Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 680/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi N. 717 del 27.3.2014 Oggetto: assegno di invalidità civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
680.2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, per procura in atti dall'avv. Roberto Itta e Parte_1
Massimiliano Del Vecchio, domiciliatari
APPELLANTI in riassunzione
Contro
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, come da CP_1
procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avv. Marcella Mattia, domiciliataria;
APPELLATO in riassunzione
All'udienza del19.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.9.2014 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale non era stata accolta la sua domanda, introdotta con atto del 28.12.2011, diretta al riconoscimento della pensione
ratei, oltre accessori, a decorrere dalla domanda amministrativa
L'appellante deduceva l'erroneità del decisum che aveva pedissequamente aderito alle conclusioni diagnostiche nella relazione di CTU le quali riconoscevano la sussistenza
(dal febbraio 2013) del necessario requisito sanitario idoneo ai benefici richiesti
(relativamente al solo assegno) ma solo da data successiva al compimento del 65° anno di età (agosto 2012).
L'adita Corte, disposto il rinnovo della CTU, rigettava domanda in ragione non già della insussistenza del requisito sanitario ma per l'esistenza, dal 4.11.2011 (data di revoca dell'assegno di invalidità), di un complessivo reddito familiare ostativo al riconoscimento del beneficio, ritenendo non applicabile la modifica legislativa ( art 10 comma 5 del D.L. 76.2013; che esclude dal computo del requisito reddituale il reddito percepito dagli altri componenti il nucleo familiare) poiché intervenuta dopo il compimento, da parte dell'assistibile, del 65° anno.
; condannava dunque l' al pagamento dell'assegno di invalidità civile a far data dal CP_1
Avverso la Sentenza n.1281.2016 della Corte d'Appello di Lecce veniva proposto da per Cassazione e l'adita Corte, con ordinanza n. 28205.22 Parte_2
depositata in data 28.2.2022 ritenuti fondati i motivi circa la non computabilità, ai fini di causa, di redditi che non fossero quelli del beneficiario della prestazione assistenziale, , in ragione della normativa applicabile ratione temporis, accoglieva il ricorso e rinviava a questa Corte per l'esame del gravame, segnatamente per la verifica della “…sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità nel periodo sopra indicato..”
Dunque con tempestivo atto, depositato in data 19.11.22, ha Parte_1
tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo, con vittoria di spese anche del giudizio di cassazione, l'accoglimento della domanda già avanzata.
L' si è costituito in giudizio e ha rappresentato che “..la ricorrente non possiede redditi CP_1
personali negli anni 2011 e 2012 e non ha mai presentato modelli reddituali 730 o Unico. Inoltar nell'estratto conto previdenziale non sono presenti righe contributive…”
La causa sulla scorta delle allegazioni documentali, dopo discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Nulla quaestio sulla sussistenza del requisito sanitario, idoneo all'assegno rivendicato, a far data dal 4.11.2011 (data della revoca del beneficio già in godimento), esso è stato ritenuto definitivamente sussistente sulla base di un convincente accertamento medico legale seguito all'espletamento del mezzo istruttorio disposto dalla Corte nella pregressa fase d'appello (cfr cit. sentenza 1281.2016)
Quanto alla sussistenza dell'altro requisito di carattere economico (inesistenza di redditi ostativi alla concessione del beneficio, comunque non accertato, nel giudizio rescindente) la Corte di Cassazione ha statuito che “…alla luce del D.L. n.76 del 2013 conv. in L. n. 99 del 2013, per l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore delle legge n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito perdonale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte …”
La suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “..per l'assegno mensile di invalidità civile (di cui all'art 13 della citata legge nr 118 del 1971), il D.L. 30 dicembre 1979, nr 663, art 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, prevede , ai fini della sussistenza del requisito reddituale, “ l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare”….”
L' come sopra esposto con la memoria di costituzione del 7.2.2025 ha dato atto CP_1
della insussistenza di condizioni ostative di carattere reddituale al riconoscimento e corresponsione dell'assegno di invalidità e dunque l' , risultato soccombente, è CP_2
condannato, come in dispositivo, anche alla rifusione delle spese dei giudizi svoltisi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Visti gli artt 392 e 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 28205.2022 sull'appello proposto con ricorso del 25.9.2014 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 717 del 27.3.2014 del Parte_1 CP_1 Tribunale di Brindisi, giudizio riassunto con ricorso del 19.11.2022 da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
definitivamente pronunciando sul citato ricorso del 25.9.2014 accoglie l'appello e dichiara il diritto dell'appellante all'assegno di invalidità civile a far data dal 4.11.201; condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante della relativa CP_1
prestazione, oltre rivalutazione o interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
condanna l' al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in € 2.567 CP_1
per il I grado in € 2.300 per il grado d'appello € 200 per il giudizio in Cassazione e €
2.300 per il presente grado, oltre accessori e spese forfetarie come per legge.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 19.2.2025
Il Presidente