.440,00 per compensi, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000), in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per quanto concerne la fase di studio della controversia (€ 2.977,00) e la fase introduttiva (€ 1.911,00) e dei parametri minimi per quanto concerne la fase decisionale (€ 2.552,00), data l'oralità della discussione;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 406/2024, CP_12 pubblicata in data 10/04/2024, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in conseguente parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, che conferma nel resto, così provvede:
1. condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 libero da persone e cose, dell'immobile sito in Comune di Inverigo (CO) Via
Risorgimento n. 6 costituito da un appartamento ad uso deposito al piano terra, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 467 sub. 701;
2. condanna e all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Controparte_2
libero da persone e cose, dell'immobile sito in Comune di Inverigo Parte_1
(CO) Via Risorgimento n. 6 costituito da locali ad uso laboratorio/deposito al piano terra, identificati catastalmente al Foglio 2 mapp.91 subb. 1 – 4 – 702 e 703;
3. ferma la condanna di al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità di occupazione, della somma complessiva di € 1.000,00 mensili da agosto 2022 a marzo 2023, condanna a corrispondere in favore di Controparte_1
l'ulteriore somma di € 600,00 mensili, a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione dell'appartamento ad uso deposito sito in Comune di Inverigo (CO) Via
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Risorgimento n. 6 di cui al Foglio 2 Particella 467 sub. 701, dall'1.4.2023 al rilascio effettivo;
4. condanna e a corrispondere solidalmente in favore Controparte_1 Controparte_2 di la somma di € 3.500,00 mensili a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione dei locali ad uso laboratorio/deposito situati in Comune di Inverigo (CO)
Via Risorgimento n. 6 di cui al Foglio 2 mapp. 91 subb. 1 – 4 – 702 – 703, dall'1.8.2022 al rilascio effettivo;
5. condanna alla rifusione in solido con delle spese Controparte_2 Controparte_1 del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale;
6. condanna e a rifondere solidalmente a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in
[...] complessivi € 8.244,00, oltre per rimborso forfettario spese generali (15 %), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 19 Marzo 2025
Il Consigliere est Il Presidente
Maria Grazia Federici BE Aponte
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