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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 259/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Enna, Viale della Provincia n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gioia (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTORE
CONTRO
(C.F.: nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] e C.F._4 Controparte_3
( ) nato ad [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti C.F._5 dall'Avv. Michele Baldi, del Foro di Enna, presso il cui Studio sito in Enna via Solferino n. 1, eleggono
; Per_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio i signori Parte_1
, e , chiedendo: “- Disattesa e reietta ogni contraria istanza CP_1 CP_2 Controparte_3
eccezione e difesa, accogliere la domanda ed, accertata la società di fatto tra le parti, , Parte_1
e , nonché dichiarato l'avvenuto scioglimento della stessa, procedere, mediante nomina CP_1 CP_2
di un esperto C.T.U., alla ricognizione dei rapporti e ricostruzione dell'intero patrimonio sociale, come in narrativa evidenziato, e quindi dare luogo alla liquidazione dello stesso secondo le quote di pertinenza, assegnando all'attore quanto di sua pertinenza e condannando i convenuti e CP_1
in solido, alla relativa assegnazione o pagamento in denaro del relativo valore, con CP_2
rivalutazione di interessi, dalla data di scioglimento al soddisfo. - Ritenere e dichiarare nullo e privo di effetti il contratto di comodato stipulato dalle parti il 27 dicembre 2011 ovvero, in subordine, condannare i convenuti ad adempiere il contratto, consentendo all'opponente di usare del bene pro quota concessogli in comodato, con l'intera struttura aziendale;
- condannare i convenuti CP_1
e , al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali spiegata e, per l'effetto, CP_2
condannare gli stessi quanto ai primi, al pagamento in favore dell'attore delle somme determinande in corso di causa, previa disponenda CTU contabile, e, quanto ai secondi, al pagamento di equo indennizzo, con determinazione di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dalla data del fatto illecito al soddisfo. - Condannare gli stessi convenuti e a restituire le somme CP_1 CP_2
incassate, comprese quelle abusivamente prelevate, con illecito uso della delega, dal C/c bancario intestato all'attore , per quanto non di loro competenza, ed inoltre per tutti i lavori Parte_1
eseguiti, durante la permanenza dell'attore in azienda, nonché a rimborsare pro quota l'attore di tutte le somme dallo stesso pagate in favore dell'azienda (e quindi degli altri soci) pur dopo la sua illecita estromissione, anche qui con interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso o del pagamento. -
Procedere alla chiesta divisione del compendio immobiliare tra tutti i contraddittori, previa disponenda CTU, al fine di predisporre un comodo e confacente progetto di visionale, con gli opportuni frazionamenti ed operazioni materiali di separazione per il locale garage, sulla scorta di quanto in narrativa evidenziato. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, delle fasi cautelari e delle spese di mediazione. - Ordinare ai convenuti e di esibire in CP_1 CP_2
giudizio tutti i libri contabili, i registri delle fatture emesse ed ogni altro atto contabile relativo alla impresa familiare (di cui hanno impedito l'accesso e il recupero all'attore) per evidenti fini illeciti e di depauperamento dello stesso nonché le relative dichiarazioni dei redditi dal 2011 ad oggi. - Disporre
pagina 2 di 16 CTU per tutte le valutazioni accertamenti, anche contabili e divisionali. - Con riserva di articolare mezzi istruttori nel corso del giudizio […]”.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che egli e i fratelli e hanno esercitato, in CP_1 CP_2
passato, un'impresa artigiana di autocarrozzeria e verniciatura di veicoli, in forma inizialmente di società in nome collettivo, società poi sciolta nel 2006 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), senza, peraltro, mai cessare l'attività, proseguita, in un primo momento, come ditta individuale e, dal febbraio
2007 in poi, “per comodità contabile”, in forma di impresa familiare, con titolarità ricondotta al solo e con la collaborazione dei due fratelli (All. 2), rimanendo, pertanto, unico obbligato e Pt_1
responsabile davanti a creditori, ER e Istituti previdenziali il solo . Pt_1
La superiore impresa, sempre seguendo la ricostruzione attorea, era esercitata dai tre nell'immobile in comproprietà di Enna, C.da AL, in Catasto al foglio 74 part. 740 sub. 10, come in comproprietà erano anche le attrezzature e l'automobile Citroen tg. AD129JX.
A questo punto, l'attore allega che, nel 2011, pur essendo egli andato in pensione, i tre fratelli avrebbero, ciò nonostante, deciso di continuare a lavorare insieme in forma di società semplice di fatto, per tornare a condividere rischi e responsabilità dell'attività di impresa, per cui, il 27 dicembre 2011, al detto fine, avrebbero stipulato, con l'intervento, altresì, del fratello comproprietario , un CP_3 atipico contratto di comodato reciproco (si veda il doc. 5 allegato all'atto di citazione), avente ad oggetto l'immobile sede dell'attività di impresa sopra identificato.
Peraltro, nel gennaio 2012, a causa di screzi sopravvenuti, i fratelli e , avrebbero violato i CP_1 CP_2
patti parasociali, appropriandosi di tutti i beni materiali ed immateriali dell'impresa e dando vita alla nuova ditta "F.lli Polito di Polito Liborio", così, altresì, impedendo a , in violazione dello stesso Pt_1
comodato, di tornare nell'immobile e di prendere quanto di sua esclusiva pertinenza.
Rimasto privo di esito positivo il tentativo di risolvere bonariamente la insorgenda controversia, l'attore si è visto costretto ad adire le vie legali, al fine di ottenere, sul piano civile, in prima battuta, il sequestro giudiziario dei beni dell'ex impresa familiare, azione peraltro, per ammissione dello stesso attore, rigettata con ordinanza del 22.10.2012, così come è stato rigettato il reclamo proposto avverso tale ultimo provvedimento, innanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta.
Previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'attore ha, quindi, proposto la presente domanda.
In data 24/09/2020, instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti CP_1
, e , eccependo: i) che “[…] nessun indicatore di verosimiglianza è
[...] CP_2 Controparte_3
pagina 3 di 16 stato proposto né in questa sede, né tantomeno nelle diverse sedi reiteratamente interessate, in merito alla dedotta esistenza tra i germani protagonisti di causa circa un accordo sul fatto che una volta raggiunti i requisiti di Legge per accedere al pensionamento, l'odierno attore avrebbe potuto e dovuto proseguire l'attività assieme ai fratelli e , previa costituzione di questi ultimi di altra ditta CP_1 CP_2
in forma di società semplice […]”; ii) che, conseguentemente, non vi sarebbe luogo ad accogliere sia la domanda di liquidazione della quota, sia quella di indennizzo sia quella di risarcimento e ripetizione avanzate dall'attore; iii) che sarebbe, altresì, infondata la domanda di nullità del contratto di comodato avanzata dall'attore; iv) che, in ogni caso, mai i germani si sono opposti alla “restituzione di una CP_1
parte dei locali corrispondente ad 1/4 della loro estensione, nel rispetto delle premesse del contratto di comodato e cioè quelle di consentire l'esercizio dell'azienda fino a quando uno dei soggetti legittimati ne avesse avuto l'interesse e l'esigenza”; v) infine, che non si sono, altresì, mai opposti alla divisione del compendio immobiliare “fatto salvo quanto già evidenziato in relazione all'immobile concesso in comodato”; vi) comunque, in relazione all'unico rapporto societario intercorso effettivamente tra le parti, la prescrizione dei diritti sottesi alla domanda di parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e mutata la persona del giudice istruttore, la causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore chiesto dai convenuti e, con l'ordinanza riservata del 22.09.2022, è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.11.2023, poi differita al 12.03.2024, alla quale è stata rinviata per tentativo di conciliazione al 10.07.2024 e, infine, al 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione e, quindi, con ordinanza del 4/5/2025, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione ratione termporis vigente. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
soltanto parte convenuta ha depositato la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ DI FATTO TRA L'ATTORE E I
CONVENUTI E . CP_2 CP_1
L'attore asserisce che l'esistenza di una tale società di fatto dovrebbe desumersi dalla scrittura privata di comodato del 27.12.2011, registrata presso l'Agenzia Entrate di Enna il 28.12.2011 al n. 2799 Serie
3 e stipulata tra i germani , , e . Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
In particolare, che le parti avessero inteso dare vita al suddetto tipo societario in via di fatto, dovrebbe desumersi, in tesi attrice, dal fatto che, nel corpo del contratto, per l'esattezza all'art. 4, è dato leggere pagina 4 di 16 che “L'uso del bene con contratto di comodato secondo le norme e le regole stabilite nel presente contratto è limitato esclusivamente al uso con la presenza nella compagine sociale almeno di uno dei comodatari come socio senza vincolo di quota, collaboratore o come ditta individuale”.
Deve premettersi che, con riferimento alla cosiddetta società di fatto, istituto per vero non disciplinato dal codice civile, bensì frutto della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che l'esistenza di un tale tipo di società, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività e, pertanto, non può essere desunta dalla mera esternazione della società, che è rilevante solo nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, né da atti di per sé insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi (in tali termini, in massima e in motivazione Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
19234 del 15/09/2020 che richiama, altresì, le più risalenti Cass., n. 2500/1988; n. 1573/1984).
La superiore giurisprudenza, pertanto, ritiene necessario che, ove l'allegazione della esistenza di una società di fatto venga posta a fondamento di pretese nei confronti dei presunti soci, l'attore dimostri, ossia fornisca puntuale prova in ordine agli elementi costitutivi essenziali della società, senza che possa limitarsi ad allegare tali elementi e, men che meno, possa pretendere di ricavarne l'evidenza da atti di per sé insufficienti.
Orbene, nel caso a mani, non può dubitarsi che, da un lato, l'attore ha preteso di fondare la propria domanda proprio su di una prospettazione che, in base ai principi sopra richiamati, deve ritenersi già carente sul piano assertivo, posto che nulla puntualmente l'attore medesimo ha dedotto con riferimento ai patti intercorsi tra i presunti soci, in punto sia di quote di partecipazione sociale, ovvero di accordi relativi alle modalità di esercizio dell'attività economica, con specifica indicazione della ripartizione di competenze tra i soci, ovvero ancora in punto di eventuale previsione e consistenza di un fondo comune e di ripartizione dell'alea derivante dall'attività economica esercitata nella presunta società.
L'atto di citazione è, invero, in parte qua, silente, limitandosi a fare un resoconto dei rapporti, nel tempo intercorsi tra le parti (prima in forma di s.n.c. e poi di impresa familiare), dando peraltro atto che il fratello in nessun modo ebbe a prendere parte all'attività di impresa già ai tempi della CP_3
costituzione della s.n.c., per poi riferire che egli e i fratelli e si sarebbero accordati per CP_1 CP_2 proseguire, nonostante il pensionamento di , l'attività artigianale “in forma di società semplice”, Pt_1
pagina 5 di 16 senza null'altro specificare in ordine agli elementi costitutivi di tale società, come più sopra richiamati, limitandosi, piuttosto, ad indicare la finalità di una tale scelta, coincidente, sempre in tesi, con la volontà che non fosse più il solo a soggiacere agli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali Pt_1 connessi all'attività.
Sennonché tali allegazioni sono del tutto insufficienti, posto che non consentono di conoscere le modalità e la misura delle partecipazioni agli utili come alle perdite derivanti dalla presunta gestione comune, i conferimenti, il fondo comune, ma più in generale sulle reciproche competenze e sul concreto apporto da ciascuno fornito all'impresa, né la individuazione di tutti tali elementi avrebbe potuto essere rimessa, come pur richiesto dall'attore, ad una c.t.u. che avrebbe assunto, in parte qua, carattere inevitabilmente esplorativo, tant'è che detta richiesta è stata rigettata dal giudice istruttore.
Anche al netto delle superiori considerazioni, deve evidenziarsi che, anche sotto il profilo probatorio, la domanda è carente.
L'attore ha, invero, affidato la prova dell'esistenza della presunta società di fatto tra egli e i fratelli e al contratto di comodato del 27.12.2011 e, specificamente, alla pattuizione ivi CP_1 CP_2
contenuta e più sopra richiamata di cui all'art. 4 di tale contratto, ove è dato leggere che “L'uso del bene con contratto di comodato secondo le norme e le regole stabilite nel presente contratto è limitato esclusivamente al uso con la presenza nella compagine sociale almeno di uno dei comodatari come socio senza vincolo di quota, collaboratore o come ditta individuale”.
La clausola è di non agevole lettura ma, ciò nonostante, la stessa appare di univoca interpretazione nel senso (negativo) per cui in nessun modo dalla stessa può desumersi la volontà delle parti di dar vita ad un rapporto societario tra esse.
Agevole evidenziare che, stando al tenore letterale della pattuizione, nulla è dato evincersi in ordine ad una presunta volontà delle parti di svolgere insieme una tale attività e, men che meno, in ordine alle modalità di svolgimento ovvero ad una ipotetica misura di conferimento o partecipazione alla stessa.
Ne discende che l'unico significato attribuibile all'articolo 4 del contratto di comodato in commento è, tutto sommato, soltanto quello che emerge dalla rubrica dello stesso, intitolata appunto “LIMITI
D'USO”.
In altri termini e con maggiore impegno esplicativo, di null'altro può discorrersi con riferimento a tale clausola contrattuale se non delle modalità d'uso cui le parti hanno intesto vincolarsi nel disciplinare il godimento comune del bene “Locale ad uso laboratorio Categoria C3 Classe 3 Foglio 74 Numero 40”, così identificato al precedente art. 1.
pagina 6 di 16 Più in particolare, ciò che emerge dalla piana lettura delle previsioni del contratto di comodato è che le parti abbiano inteso vincolare detto godimento ad un uso ben determinato, ossia quello indicato all'art. 3 e, pertanto, “lo svolgimento di attività di carattere artigianale o commerciale compresi le attività accessorie, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti”, con la previsione, altresì dei limiti sopra già indicati, ossia l'uso “con la presenza nella compagine sociale almeno di uno dei comodatari come socio senza vincolo di quota, collaboratore o come ditta individuale”.
Non sfugge al Decidente che è proprio su tale riferimento alle espressione di “compagine sociale” e di
“socio …” che si appunta la pretesa attrice di scorgere, nell'oggetto del contratto, l'ultronea giustificazione causale in commento.
Sennonché, oltre ad essere evidente, già sulla base della comune esperienza, che tali (di per sé sibilline) espressioni nulla sarebbero in grado, in ogni caso, di dimostrare con riferimento ai ridetti elementi costitutivi della presunta società di fatto, gli è che le espressioni medesime, se lette nel contesto dal quale sono state invece (dall'attore) estrapolate, depongono piuttosto in un senso che è del tutto coerente con tale contesto, ossia nel senso di voler puntualizzare che, i (e non i soci, si noti Parte_2
e non a caso al contratto intervenne anche , ormai non più coinvolto da tempo nelle vicende CP_3
imprenditoriali della famiglia) potranno servirsi del bene immobile oggetto del contratto (quello descritto all'art. 1) […] esclusivamente per “attività di carattere artigianale o [e si noti qui la disgiuntiva che, lungi dal chiudere il significato delle parole in commento ad una presunta attività societaria di autocarrozzeria/verniciatura, la estende potenzialmente, piuttosto, anche all'esercizio di altri tipi di attività) commerciale , impegnandosi (e qui sta il senso della pattuizione e, verosimilmente, la causa stessa dell'intero contratto) a non destinare il bene a scopi differenti”.
E, tuttavia, così formulata, probabilmente, la clausola non sarebbe stata sufficiente al raggiungimento dell'altro scopo avuto di mira dai paciscenti, ossia quello di vincolarsi, altresì, al fine di evitare che, qualsivoglia attività fosse stata svolta nell'immobile da allora in avanti, avrebbe sempre dovuto prevedere la presenza di almeno alcuno dei fratelli (“almeno di uno dei comodatari”), che fosse componente di una compagine societaria come socio (in tal caso), ossia nella ipotesi in cui l'attività vi fosse svolta mediante l'uso di un tale schermo, ovvero, quanto meno come collaboratore ovvero, ancora, come “ditta individuale”.
Ne discende in modo alquanto evidente che lo svolgimento in forma societaria non è stato pattuito dai contraenti nemmeno quale unica modalità di esercizio dell'impresa di famiglia all'interno del pagina 7 di 16 magazzino, se è vero come è vero che è stata prevista anche l'ipotesi di uno svolgimento in forma individuale.
Allora, il significato emergente dalle clausole del contratto, lette le une alla luce delle altre, è chiaro: il comodato reciproco venne stipulato con la finalità che il ridetto bene immobile (cui le parti hanno mostrato anche nel corso del processo di essere legate al di là del suo valore venale) fosse destinato esclusivamente all'esercizio di attività artigianale/commerciale e sempre che una tale attività venisse svolta da almeno uno dei fratelli, in forma societaria (anche con estranei, ovviamente, altrimenti la limitazione non avrebbe senso) ovvero, al limite, anche in forma di ditta individuale.
Nessuna causa societaria di fatto tra le parti del contratto (e dell'odierno giudizio) è, pertanto, ravvisabile nella previsione contrattuale de quo.
Del resto, anche dalla motivazione della sentenza penale prodotta dall'attore emergono, piuttosto che elementi che depongano nel senso della esistenza di una vera e propria società di fatto tra i fratelli, chiari indizi nel senso che tra gli stessi sia sempre esistito un patto, tacitamente stipulato nell'ottica di rispettare il più a lungo possibile la destinazione dell'immobile allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di famiglia, anche per rispetto del padre dal quale tale attività gli odierni contendenti hanno ereditato.
E ciò giustifica, a sua volta, proprio la scelta del contratto stipulato dalle parti, ossia un comodato che, per quanto atipico, ha rappresentato evidentemente l'unica forma negoziale idonea a consentire il coinvolgimento, altresì, del fratello , ormai non più interessato all'attività di impresa, ma CP_3
certamente (la circostanza emerge ancora una volta dalla detta sentenza penale) ancora vincolato moralmente dall'impegno assunto nei confronti del padre.
Alla luce di quanto sopra esposto, è chiaro che non può desumersi, invece, dal tenore del contratto di comodato alcuna volontà di disciplinare lo svolgimento dell'attività di impresa in comune, nella asserita forma della società semplice, da parte di , , donde inconducenti, sotto tale Pt_1 CP_4 CP_2
profilo devono altresì ritenersi le dichiarazioni rese dal primo in sede di interrogatorio formale assunto all'udienza del 3/2/2022 dal Got delegato, dal quale, piuttosto è emersa la volontà dell'attore di revocare in dubbio che il tacito patto di cui al punto che precede fosse stato stretto tra le parti, sebbene ciò sia del tutto insostenibile, alla luce, tra l'altro (e si vuol fare riferimento alle ammissioni anche del fratello in tal senso emergenti dalla prodotta sentenza penale) proprio del tenore letterale del CP_3
contratto di comodato e della conseguente interpretazione che se n'è sopra fornita.
pagina 8 di 16 La domanda di accertamento della esistenza di una società di fatto tra le parti deve, in definitiva, essere rigettata in quanto del tutto infondata in fatto, oltre che in diritto e con essa deve rigettarsi la consequenziale domanda di dichiarazione dell'intervenuto scioglimento della società medesima.
Con essa, infine, devono altresì essere rigettate le domande dalla stessa dipendenti.
Invero, l'attore, in dipendenza della dedotta violazione del (genericamente allegato e, comunque, non provato) “patto sociale intervenuto” tra le parti, ha altresì dedotto che il suddetto “tradimento” (il termine è utilizzato dall'attore a pag. 5 dell'atto di citazione) ha comportato per lo stesso l'allontanamento dall'immobile oggetto del comodato e, conseguentemente, l'impossibilità “in seguito” di accedervi, “anche solo per prelevare i propri effetti personali, le scritture contabili ed il carnet degli assegni di conto corrente della ditta individuale o per servirsi delle attrezzature ovvero per apprendere quanto di sua esclusiva pertinenza” (pag. 4 dell'atto di citazione).
Ha, altresì, dedotto l'attore che i fratelli e si sarebbero “arbitrati di sostituire i lucchetti CP_1 CP_2
posti a chiusura delle porte della autocarrozzeria, di incassare le fatture emesse per lavori eseguiti in precedenza dall'impresa familiare, nonché di prelevare, con abuso di delega e senza autorizzazione del titolare, dal conto corrente, intestato personalmente e solo a , usato pure per la ditta, la Parte_1 somma di € 6.279,00 […] obbligando, in tal guisa, l'attore a pagare da solo e di tasca propria, in violazione dei patti intercorsi, l'iva relativa all'ultimo trimestre del 2011, nonché i contributi previdenziali del 2011, senza per nulla volere contribuire, arrecandogli un danno di euro 6000,00”.
Orbene, in conseguenza dei superiori fatti, l'attore ha chiesto, anzitutto, la liquidazione della quota, ma tale richiesta è riferita come conseguenza dello scioglimento della società di fatto sulla cui esistenza, peraltro, s'è detto non esservi alcuna prova, con la conseguenza che nessuna liquidazione di quota può ritenersi dovuta in favore dell'attore dai convenuti.
Non sfugge al Decidente che l'attore non ha chiesto, con separata domanda rispetto a quella di liquidazione della quota sociale, la restituzione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa in quanto ormai detenuti sine titulo, né in tali termini ha precisato la domanda in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c., ove ha, ancora una volta, insistito nelle medesime domande dell'atto introduttivo;
invero, l'attore ha dedotto la detenzione sine titulo di tutte le attrezzature ed il veicolo
Citroen tg. AD 129 JX di proprietà dell'attore, facendone quotidiano uso per l'attività di impresa esercitata […], così come de i beni strumentali (banco dima, forno, utensili vari etcetera) custoditi all'interno del predetto immobile di , soltanto in seno alla comparsa Controparte_5
pagina 9 di 16 conclusionale (a pag. 11), sebbene, anche in tal caso, in funzione della domanda di liquidazione della quota di pertinenza dell'attore.
L'attore ha, poi, dichiarato di aver già disconosciuto nel giudizio di sequestro richiamato nella superiore esposizione in fatto la propria sottoscrizione apposta in calce all'allegata (dall'attore medesimo) scrittura di “Cessione attrezzi di lavoro a titolo gratuito” (doc. n. 12 allegato all'atto di citazione), scrittura che sarebbe pertanto a lui inopponibile, non avendo controparte avanzato istanza di verificazione nei termini.
Peraltro, sempre secondo l'attore, dalla produzione (nel giudizio di sequestro) di detta scrittura dovrebbe evincersi che, quanto meno, i convenuti avrebbero implicitamente riconosciuto in capo all'attore la proprietà di tutte le attrezzature aziendali ivi elencate.
La tesi, peraltro non funzionale ad una (come visto sopra, non avanzata) autonoma domanda di restituzione dei beni stessi, non è in ogni caso fondata, essendo sufficiente al riguardo osservare che non sarebbe possibile desumere dalla citata scrittura privata del 23.01.2012 (registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Enna, il 7/2/2012, al N. 320 Serie 3) ciò che vorrebbe desumere l'attore, per la semplice constatazione che, nella medesima scrittura, cedenti sono, non il solo , bensì lo stesso Parte_1
unitamente al fratello e la cessione sarebbe avvenuta in favore del solo , donde alcun CP_1 CP_2
riconoscimento della proprietà esclusiva in capo a ne sarebbe potuta discendere, quanto meno, da Pt_1
parte del fratello . CP_1
La circostanza rimane, comunque, priva di rilievo nella presente sede per quanto già detto al punto che precede.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DI CUI AL PARAGRAFO 3. DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Sempre in conseguenza delle superiori circostanze l'attore ha allegato di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali dei quali ha chiesto il risarcimento.
Peraltro, in mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla esistenza di una società di fatto tra le parti e, soprattutto, delle pattuizioni relative al presunto rapporto sociale, rimane, a monte, preclusa ogni indagine in ordine alla effettiva produzione di qualsivoglia danno in capo all'attore, dedotto in termini di conseguenza derivante dal (anch'esso non provato) “tradimento” perpetrato dai convenuti contro di lui, non essendo possibile presumere che questi avrebbe effettivamente e in che termini continuato l'esercizio dell'attività di impresa e in che misura i fratelli si sarebbero arricchiti ai suoi danni, da quale alternativa attività dell'attore essi avrebbero, in tesi, sviato la clientela, né lo stesso attore ha quantificato un tale danno, demandandone ancora una volta la previa determinazione ad una c.t.u.
pagina 10 di 16 contabile che non potrebbe che essere esplorativa, agganciata come avrebbe dovuto essere nelle intenzioni dell'attore medesimo, alla teorica possibilità che lo stesso potesse determinarsi, nonostante l'intervenuto pensionamento, a riprendere autonomamente l'attività di carrozziere.
Al netto di ogni considerazione che anche tali danni sono ricondotti eziologicamente dall'attore ad un illecito rimasto, tuttavia, privo di riscontro probatorio (id est l'illecita estromissione dalla indimostrata compagine sociale di fatto), gli è che di tali presunti danni l'attore non ha fornito prova alcuna, non avendo, altresì, a tal fine articolato prove costituende né nell'atto introduttivo del giudizio né nei successivi scritti difensivi, ivi compresa la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., in seno alla quale l'attore ha continuato ad insistere per una c.t.u. dal carattere, come detto più sopra, del tutto esplorativo, nonché nell'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutti i libri contabili e della documentazione fiscale riguardante la società di fatto tra l'attore ed i convenuti Parte_1 CP_1
e , istanza anch'essa ritenuta generica ed esplorativa, a fronte delle carenze
[...] CP_2
assertive, prima ancora che probatorie, in ordine alla esistenza di una tale società di fatto.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE SOMME DI CUI AL PARAGRAFO 4. DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Altra domanda ha avanzato l'attore con riferimento alla restituzione delle somme incassate, comprese quelle abusivamente prelevate, con illecito uso della delega, dal conto corrente bancario intestato all'attore , per quanto non di loro competenza, ed inoltre per tutti i lavori eseguiti, durante Parte_1
la permanenza dell'attore in azienda, nonché a rimborsare pro quota l'attore di tutte le somme dallo stesso pagate in favore dell'azienda (e quindi degli altri soci) pur dopo la sua illecita estromissione, anche qui con interessi rivalutazione dalla data dell'incasso o del pagamento.
Peraltro, a supporto di tale domanda l'attore ha prodotto la prova dei pagamenti effettuati dallo stesso
(modelli F24 relativi ad imposte dirette, Iva e tributi locali – doc. 13, 14, 15 e 18 relativi al 2011; fattura di € 150,00 emessa da E.Consul di Rizza Carmelo del 2012; Avviso di accertamento per imposte relative al 2009 per € 185,69 e relativo pagamento F23) per le quali, ancora una volta, tuttavia, non v'è certezza sul fatto che le stesse si riferiscano alla presunta attività sociale svolta di fatto dalle parti, donde non è dato comprendere a che titolo tale domanda sia avanzata dall'attore.
Quanto al conto corrente allegato intrattenuto presso La SC di , in ogni caso, dallo CP_6 stesso non è dato desumere l'identità del soggetto che ha proceduto ai prelevamenti dallo stesso risultanti e non si vede come tali prelevamenti possano essere stati effettuati da soggetti che, a detta dell'attore, non vi sarebbero stati legittimati.
Anche la domanda di restituzione somme avanzata dall'attore merita pertanto di essere rigettata.
pagina 11 di 16 SULLA DOMANDA DI NULLITÀ O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO DEL 27.12.2011 – SULLA
DOMANDA SUBORDINATA DI ADEMPIMENTO.
Con ulteriore domanda l'attore ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità ovvero la risoluzione per inadempimento del contratto di comodato richiamato nella superiore parte motiva. In subordine ne ha chiesto l'adempimento.
La prima domanda discenderebbe dalla asserita invalidità (rectius nullità per mancanza di causa) di un contratto reciproco di comodato avente ad oggetto il medesimo bene sul quale le parti contrattuali detengano già il diritto di comproprietà, in quanto di un tale bene le parti potrebbero già servirsi, a norma dell'art. 1102 c.c., senza alterarne la destinazione e senza impedirne agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La tesi è giuridicamente infondata.
Invero, sotto tale profilo, fermo che un contratto di comodato reciproco tra comproprietari non può considerarsi nullo in linea di principio, ben potendo essere stipulato al fine di perseguire finalità che trascendano il mero godimento del bene (in un caso la giurisprudenza di legittimità pronunciandosi sulla neutralità di un tale contratto al fine di esimersi dal pagamento dell'IMU, non ha, peraltro, affermato che un tale tipo di contratto sia nullo – cfr. Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37346 del 2022).
Ed infatti, nel caso di specie, non viene in considerazione un tipico contratto di comodato ai sensi dell'art. 1803 e ss. c.c., bensì, come qualificato dallo stesso attore, un contratto atipico che trova nel comodato soltanto la propria base negoziale, sulla quale, peraltro, le parti hanno innestato clausole specifiche con le quali hanno inteso dettare una particolare disciplina che, sotto certi aspetti, mira a circoscrivere la facoltà d'uso del bene comune da parte dei comproprietari, limitandola ad una particolare finalità: l'esercizio di attività artigianale/commerciale e attività accessorie, con impegno a non destinare il bene a scopi differenti. In altri termini, lo schema del comodato è stato usato dai comproprietari proprio al fine di rafforzare tale impegno, mediante la concessione reciproca della rispettive quote di comproprietà.
Alla luce della peculiare finalità di preservare la cosa comune da ingerenze esterne e di disciplinare le finalità stesse dell'uso del bene, la causa del contratto in questione, oltre che non contraria a norme imperative o all'ordine pubblico, appare altresì meritevole di tutela, mirando a consentire ai comproprietari un uso razionale del bene, finalizzato a garantire, in nome di un impegno morale assunto nei confronti del padre, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di famiglia. Del resto, la convenzione risulta altresì rispettosa delle disposizioni normative in tema di comproprietà, essendo pagina 12 di 16 insito nella previsione del mantenimento della destinazione d'uso ivi pattuito, il rispetto del principio di cui all'art. 1102 c.c. secondo cui i comproprietari possono servirsi della cosa comune, purché non ne alterino la destinazione, così come è implicito nella stessa reciprocità della concessione in comodato, il rispetto della previsione del medesimo art. 1102 c.c., relativa alla possibilità di servirsi della cosa comune, senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In ogni caso, nella fattispecie a mani, il vincolo è stato contenuto dalle parti entro un predeterminato limite temporale, ossia quindici anni dalla stipula.
Sotto altro profilo, peraltro, proprio alla luce di quanto sopra evidenziato deve ritenersi che i contraenti e (ma, in definitiva, può ben presumersi l'accondiscendenza dello stesso CP_1 CP_2
, non risultando in atti che egli si sia opposto espressamente ovvero si sia prodigato in senso CP_3
contrario, aderendo anzi nella presente sede alla posizione processuale dei fratelli e ), non CP_1 CP_2 consentendo il pari uso del bene da parte dell'attore , siano incorsi in un grave Parte_1
inadempimento del contratto stesso, avendo del tutto estromesso quest'ultimo, con il loro comportamento illecito, da qualsivoglia godimento del bene.
Invero, non può dubitarsi che, precludendo all'attore di accedere all'immobile di Enna, contrada
AL (in Catasto individuato al Foglio 74, particella 740, sub. 10) i fratelli di Pt_1
siano contravvenuti all'obbligazione principale discendente dal contratto in questione,
[...] consistente nel consentire, proprio in virtù della reciprocità di cui s'è detto nei punti che precedono, la pari possibilità di godimento anche da parte dell'attore.
La circostanza emerge dagli atti di causa e, in particolare, dalla sentenza del Tribunale di Enna n.
588/2018, depositata il 3/9/2018, confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza del
N. 839/2019, depositata il 26/09/2019, con la quale gli odierni convenuti e CP_1 CP_2
sono stati condannati (circostanza, altresì, non specificamente contestata da questi ultimi) per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 392 c.p., proprio perché, in concorso tra loro, al fine di esercitare il presunto diritto di impedire al fratello di accedere ai locali del Capannone Parte_1 dell'Autocarrozzeria “F.lli Polito” di cui il era comproprietario e conpossessore, pur Parte_1
potendosi rivolgere all'autorità giudiziaria, si facevano giustizia da se stessi con violenza, consistita nel cambiare la serratura del lucchetto del portone di accesso al predetto capannone.
La condotta tenuta dai convenuti e , oltre che penalmente rilevante, sul piano del CP_2 CP_1
diritto civile, integra certamente gli estremi del grave inadempimento, essendosi tradotta nella violazione dell'obbligazione assunta di far godere il bene nella sua totalità, sebbene con le limitazioni pagina 13 di 16 ivi pattuite, anche a , il quale è stato escluso dalla possibilità perfino di accedere Parte_1 all'immobile, anche al solo fine di recuperare i propri effetti personali.
La domanda attrice di risoluzione del contratto atipico di comodato reciproco del 27.12.2011, registrato presso l'Agenzia Entrate di Enna il 28.12.2011 al n. 2799 Serie 3 e stipulata tra i germani , Parte_1
, e avente ad oggetto l'immobile in comproprietà di Enna, CP_1 CP_2 Controparte_3
C.da AL, in Catasto al foglio 74 part. 740 sub 10, deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente condanna dei convenuti a restituire all'attore il godimento della sua proporzionale quota di comproprietà dell'immobile medesimo.
Assorbita, pertanto, la domanda di adempimento.
SULLA DOMANDA DI DIVISIONE DEL “COMPENDIO” IN COMUNIONE TRA TUTTI I CONTRADDITTORI.
La domanda di divisione, cui tra l'altro i convenuti non hanno fatto opposizione puntuale, peraltro senza mai aderivi espressamente (si vedano le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, ove i convenuti si sono limitati ad asserire, con formulazione non priva di ambiguità, che essi non hanno mai inteso sottrarvisi, avendo già da tempo manifestato l'esigenza di provvedere, fatto salvo quanto già evidenziato in relazione all'immobile concesso in comodato), non può trovare accoglimento,
a cagione della mancanza delle necessarie allegazioni, sul piano assertivo, che per orientamento dell'intestato tribunale devono considerarsi imprescindibili al fine dell'accoglimento della domanda.
Invero, sotto tale profilo, è sufficiente osservare che non v'è nell'atto introduttivo ovvero nei successivi atti del processo la necessaria attestazione relativa alla regolarità urbanistica e alla conformità catastale dei fabbricati da dividere, con particolare riferimento pertanto a quelli censiti al Foglio 74, particella
740, subalterni da 3 a 10, a norma del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 122/2010.
Come noto, la legislazione vigente in materia (art. 40, comma 2, della Legge n. 47 del 1985; oggi art. 46, comma 1, del D.p.r. n. 380 del 2001) impone, a pena di nullità, le menzioni urbanistiche anche per gli atti tra vivi di divisione di preesistenti stati di comproprietà immobiliare, sia ereditaria sia ordinaria.
Tanto la prima norma quanto la seconda norma, riferita agli atti tra vivi aventi ad oggetto tutti gli immobili realizzati dopo il 17 marzo 1985, prescrivono che su “dichiarazione dell'alienante” vengano dettagliatamente riportati gli estremi dei titoli edilizi abilitativi (anche eventualmente rilasciati in sanatoria) con cui gli stessi siano stati edificati.
Allo stesso modo, anche quando sia proposta domanda giudiziale di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria), la divisione non può essere disposta ove coinvolga un fabbricato abusivo o parti pagina 14 di 16 di esso. La pronuncia del giudice non potrebbe infatti realizzare un effetto giuridico maggiore e diverso rispetto a quanto sia consentito alle parti conseguire nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
Unica eccezione il caso dei trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali, nonché quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. In questi casi, infatti, il legislatore compie una valutazione di bilanciamento di diversi interessi, in cui pone al primo posto il soddisfacimento del diritto creditizio sottostante.
Non è sufficiente, a tal fine, che sia versata in atti la planimetria depositata in catasto se manca la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Nel caso di specie, pertanto, rimane preclusa la possibilità di disporre lo scioglimento della comunione essendo, in parte qua, la domanda improcedibile.
SULLE SPESE PROCESSUALI.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attrice di accertamento della esistenza di una società semplice di fatto tra Pt_1
, e e, conseguentemente, rigetta la domanda di dichiarazione
[...] CP_1 CP_2
dell'intervenuto scioglimento di tale società, nonché la consequenziale domanda liquidazione di quota in favore dell'attore da parte dei convenuti;
RIGETTA la domanda di restituzione somme avanzata dall'attore;
DICHIARA la risoluzione per grave inadempimento, del contratto atipico di comodato reciproco del
27.12.2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna il 28.12.2011 al n. 2799 Serie 3 e stipulata tra i germani , , e , avente ad oggetto l'immobile Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
in comproprietà di Enna, C.da AL, in Catasto al foglio 74 part. 740 sub 10, ordinando, conseguentemente, ai convenuti , e di reimmettere CP_1 CP_2 Controparte_3
immediatamente nel godimento della sua quota di comproprietà dell'immobile medesimo;
Parte_1
DICHIARA improcedibile la domanda attrice di divisione del compendio immobiliare in comunione tra le parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 15 di 16 Enna, lì 28/11/2025
IL GIUDICE dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Enna, Viale della Provincia n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gioia (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTORE
CONTRO
(C.F.: nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] e C.F._4 Controparte_3
( ) nato ad [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti C.F._5 dall'Avv. Michele Baldi, del Foro di Enna, presso il cui Studio sito in Enna via Solferino n. 1, eleggono
; Per_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio i signori Parte_1
, e , chiedendo: “- Disattesa e reietta ogni contraria istanza CP_1 CP_2 Controparte_3
eccezione e difesa, accogliere la domanda ed, accertata la società di fatto tra le parti, , Parte_1
e , nonché dichiarato l'avvenuto scioglimento della stessa, procedere, mediante nomina CP_1 CP_2
di un esperto C.T.U., alla ricognizione dei rapporti e ricostruzione dell'intero patrimonio sociale, come in narrativa evidenziato, e quindi dare luogo alla liquidazione dello stesso secondo le quote di pertinenza, assegnando all'attore quanto di sua pertinenza e condannando i convenuti e CP_1
in solido, alla relativa assegnazione o pagamento in denaro del relativo valore, con CP_2
rivalutazione di interessi, dalla data di scioglimento al soddisfo. - Ritenere e dichiarare nullo e privo di effetti il contratto di comodato stipulato dalle parti il 27 dicembre 2011 ovvero, in subordine, condannare i convenuti ad adempiere il contratto, consentendo all'opponente di usare del bene pro quota concessogli in comodato, con l'intera struttura aziendale;
- condannare i convenuti CP_1
e , al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali spiegata e, per l'effetto, CP_2
condannare gli stessi quanto ai primi, al pagamento in favore dell'attore delle somme determinande in corso di causa, previa disponenda CTU contabile, e, quanto ai secondi, al pagamento di equo indennizzo, con determinazione di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dalla data del fatto illecito al soddisfo. - Condannare gli stessi convenuti e a restituire le somme CP_1 CP_2
incassate, comprese quelle abusivamente prelevate, con illecito uso della delega, dal C/c bancario intestato all'attore , per quanto non di loro competenza, ed inoltre per tutti i lavori Parte_1
eseguiti, durante la permanenza dell'attore in azienda, nonché a rimborsare pro quota l'attore di tutte le somme dallo stesso pagate in favore dell'azienda (e quindi degli altri soci) pur dopo la sua illecita estromissione, anche qui con interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso o del pagamento. -
Procedere alla chiesta divisione del compendio immobiliare tra tutti i contraddittori, previa disponenda CTU, al fine di predisporre un comodo e confacente progetto di visionale, con gli opportuni frazionamenti ed operazioni materiali di separazione per il locale garage, sulla scorta di quanto in narrativa evidenziato. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, delle fasi cautelari e delle spese di mediazione. - Ordinare ai convenuti e di esibire in CP_1 CP_2
giudizio tutti i libri contabili, i registri delle fatture emesse ed ogni altro atto contabile relativo alla impresa familiare (di cui hanno impedito l'accesso e il recupero all'attore) per evidenti fini illeciti e di depauperamento dello stesso nonché le relative dichiarazioni dei redditi dal 2011 ad oggi. - Disporre
pagina 2 di 16 CTU per tutte le valutazioni accertamenti, anche contabili e divisionali. - Con riserva di articolare mezzi istruttori nel corso del giudizio […]”.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che egli e i fratelli e hanno esercitato, in CP_1 CP_2
passato, un'impresa artigiana di autocarrozzeria e verniciatura di veicoli, in forma inizialmente di società in nome collettivo, società poi sciolta nel 2006 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), senza, peraltro, mai cessare l'attività, proseguita, in un primo momento, come ditta individuale e, dal febbraio
2007 in poi, “per comodità contabile”, in forma di impresa familiare, con titolarità ricondotta al solo e con la collaborazione dei due fratelli (All. 2), rimanendo, pertanto, unico obbligato e Pt_1
responsabile davanti a creditori, ER e Istituti previdenziali il solo . Pt_1
La superiore impresa, sempre seguendo la ricostruzione attorea, era esercitata dai tre nell'immobile in comproprietà di Enna, C.da AL, in Catasto al foglio 74 part. 740 sub. 10, come in comproprietà erano anche le attrezzature e l'automobile Citroen tg. AD129JX.
A questo punto, l'attore allega che, nel 2011, pur essendo egli andato in pensione, i tre fratelli avrebbero, ciò nonostante, deciso di continuare a lavorare insieme in forma di società semplice di fatto, per tornare a condividere rischi e responsabilità dell'attività di impresa, per cui, il 27 dicembre 2011, al detto fine, avrebbero stipulato, con l'intervento, altresì, del fratello comproprietario , un CP_3 atipico contratto di comodato reciproco (si veda il doc. 5 allegato all'atto di citazione), avente ad oggetto l'immobile sede dell'attività di impresa sopra identificato.
Peraltro, nel gennaio 2012, a causa di screzi sopravvenuti, i fratelli e , avrebbero violato i CP_1 CP_2
patti parasociali, appropriandosi di tutti i beni materiali ed immateriali dell'impresa e dando vita alla nuova ditta "F.lli Polito di Polito Liborio", così, altresì, impedendo a , in violazione dello stesso Pt_1
comodato, di tornare nell'immobile e di prendere quanto di sua esclusiva pertinenza.
Rimasto privo di esito positivo il tentativo di risolvere bonariamente la insorgenda controversia, l'attore si è visto costretto ad adire le vie legali, al fine di ottenere, sul piano civile, in prima battuta, il sequestro giudiziario dei beni dell'ex impresa familiare, azione peraltro, per ammissione dello stesso attore, rigettata con ordinanza del 22.10.2012, così come è stato rigettato il reclamo proposto avverso tale ultimo provvedimento, innanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta.
Previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'attore ha, quindi, proposto la presente domanda.
In data 24/09/2020, instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti CP_1
, e , eccependo: i) che “[…] nessun indicatore di verosimiglianza è
[...] CP_2 Controparte_3
pagina 3 di 16 stato proposto né in questa sede, né tantomeno nelle diverse sedi reiteratamente interessate, in merito alla dedotta esistenza tra i germani protagonisti di causa circa un accordo sul fatto che una volta raggiunti i requisiti di Legge per accedere al pensionamento, l'odierno attore avrebbe potuto e dovuto proseguire l'attività assieme ai fratelli e , previa costituzione di questi ultimi di altra ditta CP_1 CP_2
in forma di società semplice […]”; ii) che, conseguentemente, non vi sarebbe luogo ad accogliere sia la domanda di liquidazione della quota, sia quella di indennizzo sia quella di risarcimento e ripetizione avanzate dall'attore; iii) che sarebbe, altresì, infondata la domanda di nullità del contratto di comodato avanzata dall'attore; iv) che, in ogni caso, mai i germani si sono opposti alla “restituzione di una CP_1
parte dei locali corrispondente ad 1/4 della loro estensione, nel rispetto delle premesse del contratto di comodato e cioè quelle di consentire l'esercizio dell'azienda fino a quando uno dei soggetti legittimati ne avesse avuto l'interesse e l'esigenza”; v) infine, che non si sono, altresì, mai opposti alla divisione del compendio immobiliare “fatto salvo quanto già evidenziato in relazione all'immobile concesso in comodato”; vi) comunque, in relazione all'unico rapporto societario intercorso effettivamente tra le parti, la prescrizione dei diritti sottesi alla domanda di parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e mutata la persona del giudice istruttore, la causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore chiesto dai convenuti e, con l'ordinanza riservata del 22.09.2022, è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.11.2023, poi differita al 12.03.2024, alla quale è stata rinviata per tentativo di conciliazione al 10.07.2024 e, infine, al 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione e, quindi, con ordinanza del 4/5/2025, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione ratione termporis vigente. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
soltanto parte convenuta ha depositato la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ DI FATTO TRA L'ATTORE E I
CONVENUTI E . CP_2 CP_1
L'attore asserisce che l'esistenza di una tale società di fatto dovrebbe desumersi dalla scrittura privata di comodato del 27.12.2011, registrata presso l'Agenzia Entrate di Enna il 28.12.2011 al n. 2799 Serie
3 e stipulata tra i germani , , e . Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
In particolare, che le parti avessero inteso dare vita al suddetto tipo societario in via di fatto, dovrebbe desumersi, in tesi attrice, dal fatto che, nel corpo del contratto, per l'esattezza all'art. 4, è dato leggere pagina 4 di 16 che “L'uso del bene con contratto di comodato secondo le norme e le regole stabilite nel presente contratto è limitato esclusivamente al uso con la presenza nella compagine sociale almeno di uno dei comodatari come socio senza vincolo di quota, collaboratore o come ditta individuale”.
Deve premettersi che, con riferimento alla cosiddetta società di fatto, istituto per vero non disciplinato dal codice civile, bensì frutto della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che l'esistenza di un tale tipo di società, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività e, pertanto, non può essere desunta dalla mera esternazione della società, che è rilevante solo nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, né da atti di per sé insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi (in tali termini, in massima e in motivazione Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
19234 del 15/09/2020 che richiama, altresì, le più risalenti Cass., n. 2500/1988; n. 1573/1984).
La superiore giurisprudenza, pertanto, ritiene necessario che, ove l'allegazione della esistenza di una società di fatto venga posta a fondamento di pretese nei confronti dei presunti soci, l'attore dimostri, ossia fornisca puntuale prova in ordine agli elementi costitutivi essenziali della società, senza che possa limitarsi ad allegare tali elementi e, men che meno, possa pretendere di ricavarne l'evidenza da atti di per sé insufficienti.
Orbene, nel caso a mani, non può dubitarsi che, da un lato, l'attore ha preteso di fondare la propria domanda proprio su di una prospettazione che, in base ai principi sopra richiamati, deve ritenersi già carente sul piano assertivo, posto che nulla puntualmente l'attore medesimo ha dedotto con riferimento ai patti intercorsi tra i presunti soci, in punto sia di quote di partecipazione sociale, ovvero di accordi relativi alle modalità di esercizio dell'attività economica, con specifica indicazione della ripartizione di competenze tra i soci, ovvero ancora in punto di eventuale previsione e consistenza di un fondo comune e di ripartizione dell'alea derivante dall'attività economica esercitata nella presunta società.
L'atto di citazione è, invero, in parte qua, silente, limitandosi a fare un resoconto dei rapporti, nel tempo intercorsi tra le parti (prima in forma di s.n.c. e poi di impresa familiare), dando peraltro atto che il fratello in nessun modo ebbe a prendere parte all'attività di impresa già ai tempi della CP_3
costituzione della s.n.c., per poi riferire che egli e i fratelli e si sarebbero accordati per CP_1 CP_2 proseguire, nonostante il pensionamento di , l'attività artigianale “in forma di società semplice”, Pt_1
pagina 5 di 16 senza null'altro specificare in ordine agli elementi costitutivi di tale società, come più sopra richiamati, limitandosi, piuttosto, ad indicare la finalità di una tale scelta, coincidente, sempre in tesi, con la volontà che non fosse più il solo a soggiacere agli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali Pt_1 connessi all'attività.
Sennonché tali allegazioni sono del tutto insufficienti, posto che non consentono di conoscere le modalità e la misura delle partecipazioni agli utili come alle perdite derivanti dalla presunta gestione comune, i conferimenti, il fondo comune, ma più in generale sulle reciproche competenze e sul concreto apporto da ciascuno fornito all'impresa, né la individuazione di tutti tali elementi avrebbe potuto essere rimessa, come pur richiesto dall'attore, ad una c.t.u. che avrebbe assunto, in parte qua, carattere inevitabilmente esplorativo, tant'è che detta richiesta è stata rigettata dal giudice istruttore.
Anche al netto delle superiori considerazioni, deve evidenziarsi che, anche sotto il profilo probatorio, la domanda è carente.
L'attore ha, invero, affidato la prova dell'esistenza della presunta società di fatto tra egli e i fratelli e al contratto di comodato del 27.12.2011 e, specificamente, alla pattuizione ivi CP_1 CP_2
contenuta e più sopra richiamata di cui all'art. 4 di tale contratto, ove è dato leggere che “L'uso del bene con contratto di comodato secondo le norme e le regole stabilite nel presente contratto è limitato esclusivamente al uso con la presenza nella compagine sociale almeno di uno dei comodatari come socio senza vincolo di quota, collaboratore o come ditta individuale”.
La clausola è di non agevole lettura ma, ciò nonostante, la stessa appare di univoca interpretazione nel senso (negativo) per cui in nessun modo dalla stessa può desumersi la volontà delle parti di dar vita ad un rapporto societario tra esse.
Agevole evidenziare che, stando al tenore letterale della pattuizione, nulla è dato evincersi in ordine ad una presunta volontà delle parti di svolgere insieme una tale attività e, men che meno, in ordine alle modalità di svolgimento ovvero ad una ipotetica misura di conferimento o partecipazione alla stessa.
Ne discende che l'unico significato attribuibile all'articolo 4 del contratto di comodato in commento è, tutto sommato, soltanto quello che emerge dalla rubrica dello stesso, intitolata appunto “LIMITI
D'USO”.
In altri termini e con maggiore impegno esplicativo, di null'altro può discorrersi con riferimento a tale clausola contrattuale se non delle modalità d'uso cui le parti hanno intesto vincolarsi nel disciplinare il godimento comune del bene “Locale ad uso laboratorio Categoria C3 Classe 3 Foglio 74 Numero 40”, così identificato al precedente art. 1.
pagina 6 di 16 Più in particolare, ciò che emerge dalla piana lettura delle previsioni del contratto di comodato è che le parti abbiano inteso vincolare detto godimento ad un uso ben determinato, ossia quello indicato all'art. 3 e, pertanto, “lo svolgimento di attività di carattere artigianale o commerciale compresi le attività accessorie, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti”, con la previsione, altresì dei limiti sopra già indicati, ossia l'uso “con la presenza nella compagine sociale almeno di uno dei comodatari come socio senza vincolo di quota, collaboratore o come ditta individuale”.
Non sfugge al Decidente che è proprio su tale riferimento alle espressione di “compagine sociale” e di
“socio …” che si appunta la pretesa attrice di scorgere, nell'oggetto del contratto, l'ultronea giustificazione causale in commento.
Sennonché, oltre ad essere evidente, già sulla base della comune esperienza, che tali (di per sé sibilline) espressioni nulla sarebbero in grado, in ogni caso, di dimostrare con riferimento ai ridetti elementi costitutivi della presunta società di fatto, gli è che le espressioni medesime, se lette nel contesto dal quale sono state invece (dall'attore) estrapolate, depongono piuttosto in un senso che è del tutto coerente con tale contesto, ossia nel senso di voler puntualizzare che, i (e non i soci, si noti Parte_2
e non a caso al contratto intervenne anche , ormai non più coinvolto da tempo nelle vicende CP_3
imprenditoriali della famiglia) potranno servirsi del bene immobile oggetto del contratto (quello descritto all'art. 1) […] esclusivamente per “attività di carattere artigianale o [e si noti qui la disgiuntiva che, lungi dal chiudere il significato delle parole in commento ad una presunta attività societaria di autocarrozzeria/verniciatura, la estende potenzialmente, piuttosto, anche all'esercizio di altri tipi di attività) commerciale , impegnandosi (e qui sta il senso della pattuizione e, verosimilmente, la causa stessa dell'intero contratto) a non destinare il bene a scopi differenti”.
E, tuttavia, così formulata, probabilmente, la clausola non sarebbe stata sufficiente al raggiungimento dell'altro scopo avuto di mira dai paciscenti, ossia quello di vincolarsi, altresì, al fine di evitare che, qualsivoglia attività fosse stata svolta nell'immobile da allora in avanti, avrebbe sempre dovuto prevedere la presenza di almeno alcuno dei fratelli (“almeno di uno dei comodatari”), che fosse componente di una compagine societaria come socio (in tal caso), ossia nella ipotesi in cui l'attività vi fosse svolta mediante l'uso di un tale schermo, ovvero, quanto meno come collaboratore ovvero, ancora, come “ditta individuale”.
Ne discende in modo alquanto evidente che lo svolgimento in forma societaria non è stato pattuito dai contraenti nemmeno quale unica modalità di esercizio dell'impresa di famiglia all'interno del pagina 7 di 16 magazzino, se è vero come è vero che è stata prevista anche l'ipotesi di uno svolgimento in forma individuale.
Allora, il significato emergente dalle clausole del contratto, lette le une alla luce delle altre, è chiaro: il comodato reciproco venne stipulato con la finalità che il ridetto bene immobile (cui le parti hanno mostrato anche nel corso del processo di essere legate al di là del suo valore venale) fosse destinato esclusivamente all'esercizio di attività artigianale/commerciale e sempre che una tale attività venisse svolta da almeno uno dei fratelli, in forma societaria (anche con estranei, ovviamente, altrimenti la limitazione non avrebbe senso) ovvero, al limite, anche in forma di ditta individuale.
Nessuna causa societaria di fatto tra le parti del contratto (e dell'odierno giudizio) è, pertanto, ravvisabile nella previsione contrattuale de quo.
Del resto, anche dalla motivazione della sentenza penale prodotta dall'attore emergono, piuttosto che elementi che depongano nel senso della esistenza di una vera e propria società di fatto tra i fratelli, chiari indizi nel senso che tra gli stessi sia sempre esistito un patto, tacitamente stipulato nell'ottica di rispettare il più a lungo possibile la destinazione dell'immobile allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di famiglia, anche per rispetto del padre dal quale tale attività gli odierni contendenti hanno ereditato.
E ciò giustifica, a sua volta, proprio la scelta del contratto stipulato dalle parti, ossia un comodato che, per quanto atipico, ha rappresentato evidentemente l'unica forma negoziale idonea a consentire il coinvolgimento, altresì, del fratello , ormai non più interessato all'attività di impresa, ma CP_3
certamente (la circostanza emerge ancora una volta dalla detta sentenza penale) ancora vincolato moralmente dall'impegno assunto nei confronti del padre.
Alla luce di quanto sopra esposto, è chiaro che non può desumersi, invece, dal tenore del contratto di comodato alcuna volontà di disciplinare lo svolgimento dell'attività di impresa in comune, nella asserita forma della società semplice, da parte di , , donde inconducenti, sotto tale Pt_1 CP_4 CP_2
profilo devono altresì ritenersi le dichiarazioni rese dal primo in sede di interrogatorio formale assunto all'udienza del 3/2/2022 dal Got delegato, dal quale, piuttosto è emersa la volontà dell'attore di revocare in dubbio che il tacito patto di cui al punto che precede fosse stato stretto tra le parti, sebbene ciò sia del tutto insostenibile, alla luce, tra l'altro (e si vuol fare riferimento alle ammissioni anche del fratello in tal senso emergenti dalla prodotta sentenza penale) proprio del tenore letterale del CP_3
contratto di comodato e della conseguente interpretazione che se n'è sopra fornita.
pagina 8 di 16 La domanda di accertamento della esistenza di una società di fatto tra le parti deve, in definitiva, essere rigettata in quanto del tutto infondata in fatto, oltre che in diritto e con essa deve rigettarsi la consequenziale domanda di dichiarazione dell'intervenuto scioglimento della società medesima.
Con essa, infine, devono altresì essere rigettate le domande dalla stessa dipendenti.
Invero, l'attore, in dipendenza della dedotta violazione del (genericamente allegato e, comunque, non provato) “patto sociale intervenuto” tra le parti, ha altresì dedotto che il suddetto “tradimento” (il termine è utilizzato dall'attore a pag. 5 dell'atto di citazione) ha comportato per lo stesso l'allontanamento dall'immobile oggetto del comodato e, conseguentemente, l'impossibilità “in seguito” di accedervi, “anche solo per prelevare i propri effetti personali, le scritture contabili ed il carnet degli assegni di conto corrente della ditta individuale o per servirsi delle attrezzature ovvero per apprendere quanto di sua esclusiva pertinenza” (pag. 4 dell'atto di citazione).
Ha, altresì, dedotto l'attore che i fratelli e si sarebbero “arbitrati di sostituire i lucchetti CP_1 CP_2
posti a chiusura delle porte della autocarrozzeria, di incassare le fatture emesse per lavori eseguiti in precedenza dall'impresa familiare, nonché di prelevare, con abuso di delega e senza autorizzazione del titolare, dal conto corrente, intestato personalmente e solo a , usato pure per la ditta, la Parte_1 somma di € 6.279,00 […] obbligando, in tal guisa, l'attore a pagare da solo e di tasca propria, in violazione dei patti intercorsi, l'iva relativa all'ultimo trimestre del 2011, nonché i contributi previdenziali del 2011, senza per nulla volere contribuire, arrecandogli un danno di euro 6000,00”.
Orbene, in conseguenza dei superiori fatti, l'attore ha chiesto, anzitutto, la liquidazione della quota, ma tale richiesta è riferita come conseguenza dello scioglimento della società di fatto sulla cui esistenza, peraltro, s'è detto non esservi alcuna prova, con la conseguenza che nessuna liquidazione di quota può ritenersi dovuta in favore dell'attore dai convenuti.
Non sfugge al Decidente che l'attore non ha chiesto, con separata domanda rispetto a quella di liquidazione della quota sociale, la restituzione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa in quanto ormai detenuti sine titulo, né in tali termini ha precisato la domanda in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c., ove ha, ancora una volta, insistito nelle medesime domande dell'atto introduttivo;
invero, l'attore ha dedotto la detenzione sine titulo di tutte le attrezzature ed il veicolo
Citroen tg. AD 129 JX di proprietà dell'attore, facendone quotidiano uso per l'attività di impresa esercitata […], così come de i beni strumentali (banco dima, forno, utensili vari etcetera) custoditi all'interno del predetto immobile di , soltanto in seno alla comparsa Controparte_5
pagina 9 di 16 conclusionale (a pag. 11), sebbene, anche in tal caso, in funzione della domanda di liquidazione della quota di pertinenza dell'attore.
L'attore ha, poi, dichiarato di aver già disconosciuto nel giudizio di sequestro richiamato nella superiore esposizione in fatto la propria sottoscrizione apposta in calce all'allegata (dall'attore medesimo) scrittura di “Cessione attrezzi di lavoro a titolo gratuito” (doc. n. 12 allegato all'atto di citazione), scrittura che sarebbe pertanto a lui inopponibile, non avendo controparte avanzato istanza di verificazione nei termini.
Peraltro, sempre secondo l'attore, dalla produzione (nel giudizio di sequestro) di detta scrittura dovrebbe evincersi che, quanto meno, i convenuti avrebbero implicitamente riconosciuto in capo all'attore la proprietà di tutte le attrezzature aziendali ivi elencate.
La tesi, peraltro non funzionale ad una (come visto sopra, non avanzata) autonoma domanda di restituzione dei beni stessi, non è in ogni caso fondata, essendo sufficiente al riguardo osservare che non sarebbe possibile desumere dalla citata scrittura privata del 23.01.2012 (registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Enna, il 7/2/2012, al N. 320 Serie 3) ciò che vorrebbe desumere l'attore, per la semplice constatazione che, nella medesima scrittura, cedenti sono, non il solo , bensì lo stesso Parte_1
unitamente al fratello e la cessione sarebbe avvenuta in favore del solo , donde alcun CP_1 CP_2
riconoscimento della proprietà esclusiva in capo a ne sarebbe potuta discendere, quanto meno, da Pt_1
parte del fratello . CP_1
La circostanza rimane, comunque, priva di rilievo nella presente sede per quanto già detto al punto che precede.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DI CUI AL PARAGRAFO 3. DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Sempre in conseguenza delle superiori circostanze l'attore ha allegato di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali dei quali ha chiesto il risarcimento.
Peraltro, in mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla esistenza di una società di fatto tra le parti e, soprattutto, delle pattuizioni relative al presunto rapporto sociale, rimane, a monte, preclusa ogni indagine in ordine alla effettiva produzione di qualsivoglia danno in capo all'attore, dedotto in termini di conseguenza derivante dal (anch'esso non provato) “tradimento” perpetrato dai convenuti contro di lui, non essendo possibile presumere che questi avrebbe effettivamente e in che termini continuato l'esercizio dell'attività di impresa e in che misura i fratelli si sarebbero arricchiti ai suoi danni, da quale alternativa attività dell'attore essi avrebbero, in tesi, sviato la clientela, né lo stesso attore ha quantificato un tale danno, demandandone ancora una volta la previa determinazione ad una c.t.u.
pagina 10 di 16 contabile che non potrebbe che essere esplorativa, agganciata come avrebbe dovuto essere nelle intenzioni dell'attore medesimo, alla teorica possibilità che lo stesso potesse determinarsi, nonostante l'intervenuto pensionamento, a riprendere autonomamente l'attività di carrozziere.
Al netto di ogni considerazione che anche tali danni sono ricondotti eziologicamente dall'attore ad un illecito rimasto, tuttavia, privo di riscontro probatorio (id est l'illecita estromissione dalla indimostrata compagine sociale di fatto), gli è che di tali presunti danni l'attore non ha fornito prova alcuna, non avendo, altresì, a tal fine articolato prove costituende né nell'atto introduttivo del giudizio né nei successivi scritti difensivi, ivi compresa la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., in seno alla quale l'attore ha continuato ad insistere per una c.t.u. dal carattere, come detto più sopra, del tutto esplorativo, nonché nell'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutti i libri contabili e della documentazione fiscale riguardante la società di fatto tra l'attore ed i convenuti Parte_1 CP_1
e , istanza anch'essa ritenuta generica ed esplorativa, a fronte delle carenze
[...] CP_2
assertive, prima ancora che probatorie, in ordine alla esistenza di una tale società di fatto.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE SOMME DI CUI AL PARAGRAFO 4. DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Altra domanda ha avanzato l'attore con riferimento alla restituzione delle somme incassate, comprese quelle abusivamente prelevate, con illecito uso della delega, dal conto corrente bancario intestato all'attore , per quanto non di loro competenza, ed inoltre per tutti i lavori eseguiti, durante Parte_1
la permanenza dell'attore in azienda, nonché a rimborsare pro quota l'attore di tutte le somme dallo stesso pagate in favore dell'azienda (e quindi degli altri soci) pur dopo la sua illecita estromissione, anche qui con interessi rivalutazione dalla data dell'incasso o del pagamento.
Peraltro, a supporto di tale domanda l'attore ha prodotto la prova dei pagamenti effettuati dallo stesso
(modelli F24 relativi ad imposte dirette, Iva e tributi locali – doc. 13, 14, 15 e 18 relativi al 2011; fattura di € 150,00 emessa da E.Consul di Rizza Carmelo del 2012; Avviso di accertamento per imposte relative al 2009 per € 185,69 e relativo pagamento F23) per le quali, ancora una volta, tuttavia, non v'è certezza sul fatto che le stesse si riferiscano alla presunta attività sociale svolta di fatto dalle parti, donde non è dato comprendere a che titolo tale domanda sia avanzata dall'attore.
Quanto al conto corrente allegato intrattenuto presso La SC di , in ogni caso, dallo CP_6 stesso non è dato desumere l'identità del soggetto che ha proceduto ai prelevamenti dallo stesso risultanti e non si vede come tali prelevamenti possano essere stati effettuati da soggetti che, a detta dell'attore, non vi sarebbero stati legittimati.
Anche la domanda di restituzione somme avanzata dall'attore merita pertanto di essere rigettata.
pagina 11 di 16 SULLA DOMANDA DI NULLITÀ O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO DEL 27.12.2011 – SULLA
DOMANDA SUBORDINATA DI ADEMPIMENTO.
Con ulteriore domanda l'attore ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità ovvero la risoluzione per inadempimento del contratto di comodato richiamato nella superiore parte motiva. In subordine ne ha chiesto l'adempimento.
La prima domanda discenderebbe dalla asserita invalidità (rectius nullità per mancanza di causa) di un contratto reciproco di comodato avente ad oggetto il medesimo bene sul quale le parti contrattuali detengano già il diritto di comproprietà, in quanto di un tale bene le parti potrebbero già servirsi, a norma dell'art. 1102 c.c., senza alterarne la destinazione e senza impedirne agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La tesi è giuridicamente infondata.
Invero, sotto tale profilo, fermo che un contratto di comodato reciproco tra comproprietari non può considerarsi nullo in linea di principio, ben potendo essere stipulato al fine di perseguire finalità che trascendano il mero godimento del bene (in un caso la giurisprudenza di legittimità pronunciandosi sulla neutralità di un tale contratto al fine di esimersi dal pagamento dell'IMU, non ha, peraltro, affermato che un tale tipo di contratto sia nullo – cfr. Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37346 del 2022).
Ed infatti, nel caso di specie, non viene in considerazione un tipico contratto di comodato ai sensi dell'art. 1803 e ss. c.c., bensì, come qualificato dallo stesso attore, un contratto atipico che trova nel comodato soltanto la propria base negoziale, sulla quale, peraltro, le parti hanno innestato clausole specifiche con le quali hanno inteso dettare una particolare disciplina che, sotto certi aspetti, mira a circoscrivere la facoltà d'uso del bene comune da parte dei comproprietari, limitandola ad una particolare finalità: l'esercizio di attività artigianale/commerciale e attività accessorie, con impegno a non destinare il bene a scopi differenti. In altri termini, lo schema del comodato è stato usato dai comproprietari proprio al fine di rafforzare tale impegno, mediante la concessione reciproca della rispettive quote di comproprietà.
Alla luce della peculiare finalità di preservare la cosa comune da ingerenze esterne e di disciplinare le finalità stesse dell'uso del bene, la causa del contratto in questione, oltre che non contraria a norme imperative o all'ordine pubblico, appare altresì meritevole di tutela, mirando a consentire ai comproprietari un uso razionale del bene, finalizzato a garantire, in nome di un impegno morale assunto nei confronti del padre, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di famiglia. Del resto, la convenzione risulta altresì rispettosa delle disposizioni normative in tema di comproprietà, essendo pagina 12 di 16 insito nella previsione del mantenimento della destinazione d'uso ivi pattuito, il rispetto del principio di cui all'art. 1102 c.c. secondo cui i comproprietari possono servirsi della cosa comune, purché non ne alterino la destinazione, così come è implicito nella stessa reciprocità della concessione in comodato, il rispetto della previsione del medesimo art. 1102 c.c., relativa alla possibilità di servirsi della cosa comune, senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In ogni caso, nella fattispecie a mani, il vincolo è stato contenuto dalle parti entro un predeterminato limite temporale, ossia quindici anni dalla stipula.
Sotto altro profilo, peraltro, proprio alla luce di quanto sopra evidenziato deve ritenersi che i contraenti e (ma, in definitiva, può ben presumersi l'accondiscendenza dello stesso CP_1 CP_2
, non risultando in atti che egli si sia opposto espressamente ovvero si sia prodigato in senso CP_3
contrario, aderendo anzi nella presente sede alla posizione processuale dei fratelli e ), non CP_1 CP_2 consentendo il pari uso del bene da parte dell'attore , siano incorsi in un grave Parte_1
inadempimento del contratto stesso, avendo del tutto estromesso quest'ultimo, con il loro comportamento illecito, da qualsivoglia godimento del bene.
Invero, non può dubitarsi che, precludendo all'attore di accedere all'immobile di Enna, contrada
AL (in Catasto individuato al Foglio 74, particella 740, sub. 10) i fratelli di Pt_1
siano contravvenuti all'obbligazione principale discendente dal contratto in questione,
[...] consistente nel consentire, proprio in virtù della reciprocità di cui s'è detto nei punti che precedono, la pari possibilità di godimento anche da parte dell'attore.
La circostanza emerge dagli atti di causa e, in particolare, dalla sentenza del Tribunale di Enna n.
588/2018, depositata il 3/9/2018, confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza del
N. 839/2019, depositata il 26/09/2019, con la quale gli odierni convenuti e CP_1 CP_2
sono stati condannati (circostanza, altresì, non specificamente contestata da questi ultimi) per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 392 c.p., proprio perché, in concorso tra loro, al fine di esercitare il presunto diritto di impedire al fratello di accedere ai locali del Capannone Parte_1 dell'Autocarrozzeria “F.lli Polito” di cui il era comproprietario e conpossessore, pur Parte_1
potendosi rivolgere all'autorità giudiziaria, si facevano giustizia da se stessi con violenza, consistita nel cambiare la serratura del lucchetto del portone di accesso al predetto capannone.
La condotta tenuta dai convenuti e , oltre che penalmente rilevante, sul piano del CP_2 CP_1
diritto civile, integra certamente gli estremi del grave inadempimento, essendosi tradotta nella violazione dell'obbligazione assunta di far godere il bene nella sua totalità, sebbene con le limitazioni pagina 13 di 16 ivi pattuite, anche a , il quale è stato escluso dalla possibilità perfino di accedere Parte_1 all'immobile, anche al solo fine di recuperare i propri effetti personali.
La domanda attrice di risoluzione del contratto atipico di comodato reciproco del 27.12.2011, registrato presso l'Agenzia Entrate di Enna il 28.12.2011 al n. 2799 Serie 3 e stipulata tra i germani , Parte_1
, e avente ad oggetto l'immobile in comproprietà di Enna, CP_1 CP_2 Controparte_3
C.da AL, in Catasto al foglio 74 part. 740 sub 10, deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente condanna dei convenuti a restituire all'attore il godimento della sua proporzionale quota di comproprietà dell'immobile medesimo.
Assorbita, pertanto, la domanda di adempimento.
SULLA DOMANDA DI DIVISIONE DEL “COMPENDIO” IN COMUNIONE TRA TUTTI I CONTRADDITTORI.
La domanda di divisione, cui tra l'altro i convenuti non hanno fatto opposizione puntuale, peraltro senza mai aderivi espressamente (si vedano le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, ove i convenuti si sono limitati ad asserire, con formulazione non priva di ambiguità, che essi non hanno mai inteso sottrarvisi, avendo già da tempo manifestato l'esigenza di provvedere, fatto salvo quanto già evidenziato in relazione all'immobile concesso in comodato), non può trovare accoglimento,
a cagione della mancanza delle necessarie allegazioni, sul piano assertivo, che per orientamento dell'intestato tribunale devono considerarsi imprescindibili al fine dell'accoglimento della domanda.
Invero, sotto tale profilo, è sufficiente osservare che non v'è nell'atto introduttivo ovvero nei successivi atti del processo la necessaria attestazione relativa alla regolarità urbanistica e alla conformità catastale dei fabbricati da dividere, con particolare riferimento pertanto a quelli censiti al Foglio 74, particella
740, subalterni da 3 a 10, a norma del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 122/2010.
Come noto, la legislazione vigente in materia (art. 40, comma 2, della Legge n. 47 del 1985; oggi art. 46, comma 1, del D.p.r. n. 380 del 2001) impone, a pena di nullità, le menzioni urbanistiche anche per gli atti tra vivi di divisione di preesistenti stati di comproprietà immobiliare, sia ereditaria sia ordinaria.
Tanto la prima norma quanto la seconda norma, riferita agli atti tra vivi aventi ad oggetto tutti gli immobili realizzati dopo il 17 marzo 1985, prescrivono che su “dichiarazione dell'alienante” vengano dettagliatamente riportati gli estremi dei titoli edilizi abilitativi (anche eventualmente rilasciati in sanatoria) con cui gli stessi siano stati edificati.
Allo stesso modo, anche quando sia proposta domanda giudiziale di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria), la divisione non può essere disposta ove coinvolga un fabbricato abusivo o parti pagina 14 di 16 di esso. La pronuncia del giudice non potrebbe infatti realizzare un effetto giuridico maggiore e diverso rispetto a quanto sia consentito alle parti conseguire nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
Unica eccezione il caso dei trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali, nonché quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. In questi casi, infatti, il legislatore compie una valutazione di bilanciamento di diversi interessi, in cui pone al primo posto il soddisfacimento del diritto creditizio sottostante.
Non è sufficiente, a tal fine, che sia versata in atti la planimetria depositata in catasto se manca la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Nel caso di specie, pertanto, rimane preclusa la possibilità di disporre lo scioglimento della comunione essendo, in parte qua, la domanda improcedibile.
SULLE SPESE PROCESSUALI.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attrice di accertamento della esistenza di una società semplice di fatto tra Pt_1
, e e, conseguentemente, rigetta la domanda di dichiarazione
[...] CP_1 CP_2
dell'intervenuto scioglimento di tale società, nonché la consequenziale domanda liquidazione di quota in favore dell'attore da parte dei convenuti;
RIGETTA la domanda di restituzione somme avanzata dall'attore;
DICHIARA la risoluzione per grave inadempimento, del contratto atipico di comodato reciproco del
27.12.2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna il 28.12.2011 al n. 2799 Serie 3 e stipulata tra i germani , , e , avente ad oggetto l'immobile Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
in comproprietà di Enna, C.da AL, in Catasto al foglio 74 part. 740 sub 10, ordinando, conseguentemente, ai convenuti , e di reimmettere CP_1 CP_2 Controparte_3
immediatamente nel godimento della sua quota di comproprietà dell'immobile medesimo;
Parte_1
DICHIARA improcedibile la domanda attrice di divisione del compendio immobiliare in comunione tra le parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 15 di 16 Enna, lì 28/11/2025
IL GIUDICE dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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