Articolo 704 del Codice civile
Articolo 703Articolo 705
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19 aprile 1942
Art. 704.

(Rappresentanza processuale).

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredita' devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facolta' d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e puo' esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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